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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11812/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25511 /20 19 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enrico.canepa@o rdineavvocatigenova.it ) con domicilio eletto in Romapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via G. Bazzoni n. 3; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 609 / 05 / 19 depositata in data 1 3 / 0 5 /20 19 , non notificata; Oggetto: artt. 29, 30, 31cdc – applicazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricev ev a la notifica di avvisi di accertamentoper diritti doganali e interessi con riguard o ad operazioni di importazione di ombrelli con manico telescopico di origine cinese dichiaratiper un valore decisamente inferiore alla media , come ricavato dalsistema informatico utilizzato in dogana p er analoga merce; -la contribuente proponeva autonomi ricors i ; -la CTP di Alessandria accoglieva le impugnazioni ; -appellava l' A mministrazione doganale ; - con la pronuncia impugnata la CTR subalpina ha accolto l'appello dell'Ufficioritenendo giustificati fondati dubbi espressi di determinazione delvalore doganale , talmente basso da non corrispondere al reale valore della merce ; i l giudice dell'appello ha poi ritenuto corretta la ricostruzione del valore poiché la società non ha contestat a l'applicazione di criteri per la determinazione dei costi sostenuti da imprese itali ane, risultando dal verbale di verifica dell’Agenzia delle Dogane, anzi , l'applicazione di criteri di costo per manodopera spese energiaelettrica materiali di scarsa qualità e altri oneri di funzione come determinatiin Cina ; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di impugnazione e illustrato da memoria ; resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso rispetto della rigida sequenzadei metodi previsti dalla normativa europea; l’omessa o falsa applicazionedelle disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31 Reg. to CEE n. 2913/92(c.d. codice doganale comunitario, o CDC) in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., con riguardo alla inconsistenza del primo motivo di accoglimento dell ’appello, per avere la CTR mancato di applicare, secondola loro successione, i criteri sopra citati, senza indicare neppure Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 le ragioni per le quali si è diversamente da essi proceduto nella determinazionedel valore in dogana dei beni; -il secondo motivo di gravame si duole della omessa pronuncia , del vizio dimotivazione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. con riguardo alla inconsistenza del secondo motivo di appello, per avere il giudice di secondo grado mancato di rilevare, senza pronunciarsi su l fatto e rendendo quindi motivazione viziata , come la società contribuente avesse espressamente contestato la correttezza dell’utilizzo, per la determinazionedel valore in dogana dei beni sottoposti a controllo, delle indicazioni fornite da primaria impr esa italiana quanto a determinati costi di produzione , i quali – secondo la società contribuente – non potevanoapplicarsi a merce prodotta in Cina; - i motivi in parola, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamentetra di loro connessi, sono fondati; -in materia, questa Corte, nella sentenza n. 23245 del 2018, ha chiarito chel'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il va lore in dogana; il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione,ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (C GUE sent.12 dicembre 2013, causa C116/12, Christodoulou e a., punto 28).

Unatale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in temadi valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme eneutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie,CGUE in causa C - 116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017 , causa C- 529/16, Ha nnamatsuPhotonics Deutschland GmbH c. [OSCURATO:PERSONA];15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], causa C - 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C - 263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60) e tantorisponde altresì alle necessità di certezza della prassi comm erciale.

Il che spiega perché il codice doganale comunitario abbia stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 già citati una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposit a disciplina, regolata dall'art. 181-bis, secondo il quale qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931) , i n questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorioprima di decidere di non determinare i l valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29 ricitato; - il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico realedella merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economicodi essa ; - n e consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dalcodice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa esseredeterminato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione dog anale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettereda a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo ( CGUE in causa C-116/12, cit., punto 41).

E soltanto quando non sia possibile determinareil valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 di tale codice ( CGUE, in causaC - 116/12, punto 42).

In definitiva, i cr iteri di determinazione del valorein dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 delcodice doganale comunitario, ma pur sempre rispettando il nesso di sussidiarietàtra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possaessere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilitodal codice ( CGUE in causa C - 116/12, punto 43); - in concreto, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato.

Per disattenderlo, occorre che: a) l'Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementidi documentazione e dopo aver fornito all'interessato una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 ragionevolepossibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l' A mministrazione ricorra in primoluogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione; p ertanto, nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiaratoe l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione - dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia proceduraledi cui all'art. 181 - bis, paragrafo 2, del Reg.

CEE n. 2454 del 1993- è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamentesussidiari di cui agli art t. 30 e 31 del codice doganale, secondola rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dareconto delle ragioni per cui il rispetto del detto o rdine previsto dal codicedoganale comunitario non sia stato possibile; - ancora, si è precisato che ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2214 del 25/01/2019 ) i n tema di diritti doganali, nelcaso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 del codice doganale c omunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), l'Amministrazione – sempre dopo aver chiesto informazioni complementari all'interessato e consentito allo stesso di interloquire rispetto ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi - ha l'onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana,i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale , secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione,ovvero di indicare le ragioni per le quali il r ispetto di tale ordinenon sia stato possibile ; -nel presente caso è allora in primo luogo erronea l’affermazione della CTR secondo la quale la determinazione del valore sarebbe avvenuta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 facendoriferimento ai parametri di costo applicati in Italia e non in Cina, luogo di origine della merce, senza che la società contribuente contestasse tale ri ferimento; dalle trascrizioni operate in ricorso per cassazione,alle pagg. 16 e seguenti, si evince invero il contrario; -sotto questo profilo, in realtà , sussisteva una espressa contestazione in ordine a tale profilo che onerava l’Ufficio, dopo aver pro ceduto al contraddittorio,a procedere con applicazione dei metodi sussidiari di cui agliartt. 30 e 31 sopra più volte citati; -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio, in quanto, con una motivazione peraltro del tutto incongrua, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento e rettifica in questione con i quali l' A utorità doganaleaveva determinato il valore in dogana delle merci importate attraverso la consultazione del sistema denominato COGNOS M.E.R.C.E., senza però precisare , n ella loro completezza , i seguenti elementi: 1) se la percentuale tra il valore dichiarato e quello ritraibile dalla media dei beni similari classificati nella banca dati suddetta fosse risultata superiore o meno al 50%, e, dunque, fosse sufficiente a giustificare i dubbi dell'Amministrazione doganale circa l'inattendibilità del valore di transazione; 3) se a fronte di fondati dubbi, fosse stata rispettatala procedura di cui all'art. 181bis, par. 2, cit.; 3) se l'Agenzia avesse fatto ricorso, in primo luogo, ai metodi di valutazione immediatamentesussidiari al valore di transazione ossia a quelli stabiliti dall'art.30 del C.D.C., in successione; 4) quali fossero state, nel caso, le ragioni tali da fare escludere la possibilità di rispettare l'ordine previstodal C.D.C.; -in ultimo, con riguardo all’iva oggetto del giudizio, in ordine alla quale sono svolte articolate deduzioni in memoria, non è dato comprendere qualeaccertamento in fatto abbia a tal fine proceduto a compiere la CTR ese il recupero o ggetto del giudizio si riferisse effettivamente all’iva alle importazioni;la motivazione, in effetti, sul punto è del tutto silente; - la circostanza è tutt’altro che marginale, ai fini della legittimità della pretesaper cui è processo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 -come infatti co rrettamente sottolineato da parte ricorrente in memoria, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria dell’IVA, al pari di quello dell’obbligazione doganale, è costituito dall’importazione e pertanto i soggetti obbligati al relativo versamento risulter ebbero coloro che presentano le merci in dogana, ossia solidalmente l’importatore e il suo rappresentante doganale indiretto; invece, secondo orientamento consolidato di questa Corte “ l’autore della dichiarazione doganale non rispondedel mancato versament o dell’imposta” (Cass. nn. 23674/2019 e 29195/2019); e il Giudice dell’Unione ha ripetutamente affermato che “ i dazi all’importazione non includono l’Iva da riscuotere per l’importazione dei beni ” (Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C - 226 - 228/14, Eurogat e; Cortedi Giustizia, 29 luglio 2010, C - 248/09, [OSCURATO:PERSONA]); - conseguentemente, anche sotto questo profilo è necessario nuovo esamedel merito, al quale provvederà il giudice del rinvio; -per tali ragioni, il ricorso è quindi accolto;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25511 /20 19 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enrico.canepa@o rdineavvocatigenova.it ) con domicilio eletto in Romapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via G. Bazzoni n. 3; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 609 / 05 / 19 depositata in data 1 3 / 0 5 /20 19 , non notificata; Oggetto: artt. 29, 30, 31cdc – applicazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricev ev a la notifica di avvisi di accertamentoper diritti doganali e interessi con riguard o ad operazioni di importazione di ombrelli con manico telescopico di origine cinese dichiaratiper un valore decisamente inferiore alla media , come ricavato dalsistema informatico utilizzato in dogana p er analoga merce; -la contribuente proponeva autonomi ricors i ; -la CTP di Alessandria accoglieva le impugnazioni ; -appellava l' A mministrazione doganale ; - con la pronuncia impugnata la CTR subalpina ha accolto l'appello dell'Ufficioritenendo giustificati fondati dubbi espressi di determinazione delvalore doganale , talmente basso da non corrispondere al reale valore della merce ; i l giudice dell'appello ha poi ritenuto corretta la ricostruzione del valore poiché la società non ha contestat a l'applicazione di criteri per la determinazione dei costi sostenuti da imprese itali ane, risultando dal verbale di verifica dell’Agenzia delle Dogane, anzi , l'applicazione di criteri di costo per manodopera spese energiaelettrica materiali di scarsa qualità e altri oneri di funzione come determinatiin Cina ; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi di impugnazione e illustrato da memoria ; resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso rispetto della rigida sequenzadei metodi previsti dalla normativa europea; l’omessa o falsa applicazionedelle disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31 Reg. to CEE n. 2913/92(c.d. codice doganale comunitario, o CDC) in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., con riguardo alla inconsistenza del primo motivo di accoglimento dell ’appello, per avere la CTR mancato di applicare, secondola loro successione, i criteri sopra citati, senza indicare neppure Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 le ragioni per le quali si è diversamente da essi proceduto nella determinazionedel valore in dogana dei beni; -il secondo motivo di gravame si duole della omessa pronuncia , del vizio dimotivazione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. con riguardo alla inconsistenza del secondo motivo di appello, per avere il giudice di secondo grado mancato di rilevare, senza pronunciarsi su l fatto e rendendo quindi motivazione viziata , come la società contribuente avesse espressamente contestato la correttezza dell’utilizzo, per la determinazionedel valore in dogana dei beni sottoposti a controllo, delle indicazioni fornite da primaria impr esa italiana quanto a determinati costi di produzione , i quali – secondo la società contribuente – non potevanoapplicarsi a merce prodotta in Cina; - i motivi in parola, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamentetra di loro connessi, sono fondati; -in materia, questa Corte, nella sentenza n. 23245 del 2018, ha chiarito chel'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il va lore in dogana; il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione,ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (C GUE sent.12 dicembre 2013, causa C116/12, Christodoulou e a., punto 28). Unatale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in temadi valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme eneutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie,CGUE in causa C - 116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017 , causa C- 529/16, Ha nnamatsuPhotonics Deutschland GmbH c. [OSCURATO:PERSONA];15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], causa C - 354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C - 263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60) e tantorisponde altresì alle necessità di certezza della prassi comm erciale. Il che spiega perché il codice doganale comunitario abbia stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 già citati una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposit a disciplina, regolata dall'art. 181-bis, secondo il quale qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931) , i n questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorioprima di decidere di non determinare i l valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29 ricitato; - il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico realedella merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economicodi essa ; - n e consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dalcodice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa esseredeterminato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione dog anale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettereda a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo ( CGUE in causa C-116/12, cit., punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinareil valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 di tale codice ( CGUE, in causaC - 116/12, punto 42). In definitiva, i cr iteri di determinazione del valorein dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30 e 31 delcodice doganale comunitario, ma pur sempre rispettando il nesso di sussidiarietàtra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possaessere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilitodal codice ( CGUE in causa C - 116/12, punto 43); - in concreto, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: a) l'Amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile; b) i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementidi documentazione e dopo aver fornito all'interessato una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 ragionevolepossibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; c) l' A mministrazione ricorra in primoluogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti dall'art. 30 del codice doganale comunitario, in successione; p ertanto, nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiaratoe l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione - dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia proceduraledi cui all'art. 181 - bis, paragrafo 2, del Reg. CEE n. 2454 del 1993- è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamentesussidiari di cui agli art t. 30 e 31 del codice doganale, secondola rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dareconto delle ragioni per cui il rispetto del detto o rdine previsto dal codicedoganale comunitario non sia stato possibile; - ancora, si è precisato che ( in termini si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2214 del 25/01/2019 ) i n tema di diritti doganali, nelcaso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 del codice doganale c omunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), l'Amministrazione – sempre dopo aver chiesto informazioni complementari all'interessato e consentito allo stesso di interloquire rispetto ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi - ha l'onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana,i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale , secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione,ovvero di indicare le ragioni per le quali il r ispetto di tale ordinenon sia stato possibile ; -nel presente caso è allora in primo luogo erronea l’affermazione della CTR secondo la quale la determinazione del valore sarebbe avvenuta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 facendoriferimento ai parametri di costo applicati in Italia e non in Cina, luogo di origine della merce, senza che la società contribuente contestasse tale ri ferimento; dalle trascrizioni operate in ricorso per cassazione,alle pagg. 16 e seguenti, si evince invero il contrario; -sotto questo profilo, in realtà , sussisteva una espressa contestazione in ordine a tale profilo che onerava l’Ufficio, dopo aver pro ceduto al contraddittorio,a procedere con applicazione dei metodi sussidiari di cui agliartt. 30 e 31 sopra più volte citati; -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio, in quanto, con una motivazione peraltro del tutto incongrua, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento e rettifica in questione con i quali l' A utorità doganaleaveva determinato il valore in dogana delle merci importate attraverso la consultazione del sistema denominato COGNOS M.E.R.C.E., senza però precisare , n ella loro completezza , i seguenti elementi: 1) se la percentuale tra il valore dichiarato e quello ritraibile dalla media dei beni similari classificati nella banca dati suddetta fosse risultata superiore o meno al 50%, e, dunque, fosse sufficiente a giustificare i dubbi dell'Amministrazione doganale circa l'inattendibilità del valore di transazione; 3) se a fronte di fondati dubbi, fosse stata rispettatala procedura di cui all'art. 181bis, par. 2, cit.; 3) se l'Agenzia avesse fatto ricorso, in primo luogo, ai metodi di valutazione immediatamentesussidiari al valore di transazione ossia a quelli stabiliti dall'art.30 del C.D.C., in successione; 4) quali fossero state, nel caso, le ragioni tali da fare escludere la possibilità di rispettare l'ordine previstodal C.D.C.; -in ultimo, con riguardo all’iva oggetto del giudizio, in ordine alla quale sono svolte articolate deduzioni in memoria, non è dato comprendere qualeaccertamento in fatto abbia a tal fine proceduto a compiere la CTR ese il recupero o ggetto del giudizio si riferisse effettivamente all’iva alle importazioni;la motivazione, in effetti, sul punto è del tutto silente; - la circostanza è tutt’altro che marginale, ai fini della legittimità della pretesaper cui è processo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 -come infatti co rrettamente sottolineato da parte ricorrente in memoria, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria dell’IVA, al pari di quello dell’obbligazione doganale, è costituito dall’importazione e pertanto i soggetti obbligati al relativo versamento risulter ebbero coloro che presentano le merci in dogana, ossia solidalmente l’importatore e il suo rappresentante doganale indiretto; invece, secondo orientamento consolidato di questa Corte “ l’autore della dichiarazione doganale non rispondedel mancato versament o dell’imposta” (Cass. nn. 23674/2019 e 29195/2019); e il Giudice dell’Unione ha ripetutamente affermato che “ i dazi all’importazione non includono l’Iva da riscuotere per l’importazione dei beni ” (Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C - 226 - 228/14, Eurogat e; Cortedi Giustizia, 29 luglio 2010, C - 248/09, [OSCURATO:PERSONA]); - conseguentemente, anche sotto questo profilo è necessario nuovo esamedel merito, al quale provvederà il giudice del rinvio; -per tali ragioni, il ricorso è quindi accolto;