Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑226/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla
[OSCURATO:PERSONA] — Interessi e posizioni da prendere in considerazione»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Siti di importanza
comunitaria
(Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, artt. 2, n. 3, 3, n. 1, e 4, n. 2, primo comma)
2.
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Siti di importanza
comunitaria
(Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, art. 6, nn. 3 e 4)
1.
L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente
ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti
nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Se nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dal citato art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 92/43,
fosse consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente,
sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, di tale direttiva, vale a dire la realizzazione
della rete Natura 2000. Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero negare il proprio consenso in
considerazione delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa
riferimento l’art. 2, n. 3, della citata direttiva, il quale, peraltro, non costituisce una deroga autonoma al regime generale
di protezione istituito da tale direttiva.
(v. punti 31-33, dispositivo 1)
2.
L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che misure continuative
di manutenzione del canale navigabile di estuari, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del
sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della citata
direttiva, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative
sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso
di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco
dei siti di importanza comunitaria.
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione
delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione
possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43.
(v. punti 50-51, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 gennaio 2010 (
*
)
«Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla
[OSCURATO:PERSONA] – Interessi e posizioni da prendere in considerazione»
Nel procedimento C‑226/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 13 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Repubblica federale di Germania),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai
sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. K. Füßer, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. W. Ewer, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalle sig.re B. Eggers e D. Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, n. 3, 4, n. 2, e 6, nn. 3 e 4, della direttiva
del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE (GU L 363,
pag. 368; in prosieguo: la «direttiva habitat»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (Comune di [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Repubblica federale di Germania»), in merito al consenso che tale Stato intende fornire sul
progetto di un elenco di siti di importanza comunitaria (in prosieguo: i «SIC») elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità
europee e comprendente un sito del fiume Ems che si trova a valle del territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3
L’art. 2, n. 3, della direttiva habitat è formulato come segue:
«Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché
delle particolarità regionali e locali».
4
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, «(è) costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali
di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati
nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro
area di ripartizione naturale».
5
L’art. 4, nn. 1 e 2, della citata direttiva dispone quanto segue:
«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone
un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato
II si riscontrano in detti siti. (…)
L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente
alle informazioni su ogni sito. (…)
2. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo
1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo
con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA]
membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie
prioritarie.
[OSCURATO:PERSONA] membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale,
possono, d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA], chiedere che i criteri elencati nell’allegato III (fase 2) siano applicati in maniera
più flessibile per la selezione dell’insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.
L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria (...) è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di
cui all’articolo 21».
6
L’allegato III della direttiva habitat, nella sua fase 2, intitolata «Valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi
negli elenchi nazionali», sancisce quanto segue:
«1. Tutti i siti individuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono
considerati siti di importanza comunitaria.
2. La valutazione dell’importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e cioè del loro contributo
al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all’allegato I o
di una specie di cui all’allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:
a) il valore relativo del sito a livello nazionale;
b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell’allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza
ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;
c) la superficie totale del sito;
d) il numero di tipi di habitat naturali dell’allegato I e di specie dell’allegato II presenti sul sito;
e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l’insieme del territorio di cui
all’articolo 2 sia per l’aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione».
7
L’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva habitat prevede quanto segue:
«2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali
e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano
o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative,
un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive
di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico».
Il diritto nazionale
8
L’art. 28, n. 2, del Grundgesetz (legge costituzionale tedesca) così recita:
«Entro i limiti stabiliti dalla legge, ai Comuni dev’essere garantito il diritto di regolare tutti gli affari locali sotto
la propria responsabilità. Nei limiti delle funzioni loro attribuite, anche le associazioni intercomunali hanno diritto all’autonomia
amministrativa conformemente alla legge. La garanzia dell’autonomia amministrativa si estende ai principi fondamentali dell’autonomia
finanziaria; tali principi fondamentali includono il diritto dei Comuni di avere una fonte di entrate tributarie basate sulla
capacità contributiva e di stabilire le aliquote delle imposte prelevate da tali fonti».
9
Il giudice del rinvio interpreta tale disposizione nel senso che l’autonomia amministrativa garantita ai Comuni dalla Costituzione
conferisce loro il diritto a che i loro interessi vengano presi in considerazione laddove misure di portata non solo comunale
influiscano durevolmente sul loro sviluppo ovvero perturbino durevolmente progetti sufficientemente concreti e consolidati.
Ciò vale anche per le misure poste in essere al di fuori del territorio comunale, laddove sia evidente che il Comune risulti
manifestamente e particolarmente coinvolto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10
[OSCURATO:PERSONA] è una città portuale della [OSCURATO:PERSONA] che si trova sulle rive dell’Ems, dov’è situato un cantiere navale.
11
Al fine di rendere possibile il transito dal cantiere navale fino al Mare del Nord di navi con un pescaggio di 7,3 m, l’Ems
dev’essere reso più profondo mediante «dragaggi necessari». Con decisione della [OSCURATO:PERSONA]‑und [OSCURATO:PERSONA]
(direzione della navigazione fluviale per la zona nord‑occidentale) del 31 maggio 1994 è stato consentito alla [OSCURATO:PERSONA],
al [OSCURATO:PERSONA] (circoscrizione di [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA]‑und [OSCURATO:PERSONA] (ufficio delle acque e della navigazione
di [OSCURATO:PERSONA]), in caso di necessità, di procedere a lavori di dragaggio di tale fiume. Detta decisione è definitiva e conseguentemente,
in conformità con il diritto tedesco, si deve ritenere che i futuri «dragaggi necessari» siano autorizzati.
12
Il 17 febbraio 2006 la Repubblica federale di Germania ha indicato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni tratti del fiume situati a valle
del territorio comunale della [OSCURATO:PERSONA], con la denominazione «Unterems und Außenems» (Ems inferiore e Ems esterno),
quale possibile SIC ai sensi della direttiva habitat.
13
[OSCURATO:PERSONA] ha incluso tali parti dell’Ems nel suo progetto di elenco dei SIC. Essa ha invitato la Repubblica federale
di Germania a dare il suo consenso a tale proposito, conformemente all’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat.
14
Il 20 febbraio 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo
che alla Repubblica federale di Germania fosse inibita la prestazione del consenso. Essa ha fatto valere che il consenso di
tale Stato membro costituirebbe una violazione dell’autonomia amministrativa di cui essa dispone in virtù del diritto costituzionale
tedesco.
15
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], quale località caratterizzata da un porto e da cantieri navali, i suoi piani e investimenti nonché
il suo sviluppo economico dipenderebbero dal mantenimento della possibilità di navigare l’Ems. Essa teme che, nel caso in
cui l’Unterems e l’Außenems vengano inseriti nell’elenco dei SIC, i dragaggi necessari a tal fine non siano obbligatoriamente
assoggettati in futuro, in ogni singolo caso, ad una valutazione ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.
16
La Repubblica federale di Germania chiede il rigetto del ricorso. Essa ritiene che prendere in considerazione gli interessi
fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di decisione sul consenso di cui trattasi violerebbe il diritto comunitario. Ai
sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, lo Stato membro potrebbe prendere una decisione in proposito
solo sulla base di criteri legati alla tutela ambientale.
17
Con ordinanza 31 marzo 2008, passata in giudicato, il [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di provvedimenti
provvisori presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto che la Repubblica federale di Germania non presti il proprio consenso
fino alla decisione sul ricorso.
18
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva [habitat] consenta ad uno Stato membro di non approvare il progetto di un
elenco elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a uno o più siti di importanza comunitaria per motivi diversi da quello di
tutela dell’ambiente.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se fra tali motivi rientrino anche le esigenze dei Comuni e delle
associazioni intercomunali, e in particolare i loro piani, i progetti di piani e altri interessi connessi all’ulteriore sviluppo
del proprio territorio.
3) In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione: se il terzo ‘considerando’ della direttiva [habitat]
o l’art. 2, n. 3, di tale direttiva o altri precetti di diritto comunitario esigano addirittura che siffatti motivi vengano
presi in considerazione dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di approvazione e di elaborazione dell’elenco dei siti
di importanza comunitaria.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se dal punto di vista del diritto comunitario un Comune interessato
dall’inserimento di un determinato sito nell’elenco possa, dopo l’adozione definitiva di tale elenco, far valere in via giudiziaria
che quest’ultimo viola il diritto comunitario, in quanto le esigenze di tale Comune non sono state prese in considerazione
o non lo sono state sufficientemente.
5) Se continue misure di manutenzione nel canale navigabile dell’estuario, approvate in via definitiva sulla base del diritto
nazionale già prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva [habitat], debbano essere assoggettate ad una
valutazione dell’incidenza sul sito ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4 della citata direttiva, nel caso di loro prosecuzione
dopo l’inserimento del territorio nell’elenco dei siti di importanza comunitaria».
Sulla domanda volta alla riapertura della fase orale
19
Con atto pervenuto alla cancelleria della Corte il 17 settembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di disporre
la riapertura della fase orale del procedimento ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura.
20
A sostegno della sua domanda la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha articolato la soluzione
proposta alla Corte in merito alla quinta questione pregiudiziale basandola sulla descrizione di elementi di fatto atti ad
indurre la Corte in errore. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, contrariamente a quanto lasciato intendere
dall’avvocato generale, la decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 1994,
con la quale la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono stati autorizzati, in caso
di necessità, ad effettuare lavori di dragaggio dell’Ems, non è la prima decisione di tal tipo in materia di navigabilità
dell’Ems. Peraltro, non si potrebbe considerare che l’Ems è un fiume che consente, allo stato naturale, la navigazione di
navi con un pescaggio di 6,3 m.. Una siffatta situazione sarebbe il risultato di dragaggi autorizzati in precedenza. Infine,
la [OSCURATO:PERSONA] contesta parimenti gli argomenti invocati dall’avvocato generale a sostegno della soluzione proposta alla
prima questione.
21
A questo proposito occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle
parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di
non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto
di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2008, causa C‑284/06, Burda, Racc. pag. I‑4571, punto
37, nonché 8 settembre 2009, causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 31).
22
Nella specie, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] fa valere con i suoi argomenti, sostanzialmente, da un lato, che taluni elementi
di fatto sui quali si fonda l’analisi dell’avvocato generale sarebbero inesatti, e, dall’altro, che la posizione difesa da
quest’ultimo in merito all’interpretazione dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat sarebbe errata.
23
In merito al primo punto occorre ricordare che, in forza dell’art. 234 CE, fondato su una netta separazione delle funzioni
tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima è legittimata a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o la validità
di un testo comunitario, a partire dai fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 16
marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc. pag. 791, punto 4, nonché 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a., Racc. pag. I‑5613,
punto 31), atteso che tali fatti, unitamente ad elementi di diritto forniti dal giudice del rinvio, devono consentire alla
Corte di fornire una risposta utile alle questioni ad essa sottoposte (v., in tal senso, in particolare, sentenza 11 settembre
2008, causa C‑11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I‑6845, punto 28).
24
Orbene, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio contiene tutti gli elementi necessari perché la Corte risponda
utilmente alle questioni che le vengono sottoposte e, segnatamente, alla prima questione.
25
In merito al secondo punto, è sufficiente rilevare che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento tale da
rendere opportuna o necessaria la riapertura della fase orale.
26
La Corte, sentito l’avvocato generale, statuisce pertanto che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27
Occorre rammentare che l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat prevede che, in base ai criteri di cui all’allegato
III, fase 2, della stessa e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), iii)
di tale direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei SIC sulla base
degli elenchi degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
28
L’allegato III della direttiva habitat, che tratta dei criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali SIC
e designati quali zone speciali di conservazione, enumera, relativamente alla fase 2 prevista in tale allegato, taluni criteri
di valutazione dell’importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.
29
Orbene, tali criteri di valutazione sono stati definiti in funzione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali
o della fauna e della flora selvatiche figuranti, rispettivamente, nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva habitat,
nonché dell’obiettivo di coerenza di Natura 2000, vale a dire la rete ecologica europea di zone speciali di conservazione
di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat.
30
consegue che l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat, di per sé, non prevede che si tenga conto di necessità
diverse dalla conservazione degli habitat naturali o della fauna e della flora selvatiche o dalla realizzazione della rete
Natura 2000, allorché la [OSCURATO:PERSONA] elabora, d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, un progetto di elenco dei SIC.
31
Se fosse consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella fase della procedura di classificazione, disciplinata dall’art. 4, n. 2, primo
comma, della direttiva habitat, di negare il loro consenso per motivi diversi da quelli attinenti alla tutela dell’ambiente,
sarebbe compromesso il conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva habitat, vale a dire la realizzazione
della rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I di detta direttiva
e habitat delle specie di cui all’allegato II della stessa, e che deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati
nella loro area di ripartizione naturale.
32
Ciò si verificherebbe, in particolare, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero negare il proprio consenso in considerazione delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali alle quali fa riferimento l’art. 2, n. 3, della
direttiva habitat, il quale, peraltro, non costituisce, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni,
una deroga autonoma al regime generale di protezione istituito da tale direttiva.
33
Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva habitat dev’essere
interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela
dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei SIC elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla seconda, terza e quarta questione
34
Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda, terza e quarta questione.
Sulla quinta questione
35
Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le continue misure di manutenzione del canale
navigabile dell’estuario oggetto della controversia principale, che non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione
del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva
habitat, debbano essere assoggettate, nella misura in cui possano avere incidenze significative sul sito interessato, ad una
valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat nel caso di loro prosecuzione
dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC.
36
In forza dell’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat qualsiasi piano o progetto che possa pregiudicare significativamente
il sito interessato non può essere autorizzato senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza
7 settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 22).
37
Si deve pertanto esaminare anzitutto la questione se i lavori di dragaggio di cui trattasi nella causa principale rientrino
nella nozione di «piano» o «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat.
38
A tale proposito si deve rammentare che la Corte, dopo aver constatato che la direttiva habitat non definisce le nozioni di
«piano» e di «progetto», ha rilevato che la nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati (GU L 175, pag. 40), è rilevante al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi della direttiva
habitat (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 23, 24 nonché 26).
39
Orbene, un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può rientrare nella nozione di «progetto»
ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad «altri interventi sull’ambiente
naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
40
Si può pertanto considerare che una siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva
habitat.
41
Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza
del termine di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che essa possa essere considerata, per ogni intervento
nel canale navigabile, un progetto distinto ai sensi della direttiva habitat.
42
In caso contrario, i lavori di dragaggio del canale di cui trattasi, che non siano direttamente connessi o necessari alla
gestione del sito, nella misura in cui possono avere incidenze significative su quest’ultimo, sarebbero a priori permanentemente
esenti da qualsivoglia valutazione preventiva del loro impatto su tale sito ai sensi dell’art. 6, n. 3 della direttiva habitat,
nonché dall’applicazione della procedura di cui al n. 4 di tale articolo.
43
Si rischierebbe, inoltre, di non assicurare pienamente la realizzazione dell’obiettivo di conservazione degli habitat naturali
nonché della flora e della fauna selvatiche previsto dalla direttiva habitat.
44
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussiste alcun motivo desumibile dai principi
di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che osti a che i lavori di dragaggio del canale di cui trattasi
nella causa principale, ancorché autorizzati in via definitiva in base al diritto nazionale, siano assoggettati alla procedura
prevista dall’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, in quanto progetti distinti e successivi.
45
Quanto al principio di certezza del diritto, esso esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (sentenza 7 giugno 2005,
causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 80). Orbene, la direttiva habitat soddisfa tali requisiti nella fattispecie
oggetto della causa principale.
46
Relativamente al principio della tutela del legittimo affidamento, si deve rilevare che emerge da una giurisprudenza consolidata
che la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma
precedente e che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino
ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della
disciplina anteriore (v., in particolare, sentenze 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I‑1049,
punti 50 e 55).
47
Occorre infine rilevare che qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle
condizioni di esecuzione delle misure di manutenzione di cui trattasi nella causa principale, che queste ultime costituiscano
un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile
con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto
ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
48
In tal caso, poiché un siffatto progetto era stato autorizzato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva
habitat, esso non sarebbe soggetto alle prescrizioni relative alla procedura di valutazione preventiva dell’incidenza del
progetto sul sito interessato, sancite da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006, causa C‑209/04, [OSCURATO:PERSONA]/Austria,
Racc. pag. I‑2755, punti 53‑62).
49
Dal momento che, tuttavia, il sito interessato sarebbe iscritto, in conformità con l’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva
habitat, nell’elenco dei siti selezionati come SIC adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esecuzione di un siffatto progetto rientrerebbe
nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva, il quale consente di rispondere all’obiettivo essenziale
della preservazione e della protezione della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali nonché
della fauna o della flora selvatiche, e stabilisce un obbligo di tutela generale, al fine di evitare degrado o perturbazioni
che possano avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva (v. sentenze Waddenvereniging
e Vogelbeschermingsvereniging, cit., punti 37 e 38, nonché 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, Dragaggi e a., Racc. pag. I‑167,
punto 25). Prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato il citato elenco, siffatto sito, qualora figuri già in un elenco nazionale
trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] perché sia iscritto nell’elenco comunitario, non dovrebbe, in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva
habitat, richiedere interventi che rischiano di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche (sentenza 14 settembre
2006, causa C‑244/05, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern e a., Racc. pag. I‑8445, punti 44 e 47).
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la quinta questione dichiarando che l’art. 6, nn. 3 e 4, della
direttiva habitat dev’essere interpretato nel senso che misure continuative di manutenzione del canale navigabile di estuari,
le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto
nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere assoggettate, nella misura
in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del
loro impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente
all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC.
51
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione
delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione
possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat.
Sulle spese
52
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre
2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi
diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti d’importanza comunitaria
elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
2)
L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che
misure continuative di manutenzione del canale navigabile di estuari, le quali non siano direttamente connesse o necessarie
alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento
della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono
un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito
in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4,
n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione
delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al
mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione
possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla
direttiva 2006/105.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.