CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rantino;ricorrentecontroPOMPA MARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];resistenteavverso l’ordinanza n. 21788/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il29/07/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO- che, con ricorso iscritto a ruolo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione degli errori materiali contenutinell’ordinanza di questa Corte n. 21788/2025, laddove nell’intestazioneriporta erroneamente il codice fiscale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](SCRMHL01H501P anziché [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e nel dispositivo dellapronuncia riporta erroneamente:“…condanna il ricorrente, ai sensi dell’art.Numero registro generale 16881/2025Numero sezionale 8918/2025Numero di raccolta generale 10136/2026Data pubblicazione 19/04/202696, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerradell’ulteriore somma di Euro 500,00…;” anziché: “condanna il ricorrente, aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore somma di Euro 500,00;”;- che il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non è stato notificato allacontroparte;- che “il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia dellaCorte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gliulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursilegittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previstidall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguitol'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso dicorrezione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie,a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazionedell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersisufficiente all'integrazione del contraddittorio (Cass., n. 17565/2022). Intema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità delricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte dicassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instauratoil contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (SU, n.4353/2023)…” (Cass., n. 8925/2025);- che va, pertanto, instaurato il contraddittorio mediante la notifica delricorso alla controparte P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine digiorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica delricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto