CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 17880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n.34369 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA intimato avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 R.G. 8157/2018 depositata il 15-10-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza ex art. 170 d.P.R.30 maggio 2002 n. 115 depositata il 15-10-2018 dal Presidente delegato del Tribunale di Torino ha deciso l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 9-3-2018, con il quale il medesimo Tribunale aveva liquidato in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di Euro 2.007,50 oltre accessori a titolo di compensi per le prestazioni svolte nella causa n. OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato R.G.34369/2018 C.C.31-5-2023 21685/2012 R.G.a favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 10-7-2012. L’ordinanza ha dato atto essere pacifica l’applicabilità dei parametri posti dal D.M. 10-3-2014 n. 55 e dello scaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00; ha considerato che era stata effettivamente svolta la fase di trattazione ex art. 4 co.5 lett. c) D.M. 55/2014, con il solo deposito di due memorie ex art. 183 cod. proc. civ., e la causa era stata ritenuta matura per la decisione senza svolgimento di attività istruttoria, per cui il compenso per la fase di trattazionedoveva essere riconosciuto nella misura minima prevista di Euro 1.620,00. In ordine alle fasi di studio, introduttiva e decisoria ha dichiarato essere condivisibile la valutazione ex art. 4 D.M. 55/2014 circa la riduzione del 50% delcompenso medi o , in considerazione delle caratteristiche dell’attività prestata in concreto e del minimo apporto difensivo; ha dichiarato che dalla lettura degli atti e della sentenza che aveva definito il giudizio risultava una scarsa consistenza della difesa svolta, l’assenza di pregio delle argomentazioni spese per opporsi al decreto ingiuntivo e la semplicità delle questioni: l’opposizione era relativa a decreto ingiuntivo ottenuto da istituto bancario in relazione a somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di fideiussore del marito, il quale le aveva utilizzate per finalità diverse da quelle di mero consumatore, diversamente da quanto sostenuto in modo manifestamente infondato nell’atto di opposizione; le eccezioni di incompetenza per territorio e di mancata escussione erano anch’esse semplici e manifestamente infondate, come emergeva dalla sentenza di primo grado e da quella di appello; inconsistente era anche la domanda di nullità o invalidità della fideiussione; il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo era il termine ordinario e non integrava il requisito dell’urgenza, che non era integrata neppure dalla provvisoria esecutorietà del decreto; il valore della causa era già stato considerato nella determinazione dello scaglione tariffario e non era tale da incidere sulla commisurazione del compenso; neppure le condizioni di non abbienza della parte avevano determinato un maggiore pregio dell’attività svolta; la liquidazione dei compensi in sede di appello era del tutto irrilevante, in quanto aveva a oggetto attività difensiva diversa svolta davanti ad altro ufficio. Di conseguenza l’ordinanza ha determinato i compensi nei minimi dello scaglione, in Euro 1.215,00 per la fase di studio, Euro 775,00 per la fase introduttiva, Euro 1.620,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.025,00 per la fase decisoria, e così complessivamente Euro 5.635,00, dimezzati ex art. 130 D.P.R. 115/2002 a Euro 2.817,50. L’ordinanza ha liquidato a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] tale importo, oltre al rimborso forfettario del 15% dei compensi, cpa e iva ex lege, oltre al cinquanta per cento delle spese di lite liquidate in euro 75,00 per ‘esposti documentati’ ed Euro 405,00 pe r compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa e iva ex lege, compensando la residua quota della metà. 2.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivie il Ministero della Giustizia è rimasto intimato . Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memori a illustrativ a, valorizzando anche il dato che con ordinanza sopravvenuta n. 20633/2021 la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella causa svolta in primo grado davanti al Tribunale di Torino e alla quale si riferivano i compensi liquidati dall’ordinanza oggetto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, il Collegio rileva la superfluità di ogni ulteriore verifica relativa alla regolarità della notificazione al Ministero della Giustizia intimato; ciò in quanto l’impugnazione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte e perciò devono essere evitate ulteriori attività che non siano strettamente necessarie a garantire l’effettività dei diritti processuali delle parti e che comportino allungamento dei tempi di definizione del giudizio (cfr. Cass. sez.2 27-2-2023 n. 5847, Cass. s.u. 22 - 12 - 2022 n. 37608, Cass. sez.1 11 - 3 - 2020 n. 6924 Rv. 657479, Cass. sez.6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. sez.2 21-5-2018 n.12515 Rv. 648755-01, per tutte). 2.Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 141 del D.P.R. 115/02 e dell’art. 12 delle preleggi, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale liquidato i controversi onorari in ragione esclusiva di norme differenti da quelle innanzi indicate”. Lamenta che l’ordinanza, in violazione degli artt. 141 e 82 D.P.R. 115/2002, abbia totalmente omesso di considerare la natura dell’impegno professionale, da intendersi quale dedizione profusa dal difensore nella predisposizione della difesa tecnica, e abbia considerato aspetti contenuti nel solo tariffario forense, valorizzando l’esito della lite, che non era definitivo in quanto il giudizio era ancora pendente in cassazione. 3.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato i controversi onorari nella misura minima sulla scorta dell’errata applicazione di alcuni dei criteri di loro commisurazione fra minimi e medi”. Lamenta che l’esito della lite nella quale era stata svolta l’attività professionale sia stato l’esclusivo criterio di riduzione al minimo degli onorari, in quanto l’ordinanza ha tentato di giustificare la riduzione al minimo degli onorari, senza indicare un valido percorso motivazionale e in contraddizione con il dato che per il giudizio di appello erano stati liquidati i compensi medi.4.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere il Tribunale, nella liquidazione dei compensi, omesso di considerare un fatto decisivo ai fini del giudizio, regolarmente evidenziato nel ricorso sommario, ossia la liquidazione dei compensi del difensore della vittoriosa parte opposta secondo i valori medi”. Lamenta che l’ordinanza impugnata, non tenendo conto che la sentenzadel Tribunale aveva liquidato i compensi a favore della difesa avversaria sulla base dei valori medi della tariffa , non aveva considerato che l’attività avversaria era stata parallela e speculare a quella dell’opponente, con conseguente illegittima disparità di trattamento tra situazioni identiche. 5.Con il quarto motivo il ricorrente deduce “nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1 e 4 del D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale, nella liquidazione dei compensi della fase della pendente opposizione, liquidato i relativi compensi in spregio alle tariffe e, in ogni caso, in misura inferiore al minimo”. Il ricorrente sostiene che i compensi del giudizio ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 siano stati liquidati in importi inferiori ai minimi edittali, che sarebbero stati, consideratala compensazione per la quota della metà, di Euro 810,00. 6.Premesso che il ricorso è ammissibile , in considerazione della natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi del provvedimento reso all’esito dell’opposizione proposta ex art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 (Cass. sez. 6 - 2 16 - 3 - 2022 n. 8616 Rv. 664435-01, Cass.30-8-2019 n. 21879 Rv. 654773 - 01), i primi tre motivi di ricorso, trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.7.Questa Corte ha già chiarito che, i n tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all’art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel senso che la liquidazione debba necessariamente avvenire secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purchénon al di sotto delle tariffe minime (Cass. sez. 2 29 - 3 - 2023 n. 8926, Cass. sez. 2 20-3-2023 n. 7963, Cass. sez. 2 21-2-2023 n. 5320,Cass. sez. 2 2-9-2019 n. 314 04 Rv. 656257 - 01 , Cass. sez. 6 - 2 12-12-2012 n. 26643 Rv. 620034-01, per tutte ) . E’ stato anche chiarito che la previsione dell’abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione che l’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa (Cass. 8926/2023 già citata, Cass. sez. 2 23-4-2013 n. 9808). Inoltre lagiurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che, nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è neppure soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati in tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (così Cass. sez. 2 19-4-2023 n. 10452, Cass. sez. 2 4-5-2022 n. 14092 decidendo motivi di ricorso riferiti a liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato al di sotto dei valori medi; conf. Cass. sez. 3 13-7-2021n. 19989 Rv. 661839-03, Cass. sez. 3 7 - 1 - 2021 n. 89 Rv. 660050 - 01 , 12537/2019, Cass. sez. 6-3 15-12-2017 n. 30286 Rv. 647179-01, per tutte). Ne consegue che gli argomenti svolti dal ricorrente a l fine di sostenere che il Presidente delegato avrebbe dovuto eseguire una valutazione diversa sull’entitàe importanza dell’attività difensiva svolta e così avrebbe dovuto quantificare i compensi in importi superiori a quelli minimi riconosciuti si risolvono nellacensura degli apprezzame n ti riservati al giudice di merito e sottratti al sindacato del giudice di legittimità se - come nella fattispecie - sono esenti da vizi logici e giuridici (cfr. altresì Cass. sez. 6 - 2 14 - 7 - 2022 n. 22248 secondo cui l’apprezzamento sulla complessità della lite compete al giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità). Per di più, n ella fattispecie la motivazione dà logicamente conto dei plurimi criteri adottatial fine di determinare i compensi nei minimi , necessariamente sulla base degli elementi a disposizione in quel momento e perciò con un giudizio che non risulta inficiato dal successivo esito del giudizio di cassazione, valorizzato dal ricorrente nella memoria illustrativa. Il dato dell’accoglimento del ricorso per cassazione in accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio non incide in s é né sul giudizio di semplicità della causa in primo grado,né sugli altri criteri di valutazione pure esposti dal giudice di merito, con riguardo alla scarsa consistenza del contenuto delle difese e delle domande aventi a oggetto la fideiussione, nonchéal fatto che l’attività non era stata svolta in via di urgenza. E’ altresì pacifico che, allorchésiano applicat i i minimi tariffari , su tali minimi si conteggi poi la riduzione prescritta dall’art. 130 d.P.R. 115/2002 (Cass. sez. 2 19-4-2023 n. 10465 , per tutte), per cui neppure sotto questo profilo si pone alcuna questione. 8.E’ infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in quanto, diversamente da quanto in essosostenuto, l’ordinanza impugnata ha quantificato le spese di lite nel rispetto dei minimi tariffari. L’ordinanza ha dato atto di applicare lo scaglione corrispondente all’effettivo valore della causa di Euro 2.817,00, la statuizione è corretta (c.d. criterio del decisum, cfr. Cass. sez. un. 11-9-2007 n. 19014 Rv. 598765-01) e non è neppure censurata dal ricorrente . Quindi, applicato lo scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, l’ordinanza ha dato atto di riconoscere, per le tre fasi svolte, gli importi minimiin ragione della semplicità della controversia e, conteggiata la compensazione della metà, ha quantificato l’importo di Euro 405,00. In questo modo la liquidazione è stata rispettosa dei minimi tariffari e perciò incensurabile, secondo i principi già espost i : per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale,gli importi minimi ex D.M. 55/2014 all’epoca in vigore erano rispettivamente di Euro 203,00, Euro 203,00 ed Euro 405,00, per cui l’importo riconosci uto al ricorrente di Euro 405,00 corrisponde alla metà, in ragione della compensazione della residua quota. Il ricorrente neppurecensura il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione, che risulta esattoa fronte dello svolgimento di unica udienza, secondo quanto attestato anche dall’ordinanza impugnata. 9.Nulla sulle spese d el giudizio di legittimità , essendo il Ministero rimasto intimato. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; nulla sulle spese. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore