CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 33617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 26 novembre 2021, confermava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 8 ottobre 2021, che applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416, co. 1, 2, 3 e 5, 452-octies e 416-bis 1 cod. pen. (capo 0), 110, 452-quaterdecies cod. pen. e 416-bis 1 cod. pen. (capo P), 110, 648 e 416-bis 1 cod. pen. (capo Q), 110 cod. pen. e 256-bis, commi 1 e 3, D.Igs 152/2006 (capo R), 110, 81, 476, commi 1 e 2, 482, 416-bis 1 cod. pen. (capo V), 81, 110, 61 n. 2), 349, 416-bis 1 cod. pen. (capo C1). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 416, 452-quaterdecies, 416- bis 1 cod. pen., 273 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente in ordine ai capi O) e P). Il motivo censura l'ordinanza impugnata in quanto non avrebbe tenuto in conto la genesi dei rapporti fra Forgione e [OSCURATO:PERSONA], il ruolo assunto dal Forgione nelle società e di custode giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA] dal 2019, la cessione delle quote dal maggio 2021, l'assenza dall'Italia del ricorrente dall'aprile 2017 al marzo 2018, i 'segnali' di allontanamento di Forgione dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla MC Metalli dal 2017 al maggio 2021, la circostanza che Forgione operava anche per la MC Metalli, società non interdetta dall'esercizio a differenza della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso denuncia l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere e della relativa organizzazione, non emergendo dati specializzanti rispetto a quelli previsti per il delitto di traffico di rifiuti, risultando deficitaria la motivazione sul concorso dei reati, dovendo invece ritenersi sussistente una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale fra le condotte contestate ai capi O) e P), oltre che un deficit motivazionale sulla piena consapevolezza da parte di Forgione dello stabile inserimento nel consesso associativo contestato. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in ordine al capo Q) quanto al ruolo del Forgione, ritenuto responsabile per una posizione di garanzia di fatto, nella ricezione del quantitativo di rame di illecita provenienza, oggetto della ricettazione. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 256-bis, commi 1 e 3., D.Igs. n. 152 del 2006, 273 e 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto all'obbligo di impedire l'evento della combustione illecita di rifiuti nella qualità di titolare dell'impresa, in ordine al capo R). 6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 379 cod. pen., nonché 273 e 274 cod. proc. pen., in ordine al capo V), oltre che vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza, avendo Forgione solo estrapolato i dati dai conti correnti bancari, ponendoli su file excel, in modo sostanzialmente conforme all'accertamento operato dalla polizia giudiziaria. 7. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 349 cod. pen. e 273 e 274 cod. proc. pen., in ordine al capo C1) nonché vizio di motivazione quanto alla gravità indiziaria per Forgione in ordine al concorso nel danneggiamento della pressa compattatrice custodita dal ricorrente. 8. Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen. nonché vizio di motivazione apparente, difettando la consapevolezza nel Forgione della finalità di agevolazione mafiosa. 9. Il settimo motivo deduce violazione di legge in ordine agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., 416-bis 1. cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in particolare in relazione alla omessa valutazione del tempo trascorso tra la commissione dei delitti e l'attualità e al difetto di concretezza del pericolo di reiterazione quanto al ricorrente. 10. Il ricorso è stato trattato, a seguito di richiesta da parte dei difensori del ricorrente, oralmente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, in relazione al primo motivo, che l'ordinanza impugnata ricostruisce con dovizia di particolari le varie fasi della attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti facente capo a [OSCURATO:PERSONA], gestore della [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre società, nonché gravemente indiziato di essere luogotenente e portavoce della cosca dei Piromalli, negli anni che vanno dal 2012 al 2014 (foll. 17-26). 2.1. Emerge dall'ordinanza impugnata e dall'ordinanza genetica che [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al 2014, attraverso le predette società, gestiva rifiuti ferrosi e non, anche provenienti dalla demolizione di autovetture, acquisendoli da imprese facenti capo a Galatà e Trovato, che però erano prive di autorizzazioni allo stoccaggio e al trasporto.Tale attività proseguiva dopo il sequestro operato nei confronti del Trovato e vedeva coinvolto anche l'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva la qualità di socio e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale ultima società proseguiva nelle illecite attività di gestione di rifiuti anche dopo aver ricevuto una informativa a contenuto interdittivo antimafia il 9 gennaio 2013 dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], poi replicata nel 2016, proprio per la 'vicinanza' del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca della Piana di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla sorveglianza speciale e a procedimenti penali, tanto che dal 9 febbraio 2017 la società veniva cancellata dall'[OSCURATO:PERSONA] dei gestori Ambientali e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ne sospendeva l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti il 28 febbraio 2017. Autorizzata restava solo la gestione dei rifiuti già incamerati, che [OSCURATO:PERSONA], amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], nonché responsabile tecnico e socio, indicava come ammontanti in 15.576 quintali, indicando come data ultima per lo smaltimento il 31 dicembre 2017. Quindi, Forgione quale socio e responsabile tecnico di [OSCURATO:SOCIETA], non doveva ricevere più "nuovi" rifiuti e invece il 24 novembre 2017 militari del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] videro alcuni camion pronti allo scarico di rifiuti, nel 2018 venivano annotate nelle scritture 54 operazioni di movimentazioni rifiuti, peraltro emerse anche dalle videoriprese che ne rappresentavano ben 1700 dal marzo al luglio 2018, risultando che Trovato e Galatà, privi di autorizzazioni, avevano conferito rifiuti dal 2017 al 2019 alla società di Forgione. [OSCURATO:SOCIETA], poi, conferiva a [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] detto Byron, non autorizzata al trattamento del car fluff, attraverso le società schermo MC Metalli e CM [OSCURATO:PERSONA], proprio tali rifiuti, come emerso dalle conversazioni intercettate fra Marino e [OSCURATO:PERSONA] del 2017 e del 2018 e dall'analisi della documentazione: risultavano ammontare a 850 tonnellate, ciò fino al sequestro del sito aziendale della TGE, allorquando i rifiuti venivano scaricati e miscelati con terreno, per poi essere interrati, in un'area a 200 metri dalla sede della [OSCURATO:SOCIETA], cosidetta Area 3, con l'ausilio di Muratore. Anche il 22 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza, e Delfino, riferivano ad appartenenti al NOE che lo smaltimento dei rifiuti in atto era ancora quello autorizzato fino al dicembre 2017, mentre invece i militari riscontravano molteplici violazioni nella gestione, come l'assenza di ogni forma di bonifica del rifiuto pericoloso ricevuto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferivano trattarsi di car fluff, pericoloso e non, concentrato in due cumuli nell'impianto della [OSCURATO:SOCIETA] per 12.000 metri cubi. In data 11 giugno 2019 veniva riscontrata la presenza di auto non bonificate e demolite senza rimozione delle ruote e altro, il 20 giugno 2019 veniva verificato lo scarico del car fluff nell'area a 200 metri dalla sede aziendale ove i rifiuti venivamo miscelati con terreno e interrati, il 26 giugno 2019 interveniva il sequestro della sede di [OSCURATO:SOCIETA], successivamente risultava che era stata individuata una ulteriore area destinata a stoccaggio abusivo in via Pontevecchio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Quanto alla censura riguardante la non adeguata valutazione della genesi del ruolo avuto da Forgione, il suo allontanamento in Spagna, il suo distacco da Delfino, deve rilevarsi come tutto ciò sia stato congruamente esaminato e delibato dalla ordinanza impugnata, che oltre a ripercorrere il ruolo nella società assunto dal Forgione (fol. 26) — amministratore dal 30 aprile 2007 al 29 dicembre 2008, dal 19 novembre 2013 al 12 aprile 2017 e dal 28 dicembre 2019 al 2 maggio 2021, socio del 2% delle quote fin dalla costituzione della società — rappresenta come non solo si trattasse di un ruolo formale, ma anche operativo, tanto che Forgione viene controllato dalla polizia giudiziaria il 12 settembre 2013 presso la sede aziendale, come per altro emerge anche dalle conversazioni intercettate dal giugno al luglio 2018, dopo la pausa all'estero, a riprova del suo immediato reinserimento con ruolo di fatto direttivo anche dopo le dimissioni da amministratore unico. L'ordinanza cita molteplici conversazioni intercettate (foll. 27 e 28), dalle quali emerge che, sia in concomitanza con ruoli formali, sia a prescindere dagli stessi, Forgione abbia ricoperto continuativamente un ruolo attivo di gestione, in continuo collegamento con il dominus Delfino e anche dopo l'arresto dello stesso — in esecuzione dell'ordinanza cautelare dell'autorità giudiziaria di Catanzaro nel procedimento denominato '[OSCURATO:PERSONA]' — Forgione è tornato a essere amministratore unico della società. Pertanto nessun deficit motivazionale si rinviene nella individuazione della gravità indiziaria per Forgione, in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti, avendo il Tribunale del riesame valutato le obiezioni difensive, non essendo certamente decisiva, a fronte della pluralità di elementi indiziari raccolti nel tempo, la genesi del rapporto fra Forgione e Delfino. 2.3. Anche la censura relativa al concorso dei reati sub capi P) e O), vale a dire quello associativo e quello di attività organizzate per il traffico illecito, è stata oggetto di adeguata valutazione da parte del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che al fol. 39 dell'ordinanza impugnata chiarisce che il programma associativo esorbita dalla sola attività di illecito traffico di rifiuti, che risulta essere uno dei delitti fine, in uno però a ulteriori delitti contro l'ambiente (come la combustione illecita di rifiuti e l'inquinamento ambientale), nonché con ulteriori delitti tesi a occultare i primi, come i delitti di peculato, violazione di sigilli, intestazioni fittizie, di alcuni dei quali è stata ritenuta comprovata la gravità )(1 indiziaria per lo stesso Forgione, che non solo concorre nel delitto sub capo P), ma anche negli ulteriori delitti fine di cui si leggerà a seguire. Tale motivazione è assolutamente in linea con l'orientamento che ritiene ben configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006, ora art. 452-quaterdecies cod. pen.), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906 - 01). Pertanto le due fattispecie si distinguono e concorrono sia perché tutelano beni giuridici diversi, quali l'ordine pubblico e l'ambiente, sia per le condotte contemplate, nonché per la natura necessariamente plurisoggettiva del delitto associativo, mentre il secondo delitto può anche configurarsi in caso di monosoggettività (Sez. 3, n. 41583 del 10/09/2021, Rizzuti, Rv. 282458 - 01; Sez. 3, n. 36119 del 30/06/2016, Gavillucci, Rv. 267760 - 01; Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011, Costa, Rv. 249984 - 01; Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, dep. 2006, Samarati, Rv. 233292 - 01). Pertanto la censura, sul punto dell'omessa motivazione in ordine al concorso di reati, è manifestamente infondata. 2.4. Per altro l'ordinanza impugnata rende conto sia dell'esistenza dell'associazione per delinquere sia anche del ruolo del Forgione nella stessa. Quanto alla prima, la motivazione si pone in linea con l'orientamento, condiviso dal Collegio, che ritiene configurabile il delitto di associazione per delinquere se sussiste la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256054 - 01; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562 - 01): in tal senso vengono indicati quali indici sintomatici della sussistenza dell'organizzazione strutturale i quotidiani contatti fra gli associati, funzionali alla consumazione dei delitti scopo; la ripartizione di compiti fra gli associati; la durata nel tempo dal 2013 fino all'attualità e la resistenza della struttura organizzativa che resta attiva nonostante l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], l'interdittiva antimafia per la [OSCURATO:SOCIETA], nonché il sequestro; la disponibilità del centro logistico operativo \( 6 presso la sede aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]; l'esistenza di una rete di società riconducibili alla famiglia Delfino funzionale agli scopi illeciti associativi; la programmazione messa in atto per eludere le indagini, attraverso le intestazioni fittizie e la violazione di sigilli. D'altro canto il Tribunale del Riesame si attiene all'orientamento che in tema di associazione per delinquere ritiene integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, utilizzino una società commerciale tra loro costituita, imponendole un modulo operativo illecito, il che è proprio quanto accade per la [OSCURATO:SOCIETA]. (Sez. 6, n. 43656 del 25/11/2010, Bartocci, Rv. 248816 - 01). Quanto alla partecipazione con ruolo di promotore e organizzatore del Forgione, a differenza di quanto dedotto con il ricorso, il Tribunale del riesame ha chiarito con argomentazione ineccepibile quali ne siano le ragioni, non solo rifacendosi al ruolo formale che determina una 'responsabilità da posizione', il che già risulterebbe congruo perché Forgione segue la vita della [OSCURATO:SOCIETA] con ruoli sociali fin dalla costituzione, ma anche analizzando il contributo fattuale che il ricorrente ha garantito, come si legge ai foll. 40 e 41 dell'ordinanza impugnata. Pertanto manifestamente infondata è anche tale censura. 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. Alla censura già formulata in sede di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame, consistente nella circostanza che Forgione non rivestiva cariche sociali dal 27 marzo 2018 al 26 giugno 2019, periodo nel corso del quale veniva verificata la presenza di rame di illecita provenienza all'interno della sede della [OSCURATO:SOCIETA], l'ordinanza impugnata offre una chiara motivazione, evidenziando come Forgione abbia contribuito alla gestione della società in fatto. La motivazione è assolutamente adeguata e logica, per quanto già emerso in ordine al contributo all'associazione per delinquere e alla attività della [OSCURATO:SOCIETA], che della associazione è il fulcro. 4. Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, gli stessi risultano assolutamente generici, non commisurati alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che per altro offre una pertinente argomentazione in ordine alle censure, ora solo reiterate, rispettivamente ai foll. 30 (capo R), 35 (capo V), al fol. 39 (capo C1). Pertanto vanno dichiarati inammissibili tali motivi, che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare motivi non specifici.La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157) 5. Quanto al sesto motivo, inerente la censura dell'ordinanza impugnata in ordine alla circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, deve rilevarsi come la motivazione sia assolutamente congrua e logica, certamente non apparente come invece dedotto. In particolare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver descritto i legami e le interessenze fra [OSCURATO:PERSONA] e esponenti delle cosche Molè e Piromalli, nonché le altre risultanze dalle quali emerge la partecipazione del Delfino alla associazione mafiosa, fonda la consapevolezza da parte del Forgione della finalità agevolatrice su due argomenti: per un verso lo stretto rapporto durevole nel tempo di collaborazione fra Forgione e [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di quest'ultimo, con i suoi congiunti; per altro verso la circostanza che Forgione è presente alla conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allorchè i due concordano in ordine alle modalità del pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica per [OSCURATO:PERSONA], cl. '45, spese che verranno sostenute da Delfino. A ben vedere l'ordinanza impugnata chiarisce come la presenza di Forgione a una conversazione con il legale del Pironnalli dimostri come il legame fiduciario pluriennale, sperimentato fra l'attuale ricorrente e il Delfino, si estenda anche alla consapevolezza della finalità di finanziamento delle esigenze della cosca Piromalli. Correttamente il Tribunale del Riesame richiama l'autorevole orientamento per il quale la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 — 01), il che è anche per Forgione, che per altro è pienamente consapevole anche delle vicissitudini giudiziarie del [OSCURATO:PERSONA] collegate alle cosche, come anche della interdittiva antimafia. Il ricorso, per altro, elude il tema della presenza del Forgione alla conversazione fra Delfino e Pittella, indicativo della affidabilità del Forgione anche in relazione alle dinamiche della cosca Piromalli, dimostrandosi generico e comunque manifestamente infondato. 6. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che non si riscontra una motivazione specifica sul punto di doglianza relativo al tempo trascorso fra la consumazione delle condotte e l'attualità, che in vero non risulta esplicitato nella narrativa del provvedimento impugnato come profilo già sottoposto alla valutazione del Tribunale del riesame. In tal senso il Collegio rileva come non siano proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). Ad ogni buon conto la stessa questione è anche manifestamente infondata, in quanto la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in motivazione ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 - 01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01). Nel caso in esame la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione è adeguatamente motivata, pur a fronte del dedotto distacco dal contesto associativo aggravato dal metodo mafioso, che in vero non risulta comprovato: l'abbandono delle cariche sociali non viene ritenuta dal Tribunale del riesame rilevante, in quanto Forgione ha commesso le condotte delittuose anche quando non ricopriva cariche sociali formali, nonché per la pervicacia dell'azione delittuosa, durevole nel tempo, non frenata né dall'arresto di Delfino, né dalla interdittiva antimafia, né dal sequestro. Per altro la condotta associativa contestata risulta ancora in atto, e in concreto l'operatività di Forgione si spinge fino al 2019 cosicché, a fronte della intensa determinazione delittuosa dimostrata nell'arco di quasi un decennio, il lasso temporale è comunque ritenuto dal Tribunale del riesame, al di là della presunzione, non adeguato a ritenere scemato il pericolo di reiterazione. Pertanto il motivo è anche in questo caso inammissibile. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament