CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 27538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21107-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 21107/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2614/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/05/2021 R.G.N. 4064/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.21107/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato legittima l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ritenendo sussistenti i presupposti per il versamento dei contributi per l’attività professionale svolta nel 2009, atteso che alla data di notificazione dell’avviso bonario da parte dell’Istituto (30.06.2015), per effetto del differimento del termine di scadenza del pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010 ad opera del DPCM 10.06.2010, il termine di prescrizione non era ancora decorso; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; la Sesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 37312 del 2022, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione considerato il carattere nomofilattico delle questioni prospettate nel ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 1 co. 113 l. 224/07 –Erronea interpretazione della disciplina prescrittiva”; sostiene che il credito avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto in base alla corretta applicazione delle norme richiamate in epigrafe e all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.c. 25 e 26 della l. 335/95 e art. 44, co.2, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2004”; contesta il capo della sentenza con cui la Corte d’appello ha ritenuto di presumere l’abitualità dell’esercizio della professione dal possesso della partita IVA, senza tener conto della produzione di un reddito inferiore alla soglia legale di euro 5.000,00; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione della sentenza gravata in merito all’individuazione della responsabilità sanzionatoria a titolo di evasione contributiva, sostenendo che una siffatta imputazione a suo carico debba essere esclusa per il permanere di incertezze circa l’obbligo di assoggettamento dei liberi professionisti alla gestione separata; il primo motivo è infondato; se è vero, infatti, così come rileva il ricorrente richiamando precedenti di questa Corte, che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 1557 del 2020), è altrettanto vero che va considerato nella sua completezza l’orientamento di legittimità che si è andato consolidando in materia di termini di prescrizione segnatamente in punto di rilievo che va necessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi, al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera dei dd.PP.C.M. ratione temporisapplicabili, in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; la norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009 (periodo di causa), il d.P.C.M. 10.06.2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni; l’INPS, dunque, può far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quosul quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione;quanto alle implicazioni “soggettive” del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; il differimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali in concreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamente assoggettati per non avere scelto un diverso regime d’imposizione (Cfr. Cass n. 10273 del 2021); pertanto, ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022); questo essendo il quadro generale di riferimento, va affermato che la Corte d’appello ha dato corretta attuazione all’orientamento consolidato di questa Corte in merito sia alla decorrenza del termine iniziale di prescrizione (differito a norma del d.P.C.M.), sia all’ assoggettamento allo stesso anche da parte dei professionisti per i quali sono stati elaborati studidi settore (Cass. n. 4899 del 2021; Cass. n. 10273 del 2021); il secondo motivo è parimenti infondato; il ricorrente lamenta che l’imposizione contributiva sia stata applicata all’integrale reddito prodotto, di poco superiore alla soglia minima legale pari ad Euro 5.000,00; osserva che i contributi sarebbero dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo, nella specie irrisoria, dovendo, il limite minimo reddituale, ritenersi alla stregua di una “franchigia” sulla quale non sarebbe dovuta nessuna contribuzione; tuttavia, la pronuncia richiamata a supporto della tesi difensiva del ricorrente si rivela tutt’affatto inconferente al fine dichiarato, atteso che essa si riferisce alla diversa questione dell’estensione dell’obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, dl. n. 269 del 2003, in capo ai produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, nonché ai produttori collegati ad agenti o subagenti, ai sensi del contratto collettivo corporativo (Cass. n. 1768 del 2918); diversa è la questione qui sollevata, rispetto alla quale il giudizio di merito si allinea compiutamente all’orientamento con cui questa Corte afferma che“In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" dellibero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve esser e accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dalprofessionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”([OSCURATO:PERSONA]. n. 4419 del 2021; cfr. anche Cass. n. 20288 del 2022); a tale impostazione è, a ben vedere, totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale “franchigia”, la quale presupporrebbe l’obbligo di versare i contributi sulla sola quota eccedente tale limite; di contro, secondo l’orientamento di legittimità ormai consolidato, quando il reddito non supera la soglia legale di Euro 5000,00, spetta al giudice del merito accertare, mediante un’indagine sul fatto riservatagli in via esclusiva, se la produzione di un reddito professionale inferiore ad euro 5.000,00, sia effettivamente indice di occasionalità dell’esercizio della professione, ovvero se, ancorché il reddito sia inferiore a detta soglia, ciò non contraddica, comunque, una diversa realtà, per cui l’attività professionale debba considerarsi esercitata in via abituale; ad ogni modo, la questione nel caso di specie non si pone neppure nei termini sopra riportati, atteso che è incontestato che il reddito professionale prodotto da [OSCURATO:PERSONA], per l’annualità 2009, sia risultato superiore, seppur di poco, alla soglia di Euro 5.000,00; da ciò consegue che il professionista è tenuto a pagare i contributi alla gestione separata sull’intero reddito dichiarato; il terzo ed ultimo motivo, concernente il titolo attributivo e la misura delle sanzioni, merita accoglimento; le sanzioni pretese sono relative a contributi omessi relativi ai redditi prodotti dell’anno 2009, ossia prodotti anteriormente all’entrata in vigore della norma interpretativa di cui al d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, art. 18, co.12; detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 104 del 2022 nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; la Corte Costituzionale ha ritenuto che siffatta conclusione tutelasse l’affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l’ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa; in base alla pronuncia appena richiamata, concernendo, le sanzioni comminate a [OSCURATO:PERSONA], contributi dallo stesso non versati relativamente a redditi prodotti nel 2009, ossia anteriormente all’entrata in vigore della norma interpretativa, le stesse vanno ritenute non dovute; in definitiva, il terzo motivo va accolto, rigettati il primo e il secondo; la sentenza va cassata in relazione al terzo motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] non tenuto a corrispondere all’INPS le sanzioni relativamente al periodo di causa; le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza dell’orientamento della Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha inteso dare attuazione; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara Fabri