CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;Numero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/2026– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso ilsuo studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cala-bria, n. 836/4/2022 depositata in data 7 marzo 2022 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 836/4/2022, a seguito di appello proposto dall’Agenzia delle entrate,veniva parzialmente riformata la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1263/2/2018 che aveva parzialmenteaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso di accerta-mento per IVA relativo al periodo di imposta 2011.Le riprese derivavano da verifica fiscale conclusa da p.v.c. da cui emer-gevano contestazioni da parte dell’Amministrazione circa l’applicabilitàdel regime IVA del margine e del reverse charge, in relazione all’attivitàdi trasformazione industriale e contestuale cessione commerciale dimetalli non ferrosi, cui conseguiva la rideterminazione dell’aliquotadell’imposta ritenuta dovuta e l’applicazione delle sanzioni.Numero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendoapplicabile alla fattispecie il regime del margine, in quanto: «Risultano,infatti, prodotte in atti tutte le fatture di acquisto dell'oro da parte diEffegi [OSCURATO:SOCIETA] (…) con cessioni che risultano tutte effettuate da sog-getti privati; considerato quindi che trattasi di beni usati acquistati daprivali da un soggetto autorizzato e, come tale ammesso al regimespeciale di Iva regolato dagli artt. 33 e segg. DL 41/1995, deve esseredemandato all’Ufficio di procedere al ricalcolo dell'Iva, calcolala nell'av-viso di accertamento in regime ordinario del 22% (e conseguente-mente della sanzione sul diverso, minore importo risultante) secondo icriteri del margine giusta risoluzione 92/E del 12 dicembre 2013dell’Agenzia delle Entrate che l'Ufficio, così operando, ha disatteso. Ilricorso va, quindi, accolto limitatamente al ricalcolo dell'Iva e della san-zione».Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate. Il giu-dice d’appello rigettava il gravame, ma riformava (rectius, correggeva)la sentenza di primo grado quanto all’aliquota dell’imposta da appli-care, perché «L'appellata società, in sede di costituzione, chiedeva, co-munque, l'applicazione dell'aliquota IVA al 21% sui beni ceduti. L 'ec-cezione deve essere accolta poiché nell'anno di riferimento 2011 era invigore l'aliquota IVA del 21% e non del 22%, come indicato nella sen-tenza impugnata».3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controri-corso che illustra con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ..Numero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione adottatadal giudice.2. Il motivo è fondato.Con riferimento alla categoria della motivazione apparente evocata, sirammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei ca-noni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man-canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo-tivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon-ciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren-sibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hannofatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tracui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).3. Nel caso in esame, innanzitutto, la sentenza di appello è priva diindicazione del fatto, del contenuto delle riprese ad imposizione e dellecontestazioni, ricostruibile solo dalla lettura della sentenza di primogrado che dichiara di riformare.Numero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il giudice di prime cure ha al proposito precisato che «l'avviso di accer-tamento trae origine dalla verifica fiscale operata in danno di [OSCURATO:SOCIETA] con sede legale in Altomonte (CS) rispetto alla quale eraemerso che le società cedenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] srl - fatturavanoirregolarmente verso la società verificata e, segnatamente in regime direverse charge ex art. 17 comma 5 d.P.R. 633/72, ovvero in regime dinon imponibilità Iva. I verbalizzanti - e l'Ufficio che ne ha recepito leconclusioni - hanno evidenziato che detta normativa non poteva essereapplicata in quanto il descritto regime fiscale era applicabile alle solesocietà che operavano esclusivamente nel settore del recupero dei me-talli preziosi e senza svolgere attività di commercializzazione deigioielli; nel caso di specie era invece, emerso che la [OSCURATO:PERSONA].p.a. pur effettuando attività di fusione e trasformazione industrialedel metallo effettuava anche cessione e commercializzazione di gioielli.I riscontri sulla contabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avevano confermatoche detta società non svolgeva in modo esclusivo l'attività di lavora-zione industriale di metalli, non era azienda di fabbricazione (…) L'irre-golarità della fatturazione risiede, quindi, nel soggetto cessionario chesvolgendo attività promiscua, in essa compresa anche quella di com-mercializzazione, non poteva beneficiare del regime di cui all'art, 17comma 5».4. Orbene, il giudice d’appello, a fronte di una materia del contenderedi tale complessità, rigetta l’appello perché, testualmente: «Secondol'Ufficio il contribuente ha depositato "il registro IVA acquisto oro usatoe non già tutte le singole fatture richiamate in tale registro". In realtàsul registro sono annotati solo acquisti da privati. Non vi è dubbio chealla cessione dei beni usati deve essere applicato il regime speciale IVAc.d. "del margine" regolato dall'art. 36 del DL 41/1995, poiché si trattaNumero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/2026di beni acquistati da privati, giusta Risoluzione dell'Agenzia delle En-trate n. 92 E del 12/12/2013».La succinta motivazione sopra riportata è apparente e non rispetta ilminimo costituzionale, dal momento che il giudice non accerta in alcunmodo la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione del re-gime del margine IVA, che è speciale e derogatorio dell'ordinaria disci-plina fiscale degli acquisti intracomunitari, e la legge impone che il con-tribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. n.37261 del 2021), non bastando certo che il rapporto economico inter-corso sia tra privati.5. Inoltre, il giudice del rinvio terrà anche conto del fatto che l'applica-zione del regime speciale cd. del margine, non è preclusa di per sé dalfatto che il contribuente, oltre a rilavorare l’oro, anche lo rivende. Ilregime agevolativo, contemplando una base imponibile ridotta in de-roga al sistema generale di cui alla Direttiva 2006/112/CE, presupponeun dante causa assolvente l'IVA a monte che non ha la possibilità didetrarla, per cui, quando l'[OSCURATO:PERSONA] contesta, inbase ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario ha indebita-mente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sussi-stenza dei presupposti di fatto per avvalersene, trattandosi di una ec-cezione alla regola generale. Ne consegue che il regime del margine èinapplicabile in assenza di detta prova, a prescindere dalla consapevo-lezza della inesistenza di tali presupposti (in quanto l'imposta va co-munque assolta), la quale rileva eventualmente solo per l'applicazionedelle sanzioni (v. Cass. n. 26597 del 2024).6. E’ poi inammissibile l’ulteriore deduzione, ribadita nella memoria il-lustrativa secondo cui «nella eventualità in cui codesta Ecc.ma Corteritenga di accogliere il ricorso avversario, si eccepisce l’illegittimitàNumero registro generale 19916/2022Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 19023/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’impugnata sentenza d’appello per violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, L. n. 212 del 2000 e dell’art. 12 della medesima legge, comemodificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del 2025, stante l’illegittimitàeuro-unitaria e l’incostituzionalità degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633 del1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000, per contrastocon gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e47 CDFUE» (v. p.1 memoria), dal momento che non è stato propostoricorso per cassazione incidentale e non è possibile dilatare il themadecidendum in tal senso in sede di controricorso e poi di memoria.7. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del se-condo, relativo alla violazione dell’art.36 d.l. 41 del 1995 edell’art.2967 cod. civ., poiché la questione sarà riesaminata in sede digiudizio rescissorio.8. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, di quello ri-masto assorbito e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo, di quello rimasto assorbito e per il regolamento delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]