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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06171/2023

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o corretta applicazione del principio dettato dall’art. 11 delle Preleggi,in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire, e quindi che la norma in esame non ha effetto retroattivo.

Il principio di cui all’art. 11 disp.prel.cod.civ. alla luce del quale la legge non dispone che per l’avvenire, gode di copertura costituzionale e, conseguentemente, può essere derogato dal legislatore nei limiti che verranno illustrati.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto costante ne ha modulato l'ambito applicativo, anche in mancanza di una disciplina normativa puntuale, affermando: " In tema di successione delle leggi nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso (ex multis Cass.3845 del 2017).

D’altro canto (cfr., sul punto, Cass. n. 3845 del 2017), in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso.

Il principio è stato ulteriormente precisato: "(...) la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (S.U. n. 2926 del 1967; 2433 del 2000; 14073 del 2002; Cass.16620 del 2013).

1.3. Questa Corte, ha, in ogni caso, più volte chiarito (da ultimo

V. Cass. n. 4571 del 2022; Cass. 20782 del 2019V. anche, fra le altre, Cass. n. 3621 del 2018) con riguardo alla questione che qui ne occupa,che il divieto di assunzione in assenza del rispetto delle procedure di reclutamento di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 concerne esclusivamente i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore della norma, id est sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione e, conseguentemente, i contratti stipulati in data successiva al l’ agosto 2008.

Evidente, quindi, l’impossibilità di ricondurre, ratione temporis, nell’ambito della normativa richiamata il contratto oggetto di causa pacificamente stipulato in data 2 maggio 2005.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, infatti, pur veicolando le proprie censure per il tramite dell’art. 61 del D. lgs. n. 276 del 2003, mira, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione della vicenda essenzialmente nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto difettare gli elementi che questa Corte ha chiarito essere intrinseci alla sussistenza di un progetto sulla base della disposizione normativa richiamata e, cioè, la descrizione precisa e puntuale del progetto o del programma di lavoro, nel suo contenuto caratterizzante, dovendo le prestazioni del collaboratore essere definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento.

L’assoluta genericità del progetto, reputata inidonea ad individuare lo specifico ambito dei compiti e dell’obiettivo attribuito dalla lavoratrice, in assenza di qualsivoglia accenno alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento,hanno condotto la Corte ad escludere il rispetto della normativa applicabile.

Tale valutazione, implicando un esame concreto e fattuale del singolo regolamento contrattuale, ed essendo non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità e rispettosa del disposto legislativo a mente del quale ogni qualvolta nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non figuri l’individuazione di uno specifico progetto, gli stessi sono considerati rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto. 3.

1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la par te ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in euro4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe

o corretta applicazione del principio dettato dall’art. 11 delle Preleggi,in base al quale la legge non dispone che per l’avvenire, e quindi che la norma in esame non ha effetto retroattivo. Il principio di cui all’art. 11 disp.prel.cod.civ. alla luce del quale la legge non dispone che per l’avvenire, gode di copertura costituzionale e, conseguentemente, può essere derogato dal legislatore nei limiti che verranno illustrati. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto costante ne ha modulato l'ambito applicativo, anche in mancanza di una disciplina normativa puntuale, affermando: " In tema di successione delle leggi nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso (ex multis Cass.3845 del 2017). D’altro canto (cfr., sul punto, Cass. n. 3845 del 2017), in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. Il principio è stato ulteriormente precisato: "(...) la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (S.U. n. 2926 del 1967; 2433 del 2000; 14073 del 2002; Cass.16620 del 2013). 1.3. Questa Corte, ha, in ogni caso, più volte chiarito (da ultimo V. Cass. n. 4571 del 2022; Cass. 20782 del 2019V. anche, fra le altre, Cass. n. 3621 del 2018) con riguardo alla questione che qui ne occupa,che il divieto di assunzione in assenza del rispetto delle procedure di reclutamento di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 concerne esclusivamente i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore della norma, id est sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione e, conseguentemente, i contratti stipulati in data successiva al l’ agosto 2008. Evidente, quindi, l’impossibilità di ricondurre, ratione temporis, nell’ambito della normativa richiamata il contratto oggetto di causa pacificamente stipulato in data 2 maggio 2005. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Parte ricorrente, infatti, pur veicolando le proprie censure per il tramite dell’art. 61 del D. lgs. n. 276 del 2003, mira, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione della vicenda essenzialmente nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto difettare gli elementi che questa Corte ha chiarito essere intrinseci alla sussistenza di un progetto sulla base della disposizione normativa richiamata e, cioè, la descrizione precisa e puntuale del progetto o del programma di lavoro, nel suo contenuto caratterizzante, dovendo le prestazioni del collaboratore essere definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. L’assoluta genericità del progetto, reputata inidonea ad individuare lo specifico ambito dei compiti e dell’obiettivo attribuito dalla lavoratrice, in assenza di qualsivoglia accenno alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento,hanno condotto la Corte ad escludere il rispetto della normativa applicabile. Tale valutazione, implicando un esame concreto e fattuale del singolo regolamento contrattuale, ed essendo non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità e rispettosa del disposto legislativo a mente del quale ogni qualvolta nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non figuri l’individuazione di uno specifico progetto, gli stessi sono considerati rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto. 3. 1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la par te ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in euro4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pe
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