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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17019/2026

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ato ANDREA2026 FRASCAROLI;1697 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4010/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 2766/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro dal 1991,transitato nel 2008 in posizione di fuori ruolo al servizio delGarante per la protezione dei dati personali e, in seguitNoum aerlol are gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026procedura di mobilità indetta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] edroa dti ara ccolta generale 17019/202621.12.2011, transitato nel ruolo dei funzionari della AutoritàDa,t a pubblicazione 30/05/2026adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare edichiarare l’illegittimità della determina di inquadramento n.35 del 15 marzo 2012 nella parte in cui disponeva il suoinquadramento nel 9° livello retributivo dell’area direttiva delpersonale dell’Ufficio del Garante e, per l’effetto, sentiredichiarare il suo inquadramento nel 21° livello retributivo dal15.2.2012 nonché il suo diritto alla ricostruzione dellacarriera in applicazione della disciplina disposta dall’art. 39del Reg. n. 2/2000, con conseguente ordine di disporre ilrelativo inquadramento e con condanna al pagamento diquanto dovuto; in via subordinata, il ricorrente chiedeva diaccertare e dichiarare il suo diritto, in ragione delle mansionieffettivamente svolte, nonché a percepire le differenzeretributive parametrate all’esatto inquadramento nel 21°livello retributivo.2.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande.3.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, disapplicando l’art. 5dell’avviso di mobilità di cui alla delibera del Garante n.505/2011 e la determina del Garante n. 35/2012, dichiaravail diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nel 21° livelloretributivo con decorrenza dal 15.2.2012 e condannaval’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali alpagamento della somma di euro 87.795,60, oltre interessi, atitolo di differenze retributive maturate tra il 2012 e il 2016,nonché alle spese di lite.4.

Avverso la decisione di secondo grado il Garante per laprotezione dei dati personali proponeva ricorso perNumero registro generale 30402/2022cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva conN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 30/05/20265.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

I motivi possono essere così sintetizzati.2.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 1 c.p.c., l’erroneità della gravata sentenza per violazionedegli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865 all.

E) lì dove non erastato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudiceordinario; si sostiene che la Corte distrettuale, in modo nonconforme a diritto, aveva ritenuto di disapplicare l’avviso dimobilità e la determina di inquadramento del Laudononostante gli atti fossero ormai divenuti definitivi perchénon impugnati avanti al giudice amministrativo.3.

Il motivo è infondato.In premessa occorre precisare che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte haassegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazioneavverso le sentenze di giudici ordinari che pongono questionidi giurisdizione nella materia del pubblico impiegocontrattualizzato, in relazione alla quale si sono da tempoformati orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Unite.La regola fondante del riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo nelle controversie diimpiego pubblico contrattualizzato è dettata dall’art. 63 deld.lgs. n. 165/2001 che, nel ripetere l’art. 68 del d.lgs. n.29/1993 ( come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n.546/1993, dall’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 ed infine dall’art.18 del d.lgs. n. 387/1998), devolve al giudice ordinario, infunzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relativeai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheNumero registro generale 30402/2022amministrazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto, incluseN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e Dlaat a pubblicazione 30/05/2026revoca degli incarichi dirigenziali, le indennità di finerapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativipresupposti, che il giudice ordinario può disapplicare, serilevanti ai fini della decisione; alla giurisdizione del giudiceordinario sono sottratte le controversie in materia diprocedure concorsuali nonché quelle inerenti ai rapporti diimpiego esclusi dalla contrattualizzazione, controversie cherestano attribuite al giudice amministrativo, nel secondo casoin sede di giurisdizione esclusiva.

Si tratta, quindi, di unsistema incentrato sul rapporto regola/eccezione, che leSezioni Unite di questa Corte hanno valorizzato per affermareche, all’esito della contrattualizzazione, la giurisdizioneamministrativa costituisce un’ipotesi eccezionale, con laconseguenza che la normativa che la suddetta eccezioneprevede deve essere interpretata in chiave restrittiva.All’area del diritto pubblico il legislatore ha riservato gli attidi alta amministrazione, che sono quelli di cui all’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ed attengono alle lineefondamentali di organizzazione degli uffici, allaindividuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed ai modi diconferimento della titolarità dei medesimi, alladeterminazione delle dotazioni organiche complessive.

Su diun diverso piano si pongono, invece, gli atti indicati nelcomma 2 dell’art. 5 dello stesso decreto, ossia «ledeterminazioni per l’organizzazione degli uffici e le misureinerenti alla gestione dei rapporti di lavoro» nonché tutti glidegli uffici», atti che per espressa indicazione normativa sonoassunti, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato,dagli organi di gestione, non da quelli di indirizzo politiNcuom.e rSo rie gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026tratta di atti che si collocano ad un livello intermedNiuom efrro adi rai ccolta generale 17019/2026provvedimenti di alta amministrazione, ai quali devonDoat a pubblicazione 30/05/2026conformarsi, e quelli di gestione dei singoli rapporti, che, aloro volta, devono essere rispondenti all’atto di micro-organizzazione.

Il d.lgs. n. 165/2001 delinea, dunque, unsistema a cerchi concentrici nel quale l’atto di macro-organizzazione posto a monte, espressione di un potereautoritativo rispetto al quale la posizione giuridica non puòche essere di interesse legittimo, si riflette sugli atti assuntiiure privatorum, siano essi di micro-organizzazione o diindividuazione del giudice munito di giurisdizione, ovevengano in rilievo atti sia di macro-organizzazione sia digestione del rapporto, opera, dunque, il principio, ormaiconsolidato, enunciato da questa Corte regolatrice secondocui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario lacontroversia se il dipendente fa valere un diritto soggettivoscaturente dal rapporto di impiego, seppure inciso da un attodi macro-organizzazione, che può essere disapplicato, oveillegittimo.

Al contrario la controversia rientra nellagiurisdizione del giudice amministrativo se la contestazioneinveste direttamente ed unicamente il corretto esercizio delpotere amministrativo mediante la deduzione della nonconformità a legge e a regolamento degli atti dimacroorganizzazione, perché in detta ipotesi si contestano lescelte discrezionali dell’amministrazione, a fronte delle qualila situazione giuridica soggettiva è di interesse legittimo, nondi diritto soggettivo, che sorge solo all’esito della rimozionedell’atto amministrativo, con conseguente inapplicabilità delpotere di disapplicazione (cfr. fra le tante Cass.

S.U. n.27981/2021 e la giurisprudenza ivi richiamatNau meroin re gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026motivazione).

La giurisdizione va, in questi casi, deterNmumienroa dti ara ccolta generale 17019/2026sulla base della domanda ed occorre avere riguardo Daalt a pubblicazione 30/05/2026petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossiadell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, daindividuare con riguardo ai fatti allegati e al rapportogiuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass.S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass.

S.U. 12 novembre 2020,n. 25578; Cass.

S.U. 18 maggio 2021, n. 13492).

Inoltre, aifini della soluzione della questione di giurisdizione, si devonoprendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine diverificare la natura giuridica della situazione giuridicaazionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fattidedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito dellacontroversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamentemunito di giurisdizione.Ciò premesso, nella fattispecie in esame deve osservarsi cheil bando, di cui è stata chiesta la disapplicazione, non hanatura autoritativa, non essendo la procedura di mobilitàequiparabile a quella concorsuale.Infatti si è precisato, in sede di legittimità, che “La proceduradi trasferimento volontario del dipendente tra pubblicheamministrazioni diverse, che realizza una cessione delcontratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c.,salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del2001, non involge, neppure quando sia qualificata come"bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solola capacità di diritto privato di acquisizione e gestione delpersonale, da esercitare secondo le regole per essa previste(Cfr. Cass SS.UU. 28/09/2021 n. 26265 e Cass.

SS.UNUum.e rno r.e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/202630836/2025; Cass. n. 16452/2020; Cass. n. 30836/2N0um2e5ro) d.i ”ra ccolta generale 17019/2026Ne consegue che correttamente è stata ritenuta Dlaat a pubblicazione 30/05/2026giurisdizione del giudice ordinario.4.

Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 53 Reg.Garante privacy n. 2/2000 e della Delibera n. 7/2001, aisensi dell’art. 360 n. 3 cpc, deducendo che, nel caso inesame, il Laudo aveva conservato, durante il periodo dicollocamento fuori ruolo, il trattamento stipendiale ingodimento perché ancora in carico al Ministero del Lavoro,percependo poi l’indennità prevista dall’art. 156 co. 4 deld.lgs. n. 196/2003: ciò ai sensi dell’art. 53 Reg.

Garante n.2/2000; si evidenzia, però, che allorquando il Laudo eraentrato nei ruoli dei funzionari dell’Ufficio del Garante,l’inquadramento non poteva avvenire ai sensi della deliberan. 7/2001 citata, di natura perequativa e riguardante il solopersonale assunto a tempo determinato.5.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 co. 2 bis d.lgs. n. 165/2001, degliartt. 155 e 156 d.lgs. n. 196/2003 e 27 co. 2 bis Reg.

Garanteprivacy n. 2/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

Si deduceche il Laudo era stato inquadrato nel 9° livello della qualificadi funzionario ai sensi dell’art. 5 del bando di mobilità (lexspecialis), come specificato nel contratto individuale di lavorodel 15.2.2012.

Ciò ai sensi dell’art. 27 co. 2 bis del Reg.Garante della privacy n. 2/2000, da ritenersi attuativodell’art. 30 co. 2 bis del D.lgs. n. 165/2001, e che l’art. 156del Codice della privacy faceva riferimento all’applicazionedell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplinava solo iNumero registro generale 30402/2022passaggi tra Autorità indipendenti e non anche i passaggi traN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026Ministeri e Autorità indipendenti.

Data pubblicazione 30/05/20266.

I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono fondati nei termini cheseguono.In primo luogo, deve evidenziarsi che, a differenza di quantoritenuto da parte ricorrente, la disposizione di cui all’art. 30del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 156 del d.lgs. n.196/2003 ratione temporis vigente, era applicabile senzalimitazioni a tutti i transiti o passaggi tra Ministeri e Autoritàindipendenti.Solo con la modifica di cui all’art. 22 co. 1 del d.l. 24 giugno2014 n. 90 conv. con modificazione dalla legge 11 agosto2014 n. 114 è stato, infatti, previsto che la disposizionedell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 si applicasseesclusivamente nell’ambito del passaggio di ruolo tra autoritàamministrative indipendenti: ma tale modifica non rileva nelcaso de quo in quanto si discute di mobilità indetta nell’anno2011.In secondo luogo, è opportuno, altresì, precisare che, nellafattispecie in esame, viene in rilievo unicamente lavalorizzazione dell’anzianità ai fini dell’attribuzione degliscatti riconosciuti dall’Amministrazione di destinazione e non,invece, il profilo dell’area di inquadramento rispetto allaquale si poteva porre un problema di vacanza del posto inrelazione al quale la procedura di mobilità era stata bandita:profilo in relazione al quale vanno riferiti altri principigiurisprudenziali (per es.

Cass. n. 5086/2024) nonpertinenti, però, al caso in esame.Orbene, così delineato il perimetro della questione, lagravata sentenza non è in linea con i principi, applicabilianche al caso de quo, di questa Corte che ha affermatNou mcehro ere gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026“In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferNiummeeron dti ora ccolta generale 17019/2026su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4, seconda parte, dDealt a pubblicazione 30/05/2026d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge29 gennaio 1994 n. 71) del lavoratore già dipendentedell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni(trasformata in ente pubblico economico per effetto dellacitata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, ilMinistero degli esteri), presso la quale il medesimo prestavadella trasformazione, comporta la continuazione del rapportodi lavoro con l'amministrazione di destinazione, avendo luogoun fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto dilavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto.

Neconsegue che non è fondata la pretesa del lavoratore diottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai finigiuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momentodell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, inconsiderazione del mutamento del datore di lavoro e delladisciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quellagià applicabile presso l'Amministrazione delle Poste),all'inquadramento del dipendente sulla base della posizionegià posseduta nella precedente fase del rapporto conindividuazione dello "status" ad esso maggiormentecorrispondente nel quadro della disciplina legale econtrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione,assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quellespecifiche maturate in precedenza, nonché le concreteprofessionalità acquisite ed ogni altro eventuale elementosignificativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base dicongrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovodatore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera” (cfr.

NCumaesros r.e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026Sez.

Un. n. 22800/2010).

Numero di raccolta generale 17019/2026Questo Collegio intende dare continuità al suddettDoat a pubblicazione 30/05/2026orientamento e, quindi, deve rilevarsi che, fermo il divietodella reformatio in peius (problematica non oggetto delpresente giudizio) la sola mobilità, nel passaggio traMinistero e Autorità indipendente, non legittima ricostruzionidi carriera che ottimizzino la pregressa anzianità.Vanno conseguentemente esclusi, nel caso in esame, idenunciati profili di illegittimità (rilevati nell’impugnatoprovvedimento) sia dell’avviso di mobilità del [OSCURATO:DATA_NASCITA](conforme al Regolamento del Garante n. 2/2000) per ilquale il personale immesso in ruolo avrebbe ricevuto iltrattamento economico corrispondente a quello iniziale dellarispettiva qualifica di inquadramento, indipendentementedalla posizione pregressa del personale selezionatonell’amministrazione, sia la determina di inquadramento delLaudo nel 9° livello del bando.Né può assumere rilievo la circostanza che, allorquando ilLaudo era stato assegnato, fuori ruolo in quanto dipendentedel Ministero del Lavoro, all’Ufficio del Garante per laProtezione dei [OSCURATO:PERSONA] prima del suo passaggiodefinitivo a seguito di procedura di mobilità, il suoinquadramento era quello del 21° livello retributivo (e taledoveva essere anche successivamente): ciò, infatti, eraavvenuto ai soli fini perequativi per i periodi in cui ildipendente era stato in “fuori ruolo” e non perché avessediritto all’inquadramento stesso.Sotto questo aspetto, il riferimento alla delibera del Garanten. 7 del 2001 contenuto nel ricorso per cassazione, non puòcerto rivestire il carattere di “novità”, come sostenuto dalcontroricorrente, atteso che il richiamo a tale delNibumeerrao r,e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026utilizzato ai fini del riconoscimento del diritto dell’orNiguminerao rdii ora ccolta generale 17019/2026ricorrente all’area funzionale e al trattamento economico dDait a pubblicazione 30/05/2026cui al livello 21°, in ossequio al d.lgs. n. 165/2001 e allatabella di conversione, di cui alla delibera n. 7 del 2001, erastato considerato dai giudici di seconde cure nell’impugnatasentenza e, pertanto, la doglianza su tale punto non puòessere ritenuta questione nuova.7.

Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essererigettato mentre il secondo ed il terzo, nei sensi di cui sopra,vanno accolti, con conseguente cassazione della gravatadecisione.8.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con il rigetto dellaoriginaria domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA].9.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione dell’alterno esito dei giudizi di merito e dellaparticolarità della questione in diritto esaminata.La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei sensi di cui inmotivazione, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, rigetta laoriginaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensainteramente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato ANDREA2026 FRASCAROLI;1697 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4010/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 2766/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro dal 1991,transitato nel 2008 in posizione di fuori ruolo al servizio delGarante per la protezione dei dati personali e, in seguitNoum aerlol are gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026procedura di mobilità indetta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] edroa dti ara ccolta generale 17019/202621.12.2011, transitato nel ruolo dei funzionari della AutoritàDa,t a pubblicazione 30/05/2026adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare edichiarare l’illegittimità della determina di inquadramento n.35 del 15 marzo 2012 nella parte in cui disponeva il suoinquadramento nel 9° livello retributivo dell’area direttiva delpersonale dell’Ufficio del Garante e, per l’effetto, sentiredichiarare il suo inquadramento nel 21° livello retributivo dal15.2.2012 nonché il suo diritto alla ricostruzione dellacarriera in applicazione della disciplina disposta dall’art. 39del Reg. n. 2/2000, con conseguente ordine di disporre ilrelativo inquadramento e con condanna al pagamento diquanto dovuto; in via subordinata, il ricorrente chiedeva diaccertare e dichiarare il suo diritto, in ragione delle mansionieffettivamente svolte, nonché a percepire le differenzeretributive parametrate all’esatto inquadramento nel 21°livello retributivo.2. Il Tribunale di Roma rigettava le domande.3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, disapplicando l’art. 5dell’avviso di mobilità di cui alla delibera del Garante n.505/2011 e la determina del Garante n. 35/2012, dichiaravail diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nel 21° livelloretributivo con decorrenza dal 15.2.2012 e condannaval’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali alpagamento della somma di euro 87.795,60, oltre interessi, atitolo di differenze retributive maturate tra il 2012 e il 2016,nonché alle spese di lite.4. Avverso la decisione di secondo grado il Garante per laprotezione dei dati personali proponeva ricorso perNumero registro generale 30402/2022cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva conN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 30/05/20265. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 1 c.p.c., l’erroneità della gravata sentenza per violazionedegli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865 all. E) lì dove non erastato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudiceordinario; si sostiene che la Corte distrettuale, in modo nonconforme a diritto, aveva ritenuto di disapplicare l’avviso dimobilità e la determina di inquadramento del Laudononostante gli atti fossero ormai divenuti definitivi perchénon impugnati avanti al giudice amministrativo.3. Il motivo è infondato.In premessa occorre precisare che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte haassegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazioneavverso le sentenze di giudici ordinari che pongono questionidi giurisdizione nella materia del pubblico impiegocontrattualizzato, in relazione alla quale si sono da tempoformati orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Unite.La regola fondante del riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo nelle controversie diimpiego pubblico contrattualizzato è dettata dall’art. 63 deld.lgs. n. 165/2001 che, nel ripetere l’art. 68 del d.lgs. n.29/1993 ( come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n.546/1993, dall’art. 29 del d.lgs. n. 80/1998 ed infine dall’art.18 del d.lgs. n. 387/1998), devolve al giudice ordinario, infunzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relativeai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheNumero registro generale 30402/2022amministrazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto, incluseN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e Dlaat a pubblicazione 30/05/2026revoca degli incarichi dirigenziali, le indennità di finerapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativipresupposti, che il giudice ordinario può disapplicare, serilevanti ai fini della decisione; alla giurisdizione del giudiceordinario sono sottratte le controversie in materia diprocedure concorsuali nonché quelle inerenti ai rapporti diimpiego esclusi dalla contrattualizzazione, controversie cherestano attribuite al giudice amministrativo, nel secondo casoin sede di giurisdizione esclusiva. Si tratta, quindi, di unsistema incentrato sul rapporto regola/eccezione, che leSezioni Unite di questa Corte hanno valorizzato per affermareche, all’esito della contrattualizzazione, la giurisdizioneamministrativa costituisce un’ipotesi eccezionale, con laconseguenza che la normativa che la suddetta eccezioneprevede deve essere interpretata in chiave restrittiva.All’area del diritto pubblico il legislatore ha riservato gli attidi alta amministrazione, che sono quelli di cui all’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ed attengono alle lineefondamentali di organizzazione degli uffici, allaindividuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed ai modi diconferimento della titolarità dei medesimi, alladeterminazione delle dotazioni organiche complessive. Su diun diverso piano si pongono, invece, gli atti indicati nelcomma 2 dell’art. 5 dello stesso decreto, ossia «ledeterminazioni per l’organizzazione degli uffici e le misureinerenti alla gestione dei rapporti di lavoro» nonché tutti glidegli uffici», atti che per espressa indicazione normativa sonoassunti, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato,dagli organi di gestione, non da quelli di indirizzo politiNcuom.e rSo rie gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026tratta di atti che si collocano ad un livello intermedNiuom efrro adi rai ccolta generale 17019/2026provvedimenti di alta amministrazione, ai quali devonDoat a pubblicazione 30/05/2026conformarsi, e quelli di gestione dei singoli rapporti, che, aloro volta, devono essere rispondenti all’atto di micro-organizzazione. Il d.lgs. n. 165/2001 delinea, dunque, unsistema a cerchi concentrici nel quale l’atto di macro-organizzazione posto a monte, espressione di un potereautoritativo rispetto al quale la posizione giuridica non puòche essere di interesse legittimo, si riflette sugli atti assuntiiure privatorum, siano essi di micro-organizzazione o diindividuazione del giudice munito di giurisdizione, ovevengano in rilievo atti sia di macro-organizzazione sia digestione del rapporto, opera, dunque, il principio, ormaiconsolidato, enunciato da questa Corte regolatrice secondocui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario lacontroversia se il dipendente fa valere un diritto soggettivoscaturente dal rapporto di impiego, seppure inciso da un attodi macro-organizzazione, che può essere disapplicato, oveillegittimo. Al contrario la controversia rientra nellagiurisdizione del giudice amministrativo se la contestazioneinveste direttamente ed unicamente il corretto esercizio delpotere amministrativo mediante la deduzione della nonconformità a legge e a regolamento degli atti dimacroorganizzazione, perché in detta ipotesi si contestano lescelte discrezionali dell’amministrazione, a fronte delle qualila situazione giuridica soggettiva è di interesse legittimo, nondi diritto soggettivo, che sorge solo all’esito della rimozionedell’atto amministrativo, con conseguente inapplicabilità delpotere di disapplicazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. n.27981/2021 e la giurisprudenza ivi richiamatNau meroin re gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026motivazione). La giurisdizione va, in questi casi, deterNmumienroa dti ara ccolta generale 17019/2026sulla base della domanda ed occorre avere riguardo Daalt a pubblicazione 30/05/2026petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossiadell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, daindividuare con riguardo ai fatti allegati e al rapportogiuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass.S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020,n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492). Inoltre, aifini della soluzione della questione di giurisdizione, si devonoprendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine diverificare la natura giuridica della situazione giuridicaazionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fattidedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito dellacontroversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamentemunito di giurisdizione.Ciò premesso, nella fattispecie in esame deve osservarsi cheil bando, di cui è stata chiesta la disapplicazione, non hanatura autoritativa, non essendo la procedura di mobilitàequiparabile a quella concorsuale.Infatti si è precisato, in sede di legittimità, che “La proceduradi trasferimento volontario del dipendente tra pubblicheamministrazioni diverse, che realizza una cessione delcontratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c.,salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del2001, non involge, neppure quando sia qualificata come"bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solola capacità di diritto privato di acquisizione e gestione delpersonale, da esercitare secondo le regole per essa previste(Cfr. Cass SS.UU. 28/09/2021 n. 26265 e Cass. SS.UNUum.e rno r.e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/202630836/2025; Cass. n. 16452/2020; Cass. n. 30836/2N0um2e5ro) d.i ”ra ccolta generale 17019/2026Ne consegue che correttamente è stata ritenuta Dlaat a pubblicazione 30/05/2026giurisdizione del giudice ordinario.4. Con il secondo motivo si obietta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 53 Reg.Garante privacy n. 2/2000 e della Delibera n. 7/2001, aisensi dell’art. 360 n. 3 cpc, deducendo che, nel caso inesame, il Laudo aveva conservato, durante il periodo dicollocamento fuori ruolo, il trattamento stipendiale ingodimento perché ancora in carico al Ministero del Lavoro,percependo poi l’indennità prevista dall’art. 156 co. 4 deld.lgs. n. 196/2003: ciò ai sensi dell’art. 53 Reg. Garante n.2/2000; si evidenzia, però, che allorquando il Laudo eraentrato nei ruoli dei funzionari dell’Ufficio del Garante,l’inquadramento non poteva avvenire ai sensi della deliberan. 7/2001 citata, di natura perequativa e riguardante il solopersonale assunto a tempo determinato.5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 co. 2 bis d.lgs. n. 165/2001, degliartt. 155 e 156 d.lgs. n. 196/2003 e 27 co. 2 bis Reg. Garanteprivacy n. 2/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Si deduceche il Laudo era stato inquadrato nel 9° livello della qualificadi funzionario ai sensi dell’art. 5 del bando di mobilità (lexspecialis), come specificato nel contratto individuale di lavorodel 15.2.2012. Ciò ai sensi dell’art. 27 co. 2 bis del Reg.Garante della privacy n. 2/2000, da ritenersi attuativodell’art. 30 co. 2 bis del D.lgs. n. 165/2001, e che l’art. 156del Codice della privacy faceva riferimento all’applicazionedell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplinava solo iNumero registro generale 30402/2022passaggi tra Autorità indipendenti e non anche i passaggi traN umero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 17019/2026Ministeri e Autorità indipendenti. Data pubblicazione 30/05/20266. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono fondati nei termini cheseguono.In primo luogo, deve evidenziarsi che, a differenza di quantoritenuto da parte ricorrente, la disposizione di cui all’art. 30del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 156 del d.lgs. n.196/2003 ratione temporis vigente, era applicabile senzalimitazioni a tutti i transiti o passaggi tra Ministeri e Autoritàindipendenti.Solo con la modifica di cui all’art. 22 co. 1 del d.l. 24 giugno2014 n. 90 conv. con modificazione dalla legge 11 agosto2014 n. 114 è stato, infatti, previsto che la disposizionedell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 si applicasseesclusivamente nell’ambito del passaggio di ruolo tra autoritàamministrative indipendenti: ma tale modifica non rileva nelcaso de quo in quanto si discute di mobilità indetta nell’anno2011.In secondo luogo, è opportuno, altresì, precisare che, nellafattispecie in esame, viene in rilievo unicamente lavalorizzazione dell’anzianità ai fini dell’attribuzione degliscatti riconosciuti dall’Amministrazione di destinazione e non,invece, il profilo dell’area di inquadramento rispetto allaquale si poteva porre un problema di vacanza del posto inrelazione al quale la procedura di mobilità era stata bandita:profilo in relazione al quale vanno riferiti altri principigiurisprudenziali (per es. Cass. n. 5086/2024) nonpertinenti, però, al caso in esame.Orbene, così delineato il perimetro della questione, lagravata sentenza non è in linea con i principi, applicabilianche al caso de quo, di questa Corte che ha affermatNou mcehro ere gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026“In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferNiummeeron dti ora ccolta generale 17019/2026su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4, seconda parte, dDealt a pubblicazione 30/05/2026d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge29 gennaio 1994 n. 71) del lavoratore già dipendentedell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni(trasformata in ente pubblico economico per effetto dellacitata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, ilMinistero degli esteri), presso la quale il medesimo prestavadella trasformazione, comporta la continuazione del rapportodi lavoro con l'amministrazione di destinazione, avendo luogoun fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto dilavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Neconsegue che non è fondata la pretesa del lavoratore diottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai finigiuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momentodell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, inconsiderazione del mutamento del datore di lavoro e delladisciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quellagià applicabile presso l'Amministrazione delle Poste),all'inquadramento del dipendente sulla base della posizionegià posseduta nella precedente fase del rapporto conindividuazione dello "status" ad esso maggiormentecorrispondente nel quadro della disciplina legale econtrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione,assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quellespecifiche maturate in precedenza, nonché le concreteprofessionalità acquisite ed ogni altro eventuale elementosignificativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base dicongrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovodatore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera” (cfr. NCumaesros r.e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026Sez. Un. n. 22800/2010). Numero di raccolta generale 17019/2026Questo Collegio intende dare continuità al suddettDoat a pubblicazione 30/05/2026orientamento e, quindi, deve rilevarsi che, fermo il divietodella reformatio in peius (problematica non oggetto delpresente giudizio) la sola mobilità, nel passaggio traMinistero e Autorità indipendente, non legittima ricostruzionidi carriera che ottimizzino la pregressa anzianità.Vanno conseguentemente esclusi, nel caso in esame, idenunciati profili di illegittimità (rilevati nell’impugnatoprovvedimento) sia dell’avviso di mobilità del [OSCURATO:DATA_NASCITA](conforme al Regolamento del Garante n. 2/2000) per ilquale il personale immesso in ruolo avrebbe ricevuto iltrattamento economico corrispondente a quello iniziale dellarispettiva qualifica di inquadramento, indipendentementedalla posizione pregressa del personale selezionatonell’amministrazione, sia la determina di inquadramento delLaudo nel 9° livello del bando.Né può assumere rilievo la circostanza che, allorquando ilLaudo era stato assegnato, fuori ruolo in quanto dipendentedel Ministero del Lavoro, all’Ufficio del Garante per laProtezione dei [OSCURATO:PERSONA] prima del suo passaggiodefinitivo a seguito di procedura di mobilità, il suoinquadramento era quello del 21° livello retributivo (e taledoveva essere anche successivamente): ciò, infatti, eraavvenuto ai soli fini perequativi per i periodi in cui ildipendente era stato in “fuori ruolo” e non perché avessediritto all’inquadramento stesso.Sotto questo aspetto, il riferimento alla delibera del Garanten. 7 del 2001 contenuto nel ricorso per cassazione, non puòcerto rivestire il carattere di “novità”, come sostenuto dalcontroricorrente, atteso che il richiamo a tale delNibumeerrao r,e gistro generale 30402/2022Numero sezionale 1697/2026utilizzato ai fini del riconoscimento del diritto dell’orNiguminerao rdii ora ccolta generale 17019/2026ricorrente all’area funzionale e al trattamento economico dDait a pubblicazione 30/05/2026cui al livello 21°, in ossequio al d.lgs. n. 165/2001 e allatabella di conversione, di cui alla delibera n. 7 del 2001, erastato considerato dai giudici di seconde cure nell’impugnatasentenza e, pertanto, la doglianza su tale punto non puòessere ritenuta questione nuova.7. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essererigettato mentre il secondo ed il terzo, nei sensi di cui sopra,vanno accolti, con conseguente cassazione della gravatadecisione.8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con il rigetto dellaoriginaria domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA].9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione dell’alterno esito dei giudizi di merito e dellaparticolarità della questione in diritto esaminata.La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei sensi di cui inmotivazione, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, rigetta laoriginaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensainteramente tra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris