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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06701/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di BONIFICA 8 [OSCURATO:PERSONA] , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 49/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25028 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25028/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ [OSCURATO:PERSONA] di bonifica n. 8 Conca di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] srl, operante nel settore della lavorazione del ferro, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica n. 8 Conca di Sora di cartella di pagamento anno 2014 per mancato pagamento del contributo consortile, in quanto incluso nel piano di classifica, ha respinto l'appello del [OSCURATO:PERSONA].

La CTR, preso atto della regolarità del piano di classifica, della imposizione del contributo ordinario secondo legge, visita le relazione predisposta dall'appellato a dimostrazione della sussistenza del beneficio, ha ritenuto sussistere nella fattispecie i benefici, anche idraulici, a favore della consorziata. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 860 c.c. e 10 RD n. 215/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento del contributo solo per l'inclusione nel piano di classifica del terreno e dei fabbricati in mancanza di prova del beneficio specifico. 2.

Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2909 c.c. art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR deciso in modo difforme da precedente sentenza passata in giudicato per l'anno 2010 senza pronunciare sulla relativa eccezione.

Questo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo.

La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto, che la contribuente aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 796/04/14 , che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva dedotto la questione, non ha tuttavia motivato su tale questione.

Va confermato il principio secondo cui il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. n. 8379 del 07/04/2009).

Di tale giudicato pertanto la CTR avrebbe dovuto tener conto, al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie in decisione.

Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, con rinvio alla CTR del Lazio, in relazione al motivo accolto, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di BONIFICA 8 [OSCURATO:PERSONA] , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 49/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25028 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25028/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ [OSCURATO:PERSONA] di bonifica n. 8 Conca di [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] srl, operante nel settore della lavorazione del ferro, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica n. 8 Conca di Sora di cartella di pagamento anno 2014 per mancato pagamento del contributo consortile, in quanto incluso nel piano di classifica, ha respinto l'appello del [OSCURATO:PERSONA]. La CTR, preso atto della regolarità del piano di classifica, della imposizione del contributo ordinario secondo legge, visita le relazione predisposta dall'appellato a dimostrazione della sussistenza del beneficio, ha ritenuto sussistere nella fattispecie i benefici, anche idraulici, a favore della consorziata. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 860 c.c. e 10 RD n. 215/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sussistente l'obbligo di pagamento del contributo solo per l'inclusione nel piano di classifica del terreno e dei fabbricati in mancanza di prova del beneficio specifico. 2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2909 c.c. art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR deciso in modo difforme da precedente sentenza passata in giudicato per l'anno 2010 senza pronunciare sulla relativa eccezione. Questo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo. La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto, che la contribuente aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 796/04/14 , che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva dedotto la questione, non ha tuttavia motivato su tale questione. Va confermato il principio secondo cui il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. n. 8379 del 07/04/2009). Di tale giudicato pertanto la CTR avrebbe dovuto tener conto, al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie in decisione. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, con rinvio alla CTR del Lazio, in relazione al motivo accolto, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio. Roma, 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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