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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 23879/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11200-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.11200/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC avverso la sentenza n. 1702/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 2211/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.10.21 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 2.7.19 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’impugnativa dell’avviso di accertamento INPS per euro 2.853 per contribuzione dovuta alla gestione separata Inps per l’anno 2009 dall’avvocato in epigrafe.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il versamento solo di contribuzione integrativa alla cassa forense non esonerava dall’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata, tanto più che era stato dichiarato un reddito di € 6000, superiore alla soglia; ha ritenuto inoltre che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale non potesse costituire doloso occultamento del debito, tale da impedire il decorso del termine prescrizionale (termine che iniziava a decorrere dal 6.7.10); infine ha escluso l’applicazione della sanzione civile in misura ridotta, in ragione del mancato pagamento integrale della contribuzione.

Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per quattro motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2 comma 25 e 26 legge 335/95, 18 comma 12 decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, per avere la corte territoriale trascurato che l’avvocata aveva già pagato contribuzione integrativa alla cassa e per aver applicato il decreto legge 98/11 retroattivamente.

Il motivo è privo di pregio.

Questa Corte (Sez.

L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 – 01 ; Sez.

L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 - 01) ha già affermato che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 25 e 26 e 44 comma 2 del decreto legge 269/03 per mancato rispetto della fascia di esenzione di € 5000.

Il motivo va disatteso, atteso che la soglia dei 5mila euro non è fascia di esenzione (v.

Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 27538 del 2023, che ha ritenuto totalmente estranea alla materia “una concezione del limite reddituale quale “franchigia”, la quale presupporrebbe l’obbligo di versare i contributi sulla sola quota eccedente tale limite).

Il terzo motivo deduce violazione articolo 116 comma 8 lett.Bcitato, per aver applicato la sanzione dell’evasione.

Il motivo è fondato alla luce di Corte costituzionale 104 del 2022 (che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”), sicché va cassato senza rinvio il capo della sentenza relativo alle sanzioni.

Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. e 3 comma 9 legge 335/99, per avere la corte applicato lo spostamento del termine per il pagamento sulla base di DPCM,nonostante la riserva di legge in materia ex articolo 3 comma 3 legge 212/00.

Il motivo è infondato.

Da un lato, invero, la riserva di legge riguarda le prestazioni, non il computo del termine prescrizionale.

Inoltre, il differimento del termine è corretto secondo Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01), che ha precisato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

Spese compensate per soccombenza reciprocain relazione ai diversi capi di domanda proposti (cfr. Sez.

U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01).

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri e , decidendo nel merito, cassa il capo della sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11200-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.11200/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC avverso la sentenza n. 1702/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 2211/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27.10.21 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del 2.7.19 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’impugnativa dell’avviso di accertamento INPS per euro 2.853 per contribuzione dovuta alla gestione separata Inps per l’anno 2009 dall’avvocato in epigrafe. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il versamento solo di contribuzione integrativa alla cassa forense non esonerava dall’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata, tanto più che era stato dichiarato un reddito di € 6000, superiore alla soglia; ha ritenuto inoltre che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale non potesse costituire doloso occultamento del debito, tale da impedire il decorso del termine prescrizionale (termine che iniziava a decorrere dal 6.7.10); infine ha escluso l’applicazione della sanzione civile in misura ridotta, in ragione del mancato pagamento integrale della contribuzione. Avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per quattro motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2 comma 25 e 26 legge 335/95, 18 comma 12 decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, per avere la corte territoriale trascurato che l’avvocata aveva già pagato contribuzione integrativa alla cassa e per aver applicato il decreto legge 98/11 retroattivamente. Il motivo è privo di pregio. Questa Corte (Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 – 01 ; Sez. L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 - 01) ha già affermato che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 25 e 26 e 44 comma 2 del decreto legge 269/03 per mancato rispetto della fascia di esenzione di € 5000. Il motivo va disatteso, atteso che la soglia dei 5mila euro non è fascia di esenzione (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27538 del 2023, che ha ritenuto totalmente estranea alla materia “una concezione del limite reddituale quale “franchigia”, la quale presupporrebbe l’obbligo di versare i contributi sulla sola quota eccedente tale limite). Il terzo motivo deduce violazione articolo 116 comma 8 lett.Bcitato, per aver applicato la sanzione dell’evasione. Il motivo è fondato alla luce di Corte costituzionale 104 del 2022 (che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”), sicché va cassato senza rinvio il capo della sentenza relativo alle sanzioni. Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. e 3 comma 9 legge 335/99, per avere la corte applicato lo spostamento del termine per il pagamento sulla base di DPCM,nonostante la riserva di legge in materia ex articolo 3 comma 3 legge 212/00. Il motivo è infondato. Da un lato, invero, la riserva di legge riguarda le prestazioni, non il computo del termine prescrizionale. Inoltre, il differimento del termine è corretto secondo Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01), che ha precisato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. Spese compensate per soccombenza reciprocain relazione ai diversi capi di domanda proposti (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01). P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri e , decidendo nel merito, cassa il capo della sentenza im
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