CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25631/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Rispoli edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli indirizzi p.e.c:[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026ControREGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale,con domicilio eletto presso l’indirizzo p.e.c:[OSCURATO:EMAIL] ;– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ.;- resistente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore; INAIL, in persona del legale rappresentantepro tempore;– intimati –nonchéINPS, in persona del legale rappresentante p.t.,– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 3841/2/22 depositata il 12 dicembre 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabriaveniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diCosenza n. 6221/7/2019 avente ad oggetto la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, nonché le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebitosottesi, con la quale era stato dichiarato il difetto di legittimazione - rectiusdi giurisdizione - del giudice tributario con riferimento ai crediti portati dallecartelle e dagli avvisi di addebito relativamente alla contribuzione dicompetenza del giudice ordinario. Il ricorso era stato rigettato per il resto.2. Il giudice di secondo grado respingeva l’appello, precisando che in luogodella legittimazione doveva intendersi declinata parzialmente lagiurisdizione in favore dell’AGO, accertando anche che la notifica delpreavviso di iscrizione ipotecaria era sanata in quanto l’atto aveva raggiuntoil suo scopo. Quanto alla motivazione, stabiliva che il preavviso di iscrizionedell’ipoteca recava l'indicazione del debito scaduto, la sua composizione, lecausali, la descrizione degli importi inevasi, il bene oggetto dell'iscrizioneeffettuata dall'agente della riscossione nel rispetto degli adempimentiprevisti dal d.P.R. 602/1973.Riteneva, inoltre, che l'eventuale tardività della costituzione non potesseavere effetto, in quanto rilevante solo ove la parte avesse eccepito questioninon rilevabili d’ufficio. Inoltre, la produzione documentale era legittima,potendo essere effettuata anche in appello.Accertava, tra l’altro, anche la ritualità della notifica degli atti sottostanti ilpreavviso, anche in assenza della produzione in giudizio dell'originale o dellacopia autentica della cartella, ritenendo conforme e sufficiente la produzionedella matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notificae rigettava il gravame.3. Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a cinque motivi, che illustra con memoria, cuiNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026replica la Regione Calabria con controricorso. L’agente della riscossione el’INAIL sono rimasti intimati; l’Agenzia delle entrate ha depositato atto dimera costituzione; l’INPS, a sua volta, ha depositato procura alle litirilasciata in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, Emanuele DeRose, [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. la illegittimità e/o nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt. 149 e 160, cod. proc. civ., e degli artt. 3 e24 della Costituzione, nonché dell’art. 6, comma 3, della Legge 212/2000,con riferimento alla statuizione adottata dal giudice sul primo motivo diappello secondo la quale la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria nonè invalida in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo.La società si duole della nullità della notifica per mancanza del timbropostale e/o dell’indicazione scritta della data di notifica sull’atto notificato alcontribuente di cui il giudice non avrebbe tenuto conto. Dalla detta datacominciano a decorrere i termini per l’impugnazione (60 giorni) e lamancanza del timbro postale e/o di un’indicazione scritta della datacostituirebbe un pregiudizio per la difesa atteso che la società ricorrentenon è stata messa in condizione di conoscere il termine entro il quale deveessere proposto ricorso.2. Il motivo è inammissibile. In disparte dal fatto che la busta su cui nonsarebbe presente alcun timbro/data o altro riferimento cronologico non èneppure riprodotta nel ricorso per compiuta specificità, la censura èinammissibile anche per difetto di interesse, in quanto chi potrebbe dolersidella non indicazione della data ai fini della contestazione della tempestivaimpugnazione dell’atto entro i 60 gg è l’Amministrazione, non è certo laricorrente che ha compiutamente esercitato il diritto di difesa impugnandoNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026l’atto, e che, del resto, sa certamente quando l’ha ricevuto, avendolo postoa base della propria impugnazione.Né, del resto, il giudice di merito ha ritenuto tardiva l’impugnazione.3. Con il secondo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la illegittimità e/o nullità della sentenza perviolazione degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/00, 24 Cost., 36 d.lgs. 546/92 e112 cod. proc. civ.. Si chiede la cassazione della sentenza impugnata inriferimento al capo in cui il giudice ha così statuito: «Quanto al secondomotivo relativo al difetto di indicazione dei riferimenti catastali dei beni sucui andrebbe iscritta l'ipoteca, e difetto di motivazione, va osservato che lacomunicazione di iscrizione di ipoteca reca l'indicazione del debito scaduto,la sua composizione, le causali, la descrizione degli importi inevasi, il beneoggetto dell'iscrizione effettuata dall'agente della riscossione nel rispettodegli adempimenti previsti dal d.P.R. 602/1973» (p.11 ricorso).La sentenza impugnata, inoltre, meriterebbe di essere censurata poichéometterebbe di pronunciarsi in relazione alla questione del difetto dimotivazione dell’atto impugnato, generando così la violazione e falsaapplicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Nel corpo della censura, ci si duole anche del fatto che la motivazionedell’atto non indica i riferimenti catastali dell’immobile oggetto di iscrizioneipotecaria, e si prospetta che la mancata indicazione degli identificativicatastali (foglio, particella, numero e subalterno, rendita catastale)precluderebbe inevitabilmente la possibilità di individuazione dell'immobileoccupato.Viene quindi denunciata anche la nullità della sentenza per motivazioneapparente: «E’ di tutta evidenza che nel caso di specie tali elementi nonsolo difettavano, ma gli stessi giudici non hanno affatto colto la portataNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’eccezione soffermandosi ad una motivazione puramente apparente»(p.12 ricorso).Ancora, viene prospettata pure l’insufficienza della motivazione: «Stante lacarenza della motivazione, nella quale vengono omessi aspetti fondamentaliai fini della decisione, venendo omessa l’argomentazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione di rigetto, è evidente la necessità diuna riforma della sentenza impugnata» (p.13 ricorso).4. Il motivo è inammissibile.Va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nelquale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entroun elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è maigiudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalitàe logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutareautonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non puòlimitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processualicontenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversainterpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti (v. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio delimitato e vincolato dai motividi ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalcodice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisaenunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logichepreviste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la criticagenerica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sottouna molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, noncollegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (trale tante, v. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959 e giurisprudenza ivi citata).Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026Tale è il caso di specie, in cui una censura omnibus compendia profili didoglianza incompatibili tra loro ossia, oltre al vizio motivazionale di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., anche la censura di violazionedi legge di cui al n.3 del paradigma processuale e persino di motivazioneapparente, da qualificarsi ai fini del n.4 del medesimo paradigma, oltre cheun’inammissibile carenza della motivazione, non compatibile con il quadronormativo processuale vigente (cfr. Cass. Sez. U. n.8053 del 2014).In ogni caso, la CTR si è anche pronunciata sulla questione sottesa allacensura, affermando che la comunicazione di iscrizione ipotecaria riportavail debito, le causali e il bene interessato, con una motivazione chiaramenteintellegibile.5. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cod. proc. civ., l’illegittimità e/o nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. 546/92, della 36 d.lgs. 546/92,dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 Cost. Si chiede la cassazionedella sentenza impugnata in riferimento al capo in cui ha statuito: «Quantoal terzo motivo, l'eventuale tardività della costituzione non può avere effettoin quanto rilevante solo ove la parte voglia eccepire questioni non rilevabilidi ufficio; anche la produzione documentale è del tutto legittima, atteso che,pacificamente, può essere effettuata anche in appello» (p.15 ricorso).6. Il motivo, in disparte dalla tecnica di formulazione compendiaria, èinfondato.La società invoca il fatto di aver eccepito la tardiva costituzione dellaresistente Agenzia delle Entrate e Riscossione e il contestuale deposito,anch’esso tardivo, della documentazione e osserva alle pagg.15 e 16 delricorso che «la spiegata eccezione di incompetenza sollevata da parteresistente, costituitasi tardivamente (cfr. pag. 14 e 15 memorie illustrativedi primo grado) [che] non era rilevabile d’ufficio». In realtà, il giudice hadichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario in favoredell’AGO, non la semplice incompetenza, e rispetto alla carenza diNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026giurisdizione del GT l’eventuale tardività dell’agente della riscossione èirrilevante, poiché si tratta di un profilo che il giudice ha il potere-dovere dirilevare d’ufficio.7. Inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (rationetemporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, ingrado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio diprimo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamenteprodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti inmodo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazionenegli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudiziodi impugnazione (Cass. n.25577 del 2025).Perciò, la documentazione, nel regime vigente ratione temporis, può essereprodotta anche in appello, come correttamente affermato dal giudice, edunque anche sotto il profilo il mezzo di impugnazione in disamina èpalesemente infondato.8. Il quarto motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5,cod. proc. civ., l’illegittimità e/o nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., violazione dell’art 2729 cod. civ. e dell’art. 2697 cod.civ., quanto alla decisione adottata dal giudice circa la ritualità della notificadelle cartelle di pagamento sottostanti l’iscrizione ipotecaria, e l’apparenzadella motivazione. Secondo parte ricorrente, il richiamo da parte ad unamassima di Cassazione non lascerebbe in modo alcuno comprenderel’excursus motivazionale che ha portato il giudice a ritenere conosciuto ilfatto ignoto rappresentato dalla presunta regolarità della notifica. Nel corpodella censura, a pag.19 del ricorso, la società lamenta anche che «siconfigura pertanto sul punto un‘omessa pronuncia con violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n.4 cod. proc. civ.».Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/20269. Il mezzo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e diinfondatezza.Innanzitutto, è inammissibile per intrinseca insanabile contraddittorietà, dalmomento che non possono coesistere la motivazione apparente e l’omessapronuncia: o la pronuncia c’è e allora può essere utilmente proposta unacensura per motivazione apparente o non c’è e allora va fatta valere laviolazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.9.1. Inoltre, fermo restando quanto già stabilito in risposta al precedentecirca l’utilizzabilità della produzione documentale per la dimostrazione delperfezionamento delle notificazioni, si rammenta che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie,tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).9.2. Orbene, sulla questione oggetto del mezzo di impugnazione in esameil giudice d’appello così ha stabilito: «Quanto al quarto motivo, va ribaditoche ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorioNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copiaautentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione dellamatrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (pertutte Cass. 23426/2020: "In tema di notifica della cartella esattoriale,laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativodella cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte aglioriginali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice che escluda l'esistenzadi una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi anegare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare lespecifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili,compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo ancheall'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, dellaconformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originaliin suo possesso» (cfr. pp.5-6 sentenza).9.3. La motivazione che precede non è apparente e rispetta il minimocostituzionale, poiché ha addentellati nel quadro istruttorio ed è sorretta daun’argomentazione logica che conduce agli accertamenti fattuali diregolarità delle notificazioni, ed è anche pienamente conforme allagiurisprudenza della Corte di cassazione.La Corte costantemente afferma (v. ad es. Cass. n.23902 del 2017;conforme, Cass. n.20444 del 2019 e giurisprudenza ivi citata), in tema dinotifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R.n. 602 del 1973, che la prova del perfezionamento del procedimento dinotifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazionedi notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numeroidentificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudiziodella copia della cartella stessa.Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/20269.4. Quanto alla CAN, inoltre, il ricorso neppure individua con precisione lenotifiche interessate, né chiarisce se si trattasse di notificazioni dirette amezzo posta o effettuate secondo modalità diverse.10. Con il quinto motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’illegittimità e/o nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizioneadottata dal giudice sulla prescrizione dei crediti.11. Il motivo non può trovare ingresso.11.1. Il mezzo è innanzitutto inammissibile quanto alla tecnica diformulazione onnicomprensiva: considerato anche che la denunciataviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di supposta omessapronuncia, può rilevare solo ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., la censura compendia ben tre paradigmi processuali di doglianza, equindi è informe.11.2. Inoltre, va considerato che la fattispecie si colloca a livello diriscossione e, quindi, non può più essere rimesso in discussione il meritodelle pretese fiscali cui l’iscrizione ipotecaria e anche le cartelle afferisconoe, pertanto, il tema della prescrizione è ormai precluso.12. Fermo quanto precede, la società chiede la cassazione della sentenzaimpugnata in riferimento al capo in cui il giudice ha statuito sulla questionedella prescrizione, e il Collegio osserva non vi è alcuna omissione dipronuncia per i crediti erariali, laddove si legge a pag.6 della sentenza che«Quanto al sesto motivo, occorre ribadire che la prescrizione per i creditierariali è di anni 10 (Cass. 12740/2010)». Al proposito, formalisticamentela ricorrente lamenta che il giudice d’appello non potrebbe limitarsi aprestare una mera adesione ad un precedente giurisprudenziale sia pureillustre, essendo tenuto ad esprimere, le ragioni per le quali ritenga di nonaccogliere le argomentazioni esposte sul precipuo aspetto dell’eccepitaNumero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026prescrizione, motivando compiutamente il percorso logico che ha portatoalla decisione. Parte ricorrente non considera affatto il merito dellaquestione, che, seppure in modo succinto, è stato deciso correttamente indiritto dal giudice, perché per costante interpretazione giurisprudenziale laprescrizione delle imposte erariali è decennale (tra le tante, v. Cass.n.33213 del 2023 e giurisprudenza ivi citata).Quanto poi ai crediti non erariali e gli accessori, per cui la prescrizione èinferiore al decennio, la prospettazione contenuta nella censura è comunquefunditus infondata, poiché dalla lettura del ricorso stesso (v. pp.23-4ricorso) si evince che le cartelle e gli avvisi e il preavviso sono stati notificatinel 2015-6, ritualmente secondo la sentenza con una motivazione che comesopra visto non è stata utilmente aggredita. Inoltre, dal momento che ilricorso introduttivo è stato notificato il 4 maggio 2016 (v.p.3 ricorso), lalogica conseguenza è che non può essere decorso, né il terminequinquennale, né quello triennale, astrattamente applicabili a seconda dellesingole poste di debito.13. Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in favore dellaRegione Calabria. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore della Regione Calabria, liquidate in euro 3.400 per compensi, oltreeuro 200 per esborsi ed accessori di legge.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 13778/2023Numero sezionale 5628/2026Numero di raccolta generale 25631/2026Data pubblicazione 21/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]