CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 14775 /20 22 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:detrazione iva - inerenza GIUSTINIANI Carlo , anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 544 / 20 22 della Commissione tributaria regionaledella Toscana , depositata il 1 2 / 4 /20 22 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto il provvedimento del 15 gennaio 2018 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rigettato una sua istanza di rimborsodi un credito Iva, rigetto motivato sul fatto che , a fronte delle operazioni passive che avrebbero dato luogo al credito chiesto a rimborso,non risultavano effettuate operazioni attive, nonché sul fatto chedalle fatture relative agli acquisti emergeva che questi fossero stati compiutiper il soddisfacimento di finalità private e non imprenditoriali . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana , investita dell’appellodell’Agenzia fiscale , respinse il gravame evidenziando che lo svolgimento dell’attività di impresa da parte del contribuente era desumibile dalle spese di carattere preparatorio da lui sostenute, e richiamando l ’ indirizzo giurisprudenziale secondo cui anche l’attività preparatoria all’esercizio dell’impresa può dare diritto alla detrazione dell’Iva,pur in assenza di operazioni attive . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a tre motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, poi illustrato con memoria. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 30D.P.R. 633/72 (ratione temporis applicabile), della VI Direttiva 117388 CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 e dell’art. 2697 c.c. » poiché il Giudicedi seconde cure ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva in presenzadi mere attività preparatorie e anche in assenza di operazioni attive, senza tuttavia svolgere alcun accertamento in ordine alle circostanze– che devono essere estranee alla volontà del cont ribuente – che avevano impedito l’effettuazione di operazioni attive per tutta la durata dell’impresa, cessata a distanza di pochi anni dal (meramente) formaleinizio dell’attività . 2.Il motivo è fondato . 2.1.Va innanzitutto esclusa l’eccepita inammissibilità del motivo giacché, contrariamentea quanto sostenuto dal controricorrente, la censura non è diretta a sollecitare il riesame del merito della controversia, essendo piuttostovolta a d eccepire l’omesso accertamento da parte della sentenza impugnata, in violazione delle norme di legge richiamate, di talune circostanzeessenziali ai fini della configurazione del diritto alla detrazione dell’Ivaaddebitata sugli acquisti. Cosìcome va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., sollevata dal controricorrente in ragione di un’asserita conformità della decisione dei giudici d’appello alla giurisprudenza di questaCorte, e ciò in virtù di quanto subito oltre si dirà circa la fondatezza dellecensure mosse dall’amministrazio ne finanziaria. 2.2. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità del motivo, deve osservarsiche, come più volte affermato da q uesta Corte , in tema di I va, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell’attività di impresa: la detrazione dell’imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell'attività tipica (Cass.n. 18475/2016; Cass. n. 23994/2018). L'indirizzo è coerente col diritto unionale, come interpretato dalla Corte di giustiziadell’Unione europea . Difatti, ha stabilito la Corte europea , chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e chedanno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa (Corte giust. 28 febbraio 1996, in causa C- 110/94, Inzo; Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C-37/95, [OSCURATO:PERSONA]; Corte giust. 8 giugno 2000, causa C400/98, [OSCURATO:PERSONA]; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver).È difatti l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina soltanto l’entità della detrazione iniziale, nonché quella delle eventuali rettifiche (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-672/16, Imofloresmira -[OSCURATO:PERSONA] SA). Altrimenti, ammonisce la Corte, si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell’imposta, che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività. Nonpuò tuttavia ritener si sufficiente un’ intenzione che si articoli sul piano meramentesoggettivo o dei propositi: occorre pur sempre che l ’ intenzione siaconfermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnata da finalità fraudolenteo abusive. In particolare, ha chiarito sempre la giurisprudenza unionale(ancora Corte giust. in causa C - 672/16, cit.), sono sì irrilevanti i risultatidell’attività economica, di modo che sull ’ esistenza del diritto non èdestinatoa incidere il mancato utilizzo del bene , purché, però, il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontà del soggetto passivo che ha acquistatoil bene. Occorre,quindi, in definitiva, ai fini dell ’ esercizio del diritto di detrazione: a) anzitutto, che il bene o il servizio acquis tato , anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell ’ impresa o funzionale all ’ iniziativa economica “programmata”in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. n. 5559/2019 nonché Cass. n. 3396/ 2020). A tal fi ne la giurisprudenza unionalefornisce utili parametri di riscontro come, ad esempio, la natura delbene, il periodo di tempo intercorso tra l ’ acquisto del bene ed il suo usoeffettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare il temporaneoostacolo all ’ impiego effettivo del bene (come la realizzazione di interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alle esigenzeorganizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessi necessariall’utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l ’ attività economica (Corte giust. 22 marzo 2012, causa C - 153/11, Klub ODD ; Cortegiust. 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs ); - b) che il mancato utilizzodel bene sia poi determinato da cause indipendenti dalla volontà delsoggetto acquirente, sia pure assunte in un ’ accezione ampia (come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di un soggetto passivodi non dare concreto inizio all ’ attività economica per effetto dei risultatidi uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Corte giust. in causaC110/94, cit.; ne llo stesso senso Corte giust. 12 novembre 2020, causaC-734/19, Soc. ITH [OSCURATO:PERSONA] ). 2.3. Orbene, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai riferitiprincipi giurisprudenziali – ribaditi più recentemente anche da Cass.n. 7440/20 2 1 e da Cass. n. 25635/2022 – giacché, pur a fronte di specifiche circostanze addotte dall’ U fficio e relative al mancato compimento di operazioni attive, alla formale cessazione dell’attività di impresa appena completati i lavori (edili e di impiantistica) su cui si fondava il diritto di detrazione vantato dal contribuente e dopo solo quattro anni dall’ottenimento della partita Iva per lo svolgimento dell’attivitàagricola imprenditoriale, nonché all’esecuzione dei detti lavori presso un luogo costituente residenza privata dell’imprenditore, ha omesso di indagare le ragioni del (pacifico) mancato utilizzo dei beni interessati dai lavori, limitandosi a rilevare che le spese sostenute dal contribuenteavessero carattere preparatorio e fossero funzionali all’inizio dell’attività d’impresa , rilievo di per sé corretto ma non sufficiente ad accertare la sussistenza del diritto alla detrazione ove non si verifichi anche che il mancato utilizzo del beni destinati all’avvio dell’attività imprenditorialesia stato indipendente dalla volontà dell’ acquirente. 3.Per conseguenza il primo motivo va accolto, con assorbimento degli altridue con i quali l’Agenzia ha censurato un’inadeguata valutazione da partedel Giudice d’appello degli elementi di prova nonché l’omesso esame della questione concernente il mancato effettivo esercizio dell’attività di impresa e la sua formale cessazione per ragioni esclusivamente riconducibilial contribuente. 4.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione,che riesaminerà la vicenda alla stregua dei sopra esposti principie provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l a sentenzaimpugnata