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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20608/2023

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ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 5116 / 20 1 4 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante p ro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale a llegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 449 / 1 / 201 3 della C.T.

R . d ella Campania -Napoli, depositata in data 16 / 9 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 30 novembre 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente” ) impugnò l’avviso di accertamento n.

TEB03T100045/2011, emesso con riferimento all’anno 2006 e notificato il 4 novembre 2011, recante una ripresa Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi, per oltre 325.000 euro.

Per quel che in questa sede ancora interessa, la società risultò soccombente in primo grado in relazione alla contestazione della sopravvenienza attiva per minori costi pari ad euro 65.458, imputata dall’Ufficio all’esercizio 2006, contrariamente alla prospettazione della contribuente,che aveva rappresentato che le rettifiche dei costi erano imputabili per competenza ad esercizi precedenti.

Per il resto delle riprese,la società risultò vincitrice.

Proposero appellosia la società che l’Ufficio.

La C.T.R. della Campania rigettògli appelli.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, sulla base di due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate, che propone un ricorso incidentale affidato a un solo motivo, al quale replica la società con controricorso.Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. La società, con il nuovo difensore costituito, subentrato al rinunciante Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

Diritto

1. Con il primo motivo , rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, comma 1 e 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver e con una motivazione puramente tautologica ritenuto legittima la ripresa a tassazione con riferimento al 2006, quali sopravvenienze attive, ditutte le variazioni in diminuzione dei costi (tranne una per un importo marginale) riportate in alcune note di credito annotate nell’anno 2006.

La società deduce di aver rilevato che quelle che l’Ufficio aveva qualificato, rettificando il debito tributario per il 2006, come “sopravvenienze attive”, non erano altro che rettifiche di costi sostenuti in anni precedenti (2003, 2004 e 2005).

Di conseguenza aveva invocato l’applicazione, alla fattispecie di causa, dell’art. 109Tuir.

Deduce ancora la società che, anche leggendo l’avviso di accertamento, non vi sarebbero stati dubbi circa la riferibilità delle note di credito a fatti di gestione relativi ad anni anteriori al 2006, sicché la C.T.R. avrebbe errato nell’applicare l’art. 88 Tuir in maniera “del tutto svincolata” dall’art. 109 Tuir. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza di appello pernon aver chiarito in base a quale ragionamento abbia ritenuto che le poste evidenziate dall’Agenzia dovessero essere qualificate come sopravvenienze attive e non annoverate, invece, tra le componenti attive di reddito imputabili agli anni di competenza.Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. 3.Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, in ragione della loro stretta connessione, possonoessere decisi congiuntamente.

Essi sono fondati.

3.1. Da un punto di vista giuridico, la giurisprudenza di questa S.C. è ferma nell’affermazione che una sopravvenienza attiva(e tale deve considerarsi anche il venir meno di un costo contabilmente rappresentato da uno storno di fattura o dall’emissione di una nota di credito) deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza ( Sez. 5, Ordinanza n. 3901 del 09/02/2023, Rv. 667329 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 24580 del 09/08/2022, Rv. 665792 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 1508 del 23/01/2020, Rv. 656612 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 20543 del 22/09/2006, Rv. 593425 –01).

Non rileva, dunque, il momento in cui l’eliminazione della posta passiva sia stata contabilmente annotata, perché se così fosse si renderebbe derogabile il principio della imputazione per competenza; rileva il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza della inesistenza della posta passiva, e cioè il momento in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venir meno della posta passiva.

3.2. Tanto chiarito indiritto, si deve rilevare che il giudice d’appello, con una motivazione tra l’apparente e l’inesistente, ha affermato apoditticamente cheil sopravvenuto venir meno dei costi, in ragione del quale la contribuente ha rettificato le risultanze di bilancio degli anni anteriori al 2006,abbia dato luogo a sopravvenienze attive che l’Agenzia avrebbe correttamente imputatoall’esercizio 2006.

Senonché è rimasto del tutto oscuro il percorso logico e giuridico che la C.T.R. ha seguito per addivenire a tale conclusione.

E’ vero che la contribuente, invece di censurare, nella rubrica del secondo motivo, la carenza di motivazione, ha denunciato l’omesso esame di fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vizio che peraltro non sarebbe stato deducibile in presenza di una cd.

“doppia conforme”);ma è anche vero che questa Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. Corte ha affermato che “l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ostaalla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017, Rv. 646414 -01).

Orbene,nello sviluppo argomentativo del secondo motivo di ricorso, è evidente che la contribuente abbia inteso dolersi dell’assoluta inadeguatezza della motivazione della sentenza d’appello.

3.3. In definitiva, i due motivi del ricorso principale sono accolti.

4. Con l’unico complesso motivo del ricorso incidentale, rubricato “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per assoluta carenza di motivazione a sostegno dell’affermazione: 1) della deducibilità dei costi relativi ai contributi per cambio insegna DECO’ e ai contributi per cambio insegna ADHOC, ripresi a tassazione ai fini delle imposte dirette e iva; 2) della deducibilità dei costi relativi alle prestazioni eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., ripresi a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’iva; 3) della imputabilità all’esercizio 2005, in base al principio di competenza, del la sopravvenienza attiva di euro 3.243,76 (riportata nella nota di credito n. 40949); 4) della deducibilità dei costi relativi alle prestazioni eseguite da MKTGs.n.c. per complessivi euro 17.325,52.

4.1. Con riferimento ai punti indicati sub 1), 2) e 4) , il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Premesso che anche con riferimento al motivo in esame può procedersi allo scrutinio, nonostante l’erronea intestazione della rubrica, versandosi in un caso di “doppia conforme”(cfr. ancora Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017, Rv. 646414 – 01 ), rileva il Collegio che in relazione alle relative questioni la motivazione della sentenza d’appello èsì stringata, ma sufficiente.Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. La C.T.R., infatti, ha spiegato che,per i contributi “inse gna” , la loro deducibilità deriva dal loro porsi come corrispettivo del cambio dell’insegna, della segnaletica e di tutte le immagini poste all’interno del punto vendita.

Con riferimento, poi, ai costi di “segnalazione commerciale”, la deducibilità deriva dalla loro inerenza funzionale alla produzione del reddito, in quanto compensi attribuiti al promotore al fine di sviluppare la rete commerciale di vendita della contribuente.

Infine, con riferimento ai “costi di competenza” rappre sentati dal compenso erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]., la C.T.R. ne ha motivato la deducibilità nell’esercizio 2006 in base alla considerazione che gli elementi negativi e positivi di reddito hanno acquisito giuridica rilevanza e certezza nell’esercizio in cui è stato formalizzato l’unico contratto, che non poteva essere scomposto in varie fasi di esecuzione.

Quanto, poi, ai tentativi che l’Agenzia ha posto in essere, nello sviluppo del motivo del ricorso incidentale, di confutare le conclusioni cui è giunta la C.T.R.con riferimento alla deducibilità dei costi, sulla base dei documenti versati agli atti del giudizio di merito, essi si infrangono contro il divieto di sottoporre a questa Corte una lettura alternativa del materiale istruttorio esaminato dal giudice diappello.

4.2. E’, invece, fondato il profilo del motivo in esame relativo alla dedotta carenza di motivazione della ritenuta imputabilità all’esercizio 2005 della sopravvenienza attiva di euro 3.243,76 di cui alla nota di credito n. 40949(punto indicato sub 3 del paragrafo 4 ).

La denunciata carenza motivazionale è speculare rispetto a quella che ha determinato l’accoglimento del ricorso principale della contribuente.

5. In conclusione, è accolto il ricorso principale.

E’ accolto anche, per quanto di ragione, il ricorso incidentale dell’Agenzia, con la consequenziale cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Ric. n. 5116/2014sez.

T –ud. 12- 5 - 202 3 est.

Napolitano A. Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale.

Accoglie per quanto di ragioneil ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 5116 / 20 1 4 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante p ro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale a llegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 449 / 1 / 201 3 della C.T. R . d ella Campania -Napoli, depositata in data 16 / 9 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 30 novembre 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente” ) impugnò l’avviso di accertamento n. TEB03T100045/2011, emesso con riferimento all’anno 2006 e notificato il 4 novembre 2011, recante una ripresa Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi, per oltre 325.000 euro. Per quel che in questa sede ancora interessa, la società risultò soccombente in primo grado in relazione alla contestazione della sopravvenienza attiva per minori costi pari ad euro 65.458, imputata dall’Ufficio all’esercizio 2006, contrariamente alla prospettazione della contribuente,che aveva rappresentato che le rettifiche dei costi erano imputabili per competenza ad esercizi precedenti. Per il resto delle riprese,la società risultò vincitrice. Proposero appellosia la società che l’Ufficio. La C.T.R. della Campania rigettògli appelli. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, sulla base di due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate, che propone un ricorso incidentale affidato a un solo motivo, al quale replica la società con controricorso.Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. La società, con il nuovo difensore costituito, subentrato al rinunciante Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. Diritto 1. Con il primo motivo , rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, comma 1 e 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver e con una motivazione puramente tautologica ritenuto legittima la ripresa a tassazione con riferimento al 2006, quali sopravvenienze attive, ditutte le variazioni in diminuzione dei costi (tranne una per un importo marginale) riportate in alcune note di credito annotate nell’anno 2006. La società deduce di aver rilevato che quelle che l’Ufficio aveva qualificato, rettificando il debito tributario per il 2006, come “sopravvenienze attive”, non erano altro che rettifiche di costi sostenuti in anni precedenti (2003, 2004 e 2005). Di conseguenza aveva invocato l’applicazione, alla fattispecie di causa, dell’art. 109Tuir. Deduce ancora la società che, anche leggendo l’avviso di accertamento, non vi sarebbero stati dubbi circa la riferibilità delle note di credito a fatti di gestione relativi ad anni anteriori al 2006, sicché la C.T.R. avrebbe errato nell’applicare l’art. 88 Tuir in maniera “del tutto svincolata” dall’art. 109 Tuir. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza di appello pernon aver chiarito in base a quale ragionamento abbia ritenuto che le poste evidenziate dall’Agenzia dovessero essere qualificate come sopravvenienze attive e non annoverate, invece, tra le componenti attive di reddito imputabili agli anni di competenza.Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. 3.Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, in ragione della loro stretta connessione, possonoessere decisi congiuntamente. Essi sono fondati. 3.1. Da un punto di vista giuridico, la giurisprudenza di questa S.C. è ferma nell’affermazione che una sopravvenienza attiva(e tale deve considerarsi anche il venir meno di un costo contabilmente rappresentato da uno storno di fattura o dall’emissione di una nota di credito) deve essere assoggettata ad imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza ( Sez. 5, Ordinanza n. 3901 del 09/02/2023, Rv. 667329 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 24580 del 09/08/2022, Rv. 665792 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 1508 del 23/01/2020, Rv. 656612 – 01 ; Sez. 5, Sentenza n. 20543 del 22/09/2006, Rv. 593425 –01). Non rileva, dunque, il momento in cui l’eliminazione della posta passiva sia stata contabilmente annotata, perché se così fosse si renderebbe derogabile il principio della imputazione per competenza; rileva il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza della inesistenza della posta passiva, e cioè il momento in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venir meno della posta passiva. 3.2. Tanto chiarito indiritto, si deve rilevare che il giudice d’appello, con una motivazione tra l’apparente e l’inesistente, ha affermato apoditticamente cheil sopravvenuto venir meno dei costi, in ragione del quale la contribuente ha rettificato le risultanze di bilancio degli anni anteriori al 2006,abbia dato luogo a sopravvenienze attive che l’Agenzia avrebbe correttamente imputatoall’esercizio 2006. Senonché è rimasto del tutto oscuro il percorso logico e giuridico che la C.T.R. ha seguito per addivenire a tale conclusione. E’ vero che la contribuente, invece di censurare, nella rubrica del secondo motivo, la carenza di motivazione, ha denunciato l’omesso esame di fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vizio che peraltro non sarebbe stato deducibile in presenza di una cd. “doppia conforme”);ma è anche vero che questa Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. Corte ha affermato che “l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ostaalla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017, Rv. 646414 -01). Orbene,nello sviluppo argomentativo del secondo motivo di ricorso, è evidente che la contribuente abbia inteso dolersi dell’assoluta inadeguatezza della motivazione della sentenza d’appello. 3.3. In definitiva, i due motivi del ricorso principale sono accolti. 4. Con l’unico complesso motivo del ricorso incidentale, rubricato “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello per assoluta carenza di motivazione a sostegno dell’affermazione: 1) della deducibilità dei costi relativi ai contributi per cambio insegna DECO’ e ai contributi per cambio insegna ADHOC, ripresi a tassazione ai fini delle imposte dirette e iva; 2) della deducibilità dei costi relativi alle prestazioni eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]., ripresi a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’iva; 3) della imputabilità all’esercizio 2005, in base al principio di competenza, del la sopravvenienza attiva di euro 3.243,76 (riportata nella nota di credito n. 40949); 4) della deducibilità dei costi relativi alle prestazioni eseguite da MKTGs.n.c. per complessivi euro 17.325,52. 4.1. Con riferimento ai punti indicati sub 1), 2) e 4) , il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Premesso che anche con riferimento al motivo in esame può procedersi allo scrutinio, nonostante l’erronea intestazione della rubrica, versandosi in un caso di “doppia conforme”(cfr. ancora Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017, Rv. 646414 – 01 ), rileva il Collegio che in relazione alle relative questioni la motivazione della sentenza d’appello èsì stringata, ma sufficiente.Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. La C.T.R., infatti, ha spiegato che,per i contributi “inse gna” , la loro deducibilità deriva dal loro porsi come corrispettivo del cambio dell’insegna, della segnaletica e di tutte le immagini poste all’interno del punto vendita. Con riferimento, poi, ai costi di “segnalazione commerciale”, la deducibilità deriva dalla loro inerenza funzionale alla produzione del reddito, in quanto compensi attribuiti al promotore al fine di sviluppare la rete commerciale di vendita della contribuente. Infine, con riferimento ai “costi di competenza” rappre sentati dal compenso erogato alla [OSCURATO:SOCIETA]., la C.T.R. ne ha motivato la deducibilità nell’esercizio 2006 in base alla considerazione che gli elementi negativi e positivi di reddito hanno acquisito giuridica rilevanza e certezza nell’esercizio in cui è stato formalizzato l’unico contratto, che non poteva essere scomposto in varie fasi di esecuzione. Quanto, poi, ai tentativi che l’Agenzia ha posto in essere, nello sviluppo del motivo del ricorso incidentale, di confutare le conclusioni cui è giunta la C.T.R.con riferimento alla deducibilità dei costi, sulla base dei documenti versati agli atti del giudizio di merito, essi si infrangono contro il divieto di sottoporre a questa Corte una lettura alternativa del materiale istruttorio esaminato dal giudice diappello. 4.2. E’, invece, fondato il profilo del motivo in esame relativo alla dedotta carenza di motivazione della ritenuta imputabilità all’esercizio 2005 della sopravvenienza attiva di euro 3.243,76 di cui alla nota di credito n. 40949(punto indicato sub 3 del paragrafo 4 ). La denunciata carenza motivazionale è speculare rispetto a quella che ha determinato l’accoglimento del ricorso principale della contribuente. 5. In conclusione, è accolto il ricorso principale. E’ accolto anche, per quanto di ragione, il ricorso incidentale dell’Agenzia, con la consequenziale cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Ric. n. 5116/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale. Accoglie per quanto di ragioneil ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che s