CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
porti; rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-nei confronti diVittorio [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; condomiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026-controricorrente-nonché diAngelina Capasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaCapasso nata nel 1961, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità di eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], AnnaCapasso nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SergioCapasso, in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnalisaAmabile; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale exlege;-controricorrenti-e diSantolo Cirillo, Compagnia Generale di investimenti –[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione;-intimati-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa – Consob, inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof.[OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diAnna Capasso nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi dei loro genitori, CosimoNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Capasso e [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giulia, in virtù di procura notarile in calce al controricorso; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché diAnna Capasso nata nel 1961, [OSCURATO:PERSONA], AntonioCapasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OlgaMonsurrò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescaCapasso, Compagnia Generale di Investimenti - COGINVESTs.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA];-intimati-per la cassazione della sentenza n. 5945/2022 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 28 settembre 2022, oggetto di correzione conordinanza del 10 dicembre 2024, notificata in pari data;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’accoglimento del nonoe del decimo motivo del ricorso originario, con reiezione degli altrimotivi, nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorsosuccessivo;udìti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la parte ricorrente;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti indicati inepigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti indicati in epigrafecon capofila [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1954.1. Con citazione notificata il 29 maggio 2012, i soggetti indicati inepigrafe quali controricorrenti e intimati o i loro danti causa, insiemead altri, convennero la Consob – [OSCURATO:PERSONA] per le Societàe la Borsa – dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alrisarcimento del danno subìto in conseguenza sia delle indebitedistrazioni delle somme di denaro da loro consegnate all’agente dicambio [OSCURATO:PERSONA] e alla società di intermediazione mobiliareProfessione e [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarati falliti nel 1996) perl’investimento in valori mobiliari, sia dell’omesso esercizio, da partedella convenuta, dei poteri di vigilanza e controllo, previsti dalla legge,sugli agenti di cambio.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.1604/2010, rigettò ladomanda, in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito diprescrizione quinquennale del diritto risarcitorio sollevata dallaconvenuta, sull’assunto che l’effetto interruttivo permanente –conseguente, ex artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma,cod. civ., alla presentazione di domanda di ammissione al passivo delfallimento dell’agente di cambio, perdurante fino alla chiusura dellaprocedura concorsuale – non potesse reputarsi esteso, ex art.1310,primo comma, cod. civ., in confronto della Consob.3. La Corte d’appello di Roma – adìta in via principale dagliinvestitori e in via incidentale condizionata dalla Consob –, consentenza 28 settembre 2022, n. 5945, oggetto di successiva correzionecon ordinanza del 10 dicembre 2024, in accoglimento dellaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026impugnazione proposta da alcuni degli appellanti principali, disattesal’eccezione preliminare di merito, accertata la responsabilitàextracontrattuale della Consob, l’ha condannata al pagamento, a titolodi risarcimento del danno, delle somme specificamente liquidate perciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione; ha rigettato l’appelloproposto da altri investitori e dalla Compagnia generale di investimenti(Coginvest) in liquidazione, nonché quello incidentale condizionatoproposto dall’ente di vigilanza; ha, infine, dichiarato inammissibile ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] all’eccepita prescrizione, la Corte territoriale haosservato che, in applicazione dei principii enunciati da Cass., Sez. Un.,n.13143 del 2022 in ordine alla contigua ipotesi delle domande diinsinuazione al passivo nella procedura di liquidazione coattaamministrativa delle società fiduciarie sottoposte a vigilanza delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi, pure nellapresente fattispecie, che con la domanda di ammissione al passivo delfallimento dell’agente di cambio fosse stata interrotta la prescrizioneanche nei confronti della Consob, cui, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.,sia pure per altro titolo, era stata attribuita la responsabilitàrisarcitoria; ciò, in quanto l’istanza di ammissione al passivofallimentare era stata tempestivamente proposta entro 30 giorni dalladichiarazione di fallimento della società di fatto costituita da Antonio eGuido [OSCURATO:PERSONA] e in quanto, alla data dell’introduzione del giudiziorisarcitorio (29 maggio 2012), la procedura concorsuale non era stataancora chiusa.II- Nel merito, il giudice d’appello ha osservato che, sebbene giànel maggio del 1994 l’ente di vigilanza avesse avuto notizia diNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026operazioni anomale poste in essere tra lo [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà di intermediazione mobiliare [OSCURATO:SOCIETA].,costituita dallo stesso agente di cambio nel 1991 (nonché, più inparticolare, di “catene di negoziazione” finalizzate a procuraresistematici vantaggi economici ad alcuni soggetti a danno di altri),tuttavia solo nell’aprile 1996 aveva avuto inizio l’attività ispettiva neiconfronti del titolare del suddetto studio e del suo socio di fatto; haaggiunto che tale attività aveva immediatamente fatto emergere unagravissima situazione finanziaria, tanto che, da un lato, la stessaConsob, all’esito dell’ispezione del 10 aprile 1996, aveva dispostol’esclusione dell’agente di cambio dall’accesso alla borsa valori e dallecontrattazioni in tale luogo, mentre, dall’altro lato, il Tribunale diNapoli, in data 16 maggio 1996, aveva emesso la sentenza dichiarativadi fallimento della società di fatto costituita tra Antonio e Guido DeAsmundis (cui era seguita, il 6 giugno successivo, quella dichiarativadel fallimento della società di intermediazione mobiliare, poi convertitoin liquidazione coatta amministrativa); ha, quindi, posto in evidenzache il “buco” finanziario emerso nell’ambito delle procedure fallimentarie dei procedimenti penali iniziati contro gli autori delle attivitàdistrattive e il conseguente danno patrimoniale lamentato dagli ignariinvestitori sarebbero stati evitati se la Consob avesse tempestivamenteesercitato i poteri di vigilanza e controllo attribuitile dalla legge sin dalmaggio 1994, attivando le verifiche e le ispezioni in confrontodell’agente di cambio nell’immediatezza dell’acquisizione della notiziadelle “catene di negoziazione”; ha pertanto concluso – richiamando lepronunce di legittimità volte a riconoscere alla Consob la natura diorgano di vigilanza del mercato dei valori e di garanzia del risparmioNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026pubblico e privato (sono state citate, in particolare, Cass. n.9067 del2018 e Cass. n. 1070 del 2019) – che non solo doveva reputarsisussistente la contestata condotta colposa di natura omissiva (perinosservanza sia degli specifici obblighi di agire in base a specialidisposizioni di legge, sia del dovere generale di neminem laedere), madoveva altresì ritenersi accertato il nesso causale tra tale condotta e ildanno subìto dagli investitori con riferimento alla perdita dei valoriconnessi con i versamenti operati a far tempo dal maggio-giugno 1994;ciò, in quanto il tempestivo ed approfondito riscontro della notizia di“catene di negoziazione” appresa nel maggio 1994 avrebbe consentitodi attuare immediatamente (e non dopo due anni) le misure (inparticolare l’esclusione dell’agente dalla borsa valori e dallecontrattazioni in tale luogo) idonee ad evitare che gli investitoricontinuassero ad avvalersi della sua intermediazione per i loroinvestimenti, così scongiurando il pregiudizio da loro soffertosuccessivamente a tale periodo temporale.III- Con riguardo al quantum della prestazione risarcitoria, la Corteterritoriale ha infine ritenuto che essa dovesse essere liquidata, previadetrazione delle somme acquisite in sede di riparto dell’attivofallimentare, sulla base dei versamenti successivi al maggio-giugno1994, quali risultavano: a) dalle ricevute – eventualmente prodotte ingiudizio in originale o in copia, cui doveva attribuirsi valore indiziario –rilasciate dall’agente di cambio in occasione delle consegne di denarodestinate ad acquisti di valori mobiliari non effettuati; b) dalle domandedi ammissione al passivo del fallimento, avverso le quali non eranostate proposte opposizioni; c) dalla “certificazione” operata dagli organifallimentari seguita dal positivo esito della verifica dei crediti da parteNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026del giudice delegato, al quale pure, non ostante il formale valore di attoavente mera efficacia endoprocessuale, doveva tuttavia riconoscersi,sul piano sostanziale, la natura di ulteriore prova indiziaria dellasussistenza del credito.4. Avverso la sentenza della Corte capitolina, la Consob, con attonotificato il 28 marzo 2023, ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di dieci motivi, cui hanno risposto, con distinti controricorsi,[OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti indicati in epigrafe con capofilaAngelina Capasso.5. Con successivo ricorso, notificato il 7 febbraio 2025, la Consobha impugnato, con un unico motivo, la medesima sentenza d’appellorelativamente alle parti oggetto della correzione di errore materialeoperata con ordinanza del 10 dicembre 2024 della stessa Corteterritoriale; a questo ulteriore ricorso hanno resistito con controricorsoAnna Capasso nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UgoCapasso, in proprio e quali eredi dei loro genitori, [OSCURATO:PERSONA] eLydia Laudiero.6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza.Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha chiesto l’accoglimento del nono e deldecimo motivo del ricorso originario, con reiezione degli altri motivi,nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti indicati inepigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026A. Preliminarmente, va disposta la riunione delle impugnazioniproposte separatamente contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335cod. proc. civ..B. Va esaminato per primo il ricorso proposto avverso la sentenzad’appello prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione dierrore materiale.B.1. Con il primo motivo, proposto nei confronti di tutti gli intimati,è denunciata “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, primocomma, 1219, 1310, primo comma, 2055, primo comma, 2943, primo,secondo e quarto comma, 2945, primo e secondo comma, c.c. e degliartt. 93-95 e 207-209 l.fall. (nel testo anteriore alle modificheapportate dal d.lgs. n. 5/2006), in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere la sentenza di appello affermato che l’istanzadegli appellanti di ammissione allo stato passivo del Fallimento s.d.f.Antonio e Guido de Asmundis ha interrotto la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno fatto valere in questo processo nei confrontidella Consob”.Osserva la ricorrente che, stante l’eterogeneità tra la presentefattispecie (insinuazione dell’investitore nello stato passivo di agente dicambio sottoposto a fallimento) e quella presa in esame da Cass., Sez.Un, n.13143 del 2022 (ammissione del fiduciante allo stato passivo disocietà fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa), il giudicedel merito non avrebbe potuto estendere alla prima i principi enunciatidal massimo consesso di questa Corte con riguardo alla seconda;sostiene che, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione compiutonei confronti dell’un debitore (l’agente di cambio dichiarato fallito) nonNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026avrebbe avuto efficacia interruttiva nei confronti dell’altro debitore(l’ente di vigilanza).B.1.1. Il motivo è infondato.La censura non tiene conto, anzitutto, del fondamento dogmaticodell’istituto della solidarietà passiva contemplata dall’art. 2055 cod.civ., a cui è connaturata la valorizzazione massima (centrale) del solointeresse del danneggiato, da preservare mediante una regola, tesa aunificare, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote diresponsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo.In altri termini, l’unicità del “fatto dannoso”, richiesta dalla normacodicistica in esame per la legittima affermazione di una responsabilitàsolidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso nonassoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale formadi responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni odomissioni, dolose o colpose, tra loro autonome e indipendenti, e anchenel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale edextracontrattuale, sempreché le singole azioni od omissioni abbianoconcorso in maniera efficiente alla produzione del danno, salvo,dunque, il riconoscimento dell’eventuale carattere esclusivo di una diesse, da cui consegue l’esclusione dell’incidenza causale delle altre.Con specifico riferimento, poi, ai crediti azionati medianteinsinuazione concorsuale (fallimento o liquidazione coattaamministrativa che sia), la sussistenza, o meno, della fattispecie dellaresponsabilità solidale non può farsi dipendere dall’oggettodell’insinuazione, distinguendo a seconda che essa sia finalizzata adottenere semplicemente la restituzione del capitale versato al debitoreo il risarcimento del danno provocato dal suo inadempimento.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la domanda diammissione al passivo avente come base causale la perdita del capitaleconferito in amministrazione ad una società fiduciaria (ma, sotto taleprofilo, sovrapponibile è la situazione derivata dalla perdita del capitaleconferito in gestione ad una s.i.m. o ad un agente di cambio sulla basedi un mandato ad acquistare valori mobiliari) non trova fondamentonella mancanza originaria o sopravvenuta della ragione del pagamento(e quindi non ha una causa restitutoria), ma nel difetto funzionale delcontratto stipulato con la società di gestione o di intermediazionemobiliare, la quale sia restata inadempiente rispetto alle obbligazioniassunte. Non viene quindi in considerazione una domanda di ripetizionedelle somme versate ma una domanda contrattuale, vale a direl’esperimento di un rimedio contro l’inesatto adempimento o il totaleinadempimento, quantunque la prestazione pretesa a titolo risarcitoriosia «parametrat[a] alla perdita del capitale investito» (così la citataCass. Sez. Un., n.13143/2022, Punto X delle Ragioni della decisione).Né – una volta riconosciuto il carattere contrattuale della domandaproposta mediante insinuazione al passivo, in quanto correlataall’inadempimento del mandatario – può ritenersi che essa abbianatura di azione di adempimento, anziché natura di azione dirisarcimento del danno, restando così sottratta al meccanismo dellasolidarietà di cui all’art. 2055 cod. civ..Infatti, in via generale – come, anche sotto tale profilo, hannospiegato le Sezioni Unite – un’azione di adempimento non può essereesercitata contro una società assoggettata a procedura concorsuale(sia essa il fallimento, sia essa la l.c.a.) in semplice dipendenza di uncontratto pendente al momento in cui quella procedura è instaurata.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Ciò in quanto, in base all’art. 72 legge fall., richiamato nell’art. 201stessa legge ai fini della l.c.a., l’esecuzione di ogni contratto (salvi icasi ulteriori testualmente disciplinati nel titolo II, capo III, sezione IV)che al momento risulti non ancora adempiuto rimane sospesa fino aquando gli organi della procedura (curatore o commissario) dichiarinodi subentrare nel contratto medesimo, assumendo i relativi diritti eobblighi, ovvero di sciogliersi da esso.Poiché questa regola subisce un’eccezione con riguardo ai contrattiad effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto, èsorto il dubbio se fosse tale il mandato ad amministrare stipulato conuna società fiduciaria, con conseguente esclusione dell’estensione, exart.1310, primo comma, cod. civ. dell’effetto interruttivo permanentedella prescrizione in confronto della società medesima.Il dubbio, come è noto, è stato sciolto proprio dalle Sezioni Uniteripetutamente citate, le quali hanno affermato che le società fiduciariesono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di"fiducia germanistica", sicché la società, sulla base di un mandatosenza rappresentanza, assume l’amministrazione di beni per conto diterzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni senzatrasferimento effettivo di proprietà, ma restando destinataria della solalegittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitaliconferiti.Il chiarimento che il mandato senza rappresentanza adamministrare conferito ad una società fiduciaria non comporta iltrasferimento della proprietà dei beni amministrati (che resta in capoal mandante), impone, a maggior ragione, di ritenere che noncostituisce contratto ad effetto reale il mandato senza rappresentanzaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026finalizzato alla mera gestione di capitali o alla negoziazione di titolistipulato con un agente di cambio o una società di intermediazionemobiliare: anche in questo caso, infatti, il mandatario non acquista laproprietà delle somme di denaro o dei titoli ma la sola legittimazione agestirli in funzione dell’attività di investimento per conto del mandante.Vale, dunque, la regola della sospensione del contratto per ladurata della procedura concorsuale, sicché la domanda di ammissioneal passivo del fallimento dell’agente di cambio non ha natura didomanda di adempimento ma di domanda risarcitoria, sia pure a titolocontrattuale, con conseguente operatività del meccanismo disolidarietà ex art.2055 cod. civ. tra tale responsabilità e quellaextracontrattuale dell’ente di vigilanza e con conseguente estensioneal condebitore dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione exart. 1310, primo comma, cod. civ. (cfr., in senso conforme sul punto,Cass. n.19378 del 2023 e Cass. n. 28119 del 2025)Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.B.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenzad’appello prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione dierrore materiale, proposto contro tutti gli intimati, viene denunciata la“Nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4,c.p.c., per violazione degli artt. 342 e 115, primo comma, c.p.c., peravere accolto le domande risarcitorie degli appellanti non sulla basedell’esame autonomo e diretto dei documenti da essi prodotti in primogrado e non ridepositati in appello – esame non svolto neppure dalgiudice di primo grado – ma sulla base dell’esame delle difese dellaConsob svolte in appello al solo scopo di contestare, sotto ogni profilo,Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026l’idoneità dei documenti stessi a provare i fatti costitutivi dei dirittirisarcitori azionati”.La ricorrente premette: a) che la sentenza di primo grado nonaveva esaminato i documenti prodotti dagli attori al fine di provare ifatti posti a fondamento delle domande risarcitorie (in particolare lericevute di versamento di denaro effettuate in favore dello studio DeAsmundis), perché, in applicazione della ragione più liquida, avevarigettato le domande stesse per prescrizione; b) che gli attori nonavevano ri-depositato in appello il fascicolo di parte di primo gradocontenente tali documenti; c) che essa Commissione, sin dal primogrado, aveva contestato la valenza probatoria dei documenti prodottidagli attori (e, in particolare, delle “ricevute”), in quanto non idonei adimostrare né l’identità del loro autore, né i versamenti di denaro e illoro ammontare, né la data degli stessi; in particolare, nella comparsaconclusionale in appello, esaminando «posizione per posizione laproduzione documentale avversaria del primo grado, richiamandol’entità del versamento e le date materialmente indicate nellericevute», aveva argomentato sulla «assoluta inattendibilità di questeultime» e, quindi, sulla loro inidoneità a provare «in particolare, il fattodel versamento, la sua entità, la sua data e l’identità del precettore»(pag.23 del ricorso); d) che, peraltro, la Corte d’appello, decidendo sulmerito «allo stato degli atti», dopo aver accertato la sussistenza di unasua omissione colposa di vigilanza dal maggio-giugno 1994 (conconseguente risarcibilità dei danni derivati dai versamenti effettuati infavore dello studio [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo a tale data) –e dopo aver ritenuto pacifica la produzione delle ricevute di versamentinon restituititi finalizzati all’acquisto di prodotti finanziari, poi nonNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026verificatosi – ne aveva desunto gli importi e le date proprio dallacomparsa conclusionale da essa depositata.Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe erratoanzitutto nel ritenere che fosse pacifico il «contenuto rappresentativo»e «informativo» delle ricevute, dal momento che ne era statacontestata l’«inidoneità probatoria» e quindi l’attitudine «arappresentare fatti materiali realmente esistenti, quali il versamento,il suo importo, la sua data e l’identità del percettore» (pagg. 24-25 delricorso); soggiunge che la Corte di merito avrebbe poi errato nel nontenere in nessun conto la regola della disponibilità delle prove, cheimpone al giudice del merito di porre a fondamento della decisione leprove proposte dalle parti; regola da porre in correlazione con quelladi cui all’art.2697 cod. civ., applicabile anche in appello, la quale oneral’appellante di provare la fondatezza sia delle censure rivolte con imotivi di gravame alla sentenza di primo grado sia delle domanderiproposte nel grado successivo.B.2.1. Il motivo è infondato.Al giudice del merito sono insindacabilmente riservate non solo laricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove, ma anche lascelta, tra queste ultime, di quelle ritenute più idonee a dimostrare lecircostanze di fatto ad esse sottese. Nella fattispecie, la stessaricorrente dà atto che nei propri atti difensivi, per argomentare sullaritenuta inattendibilità della produzione documentale effettuata dagli«posizione per posizione».Dunque, la circostanza che tale documentazione fosse statadepositata era pacifica così come è evidente che, in funzione del suoNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026esame, la Corte d’appello ben poteva avvalersi della ricostruzioneeffettuata nella comparsa della Consob. Quest’ultima infatti, non avevacontestato un fatto (nel che soltanto è ravvisabile una contestazione insenso tecnico, idonea ad impedire che l’allegazione avversaria divengafatto non contestato ai sensi dell’art.115 cod. proc. civ.), ma aveva“contestato” l’inferenza probatoria dei documenti depositati,sull’assunto che non fossero ex se idonei a provare l’autore deiversamenti, il loro importo e la loro data. La Corte d’appello, però,nell’esercizio del proprio potere di valutazione delle prove, ben potevaassumere un avviso diverso che, in quanto debitamente motivato, nonè sindacabile in sede di legittimità. Nell’assumere tale diverso avviso(e cioè nell’attribuire motivatamente alle ricevute di versamentoefficacia dimostrativa della sussistenza dell’illecito subìto dagli attori edel danno da loro sopportato), la Corte di merito non ha violato né ilprincipio dispositivo in senso formale di cui all’art.115 cod. proc. civ.(in quanto non ha ammesso prove ex officio ma ha deciso sulla base diquanto emergeva dagli atti di parte), né il criterio generale di ripartodell’onere della prova di cui all’art.2697 cod. civ., atteso che, lungidall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cuisarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., ex multis,Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 26769 del 2018), ha ritenuto, convalutazione di merito insindacabile, che fossero stati provati i fatti postia fondamento della domanda.Il secondo motivo va dunque rigettato.B.3. Con il terzo motivo, anche questo proposto contro tutti gliintimati, viene denunciata la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/20262043 c.c., dell’art. 40, secondo comma, c.p., dell’art. 97 Cost. edell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito inlegge dall’art. 1 l. n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.p.r. n. 138/1975 edei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalitàdell’illecito civile omissivo nonché dell’art. 2697, primo comma, c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo almancato accertamento del titolo (negoziazione per conto terzi di titoliquotati) della «consegna del denaro» all’agente di cambio”.La ricorrente, invocando i criteri posti a fondamento della causalitàomissiva e denunciandone la violazione, si duole che la Corte d’appelloabbia ritenuto sussistente il nesso di causalità tra omissione di vigilanzadi essa Consob e il danno, sulla base della sola prova del versamentodi somme di denaro allo studio [OSCURATO:PERSONA], senza accertare il titolodel versamento, vale a dire la sua riconducibilità allo svolgimentodell’attività di negoziazione per conto terzi di titoli quotati, l’unica trale attività svolte dall’agente di cambio ad essere soggetta alla vigilanzadella Consob.Evidenzia che le norme che disciplinavano la vigilanza della Consobsugli agenti di cambio all’epoca dei fatti (art. 3, comma 1, lett. g) ec), del d.l. n. 95/1974, convertito in legge dall’art. 1 legge n. 216/1974,e artt. 7 e 10 d.P.R. n. 138/1975) perseguivano la finalità di tutelare ilcorretto svolgimento delle negoziazioni di borsa, aventi ad oggetto titoliquotati, e delle fasi a queste successive (liquidazione, e cioè concretaesecuzione dei contratti di borsa stipulati a termine nel mercatoufficiale attraverso i sistemi di compensazione).Sostiene, dunque, che, poiché l’ambito oggettivo della vigilanzadella Consob sugli agenti di cambio, all’epoca dei fatti di causa, eraNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026costituito dall’ attività di negoziazione per conto terzi di titoli quotati,in funzione dell’accertamento del diritto al risarcimento del dannoazionato dagli attori non sarebbe stato sufficiente che costorodimostrassero di essere titolari di un credito nei confronti dell’agentedi cambio, ma sarebbe stato necessario che dimostrassero altresì iltitolo del diritto e, in particolare, che esso fosse sorto nell’esercizio, daparte dell’agente di cambio, di attività di negoziazione per conto terzidi titoli quotati sottoposta al controllo della Commissione.B.3.1. il motivo è infondato, nella parte in cui denuncia laviolazione in iure dei criteri di accertamento della causalità omissiva, einammissibile, nella parte in cui attinge il giudizio di fatto espresso dalgiudice del merito.In disparte i profili di estraneità alla ratio decidendi contenuti nellacensura, non avendo la Corte d’appello affermato che le somme didenaro erano state versate allo studio [OSCURATO:PERSONA] per esseredestinate ad una attività diversa da quella di negoziazione di titoliquotati, vanno qui richiamati gli argomenti già svolti da Cass. n.9067del 2018 e da Cass. n. 1070 del 2019, che il Collegio condivide,relativamente a giudizi promossi nei confronti della Consob danumerosi risparmiatori sempre per indebite distrazioni di sommeconsegnate allo studio [OSCURATO:PERSONA] e alla s.i.m. Professione e Finanzanel periodo 1991-1996.All’epoca dei fatti la Consob aveva il potere: a) di controllare ilfunzionamento delle singole borse e accertare la regolarità e i modi difinanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione sutitoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operavano in borsa oesercitavano attività d’intermediazione, avvalendosi a tal fine ancheNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026delle facoltà di richiedere la comunicazione di dati e notizie e latrasmissione di atti e documenti, eseguire ispezioni, assumere notiziee chiarimenti, al fine di accertare l’esattezza e completezza dei dati edelle notizie comunicati o pubblicati (legge 7 giugno 1974, n. 216, art.3, lett. g); b) di adottare «i provvedimenti necessari per assicurare ilregolare andamento degli affari nelle singole borse», emanando a talfine provvedimenti urgenti (d.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, art. 7); c)di effettuare accertamenti in ordine alla regolarità delle operazioni diborsa, mediante l’esercizio di appositi poteri ispettivi (d.P.R. 31 marzo1975, n. 138, art. 10); d) di accertare irregolarità o incompatibilitàprofessionali dell’attività degli agenti di cambio o dei loro procuratori,dandone immediata comunicazione al Ministero del Tesoro e alConsiglio dell’Ordine per i provvedimenti di rispettiva competenza(d.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, art. 13), ossia i provvedimentidisciplinari previsti dalla legge 29 maggio 1967, n. 402, artt. 19 e ss.;e) di convocare i soggetti operanti in borsa o dediti all’esercizio dichiarimenti (d.P.R. 11 giugno 1979, n. 252, art. 24); f) di eseguire inqualsiasi momento ispezioni e controlli sulle singole borse al fine diaccertare la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni diintermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano inborsa o esercitano attività di intermediazione (d.P.R. 11 giugno 1979,n. 252, art. 25).La disciplina così riassunta non è stata intaccata dalla legge 2gennaio 1991, n. 1, che ha attribuito alla Consob specifici compiti divigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare,incrementando altresì i poteri di vigilanza nei confronti degli agenti diNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026cambio, dovendo questi ultimi osservare le disposizioni dettate per lesocietà di intermediazione mobiliare in materia di svolgimentodell’offerta fuori sede (art. 5), di modalità di negoziazione dei valorimobiliari (art. 11) e di modalità di esecuzione degli ordini (art. 12).Il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla Consob eradiretto alla tutela «dell'interesse alla correttezza del comportamentodegli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sulbuon funzionamento dell’intero mercato» (Cass., Sez. Un., n. 26725del 2007), essendo la CONSOB non soltanto «organo di vigilanza delmercato dei valori, ma … anche organo di garanzia del risparmiopubblico e privato» (Cass. n. 6681 del 2011).Pertanto, la Consob, nella veste ad essa riconosciuta dal legislatoredi «organo di garanzia del risparmio», aveva, già all’epoca, un vero eproprio obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti delpossibile, il danno poi verificatosi a carico delle originarie parti attricimediante l’esercizio dei propri poteri di vigilanza, danno scaturente dauna condotta dell’agente di cambio di cui la Consob, alla stregua delparametro di diligenza di cui all’art. 1176 , secondo comma, cod. civ.,a seguito della notizia di operazioni anomale poste in essere tra lostudio [OSCURATO:PERSONA] e la società di intermediazione mobiliareProfessione e [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal maggio-giugno del 1994 (di cui dàconto la sentenza impugnata), avrebbe dovuto avvedersi, adottando,nel più breve tempo giustificabile in termini di osservanza delmenzionato parametro di diligenza, le possibili contromisure.Secondo quanto accertato dal giudice del merito, un correttoesercizio dei poteri di vigilanza della Consob avrebbe scongiurato ilpregiudizio sofferto dagli investitori a far tempo dal maggio-giugnoNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/20261994, in quanto il tempestivo ed approfondito riscontro della notizia di“catene di negoziazione”, appresa in tale frangente temporale, avrebbeconsentito di attuare immediatamente (e non dopo due anni) le misure(in particolare l’esclusione dell’agente dalla borsa valori e dallecontrattazioni in tale luogo) idonee ad evitare che essi continuasseroad avvalersi della intermediazione dello studio [OSCURATO:PERSONA] per i loroinvestimenti.Viene in considerazione un motivato giudizio di merito insindacabilein sede di legittimità, che attiene non all’osservanza della legge ma allaricostruzione del fatto. In particolare, quanto al profilo dell’obbligogiuridico di impedire l’evento, la colpa omissiva della Consob è statarinvenuta dalla Corte territoriale nella diretta violazione di specificiobblighi di agire in base alle disposizioni surrichiamate, tenuto contodell’emersione, nella prima metà del 1994, delle notizie relative allecatene di negoziazione finalizzate a procurare sistematici vantaggieconomici ad alcuni soggetti e a danno di altri; ciò, in conformitàall’insegnamento di questa Corte concernente la disamina in ordine allasussistenza del nesso di causalità materiale in caso di condottaomissiva (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 12401 del 2013).Costituisce infine apprezzamento di fatto, non censurabile in sededi legittimità, la verifica della sussistenza o meno di una condottadotata di efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere ogniresponsabilità concorrente. E parimenti costituisce apprezzamentoincensurabile quello concernente tanto l’idoneità dell’espletamento deicontrolli necessari ad impedire il verificarsi del danno secondo ilprincipio della regolarità causale, quanto l’apprezzamento dellaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026violazione dell’obbligo di diligenza per aver tardato ad attivarsi aseguito delle notizie apprese.Anche il terzo motivo, dunque, va complessivamente rigettato.B.4. Il quarto motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello,prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione di erroremateriale, è proposto contro [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1961, AngelinaCapasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di LydiaLaudiero, [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Viene denunciata la “Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115, primo comma,e 116, primo comma, c.p.c., degli artt. 2702 e 2729 c.c., degli artt.95-97 l.fall. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.5/2006), dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 111,sesto comma, Cost., con riguardo all’affermazione secondo cui «ilvaglio delle ricevute operato in sede fallimentare e l’ammissione stessadel credito di tutti gli investitori del presente giudizio da parte degliorgani fallimentari consente di ritenere provati i versamenti» eall’affermazione del valore probatorio delle “ricevute” di versamento”.La sentenza impugnata è censurata per avere attribuito valoreprobatorio alle ricevute di versamento (non ostante la contestazioneeffettuata, al riguardo, dalla Consob), sull’erroneo presupposto che ilvaglio di pertinenza ed attendibilità delle stesse fosse stato giàcompiuto dal giudice delegato in sede fallimentare, sebbene gliNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026investitori non avessero prodotto in giudizio le istanze di ammissioneal passivo.La sentenza avrebbe quindi attribuito rilievo decisivo alla (creduta)circostanza che le ricevute di versamento fossero gli stessi documentiprodotti in sede di ammissione al passivo del fallimento dell’agente dicambio, ma questa circostanza non avrebbe potuto desumersi dallerisultanze istruttorie, né dalle ammissioni della Consob, poiché ledomande di insinuazione al passivo non erano state prodotte e laConsob aveva specificamente contestato tale mancata produzione.Quand’anche, poi, vi fosse stata la prova che l’ammissione alpassivo era avvenuta sulla base delle stesse ricevute prodotte nelgiudizio risarcitorio contro la Consob, il provvedimento del giudicedelegato «non solo non avrebbe vincolato il giudizio della Corted’appello, ma neppure avrebbe potuto esserle d’ausilio, trattandosi digiudizio – e non di fatto storico – che nulla [avrebbe aggiunto]all’oggettiva valenza (recte, inidoneità) probatoria delle “ricevute”stesse» (pag.41 del ricorso).B.4.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, quanto al dedotto vizio motivazionale, giovaricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc.civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazionedella sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimitàcircoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile,Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede dilegittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n.23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).Nella vicenda in esame, al di là di ogni rilievo circa l’obiettiva nonemergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, èdi tutta evidenza che la motivazione della sentenza stessa, per esserefondata – come si è sopra veduto nell’illustrarne gli aspetti rilevanti –su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condivisonel merito dalla ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente eperspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza,mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettivaincomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità dellamotivazione della sentenza di merito.Con riguardo, poi, ai denunciati errores in procedendo, deveosservarsi che, al di là della formale intestazione, le censure veicolatecon il motivo in esame attingono nella sostanza il giudizio di fattoespresso dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta dimostrazione deiversamenti di danaro operati in favore dell’agente di cambio dalmaggio-giugno 1994, in funzione dell’acquisto di prodotti finanziari, poiomesso, senza che il controvalore dell’investimento fosse restituito aititolari.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Invero, come si è già veduto, la stessa ricorrente dà atto che neipropri scritti difensivi, per argomentare sulla ritenuta inattendibilitàdella produzione documentale effettuata dagli attori nel primo grado digiudizio, aveva esaminato questa produzione «posizione perposizione».La Corte d’appello, anche valendosi di tale ricostruzione, qualeelemento emergente dagli atti e quindi perfettamente utilizzabile ai finiistruttori, ha reputato non condivisibile il giudizio della convenuta circal’inidoneità probatoria delle ricevute ed ha attribuito ad esse idoneainferenza dimostrativa, sia in ordine agli importi e che alla provenienzadei versamenti.Il giudizio circa la prova dei versamenti è stato poi corroborato dallaconsiderazione della circostanza – del tutto pacifica – che gli investitorierano stati ammessi al passivo del fallimento dell’agente di cambio, sulrilievo, perfettamente corretto in iure, che, sebbene l’ammissione alpassivo assuma valore endofallimentare, tuttavia «ciò non privacertamente il decreto e gli accertamenti in esso contenuti del valoreindiziario di prova del credito anche nei confronti dei terzi» (pagg.32-33 della sentenza).Non viene quindi in considerazione l’attribuzione di un valore“vincolante” (o quanto meno “ausiliario”, secondo l’atecnicaterminologia utilizzata dalla ricorrente) alla valutazione compiuta dalgiudice delegato, ma piuttosto l’attribuzione – perfettamente legittimae, in quanto debitamente motivata, insindacabile in questa sede – divalore indiziario alla circostanza storica dell’ammissione allo statopassivo del fallimento dell’agente di cambio.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Neppure è viziato in iure l’ulteriore giudizio (anche questocostituente un apprezzamento di merito non sindacabile) volto a trarreulteriori argomenti di prova dalla valutazione del giudice delegato, purequesta pacifica, data l’incontestata ammissione al passivo: talecircostanza, infatti, è stata assunta dalla Corte d’appello alla stregua dielemento ulteriore in funzione della dimostrazione della sussistenza deiversamenti (pag.32 della sentenza) e non come elemento decisivo perfondare il giudizio di inferenza probatoria delle ricevute, il quale invecenuove dall’esame della documentazione emergente dagli atti, anche inseguito alla ricostruzione contenuta nella comparsa conclusionale dellaConsob.Si conferma, dunque, l’inammissibilità del quarto motivo.B.5. Il quinto motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello,prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione di erroremateriale, è proposto contro [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1961, AngelinaCapasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di LydiaLaudiero, [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Viene denunciata la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2704 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., conriguardo all’affermata inapplicabilità della disposizione citata alle«ricevute […] rilasciate dall’agente di cambio in occasione dellepresunte consegne di denaro finalizzate a favorire l’acquisto di prodottifinanziari»”.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026La sentenza impugnata è censurata per avere desunto la provadella sussistenza del danno, nonché del nesso di causalità tra questo el’omissione della Consob, dalle “ricevute” di versamento prodotte dagliappellanti, sebbene l’appellata avesse evidenziato che si trattasse discritture private «prive di data certa ex art. 2704 c.c. nei confronti diConsob», in quanto «terzo rispetto alle altre parti».La ricorrente sostiene che, nel ritenere provato che le ricevutefossero state rilasciate dall’agente di cambio in occasione di consegnedi denaro finalizzate all’acquisto (poi non effettuato) di prodottifinanziari, la Corte d’appello avrebbe violato (pur predicandonel’applicazione) il principio di diritto sancito da Cass. n. 1070 del 2019,riconoscendo ad esse ricevute, per un verso, l’idoneità a provare ilcontratto di investimento, per l’altro la natura di quietanza, omettendo,però, di dar luogo agli accertamenti di cui all’art.2704, terzo comma,cod. civ..B.5.1. Il motivo è infondato.Le ricevute di versamento sono state valutate dal giudice d’appellonon ai fini del collegamento degli effetti negoziali, bensì ai finidell’accertamento dei fatti storici da esse risultanti, ovverosia iversamenti di denaro in funzione degli acquisti di titoli, operati dalmaggio-giugno 1994.Come è stato affermato da Cass. n.1070 del 2019 – del cuiinsegnamento ha fatto corretta applicazione il giudice d’appello – ladisposizione dell’art. 2704 cod. civ., che stabilisce l’inopponibilità delladata della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione néregistrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione allasua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzioneNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto(nella specie, il contratto di investimento) e la scrittura privata che locertifica rilevino come semplici fatti storici.D’altra parte, l’affermazione di questo principio da parte di Cass. n.1070 del 2019 non corrisponde ad una presa di posizione isolata, maad un orientamento tradizionale e consolidato di questa Corte (Cass.3998 del 2003; Cass. n.24955 del 2006; Cass. n.2030 del 2010 Cass.n.1411 del 2017).Di difficile comprensione è, poi, il rilievo secondo cui il giudice delmerito avrebbe attribuito alle scritture in esame la natura di quietanze,dal momento che esse non sono state prodotte per paralizzare l’azionedi adempimento dell’agente di cambio per versamenti non effettuatidai risparmiatori, ma per provare tali versamenti quali fatti posti afondamento dell’azione risarcitoria dei risparmiatori medesimi.Il motivo in esame, pertanto, deve essere rigettato.B.6. Il sesto motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello,prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione di erroremateriale, è proposto contro [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1961, AngelinaCapasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di LydiaLaudiero, [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Viene denunciata la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043, 2056 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., in punto di liquidazione del danno con attribuzione dellarivalutazione monetaria e degli «interessi compensativi» dalla dataNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026dell’omissione colposa di vigilanza della Consob anziché da quella(successiva) del danno”.La sentenza d’appello è censurata perché, dopo aver ritenutoprovato che gli intimati succitati avevano consegnato somme di denaroallo studio [OSCURATO:PERSONA] «dopo maggio-giugno 1994», ha riconosciutogli interessi sulla somma rivalutata degli importi versati «a decorrereda maggio-giugno 1994, anziché dalla data di ciascun versamento»(pag.49 del ricorso).B.6.1. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è persinopretestuoso.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte ilprincipio – consolidatosi sulla scia di Cass., Sez. Un., n.1712 del 1995– secondo il quale, nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura didebito di valore, la somma spettante deve essere annualmenterivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’illecito sino almomento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata inmoneta attuale; al creditore che ne abbia fatto domanda, allegandoneil fatto costitutivo ed indicandone le fonti di prova (anche presuntive),spetta, inoltre, sempre con decorrenza dal momento dell’illecito, ilrisarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento dellasomma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità cheda essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso lacorresponsione degli interessi compensativi ad un saggio individuatosulla base della gravità del danno ed eventualmente coincidente conquello legale. Il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi –il quale trova fondamento non nell’operatività di una regola di cumuloautomatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che siNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma,cod. proc. civ.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto dellanatura “valoristica” del debito risarcitorio e di ristorare al creditore ildanno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivatodalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente dellasomma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare in manieraremunerativa – sussiste dal momento dell’illecito sino al momento dellaliquidazione giudiziale. Al momento della pubblicazione della sentenza,infatti, l’obbligazione si converte in debito di valuta, cosicché non è piùdovuta la rivalutazione monetaria e trova applicazione l’art. 1224,primo comma, cod. civ., a norma del quale sulla somma, ormaidefinitivamente liquidata e non più soggetta a rivalutazione, spettanogli interessi moratori sino al momento dell’effettivo pagamento (cfr.,solo tra le più recenti, Cass. 17704/2024, n.10376; Cass. 10/03/2025,n. 6351; Cass. 2/09/2025, n. 24417).Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazionedi questi principi, riconoscendo gli interessi compensativi sulla sommarivalutata dal momento dell’illecito, ovverosia dal maggio-giugno 1994,epoca a partire dalla quale era stata temporalmente accertatal’effettuazione dei versamenti.Il sesto motivo, pertanto, deve essere rigettato.B.7. Il settimo motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello,prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione di erroremateriale, è proposto contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UgoCapasso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi costituitisi insede di legittimità anche quali eredi della prima, deceduta nelle more).Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Viene denunciata la “Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. avutoriguardo all’omessa pronuncia sull’appello incidentale della Consob e,quindi, sull’eccezione di difetto della prova della qualità di eredi diCosimo Capasso proposti nei confronti degli attori appellanti LjdiaLaudiero, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, per violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 111, sestocomma, Cost., stante il difetto assoluto di motivazione in ordine alrigetto dell’appello incidentale in parte qua e, comunque, dell’eccezionestessa. In via ulteriormente subordinata, nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art.115, primo comma, c.p.c., e violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la sentenza accolto la domanda proposta dagli attori appellantiLjdia Laudiero, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]), UgoCapasso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza accertare la qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA] ovvero accertandola sulla base di proveinesistenti”.Sono svolte, in via gradata, tre doglianze.La sentenza d’appello è censurata: in primo luogo, per omessapronuncia, per non avere provveduto sul motivo di gravame con cuiera stata riproposta l’eccezione di difetto della prova del possesso, daparte degli appellanti (originari attori), della qualità di eredi di CosimoCapasso, nella cui veste avevano agito in giudizio; in secondo luogo, invia subordinata al rigetto della precedente doglianza, per non averedebitamente motivato il rigetto del predetto motivo di gravame; inNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026terzo luogo, in via ulteriormente subordinata, per avere ritenutoprovata la qualità di eredi sulla base di prove inesistenti.B.7.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui si articola.La Corte d’appello ha specificamente risposto alle difese svolte dallaConsob, nei confronti dei predetti appellanti, attraverso i motivi digravame, prendendo espressa e motivata posizione su quella relativaalla dedotta mancata dimostrazione che essi fossero successori diCosimo Capasso e ha risposto (pag.38 della sentenza) che «la scritturaprivata del 6.12.1995, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e l’ammissioneavvenuta in sede fallimentare inducono questa Corte a ritenere provatala domanda»; ha aggiunto quindi che «gli eredi sono creditori dellesomme richieste ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria»,procedendo alla relativa liquidazione.Non sussiste, dunque, alcuno dei vizi denunciati, essendo stataaccertata la qualità di eredi sulla base delle risultanze istruttorie in atti,Giova, peraltro, rammentare che la prova della qualità di erede –così come quella dello status di figlio o di coniuge – ove debba essereaccertata in via principale dalla sentenza, va fornita a mezzo degli attidello stato civile, mentre nel caso in cui tale accertamento rilevi solocome presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, può esserefornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensidell'art. 116 cod. proc. civ. (cfr.. da ultimo, Cass. n.4738 del 2026),sicché legittimamente la Corte territoriale ha tratto il giudizio sullasussistenza della predetta qualità dalla scrittura privata intestata al decuius e dall’ammissione al passivo, senza che sussista alcuna violazionedelle regole che presiedono alla formazione del giudizio probatorio.Numero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il settimo motivo, dunque, deve essere rigettato.B.8. L’ottavo motivo del ricorso avverso la sentenza d’appello,prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione di erroremateriale, è proposto contro [OSCURATO:PERSONA].Da un lato, viene denunciata la “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2043 c.c., dell’art. 40, secondo comma, c.p., dell’art. 97 Cost.e dell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito inlegge dall’art. 1 l. n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.p.r. n. 138/1975 edei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalitàdell’illecito civile omissivo nonché dell’art. 2697, primo comma, c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo allaritenuta irrilevanza, ai fini della sussistenza del danno risarcibile dallaConsob, dell’accertamento che il percettore dei versamenti di denaronon fosse il soggetto vigilato sul quale la Consob aveva omesso divigilare”.Dall’altro lato, viene dedotta la “nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112c.p.c. avuto riguardo all’omessa pronuncia sull’eccezione di concorsodi colpa rilevante ex art. 1227, primo comma, c.c., sollevata dallaConsob e, in subordine, per violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, c.p.c., e dell’art. 111, sesto comma, Cost., stante il difettoassoluto di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione stessa”.Con la prima doglianza, la sentenza d’appello è censurata perché,pur avendo dato atto che le ricevute di versamento prodotte da MariaGiulia Rispoli erano state formalmente sottoscritte da tale “rag. F.scoDe Asmundis” (soggetto estraneo alla vigilanza Consob) e nondall’agente di cambio Guido de Asmundis, ha considerato taleNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026circostanza irrilevante in funzione della prova del nesso di causalità tral’omissione della Consob e il danno lamentato dall’investitrice.Con la seconda doglianza, proposta in via subordinata rispetto allaprima, la sentenza impugnata è censurata per non avere provveduto(o comunque per non aver motivato) sull’eccezione, sollevata dallaCommissione sin dal primo grado di giudizio e sempre riproposta, inordine al concorso di colpa della risparmiatrice, la cui condotta,asseritamente connotata da «un livello elevato di negligenza» ecostituente «causa determinante del danno» (pag.58 del ricorso), sisarebbe tradotta in tre operazioni di acquisto, a seguito delle qualiMaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato i titoli in custodia presso l’agentedi cambio [OSCURATO:PERSONA] oltre il tempo tecnicamente necessarioper la liquidazione di borsa, vale a dire per l’esecuzione del mandato dinegoziazione conferito (45 giorni fino al gennaio 1996 e 3 giorni diborsa aperta a partire da febbraio 1996). L’investitrice avrebbe cosìfavorito l’appropriazione indebita dei suoi titoli, peraltro da parte di unsoggetto non vigilato, e il comportamento illecito di quest’ultimo(nonché i danni che ne erano conseguiti a controparte) sarebbe statoriconducibile ad un’attività di custodia di titoli, diversa da quella tipicadell’agente di cambio, relativa alla negoziazione per conto terzi di titoliquotati, l’unica soggetta (per taluni profili) alla vigilanza della Consob.B.8.1. Il motivo è inammissibile non solo perché entrambe lecensure, ad onta della loro formale intestazione, attingono nuovamenteil giudizio di fatto motivatamente espresso dal giudice del merito,insindacabile in sede di legittimità, ma anche perché esse ripropongonoi medesimi argomenti già sottoposti alla Corte d’appello e da questaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026espressamente esaminati, senza farsi carico delle ragioni per le qualisono stati disattesi.La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto sia delle deduzioni conle quali la Consob aveva sottolineato che le copie autentiche delle treconferme di acquisto titoli da parte di [OSCURATO:PERSONA] recavano lafirma del rag. [OSCURATO:PERSONA], sia delle deduzioni con cui sistigmatizzava la condotta della risparmiatrice volta a lasciare i titoli incustodia presso l’agente di cambio [OSCURATO:PERSONA] oltre il tempotecnicamente necessario per la liquidazione in borsa, in esecuzione delmandato di negoziazione conferito. Al riguardo, la Corte d’appello hamotivatamente ritenuto che la circostanza che le ricevute fossero statesottoscritte dal rag. Francesco de Asmundis contribuiva, anzi, a fornirela prova certa dell’avvenuto versamento senza restituzione, e quindidel danno; in proposito la Corte di merito ha evidenziato che neidocumenti con i quali si informava la risparmiatrice dell’acquisto di titoliper suo conto, la firma del rag. [OSCURATO:PERSONA] era seguitadall’espressione «p.p. Dr. [OSCURATO:PERSONA]» (pagg.39-40 dellasentenza impugnata).Per un verso, dunque, la circostanza che le ricevute fossero statefirmate dal rag. [OSCURATO:PERSONA] «p.p. Dr. [OSCURATO:PERSONA]»,lungi dall’essere stata reputata irrilevante, è stata motivatamentevalorizzata, sotto il profilo probatorio, nel senso inverso a quelloauspicato dalla Commissione ricorrente, ovverosia nel senso diconferma della prova del danno e della imputabilità dello stessoall’agente di cambio, quale destinatario del mandato di negoziazionerimasto ineseguito. Per altro verso, è stato escluso ogni profilo di colpaconcorrente in capo alla condotta della risparmiatrice, la quale era stataNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026informata dell’acquisto dei titoli e quindi dell’avvenuta esecuzione delmandato di negoziazione (e non di custodia) legittimamente conferito.B.9. Con il nono motivo, viene denunciata “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1100, 1102 e 1105 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in punto di liquidazione del danno a favoredel signor [OSCURATO:PERSONA] per l’intero credito vantato nei confrontidel «[OSCURATO:PERSONA]» ancorché del credito fosse contitolare taleValenzuela Gloria, rimasta estranea al giudizio”.Premesso che la sentenza impugnata ha accolto la domandaproposta dall’investitore [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due creditiammessi al passivo del fallimento “[OSCURATO:PERSONA]”, e che la ricevuta diversamento relativa al primo era intestata, oltre che all’attore, anchea tale [OSCURATO:PERSONA], rimasta estranea al giudizio, la Consob siduole che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante questacircostanza, riconoscendo erroneamente al sig. [OSCURATO:PERSONA], qualecontitolare del credito, la legittimazione ad esercitare nei confronti diun soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio l’intera pretesarisarcitoria, anche con riferimento alla parte di danno subìta dalcontitolare.B.9.1. Il motivo è infondato.Non può condividersi la deduzione in iure formulata dal PubblicoMinistero, il quale ha invocato l’applicazione del principio, secondo cuile obbligazioni divisibili possono essere azionate dal concreditore sololimitatamente alla propria quota (art. 1314 cod. civ.). Nella fattispecie,infatti, il giudice del merito – nell’escludere ogni rilievo alla circostanzache la ricevuta fosse intestata anche a [OSCURATO:PERSONA], avutoriguardo, per un verso, alla mancanza di «duplicazione delNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026pagamento», per l’altro alla natura della pretesa esercitata, diretta adinvocare il pagamento dell’intero sulla base della contitolarità delcredito, «salva la rivalsa tra creditori» (pag. 43 della sentenzaimpugnata) – ha accertato la sussistenza di un’obbligazionesoggettivamente complessa ex latere creditoris connotata dallasolidarietà attiva: solidarietà che, al contrario di quella passiva, non sipresume, ma che ben può sussistere nel caso concreto in base allanatura e al titolo del rapporto obbligatorio, come insindacabilmenteinterpretato dal giudice del merito. Va poi considerato che, in ogni caso,nella vicenda in esame, non è stata esercitata dall’investitore un’azionedi adempimento, in relazione alla quale possa trovare applicazione laregola per cui, se più sono i creditori di una prestazione divisibile(sempreché l’obbligazione non sia solidale), ciascuno di essi non puòdomandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte (art.1314 cod. civ.); viene, infatti, in considerazione un’azione risarcitoria,diretta ad ottenere il ristoro del valore pari alla perditadell’investimento effettuato.Il nono motivo, dunque, deve essere rigettato.B.10. Con il decimo motivo del ricorso avverso la sentenzad’appello prima della sua sottoposizione alla procedura di correzione dierrore materiale, viene denunciata la “Nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degliartt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c. (i) nella parte incui, dichiarata inammissibile la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA],ha compensato le spese del doppio grado di giudizio e (ii) nella partein cui, rigettata nel merito la domanda risarcitoria dei signori MonsurròOlga, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dellaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026società Compagnia Generale di Investimenti - [OSCURATO:SOCIETA] inliquidazione, ha compensato le spese del doppio grado di giudizio”.B.10.1. Il motivo è infondato, dal momento che la statuizione dicompensazione delle spese è stata motivata, quanto al rapportoprocessuale facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allanatura della controversia, essendosi dato atto di una sostanzialerinuncia all’azione (pag.41 della sentenza impugnata); quanto alrapporto processuale facente capo agli altri risparmiatori surrichiamati,con riferimento alla «obiettiva controvertibilità e complessità dellacontroversia» (pag. 45 sentenza cit.).Giova, peraltro, rammentare che la compensazione, parziale ototale, delle spese, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92,secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile rationetemporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice delmerito e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale,il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvoche per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. n.17816/2019; Cass. n. 21400/2021) – e che trova il suo unico limitenell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmentevittoriosa (Cass. n. 10009/2003; Cass. n. 26912/2020).In definitiva, il ricorso originario della Consob, proposto avverso lasentenza d’appello prima della sua sottoposizione alla procedura dicorrezione di errore materiale, deve essere complessivamenterigettato.C. Passando al ricorso successivo, con esso – come detto – lasentenza d’appello viene impugnata relativamente alle parti oggettoNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026della correzione di errore materiale operata con l’ordinanza del 10dicembre 2024 della stessa Corte territoriale romana.C.1. Con un unico motivo, la Consob deduce la “Nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 287, 288, 101, secondo comma, 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., dell’art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt.324, 327 e 345, secondo comma, c.p.c. per avere utilizzato ilprocedimento di correzione di errori materiali al fine di incidere su unerrore di giudizio della sentenza in violazione del giudicato, perapparenza della motivazione della correzione e per violazione del dirittodi difesa della Consob e del principio del contraddittorio nelprocedimento di correzione di errori materiali”.Va premesso che, con l’ordinanza del 10 dicembre 2024, la Corted’appello ha proceduto alla correzione di due ordini di errori materialicontenuto nella sentenza n. 5945 del 2022: da un lato, ha corretto icodici fiscali di molti risparmiatori o dei loro eredi, in quanto leindicazioni contenute in sentenza erano risultate erronee; dall’altrolato, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nata nel 1954, [OSCURATO:PERSONA], ClaudiaCapasso e [OSCURATO:PERSONA] – i quali avevano agito in proprio e qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – ha corretto, oltre alcodice fiscale, il nome di quest’ultima, erroneamente indicato nellasentenza d’appello (alla pag.37, punto 3 della parte motiva e neldispositivo a pag.46) come [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] censura questa statuizione sul presupposto che con essanon sarebbe stata effettuata l’emenda di un errore materiale, bensì diun errore di giudizio, in quanto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e LydiaLaudiero fossero la stessa persona non sarebbe risultata dalla stessaNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026sentenza o dagli atti processuali ma sarebbe stata accertata attraversola documentazione prodotta nel procedimento di correzione.Quand’anche poi dovesse reputarsi sussistente un errore materialeemendabile con la procedura di cui agli art. 287 ss. cod. proc. civ.,resterebbe comunque che la motivazione a supporto della predettastatuizione si collocherebbe al di sotto del “minimo costituzionale”, perdi più essendo stata emessa in violazione del diritto al contradditoriodella Consob, avuto riguardo alla circostanza che il documentoutilizzato per stabilire la sussistenza dell’errore materiale era statodepositato soltanto con le note scritte in sostituzione dell’udienza del26 novembre 2024, fissata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art.288cod. proc. civ..C.1.1. Il motivo – e con esso l’intero ricorso – è in parteinammissibile, in parte manifestamente infondato.C.1.1.a. È inammissibile nella parte in cui la statuizione assunta insede di correzione viene censurata per vizio motivazionale e per lesionedel contraddittorio, atteso che con tali censure viene in sostanzacriticato il provvedimento di correzione e non la sentenza corretta.In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l’art. 288cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnaterelativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dalgiorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta unospecifico mezzo di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altravia del provvedimento, in base al disposto dell’art. 177, terzo comman. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili nérevocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzodi reclamo; è dunque impugnabile, con lo specifico mezzo di volta inNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026volta previsto (nella specie, il ricorso per cassazione), solo la sentenzacorretta, non anche il provvedimento di correzione.Al di là di tale preliminare rilievo di inammissibilità, giova peraltroevidenziare che non sono individuabili, nel provvedimento del 10dicembre 2024, né un vizio motivazionale costituzionalmente rilevantené la violazione del diritto al contraddittorio: premesso infatti che,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il procedimentodi correzione ha natura sostanzialmente amministrativa (e non, quindi,giurisdizionale), nella specie la Corte di merito (pag.3 dell’ordinanza dicorrezione) ha dato atto della partecipazione della Consob alprocedimento medesimo, delle difese da essa esposte (con cui erastato invocato il rigetto dell’istanza di correzione sull’assunto che LjdiaLaudiero e [OSCURATO:PERSONA] non fossero la stessa persona) e delle ragioniper cui sono state disattese (avuto riguardo alla circostanza cheentrambi le denominazioni erano indicate in parti diverse dellasentenza e al contenuto della documentazione anagrafica prodotta,donde si evinceva l’inesistenza di Lydia [recte: Ljdia] Laudiero).D’altra parte, non può individuarsi una lesione del diritto di difesanella circostanza che tale documentazione sia stata prodotta solo conle note scritte sostitutive dell’udienza, ciò essendo del tutto compatibilecon la struttura del procedimento di correzione, che, qualeprocedimento inteso al compimento di una attività non giurisdizionale,non prevede le preclusioni del rito ordinario (arg. ex art. 288 cod. proc.civ.).C.1.1.b. Il ricorso in esame è, invece, manifestamente infondato,nella parte in cui sostiene che la statuizione impugnata, comeNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026contenuta nella sentenza corretta, non sarebbe il frutto dell’emenda diun errore materiale, ma dell’emenda di un errore di giudizio.Al riguardo è sufficiente notare che l’inesatta indicazione del nomedella parte è stata rilevata dalla Corte d’appello sulla base del testostesso della sentenza sottoposta a correzione, avuto riguardo allarilevata circostanza che la medesima parte, laddove era indicata comeerede di [OSCURATO:PERSONA], figurava come [OSCURATO:PERSONA], mentre, inaltra parte del provvedimento, laddove era indicata come attrice inproprio, figurava come [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 dell’ordinanza dicorrezione).Non vi è dubbio, dunque, sulla materialità dell’errore, in quantoconsistente in una mera divergenza soggettiva tra il giudizio e la suaespressione letterale, rilevabile (e comunque rilevata) sulla base deltesto stesso del provvedimento.La rilevabilità ictu oculi dell’errore materiale consistentenell’indicazione della medesima persona con due nomi diversi non èmessa in dubbio, nella fattispecie, dal deposito della documentazioneanagrafica effettuato dai ricorrenti nell’ambito del procedimento dicorrezione: tale deposito infatti non era funzionale a suscitarevalutazioni di merito ma solo a chiarire che – ferma la già rilevabileidentità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base a quanto risultantedal testo stesso della sentenza – il nome esatto della parte, tra i dueche comparivano in parti diverse del testo del medesimoprovvedimento, era [OSCURATO:PERSONA], stante l’inesistenza anagrafica diuna persona denominata [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso proposto dalla Consob contro la parte corretta dellasentenza n. 5945/2022 della Corte d’appello di Roma – al pari di quelloNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026(originario) proposto avverso tale sentenza prima della correzione – vapertanto complessivamente rigettato.D. Le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapportiprocessuali tra la Consob e le parti che hanno proposto controricorsoseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avutoriguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4,commi 2 e 4, del DM n. 55 del 2014, vigente ratione temporis.A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.Condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese delgiudizio di legittimità, che liquida, per compensi: in Euro 7.700,00 peril controricorrente in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]: in Euro 53.000,00per i controricorrenti in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]; in Euro8.200,00 per i controricorrenti in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] nel 1954, oltre, per ciascuna delle tre parti controricorrenti, allespese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 7578/2023Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 19772/2026Data pubblicazione 14/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 febbraio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteLina Rubino