CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23730/2020 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] F IUMICINO (codice fiscale 097086740582), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] Chiesa n. 78, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L02 H501 U), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 130, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S30 H501 P), ICI elettivamente domiciliato in Roma, alla Via di Ripetta n. 121, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 27/8/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’8 gennaio 2020; LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate l’8 luglio 2022, che ha chiesto di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Commissione tributaria regionale per il prosieguo; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 13481/42/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva, invece, rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella n. 09720150133296271, notificata il 17 giugno 2015, avente ad oggetto il pagamento della somma di 761.741,74 € a titolo di ICI relativa agli anni di imposta 2007/2008/2009 e 2010; 1.1. la Commissione regionale riteneva fondata la censura concernente il mancato ricevimento da parte della contribuente degli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Fiumicino e posti a base della cartella di pagamento impugnata, assumendo che: - « detti avvisi non sono stati correttam ente notificati e la firma sull’avviso di ricevimento postale … non ha valore ricettivo, in quanto la visura tratta dall’archivio ufficiale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, unico a fare fede, attesta che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avutosede legale in Roma, via della Consulta 1, sino al luglio 2005, dunque al 20 dicembre 2012 data della notifica degli avvisi in parola, l’appellante aveva da lungo tempo trasferito la propria sede in via [OSCURATO:PERSONA] 130, ove si trovava al momento della visura depositata in atti, estratta il 7 dicembre 2017»; - « Altrettanto va rilevato circa la cartella esattoriale, notificata anch’essa alla via della Consulta 1, per cui anche l’annualità ICI 2010 deve a questo punto ritenersi prescritta»; - « Per completezza si deve anche aggiungere che i dati tratti dall’anagrafe tributaria il 2 marzo 2017 e depositati dalle parti intimate, i quali indicano il domicilio fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. in via della Consulta non possono prevalere sull’archivio della Camera di commercio» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza il Comune di Fiumicino proponeva ricorso per cassazione, notificato alla società, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 9/10 settembre 2020, formulando due motivi d’impugnazione e successivamente depositando, in data 8 settembre 2022, memoria ex art. 380 bis 1. c.p.c.; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. notificava controricorso con atto notificato, tramite posta elettronica certificata il 20 ottobre 2020, successivamente depositando in data 12 settembre 2022 memoria ex art. 380 bis. n.1, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Fiumicino ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, 145 c.p.c., nonché degli artt. 46, co. 2, 156 e 1335 c.c.; 4.1. con tale censura il ricorrente ha lamentato che la Commissione non avrebbe considerato, da un lato, il collegamento esistente tra la società ed il luogo presso cui la notifica è stata eseguita, che consentirebbe di ritenere perfezionato l’iternotificatorio, stante l’assimilazione tra sede legale e sede operativa della persona giuridica, nonché, dall’altro lato, l’esistenza in capo alla società di un onere di comunicazione della variazione della sede legale ai fini della sua opponibilità agli uffici fiscali, richiamando sul punto l’orientamento di questa Corte «ispirata al criterio del domicilio fiscale» (v. pagina n. 15 del ricorso), evidenziando che «… la Società non solo non ha mai provveduto a comunicare la variazione della propria sede legale, ma non ha mai presentato la dichiarazione ICI al Comune, risalendo l’ultima comunicazione pervenuta all’Ente impositore alla denuncia iniziale … nella quale era stata indicata la sede di via della Consulta» (v. pagina n. 16 del ricorso); 4.2. il Comune, sotto altro profilo, ha posto in rilievo che la notifica degli avvisi era stata eseguita in un luogo riconducibile alla società e cioè presso il domicilio fiscale della stessa e sede legale risultante dagli archivi dell’anagrafe tributaria, ubicata nel medesimo comune in cui essa ha la sede legale iscritta nel registro delle imprese, oltre ad essere stata consegnata al destinatario, concludendo per tale via nel senso che la notifica dell’avviso relativo al periodo di imposta 2007, eseguita il 14 dicembre 2012 e quella effettuata il 21 dicembre 2012 per i periodi di imposta 2008/2009 2010, avevano escluso ogni ipotesi di decadenza e di prescrizione; 5. con il secondo motivo di impugnazione il Comune ha denunciato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza siccome emessa in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., avendo pronunciato ultra petita nella parte in cui ha ritenuto che « Altrettanto va rilevato circa la cartella esattoriale, notificata anch’essa in via della Consulta 1, per cui anche l’annualità Ici 2012 deve a questo punto ritenersi prescritta»; 5.1. l’istante ha sul punto obiettato che «la Società non ha mai eccepito il difetto di notifica della cartella esattoriale, anzi la ricezione di quest’ultima costituisce il presupposto logico-giuridico dell’instaurazione dell’intero procedimento», segnalando inoltre che gli accertamenti ICI relativi agli anni 2007/2008/2009 e 2010 sono stati oggetto di un unico ruolo (n. 7405/2015), oggetto di un’unica cartella notificata il 17 giugno 2015; OSSERVA 6.Il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, con valore assorbente rispetto alla seconda censura. 7.Le ragioni della decisione impugnata riposano sul rilievo secondo il quale sarebbe nulla la notifica degli atti presupposti eseguita presso la precedente sede della società e, dunque, in violazione dell’art. 145, co. 1, c.p.c. (pure espressamente richiamato dal Giudice dell’appello), negandosi qualsiasi rilevanza alla circostanza (valorizzata, invece dal primo Giudice) che l’atto fosse stato consegnato alla società, assumendo sul punto che «la firma sull’avviso di ricevimento … non ha valore ricettivo» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata). Per completezza di argomentazione la Commissione ha poi aggiunto che il domicilio fiscale della società, coincidente con la precedente sede della stessa, risultante dai dati dell’anagrafe tributaria del 2 marzo 2017 depositati dalla stessa contribuente, non prevalgono su quelli emergenti dalla visura camerale. 8. Senonchè, tale ordine di idee si pone in contrasto con la disposizione dell’art. 145, co. 1, c.p.c. nei termini interpretati da questa Corte. 8.1.Occorre premettere che la Commissione regionale ha riportato la valutazione operata dal primo Giudice, secondo cui «il Comune di Fiumicino aveva depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale gli avvisi di accertamento erano stati consegnati alla Società», con ciò superando l’eccezione proposta dalla società (che sosteneva di non aver ricevuto detti avvisi) «poiché secondo gli insegnamenti del giudice di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto fosse stato consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che avesse sottoscritto l’avviso di accertamento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna doveva ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso» (v. pagine nn. 1 e 2 della sentenza impugnata). 8.2.Giova pure ribadire che la Commissione regionale ha anche chiarito che «i dati tratti dall’anagrafe tributaria il 2 marzo 2017 e depositati dalle parti intimate, … indicano il domicilio fiscale della [OSCURATO:SOCIETA]. in via della Consulta» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata). 8.3.Alla stregua di quanto precede, il ragionamento può, quindi, articolarsi, considerando, in punto di fatto, che le notifiche degli avvisi posti a base della cartella impugnata siano avvenute presso la precedente sede legale della società, sempre ubicata nel Comune di Roma, all’epoca ancora risultante dall’anagrafe tributaria, e consegnati a soggetto, non identificato, che aveva ricevuto gli atti, apponendo la propria illeggibile firma nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non riconducibile a nessuna delle altre persone (diverse dal destinatario) indicate dall’art. 7. co. 2, della legge n. 890/1982. Questo, infatti, è stato l’accertamento delle riferite circostanze di fatto su cui il primo Giudice ha operato le proprie valutazioni, che non sono state smentite sul piano storico dalla Commissione regionale, la quale ha, invece, fondato la propria decisione sul rilievo, di natura giuridica, del valore non «ricettivo» della firma apposta sull’avviso di ricevimento postale, non essendo stata la notifica eseguita presso la (nuova) sede legale della società. Del resto, la stessa difesa della società ha riferito che «dalle notifiche depositate dal Comune si evidenziava che i suddetti avvisi di accertamento erano stati notificati non nelle mani del legale rappresentante, ma nelle mani di altra persona non identificata, in data 14 e 21 dicembre 2012, in Roma via della Consulta n. 1, luogo in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva più la propria sede dal 20 maggio 2005», con ciò quindi nulla opponendo sul fatto che l’avviso era stato comunque consegnato a persona che aveva sottoscritto gli avvisi di accertamento, con grafia illeggibile, apponendo la propria firma nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. 8.4. Il ragionamento della Corte non può, invece, svilupparsi dando seguito all’allegazione della società nella parte in cui ha affermato che la notifica dei predetti avvisi sarebbe stata ricevuta dal portiere, trattandosi di circostanza, contestata dalla ricorrente (v. pagina n. 4 della memoria ex art. 380 bis. 1. c.p.c.), che coinvolge un apprezzamento di fatto non esigibile nella sede che occupa. 9.Nel delineato contesto fattuale risulta, allora, agevole ritenere, ribadendo principi più volte affermati dalla Corte, che: a.non è pertinente, a prescindere da ogni altra considerazione, il richiamo al principio del domicilio fiscale, giacchè tale criterio delinea l’ambito territoriale comunale in cui le notifiche devono essere effettuate, che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'art. 58, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 colloca «nel comune in cui si trova la loro sede legale e … non nella stessa sede legale » (cfr. Cass.n. 25137/2020), circostanza questa che non rileva nella fattispecie in rassegna, atteso che il trasferimento della sede è avvenuto all’interno del medesimo Comune di Roma e la notifica di cui si discute è stata eseguita in tale ambito territoriale; b.risulta erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che gli atti presupposti della cartella di pagamento non fossero stati correttamente notificati e che la firma apposta sull’avviso di ricevimento postale non avesse «valore ricettivo» (v. pagina n. 3 della sentenza), per essere stati gli atti notificati presso la precedente sede legale della società; c.tale ordine di idee, difatti, non considera che dall’accertamento in punto di fatto svolto dal primo Giudice delmerito, non smentito sul punto dalla sentenza impugnata, l’avviso di ricevimento della notifica degli atti propedeutici alla cartella di pagamento, eseguita tramite servizio postale, era stato sottoscritto da soggetto, non identificato, ma nemmeno riconducibile alle altre persone (diverse dal destinatario) di cui all’art. 7 della legge n. 890/1989, che aveva apposto la sua firma nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”; d.stando così le cose, la notifica dei suddetti atti deve ritenersi ricevuta dal destinatario degli stessi, alla luce del ribadito orientamento di questa Corte secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, senza che sia necessario che sull’avviso siano indicate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, restando l'atto valido, «poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)» (così Cass. n. 4556/2020, che richiama Cass., SS.UU., n. 9962/2010 e Cass. n. 24283/2015; nello stesso senso Cass. n. 7599/2017); e. la notifica, eseguita med iante consegna alla persona che l’ha sottoscritta, apponendo la propria firma nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (cfr. Cass. n. 10694/2020, che richiama Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n. 12373; Cass, 21 gennaio 1993, n. 704). 10.Va soprattutto posto in evidenza, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in rassegna, che qualora, come nella specie, la notifica sia stata eseguita presso unluogo già indicato dal destinatario di essa quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso, sussiste un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta, desumibile dalla presenza di un soggetto che ha ricevuto e sottoscritto, nei termini sopra indicati, l’atto destinato alla società. Tale circostanza vale ad escludere che detto luogo possa ritenersi essere divenuto totalmente estraneo agli interessi dell’ente, come chiarito da questa Corte in fattispecie del tutto analoga, in cui la notifica era stata eseguita presso un luogo già indicato quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso, ma era stata ricevuta da soggetto addetto al ritiro degli atti (cfr. la citata Cass. n. 10694/2020). Nel delineato contesto fattuale, dunque, la notifica va ritenuta validamente eseguita, siccome da reputarsi essere stata ricevuta dal destinatario in luogo ad esso riferibile, impregiudicata la facoltà di proporre querela di falso nei termini sopra esposti. 11. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è attenuta nella sua valutazione a tali principi, per cui, il primo motivo di impugnazione va accolto. 12. La valutazione che precede assorbe l’esame del secondo motivo, tenuto conto che la decisione della Commissione – a tacer d’altro - si è basata anche sul punto sul rilievo che l’atto, concernente l’ICI per l’anno d’imposta 2010, era stato erroneamente notificato in via della Consulta 1. Deve solo chiarirsi al tal proposito che l’atto di cui si discute non può che essere riferito all’avviso di accertamento presupposto (concernente l’ICI per l’anno d’imposta 2010), nonostante nella sentenza – plausibilmente per mero errore materiale – si sia fatto riferimento allacartella, rispetto alla quale, in realtà, nessun problema di notifica si è posto, essendo stata tempestivamente impugnata dalla contribuente e costituendo la sua efficacia oggetto della presente controversia nei termini sopra illustrati, i quali non attengono alla sua notifica. 13. L’accoglimento del ricorso rende pleonastico il rinvio della causa al giudice dell’appello, in quanto non occorrono ulteriori accertamenti in fatto da compiere, essendo sufficiente prender nota che dalla trascrizione dei contenuti della sentenza di primo grado, contenuta nel ricorso in termini non contestati, emerge che la Commissione provinciale aveva dato conto che l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 era stato notificato in data 14 dicembre 2012, mentre laCommissione regionale, anche per gli altri atti, si è riferito «al 20 dicembre 2012» per indicare la «data degli avvisi in parola» (v. pagina n. 3 della sentenza), risultando, pertanto, rispettato il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 1, co. 163, L. 296/2006), così come la cartella impugnata è stata notificata il 14 giugno 2015 e, dunque, entro il termine di prescrizione di cinque anni. Ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c., la causa può allora essere decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. 14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. Quelle delle fasi di merito vanno invece interamente compensate tra le parti, in ragione del consolidarsi del principio di diritto espresso dalla pronuncia di questa Corte n. 10694/2020 in epoca successiva alle fasi di merito. P . Q . M . la Corte: a. accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la cartella di pagamento n. 09720150233296271, notificata il 17 giugno 2015; b.compensa tra le parti le spese di giudizio relativamente alle fa