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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 31823/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24315/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con indicazione di domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, in persona del Commissario straordinario legale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1613/2022 , pubblicata il 26/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Oggetto: Sanzione amministrativa –Scarico a mare Rilevato che:

1. Con processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 42-P.G./09 del 13/10/2009, la Capitaneria di Porto-[OSCURATO:PERSONA] di Pozzallo ebbe ad accerta re e contesta re la presenza, presso il porto di Scoglitti (frazione di Vittoria), in prossimità del molo di ponente, di un tubo in pvc che, collegato con la stazione di sollevamento facente parte della condotta fognaria pubblica ubicata in prossimità del mercato ittico, che riversava liquami in assenza di autorizzazione.

Perciò, la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa emise, nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dirigente del settore cottimo e manutenzione del Comune di Vittoria, l’ordinanza ingiunzione n. 40/2010- Prot.n. 75406 del 16/12/2010, notificata il 19/1/2011, con cui fu irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 per la violazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, sanzionata dal comma 2 dell’art. 133 del medesimo decreto.

Quest’ultimo propose opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, che fu accolta dal Tribunale di Ragusa – Sez. distaccata di Vittoria.

Il giudizio di gravame, instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1613/2022, pubblicata il 26/7/2022, con la quale la Corte d’Appello di Catania accolse l’appello e, riformando la sentenza impugnata, rigettò l’opposizione, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 40 L.R.

Sicilia n. 40 del 15 maggio 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto obbligatoria e, dunque, necessaria la richiesta di una nuova autorizzazione per il nuovo “scolmatore” - ovverossia il tubo del “troppo pieno” - al competente Assessorato regionale, poiché ritenuto nuovo scarico, benché fosse sufficiente ottenere, come accaduto, il parere della Capitaneria di Porto di Pozzallo ai sensi dell’art. 40, L.R. n. 40 del 1986, trattandosi di mero rifacimento di una parte integrante e necessaria dell’impianto di allontanamento dei reflui già pretrattati, quale presidio di sicurezza, e da tempo autorizzati dal competente Assessorato con il provvedimento n. 55493 del 2/12/1990 riguardante l’intero impianto con autorizzazione dello scarico a mare, come accertato dal c.t.u..

Ad avviso del ricorrente, l’errore in cui eraincorsa la Corte terrioriale era dato dall’avere ritenuto che, per il ripristino del c.d. troppo pieno, avente la funzione di sicurezza, con carattere temporaneo, di evitare il riversamento di liquami sulla strada in caso di eccessivo riempimento del tubo principale o di guasto o mancata alimentazione elettrica alla stazione di pompaggio, fosse necessario ottenere una nuova autorizzazione regionale, senza, invece, considerare che l’art. 40 della L.R. n. 40 del 1986 richiedeva l’autorizzazione soltanto per la realizzazione dell’intero progetto, di cui fa parte il c.d. tubo di troppo pieno, mentre per il solo spostamento di quest’ultimo era necessario soltanto il parere della Capitaneria di Porto, in quanto ricadente in zona demaniale. 1.2.Il motivo è infondato.

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal controricorrente sul presupposto che fossero state riproposte le medesime questioni svolte nella fase di merito e disattese dal giudice, che il motivo fosse genericamente prospettato senza argomentatamente dimostrare il contrasto delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza con le indicate norme regolatrici e che fosse stata fatta corretta applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 27 del 1986, posto che il ricorrente ha adeguatamente dato conto nella censura delle ragioni per le quali ha ritenuto che la decisione resa si ponesse in contrasto con le norme richiamate.

Ciò premesso, si osserva che l’art. 124 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) stabilisce che «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati» (comma 1), che «l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico» (comma 2), che «il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo101, commi 1 e 2» (comma 3), che «in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente» (comma 10) e che «per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari» (comma 12).

La L.R.

Sicilia del 15 maggio 1986, n. 27, non si discosta da tali disposizioni, allorché stabilisce all’art. 40, rubricato “Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competenti”, che «i comuni sono responsabili del controllo ed autorizzano: a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature; b) gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C, che non recapitano in pubbliche fognature; c) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature; d) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature» (primo comma), che «l'autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature è contestuale all'approvazione del programma di attuazione della rete fognaria, di cui all’art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, da parte dell’Assessoreregionale per il territorio e l'ambiente» (secondo comma) e che «gli scarichi, di qualsiasi tipo, che recapitano direttamente nelle acque del mare, necessitano altresì del preventivo parere della Capitaneria di porto competente per territorio, relativamente alla disciplina degli usi del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione» (quarto comma), precisando che «l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è responsabile del controllo ed autorizza: a) gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature dei comuni; b) gli scarichi alla cui formazione concorrano reflui di più comuni; c) gli scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelli provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese; d) gli scarichi nelle unità geologiche profonde e gli scarichi delle acque termali» (settimo comma).

Dall’art. 124 sopra richiamato risulta subito chiaro che costituisce principio generale quello secondo cui tutti gli scarichi debbano essere previamente autorizzati, necessitando di un controllo generale e preventivo (comma 1), e che l’autorizzazione debba essere specifica (in quanto contiene prescrizioni di carattere tecnico, come emergente dal comma 10), espressa (comma 8) e personale (comma 2).

Come chiarito da Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, infatti, la necessaria, preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi non può essere sostituita da equipollenti, quali i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11556 del 6/10/1994, P.M. in proc.

Martino, Rv. 200521); l'autorizzazione sanitaria (Cass. Pen., Sez. 3, n. 2078 del 7/5/1996, Cilento, Rv. 206812, non massimata sul punto e relativa ad attività di caseificio.

V. anche Cass., pen., Sez. 3, n. 2877 del 21/12/2006 (dep. 2007), Camurati, Rv. 235880), mentre, alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152 del 2006, «il rilascio del titolo abilitativo presuppone una serie di adempimenti.

Si pensi, ad esempio, alla necessità dell'indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, dello scarico e della sua destinazione finale (art. 125, comma 1); alla possibilità di stabilire prescrizioni e limiti per particolari tipologie di scarico in presenza di determinate condizioni (art. 124, comma 8), ovvero in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124, comma 10); alla necessità del versamento della somma di cui al comma undicesimo dell'articolo 124, nonché alle verifiche che caratterizzano lo specifico procedimento amministrativo, sicché non può ritenersi sostituibile da altri atti o provvedimenti rilasciati per finalità diverse e all'esito di procedure stabilite da altre disposizioni normative», con la conseguenza che, a maggior ragione, «non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicate dalle amministrazioni competenti».

In definitiva, essendo scopo dell'autorizzazione quello di «consentire una preventiva verifica della rispondenza di un'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente, a quanto stabilito dalla legge», l'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti (Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, cit.).

Proprio in quanto l'autorizzazione è preordinata alla realizzazione di un controllo anticipato, da parte delle autorità competenti, con evidente scopo di prevenzione (per il caso di inquinamento atmosferico, vedi Cass. Pen., Sez. 3, n. 2321 del 11/12/1991 (dep. 1992), Rv. 189887.

V. anche Cass. Pen., Sez. 1, n. 5702 del 12/4/1996, Rv. 205269; Cass. Pen., Sez. 3, n. 13143 del 28/1/2005, Rv. 231216; Cass. Pen., Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rv. 254335 e, con riferimento alla disciplina attualmente in vigore, Cass. Pen., Sez. 3, n. 28764 del 9/6/2015), siccome finalizzata a consentire la previa verifica della rispondenza dell'intervento eseguito con le finalità di tutela dell'ambiente perseguite dalla legge (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11836 del 18/11/1997), essa svolge, secondo quanto chiarito da Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, cit., non solo una funzione abilitativa, cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standard, oltre a consentire il cosiddetto monitoraggio ecologico, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale e, va aggiunto, anche di quello amministrativo.

In ragione della funzione ancipite di siffatti provvedimenti (abilitativa e di controllo preventivo), la giurisprudenza penale di questa Corte ha chiarito, per quanto qui rileva, che il possesso di un titolo abilitativo per la effettuazione di una determinata attività (nella fattispecie, gestione di rifiuti) non ne legittima l'esercizio in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, in quanto le finalità di controllo perseguite in materia, sulla base di una prognosi di potenziale pericolosità per l'ambiente in genere e per le risorse idriche in particolare, risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato (v. in tema di rifiuti, Cass. Pen., Sez. 3, n. 20460 del 27/3/2007, Rv. 236743; Cass. Pen., Sez. 3, n. 554 del 4/12/2001, Rv. 220850), come arguibile non solo dalla complessità del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo, ma anche dalla previsione di una efficacia temporale dello stesso e di un periodico rinnovo (art. 124, comma 8 d.lgs. 152/06) e dalla mancata contemplazione, per effetto della nuova formulazione dell’art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006, conseguente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 4 del 2008, di meccanismi di silenzio- assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda, la cui mera presentazione, di conseguenza, non può produrre alcun effetto liberatorio, neppure temporaneo (così Cass. Pen., Sez. 3, n. 9942 del 20/01/2016, Rv. 266289-01).

In termini analoghi si è espresso il giudice amministrativo, allorché ha rilevato che, alla stregua di quanto disposto dal comma 12 dell’art. 124, risulta chiaro che, anche in caso di modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico, è fatto salvo un potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore, atteso che la previsione s’inserisce all’interno di un quadro normativo nel quale le esigenze di controllo della qualità delle acque e di salvaguardia dell’integrità e del funzionamento della rete fognaria restano garantite da un immanente potere di controllo delle autorità competenti (T.A.R.

Veneto, 31/1/2022, n. 193) e che, in caso di attività trasferita in altro luogo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto (Cons. di Stato, 5/11/2018, n. 6245).

In definitiva, l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove vengano rispettati i parametri di cui al d.lgs. n. 152/06, richiedendo verifiche e accertamenti, tant'è che, in caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata un anno prima per consentire l'effettuazione dei controlli necessari (Cass. Pen., Sez. 3, 25/11/2009, n. 45293).

Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che il tubo di scarico del c.d. troppo pieno di un pozzetto fognario fosse stato realizzato in sostituzione di un precedente tubo, sempre di troppo pieno, ormai in disuso, e in un punto diverso, così come lo stesso scarico a mare, che questo fosse stato modificato con l’assenso autorizzativo della sola Capitaneria di Porto, che l’autorizzazione potesse essere rilasciata dal solo [OSCURATO:PERSONA] del territorio e dell’Ambiente, mentre la Capitaneria di Porto era chiamata a rilasciare un solo parere sull’uso e la sicurezza del demanio marittimo, e che il tubo in questione, pertanto, non poteva considerarsi meramente ripristinatorio del vecchio tubo, in quanto del tutto diverso per materiale, tracciato e punto di sbocco al mare.

Tale accertamento di fatto, checostituisce oggetto di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, consente di ritenere corretta l’argomentazione contenuta in sentenza, giacché la modifica di parte dell’impianto, specie con riguardo alle sue caratteristiche tecniche e alla diversa ubicazione, quanto a posizione e punto di sbocco al mare, avrebbe richiesto l’esercizio del preventivo controllo di idoneità, cui il rilascio dell’autorizzazione è preposto, stante la funzione ancipite - abilitativa e di controllo preventivo -di siffatti provvedimenti, come sopra precisato.

Da quanto complessivamente argomentato consegue, dunque, il rigetto dell’unico motivo di ricorso.

3. In conclusione, dichiarata l’infondatezza della censura, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24315/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con indicazione di domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, in persona del Commissario straordinario legale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura dell'ente ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1613/2022 , pubblicata il 26/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oggetto: Sanzione amministrativa –Scarico a mare Rilevato che: 1. Con processo verbale di accertamento e contestazione di infrazione n. 42-P.G./09 del 13/10/2009, la Capitaneria di Porto-[OSCURATO:PERSONA] di Pozzallo ebbe ad accerta re e contesta re la presenza, presso il porto di Scoglitti (frazione di Vittoria), in prossimità del molo di ponente, di un tubo in pvc che, collegato con la stazione di sollevamento facente parte della condotta fognaria pubblica ubicata in prossimità del mercato ittico, che riversava liquami in assenza di autorizzazione. Perciò, la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa emise, nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dirigente del settore cottimo e manutenzione del Comune di Vittoria, l’ordinanza ingiunzione n. 40/2010- Prot.n. 75406 del 16/12/2010, notificata il 19/1/2011, con cui fu irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 per la violazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, sanzionata dal comma 2 dell’art. 133 del medesimo decreto. Quest’ultimo propose opposizione avverso la predetta ordinanza ingiunzione, che fu accolta dal Tribunale di Ragusa – Sez. distaccata di Vittoria. Il giudizio di gravame, instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1613/2022, pubblicata il 26/7/2022, con la quale la Corte d’Appello di Catania accolse l’appello e, riformando la sentenza impugnata, rigettò l’opposizione, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 40 L.R. Sicilia n. 40 del 15 maggio 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto obbligatoria e, dunque, necessaria la richiesta di una nuova autorizzazione per il nuovo “scolmatore” - ovverossia il tubo del “troppo pieno” - al competente Assessorato regionale, poiché ritenuto nuovo scarico, benché fosse sufficiente ottenere, come accaduto, il parere della Capitaneria di Porto di Pozzallo ai sensi dell’art. 40, L.R. n. 40 del 1986, trattandosi di mero rifacimento di una parte integrante e necessaria dell’impianto di allontanamento dei reflui già pretrattati, quale presidio di sicurezza, e da tempo autorizzati dal competente Assessorato con il provvedimento n. 55493 del 2/12/1990 riguardante l’intero impianto con autorizzazione dello scarico a mare, come accertato dal c.t.u.. Ad avviso del ricorrente, l’errore in cui eraincorsa la Corte terrioriale era dato dall’avere ritenuto che, per il ripristino del c.d. troppo pieno, avente la funzione di sicurezza, con carattere temporaneo, di evitare il riversamento di liquami sulla strada in caso di eccessivo riempimento del tubo principale o di guasto o mancata alimentazione elettrica alla stazione di pompaggio, fosse necessario ottenere una nuova autorizzazione regionale, senza, invece, considerare che l’art. 40 della L.R. n. 40 del 1986 richiedeva l’autorizzazione soltanto per la realizzazione dell’intero progetto, di cui fa parte il c.d. tubo di troppo pieno, mentre per il solo spostamento di quest’ultimo era necessario soltanto il parere della Capitaneria di Porto, in quanto ricadente in zona demaniale. 1.2.Il motivo è infondato. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal controricorrente sul presupposto che fossero state riproposte le medesime questioni svolte nella fase di merito e disattese dal giudice, che il motivo fosse genericamente prospettato senza argomentatamente dimostrare il contrasto delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza con le indicate norme regolatrici e che fosse stata fatta corretta applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 27 del 1986, posto che il ricorrente ha adeguatamente dato conto nella censura delle ragioni per le quali ha ritenuto che la decisione resa si ponesse in contrasto con le norme richiamate. Ciò premesso, si osserva che l’art. 124 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) stabilisce che «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati» (comma 1), che «l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico» (comma 2), che «il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo101, commi 1 e 2» (comma 3), che «in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente» (comma 10) e che «per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari» (comma 12). La L.R. Sicilia del 15 maggio 1986, n. 27, non si discosta da tali disposizioni, allorché stabilisce all’art. 40, rubricato “Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competenti”, che «i comuni sono responsabili del controllo ed autorizzano: a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature; b) gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C, che non recapitano in pubbliche fognature; c) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature; d) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature» (primo comma), che «l'autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature è contestuale all'approvazione del programma di attuazione della rete fognaria, di cui all’art. 16 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, da parte dell’Assessoreregionale per il territorio e l'ambiente» (secondo comma) e che «gli scarichi, di qualsiasi tipo, che recapitano direttamente nelle acque del mare, necessitano altresì del preventivo parere della Capitaneria di porto competente per territorio, relativamente alla disciplina degli usi del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione» (quarto comma), precisando che «l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è responsabile del controllo ed autorizza: a) gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature dei comuni; b) gli scarichi alla cui formazione concorrano reflui di più comuni; c) gli scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelli provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese; d) gli scarichi nelle unità geologiche profonde e gli scarichi delle acque termali» (settimo comma). Dall’art. 124 sopra richiamato risulta subito chiaro che costituisce principio generale quello secondo cui tutti gli scarichi debbano essere previamente autorizzati, necessitando di un controllo generale e preventivo (comma 1), e che l’autorizzazione debba essere specifica (in quanto contiene prescrizioni di carattere tecnico, come emergente dal comma 10), espressa (comma 8) e personale (comma 2). Come chiarito da Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, infatti, la necessaria, preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi non può essere sostituita da equipollenti, quali i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11556 del 6/10/1994, P.M. in proc. Martino, Rv. 200521); l'autorizzazione sanitaria (Cass. Pen., Sez. 3, n. 2078 del 7/5/1996, Cilento, Rv. 206812, non massimata sul punto e relativa ad attività di caseificio. V. anche Cass., pen., Sez. 3, n. 2877 del 21/12/2006 (dep. 2007), Camurati, Rv. 235880), mentre, alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152 del 2006, «il rilascio del titolo abilitativo presuppone una serie di adempimenti. Si pensi, ad esempio, alla necessità dell'indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, dello scarico e della sua destinazione finale (art. 125, comma 1); alla possibilità di stabilire prescrizioni e limiti per particolari tipologie di scarico in presenza di determinate condizioni (art. 124, comma 8), ovvero in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124, comma 10); alla necessità del versamento della somma di cui al comma undicesimo dell'articolo 124, nonché alle verifiche che caratterizzano lo specifico procedimento amministrativo, sicché non può ritenersi sostituibile da altri atti o provvedimenti rilasciati per finalità diverse e all'esito di procedure stabilite da altre disposizioni normative», con la conseguenza che, a maggior ragione, «non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicate dalle amministrazioni competenti». In definitiva, essendo scopo dell'autorizzazione quello di «consentire una preventiva verifica della rispondenza di un'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente, a quanto stabilito dalla legge», l'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti (Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, cit.). Proprio in quanto l'autorizzazione è preordinata alla realizzazione di un controllo anticipato, da parte delle autorità competenti, con evidente scopo di prevenzione (per il caso di inquinamento atmosferico, vedi Cass. Pen., Sez. 3, n. 2321 del 11/12/1991 (dep. 1992), Rv. 189887. V. anche Cass. Pen., Sez. 1, n. 5702 del 12/4/1996, Rv. 205269; Cass. Pen., Sez. 3, n. 13143 del 28/1/2005, Rv. 231216; Cass. Pen., Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rv. 254335 e, con riferimento alla disciplina attualmente in vigore, Cass. Pen., Sez. 3, n. 28764 del 9/6/2015), siccome finalizzata a consentire la previa verifica della rispondenza dell'intervento eseguito con le finalità di tutela dell'ambiente perseguite dalla legge (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11836 del 18/11/1997), essa svolge, secondo quanto chiarito da Cass. Pen., Sez. 3, 23/1/2019, n. 11518, cit., non solo una funzione abilitativa, cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standard, oltre a consentire il cosiddetto monitoraggio ecologico, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale e, va aggiunto, anche di quello amministrativo. In ragione della funzione ancipite di siffatti provvedimenti (abilitativa e di controllo preventivo), la giurisprudenza penale di questa Corte ha chiarito, per quanto qui rileva, che il possesso di un titolo abilitativo per la effettuazione di una determinata attività (nella fattispecie, gestione di rifiuti) non ne legittima l'esercizio in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, in quanto le finalità di controllo perseguite in materia, sulla base di una prognosi di potenziale pericolosità per l'ambiente in genere e per le risorse idriche in particolare, risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato (v. in tema di rifiuti, Cass. Pen., Sez. 3, n. 20460 del 27/3/2007, Rv. 236743; Cass. Pen., Sez. 3, n. 554 del 4/12/2001, Rv. 220850), come arguibile non solo dalla complessità del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo, ma anche dalla previsione di una efficacia temporale dello stesso e di un periodico rinnovo (art. 124, comma 8 d.lgs. 152/06) e dalla mancata contemplazione, per effetto della nuova formulazione dell’art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006, conseguente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 4 del 2008, di meccanismi di silenzio- assenso legato all'inadempimento dell'autorità a provvedere sulla domanda, la cui mera presentazione, di conseguenza, non può produrre alcun effetto liberatorio, neppure temporaneo (così Cass. Pen., Sez. 3, n. 9942 del 20/01/2016, Rv. 266289-01). In termini analoghi si è espresso il giudice amministrativo, allorché ha rilevato che, alla stregua di quanto disposto dal comma 12 dell’art. 124, risulta chiaro che, anche in caso di modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico, è fatto salvo un potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore, atteso che la previsione s’inserisce all’interno di un quadro normativo nel quale le esigenze di controllo della qualità delle acque e di salvaguardia dell’integrità e del funzionamento della rete fognaria restano garantite da un immanente potere di controllo delle autorità competenti (T.A.R. Veneto, 31/1/2022, n. 193) e che, in caso di attività trasferita in altro luogo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto (Cons. di Stato, 5/11/2018, n. 6245). In definitiva, l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata soltanto ove vengano rispettati i parametri di cui al d.lgs. n. 152/06, richiedendo verifiche e accertamenti, tant'è che, in caso di rinnovo, la richiesta deve essere presentata un anno prima per consentire l'effettuazione dei controlli necessari (Cass. Pen., Sez. 3, 25/11/2009, n. 45293). Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che il tubo di scarico del c.d. troppo pieno di un pozzetto fognario fosse stato realizzato in sostituzione di un precedente tubo, sempre di troppo pieno, ormai in disuso, e in un punto diverso, così come lo stesso scarico a mare, che questo fosse stato modificato con l’assenso autorizzativo della sola Capitaneria di Porto, che l’autorizzazione potesse essere rilasciata dal solo [OSCURATO:PERSONA] del territorio e dell’Ambiente, mentre la Capitaneria di Porto era chiamata a rilasciare un solo parere sull’uso e la sicurezza del demanio marittimo, e che il tubo in questione, pertanto, non poteva considerarsi meramente ripristinatorio del vecchio tubo, in quanto del tutto diverso per materiale, tracciato e punto di sbocco al mare. Tale accertamento di fatto, checostituisce oggetto di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, consente di ritenere corretta l’argomentazione contenuta in sentenza, giacché la modifica di parte dell’impianto, specie con riguardo alle sue caratteristiche tecniche e alla diversa ubicazione, quanto a posizione e punto di sbocco al mare, avrebbe richiesto l’esercizio del preventivo controllo di idoneità, cui il rilascio dell’autorizzazione è preposto, stante la funzione ancipite - abilitativa e di controllo preventivo -di siffatti provvedimenti, come sopra precisato. Da quanto complessivamente argomentato consegue, dunque, il rigetto dell’unico motivo di ricorso. 3. In conclusione, dichiarata l’infondatezza della censura, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussis
Sentenza Cassazione n. 31823/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris