CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 1987
Cassazione n. 49307/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 02/02/2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'articolo 256, COMMi3 1, lettera a), d. Igs. 152/2006, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza l'imputata propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione lamentando quanto segue. 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza della bonific:a dei rifiuti, che risulta invece pacificamente avvenuta.2.2. con il secondo motivo, violazione di legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non concesse sempre in riferimento alla mancanza di prova della bonifica dei rifiuti, che risulta invece pacificamente avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico. 2.1. A pag. 5 del provvedimento impugnato si legge che il diniego dell'applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. è fondato sulla presenza di un quantitativo non irrisorio di rifiuti abbandonati sul terreno, con correlativo pericolo effetl:ivo e serio di pregiudizio all'ambiente, e sull'assenza di qualsivoglia giustificazione plausibile alla condotta contestata. A ciò aggiunge, solo ad abundantiam, che non vi è prova della avvenuta bonifica dei rifiuti. E in effetti, all'udienza del 16/06/2022 (il cui verbale è allegato al ricorso), il teste di p.g. Carnevale ebbe a rispondere, a richiesta del pubblico ministero se fosse stata fatta ulteriore attività sull'area sequestrata, testualmente: «non lo so di preciso, perché io poi mi sono allontanato e mi sono dedicato ad altre attività di polizia giudiziaria, quindi so che è stata bonificata l'area». A fronte di una così generica affermazione, peraltro riportata de relato (non avendo preso il teste cognizione diretta dell'attività di bonifica), era onere della difesa produrre la prova dell'avvenuta rimozione dei rifiuti, onere cui non ha, evidentemente, ottemperato, tanto da indurre il giudice (pag. 5 sentenza impugnata) a ritenere non applicabile l'articolo 131-bis cod. pen., anche in ragione della mancata prova dell'avvenuta bonifica. E' del tutto evidente, pertanto, che il lamentato vizio di travisamento della prova hat:g~ non sussiste, posto che lo stesso ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893). Va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Sez. 4, n. 15556 del 12/2/2008, Trivisonno, Rv 239533). Circostanze entrambe, per quanto dianzi evidenziato, non sussistenti nel caso di specie.Nel giudizio di cassazione, inoltre, tale prova andava fornita anche ai fini di rispettare il principio di «autosufficienza» del ricorso, che risulta pertanto, anche sotto tale profilo, inammissibile. 3. Il secondo motivo, oltre che per i medesimi motivi esposti al paragrafo che precede, è inammissibile anche perché la concessione delle circostanze attenuanti generiche non risulta neppure essere stata richiesta dalla difesa nelle proprie conclusioni, risultando dal frontespizio della sentenza impugnata che l'unica conclusione rassegnata dalla difesa in udienza è stata l'assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto. In proposito, il Collegio ribadisce il principio consolidato della Corte secondo cui l'obbligo di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non sussiste sia nel caso in cui la richiesta sia «assente», sia nel caso in cui essa sia «generica», ossia non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena, necessari al fini della decisione sull'applicazione delle attenuanti generiche (v., ex multis, Sez. 5, n. 19893 del 28/03/2023, Pretesti, n.m.; Sez. 3, n. 457 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, imp, G., Rv. 279063 -- 02, ha inoltre chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. Tale principio può essere pacificamente applicato anche al giudizio di primo grado: anche in tale sede le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute d'ufficio dal giudice, ma la loro mancata richiesta, in caso di mancato riconoscimento, determina la decadenza, per l'imputato, dalla possibilità di far valere (sul punto) il vizio di violazione di legge o mancanza di motivazione nei successivi gradi di giudizio. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in