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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23459/2026

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tempore, in qualità di incorporante della società Cassa di Risparmio delGuido Antonini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, 06363391001, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello StatocontroricorrenteNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4844/2022 depositata il 03/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Alcune banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, laSocietà, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le preesistenti Cassa di Risparmio inBologna S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Cassadi risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d’ora in poi la Banca - )sottoscrivevano in data 28 novembre 2014, con atto notarile, le quote delfondo d’investimento alternativo immobiliare denominato “Armonia”mediante apporto di beni immobili (abitativi e strumentali).

In sede diregistrazione, le predette banche e la società di gestione del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio S.p.A. (d’ora in poi “Società diGestione”), assoggettavano con riferimento agli immobili abitativi l’attoall’imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi del combinatodisposto dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“D.P.R. n.131/1986”), e dell’art. 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986.2.

Poiché alcuni immobili di proprietà della Cassa di Risparmio di Forlì edella Romagna S.p.A. e della Cassa di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] GiuliaS.p.A. risultavano soggetti a tutele vincolistiche, l’efficacia del relativoapporto veniva sospensivamente condizionato al mancato esercizio deldiritto di prelazione da parte delle autorità competenti.

Per tale ragione, indata 5 marzo 2015, le parti, stante l’avveramento della condizionesospensiva, stipulavano atto notarile ricognitivo di avveramento dicondizioni sospensive registrato il 1° aprile 2015.3.

In data 6 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale III di Roma (l’“Ufficio”) notificava a Cassa di Risparmio del FriuliNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026Venezia Giulia l’avviso di liquidazione n. 14/1T/027475/000/P002, con cuiriteneva di assoggettare sia l’atto di apporto di immobili abitativi sia l’attodi avveramento della condizione all’imposta di registro in misuraproporzionale del 9%, nonché applicava le sanzioni per tardiva registrazionedell’Atto ricognitivo ex art. 69 D.P.R. 131/1986, irrogata con aliquota del30% poiché la registrazione è stata eseguita oltre il termine di 20 giorni,ma con un ritardo non superiore a 30 dalla stipula di tale atto.4.

Avverso l’avviso di liquidazione la Cassa di Risparmio del FriuliVenezia Giulia proponeva ricorso.

Con sentenza n. 13936 resa il 14 ottobre2019 e depositata il 24 ottobre 2019, la sez. 8 la allora Commissionetributaria provinciale di Roma, accoglieva solo parzialmente il ricorso dellaBanca, annullando l’Avviso di liquidazione limitatamente all’imposta nonavendo apportato la Banca ricorrente immobili di tipo abitativo econfermando l’applicazione delle sanzioni per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo rideterminate nell’importo di Euro 3.252,42.5.

Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], qualeincorporante della Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA], presentavatempestivo appello, deducendo l’illegittimità della sentenza nella parte incui aveva ritenuto applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 69del D.P.R. n. 131/1986 all’apporto di immobili strumentali effettuato dallaSocietà, in quanto commisurato ad un’imposta non dovuta.

La predettasentenza veniva impugnata anche dall’Agenzia delle entrate, con iscrizionedi autonomo giudizio, poi riunito.6.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 13,con la sentenza n. 4844/2022, resa il 18 maggio 2022 e depositata il 3novembre 2022, previa riunione dei giudizi di appello parallelamenteincardinati dalla Società e dall’Agenzia delle entrate, ha respinto l’appello diIntesa ed ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermandointegralmente l’Avviso di liquidazione impugnato.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20267.

Avverso la sentenza di II grado la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoin cassazione, affidato a 3 motivi.8.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.9.

Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria chiedendo, nella motivazione, l’accoglimento delricorso, nonostante le diverse conclusioni rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, dell’art. 57 edell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto la sentenza ha ritenutocorretta l’applicazione dell’imposta sull’unitario “Atto di apporti”, senzadistinguere tra immobili abitativi e immobili strumentali, pacifico che gliimmobili conferiti dalla Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] fosserostrumentali e come tali attratti nel regime applicativo dell’IVA ai sensidell’art. 10, comma 1, n. 8-ter.

Di conseguenza, la ricorrente contesta, exl’art. 57 comma 1, D.P.R. n. 131/1986, la propria qualifica come soggettopassivo dell’imposta di registro negando la propria qualità di “partecontraente”, poiché la Società non è stata parte rispetto all’apportoeffettuato da un’altra banca, in quanto rispetto a quell’apporto la Societànon ha trasferito alcun immobile né ricevuto alcuna partecipazione nell’imposta di registro proporzionale sull’apporto di immobili abitativi, questaimposta – ove dovuta – poteva essere pretesa solo nei confronti della bancache ha apportato tali immobili e della Società di gestione per il FondoArmonia, quale beneficiario dell’apporto.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinatodisposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli artt.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20261 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23.

2.1. La sentenza è incorsa in una violazione di leggeladdove ha ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nella misuraproporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso, anche agli3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quantoafferenti al profilo giuridico della imposizione tributaria relativa all’atto diaccertamento impugnato, con assorbimento del primo motivonell’accoglimento del secondo, sulla scorta di quanto segue.3.1.

La sentenza impugnata ha motivato, circa la natura giuridica delladisposizione contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n 131 del 1986 (norma cheesclude l’obbligo di registrazione degli apporti di immobili a fondi diinvestimento o comunque li sottopone ad imposta a misura fissa),affermando che «la predetta disposizione ha natura di agevolazione fiscale,e, in quanto tale, è stata abrogata dal successivo art. 10, comma 4, delD.Lgs. n. 23 del 2011.

Nella specie si tratta, a tutti gli effetti, di untrasferimento a titolo oneroso di beni immobili e la norma invocatadall’appellante riguardava una deroga rispetto al trattamento fiscaleprevisto in via ordinaria per la predetta fattispecie.

Il successivo art. 10,comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contiene una disposizione abrogativaampia e generalizzata, tale da comprendere tutte le agevolazioni fiscaliriconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della tariffa, e, proprio per lesuddette caratteristiche di ampiezza e generalità, applicabile anche afattispecie disciplinate da leggi speciali.

Tanto è vero che con la successivanormativa introdotta dall’art. 20, comma 4 ter, del D.L. n. 133 del 2014, èstata confermata espressamente l’applicabilità di alcune agevolazioni ma,tra le fattispecie “salvate” non rientra quella prevista per i fondi diinvestimento immobiliare».Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20263.2.

Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte ha già avutomodo di affermare la natura di disciplina ordinaria ed organica dellafattispecie recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001, negando la natura diagevolazione esonerativa di un regime generale («In tema di imposta diregistro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diinvestimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».

Cass. n.3218/2024).3.3.

In particolare, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadronormativo, (art. 9 del d.l. n. 351/2001, art. 7 d.P.R. 131 del 1986, art.10 d.lgs. n. 23/2011) è stata affermata la natura non agevolativa dell’art.9 cit. d.l. n. 351 del 2001, in virtù innanzitutto della sua collocazionesistematica, nel quadro di una fonte che, facendosi carico di regolamentareogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione,alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni di investimentoimmobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, ma considerandoanche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti - assurge a vero eproprio statuto fiscale complessivo dei fondi comuni immobiliari, assumendola veste di una disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica estoricamente radicata, come del resto esplicitamente affermato dallegislatore.

Ne discende che deve essere escluso che questo regime possaessere stato inciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro,dall’intervento abrogativo delle agevolazioni cui all’art. 10, comma 4, d.lgs.n. 23 del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire alleagevolazioni in senso stretto e tipico, non anche a quelle disciplinesintomaticamente rivolte ad apprestare un regime strutturale ed ordinarioNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026(seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trovalegittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali edintrinseche dell’istituto, come discrezionalmente (ma non arbitrariamente)valutate dal legislatore.Inoltre, l’apporto “diretto” - ossia il conferimento di immobili e diritti realiimmobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti dellesocietà di investimento immobiliare (così da acquisire in contropartita nonun prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, maun numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valoredell’immobile apportato, che rivestono esse stesse la natura di strumentifinanziari) contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato.Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili,essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato ma anche- e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agirenell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali nondel proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziarioautorizzato.

Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambitosocietario che non a quello traslativo (Cass. 3118/2024; Cass. 15319/2015)3.5 Va dunque affermata, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame delprecetto recato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per laduplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti didotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 dellaTabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9d.l. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplinaordinaria; e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possonoessere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previstidall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.3.4.

Ne consegue l’illegittimità dell’imposizione tributaria contestata, inquanto calcolata in misura proporzionale (sebbene correttamente destinataNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’odierna ricorrente quale parte contraente dell’atto di conferimentooriginario, in ossequio all’art. 19 del TUR), siccome fondata su un’erroneainterpretazione delle norme sopra riassunte, con conseguente assorbimentodelle questioni sollevate nel primo motivo di ricorso.4.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, 21, comma 1, 57 e 69 del D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 e altresì dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, incombinato disposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonchédegli artt. 1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23.

La sentenza merita di essere cassata altresì nel capoin cui ha confermato la sanzione per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo ai sensi dell’art. 69 DPR 131/1986.

È pacifico che, nel caso dispecie, la sanzione per tardiva registrazione dell’Atto ricognitivo,sottoscritto anche dalla Società apportante immobili strumentali, sia statacommisurata alla maggiore imposta di registro (asseritamente) applicabile(in misura pari al 9%).

Nel confermare la legittimità della sanzione irrogatacon l’Avviso di liquidazione, i Giudici d’appello hanno affermato che “inrelazione alla debenza dell’imposta di registro in misura proporzionale, alcui pagamento sono tenuti in via solidale tutti i partecipanti all’istituzionedel fondo, l’Ufficio ha correttamente applicato le sanzioni dovute perl’omessa registrazione dell’avveramento della condizione sospensivaapposta al trasferimento di alcuni immobili”, parametrando l’importo dellesanzioni al valore complessivo dell’originario atto di apporto.Tali statuizioni, poiché a loro volta fondate sull’illegittimo assunto che gliapporti ad un fondo immobiliare sarebbero, ai fini dell’imposta di registro,equiparabili ad atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili abitativi percui dovrebbe trovare applicazione l’aliquota del 9%, si pongono in evidenteviolazione delle disposizioni indicate in rubrica.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20264.1 Il motivo è fondato.

Invero, sulla base di quanto argomentato inrelazione all’erronea applicazione dell’imposta proporzionale all’atto didotazione di immobile a favore di un fondo comune di investimento,discende l’erroneità della quantificazione delle sanzioni, calcolate sulla basedi un criterio (proporzionale) legato ad una inesatta interpretazione dellanorma.

Sotto questo profilo, per le ragioni già espresse in relazione alsecondo motivo, anche il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento.5.

In definitiva in accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito ilprimo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diGiustizia di II del Lazio, che in diversa composizione giudicherà lacontroversia attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema diimposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondocomune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale inregime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».5.

Spese al merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo gradodel Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in qualità di incorporante della società Cassa di Risparmio delGuido Antonini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, 06363391001, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello StatocontroricorrenteNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.4844/2022 depositata il 03/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alcune banche appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] (tra cui, laSocietà, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le preesistenti Cassa di Risparmio inBologna S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Cassadi risparmio del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - d’ora in poi la Banca - )sottoscrivevano in data 28 novembre 2014, con atto notarile, le quote delfondo d’investimento alternativo immobiliare denominato “Armonia”mediante apporto di beni immobili (abitativi e strumentali). In sede diregistrazione, le predette banche e la società di gestione del [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio S.p.A. (d’ora in poi “Società diGestione”), assoggettavano con riferimento agli immobili abitativi l’attoall’imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi del combinatodisposto dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (“D.P.R. n.131/1986”), e dell’art. 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986.2. Poiché alcuni immobili di proprietà della Cassa di Risparmio di Forlì edella Romagna S.p.A. e della Cassa di risparmio del [OSCURATO:PERSONA] GiuliaS.p.A. risultavano soggetti a tutele vincolistiche, l’efficacia del relativoapporto veniva sospensivamente condizionato al mancato esercizio deldiritto di prelazione da parte delle autorità competenti. Per tale ragione, indata 5 marzo 2015, le parti, stante l’avveramento della condizionesospensiva, stipulavano atto notarile ricognitivo di avveramento dicondizioni sospensive registrato il 1° aprile 2015.3. In data 6 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate - DirezioneProvinciale III di Roma (l’“Ufficio”) notificava a Cassa di Risparmio del FriuliNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026Venezia Giulia l’avviso di liquidazione n. 14/1T/027475/000/P002, con cuiriteneva di assoggettare sia l’atto di apporto di immobili abitativi sia l’attodi avveramento della condizione all’imposta di registro in misuraproporzionale del 9%, nonché applicava le sanzioni per tardiva registrazionedell’Atto ricognitivo ex art. 69 D.P.R. 131/1986, irrogata con aliquota del30% poiché la registrazione è stata eseguita oltre il termine di 20 giorni,ma con un ritardo non superiore a 30 dalla stipula di tale atto.4. Avverso l’avviso di liquidazione la Cassa di Risparmio del FriuliVenezia Giulia proponeva ricorso. Con sentenza n. 13936 resa il 14 ottobre2019 e depositata il 24 ottobre 2019, la sez. 8 la allora Commissionetributaria provinciale di Roma, accoglieva solo parzialmente il ricorso dellaBanca, annullando l’Avviso di liquidazione limitatamente all’imposta nonavendo apportato la Banca ricorrente immobili di tipo abitativo econfermando l’applicazione delle sanzioni per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo rideterminate nell’importo di Euro 3.252,42.5. Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], qualeincorporante della Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA], presentavatempestivo appello, deducendo l’illegittimità della sentenza nella parte incui aveva ritenuto applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 69del D.P.R. n. 131/1986 all’apporto di immobili strumentali effettuato dallaSocietà, in quanto commisurato ad un’imposta non dovuta. La predettasentenza veniva impugnata anche dall’Agenzia delle entrate, con iscrizionedi autonomo giudizio, poi riunito.6. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 13,con la sentenza n. 4844/2022, resa il 18 maggio 2022 e depositata il 3novembre 2022, previa riunione dei giudizi di appello parallelamenteincardinati dalla Società e dall’Agenzia delle entrate, ha respinto l’appello diIntesa ed ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, così confermandointegralmente l’Avviso di liquidazione impugnato.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20267. Avverso la sentenza di II grado la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoin cassazione, affidato a 3 motivi.8. L’Ufficio ha resistito con controricorso.9. Il Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria chiedendo, nella motivazione, l’accoglimento delricorso, nonostante le diverse conclusioni rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, dell’art. 57 edell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto la sentenza ha ritenutocorretta l’applicazione dell’imposta sull’unitario “Atto di apporti”, senzadistinguere tra immobili abitativi e immobili strumentali, pacifico che gliimmobili conferiti dalla Cassa di Risparmio del [OSCURATO:PERSONA] fosserostrumentali e come tali attratti nel regime applicativo dell’IVA ai sensidell’art. 10, comma 1, n. 8-ter. Di conseguenza, la ricorrente contesta, exl’art. 57 comma 1, D.P.R. n. 131/1986, la propria qualifica come soggettopassivo dell’imposta di registro negando la propria qualità di “partecontraente”, poiché la Società non è stata parte rispetto all’apportoeffettuato da un’altra banca, in quanto rispetto a quell’apporto la Societànon ha trasferito alcun immobile né ricevuto alcuna partecipazione nell’imposta di registro proporzionale sull’apporto di immobili abitativi, questaimposta – ove dovuta – poteva essere pretesa solo nei confronti della bancache ha apportato tali immobili e della Società di gestione per il FondoArmonia, quale beneficiario dell’apporto.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinatodisposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonché degli artt.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20261 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23. 2.1. La sentenza è incorsa in una violazione di leggeladdove ha ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nella misuraproporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso, anche agli3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quantoafferenti al profilo giuridico della imposizione tributaria relativa all’atto diaccertamento impugnato, con assorbimento del primo motivonell’accoglimento del secondo, sulla scorta di quanto segue.3.1. La sentenza impugnata ha motivato, circa la natura giuridica delladisposizione contenuta nell’art. 7 del D.P.R. n 131 del 1986 (norma cheesclude l’obbligo di registrazione degli apporti di immobili a fondi diinvestimento o comunque li sottopone ad imposta a misura fissa),affermando che «la predetta disposizione ha natura di agevolazione fiscale,e, in quanto tale, è stata abrogata dal successivo art. 10, comma 4, delD.Lgs. n. 23 del 2011. Nella specie si tratta, a tutti gli effetti, di untrasferimento a titolo oneroso di beni immobili e la norma invocatadall’appellante riguardava una deroga rispetto al trattamento fiscaleprevisto in via ordinaria per la predetta fattispecie. Il successivo art. 10,comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011 contiene una disposizione abrogativaampia e generalizzata, tale da comprendere tutte le agevolazioni fiscaliriconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della tariffa, e, proprio per lesuddette caratteristiche di ampiezza e generalità, applicabile anche afattispecie disciplinate da leggi speciali. Tanto è vero che con la successivanormativa introdotta dall’art. 20, comma 4 ter, del D.L. n. 133 del 2014, èstata confermata espressamente l’applicabilità di alcune agevolazioni ma,tra le fattispecie “salvate” non rientra quella prevista per i fondi diinvestimento immobiliare».Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20263.2. Sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte ha già avutomodo di affermare la natura di disciplina ordinaria ed organica dellafattispecie recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001, negando la natura diagevolazione esonerativa di un regime generale («In tema di imposta diregistro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diinvestimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale». Cass. n.3218/2024).3.3. In particolare, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadronormativo, (art. 9 del d.l. n. 351/2001, art. 7 d.P.R. 131 del 1986, art.10 d.lgs. n. 23/2011) è stata affermata la natura non agevolativa dell’art.9 cit. d.l. n. 351 del 2001, in virtù innanzitutto della sua collocazionesistematica, nel quadro di una fonte che, facendosi carico di regolamentareogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione,alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni di investimentoimmobiliare - senza limitarsi alle sole imposte d’atto, ma considerandoanche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti - assurge a vero eproprio statuto fiscale complessivo dei fondi comuni immobiliari, assumendola veste di una disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica estoricamente radicata, come del resto esplicitamente affermato dallegislatore. Ne discende che deve essere escluso che questo regime possaessere stato inciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro,dall’intervento abrogativo delle agevolazioni cui all’art. 10, comma 4, d.lgs.n. 23 del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire alleagevolazioni in senso stretto e tipico, non anche a quelle disciplinesintomaticamente rivolte ad apprestare un regime strutturale ed ordinarioNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026(seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trovalegittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali edintrinseche dell’istituto, come discrezionalmente (ma non arbitrariamente)valutate dal legislatore.Inoltre, l’apporto “diretto” - ossia il conferimento di immobili e diritti realiimmobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti dellesocietà di investimento immobiliare (così da acquisire in contropartita nonun prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, maun numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valoredell’immobile apportato, che rivestono esse stesse la natura di strumentifinanziari) contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato.Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili,essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato ma anche- e correlativamente – destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agirenell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali nondel proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziarioautorizzato. Ciò determina l’accostamento della fattispecie all’ambitosocietario che non a quello traslativo (Cass. 3118/2024; Cass. 15319/2015)3.5 Va dunque affermata, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame delprecetto recato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per laduplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti didotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 dellaTabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9d.l. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplinaordinaria; e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possonoessere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previstidall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.3.4. Ne consegue l’illegittimità dell’imposizione tributaria contestata, inquanto calcolata in misura proporzionale (sebbene correttamente destinataNumero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’odierna ricorrente quale parte contraente dell’atto di conferimentooriginario, in ossequio all’art. 19 del TUR), siccome fondata su un’erroneainterpretazione delle norme sopra riassunte, con conseguente assorbimentodelle questioni sollevate nel primo motivo di ricorso.4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, 21, comma 1, 57 e 69 del D.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 e altresì dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, incombinato disposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, nonchédegli artt. 1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 10 del D.Lgs14 marzo 2011, n. 23. La sentenza merita di essere cassata altresì nel capoin cui ha confermato la sanzione per tardiva registrazione dell’Attoricognitivo ai sensi dell’art. 69 DPR 131/1986. È pacifico che, nel caso dispecie, la sanzione per tardiva registrazione dell’Atto ricognitivo,sottoscritto anche dalla Società apportante immobili strumentali, sia statacommisurata alla maggiore imposta di registro (asseritamente) applicabile(in misura pari al 9%). Nel confermare la legittimità della sanzione irrogatacon l’Avviso di liquidazione, i Giudici d’appello hanno affermato che “inrelazione alla debenza dell’imposta di registro in misura proporzionale, alcui pagamento sono tenuti in via solidale tutti i partecipanti all’istituzionedel fondo, l’Ufficio ha correttamente applicato le sanzioni dovute perl’omessa registrazione dell’avveramento della condizione sospensivaapposta al trasferimento di alcuni immobili”, parametrando l’importo dellesanzioni al valore complessivo dell’originario atto di apporto.Tali statuizioni, poiché a loro volta fondate sull’illegittimo assunto che gliapporti ad un fondo immobiliare sarebbero, ai fini dell’imposta di registro,equiparabili ad atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili abitativi percui dovrebbe trovare applicazione l’aliquota del 9%, si pongono in evidenteviolazione delle disposizioni indicate in rubrica.Numero registro generale 8520/2024Numero sezionale 4918/2026Numero di raccolta generale 23459/2026Data pubblicazione 17/07/20264.1 Il motivo è fondato. Invero, sulla base di quanto argomentato inrelazione all’erronea applicazione dell’imposta proporzionale all’atto didotazione di immobile a favore di un fondo comune di investimento,discende l’erroneità della quantificazione delle sanzioni, calcolate sulla basedi un criterio (proporzionale) legato ad una inesatta interpretazione dellanorma. Sotto questo profilo, per le ragioni già espresse in relazione alsecondo motivo, anche il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento.5. In definitiva in accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito ilprimo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte diGiustizia di II del Lazio, che in diversa composizione giudicherà lacontroversia attenendosi al seguente principio di diritto: «In tema diimposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondocomune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale inregime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale».5. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo gradodel Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]