CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 15934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11457-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3264/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 2 9 / 10 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Fiumicinopropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto de l ricors o proposto a vverso cartella di pagamento avente ad oggettoil pagamento ICI annualità 201 1 ; la societàcontribuente resiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata; a seguito di ordinanza interlocutoria, emessa in data 12/12/2023, il Comune ha ritualmente rinnovato la notifica nei confronti della Concessionaria; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il Comune denuncia « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, artt. 35,comma 3, del d.P.R.n. 633/1972, 145 cod. proc. civ., 46, comma 2, 156, 1335 cod. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. — v iolazione dei principi di buona fede, lealecollaborazione ed affidamento in relazione alla mancata comunicazione dellavariazione della sede legale» e lamenta che laCommissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che non si fosse perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale in quanto « la relativa raccomandata sarebbe stata ricevuta — da persona non identi fi cata — in una sede diversa da quella risultante dalla visura della camera dicommercio … (avendo) … dall’anno 2005 la Società… modi fi cato la propria sede legale, dandone pubblicit à nel registro delle imprese»,dovendo, pertanto, ritenersi inesistente la noti fi ca ivi successivamente avvenuta, senza «considerare che la Società contribuente non avevacomunicato tale variazione della sede legale ai fini dell’aggiornamento del corrispondente dato dell’Anagrafe Tributaria, riportante via della Consulta 1» ed aveva «continuato a ricevere le notificazioni degli atti ad essa indirizzati presso via dellaConsulta 1, anche in data successiva al 4.7.2005 (data indicata quale trasferimento della sede)», avendo inoltre la Commissione tributaria regionale affermato che «dagli atti non emerge(va)…) alcunché che …(potesse)… far ritenere che presso tale ultimo indirizzo vi fosse, nel 2014, una sede secondaria della [OSCURATO:SOCIETA]»; 1.2. il Comune quindi lamenta, in particolare, quanto segue: «...la CTR, nel fare malgoverno delle disposizioni che presiedono alla notificazione degli atti impositivi, si è limitata a constatare … la mancata corrispondenza tra la sede legale — risultante dalla visura storica — e il luogo di effettuazione della notificazione - identi fi cata in base alle informazionitratte dall’Anagrafe tributaria e dalla dichiarazione iniziale ICI (cui non è seguito alcun aggiornamento da parte del Contribuente), che indicano quale sede legale della Societ à via della Consulta n. 1, senza considerare tre fondamentalicircostanze: - da un lato, i l collegamento … esistente… a ll ’epoca cui i fatti di causa si riferiscono, tra tale ultimo luogo e la persona giuridica destinataria degli atti, che consente di ritenere perfezionata la notifica, come dimostrato dalla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata nel corso del primo grado di giudizio da parte del Comune … e dalle risultanze de l l’anagrafe tributaria … , stante l’assimilazione tra sede legale e sede operativa della Societàprevista dalle disposizioni indicate in epigrafe; - da ll ’altro, l’esistenza di un onere di comunicazione, anch’esso normativamenteprevisto, della variazione della sede legale gravante in capo alla Societàai fini de ll ’ opponibilità gli U ffi ci fiscali della variazione di sede legale, non assolto nel casodi specie; in fi ne …la circostanza, non valutata dal Giudice d’Appello, della continuità della ricezione delle raccomandate da parte della Societàin via della Consulta n. 1 in data successiva al trasferimento della sede legale, avvenuto nel 2005, opportunamente dedotta dal Comune…»; 1.3. la doglianza è fondata; 1.4. in fatto, sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata, emergeche la notifica dell’avviso, posto a base della cartella impugnata , è avvenuta presso la precedente sede legale della società, sempre ubicata nel Comune di Roma, all’epoca ancora risultante dall’anagrafe tributaria, con consegna dell’atto a soggetto, non identificato, che aveva ricevuto gli atti, apponendo la propria illeggibile firma nello spazio riservato alla «firma del destinatario o di persona delegata»e non riconducibile a nessuna delle altre persone (diverse dal destinatario) indicate dall’art. 7. co. 2, della legge n. 890/1982; 1.5. questo, infatti, è stato l’accertamento delle riferite circostanze di fatto su cui il primo Giudice ha operato le proprie valutazioni, che non sono state smentite sul piano storico dalla Commissione regionale, la quale ha, invece, fondato la propria decisione sul rilievo, di natura giuridica, del valore non «ricettivo» della firma apposta sull’avviso di ricevimento postale, non essendo stata la notifica eseguita presso la (nuova) sede legale della società; 1.6. peraltro, la stessa difesa della società ha riferitodi aver impugnato la sentenza di primo grado in quanto «dalla notifica depositata dal Comune si evidenziava che il suddetto avviso di accertamento era stato notificato non nelle mani del legale rappresentante ma nelle mani di altra persona non identificata, in data 28 marzo 2011 in Roma via della Consulta n.1, luogo in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva più la propria sede dal 20 maggio 2005 …» (cfr. pag. 2 controricorso); 1.7.questa Corte non può, invece, tener conto dell’allegazione della società nella parte in cui ha affermato che la notifica del predetto avviso sarebbe stata ricevuta dal portiere, trattandosi di circostanza, che coinvolge un apprezzamento di fatto non esigibile nella sede che occupa; 1.8. poste tali premesse, il Collegio condivide appieno quanto affermato recentemente da questa Corte in identica fattispecie tra le medesime parti, relativamente a diversa annualità d’imposta (cfr. Cass. n. 34563/2022); 1.9. ribadendo i principi più volte affermati da questa Corte, va evidenziato che: a) non è pertinente, a prescindere da ogni altra considerazione, il richiamo al principio del domicilio fiscale, giacché tale criterio delinea l’ambito territoriale comunale in cui le notifiche devono essere effettuate, che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'art. 58, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 colloca «nel Comune in cui si trova la loro sede legale e … non nella stessa sede legale» (cfr. Cass. n. 25137/2020), circostanza questa che non rileva nella fattispecie in rassegna, atteso che il trasferimento della sede è avvenuto all’interno del medesimo Comune di Roma e la notifica di cui si discute è stata eseguita in tale ambito territoriale; b)risulta erronea la valutazione del Giudice di appellonella parte in cui ha ritenuto che gli atti presupposti della cartella di pagamento non fossero stati correttamente notificati e che la firma apposta sull’avviso di ricevimento postale non avesse «valore ricettivo» (cfr. pagina n. 3 della sentenza), per essere stati gli atti notificati presso la precedente sede legale della società; c) tale ordine di idee, difatti, non considera che dall’accertamento in punto di fatto svolto dal primo Giudice del merito, non smentito sul punto dalla sentenza impugnata, l’avviso di ricevimento della notifica degli atti propedeutici alla cartella di pagamento, eseguita tramite servizio postale, era stato sottoscritto da soggetto, non identificato, ma nemmeno riconducibile alle altre persone (diverse dal destinatario) di cui all’art. 7 della legge n. 890/1989, che aveva apposto la sua firma nello spazio dedicato alla «firma del destinatario o di persona delegata»; d) su tali presupposti, la notifica dei suddetti atti deve ritenersi ricevuta dal destinatario degli stessi, alla luce del ribadito orientamento di questa Corte secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, senza che sia necessario che sull’avviso siano indicate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto daalcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, restando l'atto valido, «poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)» (così Cass. n. 4556/2020, che richiama Cass., SS.UU., n. 9962/2010 e Cass. n. 24283/2015; nello stesso senso Cass. n. 7599/2017); e)la notifica, eseguita mediante consegna alla persona che l’ha sottoscritta, apponendo la propria firma nello spazio dedicato alla «firma del destinatario o di persona delegata», va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (cfr. Cass. n. 10694/2020, che richiama Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n.12373; Cass, 21 gennaio 1993, n. 704); 1.10. occorre inoltre considerare, per quanto più direttamente rileva nella fattispecie in rassegna, che qualora, come nella specie, la notifica sia stata eseguita presso un luogo già indicato dal destinatario di essa quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso, sussiste un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta, desumibile dalla presenza di un soggetto che ha ricevuto e sottoscritto, nei termini sopra indicati, l’atto destinato alla società, e tale circostanza vale ad escludere che detto luogo possa ritenersi essere divenuto totalmente estraneo agli interessi dell’ente, come chiarito da questa Corte in fattispecie del tutto analoga, in cui la notifica era stata eseguita presso un luogo già indicato quale sede legale, poi trasferita presso un luogo diverso, ma era stata ricevuta da soggetto addetto al ritiro degli atti (cfr. la citata Cass. n. 10694/2020); 1.11. nel delineato contesto fattuale, dunque, la notifica va ritenuta validamente eseguita, siccome da reputarsi essere stata ricevuta dal destinatario in luogo ad esso riferibile, impregiudicata la facoltà di proporre querela di falso nei termini sopra esposti; 1.12. la Commissione tributaria regionale non si è attenuta nella sua valutazione a tali principi, per cui, il primo motivo di impugnazione va accolto; 2. l a valutazione che precede assorbe l’esame del secondo motivo (con cui si lamenta violazione degli artt. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 145 e 149 c.p.c., 7, l. n. 890 del 1982 e 2700 c.c. sotto il profilo che, essendo stato consegnato l’atto al proprio al legale rappresentante della società, in considerazione del valore fidefacente dell’attestazione dell’agente postale ed in mancanza di querela di falso doveva ritenersi soddisfattoil precetto di legge anche nel caso di sottoscrizione del consegnatario illeggibile, e considerando che «la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento della qualità della persona che, rinvenuta nella sede legale della società, ha ricevuto il plico postale, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., non e circostanza di per sé idonea ad inficiare la validità della notificazione, essendo onere del destinatario di fornire la prova della occasionalitàdella presenza nel luogo della persona in questione»), e del terzo motivo (con cui si lamenta «omessa e insufficientemotivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - omesso esame del documento estratto dall’anagrafe tributaria» da cui sarebbe dato evincere il «collegamento tra il luogo di notificazione e la Società»); 3. all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo e terzo motivo, conseguela cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1°, con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente;5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del la società contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la società controricorrente al pagamento,in favore del Comune di Fiumicino, delle spese diquesto giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie n