CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente; preso atto della rinuncia al mandato formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 12 luglio 2021, pronunciata ex art.310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova, in data 18 giugno 2021, ha rigettato l'istanza volta a far dichiarare l'inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura cautelare di tipo custodiale applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente ristretto in carcere e attualmente agli arresti domiciliari, indagato per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 610, commi 1 e 2, 416-bis.1 e 452-novies cod. pen. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, articolando un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione al comma 1, lett.a), n. 3, e al comma 3 dell'art. 303 cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici dell'appello non hanno rilevato l'errore in cui era incorso il giudice per le indagini preliminari: -nell'individuare, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., la durata massima della custodia cautelare nel termine di un anno, anziché in quello di tre mesi, sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 452-novies cod. pen., in realtà solo formalmente indicata, ma non contestata in fatto; -nel ritenere la decorrenza ex novo del termine di fase dall'arresto del ricorrente per evasione, risalente al 21 maggio 2021, convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ripristino della misura violata, senza considerare che in relazione all'episodio non fosse stata richiesta l'applicazione di alcuna misura cautelare in ragione della ritenuta necessità di approfondimanti investigativi, volti ad accertare la fondatezza delle giustificazioni addotte dal Capuano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibilesotto entrambi i profili. 2.Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, sia perché attinenti a profili imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della vicenda che connotano il provvedimento in verifica. 3. Quanto all'asserita violazione dell'art. 303, cooma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen., nell'ordinanza impugnata, i giudici della cautela hanno spiegato le ragioni per le quali la ) decisione del giudice per le indagini preliminari è corretta in termini di individuazione della durata massima della custodia cautelare in un anno, anziché in tre mesi. Invero, pur ravvisata l'inammissibilità della questione "perché coperta dal giudicato cautelare" non articolata nei motivi di appello, ma sollevata soltanto in udienza, i giudici di appello hanno evidenziato che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 452-novies cod. pen., contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, oltre che in diritto, fosse stata correttamente ritenuta in fatto sin dall'ordinanza genetica, nella quale era stato messo in luce il collegamento tra la condotta di violenza addebitata al Capuano e la violazione della normativa a tutela dell'ambiente, in tema di traffico illecito dei rifiuti, contestata ad altri indagati nello stesso procedimento. I giudici di appello, dunque, con ampia, corretta e logica motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, hanno evidenziato che la lettura integrale dell'addebito provvisorio di cui al capo 4) contestato a [OSCURATO:PERSONA], consente di ritenere corretta l'individuazione della durata massima della custodia cautelare nel termine di un anno, anziché in quello di tre mesi, operata dal giudice per le indagini preliminari in ragione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 452-novies cod. pen., oltre a quella, non contestata, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 4. Altrettanto priva di pregio è la questione giuridica sollevata con il secondo profilo del motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 303, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sviluppa censure prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio del Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la coerenza logica e la corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano l'ordinanza. Il Tribunale del riesame ha spiegato le ragioni per le quali ha condiviso la valutazione del giudice per le indagini, allorché ha ritenuto la decorrenza ex novo del termine di fase dalla data dell'arresto per evasione del Capuano, risalente al 21 maggio 2021, convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ripristino della misura violata, richiamando quella giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui la decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare a seguito dell'evasione dell'imputato si giustifica con il ripristino della custodia cautelare, non essendo necessario che abbia inizio il procedimento penale per il fatto dell'evasione (Sez. 6, n. 32866 del 11/06/2009, Pugliese, Rv. 244620 — 01). 4.1 Sul punto, giova evidenziare che l'art. 303, comma 3, cod. proc. pen. dispone che nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal precedente comma 1 della norma citata decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. La norma esclude che alla condotta di evasione sia collegata la necessità della sua valutazione nell'ambito di un procedimento penale, dal cui esito dipenda o meno il nuovo integrale decorso dei termini di fase, ma mette in relazione tale effetto al solo "ripristino" della misura cautelare, menzionando l'evasione quale mero fatto o evento, posto in essere dall'imputato. La norma, dunque, considera l'intolleranza al regime cautelare manifestato dall'imputato quale interruzione valevole per una nuova integrale decorrenza, ricollegando la "evasione" e gli effetti da questa prodotti al procedimento in cui avvengono, sicché, indipendentemente dalla circostanza che il comportamento di violazione possa generare o meno un processo penale per il delitto di cui all'art. 385 c.p.p., stabilisce che non è dalla esistenza o dal perfezionamento di questo che dipende la rinnovata pendenza della fase, ricollegata, invece, esclusivamente al provvedimento di riattivazione della misura, che ha sanzionato il comportamento volontario di trasgressione. Si tratta di argomentazioni, logiche, coerenti e complete, che i giudici dell'appello hanno svolto in maniera adeguata e con le quali il ricorrente non si confronta. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena YJ'Aj [OSCURATO:PERSONA]