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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 19474/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 30077-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/03/2020 R.G.N. 269/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esecuzione R.G.N.30077/2020 Cron.

Rep.

Ud.15/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.55/20, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione a precetto proposta dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava la Corte d’appello che il titolo esecutivo era costituito da una sentenza non passata in giudicato, pendendo ancora ricorso per cassazione avverso la stessa, e che oltre all’opposizione a precettol’Inps aveva proposto opposizione contro il successivo pignoramento, anch’essa decisa con sentenza non passata in giudicato in quanto impugnata in cassazione.

Rispetto a questa ultima decisione di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, la Corte andava di contrario avviso, reputando il titolo esecutivo generico nella determinazione del quantum oggetto della condanna.

La stessa Corte quantificava comunque il credito azionabile in via esecutiva in € 252.713,74 – importo portato da l precetto e somma pagata indebitamente dall’Inps a titolo di pensione di anzianità con indebito però dichiarato irripetibile in favore del pensionato e con condanna esecutiva alla restituzione – detratti €90.361,86, ovvero somma pagata dall’Inps a titolo di pensione di vecchiaia e che l’Inps dichiarava di non aver mai recuperato (mediante trattenute sui ratei pensionistici) e che quindi nemmeno doveva essere tenuto a restituire.

In particolare, reputava la Corte d’appello che tale difesa fosse già stata fatta valere dall’Inps nel giudizio che aveva dato origine al titolo esecutivo.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.39 e 324 c.p.c., nonché dell’art.2909 c.c., per aver la Corte reputato che la difesa dell’Inps avente ad oggetto la somma di €90.361,86 fosse già stata fatta valere nel giudizio che aveva dato origine al titolo esecutivo e non per la prima volta solo in sede di opposizione all’esecuzione.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.474, 615, 616, 617 c.p.c. con argomenti analoghi a quelli del primo motivo.

I due motivi possono essere accorpati data la loro intima connessione,e sono fondati.

Preliminarmente va dato atto che, nelle more della proposizione del presente ricorso, è passata in giudicato la sentenza costituente il titolo esecutivo, essendo stato respinto il ricorso in cassazione avverso detta pronuncia (v.

Cass.33882/2022).

Resta dunque il solo problema della quantificazione della somma oggetto di condanna in forza di detta sentenza.

Tale problematica ha costituito oggetto sia di opposizione a precetto, sia di opposizione avverso il successivo pignoramento.

Le due opposizioni erano assolutamente identiche, e ponevano la questione della decurtazione o meno, dalla somma di €252.713,74, dell’importo di € 90.361,86.

Ebbene, sull’opposizione avverso il pignoramento, si è pronunciata questa Corte con sentenza n.18823/2025, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’Inps.

A seguito dell’inammissibilità, è dunque passata in giudicato la sentenza di rigetto dell’opposizione ad esecuzione la quale, come si desume dalla pronuncia qui impugnata e dalla sentenza di questa Corte n.18823/2025,cit., ha statuito in modo del tutto opposto a quanto affermato dalla sentenza oggetto del presente ricorsoe secondo invece quanto affermato dal ricorrente, ovvero: il titolo esecutivo portava condanna ad una somma certa e individuabile in base ad una sua interpretazione alla luce di elementi extratestuali individuabili nella consulenza tecnica svolta in primo grado e nelle stesse difese dell’Inps; tale somma era pari a €252.713,74, come indicato in precetto; l’Inps solo in sede di opposizione all’esecuzione, per la prima volta e quindi in modo inammissibile poiché non dedotta nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo di condanna, aveva avanzato una difesa incentrata su un fatto non sopravvenuto ma pregresso, e cioè che: l’importo dell’indebito oggetto di irripetibilità da parte dell’Inps andava comunque decurtato di € 90.361,86, poiché per il periodo 1.4.2005-31.10.2006 l’Inps stesso aveva pagato ratei di pensione di vecchiaia, e non potevano cumularsi due titoli pensionistici (di anzianità e di vecchiaia) riferiti allo stesso periodo.

Ai sensi dell’art.2909 c.c., tale sentenza della Corte d’appello, confermata da questa Corte con pronuncia n.18823/2025, cit. , ha effetto di giudicato anche nel presente giudizio, poiché, come detto, entrambe le opposizioni hanno il medesimo oggetto e, una volta passato in giudicato l’accertamento che il titolo esecutivo era per una condanna pari a € 252.713,74, non può contestarsi tale accertamento nell’ulteriore opposizione avverso lo stesso titolo e fondata sulle stesse ragioni.

La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proseguita una volta passata in giudicato la prima sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il pignoramento.

Le spese dell’intero processo sono comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 30077-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/03/2020 R.G.N. 269/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esecuzione R.G.N.30077/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.55/20, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione a precetto proposta dall’Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava la Corte d’appello che il titolo esecutivo era costituito da una sentenza non passata in giudicato, pendendo ancora ricorso per cassazione avverso la stessa, e che oltre all’opposizione a precettol’Inps aveva proposto opposizione contro il successivo pignoramento, anch’essa decisa con sentenza non passata in giudicato in quanto impugnata in cassazione. Rispetto a questa ultima decisione di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, la Corte andava di contrario avviso, reputando il titolo esecutivo generico nella determinazione del quantum oggetto della condanna. La stessa Corte quantificava comunque il credito azionabile in via esecutiva in € 252.713,74 – importo portato da l precetto e somma pagata indebitamente dall’Inps a titolo di pensione di anzianità con indebito però dichiarato irripetibile in favore del pensionato e con condanna esecutiva alla restituzione – detratti €90.361,86, ovvero somma pagata dall’Inps a titolo di pensione di vecchiaia e che l’Inps dichiarava di non aver mai recuperato (mediante trattenute sui ratei pensionistici) e che quindi nemmeno doveva essere tenuto a restituire. In particolare, reputava la Corte d’appello che tale difesa fosse già stata fatta valere dall’Inps nel giudizio che aveva dato origine al titolo esecutivo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.39 e 324 c.p.c., nonché dell’art.2909 c.c., per aver la Corte reputato che la difesa dell’Inps avente ad oggetto la somma di €90.361,86 fosse già stata fatta valere nel giudizio che aveva dato origine al titolo esecutivo e non per la prima volta solo in sede di opposizione all’esecuzione. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.474, 615, 616, 617 c.p.c. con argomenti analoghi a quelli del primo motivo. I due motivi possono essere accorpati data la loro intima connessione,e sono fondati. Preliminarmente va dato atto che, nelle more della proposizione del presente ricorso, è passata in giudicato la sentenza costituente il titolo esecutivo, essendo stato respinto il ricorso in cassazione avverso detta pronuncia (v. Cass.33882/2022). Resta dunque il solo problema della quantificazione della somma oggetto di condanna in forza di detta sentenza. Tale problematica ha costituito oggetto sia di opposizione a precetto, sia di opposizione avverso il successivo pignoramento. Le due opposizioni erano assolutamente identiche, e ponevano la questione della decurtazione o meno, dalla somma di €252.713,74, dell’importo di € 90.361,86. Ebbene, sull’opposizione avverso il pignoramento, si è pronunciata questa Corte con sentenza n.18823/2025, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’Inps. A seguito dell’inammissibilità, è dunque passata in giudicato la sentenza di rigetto dell’opposizione ad esecuzione la quale, come si desume dalla pronuncia qui impugnata e dalla sentenza di questa Corte n.18823/2025,cit., ha statuito in modo del tutto opposto a quanto affermato dalla sentenza oggetto del presente ricorsoe secondo invece quanto affermato dal ricorrente, ovvero: il titolo esecutivo portava condanna ad una somma certa e individuabile in base ad una sua interpretazione alla luce di elementi extratestuali individuabili nella consulenza tecnica svolta in primo grado e nelle stesse difese dell’Inps; tale somma era pari a €252.713,74, come indicato in precetto; l’Inps solo in sede di opposizione all’esecuzione, per la prima volta e quindi in modo inammissibile poiché non dedotta nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo di condanna, aveva avanzato una difesa incentrata su un fatto non sopravvenuto ma pregresso, e cioè che: l’importo dell’indebito oggetto di irripetibilità da parte dell’Inps andava comunque decurtato di € 90.361,86, poiché per il periodo 1.4.2005-31.10.2006 l’Inps stesso aveva pagato ratei di pensione di vecchiaia, e non potevano cumularsi due titoli pensionistici (di anzianità e di vecchiaia) riferiti allo stesso periodo. Ai sensi dell’art.2909 c.c., tale sentenza della Corte d’appello, confermata da questa Corte con pronuncia n.18823/2025, cit. , ha effetto di giudicato anche nel presente giudizio, poiché, come detto, entrambe le opposizioni hanno il medesimo oggetto e, una volta passato in giudicato l’accertamento che il titolo esecutivo era per una condanna pari a € 252.713,74, non può contestarsi tale accertamento nell’ulteriore opposizione avverso lo stesso titolo e fondata sulle stesse ragioni. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proseguita una volta passata in giudicato la prima sentenza di rigetto dell’opposizione avverso il pignoramento. Le spese dell’intero processo sono comp
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