CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08926/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 738/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CHIETI n. 2056/2018 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In relazione a una controversia dinanzi al Giudice di pace di Chieti, il Tribunale della stessa città, decidendo in sede di opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002 contro il diniego della liquidazione opposto dal giudice della causa, ha liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinioa spese dello Stato, la complessiva somma di € 27,00. Precisamente, facendo applicazione dello scaglione per le causa di valore di valore fino a € 1.100, ha liquidato il minimo di tariffa per le per tutte le voci (fase di studio: € 16,50; fase introduttiva: € 16,50; fase istruttoria: € 23,00; fase decisionale: € 34,00); sul totale, così determinato, di € 90 ha poi liquidato il 30%del relativo importo, pari appunto a € 27,00, e ciò in considerazione del fatto che il legale aveva assistito più parti aventi la medesima posizione processuale. Per la cassazione della decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell'interno si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria. I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 per i seguenti profili: a) la liquidazione è stata operata dal giudice dell’opposizione secondo valori minimi, in assenza di specifica motivazione; b) la riduzione, per la difesa di più parti, del 70%, mentre la norma prevede non già la liquidazione del 30% rispetto al compenso liquidabile, ma la riduzione fino al 30% del compenso stesso; c) avrebbe dovuto essere riconosciuto in favore del legale l’aumento di ¼ dell’onorario per la fase decisionale, in considerazione della definizione della lite tramite conciliazione; 2) violazione dell’art. 2233 c.c., che vieta la liquidazione di compensi irrisori o simbolici, come avvenuto invece nel caso in esame. La censura sub a) del primo motivo, in linea di principio, deve essere disattesa. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. n. 26643/2011; n. 31404/2019: n. 15006/2011). È stato anche chiarito che la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa (Cass. n. 9808/2013). Sono invece fondate le censure sub b) e sub c ) del medesimo primo motivo e il loro accoglimento è idoneo ad assorbire la censura mossa con il secondo motivo. Ex art. 4, n. 4, del d.m. n. 55 del 2014: «Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento ( cfr. Cass. n. 18047/2022). Il medesimo articolo 4 del d.m. 55 del 2014 al n. 6 prevede: «Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta». In contrasto con tali disposizioni, il Tribunale, in relazione alla difesa di più parti, ha riconosciuto il 30% del compenso liquidabile, laddove la norma prevede la riduzione del compenso fino al 30%. Risulta inoltre dalla esposizione operata nello stessoprovvedimento impugnato che la lite era stata conciliata, il che imponeva al giudice di motivare in ordine al mancato riconoscimento dell’aumento del 25% dovuto, di regola, ex art. 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014 per tale ipotesi. Pertanto, in relazione ai profili di cui sopra, l’ordinanza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione , il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza; rinvia al Tribunale di Chieti in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in