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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 14717/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13369/2014) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente pro – tempore , subentrata alla soppressa Provincia di Udine, rappresentata e difesa, in forza di delibera di Giunta regionale n. 467 del 17 marzo 2023, giusta procura in calce all’atto di costituzione con nuovo difensore depositato il 5 aprile 2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Colonna n. 355, presso l’Ufficio distaccato della Regione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A26 E473J), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e Sanzioni amministrative – Contestazione – Termine di 90 giorni –Dies a quo R.G.N. 13369/14 C.C.27/04/2023 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 924/2013, pubblicata il 15 novembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’inter esse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 17 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Udine, avverso l’ordinanza-ingiunzione – determina n. 8140/2009 del 17 novembre 2009, emessa dalla Provincia di Udine –[OSCURATO:PERSONA], con la quale era contestata ai ricorrenti la violazione degli artt. 12, primo comma, e 15, primo comma, del d.lgs. n. 22/1997.

Siffatta ordinanza conseguiva al processo verbale n. 6/2005 R.V.A. del 14 dicembre 2005, con cui si accertava che il [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva allontanato dall’impianto e quindi trasportato rifiuti senza il prescritto formulario di identificazione e non aveva tenuto in maniera completa il registro di carico e scarico, omettendo la registrazione dei dati.

Per l’effetto, l’ordinanza comminava ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di euro 54.864,00, secondo le previsioni dell’art. 52, secondo e terzo comma, del d.lgs. n. 22/1997.

Al riguardo, gli opponenti lamentavano: la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e la relativa carenza di potere, poiché la sanzione amministrativa era stata oggetto di verbalizzazione in data 14 dicembre 2005, all’esito di un accertamento svolto in data 4 agosto 2005, e dunque oltre il termine decadenziale di 90 giorni; la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 e la relativa carenza di potere, poiché i fatti contestati nel verbale erano correlati ad un procedimento penale, sicché la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa sarebbe spettata all’autorità giudiziaria penale; la violazione degli artt. 15 e 52, secondo e terzo comma, del d.lgs. n. 22/1997 e il relativo errore di fatto e travisamento, con la carente o insufficiente istruttoria, per avere la Provincia errato nel calcolare il termine di 90 giorni necessario per il processo di compostaggio, in quanto sarebbe stato considerato quale dies a quo il giorno di compilazione del documento di trasporto e non quello di effettiva uscita del materiale ivi indicato (ed, inoltre, i quantitativi non sottoposti ai tre mesi di maturazione sarebbero stati 21 e non già 33); la violazione degli artt. 12, primo e secondo comma, e 52 del d.lgs. n. 22/1997 nonché dell’art. 9 della legge n. 689/1981, poiché non si era verificata alcuna incompletezza nella compilazione del registro di scarico, bensì la mera mancata predisposizione del formulario; la violazione dell’art. 8 della legge n. 689/1981, poiché, nel caso di specie, vi sarebbe stata una sola azione illecita e non 33 diversi illeciti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicata la norma sulla continuazione degli illeciti amministrativi.

Resisteva all’opposizione la Provincia di Udine, la quale rilevava: che la procedura di accertamento era stata completata il 29 novembre 2005, e non il 4 agosto 2005, data del sopralluogo, sicché la notifica del verbale era avvenuta 16 giorni dopo il completamento della procedura in data 15 dicembre 2005, ossia entro il termine decadenziale di 90 giorni; che non vi era connessione oggettiva tra violazioni amministrative e violazioni penali, né ricorreva la competenza esclusiva del giudice penale, in quanto le contestate violazioni non erano riconducibili a condotte penalmente rilevanti; che non sussisteva il lamentato errore di fatto nel calcolo dei 90 giorni per il compostaggio e, in ogni caso, gli stessi opponenti avevano riconosciuto di aver effettuato 21 trasporti di materiale, in luogo dei 33 contestati; che i ricorrentisi erano resi responsabili sia della contestata incompletezza del registro di scarico sia dell’incompletezza del formulario; che erano state poste in essere ben 33 azioni illecite e non una sola.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 541/2011, depositata il12 aprile 2011, notificata il 20 aprile 2011, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta n. 8140/2009, emessa il 17 novembre 2009 dalla Provincia di Udine, e – accertato che l’effettivo numero dei trasporti di rif iuti compostabili effettuati, prima che gli stessi avessero subito un intero ciclo di compostaggio, doveva essere ridotto da 33 a 21 – rideterminava l’importo della sanzione pecuniaria dovuta in complessivi euro 35.664,00, compensando integralmente le spese di lite. 2.– Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2011, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., i quali reiteravano le contestazioni già formulate con l’atto di opposizione e disattese dal Giudice di prime cure.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Provincia di Udine, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell’appello per la sua tardiva proposizione e, in subordine, il suo rigetto.

In specie, eccepiva che l’esito del procedimento di accertamento si era completato il 29 novembre 2005 e non il 4 agosto 2005, data del sopralluogo, sicché la notifica del verbale era stata effettuata 16 giorni dopo, ossia il 15 dicembre 2005, entro il termine decadenziale previsto di 90 giorni.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta e dichiarava che nulla era dovuto dagli appellanti per il titolo indicato.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la Provincia aveva avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione solo a far data dal 14 settembre 2005; b) che da tale momento non vi era la possibilità di avvalersi di un congruo termine per vagliare i fatti; c) che il termine di 90 giorni, normativamente fissato dall’art. 14 della legge n. 689/1981, doveva essere rispettato, mentre nella fattispecie la contestazione era avvenuta un giorno dopo la scadenza di tale termine; d) che diversamente sarebbe stato impossibile verificare il momento in cui l’amministrazione avesse avuto piena consapevolezza dell’illecito e si sarebbe determinata una situazione di incertezza, se non di arbitrio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Provincia di Udine.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della comunicazione di cancelleria sulla data fissata dell’adunanza camerale, con atto del 5 aprile 2023, si è costituita la [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla soppressa Provincia di Udine. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione avanzata dal controricorrente nella memoria illustrativa depositata.

E ciò perché nei poteri esercitati dalla soppressa Provincia di Udine – tra cui quelli in materia sa nzionatoria per la tutela dell’ambiente, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti –è subentrata, nel corso del giudizio di legittimità, la [OSCURATO:PERSONA], per effetto, dapprima, dell’art. 32, terzo comma, lett. a-ter), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (articoloabrogato dall’art. 40, primo comma, lett. b , della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21) e, successivamente, dall’art. 3, lett. b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Questo procedimento ha avuto ulteriore impulso con la riforma dello Statuto regionale, sancita dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con cui è stato cancellato dallo Statuto il riferimento alle Province e ne è stata esplicitamente prevista la soppressione.

Per effetto di tali interventi normativi in sequenza, si è determinato un fenomeno successorio nel processo, con il trasferimento del diritto controverso (ovvero della potestà sanzionatoria in materia di rifiuti e segnatamente della pretesa al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata).

E ciò diversamente dal trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni a statuto ordinario, per effetto del riordino delle Province avvenuto a seguito della legge [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2014, n. 56 (Corte cost., Sentenza n. 50 del 26/03/2015) –, che non ha comportato l’estinzione degli enti provinciali in precedenza attributari di tali funzioni –, con la conseguente integrazione di un fenomeno successorio a titolo particolare regolato dall’art. 111 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 10018 del 10/04/2019; Sez.

U, Sentenza n. 27754 del 31/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 06/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6995 del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza 13401 del 22/06/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 26/07/2002).

Tanto premesso, si precisa che il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 e ss. c.p.c., previsti per il giudizio di merito, con la conseguenza che l’estinzione di una parte non determina l’interruzione del giudizio di legittimità e, anche ove ciò dia luogo ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio prosegue fra le parti originarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018; Sez.

L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015; Sez.

L, Sentenza n. 3323 del 13/02/2014; Sez.

L, Sentenza n. 8416 del 04/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 8708 del 27/06/2000).

Nondimeno, il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d’intervento che dev’essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto in cancelleria, stante l’esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall’omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 17/07/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011).

Ora, all’esito dell’atto di costituzione della Regione (di mero rinvio alle deduzioni svolte dalla Provincia nel corpo del ricorso introduttivo), mediante deposito sul PCT in data 5 aprile 2023, preceduto dalla comunicazione di cancelleria inviata alla Regione e al Comune di Udine della data fissata per l’adunanza camerale, con invito alla nomina di un nuovo difensore, in ragione del sopravvenuto decesso dell’unico difensore della soppressa Provincia di Udine, nessuna obiezione è stata sollevata dal controricorrente nella memoria illustrativa depositata in data 14 aprile 2023. 2.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, per avere laCorte territoriale ritenuto che il dies a quo per la contestazione delle infrazioni commesse risalisse al 14 settembre 2005 e non già al 29 novembre 2005/14 dicembre 2005, con la redazione del processo verbale di accertamento n. 6/2005, relativo alla disciplina della gestione dei rifiuti ex d.lgs. n. 22/1997, dichiarandone conseguentemente la decadenza per decorso di 91 giorni.

Ad avviso dell’istante, la Corte di merito non avrebbe distinto il processo verbale di accertamento dal processo verbale di contestazione, in quanto i due atti, pur avendo in comune la forma scritta, si sarebbero differenziati totalmente per il loro contenuto concreto: segnatamente, il processo verbale del 14 settembre 2005 avrebbe contenuto solo un riepilogo dei singoli atti accertativi posti in essere, ed avrebbe avuto natura esclusivamente compilativa, mentre il processo verbale di accertamento del 29 novembre 2005/14 dicembre 2005, con valenza di atto pubblico notificato il 15 dicembre 2005, avrebbe contenuto la descrizione completa di tutti gli atti di vigilanza ambientale, conformemente al disposto dell’art. 14, secondo comma, della legge n. 689/1981, sicché solo con quest’ultimo verbale l’organo di vigilanza avrebbe raggiunto le conclusioni sanzionatorie circa la complessa attività accertativa realizzata il 14 settembre 2005. 2.1.–Il motivo è fondato.

Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29404 del 10/10/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24209 del 04/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12436 del 19/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9045 del 15/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8788 del 12/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27705 del 29/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 19268 del 19/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9311 del 18/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 25916 del 05/12/2006).

Nella fattispecie, in violazione dell’anzidetto principio, la Corte di merito ha ritenuto che il termine perentorio di 90 giorni decorresse dal momento in cui la Provincia ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari (ossia dall’acquisizione del fatto nella sua materialità), disconoscendo che avesse alcuna rilevanza la possibilità di usufruire di un congruo termine per vagliare tali elementi (ossia per la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita).

Ebbene il dies a quo di cui si discorre comincia non già dall’acquisizione del fatto, bensì dalla completa valutazione degli elementi acquisiti.

Solo in ordine ai tempi di tale ultima fase il giudice dell’opposizione può ponderarne la congruità, ma non può, invece, radicalmente escludere che la fase valutativa abbia corso, disponendo, come nel caso di specie, che dall’accertamento del fatto – inteso come mera acquisizione degli elementi utili – decorra il termine per la contestazione differita.

Il potere di valutazione in ordine al contenimento dei tempi necessari a raggiungere una piena consapevolezza degli illeciti commessi (ossia il quando), sulla scorta degli elementi acquisiti, non può giungere sino al punto di legittimare la perentoria negazione dello svolgimento di tale fase delibativa (ossia l’an). 3.–In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13369/2014) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente pro – tempore , subentrata alla soppressa Provincia di Udine, rappresentata e difesa, in forza di delibera di Giunta regionale n. 467 del 17 marzo 2023, giusta procura in calce all’atto di costituzione con nuovo difensore depositato il 5 aprile 2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Colonna n. 355, presso l’Ufficio distaccato della Regione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A26 E473J), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e Sanzioni amministrative – Contestazione – Termine di 90 giorni –Dies a quo R.G.N. 13369/14 C.C.27/04/2023 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 924/2013, pubblicata il 15 novembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’inter esse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 17 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Udine, avverso l’ordinanza-ingiunzione – determina n. 8140/2009 del 17 novembre 2009, emessa dalla Provincia di Udine –[OSCURATO:PERSONA], con la quale era contestata ai ricorrenti la violazione degli artt. 12, primo comma, e 15, primo comma, del d.lgs. n. 22/1997. Siffatta ordinanza conseguiva al processo verbale n. 6/2005 R.V.A. del 14 dicembre 2005, con cui si accertava che il [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva allontanato dall’impianto e quindi trasportato rifiuti senza il prescritto formulario di identificazione e non aveva tenuto in maniera completa il registro di carico e scarico, omettendo la registrazione dei dati. Per l’effetto, l’ordinanza comminava ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di euro 54.864,00, secondo le previsioni dell’art. 52, secondo e terzo comma, del d.lgs. n. 22/1997. Al riguardo, gli opponenti lamentavano: la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e la relativa carenza di potere, poiché la sanzione amministrativa era stata oggetto di verbalizzazione in data 14 dicembre 2005, all’esito di un accertamento svolto in data 4 agosto 2005, e dunque oltre il termine decadenziale di 90 giorni; la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 e la relativa carenza di potere, poiché i fatti contestati nel verbale erano correlati ad un procedimento penale, sicché la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa sarebbe spettata all’autorità giudiziaria penale; la violazione degli artt. 15 e 52, secondo e terzo comma, del d.lgs. n. 22/1997 e il relativo errore di fatto e travisamento, con la carente o insufficiente istruttoria, per avere la Provincia errato nel calcolare il termine di 90 giorni necessario per il processo di compostaggio, in quanto sarebbe stato considerato quale dies a quo il giorno di compilazione del documento di trasporto e non quello di effettiva uscita del materiale ivi indicato (ed, inoltre, i quantitativi non sottoposti ai tre mesi di maturazione sarebbero stati 21 e non già 33); la violazione degli artt. 12, primo e secondo comma, e 52 del d.lgs. n. 22/1997 nonché dell’art. 9 della legge n. 689/1981, poiché non si era verificata alcuna incompletezza nella compilazione del registro di scarico, bensì la mera mancata predisposizione del formulario; la violazione dell’art. 8 della legge n. 689/1981, poiché, nel caso di specie, vi sarebbe stata una sola azione illecita e non 33 diversi illeciti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicata la norma sulla continuazione degli illeciti amministrativi. Resisteva all’opposizione la Provincia di Udine, la quale rilevava: che la procedura di accertamento era stata completata il 29 novembre 2005, e non il 4 agosto 2005, data del sopralluogo, sicché la notifica del verbale era avvenuta 16 giorni dopo il completamento della procedura in data 15 dicembre 2005, ossia entro il termine decadenziale di 90 giorni; che non vi era connessione oggettiva tra violazioni amministrative e violazioni penali, né ricorreva la competenza esclusiva del giudice penale, in quanto le contestate violazioni non erano riconducibili a condotte penalmente rilevanti; che non sussisteva il lamentato errore di fatto nel calcolo dei 90 giorni per il compostaggio e, in ogni caso, gli stessi opponenti avevano riconosciuto di aver effettuato 21 trasporti di materiale, in luogo dei 33 contestati; che i ricorrentisi erano resi responsabili sia della contestata incompletezza del registro di scarico sia dell’incompletezza del formulario; che erano state poste in essere ben 33 azioni illecite e non una sola. Il Tribunale adito, con sentenza n. 541/2011, depositata il12 aprile 2011, notificata il 20 aprile 2011, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta n. 8140/2009, emessa il 17 novembre 2009 dalla Provincia di Udine, e – accertato che l’effettivo numero dei trasporti di rif iuti compostabili effettuati, prima che gli stessi avessero subito un intero ciclo di compostaggio, doveva essere ridotto da 33 a 21 – rideterminava l’importo della sanzione pecuniaria dovuta in complessivi euro 35.664,00, compensando integralmente le spese di lite. 2.– Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2011, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., i quali reiteravano le contestazioni già formulate con l’atto di opposizione e disattese dal Giudice di prime cure. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Provincia di Udine, la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell’appello per la sua tardiva proposizione e, in subordine, il suo rigetto. In specie, eccepiva che l’esito del procedimento di accertamento si era completato il 29 novembre 2005 e non il 4 agosto 2005, data del sopralluogo, sicché la notifica del verbale era stata effettuata 16 giorni dopo, ossia il 15 dicembre 2005, entro il termine decadenziale previsto di 90 giorni. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta e dichiarava che nulla era dovuto dagli appellanti per il titolo indicato. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la Provincia aveva avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione solo a far data dal 14 settembre 2005; b) che da tale momento non vi era la possibilità di avvalersi di un congruo termine per vagliare i fatti; c) che il termine di 90 giorni, normativamente fissato dall’art. 14 della legge n. 689/1981, doveva essere rispettato, mentre nella fattispecie la contestazione era avvenuta un giorno dopo la scadenza di tale termine; d) che diversamente sarebbe stato impossibile verificare il momento in cui l’amministrazione avesse avuto piena consapevolezza dell’illecito e si sarebbe determinata una situazione di incertezza, se non di arbitrio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Provincia di Udine. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della comunicazione di cancelleria sulla data fissata dell’adunanza camerale, con atto del 5 aprile 2023, si è costituita la [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla soppressa Provincia di Udine. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione avanzata dal controricorrente nella memoria illustrativa depositata. E ciò perché nei poteri esercitati dalla soppressa Provincia di Udine – tra cui quelli in materia sa nzionatoria per la tutela dell’ambiente, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti –è subentrata, nel corso del giudizio di legittimità, la [OSCURATO:PERSONA], per effetto, dapprima, dell’art. 32, terzo comma, lett. a-ter), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (articoloabrogato dall’art. 40, primo comma, lett. b , della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21) e, successivamente, dall’art. 3, lett. b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Questo procedimento ha avuto ulteriore impulso con la riforma dello Statuto regionale, sancita dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con cui è stato cancellato dallo Statuto il riferimento alle Province e ne è stata esplicitamente prevista la soppressione. Per effetto di tali interventi normativi in sequenza, si è determinato un fenomeno successorio nel processo, con il trasferimento del diritto controverso (ovvero della potestà sanzionatoria in materia di rifiuti e segnatamente della pretesa al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata). E ciò diversamente dal trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni a statuto ordinario, per effetto del riordino delle Province avvenuto a seguito della legge [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2014, n. 56 (Corte cost., Sentenza n. 50 del 26/03/2015) –, che non ha comportato l’estinzione degli enti provinciali in precedenza attributari di tali funzioni –, con la conseguente integrazione di un fenomeno successorio a titolo particolare regolato dall’art. 111 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 10018 del 10/04/2019; Sez. U, Sentenza n. 27754 del 31/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 06/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6995 del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza 13401 del 22/06/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 26/07/2002). Tanto premesso, si precisa che il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 e ss. c.p.c., previsti per il giudizio di merito, con la conseguenza che l’estinzione di una parte non determina l’interruzione del giudizio di legittimità e, anche ove ciò dia luogo ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio prosegue fra le parti originarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015; Sez. L, Sentenza n. 3323 del 13/02/2014; Sez. L, Sentenza n. 8416 del 04/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 8708 del 27/06/2000). Nondimeno, il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d’intervento che dev’essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’atto in cancelleria, stante l’esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall’omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19172 del 17/07/2019; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3471 del 22/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011). Ora, all’esito dell’atto di costituzione della Regione (di mero rinvio alle deduzioni svolte dalla Provincia nel corpo del ricorso introduttivo), mediante deposito sul PCT in data 5 aprile 2023, preceduto dalla comunicazione di cancelleria inviata alla Regione e al Comune di Udine della data fissata per l’adunanza camerale, con invito alla nomina di un nuovo difensore, in ragione del sopravvenuto decesso dell’unico difensore della soppressa Provincia di Udine, nessuna obiezione è stata sollevata dal controricorrente nella memoria illustrativa depositata in data 14 aprile 2023. 2.– Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689/1981, per avere laCorte territoriale ritenuto che il dies a quo per la contestazione delle infrazioni commesse risalisse al 14 settembre 2005 e non già al 29 novembre 2005/14 dicembre 2005, con la redazione del processo verbale di accertamento n. 6/2005, relativo alla disciplina della gestione dei rifiuti ex d.lgs. n. 22/1997, dichiarandone conseguentemente la decadenza per decorso di 91 giorni. Ad avviso dell’istante, la Corte di merito non avrebbe distinto il processo verbale di accertamento dal processo verbale di contestazione, in quanto i due atti, pur avendo in comune la forma scritta, si sarebbero differenziati totalmente per il loro contenuto concreto: segnatamente, il processo verbale del 14 settembre 2005 avrebbe contenuto solo un riepilogo dei singoli atti accertativi posti in essere, ed avrebbe avuto natura esclusivamente compilativa, mentre il processo verbale di accertamento del 29 novembre 2005/14 dicembre 2005, con valenza di atto pubblico notificato il 15 dicembre 2005, avrebbe contenuto la descrizione completa di tutti gli atti di vigilanza ambientale, conformemente al disposto dell’art. 14, secondo comma, della legge n. 689/1981, sicché solo con quest’ultimo verbale l’organo di vigilanza avrebbe raggiunto le conclusioni sanzionatorie circa la complessa attività accertativa realizzata il 14 settembre 2005. 2.1.–Il motivo è fondato. Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29404 del 10/10/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24209 del 04/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12436 del 19/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9045 del 15/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8788 del 12/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27705 del 29/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 19268 del 19/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9311 del 18/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 25916 del 05/12/2006). Nella fattispecie, in violazione dell’anzidetto principio, la Corte di merito ha ritenuto che il termine perentorio di 90 giorni decorresse dal momento in cui la Provincia ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari (ossia dall’acquisizione del fatto nella sua materialità), disconoscendo che avesse alcuna rilevanza la possibilità di usufruire di un congruo termine per vagliare tali elementi (ossia per la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita). Ebbene il dies a quo di cui si discorre comincia non già dall’acquisizione del fatto, bensì dalla completa valutazione degli elementi acquisiti. Solo in ordine ai tempi di tale ultima fase il giudice dell’opposizione può ponderarne la congruità, ma non può, invece, radicalmente escludere che la fase valutativa abbia corso, disponendo, come nel caso di specie, che dall’accertamento del fatto – inteso come mera acquisizione degli elementi utili – decorra il termine per la contestazione differita. Il potere di valutazione in ordine al contenimento dei tempi necessari a raggiungere una piena consapevolezza degli illeciti commessi (ossia il quando), sulla scorta degli elementi acquisiti, non può giungere sino al punto di legittimare la perentoria negazione dello svolgimento di tale fase delibativa (ossia l’an). 3.–In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris