CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 40152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato per il reato di cui al capo a della stessa sentenza, alla pena di anni 1 di arresto ai sensi dell'art. 256 co. 2 del d.lgs. 152/2006, per aver, in qualità di esercente attività di autocarrozzeria abusiva, realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, assai distante dal minimo edittale. La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al disvalore del fatto e al grado di colpevolezza, anche alla luce del comportamento susseguente, non avendo il ricorrente ottemperato, in seguito al sequestro dell'area, alle prescrizioni impostegli. Invero era stata la proprietaria del capannone e non già l'imputato a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]