CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2016
Cassazione n. 33882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 29384-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2704 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI1 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 63/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.RG 2938412016 INPS Nicola udienza del 7 brglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n.229 del 2016, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la nullità o inefficacia dei provvedimenti dell'INPS, subentrato all'INPDAI, di annullamento delle settimane accreditate sul conto previdenziale in riferimento al periodo maggio 1962-dicembre 1969 in cui il lavoratore era assicurato presso l'INPS, con conseguente perdita del diritto alla percezione della pensione di anzianità in godimento, presso la gestione INPDAI (gestione alla quale il lavoratore era passato con l'assunzione della qualifica dirigenziale e conseguente richiesta di ricongiunzione della contribuzione INPS), sin dal 10 aprile 1998, e il recupero della somma indebitamente corrisposta dal 1° aprile 1998 al 2006. 2. L'indebito, in tesi dell'INPS, traeva origine da contribuzione, in seguito annullata, accreditata, e mai versata all'INPS, sul conto previdenziale del lavoratore da imprese per le quali non vi era stata alcuna prestazione lavorativa e con le quali non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato. v 1: 3. La Corte di merito, in riforma della decisione di primo grado, preso atto della sentenza penale con la quale era stata affermata, a carico di funzionario della competente sede territoriale INPS, l'esclusiva responsabilità per l'attribuzione di falsi periodi coperti da contribuzione previdenziale, a favore di vari soggetti, tra i quali il Milano, in riferimento a rapporti di lavoro subordinato mai intercorsi con il predetto lavoratore (dipendente, nel periodo controverso, esclusivamente dell'impresa Stacem), era pervenuta al medesimo esito nel giudizio civile, con esclusione del dolo del pensionato e del diritto dell'INPS a pretendere la restituzione della prestazione. 4. In particolare, alla stregua delle risultanze istruttorie, riteneva la Corte di merito che l'errore o manipolazione, da parte dell'INPS, fosse consistito non nell'attribuzione al lavoratore di contributi non dovutigli (trattandosi di contributi riferiti ad un periodo in cui egli aveva effettivamente lavorato) ma nel far figurare come versati contributi omessi e nell'attribuzione del relativo versamento a soggetti diversi (le imprese Breghelli e Bompieri) dal datore di lavoro a tanto tenuto (impresa Stacem) e a tutto ed esclusivo vantaggio di quest'ultimo. 5. In definitiva, la Corte di merito escludeva qualsiasi comportamento reticente o omissivo del pensionato o conoscenza dei fatti in qualche modo incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che egli fosse tenuto a comunicare all'INPDAI, in riferimento a contributi che erano dovuti (per 96 settimane come emergenti dall'estratto contributivo INPS dal quale non risultava il soggetto a cui era attribuito il relativo versamento) e per i quali non era tenuto a ritenere che non fossero stati versati dal soggetto obbligato. 6. L'INPS propone ricorso avverso tale sentenza, al quale resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con un unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione degli artt. 2033 cod.civ., 13 legge n. 412/1991, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che non possano essere oggetto di ripetizione i ratei di pensione erogati all'intimato fino alla soppressione dell'INPDAI, poiché non integrerebbe dolo omissivo il fatto che l'intimato non abbia comunicato all'INPDAI le vicende che hanno portato all'annullamento della contribuzione relativa alla posizione previdenziale INPS. 8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso - a mezzo UNEP, e non a mezzo posta elettronica certificata, come, invece, espressamente indicato e domandato nel ricorso in appello, per di più presso il domicilio eletto in primo grado (quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e presso indirizzo ove mai, in giudizio, era stato eletto domicilio (quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) - alla stregua del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, valido anche per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nella specie (v. Cass. Sez.Un. n. 7665/2016). 9. Tanto premesso, il ricorso è da rigettare. 10. Va ribadito, con Cass. n.5984 del 2022 (ed altre successive conformi) che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, legge n. 88/1989, e 13, comma 1, legge n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (così v. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod.civ. 11. Nel caso di specie, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie nell'alveo di un errore imputabile esclusivamente all'INPS e, per esso, a condotta delittuosa di un funzionario e ha, pertanto, escluso il dolo del pensionato nella realizzazione dell'indebito previdenziale in presenza della condotta penalmente rilevante ed esclusiva del dipendente dell'INPS; del pari, e per di più, ha escluso qualsivoglia comportamento reticente o omissivo del pensionato o la conoscenza di fatti, in qualche modo incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che il pensionato fosse tenuto a comunicare all'INPDAI, all'uopo valorizzando, per tale ulteriore profilo, l'estratto contributivo, rilasciato dall'INPS, tale da ingenerare, nel lavoratore, la certezza della copertura contributiva, per ulteriori 96 settimane, e del relativo versamento, e fugare dubbi sull'obbligato all'adempimento dell'obbligazione contributiva nonostante l'omessa indicazione del soggetto a tanto tenuto. 12. In altri termini, è risultata accertata in fatto, e dunque irretrattabilmente, la manipolazione della contribuzione ad opera esclusivamente dell'INPS, recte di un dipendente e, per effetto, la contraffazione perpetrata dall'interno dell'ente previdenziale titolare, per il periodo in contestazione, del rapporto previdenziale, con attribuzione di contributi non dovuti in riferimento a periodo temporale di effettiva prestazione lavorativa, e dunque coperto dal principio di automaticità delle prestazioni, con la correlazione del relativo versamento a soggetti diversi dal datore di lavoro effettivo e, infine, ad esclusivo vantaggio di quest'ultimo (l'impresa Stacem). 13. Correttamente, pertanto, sulla scorta di tale accertamento in fatto, la Corte di merito, dall'avere escluso qualsivoglia condotta, anche omissiva, imputabile al pensionato (nei richiamati termini illustrati da Cass. n.5984 del 2022), ha riconosciuto l'irripetibilità dei ratei pensionistici, con statuizione, in conclusione, immune dalle censure svolte con il ricorso. 14. Il recente consolidamento dei principi affermati in tema di indebito previdenziale consiglia la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se do