CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: K461
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: aziende termali
Parti datoriali: FEDERTERME
Parti sindacali: CISL; CGIL; UIL; FILCAMS CGIL; UILTUCS UIL; FISASCAT CISL
Decorrenza: 2024-10-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2024-10-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 21022
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242382
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DELLE AZIENDE TERMALI
Codice CNEL K461
08 OTTOBRE 2024
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Addì 8 ottobre 2024, in Roma,
tra
La FEDERTERME, Federazione Italiana delle Industrie Termali,
delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal
Presidente Ing. Massimo Caputi e da una delegazione composta dai
Signori: Alberico Ubaldo, Andreozzi Fabrizio, Borile Cristina,
Calcagni Valentina, De Nicastro Michele, Di Cesare Giuseppe,
Ferruzzi Aldo, Filippini Alice, Garibaldi Massimo, Minieri Guido,
Niccolai Fabrizio, Pezone Nicola, Reani Federica, Ricci Massimo,
Sensi Fausto, Terranova Stefano, Tomasso Tiziana, Zuliani Flavio,
nonché dal Direttore Generale Aurelio Crudeli e con l’assistenza
tecnico-legale dell’avv. Manlio Abati
e
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO,
ALBERGHI, MENSE E SERVIZI (FILCAMS -CGIL), rappresentata
dal Segretario Generale Fabrizio Russo, dai componenti della
Segreteria Nazionale Bassetti Paola, Beretta Marco, Caiolo Monja,
Di Labio Alessio, Fattorini Gianfranco, Paoloni Sonia e dai
componenti dell’Assemblea Generale Nazionale: Abouzeid Rascia
Refaat, Agostini Luana, Aiello Giuseppe, Aimar Samanta, Ajala
Donatella, Annarella Riccardo, Antonelli Federico, Aprea Milva,
Baffa Matteo, Baio Marika, Ballanti Caterina, Banach Agnieszka,
Barbieri Elisa, Barletta Vittoria, Barrocu Silvia, Bazega Rachida,
Belligoli Graziella, Bellopede Vincenzo, Benvenuto Valentina,
Benzoni Micaela, Bertè Brunella, Boato Caterina, Bonetto Cinzia,
Bordoni Stefano, Brino Paola, Brogi Fabrizia, Brotini Luisella,
Bruno Pamela, Buonanno Ugo, Busato Elisa, Bussagli Sara, Buttaci
Ginetta, Camera Andrea, Campolo Giselda, Canali Germana,
Caponera Romina, Caputi Anna Teresa, Carmassi Marco, Carpinetti
Michele, Cavalli Fabrizio, Cavallini Maria Lisa, Cavazza Samanta,
Cepile Stella, Chinellato Francesca, Ciccarelli Laura, Ci mini
Beatrice Laura, Cipollini Lucio, Cirica Andrea, Cofani Massimiliano,
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Colleoni Mario, Conese Marcella, Congiu Simone, Congiu Cinzia,
Corsi Ilaria, Corso Matteo, Cortinovis Barbara, Cosmano Pinuccia,
Cossalter Federica, Costanzo Antonella, Cuomo Massimo, Danesino
Lara, Danuti Loredana, De Luca Andrea, De Pantz Cecilia, De Sury
Fernando, Del Vecchio Antonio, Dentini Riccardo, Di Natale Luca,
Di Rienzo Francesco, Di Tuoro Luana, Dinelli Massimo, Falappi
Matteo, Fanteria Cinzia, Fasani Giovanni, Fasce Flavia, Favola
Fabio, Ferracci Daniela, Ferrari Chiara, Ferretti Emanuele, Feul i
Marco, Fiorini Rosa Linda, Fois Fabio, Folli Cinzia, Fortini
Valentina, Foti Davide, Francesconi Laura, Franco Ivano, Franco
Silvia, Gabbi Alessandro, Galli Giuseppe, Gatto Samuele, Ghisletti
Alessandra, Giorgini Katuscia, Giuliani Cristina, Giulivi Riccardo,
Gjoni Kleva, Grechi Fabrizio, Gregori Gianluca, Grimaldi
Alessandro, Grisolia Fiorella, Guadagno Carmela Paola, Guerrero
Aracelis, Guerrini Barbara, Guitto Mauro Francesco, Gyori Alin,
Hoxha Olsa, Iacovazzi Maria, Irone Alberto, Italiano Valentina, L a
Russa Fabio, Licata Iside Cleide, Lissandrello Loredana, Loi
Costantino, Lotteria Sara, Lucchi Barbara, Lusenti Pamela Angela,
Maccagni Simona, Magi Maurizio, Maglia Giulia, Mandato
Francesca, Manfredini Margherita, Marchetti Caterina, Marconi
Maria, Martino Laura, Marziale Fabiola, Mastrogiovanni Guglielmo,
Mastrogirolamo Stefano, Matterana Gabriele, Melidona Serena,
Miati Maurizio, Micci Pierpaolo, Milazzo Nella, Miriello Elvira,
Moccia Marquidas, Mollo Carmela, Mongermont Isabelle, Mora
Maria, Mosciarello Luciana, Moskalova Maiia, Muratore Livio,
Nappa Maria Rosaria, Natale Salvatore, Natrella Antonello, Neglia
Barbara, Nicoli Stefano, Nigro Claudia, Nonato Jeff, Odoni Alessio,
Orecchioni Tiziana, Pacifici Nora, Panella Francesca, Paoletti
Monica, Paolini Ilaria, Pau Katiuscia, Pelliccia Alessandra, Petrillo
Laura, Pezzè Nicholas, Pirrera Maria Assunta, Poli Nicola, Porrari
Roberto, Pozzi Lidia, Preda Giuliana, Protopapa Antonella, Quaranta
Vincenzo, Quinti Daniela, Quinto Samuel, Ragone Romina, Riboni
Mara, Rini Giulia, Rossi Barbara, Rossi Lucia, Russo Alessandro,
Russo Anna Maria, Sadiku Laurena, Salvucci Simone, Santochi
Catia, Sechi Valentina, Sgargi Emiliano, Silipigni Alessandra, Solati
Silvia, Tall Moustapha, Tardito Silvia, Tassone Alessia, Terziani
Barbara, Tonoli Isabella, Trovato Stefania, Valbruccioli Carlotta,
Valentino Giuseppe, Vallone Giorgia, Ventrelli Antonio, Verderio
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Jurij Paolo, Vergara Fabrizio, Vignali Michele, Volpi Giorgia,
Yemane Helene, Zacco Diego, Zotaj Marsela, Zucca Simona, con
l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil)
rappresentata dalla Segretaria Confederale Francesca Re David.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali
Affini e del Turismo – FISASCAT/CISL - rappresentata dal
Segretario Generale Davide Guarini, dal Segretario Generale
Aggiunto Vincenzo Dell’Orefice; dai Segretari nazionali: Aurora
Blanca, Ivan Notarnicola e Giusi Sferruzza e da: Gianfranco
Brusaporci, Laura Capitale, Salvatore Carofratello, Mirco Ceotto,
Stefania Chicca, Marco Demurtas, Diego Lorenzi, Daniele Meniconi,
dell’Ufficio Sindacale, da Cinzia Pietrosanto (coordinamento
femminile), da D ario Campeotto – Presidente AQuMT, unitamente
ad una delegazione trattante composta da: Adami Hansjörg, Aglitti
Alessandra, Agnelli Nadia, Al Samanoudi Karim, Alessandrini
Claudio, Ammendola Giovanna, Arighi Massimiliano, Atzori
Giuseppe, Bagnolini Gianluca, Barazzetta Francesco, Barbatano
Antonella, Barbieri Diego, Baroncini Claudia, Beghin Mariacristina,
Bellandi Giada, Bellin Valentino, Bellini Patrizia, Bellino Giovanna,
Bellomo Alfonso, Bernelli Giuseppina, Bertolissi Fabio, Blau
Andrea, Bocchese Matteo, Breda Matteo, Bristot Stefano, Brogi
Marco, Bruno Antonio, Calà Guido, Cannizzo Patrizia, Cappelli
Malgara, Carafiglia Claudia, Careddu Eleonora, Carletti Marcella,
Cassano Fabio, Cavallin Claudio, Celi Marco, Centa Simone,
Chiarini Laura, Chicca Stefania, Chirico Francesca, Chirico Stefania,
Chouhan Narayan, Cianfriglia Tadiana, Cocco Silvia, Comiati
Giovanni Battista, Contemi Pietro, Contini Daniela, Da Col
Gianluca, D'Alessandro Luigi, Dall'Ara Michele, D'Aquaro
Giuseppe, De Filippis Davide, De Leo Vincenza, De Marinis Grazia,
De Stefano Alessandro, De Vecchi Monica, Di Leo Pancrazio, Di
Matola Flavio, Di Micco Alfonso, Di Stefano Fabio, Diego
Francesco, Diociaiuti Stefano, Dondeynaz Henri, Dore Fabio, Dossi
Emma, Driadi Loris, Egger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Ercolani
Barbara, Esposito Maria Rosaria, Esposito Samuele, Esposto
Stefano, Eustachi Giovanna, Falbo Jose' Maria, Falcucci Giulia,
Faraci Salvatore Mario, Farino Antonio, Fassari Daniele, Ferrari
Manuela, Ferremi Silvio, Ferrigni Michelangelo, Fioruti Monya,
6
Floris Tiziana, Forattini Fabiana, Foschini Silvia, Franco Simona,
Fratta Guido, Frigelli Davide, Galgani Maria Paola, Galli Stefano,
Gallina Elisabetta, Gasparrini Casari Marco, Genova Massimiliano,
Ghisi Carlo, Giacomazzi Adriano, Giuliana Antonello, Goller
Gabriele, Gualtieri Alessandro, Huber Agnes, Iachella Sonia ,
Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Lai Manolo, Lanzillo Miriam,
Lapa Katarzyna, Le Foche Alessandro, Le Foche Paolo, Lo Papa
Fortunato, Locatelli Alessandro, Locatelli Giovanni, Longo Olga,
Lorrai Sara, Lotti Alessandro, Magnasco Maddalena, Magri
Alessandra, Malchiori Vanessa, Manca Patrizia , Mandelli Rossana,
Manenti Liliana, Mangone Sara, Manna Maria, Marcorelli Marina
Ilaria, Marini Diego, Marrapodi Annarosa, Marrone Salvatore,
Martelli Andrea, Martelli Luca, Martignetti Alessandro, Matrone
Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazzei Lucio, Mazzini Cristian,
Menegale Simona, Migliorisi Alessandro, Minotto Julia, Miraglia
Antonia, Mistri Maurizio, Montagnini Cristiano, Montillo Domenico,
Montuori Salvatore, Mulaj Ahmet, Murazzo Stefano, Musumeci
Michele, Nascioli Alessandra, Natili Valerio, Nelli Nicole, Nexhmije
Ramadani, Orlandi Giulio, Ortolan Marina, Paialunga Marco, Parisi
Carmine, Parlanti Raffaella, Parravicini Luca, Parrino Giovanni,
Pegoraro Nicola, Piacquaddio Leonardo, Pialli Simone, Piazzese
Carlo, Pino Monica, Pintacorona Teresa, Piredda Pierfranco, Pogliani
Francesco, Porcedda Monica, Primavera Roberta, Puglia Laura,
Pulzella Giovanni, Quatrano Gennaro, Rago Mattia, Ramaglia
Graziella, Renica Giorgia, Riccardi Sara, Ricci Matteo, Rizzo
Claudia, Rolletto Maria Concetta, Romano Laura, Rossi Giosue' ,
Rotoni Rachele, Ruta Miriam, Sabatini Sergio, Salustri Alessandra,
Salvati Silvia, Sancarlo Fabiana, Santellani Diego, Sapienza
Giuseppe, Sardone Emanuela, Scaburri Federica, Scammacca
Federica, Scannavino Salvatore, Scialanca Massimiliano,
Scognamiglio Laura, Serra Roberta, Sibillino Walter, Silvano
Domenico, Silvestri Cristina, Soleggiati Selena, Spinzi Luigi,
Spitalieri Vincenzo S tefano, Squartini Marco, Stasi Mariassunta,
Talamone Mirko, Tarantini Carmelina, Tempini Paolo, Tolomio
Susanna, Tomasello Oriella, Tosi Sara, Trapani Fabio, Trinchitella
Luca, Tripi Giuseppe, Vanin Antonio, Vargiu Claudia, Vasapolli
Paolo, Vento Giorgio, Verde Marco, Vinci Maria Scala, Wierer
Silvia, Zambon Maristella, Zanetti Sabrina, Zanforlini Mirta,
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Zannoni Simone, Zimbaro Antonio, Zullo Stefania; dalla
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata
dalla Segretaria Generale Cisl Daniela Fumarola.
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Paolo Andreani e
dalla Segretaria Nazionale Samantha Merlo con la partecipazione
delle delegazioni territoriali composte da: Andrisano Antonio, Ardau
Cristiano, Arminio Lucia, Aveni Banco Massimo, Bacchiega
Michela, Balducci Bernardo, Bardi Sabina, Bassios Vassilios,
Battistelli Giacomo, Bernalda Fernando, Bevilacqua Giacomo, Bidoli
Regina, Binda Priscilla, Boco Brunetto, Bonamici Enza, Bontà
Fabrizio, Boscaro Luigino, Bove Fabio, Bove Salvatore, Buoninconti
Alfredo, Cacciaguerra Massimo, Calabrò Matteo, Callegari Marco,
Cardamuro Valeria, Carfagna Biagio, Cartisano Gianfranco, Casa
Giovanni, Cenolli Anila Kaja, Cerusa Luca, Ciccarelli Roberto,
Cicchitti Claudio, Ciccone Domenico, Coco Gaetano, Conficconi
Marco, Contucci Alessandro Maria, Cotugno Gennaro, D'Ambrosio
Cristina, De Stefano Sabrina, Deiana Daniel, Dell'Anna Marco,
Dell'Anno Patrizia, Dell'Olivastro Tina, Dessì Silvia, Detti
Emanuela, Di Feder ico Bruno, Di Gioia Pietro, Di Iorio Lucia, Di
Martino Francesco, Di Sarno Maria, Diecidue Sergio, Dota Elio,
Dragoni Stefano, Fallara Roberto, Famà Giovanna, Fargnoli Emilio,
Fatiganti Elvira, Feliciangeli Pietro, Ferrandino Barbara, Fiorino
Gabriele, Flauto Marianna, Floridia Anna, Forti Massimo, Frangini
Sara, Franzoni Stefano, Frizzo Roberto, Frontini Stefano, Fugnanesi
Fabio, Fulciniti Caterina, Furlan Marisa, Fusco Gerardo, Gagliani
Cosimo, Galeotti Johnny, Galiano Luigi, Gambale Luigi, Giammella
Cataldo, Giunta Stefania, Grasso Mario, Greco Giordana, Gregorio
Marcello, Grimaldi Danilo, Grimaldi Giada, Guagliardo Maria,
Guarnaccia Carlo, Guarracino Pasquale, Guerra Raffaele, Guida
Ciro, Lai Andrea, Lannunziata Dario, Largher Walter, Lavolta
Cosimo, Lazazzera Donato, Lenoci Maria, Lualdi Federica, Luchetti
Maria Ermelinda, Lugaresi Claudia, Magnifico Ernesto, Malerba
Domenico, Marchetti Massimo, Marciano Luigi, Marino Luca,
Medici Deborah, Merante Andrea, Miccoli Mario, Migliore Eugenio,
Milandri Maurizio, Molino Gianluca, Montemurro Emanuele,
Munari Mauro, Murvana Guido, Muscarà Rachele, Natale Enrico,
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Orsan Mauro, Pace Leonardo, Pacini Roberto, Pantera Anna Lisa,
Papapicco Pietro, Pascale Enzo, Paternicò Fabio, Patruno Sabino,
Paudice Mario, Pennati Roberto, Perrone Antonella, Pezzetta
Giannantonio, Piani Antonia, Picchetti Stefano, Piga Samuele, Pino
Carlo, Politano Roberto, Polito Franco, Principe Gianpiero, Proietti
Paolo, Raponi Giada, Rizzo Adalisa, Rodilosso Gianni, Romano
Giuseppe, Rosignoli Stefano, Rubino Francesco, Saja Maria Ida,
Sama Carlo, Sanna Luca, Sappa Andrea, Scarpino Saverio, Scavo
Carmen, Sciarra Francesco, Sclafani Chiara, Selvaggio Anna Maria,
Serri Riccardo, Settimo Maura, Silvestro Giuseppe, Sodano Simona,
Stampone Alberto, Statti Raffaele, Strazzullo Gennaro, Testani
Davide, Tollari Lorenzo, Tundo Fabio, Turchetti Giancarlo, Valenti
Roberta, Vargiu Antonio, Veronese Ivana, Visentin Alessandro,
Zanfardino Angelo, Zimmari Giuseppe, Zorn Matteo, Zumbo
Cosimo; con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL)
rappresentata dalla Segretaria Confederale Tiziana Bocchi.
Si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle
stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 24 gennaio 2018.
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Premessa
Le parti hanno preso atto del permanere della crisi che sta
attraversando il settore termale, sia in termini di volumi di fatturato
che di remunerazione delle prestazioni fornite; l’esigenza primaria
che le parti riconoscono è quella di salvaguardare la continuità delle
Aziende e, di conseguenza, creare le condizioni per il
consolidamento ed il rilancio dell’occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle
diverse responsabilità e funzioni - s’impegnano a realizzare iniziative
nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Governo, al fine
di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso
un’adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare
come un’importante componente del sistema sanitario e da valutare
per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo
rilevanza cruciale per le realtà local i in cui le imprese termali
operano, rappresentandone spesso la principale risorsa economico -
occupazionale.
Le iniziative di cui sopra dovranno essere volte alla ricerca di
impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a
consolidare il ruolo del termalismo quale risorsa primaria del sistema
produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di
strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui
rispetto all’incidenza del termalismo nella formazione della ricchezza
e dell’occupazione del Paese, nonché nella tutela e valorizzazione del
patrimonio termale, artistico, culturale e naturale.
Ritenendo che tali iniziative siano possibili solo con
un’accresciuta capacità di governance al più alto livello, pur nel
rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni
in materia di Sanità e Turismo, con particolare riferimento al turismo
termale, e pur considerando le specifiche attribuzioni dei competenti
Ministeri, le parti, si impegnano a promuovere con il Governo e con
le altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria
attenzione ai temi seguenti.
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Le parti concordano nel riconoscere che il concetto di attività
stagionale - da sempre presente nel settore termale – si è nel tempo
modificato in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali,
fattori che rendono il concetto di stagionalità differenziato anche per
aree territoriali omogenee.
Alla luce di tali peculiarità, si rende quindi necessario attuare
adeguate politiche legislative atte a incrementare progressivamente il
periodo di attività delle imprese termali e quindi a migliorare i livelli
di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, mirando a salvaguardarne
anche l’occupabilità e incentivandone la permanenza nel settore e
richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali
obiettivi, anche attraverso interventi di formazione continua.
Per il raggiungimento di tali finalità le Parti richiedono al
Governo di estendere il beneficio del cuneo fiscale e contributivo in
caso di:
- proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni
di stagionalità, per una durata superiore a cinque mesi;
- assunzione di lavoratrici e lavoratori ai quali la contrattazione
attribuisce il diritto di precedenza nelle riassunzioni;
- incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante
assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- modifica dell’attuale regime degli ammortizzatori sociali
(NASPI) che penalizza fortemente le lavoratrici e i lavoratori
stagionali.
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali
rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento
dell’occupazione di settore, le Parti congiuntamente richiedono
l’adozione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca
che ai versamenti effettuati dalle aziende e dalle lavoratrici e dai
lavoratori in favore dell’Ente Bilaterale di settore - EBITERME - si
applichi un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità
sociale di tali versamenti.
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Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti richiedono
una modifica della vigente normativa che escluda dalla retribuzione
imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli
enti bilaterali da lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro.
Nel complessivo contesto sin qui tracciato, le Parti confermano
la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si
articolano nell’Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella
Commissione pari opportunità, nell’Ente Bilaterale Nazionale Terme
(EBITERME), nonché negli istituti previsti dal sistema di
informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando
le risultanze dell’attività dell’Osservatorio per valutare l’opportunità
di iniziative, autonome o congiunte, tese al r ilancio del settore ed al
superamento dei suoi problemi.
Ad opinione delle Parti occorre prendere atto che, nella
situazione attuale, i concorrenti del sistema termale nazionale sono
rappresentati da quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le
potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante
sanitario e della prevenzione che del benessere psico -fisico, e che
attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende
termali, cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e
sempre più efficaci.
Il termalismo in Italia, invece, soffre della carenza di
un’adeguata politica promozionale e, nonostante l’impegno,
pluridecennale ed in prima linea delle Parti medesime, non si è mai
riusciti a favorire la realizzazione di iniziative organiche e
coordinate, sia in Italia che all’estero.
Le Parti chiedono, pertanto, nell’ottica di un’accresciuta
attenzione per il settore, che l’ENIT, facendo proprie le ripetute
sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 12
della legge di riordino del settore termale (l. 24 ottobre 2000, n. 323),
preveda obbligatoriamente nei propri programmi annuali, anche
idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.
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Tale valutazione potrà essere effettuata nell’ambito degli
incontri previsti per l’informativa a livello nazionale. Analogamente,
gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo
a specifici esami su problematiche critiche per il settore con
riferimento al livello di competenza, da cui potranno disc endere le
opportune iniziative.
ART. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI.
A) Sistema di informazione
I. Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività
imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità
di promuovere – nell’ambito dei rispettivi ruoli – una politica
finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive
di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all’occupazione,
concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di
norma nel primo semestre di ciascun anno solare, l’Associazione
imprenditoriale stipulante fornirà alle Federazioni di categoria
stipulanti del presente CCNL - tenuto anche conto delle risultanze
dei lavori dell’Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive
di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali
in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed
internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi
impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni,
diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità,
ambiente e mobilità esterna;
2) I. annualmente, di norma entro il primo semestre,
l’Associazione imprenditoriale competente fornirà alle
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori
aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle
risultanze dei lavori dell’Osservatorio - informazioni in ordine alle
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prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di
cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli
investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, e ristrutturazioni,
diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità,
ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi
conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul
grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-
time, sull’andamento dell’occupazione femminile nonché delle
lavoratrici e dei lavoratori extracomunitari e con disabilità.
II. Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti
termali, le Parti individuerann o consensualmente, nel corso
dell’incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi
industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti
situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore -
forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria
stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli
orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2),
informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a
nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e
ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità
ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di
formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei
contratti a termine e a part-time, sull’andamento dell’occupazione per
sesso e per classi di età nonché delle lavoratrici e dei lavoratori
extracomunitari e con disabilità , sull’andamento dell’occupazione
femminile, in relazione ai possibili interventi (a zioni positive) volti a
promuovere condizioni di effettiva parità e in linea con le normative
UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell’apposito gruppo di
lavoro costituito in seno all’Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese
titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e
significative incidenze nell’ambito del settore - intendendosi per tali
quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno,
ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di
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politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle R.S.U./R.S.A
e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle
Organizzazioni stipulanti informazioni previsionali e a consuntivo
relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione,
ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su
occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti
elementi conoscitivi sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e
a part-time, sull’andamento dell’occupazione per sesso e per classe di
età nonché delle lavoratrici e dei lavoratori extracomunitari e con
disabilità, sull’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai
possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di
effettiva parità e in linea con le normative UE e nazionali e con le
risultanze dei lavori dell’apposito gruppo di lavoro costituito in seno
all’Osservatorio.
B) Relazioni a livello aziendale
1) I. Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le
imprese forniranno alle R.S.U/R.S.A o, in assenza alle Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e
degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della
precedente lett. A), previsioni di massima sull’andamento della
stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con
riferimento sia agli strumenti offerti dal me rcato del lavoro e da
particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di
utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione
dell’art. 18, punto 3) del presente contratto.
II. In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite
dall’Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome
valutazioni finalizzate alla salvaguardia delle lavoratrici e dei
lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alle
altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993, confermato l’1.2.1999, le cui disposizioni in materia di assetti
contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente
contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel
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realizzare maggiori benefici per le lavoratrici ed i lavoratori ,
riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria
attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata
del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione
delle sue norme.
3) I. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta
solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale
possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure
specificatamente indicate. Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all’art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall’art. 48 IV, V
e VII comma.
c) l’attuazione della distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni nel
periodo 1° novembre - 30 aprile di cui ai commi I e II del punto 3)
dell’art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla
dichiarazione a verbale sub art.40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall’art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all’art.13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle
indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno
all’Osservatorio;
h) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al
punto 4) dell’art.18 del ccnl.
II. Competenti per questo livello di contrattazione, in
rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno
da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori di Filcams–Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la R.S.U./R.S.A. e dall’altro l’Azienda e
l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi
previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) I. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde
l’impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti,
per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme
integrative aziendali da esso previste. A tale fine l’Associazione
imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l’osservanza delle
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condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le
Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad
intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a
modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi
ai vari livelli.
II. Le parti si danno atto che, in particolare nell’attuale
situazione, che vede le Aziende termali interessate a profondi processi
di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare
competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare
i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è
indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a
salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il
perseguimento degli obiettivi prefissati.
III. In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale
attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di
conciliazione delle controversie individuali e collettive.
IV. Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di
microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di
definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati
anche a pause di raffreddamento.
V. A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri
per ciascuna Azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell’ambito di
correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze Sindacali
Aziendali/Rappresentanze Sindacali Unitarie, e le corrispondenti
strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma
poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per
la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede
aziendale.
VI. Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica
17
a livello nazionale.
VII. In attesa della specifica regolamentazione delle procedure
di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle
prestazioni terapeutiche fornite e dell’esigenza di salvaguardare la
clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura
aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci
giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione
con l’assistenza dell’Organizzazion e degli imprenditori e dei
lavoratori territorialmente competenti.
C) Osservatorio Nazionale
I. L’Associazione imprenditoriale, la Filcams -Cgil, la
Fisascat-Cisl e la Uiltcus -Uil manifestano l’interesse a sviluppare
attraverso un Osservatorio Nazionale un modello di relazioni
industriali che favorisca un confronto periodico sui principali
problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di
condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del
termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior
concorrenza conseguente all’unificazione e all’ampliamento dei
mercati europei, e alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni
di lavoro dei dipendenti.
II. L’Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle
Associazioni stipulanti il presente CCNL e potrà valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini sui temi di comune
interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
III. In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche
nell’ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali,
nonché le problematiche internazionali del settore;
- l’andamento del mercato nazionale ed internazionale con
particolare riferimento ai riflessi derivanti dall’apertura del mercato
unico europeo;
18
- l’andamento e la composizione qualitativa dell’occupazione
nel settore, anche con riferimento alle problematiche della
stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni
tecnologiche;
- l’evoluzione del mercato del lavoro, con particolare
riferimento all’andamento dell’occupazione giovanile e delle c.d.
categorie deboli ed all’utilizzo delle tipologie di contratto anche non
a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi
interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità;
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione
professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai
nuovi profili professionali che l’evoluzione dei cicli produttivi di
settore necessita e richiede.
IV. L’Osservatorio, inoltre, per assecondare il progresso e lo
sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del
servizio all’utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari
ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per
dare risposte alle esigenze di efficienza professionale delle lavoratrici
e dei lavoratori, studierà e seguirà l’evoluzione delle tecniche e
metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche
interessanti l’effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso
le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali
competenti nonché gli organismi previsti dagli Accordi
interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo
della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel
campo della ricerca e dell’innovazione, gli opportuni interventi,
utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse
pubbliche disponibili.
V. Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura
locale, in via sperimentale, potranno essere realizzate articolazioni a
livello regionale -territoriale dell’Osservatorio, con riferimento alle
specifiche aree regionali ove sussista una significativa
19
concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in
occasione dell’insediamento dell’Osservatorio nazionale.
VI. Le articolazioni territoriali dell’Osservatorio svolgeranno
gli stessi compiti e funzioni dell’Osservatorio Nazionale, in quanto
compatibili e con riferimento all’ambito locale di specifica
competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive
Amministrazioni pubbliche a livello locale.
VII. Ciascuna articolazione territoriale dell’Osservatorio sarà
composta da sei componenti designati dalle Associazioni
imprenditoriali e da sei membri designati dalla Filcams -Cgil, dalla
Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil territoriali.
VIII. Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale durante la
vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo
di lavoro paritetico composto da sei membri (3 designati dalla
Federterme e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il
presente CCNL ) al quale è affidato il compito di monitorare
l’andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari
tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove
possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di
rapporto.
IX. A tale scopo l’Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni
fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere
indicativo in ordine alle suddette finalità.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
I. La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare
pariteticamente l’Osservatorio Nazionale di cui al presente punto
attraverso quote mensili versate da tutte le aziende e dai loro
dipendenti, la cui misura è stabilità nello 0,20% di paga base e
contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a
carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal
31/01/2005.
20
II. Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente
e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito
regolamento che le parti si impegnano a redigere entro l’arco di
vigenza del presente contratto.
D) Pari opportunità
I. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in
attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema
di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel
lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi, di studio
e di ricerca finalizzati alla promozione e all’attivazione di azioni
positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale,
territoriale, aziendale), volte all’effettiva realizzazione della parità di
genere.
II. In tale contesto le parti convengono di dare piena
a
ttuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a
partire da quanto previsto dal D.Lgs 198/2006, (così come
modificato da ultimo dalla L.162 del 5.11.2021), anche dalla
Direttiva UE 2023/970/UE volta a rafforzare l’applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno
stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i
relativi meccanismi di applicazione, istituendo nelle imprese con più
di 50 dipendenti, una figura di rappresentanza nominata
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle
lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere,
denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i
datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano
in azienda possano godere delle medesime opportunità, di tutelare il
concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare
qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire
l’inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
III . In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Termale
è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità̀ , alla
quale sono assegnati i seguenti compiti:
21
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere, livello
di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e
retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio
sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e
internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel
mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere
l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione
pr
ofessionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di
coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di
astensione, aspettativa e congedo, cos ì come previsti dalla legge n.
53 dell'8 marzo 2000, come modificata dal D.lgs n. 105/2022;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire
l
'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando
anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 dai Fondi
comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di
violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di
lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli
Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate
in relazione a molestie;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in
materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi
di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo
le buone pratiche;
22
i) individuare e monitorare le iniziative volte al superamento di ogni
forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare
riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto
sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n.
198 del 2006 al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
IV. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto
di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle
Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti
promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di
benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
V. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei
propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale.
VI. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o
su richiesta di una delle parti, è presieduta a turno da un componente
dei due gruppi e delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti
sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di
materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria
attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte
sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di
una delle componenti.
VII. Le Parti impegnano la Commissione permanente per le
pari opportunit à̀ istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale del
Settore Termale a portare a termine, entro l’arco di vigenza del
presente contratto l’analisi dell’evoluzione qualitativa e quantitativa
dell’occupazione femminile del settore.
VIII. Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale
analisi, la Commissione, nel rispetto delle disposizioni di tutela della
riservatezza dei dati personali, potrà avvalersi anche delle
informazioni statistiche disponibili presso l’Ebiterme - Ente
23
Bilaterale Nazionale del Settore Termale, gli enti pubblici e le
amministrazioni competenti.
IX. L’Ente Bilaterale Nazionale del Settore T ermale dovrà
assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di
spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti
a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a
favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei
livelli di responsabilità.
E) Contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro
I. Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel
luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti
umani, concordano di promuovere iniziative, al fine di prevenire e
contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto
della persona umana.
II. Per “violenza e molestie” nel mondo del lavoro si intende,
ai sensi e per gli effetti della L. 4/2021, quell’“insieme di pratiche e
di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in
un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o
possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o
economico, e include la violenza e le molestie di genere” e cioè “la
violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro
sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di
un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie”.
III. Le parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri
c
ome molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad
adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno
poste in essere.
IV. Le parti condividono appieno i principi espressi nella
legge 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità,
di cui al D. Lgs. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di
lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire
24
l’integrità fisica e morale e la dignità, oltreché il benessere
psicologico, delle lavoratrici e dei lavoratori.
V. La violenza e le molestie possono presentarsi sul luogo di
lavoro, e possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o
sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici
tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad
esempio i clienti e possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati
che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.
VI. È interesse di tutte le Parti stipulanti il presente CCNL
agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la
necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di
ciascuno.
VII. Le Parti concordano di individuare le iniziative, di natura
in
formativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare
comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare
violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il
rispetto della dignità di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di reciproca
correttezza.
VIII. Nei programmi di formazione e informazione del
personale, le singole imprese potranno includere tematiche specifiche
inerenti a comportamenti e condotte responsabili, ispirate a principi
di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò
al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto
reciproco a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione qualsiasi essa
sia, nonché condividere con le lavoratrici e i lavoratori gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
IX. Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici
interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS.
territoriali comparativamente più rappresentative sul territorio
nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali,
25
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine
di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la
cultura del rispetto della persona.
X. Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite
campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni
sua forma, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la
comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte
le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere e
dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
XI. Le Parti predisporranno materiale informativo destinato
alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di
molestie.
XII. A questo fine, si conviene che saranno individuati, per
ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case
rifugio, Consigliera di Parità ecc.) ai quali poter rivolgersi, dando
puntuale informazione dei recapiti.
XIII. Qualora venga accertato che si siano verificate delle
molestie o violenze, l’impresa deve adottare misure adeguate, anche
di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le
ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro
garantito il divieto di licenziamento di cui all’articolo 26, commi 3 -
bis e 3 ter, del D.lgs. 198 del 2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se
necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
XIV. Si prevede 1 ora di assemblea retribuita annua sul tema
della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la
quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche
soggetti esterni.
XV. N el l’arco di vigenza del presente contratto , le Parti,
anche attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica
26
Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee Guida con le
misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e
molestie sessuali sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole
imprese.
XVI. Sarà inoltre prevista a livello aziendale la costituzione di
Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e
molestie sessuali nel luogo di lavoro, con numeri e modalità da
definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure
specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate
congiuntamente.
XVII. Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle
molestie nei luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti,
verrà istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente
dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei
lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante
della Parità. Tale rappresentanza, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 – lettera a).
XVIII. Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo,
possono essere applicate nei casi di violenza o molestia per così dire
esterna e cioè, posta in essere, ad esempio, da parte di clienti e/o
fornitori.
XIX. Le parti si impegnano infine a valutare nell’arco di
vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e
idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratrici, lavoratori e
clienti a contrasto di questi fenomeni.
F) CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI
GENERE
I. Le Parti nel condannare la violenza di genere in tutte le sue
forme, condividono l’impegno a proteggere e sostenere le donne che
ne sono vittime.
27
II. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. 80/2015 e
successive modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente
certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro
per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo
massimo di tre mesi, così come previsto dalla citata norma di legge.
III. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,
la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a
preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non
inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del
periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante
l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
IV. Il congedo può essere usufruito su base oraria o
giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del
percorso; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e
quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è
consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del
periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
V. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene
anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi
dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità.
VI. Il periodo di congedo di cui al comma II è computato ai
fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della
maturazione delle ferie, dei permessi per riduzione dell’orario di cui
all’art. 18 , ex festività, della tredicesima mensilità , della
quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
28
VII. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24
del d.lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al
comma II sarà prorogato per ulteriori tre mesi con diritto al
pagamento di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
VIII. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A richiesta della
lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
IX. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al
comma II, può altresì chiedere al proprio datore di lavoro di essere
trasferita presso un’altra unità produttiva della stessa azienda; il
datore di lavoro, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si
impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile, entro 14 giorni
dalla richiesta.
X. Su richiesta della lavoratrice, al termine del percorso di
protezione e per il periodo di un anno l’azienda valuterà
positivamente la possibilità di assegnarla ad un turno di lavoro che
tenga conto delle esigenze della lavoratrice, salve comprovate
esigenze organizzative.
ART. 2 - APPALTI E DECENTRAMENTO PRODUTTIVO.
I. Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si
richiamano le norme di legge in materia.
II. Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende
appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle
norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le
Aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme previdenziali e
antinfortunistiche.
III. Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con
carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi
29
sull’occupazione ne sarà data comunicazione preventiva alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali/Rappresentanze Sindacali
Unitarie per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro
nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui
predetti riflessi.
ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.
I. In attuazione di quanto previsto dagli Accordi
interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le
Parti riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento
riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane,
in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta
ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
II. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa
evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel
rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente
contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento
dei seguenti obiettivi:
- consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori di acquisire
professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate
esigenze delle aziende termali derivanti da innovazioni tecnologiche
ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro,
nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di
consentire una maggiore flessibilità nell’impiego delle lavoratrici e
dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento delle lavoratrici e
dei lavoratori al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di
inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e delle lavoratrici
e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
III. In questo quadro le Aziende forniranno alle RSU/RSA o,
in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle
30
Organizzazioni stipulanti, in occasione di un apposito incontro
annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale,
con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori
interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai
contenuti, agli obiettivi tecnico -professionali da conseguire, allo
svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni,
nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i
programmi stessi, esterni all’Azienda.
IV. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in
materia, a tale livello sarà valutata l’opportunità di adottare specifiche
iniziative formative rivolte:
- al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace
inserimento in azienda;
- alla generalità del personale, per consentire un
apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
- al personale interessato da processi di innovazione
tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che
comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione
lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle
competenze/professionalità;
- alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per
eventi e cause particolari di cui all’art.10 del presente contratto.
V. Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei
programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua (FONDIMPRESA).
VI. A tale riguardo, Federterme si impegna ad intervenire
presso le Aziende termali associate al fine di favorirne la più ampia
adesione a Fondimpresa.
VII. L’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 lett. a)
individuerà, nell’ambito dei criteri di cui al presente articolo, le più
idonee iniziative formative da attuare con le risorse finanziarie
rivenienti dalla quota dello 0,30 % versato all’INPS.
31
VIII. Fatte salve particolari esigenze aziendali di natura
tecnica e/o organizzativa, la formazione è, di norma, svolta nel corso
del normale orario di lavoro.
ART. 4 – INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA
FORMAZIONE CONTINUA PREVISTA DALLE NORME
CHE REGOLANO L’EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA (E.C.M.).
I. Atteso che la legge prevede per i dipendenti del settore
termale l’acquisizione di crediti formativi correlati all’E.C.M., le
parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale
percorso formativo.
II. A tal fine le parti concordano quanto segue:
a) l’Azienda Termale rimborsa, anche attraverso
anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente
certificati - sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi
medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai
fini fiscali – l’importo massimo di Euro 105,00 per ogni dipendente
inviato dall’azienda.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non
concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di
retribuzione indiretta e differita.
b) L’Azienda Termale riconosce, altresì, a ciascun dipendente
tenuto a frequentare corsi per l’E.C.M., permessi retribuiti per le ore
effettive di corso sostenute in orario di lavoro e debitamente
documentate.
ART. 5 - RECLAMI E CONTROVERSIE.
I. Qualora nella interpretazione e nella applicazione del
presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga
32
controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il
tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni
sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato
accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti
Organizzazioni sindacali nazionali.
II. Viene costituita una Commissione paritetica che nel l’arco
di vigenza del presente contratto fornirà indicazioni alle parti –
tenendo conto delle intese che potranno essere raggiunte dalle
rispettive Confederazioni ma anche dell’esigenza di salvaguardare il
ruolo delle parti stipulanti nella rappresentanza di categoria – in
merito alla armonizzazione delle disposizioni contrattuali concernenti
le controversie individuali e collettive con riferimento a conciliazione
ed arbitrato.
ART. 6 - AFFISSIONE DEL CONTRATTO.
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in modo ben
visibile nell’interno dello stabilimento.
ART. 7 - ASSUNZIONI.
I. Per le assunzioni valgono le norme di legge.
II. All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare
alla lavoratrice o al lavoratore, normalmente, per iscritto:
1) la data dell’assunzione;
2) la qualifica ed il livello a cui viene assegnato;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) gli altri eventuali dati previsti dalla legge.
III. Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori
valgono le norme di legge.
33
ART. 8 - DOCUMENTI.
I. All’atto dell’entrata in servizio, la lavoratrice o il lavoratore
deve presentare i documenti richiesti per legge.
II. E’ inoltre in facoltà dell’Azienda di richiedere alla
lavoratrice o al lavoratore altri documenti che ritenga utili in relazione
alle mansioni cui la lavoratrice o il lavoratore è assegnato, nonché la
dichiarazione o certificazione agli effetti fiscali.
III. La lavoratrice o il lavoratore dovrà pure dichiarare alla
Direzione dell’Azienda il suo domicilio e sarà tenuto, altresì, a
segnalare gli eventuali cambiamenti entro tre giorni.
ART. 9 - VISITA MEDICA.
Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto
si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di legge in materia.
ART. 10 – TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA’ ,
PATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI.
I. La maternità, la paternità e i congedi parentali sono regolati
dalle norme di legge attualmente in vigore.
II. Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il compimento del
dodicesimo anno di vita del bambino con un limite complessivo
massimo di 10 mesi retribuiti ai sensi di legge, salvo quanto previsto
dall’art.12, 2° comma, D. Lgs. n.151/2001.
III. Nell’ambito del predetto limite, tale diritto compete:
34
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6
mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7
qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In quest’ultimo
caso, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è
elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a 10 mesi.
IV. Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, il
genitore che intenda usufruire del congedo parentale su base
giornaliera è tenuto a presentare, almeno 5 giorni prima, richiesta
scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo
richiesto ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione
sostitutiva; il termine di preavviso si riduce a due giorni qualora la
lavoratrice o il lavoratore intenda usufruire del congedo parentale su
base oraria. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore sia
oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è
tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la
richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e
comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro se il
congedo parentale richiesto è su base giornaliera e entro un giorno se
il congedo parentale richiesto è su base oraria.
V. Per quanto attiene al congedo parentale ad ore, i permessi
di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri permessi
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/01, nel limite massimo di centoventi
ore calcolate nell’ambito dell’intera durata dei congedi parentali.
VI. I periodi di congedo parentale sono computati
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità, ai sensi del
successivo art. 37, delle ferie, dei permessi per riduzione dell’orario
di cui all’art. 18 e delle ex festività. Gli stessi periodi di congedo
35
parentale, sempre ai sensi dell’art. 37 cit., sono computati ai fini della
maturazione e della corresponsione della quattordicesima mensilità a
decorrere dal 1° dicembre 2027.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Preso atto degli indirizzi giurisprudenziali che si stanno formando sul
punto, le parti auspicano che le disposizioni di legge richiamate nel
presente articolo possano essere estese quanto prima anche al
genitore intenzionale, così come già avvenuto per il congedo
obbligatorio di paternità.
ART. 10 -bis – PERMESSI PER EVENTI E CAUSE
PARTICOLARI, DECESSI E GRAVI INFERMITA’.
I. I permessi per eventi e cause particolari sono regolati dalla
legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive disposizioni di attuazione.
II. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge
8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione
di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi
lavorativi, di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato,
o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anag rafica o di un parente entro il
secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente
la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi
nonché delle persone disabili, queste ultime se parenti o affini entro
il terzo grado, anche se non conviventi.
III. Per le modalità di fruizione del permesso da parte della
lavoratrice o del lavoratore si richiamano le norme di legge in
materia.
36
IV. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 119 del 2011, l e
lavoratrici o i lavoratori mutilati ed invalidi civili assunti con
contratto a tempo indeterminato, ai quali sia stata riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire di
un periodo di congedo per cure non superiore a 30 giorni l’anno,
anche frazionato, per comprovate e documentate esigenze di cura.
V. Il periodo di congedo di cui al comma precedente verrà
accordato dal datore di lavoro previa domanda del dipendente
interessato, corredata dalla richiesta del medico convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale o facente parte di una struttura sanitaria
pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla
riconosciuta infermità invalidante.
VI. La lavoratrice o il lavoratore interessato dovrà,
comunque, documentare in modo idoneo le cure effettuate ed in caso
si sottoponga a trattamenti terapeutici continuativi, potrà produrre
attestazioni cumulativa.
VII. Il periodo di congedo non si cumula con il periodo di
comporto.
VIII. Durante il periodo di congedo l a lavoratrice o il
lavoratore invalido percepirà lo stesso trattamento economico
corrisposto in caso di assenza per malattia.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI.
La Federterme dichiara la propria disponibilità a fornire
indicazioni alle aziende associate al fine di favorire la soluzione di
problematiche specifiche in materia, riguardanti le lavoratrici o i
lavoratori stagionali.
ART. 11 - ASSENZE E PERMESSI.
I. Fermo restando quanto previsto all’art. 44 (malattia ed
infortunio non sul lavoro) e salvo casi di giustificato impedimento, le
37
assenze debbono essere immediatamente comunicate all’Azienda e
giustificate non oltre il giorno successivo.
II. Il datore di lavoro potrà concedere alle lavoratrici e ai
lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi
permessi non retribuiti - comunque di durata non superiore a 3 giorni
- senza interruzione dell’anzianità.
III. Detti permessi potranno anche, su richiesta della
lavoratrice o del lavoratore, essere considerati in conto ferie, come
riposi compensativi dell’attività prestata in una delle 4 festività
infrasettimanali soppresse dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 così come
modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 o come utilizzo dei
riposi di cui all’art. 18 (orario di lavoro).
ART. 12 – PRECEDENZE.
I. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi
determinati dalle leggi in vigore, al coniuge o ai figli della lavoratrice
o del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo
richiedano particolari necessità familiari e sempre che questi abbiano
i requisiti e le idoneità necessari.
II. L’esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro
un anno dall’avvenuto decesso.
III. Le Aziende termali, compatibilmente con le esigenze
organizzative e produttive e nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge sul collocamento, daranno la precedenza nelle assunzioni del
personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali, a
quelle lavoratrici o a quei lavoratori che abbiano prestato la propria
opera alle dipendenze della medesima azienda per un maggior
numero di stagioni e nelle qualifiche occorrenti, tenendo anche conto
della durata delle prestazioni, purché ne facciano richiesta scritta
(raccomandata a/r, a mano o via pec) entro tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
38
IV. Il diritto di precedenza non si applica alle lavoratrici o ai
lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e alle lavoratrici o ai
lavoratori che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato
motivo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che per “personale necessario per il
maggior lavoro nei periodi stagionali” si intendono le lavoratrici o i
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per
ragioni di stagionalità e per ragioni di intensificazione dell’attività
produttiva in particolari periodi dell’anno.
ART. 13 – DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE.
I. Il contratto di apprendistato per la qualifica ed il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore (cd. contratto di apprendistato di
primo livello) e il contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca (cd. contratto di apprendistato di
terzo livello) sono disciplinati dalle norme di legge in
vigore.
II. Il contratto di apprendistato professionalizzante (cd.
contratto di apprendistato di secondo livello) è
disciplinato dalle norme di legge in vigore salvo
quanto previsto ai punti che seguono:
a) possono essere assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29
anni e fino al giorno antecedente il compimento del
trentesimo anno d’età ed il contratto è finalizzato al
conseguimento di una qualificazione tecnico-professionale
delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso un percorso di
39
formazione per l’acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico -professionali specificate e modulate nel
piano formativo e nel contratto individuale. Il contratto di
apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato con i
giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano
in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della L. 28
marzo 2003, n. 53;
b) la durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione
al titolo di studio, alle competenze dell’apprendista nonché
alle qualifiche professionali da conseguire con le seguenti
modalità:
livello di inquadramento durata in mesi
i. 3 36
ii. 4 e 4super 24
iii. 5 18
c) in relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il
conseguimento di qualifiche professionali inquadrate al 3°
livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno
essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico
funzionale di altri lavoratrici o lavoratori;
d) l’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione
all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente
alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da
riproporzionare, per gli apprendisti stagionali, in base ai mesi
effettivamente lavorati:
titolo di studio ore annue di formazione
• scuola dell’obbligo 120
• attestato di qualifica e diploma
di scuola media superiore 100
• diploma universitario e diploma di laurea 80
40
e) viene costituita una Commissione Paritetica Nazionale con il
compito di definire, entro l’arco di vigenza del presente
contratto, le modalità di svolgimento della formazione. La
contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo
differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di
svolgimento della formazione;
f) le attività formative svolte per la stessa qualifica da più datori
di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di
formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli
obblighi formativi e per il raggiungimento della qualifica;
g) all’apprendista che al termine della formazione verrà
inquadrato al 5° livello spetta un inquadramento al 6° livello
e il relativo trattamento economico, che verrà erogato per la
prima metà del periodo di formazione prevista; mentre per il
restante periodo il trattamento economico sarà maggiorato di
un importo pari al 50% del differenziale previsto tra il 5° e il
6° livello;
h) all’apprendista che al termine della formazione verrà
inquadrato nei restanti livelli spetta un inquadramento di due
livelli inferiori rispetto a quello finale per la prima metà del
periodo di formazione prevista e di un livello inferiore per la
restante metà;
i) il datore di lavoro predisporrà uno specifico Piano Formativo
Individuale che fissi i parametri cui l’apprendista dovrà far
riferimento nel corso del rapporto di formazione ed evidenzi
le competenze da acquisire, in relazione a quelle già
possedute e finalizzate alla sua qualificazione professionale.
L’apprendista, inoltre, dovrà essere seguito da un tutore o
referente aziendale, che ne curerà formazione e progressi, e
che dovrà occuparsi di redigere, al termine dei vari periodi
formativi, una nota relativa ai risultati del percorso formativo
stesso. Le funzioni di tutore o di referente possono essere
svolte da lavoratrice o da un lavoratore qualificato designato
dall’azienda o, nel caso di azienda con meno di 15
41
dipendenti, dal datore di lavoro stesso; il tutore o referente
aziendale potrà affiancare non più di 5 apprendisti;
j) il datore di lavoro informa per iscritto l’apprendista sui
risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore
ai 6 mesi;
k) è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in
più stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi
periodi di lavoro, ma non oltre quarantotto mesi;
l) per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento
alla disciplina contenuta nel presente contratto per le
lavoratrici o i lavoratori con qualifica, in quanto applicabile,
in ragione della normativa di carattere speciale che disciplina
il rapporto di apprendistato.
DICHIARAZIONE A VERBALE.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro l’arco di vigenza
del presente contratto per la necessaria definizione dei profili
formativi inerenti alle figure professionalizzanti relative
all’assunzione dei dipendenti con contratto di lavoro di apprendistato
professionalizzante.
ART. 14 - PERIODO DI PROVA.
I. L’assunzione in servizio della lavoratrice o del lavoratore è
sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:
1° livello super (A e B) mesi 6
1° livello mesi 6
2° livello mesi 3
3° livello mesi 1,5
4° S e 4° livello mesi 1
5° livello giorni 20
6° livello giorni 15
42
II. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i
diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo quanto
diversamente disposto dal contratto stesso.
III. Durante il periodo di prova ciascuna della parti può, in
qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di
preavviso né di indennità.
IV. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il
periodo di prova, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto alla
retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati, ai ratei di
13^ e 14^ mensilità, al TFR ed alle ferie maturate ove spettanti.
V. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’Azienda non
proceda alla disdetta del rapporto, la lavoratrice o il lavoratore si
intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato
agli effetti dell’anzianità.
VI. I periodi di prova di cui al primo comma del presente
articolo si applicano anche alle lavoratrici o ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato , nei confronti dei quali
trovano applicazione le previsioni dell’art. 13 alla legge 13 dicembre
2024, n. 203.
VII. S aranno esenti dal periodo di prova i dipendenti che lo
abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni
nel triennio precedente.
ART. 15 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.
I. Le lavoratrici e i lavoratori sono inquadrati in un’unica
scala classificatoria di 7 livelli e 9 parametri retributivi.
L’inquadramento delle lavoratrici e dei lavoratori è effettuato
secondo le qualifiche, declaratorie generali e profili professionali
laddove espressamente indicati.
43
II. La classificazione unica determina comuni livelli di
retribuzione minima contrattuale ma non modifica l’attribuzione alle
singole lavoratrici o ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere
normativo ed economico che siano previsti differenziati per i quadri,
gli impiegati, le categorie speciali e gli operai da disposizioni di
legge, di regolamenti, di accordo interconfederale e di contratto
collettivo di lavoro che si intendono qui riconfermate in quanto non
esplicitamente modificate con il presente contratto.
1° livello super
Declaratoria:
I. - Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
che, avendo ampia discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa,
svolgono, con carattere di continuità, funzioni direttive, di maggior
rilievo rispetto a quelle previste per il livello 1° e particolarmente
importanti ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi di
impresa, con autonomia nella gestione di risorse.
II. L’ appartenenza a questo livello è, inoltre, caratterizzata
dalla capacità di fornire, con specifica autonomia e assunzione di
responsabilità, contributi di particolare originalità e creatività per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di
organizzare, integrare e sovraintendere le risorse affidate e dalla
capacità di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con
terzi.
III. I profili relativi sono quelli tassativamente elencati alle
successive lettere A) e B), cui corrispondono valori parametrali
convenzionali differenziati in ragione dei contenuti professionali
della mansione svolta, dei livelli di responsabilità assegnati e della
complessità delle realtà aziendali in cui le attività vengono esercitate.
A)
- Responsabile sanitario di Azienda o di Stabilimento e/o di
Unità clinica equiparabile, intendendosi per tale il medico specialista
in discipline attinenti al settore (reumatologia, idrologia, ecc.) che,
con le caratteristiche di cui alla declaratoria e avvalendosi di una
44
adeguata esperienza clinica ed organizzativa, funge da responsabile
sanitario di Azienda con un unico Stabilimento termale o il medico
che, con le caratteristiche professionali di cui sopra, sovraintende,
coordina e controlla l’attività sanitaria di uno o più Stabilimenti o
unità cliniche equiparabili articolati su più reparti, attraverso
collaboratori medici nonché specialisti paramedici, per la
realizzazione degli obiettivi che ha concorso a predeterminare.
- Responsabile del personale, intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla
declaratoria, sovraintende, coordina e controlla le branche in cui si
articola il settore del personale (relazioni industriali, gestione e
sviluppo, formazione ed addestramento, antinfortunistica, ecc.)
elaborando politiche e strategie per il conseguimento degli obiettivi
che ha concorso a predeterminare.
- Responsabile del servizio amministrativo, intendendosi per
tale la lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla
declaratoria e sulla base di adeguata esperienza, sovraintende,
coordina e controlla tutte le branche amministrative (finanziaria,
tributaria, contabile, CED incluso) della Società, intrattenendo
rapporti anche con gli Istituti di credito e gli Enti della Pubblica
Amministrazione. E’, inoltre, responsabile della redazione del budget
e del bilancio dell’Azienda.
- Responsabile del settore tecnico , intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla
declaratoria e sulla base di adeguata esperienza, avvalendosi anche
delle tecnologie d’avanguardia esistenti sul mercato, progetta e
realizza nuovi impianti ed attrezzature complesse nonché
sovraintende, coordina e controlla la conduzione e la manutenzione
di quelli esistenti con programmazione della sequenza temporale
degli interventi e dell’utilizzo delle risorse anche umane con la
responsabilità della determinazione e gestione del budget di settore.
B)
- Responsabile di esercizio, intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla
45
declaratoria e sulla base di adeguata esperienza, coordina con
autonomia decisionale ed operativa l’attività di più responsabili di
Stabilimenti termali, aventi anche diversa destinazione terapeutica,
facenti capo alla stessa Azienda.
- Responsabile di servizio specialistico , intendendosi per tale
il medico specialista in discipline attinenti al settore che, con le
caratteristiche di cui alla declaratoria e avvalendosi di una adeguata
esperienza, è responsabile con coordinamento di più medici
specialisti di una branca medica corrispondente alla propria
specializzazione.
- Responsabile del servizio affari generali e relazioni esterne ,
intendendosi per tale la lavoratrice o il lavoratore che, con le
caratteristiche di cui alla declaratoria e sulla base di adeguata
esperienza, è responsabile oltre che dell’istruzione e della redazione
di contratti, convenzioni, pratiche legali, ecc. intrattenendo i
necessari rapporti con gli Enti di Pubblica Amministrazione, anche
dei servizi ausiliari dell’Azienda.
- Responsabile del controllo di gestione, intendendosi per tale
la lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui alla
declaratoria e sulla base di adeguata esperienza, è responsabile
dell’elaborazione della contabilità analitica e dell’individuazione
degli scostamenti e dei conseguenti interventi correttivi per centri di
spesa, ai fini del mantenimento o del miglioramento degli obiettivi di
budget.
- Responsabile del personale , intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui al
corrispondente profilo tassativo indicato per il livello parametrale A,
svolge la sua attività in Azienda con struttura organizzativa semplice,
con limitata diversificazione impiantistica e con capacità produttiva
tale da comportare una dimensione occupazionale mediamente
inferiore ai 100 dipendenti.
- Responsabile del settore tecnico , intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, con le caratteristiche di cui al
46
corrispondente profilo tassativo indicato per il livello parametrale A,
svolge la sua attività in Azienda con struttura organizzativa semplice,
con limitata diversificazione impiantistica e con capacità produttiva
tale da comportare una dimensione occupazionale mediamente
inferiore ai 100 dipendenti.
1° livello
Declaratoria:
- Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
(amministrativi e tecnici) con funzioni direttive e che abbiano
discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon
andamento di determinate attività aziendali nell’ambito delle
direttive generali impartite dai dirigenti dell’Azienda o dai titolari
della medesima.
Profili:
- medico specialista che esercita nell’ambito della corrispondente
branca medica;
- responsabile CED;
- capo ufficio amministrativo;
- capo ufficio personale e paghe;
- capo stabilimento.
2° livello
Declaratoria:
I. - Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
che con specifica preparazione, conoscenza ed esperienza, svolgono
attività amministrative o tecniche caratterizzate da limitata
discrezionalità e da autonomia operativa nei limiti delle direttive
impartite dai superiori, dei principi, norme e procedure valevoli per il
settore in cui operano.
II. - Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
che negli impianti di produzione, nelle officine ed altri servizi
aziendali svolgono mansioni di particolare responsabilità che si
esplicano nella guida, nel controllo e coordinamento di un gruppo di
47
altri lavoratrici o lavoratori, anche specializzati, con apporto di
competenza tecnico -pratica ed un certo potere di iniziativa in
rapporto ai risultati della lavorazione.
Profili:
- lavoratrici o lavoratori tecnici ed amministrativi che svolgono
compiti di controllo e di coordinamento nell’ambito dei servizi, con
particolare specifica competenza;
- analista-programmatore centro elaborazione dati;
- capi di gruppi lavoratrici o di lavoratori che operano, anche a turno,
in cicli produttivi complessi;
- Responsabile del coordinamento delle attività di settore (SPA
manager).
3° livello
Declaratoria:
I.- Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
amministrativi e tecnici che, alle dipendenze di altri di livello
superiore, svolgono negli uffici mansioni richiedenti una particolare
e specifica conoscenza tecnica e amministrativa, nonché una
adeguata pratica ed esperienza.
II. - Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
che, nei reparti di lavorazione, compiono, normalmente con
l’applicazione di particolare personale competenza, lavori ed
operazioni di rilevante difficoltà, svolti con l’ausilio di operai anche
specializzati.
III. - Appartengono a questo livello gli operai che compiono
lavori ed operazioni che richiedono capacità tecnico- pratiche in più
di un campo specifico al livello dello specializzato.
Profili:
- impiegati addetti a servizi tecnici per operazioni richiedenti
rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza
48
teorica e mediante esperienza di lavoro, disegni costruttivi di
impianti, attrezzature ed opere edili;
- impiegati addetti ad uffici amministrativi o commerciali che, nel
rispetto di procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti
contabili, di acquisto e/o vendita relative a forniture di normale
rilevanza e/o ripetitive;
- operatore CED che esegue, controlla e rettifica da consolle i vari
cicli di elaborazione;
- lavoratrici e lavoratori che guidano, controllano e coordinano con
limitata autonomia nell’ambito delle proprie funzioni squadre di
operai;
- operai addetti di norma ad importanti lavori di installazione,
costruzione e riparazione di notevole complessità e che richiedono
cognizioni tecnico-pratiche multiple adeguate o cognizioni specifiche
elevate;
- lavoratrici e lavoratori che, in possesso dei richiesti diplomi
professionali, svolgono attività nel loro campo specifico (es.
ostetrica, infermiere professionale, tecnico radiologo, tecnico di
laboratorio e di indagini cliniche, terapista della riabilitazione,
tecnico di audiometria);
- Coordinatore area palestra;
- Coordinatore SPA;
- cuoco unico;
- maitre;
- Responsabile servizi di prenotazioni e/o ricevimento;
- Personale con funzioni di gestione degli inservienti di piano;
- Responsabile Servizi di bar.
- informatore scientifico.
4° livello
Parametro superiore.
I. Viene riconosciuto, in ragione della peculiarità della
mansione svolta, alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al profilo
tassativo di seguito indicato:
lavoratrice o lavoratore che, in possesso del diploma
conseguito con corso biennale, svolge attività di massofisioterapia.
49
4° livello
Declaratoria:
I. - Appartengono a questo livello lavoratrici e lavoratori con
mansioni d’ordine sia tecniche che amministrative che richiedono
una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di
lavoro.
II. - Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori
che esplicano mansioni di particolare rilievo ed importanza, la cui
corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità
tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Profili:
- operatore su calcolatori elettronici;
- addetto di segreteria con conoscenza di stenodattilografia;
- addetto informazioni alla clientela, hostess e steward con adeguata
conoscenza di almeno due lingue estere;
- addetto alla fatturazione;
- addetto alle registrazioni contabili;
- lavoratrice o lavoratore che, in possesso del previsto diploma
professionale svolge la propria attività nel campo specifico
(infermiere generico – massaggiatore - estetista);
- addetto alla igiene e balneoterapia orale;
- bagnino-fanghino, intendendosi per tale colui che, essendo dotato di
adeguata preparazione tecnica, provvede alle cure balneoterapiche
con eventuale titolazione in gradi Beaumé delle acque e alle
prestazioni specialistiche caratteristiche della stazione termale
oppure colui che essendo dotato di adeguata preparazione tecnica
provveda alle cure balneoterapiche e a tutte le prestazioni
specialistiche caratteristiche della stazione termale;
- operatore termale ex art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- massaggiatore capo bagnino;
- istruttore di fitness (personal trainer);
- SPA attendant;
- aiuto analista di laboratorio chimico;
- addetto al gabinetto di ricerche scientifiche;
- magazziniere;
50
- giardiniere specializzato (con mansioni di potatura, di coltivazione,
di selezione delle piante e di predisposizione delle aiuole);
- autista meccanico;
- conduttore di caldaie per le quali è richiesta la patente di 1° e 2°
grado;
- muratore, decoratore, verniciatore a mano specializzati;
- aggiustatore meccanico di precisione;
- tornitore e fresatore di precisione;
- elettricista installatore, bobinatore, elettrauto, quadrista e
radiotecnico specializzati;
- aggiustatori specializzati di contatori di acqua e gas;
- carpentiere in legno e ferro specializzato;
- falegname specializzato;
- saldatore elettrico ed autogeno, idraulico tubista specializzati;
- tappezziere di mobili specializzato;
- portiere di stabilimento con conoscenza adeguata di lingue estere;
- guardarobiere unico consegnatario responsabile della tenuta e
riparazione di tutta la biancheria dell’Azienda e quindi della quantità
e livello qualitativo della stessa;
- aiuto cuoco;
- barman;
- capocameriere
- Manutentore;
- Addetto attività di marketing con adeguata conoscenza di almeno
due lingue estere;
- Addetto alla reception/accoglienza con adeguata conoscenza di
almeno due lingue estere
- Segretario con funzioni di ricevimento.
5° livello
Declaratoria:
I. - Appartengono a questo livello lavoratrici e lavoratori con
mansioni d’ordine richiedenti una normale conoscenza professionale
e semplice pratica di ufficio.
51
II. - Lavoratrici e l avoratori che compiono lavori od
operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità
tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Profili:
- operatori addetti ai videoterminali e/o a funzioni di dattilografia;
- centralinisti telefonici;
- personale incaricato con compiti di particolare fiducia al controllo
ingresso dipendenti ed ospiti o alla distribuzione di documenti negli
uffici;
- bagnino- fanghino, intendendosi per tale colui che provvede alle
cure balneolutoterapiche e che svolge almeno una delle prestazioni
specialistiche erogate nella stazione termale;
- bagnino, intendendosi per tale colui che provvede, con
professionalità compiuta, acquisita attraverso adeguato tirocinio nello
svolgimento della mansione, alle cure balneoterapiche e ad almeno
due delle prestazioni specialistiche erogate nella stazione termale1;
- addetto alla ventilazione polmonare, intendendosi per tale la
lavoratrice o il lavoratore che, in possesso di prolungata e adeguata
esperienza nelle cure inalatorie, svolge la propria attività, su
prescrizione e sotto controllo medico, predisponendo e regolando
l’apparecchiatura esistente per la somministrazione di ventilazione
polmonare, sia a base di sola acqua termale che con addizionamento
di medicinali prescritti;
- incaricato del funzionamento dell’impianto automatico
distribuzione fango e operazioni annesse;
- assistente di piscina munito di brevetto F.I.N.;
- incaricato di curare l’efficienza delle tubazioni e di assicurare il
normale funzionamento delle condutture e della distribuzione;
- incaricato del funzionamento, della manutenzione e della condotta
degli apparecchi di concentrazione e deferrizzazione delle acque
salsoiodiche;
- addetto alla mescita con adeguata conoscenza di lingue estere;
1 Le parti si danno atto che il periodo di effettivo svolgimento della specifica
mansione – con inquadramento al 6° livello – ritenuto necessario per acquisire
professionalità compiuta ed essere pertanto inquadrati nel livello 5°, è pari a 15
mesi, conseguibili anche per somma di periodi.
52
- operatore imbottigliamento, intendendosi per tale la lavoratrice o il
lavoratore che, previo adeguato tirocinio, conduce l’impianto di
imbottigliamento effettuando i necessari interventi di regolazione e
messa a punto sulle varie stazioni che lo compongono;
- operaio incaricato della materiale dosatura delle acque titolate e
delle soluzioni saline e della materiale preparazione con dosaggio di
specialità chimiche, di prodotti farmaceutici e zootecnici con
responsabilità diretta del buon andamento delle relative operazioni;
- aiuto magazziniere distributore dei vari materiali custoditi in
magazzino;
- giardiniere;
- fuochista conduttore di caldaie per le quali è richiesta la patente di
3° grado;
- addetto alla riparazione e manutenzione dei pozzi;
- addetto alla sicurezza;
- hostess e steward generici, non in possesso di adeguata conoscenza
delle lingue estere;
- custode e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo
ingresso;
- portiere;
- addetto alla reception/accoglienza;
- verniciatore - muratore - imbianchino;
- carpentiere in legno e in ferro;
- aggiustatore meccanico;
- elettricista;
- lattoniere - compressorista;
- falegname, che esegue lavori su serramenti e di riquadratura;
- saldatore elettrico ed autogeno idraulico tubista;
- tappezziere;
- autista e/o trattorista;
- incaricato del funzionamento delle macchine lavatrici di lavanderia;
- addetto al ricamo, al rammendo e sartoria semplice;
- addetto alla stiratura a mano;
- guardarobiere di Stabilimento, intendendosi per tale la lavoratrice o
il lavoratore che, in base alle esigenze dei vari reparti e dei tempi di
approvvigionamento, determina l’entità della biancheria che deve
avere a disposizione essendone responsabile della distribuzione ai
reparti e del relativo recupero per l’inoltro alla lavanderia;
53
- guardarobiere con responsabilità di consegna;
- barista;
- cameriere;
- Addetto attività di marketing.
6° livello
Declaratoria:
I. - Appartengono a questo livello lavoratrici o lavoratori che
compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche
capacità ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve
tirocinio.
Profili:
- addetto alle macchine di lavanderia;
- addetto a mansioni semplici e di pulizia nei laboratori di analisi, in
gabinetti clinici e simili;
- addetto alla mescita;
- addetto alle cure inalatorie;
- addetto alle comuni pratiche balneoterapiche (*2)
- preparatore del fango (cioè colui che mescola le argille con i fanghi
naturali salsobromoiodici per renderli idonei alle successive
applicazioni curative, comprendendo in esso anche coloro che sono
addetti al riscaldamento del fango stesso);
- addetto alle attività di manovalanza;
- addetto al controllo ingressi degli stabilimenti;
- fattorino - usciere;
- addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici;
- addetto ai forni di riscaldamento della biancheria;
- addetto a lavori di pulizia e semplice manovalanza come carico e
scarico a mano, trasporto a mano, anche se compiuto nei reparti di
produzione;
- inservienti di cucina, sala e piano.
2(*) Vedi nota in calce al 5° livello.
54
II. Per i medici assunti dalle Aziende termali, l’eventuale
assegnazione alla seconda categoria avrà la durata massima di 2 anni,
trascorsi i quali avverrà senz’altro l’assegnazione alla 1ª categoria.
QUADRI
I. La qualifica di “quadro”, introdotta nel nostro ordinamento
dalla Legge n. 190/1985, si colloca in una posizione intermedia tra la
struttura dirigenziale sovrastante e il restante personale dell’Azienda
e si identifica agli effetti classificatori nel livello 1° super della
classificazione del personale.
II. Al “quadro” si applicano il trattamento economico di cui
ai parametri A) o B) del livello 1° Super e la normativa contrattuale
prevista per gli impiegati con funzioni direttive.
III. L’Azienda è tenuta ad assicurare il “quadro” contro il
rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
IV. Ai quadri si riconoscono interventi formativi per favorire
adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale
supporto alle responsabilità affidate.
V. In base a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 13
maggio 1985 n. 190, in caso di svolgimento delle mansioni proprie
delle figure professionali tassativamente indicate per
l’inquadramento nel 1° livello Super (parametri A e B) che non sia
determinato dalla sostituzione di altra lavoratrice o altro lavoratore
assente per motivi che diano diritto alla conservazione del posto,
l’assegnazione a tale livello e l’attribuzione della qualifica di quadro
saranno effettuate trascorso un periodo ininterrotto di 6 mesi.
VI. Le parti si danno atto che con quanto sopra è stata data
attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.
55
DICHIARAZIONE A VERBALE
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5, le parti
convengono che eventuali controversie in ordine all’individuazione
dei quadri e alla attribuzione del relativo parametro - rispetto alla
declaratoria e ai profili tassativamente previsti dall’art. 15 - verranno
direttamente sottoposte alle competenti Organizzazioni sindacali
nazionali.
NOTA A VERBALE
I. In relazione a quanto previsto dal 1° comma del presente
articolo resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie
con i relativi profili esemplificativi - salvo quanto previsto ai
successivi punti a) e d) - e le diverse qualifiche vale quanto segue:
a) qualifica di quadro:
declaratoria del livello 1° Super e relativi profili tassativi concernenti
i parametri A) e B);
b) qualifica impiegatizia:
declaratoria del livello 1°; declaratoria dei livelli 2°, 3°, 4° e 5°,
primo alinea;
c) qualifica categoria intermedia:
declaratoria dei livelli 2° e 3°, secondo alinea;
d) qualifica operaia:
declaratoria del livello 3°, terzo alinea; declaratoria dei livelli 4° e 5°,
secondo alinea e profilo tassativo del parametro superiore del livello
4°; declaratoria del livello 6°.
II. Ai fini anzidetti l’appartenenza alle qualifiche operaia,
intermedia, impiegatizia e di quadro viene identificata sulla base di
quanto comunicato a norma dell’art. 7 nella lettera di assunzione e
delle eventuali successive comunicazioni in caso di passaggio di
qualifica.
56
ART. 16 - PASSAGGIO DI LIVELLO PER MUTAMENTO DI
MANSIONI.
I. La lavoratrice o i l lavoratore, in relazione alle esigenze
aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse
da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun
peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua
posizione.
II. Alla lavoratrice o al lavoratore che sia destinato a compiere
mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere
corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra
la retribuzione minima tabellare percepita e quella massima del
predetto livello superiore.
III. Fatto salvo quanto specificamente previsto dal 5° comma
dell’articolato contrattuale relativo ai quadri di cui al precedente art.
15, trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 1° e
2° livello e di un mese e mezzo nel disimpegno di quello di altri livelli
avverrà senz’altro il passaggio della lavoratrice o del lavoratore, a
tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione
di altre lavoratrici o altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto
alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, ecc.), nel qual
caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della
sostituzione senza che ne derivi il passaggio di livello.
IV. Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni di livello superiore può
essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei
singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un
massimo di mesi 12 per il passaggio al primo livello e di mesi 6 per il
passaggio agli altri livelli.
VI. La lavoratrice o i l lavoratore che sia assegnato
temporaneamente e in maniera non ricorrente a mansioni di livello
inferiore conserverà la retribuzione del livello al quale appartiene.
VI. Per quanto non previsto dal presente articolo, vengono
57
richiamate le norme di legge in materia.
ART. 17 - CUMULO DI MANSIONI.
I. Alla lavoratrice o a l lavoratore al quale vengono affidate
mansioni pertinenti a diversi livelli è riconosciuto il livello
corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia
carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
ART. 18 - ORARIO DI LAVORO.
1) La durata normale dell’orario contrattuale settimanale di
lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal
presente contratto, è fissata in 40 ore.
2) L’orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) verrà
distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del
periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo
durante il quale l’Azienda, in relazione alle esigenze tecnico -
organizzative, potrà distribuire l’orario di lavoro su 6 giorni.
3) I. In relazione a particolari esigenze tecnico -organizzative,
l’orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo
potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario, su 6
giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al
punto 2).
II. L’attuazione di quanto sopra sarà determinata dall’Azienda
previa intesa con la R.S.U/R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
III. Fermo restando quanto previsto al punto 1) della lettera C)
dell’articolo 1 - Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni
ed esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di
lavoro di cui al punto 1) del presente articolo può essere realizzato
come media nell’arco di più settimane. Le modalità di compensazione
degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame
58
congiunto con la R.S.U./R.S.A. o, in assenza, con le Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Le date di
effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente
portate a conoscenza della R.S.U./R.S.A. o, in assenza, delle
Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni
stipulanti.
4) I. Le riduzioni dell’orario di lavoro definite con Protocolli
d’intesa a partire dal 22 gennaio 1983 fino al 1 gennaio 1994, pari a
un totale di 64 ore annue, verranno godute dal le lavoratrici o dai
lavoratori mediante riposi individuali retribuiti pari a giornate intere,
mezze giornate o gruppi di ore.
II. In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno
di calendario, la lavoratrice o il lavoratore usufruirà di un dodicesimo
dei riposi di cui al presente punto per ogni mese intero di servizio
prestato.
III. I riposi di cui sopra non matureranno per i periodi di
assenza della lavoratrice o del lavoratore senza diritto a retribuzione
fatta eccezione per i periodi di congedo per maternità, per paternità e
di congedo parentale.
IV. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i
riposi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività,
mediante rotazione delle lavoratrici e dei lavoratori e comunque in
modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
V. Le suddette riduzioni potranno essere usufruite anche
collettivamente, previ accordi aziendali.
5) Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali
saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro
settimanale.
6) Per gli addetti ai lavori discontinui l’orario medio
complessivo su base annua non potrà superare le 45 ore settimanali.
59
7) L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello
stabilimento.
8) Le lavoratrici e i lavoratori non potranno rifiutarsi
all’istituzione di più turni giornalieri. La lavoratrice o il lavoratore
deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi
siano predisposti soltanto per determinati reparti.
DICHIARAZIONE A VERBALE:
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di
lavoro quelle di effettiva prestazione.
2) Resta inteso che nel caso di settimana corta le festività non
lavorate, cadenti nel giorno non lavorato, non saranno considerate agli
effetti del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
3) Le riduzioni di cui al punto 4) del presente articolo vengono
assorbite fino a concorrenza dagli orari inferiori e/o da particolari
trattamenti del regime di orario eventualmente esistenti a livello
aziendale.
4) Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di
pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di
approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario
di lavoro, si incontreranno per convenire eventuali adattamenti di tale
disciplina alle caratteristiche del settore, anche ai fini di evitare
alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente
accordo.
ART. 19 - LAVORATORI DISCONTINUI.
I. E’ da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di
mansioni non aventi carattere di continuità.
II. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa
o custodia si fa riferimento alla tabella indicata al Regio Decreto 6
60
dicembre 1923, n. 2657.
III. Le predette mansioni sono limitate come segue:
1) autisti;
2) custodi, guardiani diurni e notturni, portieri;
3) personale addetto alla sorveglianza delle piscine;
4) personale addetto agli spogliatoi delle piscine;
5) personale addetto alla sorveglianza delle sorgenti, delle
canalizzazioni, degli apparecchi di sollevamento e distribuzione di
acqua;
6) conduttori di caldaie per le quali è richiesta la patente di 1°, 2° e
3° grado.
IV. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue
venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione
determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio
addettovi rientra nella norma di cui al punto 1) dell’art. 18. La norma
di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico.
V. Per le lavoratrici o i lavoratori discontinui o addetti a
mansioni di semplice custodia di cui sopra, le ore prestate fino al loro
orario di lavoro contrattuale (45 ore settimanali) saranno compensate
con quote orarie di retribuzione normale. Le ore prestate oltre le 45
ore settimanali saranno maggiorate con la percentuale di cui all’art.
24
ART. 20 - LAVORO A TEMPO PARZIALE.
I. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo
parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire
alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo
regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
II. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro
prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente
contratto.
61
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di
consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di
attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o
dell’anno; risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei
lavoratori, anche già occupati.
IV. Ai sensi dell’art.6 del D.lgs. n. 81/2015 e successive
modifiche, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono
concordare clausole elastiche relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. Il consenso della lavoratrice o del lavoratore alle clausole
elastiche deve risultare da atto scritto. La lavoratrice o il lavoratore
può farsi assistere da un componente delle RSA/ RSU indicato dalla
lavoratrice o dal lavoratore medesimo.
V. L
e variazioni della collocazione temporale della
prestazione in presenza di esigenze tecnico -organizzative aziendali
derivanti da incrementi non programmabili della domanda devono
essere comunicate con un preavviso di almeno quattro giorni e
comportano una maggiorazione del 1,5% della retribuzione oraria
globale per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate.
Detto preavviso potrà altresì essere ridotto ad un termine inferiore,
ma in questo caso l’aumento della retribuzione oraria globale sarà
pari al 3%.
VI. Quanto previsto al comma precedente non trova
applicazione nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro
preventivamente comunicato alle RSU/RSA, che interessino l’intera
azienda ovvero reparti della stessa.
VII. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale
organizzate a turni, anche avvicendati, non configurano una
fattispecie di clausole flessibili.
62
VIII. La variazione in aumento della prestazione di lavoro,
oltre al lavoro supplementare di cui al comma 11, punto 3, lettera d),
è consentita per una quantità annua di ore non superiore a 60 e in
presenza di esigenze tecnico -organizzative aziendali derivanti da
incrementi non programmabili della domanda, devono essere
preannunciate con un preavviso di almeno quattro giorni e
comportano una maggiorazione del 25% della retribuzione oraria
globale per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate.
Detto preavviso potrà altresì essere ridotto al termine inferiore, ma in
questo caso l’aumento della retribuzione oraria globale sarà pari al
30%.
IX. La variazione della collocazione temporale della
prestazione non dà diritto alle compensazioni di cui al presente
articolo nel caso in cui la suddetta variazione sia richiesta dalla
lavoratrice o dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.
X. L’eventuale rifiuto della lavoratrice o del lavoratore alla
sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a
provvedimenti disciplinari.
XI. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà
risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative
modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di
lavoro e lavoratrice o lavoratore entro le seguenti fasce:
A) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
settimanale, da 18 a 30 ore;
B) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
mensile, da 48 a 120 ore;
C) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario
annuale, da 400 a 1.300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di
proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa.
63
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato dai seguenti
principi:
A) volontarietà di entrambe le parti;
B) reversibilità della prestazione da tempo parziale a
tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
C) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale
o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad
eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni o per lo
svolgimento di mansioni equipollenti a quelle già svolte;
D) possibilità di effettuazione di prestazioni eccedenti
l’orario normale definito. Il superamento dell’orario di lavoro è
ammesso per specifiche esigenze organizzative, sempre con la
normale retribuzione, nel limite di 60 ore annuali per ciascuna
lavoratrice o ciascun lavoratore. Il superamento delle 8 ore
giornaliere, ove non verificatosi in attuazione di quanto previsto dal
2° capoverso del punto 3) dell’art. 18 (orario di lavoro), determina il
compenso per lavoro straordinario;
E) applicabilità delle norme del presente contratto in
quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.
XII. La contrattazione aziendale potrà prevedere: limiti
minimi inferiori e limiti massimi superiori a quelli di cui alle lettere
A), B) e C) (del punto 2 al comma che precede); limiti superiori a
quello di cui alla lettera D) del punto 3) del comma che precede;
modalità di programmazione flessibile dell’orario che si
concretizzino nella possibilità di turni variabili in ordine alla
collocazione delle prestazioni lavorative; modalità di consolidamento
del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa per almeno
12 mesi; effettuazione della prestazione in turni unici.
E’ comunque fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione aziendale esistente.
64
TUTELA DELLA GENITORIALITA’ PART TIME
TEMPORANEO - DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono sulla necessità di sensibilizzare le
i
mprese in merito all’opportunità di concedere, al genitore, compreso
quello intenzionale, che ne faccia richiesta, turni di lavoro agevolati
o, in alternativa, di trasformare temporaneamente il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di problemi di salute
del figlio che comportino difficoltà di apprendimento, ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n 170, a seguito di certificazione DSA o DSP,
da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione
intervenuta da parte degli istituti scolastici.
Le agevolazioni predette potranno essere concesse ad un
numero di dipendenti che non superi il venti per cento della forza
occupata in azienda e le relative modalità di fruizione delle stesse
saranno definite a livello aziendale, contemperando le esigenze
organizzative dell’azienda con quelle dei genitori.
ART. 21 - CONTRATTO A TERMINE.
I. Ferme restando le ragioni per le quali è consentita
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato
previste dalla normativa vigente, il numero delle lavoratrici e dei
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può
superare complessivamente il 20% annuo dei dipendenti occupati a
tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
II. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i
contratti a tempo determinato conclusi per la fase di avvio di nuove
attività, per ragioni di carattere sostitutivo con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, per ragioni di stagionalità, per far
fronte all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati
periodi dell’anno, per l’esecuzione di opere e/o servizi definiti e
predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale.
65
III. Per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di
tempo comunque non superiore a 12 mesi per l’avvio di una nuova
unità produttiva.
IV. Per le ipotesi di cui al comma 1, nelle singole unità
produttive, è consentita in ogni caso l’assunzione a termine di almeno
8 lavoratrici/lavoratori.
V. La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al
comma 1 è costituita dal numero delle lavoratrici e dei lavoratori
occupati a tempo indeterminato all’atto dell’assunzione delle
lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si
computano per intero.
V-bis. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs.15
giugno 2015, n. 81, è individuata la seguente causale per la stipula
dei contratti a tempo determinato di durata oltre i 12 mesi e non
superiore a 24:
1. Grandi eventi da individuare con apposito accordo sottoscritto
dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti
il presente contratto (ad es. Giubileo, Olimpiadi, grandi campagne
socio-sanitarie di sensibilizzazione sanitaria e di medicina
preventiva).
VI. Le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale -
da sempre presente nel settore termale – si è nel tempo modificato ed
ampliato, estendendosi, da una stagionalità legata a fattori climatici,
ad una fortemente condizionata dalla domanda del consumatore ed
estremamente diversificata in relazione alle peculiarità dei singoli
territori termali, fattori che rendono il concetto di stagionalità
differenziato per aree territoriali omogenee.
VII. In relazione alla stagionalità propria del settore termale
come sopra descritta, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla
contrattazione nazionale previst o, da ultimo, dall’art. 21, comma 2,
del d. lgs. 81/2015, concordano che la disciplina sulla successione
dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 19, comma 2, del d.
66
lgs. 81/2015 non trova applicazione, in primo luogo, per le attività
svolte presso aziende e/o unità produttive delle aziende termali, o del
gruppo di aziende termali, che abbiano, nell’anno solare, un periodo
di inattività non inferiore a 30 giorni continuativi o a 45 giorni non
continuativi.
VIII. Inoltre, in ragione della ricordata particolarità del
settore termale, le Parti identificano come stagionali le seguenti
attività, per le quali, parimenti, non trova applicazione la disciplina di
cui all’art. 19, comma 2, del d. lgs. 81/2015 nei confronti del
personale assunto nell’arco di tempo dal 1° marzo di ciascun anno al
10 gennaio dell’anno successivo:
a) conduzione e manutenzione degli impianti, edifici, parchi e
giardini;
b) erogazione delle cure termali;
c) erogazione di trattamenti estetici, di benessere o comunque
denominati;
d) esercizio di piscine termali e attività accessorie e/o connesse;
e) controllo e manutenzione delle apparecchiature e strutture di
erogazione delle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d);
f) attività accessorie e/o propedeutiche all’effettuazione delle
prestazioni di cui alle lettere b), c) e d);
g) attività sanitarie (diagnostica, terapeutica, riabilitativa) e ausiliar ie
delle stesse, direttamente o indirettamente connesse alla
preparazione ed erogazione delle prestazioni termali;
h) imbottigliamento di acque termo - minerali;
i) attività ulteriori rispetto a quelle sopra elencate, eventualmente
identificate dalla contrattazione aziendale;
j) servizi amministrativi e generali connessi alle attività di cui alle
precedenti lettere da a) a i);
k) attività prestate per la sostituzione di personale assente con diritto
alla conservazione del posto, qualora assunto per lo svolgimento
delle attività di cui alle precedenti lettere da a) a j);
IX. Sono altresì da considerarsi stagionali, ai sensi dell’art.
21, comma 2, del d.l.gs. 81/2015, le attività indicate al comma 8,
effettuate in un arco di tempo - verificato con le RSU/RSA o, in
67
mancanza, con le OO.SS. territoriali - diverso e non superiore a
quello previsto dal predetto comma.
X. Nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale, non sarà
consentito superare una durata massima complessiva per ogni
singolo contratto, pari a quella del periodo di attività stagionale di cui
ai precedenti commi VIII e IX, comprese le eventuali proroghe.
XI. L’Azienda comunicherà bimestralmente alle
R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali
aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al
contratto a tempo determinato in applicazione del presente articolo e
il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
ART. 22 - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO.
I. Le parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale
con l’obiettivo di verificare l’evoluzione del quadro normativo anche
alla luce degli accordi interconfederali in tema di mercato del lavoro.
II. Le parti si danno atto che le norme contrattuali vigenti in
materia di mercato di lavoro, hanno validità sino alla individuazione
di nuove intese in materia e che ulteriori istituti contrattuali diversi da
quelli contenuti nel vigente CCNL saranno utilizzati previa intesa tra
le parti.
ART. 23 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.
I. Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa
vigente, e fatto salvo il rispetto del diritto di precedenza di cui all’art.
12 del presente contratto, le parti convengono che l’utilizzo
complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a
tempo determinato non potrà superare il 12% annuo dell’organico in
68
forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la
fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 21.
II. Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato per 4 lavoratrici/lavoratori.
III. Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato per 6 lavoratrici/lavoratori.
IV. In occasione dell’instaurazione di contratti di
somministrazione a tempo determinato, l’Azienda comunicherà
semestralmente alle R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni
sindacali territorialmente aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le
fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo
determinato e il numero di lavoratrici o lavoratori interessati.
ART. 23-bis LAVORO EXTRA E DI SURROGA.
I. Per ciascuno dei servizi termali e di benessere termale, nonché
per quelli di banquetting e meeting e per quelli relativi a convegni
scientifici, eventi di promozione aziendale, fiere, congressi,
manifestazioni, presenze di gruppi è ammessa l’assunzione diretta di
manodopera per una durata non superiore a tre giorni, ed in aggiunta
ai dipendenti già in forza.
II. Fermo restando quanto previsto all’art. 20, comma XII, è
altresì ammesso il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle
festività. Ulteriori casi ed ipotesi potranno essere individuati dalla
contrattazione aziendale.
III. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere di
durata inferiore a quattro ore, non frazionabili.
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IV. Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data
la precedenza alle lavoratrici o ai lavoratori stagionali con diritto
di priorità di assunzione non occupati, se corrispondenti al profilo
professionale richiesto.
V. Il compenso orario lordo omnicomprensivo è fissato nelle
misure di cui alla seguente tabella:
livello
4° e 4° super 14,10
5° 13,55
6° 12,45
VI. Al termine del primo anno di vigenza del presente
contratto le parti, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 1
svolgeranno un monitoraggio sull’andamento dell’applicazione
del presente istituto.
ART. 24 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E
FESTIVO.
I. Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore
eccedenti l’orario di cui all’art. 18, fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3) dell’art. 18,
ai fini del computo della relativa maggiorazione.
II. Nessuna lavoratrice/lavoratore potrà esimersi
dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo
giustificati motivi di impedimento individuali o di legge.
III. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di
intenso lavoro, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
70
IV. Ai fini del computo del lavoro straordinario, non sono da
considerare le ore di prestazione effettuate oltre le 40 ore con riposo
compensativo di cui al 3° capoverso del punto 3) dell’art. 18 - orario
di lavoro - che pertanto verranno retribuite come prestazione
ordinaria.
V. Ferma restando la normativa di cui ai precedenti commi del
presente articolo, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite
massimo di 175 ore annuali per ciascun lavoratrice/lavoratore.
VI. In relazione a quanto sopra, trimestralmente, le Aziende
informeranno le R.S.U/R.S.A. o, in assenza, le Organizzazioni
sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, sulle ore
di lavoro straordinario effettuate.
VII. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22
alle 6.
VIII. Nel caso in cui l’operaio che effettua il lavoro notturno
(dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore
di lavoro successivo alle 6 antimeridiane saranno retribuite come
straordinario notturno.
IX. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni
destinati al riposo settimanale.
X. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di
domenica da lavoratrici/lavoratori che godono del riposo settimanale
compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. A tali
lavoratrici/lavoratori sarà corrisposta una indennità in cifra fissa pari
al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per
ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
XI. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere
preventivamente autorizzato dalla Direzione.
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TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI
Operai e Int. Impiegati
1) Lavoro straordinario diurno 40% 40%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 50% 65%
3) Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore 65% 90%
4) Lavoro straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali 50% 65%
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turno 45% 50%
6) Lavoro straordinario notturno 55% 65%
7) Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100% 100%
8) Lavoro a turni notturni 15% 15%
9) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno
di 8 ore iniziato alle 22
50% 50%
XII. Le suddette percentuali di maggiorazione saranno
applicate sulla quota oraria della retribuzione mensile, ottenuta
dividendo per 173,33 detta retribuzione mensile (e cioè minimo
tabellare, eventuale superminimo, eventuali scatti di anzianità ed
eventuale terzo elemento) più la contingenza.
XIII. Le predette percentuali di maggiorazione non sono
cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
ART. 25 - RIPOSO PER I PASTI.
I. Nelle aziende in cui l’orario normale di lavoro di cui
all’art. 18, viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non
meno di un’ora di interruzione del lavoro per la consumazione dei
pasti, salva diversa intesa intervenuta con i singoli
lavoratrici/lavoratori nel corso del rapporto di lavoro. A lle
lavoratrici/lavoratori che effettuano l’orario continuativo, è concesso
di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
II. Per le donne ed i minori che lavorino a squadre
avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro continuativo
ai sensi della legge 26 aprile 1934, n. 653 e della legge 17 ottobre
1967, n. 977 il riposo intermedio è di mezza ora. A detto personale
verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
72
III. La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini
che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati
con orario continuativo quanto in prestazioni non avvicendate ma
sempre con orario continuativo.
IV. Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza
qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente
in sede aziendale al personale di cui sopra.
ART. 26 - INTERRUZIONE DEL LAVORO.
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza
maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della lavoratrice o
del lavoratore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle
interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i
60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino
nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l’Azienda
trattenga la lavoratrice o il lavoratore nello stabilimento, questi avrà
diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
ART. 27 - RECUPERI.
E’ ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro
perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro
concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti
di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
ART. 28 - SOSPENSIONE DEL LAVORO.
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di
attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di
lavoro, non interrompe l’anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del
presente contratto. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i
73
15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni periferiche
per il prolungamento di tale termine, la lavoratrice o il lavoratore può
chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il
preavviso.
ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE.
Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge tempo per
tempo vigenti.
ART. 30 - GIORNI FESTIVI, FESTIVITÀ
INFRASETTIMANALI E NAZIONALI.
I. Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui
all’art. 24;
b) le festività nazionali del:
1) Anniversario della Liberazione 25 aprile
2) Festa del lavoro 1 maggio
3) Festa della Repubblica 2 giugno
4) festa Nazionale di San Francesco d’Assisi 4 ottobre
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) Lunedì di Pasqua mobile
4) SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma
(giorno del Santo Patrono) 29 giugno
5) Assunzione 15 agosto
6) Ognissanti 1 novembre
7) Immacolata Concezione 8 dicembre
8) Natale 25 dicembre
9) Santo Stefano 26 dicembre
Per il trattamento delle festività di cui alle lettere b) e c)
valgono le norme di legge e/o interconfederali;
74
d) il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo
stabilimento, fatto salvo il n. 4 del punto c).
II. Le parti convengono di estendere alla festività di cui sopra
il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
III. Nei casi di assenza dal lavoro, dovuta a malattia od
infortunio, gravidanza o puerperio, nel giorno festivo del S. Patrono
l’Azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali
fino a raggiungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe
percepito se non fosse stato assente.
IV. Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra
indicate cada di domenica, alle lavoratrici/ lavoratori è dovuto in
aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una
quota giornaliera della retribuzione di fatto. Il predetto importo sarà
determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
V. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica
coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi
consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando
che agli stessi non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza
della festività con il giorno di riposo compensativo.
VI. Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello
stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli
operai dello stabilimento stesso.
ART. 31 - FERIE.
I. La lavoratrice/il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni
anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di 4
settimane di calendario (pari a 160 ore).
II. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso
75
delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico di cui
all’art. 30 senza prolungamento del periodo feriale.
III. Le ferie sono frazionabili a mese. Al la lavoratrice o al
lavoratore spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i
mesi di anzianità maturati.
IV. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo;
l’epoca sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del
lavoro.
V. Qualora la lavoratrice o il lavoratore venga richiamato in
servizio durante il periodo di ferie, l’Azienda è tenuta ad usargli, sia
per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le
ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 38.
VI. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non
pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la lavoratrice/il lavoratore, non
in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio
prestato.
VII. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verrà
considerato, a questo fine, come mese intero.
VIII. L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante
il periodo di preavviso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già
acquisiti dal personale dipendente, conformemente a quanto previsto
nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
ART. 32 - TRATTAMENTO DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE.
Fermo restando che il trattamento per quanto concerne la
giornata ex festiva del 4 novembre è quello previsto per le festività
76
che coincidono con la domenica, per le residue 4 ex festività
infrasettimanali abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, a fronte della
sussistenza del rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione nelle
suddette giornate, la lavoratrice/ il lavoratore avrà il diritto ad
usufruire di corrispondenti giornate di riposo compensativo in
aggiunta alle ferie, oppure di permessi giornalieri retribuiti per
esigenze individuali, che dovranno essere goduti, d ’intesa con le
Aziende, compatibilmente con le necessità tecnico -produttive ed
organizzative. Per le lavoratrici/i lavoratori addetti ai lavori
discontinui e di semplice attesa o custodia di cui all’art. 19 con orario
settimanale superiore a 40 ore, i permessi individuali retribuiti di cui
al precedente comma, si intendono riferiti all’orario giornaliero
contrattuale ad essi assegnato.
ART. 33 - CONGEDO MATRIMONIALE.
I. Alle lavoratrici/ lavoratori non in prova sarà concesso un
permesso di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza della
retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà
computato nel periodo delle ferie annuali né potrà coincidere con il
periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
II. Le lavoratrici/lavoratori assunti con contratto di lavoro a
termine della durata non inferiore a 6 mesi potranno fruire del
congedo matrimoniale la cui durata dovrà essere proporzionale alla
durata del contratto stesso calcolato su base annua.
III. La richiesta del congedo deve essere avanzata dalla
lavoratrice o dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal
suo inizio, salvo casi eccezionali.
IV. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le
norme di legge e l’accordo interconfederale, vigenti in materia.
V. Si farà luogo egualmente alla corresponsione della
retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando la
77
lavoratrice/il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di
lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso od assente.
VI. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è
altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
ART. 34 - CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E
RICHIAMO ALLE ARMI.
I. Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dalle norme di legge
in materia, per cui il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il
periodo di servizio militare ed la lavoratrice/il lavoratore non in prova
ha il diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la
cessazione del servizio militare.
II. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e la
lavoratrice/il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad
un mese dopo la cessazione del servizio militare.
III. Ove la lavoratrice/il lavoratore all’atto della chiamata o
del richiamo alle armi richieda la liquidazi one, l’Azienda
corrisponderà alla lavoratrice/al lavoratore stesso un trattamento pari
a quello che gli sarebbe spettato in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro escluso il preavviso.
IV. La lavoratrice/il lavoratore che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si metta a disposizione dell’Azienda entro un mese
dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato
dimissionario e come tale liquidato.
ART. 35 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA
RETRIBUZIONE.
I. Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le
consuetudini dell’Azienda, mediante busta o altri stampati individuali
78
sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le
eventuali ritenute con l’indicazione del periodo di paga al quale si
riferiscono.
II. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata
con quella indicata sulla busta, nonché sulla qualità della moneta,
dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
III. Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere
contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della
retribuzione.
IV. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni
elementi costitutivi della stessa, alla lavoratrice/a l lavoratore sarà
corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
V. Qualora l’Azienda ne ritardi di oltre 10 giorni l’erogazione
rispetto al normale periodo di paga decorreranno di pieno diritto gli
interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con
decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre la
lavoratrice/il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto, con
diritto alla corresponsione delle indennità di anzianità e di mancato
preavviso.
Mensilizzazione
(criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai)
I. La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per
gli operai sarà effettuata senza oneri o vantaggi per l’Azienda o le
lavoratrici/i lavoratori, in base ai seguenti criteri:
1) il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173,33;
2) le misure giornaliere confederali dell’indennità di contingenza
verranno moltiplicate per 26;
3) eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dalla indennità di
contingenza, qualora lo consentano la loro natura e le loro
caratteristiche, potranno essere mensilizzati, in ogni caso, fermo
restando il principio di cui in premessa;
4) la gratifica natalizia degli operai viene trasformata in tredicesima
79
mensilità (173,33 ore);
5) le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella
retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica,
saranno compensate in base ad 1/26 della retribuzione mensile.
II. La retribuzione normale alle lavoratrici/ai lavoratori sarà
corrisposta in misura mensile sulla base delle tabelle allegate ed
eventuali elementi retributivi accessori. Al riguardo, pertanto, in base
ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle
ore lavorate, valgono le seguenti norme:
a) alle lavoratrici/ai lavoratori che nel corso del mese avranno
prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro e che si
saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che
comportino il diritto all’intera retribuzione, verrà liquidata l’intera
retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al
lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e festività di cui
all’art. 30;
b) le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque
non retribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale saranno calcolate
dividendo per 173,33 la retribuzione mensile e da questa detratte.
ART. 36 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’.
1) A decorrere dal 1° gennaio 1980 le lavoratrici/i lavoratori
hanno diritto alla maturazione di 5 scatti biennali in cifra fissa ai
seguenti valori:
1° livello super (A e B) euro 18,07
1° livello euro 16,01
2° livello euro 13,68
3° livello euro 12,13
4° S e 4° livello euro 11,62
5° livello euro 11,36
6° livello euro 10,58
2) In caso di passaggio di livello la lavoratrice/il lavoratore
manterrà l’importo degli aumenti periodici già maturati. La
lavoratrice/il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori
80
aumenti periodici nella misura fissata per il nuovo livello di
appartenenza, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto
per il nuovo livello, ivi compreso l’importo maturato nei precedenti
livelli. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di
livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del
successivo aumento periodico.
3) In caso di passaggio - che non comporti novazione del
rapporto di lavoro - da mansioni di operaio a quelle di intermedio o di
impiegato, il numero degli aumenti periodici di anzianità è 5,
compresi quelli già maturati nella qualifica di provenienza. Ai fini
della rivalutazione conseguente all’attribuzione del nuovo livello di
inquadramento, si applicherà quanto previsto al punto 2).
NORME TRANSITORIE
A) Gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 31
dicembre 1979, conformemente agli indirizzi concordati in occasione
del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23
giugno 1979, manterranno in cifra gli importi degli scatti già maturati
alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti
biennali secondo gli importi previsti dalla tabella di cui al precedente
punto 1) e nei limiti di un numero complessivo (ivi compresi gli scatti
corrispondenti all’importo congelato) pari a 13 scatti se impiegati, 10
scatti se intermedi.
B) Gli operai in forza alla data del 31 dicembre 1979,
conformemente agli indirizzi concordati in occasione del rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 giugno 1979,
manterranno in cifra gli importi degli scatti già maturati alla stessa
data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali,
secondo gli importi previsti dalla tabella di cui al precedente punto 1)
e nel limite di un numero complessivo pari a sei scatti e dell’importo
massimo previsto per il proprio livello di appartenenza.
C) I. Al fine di determinare il numero degli aumenti periodici
da computare come già maturati, l’importo percepito a tale titolo
dall’operaio, intermedio e impiegato alla data del 31 dicembre 1979
verrà diviso per il nuovo valore unitario previsto dalla tabella di cui al
81
punto 1), con riferimento al corrispondente livello di inquadramento.
L’eventuale frazione di scatto, necessaria per raggiungere l’importo
massimo previsto per il livello di appartenenza, sarà attribuita al
lavoratore al compimento del biennio successivo alla data di
completamento dei sei aumenti periodici di anzianità se operaio, 10 se
intermedio, 13 se impiegato.
II. Per le lavoratrici ed i lavoratori che alla data del 31
dicembre 1979, in base alla normativa prevista per gli aumenti
periodici di anzianità dal CCNL 23 luglio 1975 avessero già maturato
da più di due anni il numero massimo di scatti stabilito per la
qualifica di appartenenza, la data di erogazione dell’eventuale scatto o
frazione di esso derivante dal computo di cui sopra è il 1° gennaio
1980.
III. Per le lavoratrici ed i lavoratori per i quali, invece, sempre
alla data del 31 dicembre 1979 fosse trascorso un periodo di tempo
inferiore ad un biennio dalla data di maturazione del numero di scatti
previsti per la qualifica di appartenenza dal CCNL 23 luglio 1975, la
data di acquisizione dell’eventuale scatto, o frazione di esso,
derivante dal computo di cui sopra, sarà quella del compimento del
24° mese.
ART. 37 - 13ª E 14ª MENSILITÀ.
I. In occasione del Natale l’Azienda erogherà a tutte le
lavoratrici ed a tutti i lavoratori una 13ª mensilità pari alla
retribuzione mensile di fatto percepita dalla lavoratrice e dal
lavoratore (173,33 ore). Salvo diversa pattuizione a livello aziendale,
con la retribuzione del mese di giugno l’Azienda erogherà altresì una
14ª mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto (173,33 ore)
percepita dalla lavoratrice e dal lavoratore.
II. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell’anno, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto a
tanti dodicesimi della 13ª e 14ª mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio prestato presso l’Azienda. La frazione di mese superiore ai
82
15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
III. Per le competenze relative alle retribuzioni differite (13^ e
14^), limitatamente alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato, per la determinazione della retribuzione
spettante in frazione di mese, si procede alla corresponsione delle
quote giornaliere (26esimi) rapportate alla presenza effettiva.
IV. I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo”
e “obbligatorio”) ed i periodi di congedo parentale sono computati ai
fini della maturazione e della corresponsione della tredicesima
mensilità.
V. I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e
“obbligatorio”) sono computati ai fini della maturazione e della
corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dal 1°
dicembre 2027 i periodi di congedo parentale sono computati ai fini
della maturazione e della corresponsione della quattordicesima
mensilità.
ART. 38 - PREMIO DI FINE STAGIONE.
I. Le parti, nel riconfermare il rilievo essenziale che il
rapporto di lavoro a tempo determinato, così come disciplinato nel
vigente quadro legislativo, riveste per lo svolgimento dell’attività
termale, caratterizzata da un andamento tipicamente stagionale,
convengono quanto segue.
II. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo determinato
in relazione alla stagione termale viene corrisposto, contestualmente
al trattamento di fine rapporto, un importo commisurato come segue:
- 1° , 2° e 3° livello: Euro 8,52 per ogni mese di durata del
rapporto di lavoro.
- 4° S, 4°, 5° e 6° livello: Euro 5,68 per ogni mese di durata
del rapporto di lavoro.
83
III. Quando si debba determinare il premio spettante in
frazione di mese, si procede alla corresponsione delle quote
giornaliere (26 esimi) rapportate alla presenza effettiva.
IV. Il predetto importo non sarà considerato utile ai fini della
determinazione dei vari istituti legali e contrattuali né del trattamento
di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
Il trattamento sopra previsto è assorbito fino a concorrenza dai
benefici derivanti al personale stagionale, a qualsiasi titolo, in forza di
accordi aziendali in atto.
ART. 39 - PREMIO DI RISULTATO.
I. In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, confermato
l'1.2.1999, il cui testo si intende integralmente trascritto, tenuto conto
dell’andamento economico dell’impresa e della sua redditività, è
prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico,
indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di
gestione. Tale contrattazione dovrà avere esclusivamente le seguenti
caratteristiche.
II. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza
comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione
aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno
preventivamente all’avvio della contrattazione stessa, nel corso di un
apposito incontro, le condizioni dell’impresa e del lavoro e le sue
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto
dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività.
III. In coerenza con le strategie dell’impresa, le erogazioni
saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati
conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra
le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di
qualità, di competitività, di redditività.
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IV. I dati riferiti ai fattori presi in considerazione per la
determinazione delle nuove erogazioni saranno comunicati alla
R.S.U./R.S.A.
V. In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi
potranno essere effettuate verifiche tecniche sui parametri di
riferimento.
VI. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui
sopra, data la loro caratteristica di variabilità e non determinabilità a
priori, non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
VII. L’accordo per il premio avrà durata quadriennale e la
ricontrattazione del premio avverrà nell’osservanza delle procedure di
cui al presente articolo. Tale contrattazione non potrà essere avviata
prima di 18 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto;
dall’avvio decorreranno i due mesi di normalità sindacale di cui al
comma seguente.
VIII. Una volta iniziata la procedura negoziale verranno
garantite condizioni di assoluta normalità sindacale per un periodo di
due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e,
comunque, fino a tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo
precedente.
IX. I premi di produzione definiti in attuazione dei precedenti
contratti nazionali o istituti retributivi analoghi eventualmente
esistenti a livello aziendale restano in vigore fino all’istituzione delle
eventuali nuove erogazioni e saranno ricondotti nell’ambito di queste
per la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
X. La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene
esercitata dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Rappresentanze
Sindacali Unitarie congiuntamente alle strutture sindacali territoriali o
nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.
85
ART. 40 - TRASFERTE.
I. Alle lavoratrici ed ai lavoratori temporaneamente incaricati
di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha
sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà corrisposta la
normale retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato e
sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio,
nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata; salvo,
su richiesta dalla lavoratrice/ del lavoratore, accordi forfettari fra le
parti interessate.
II. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la
normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di
effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50%
della retribuzione normale.
III. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio
compiute in giorni diversi.
IV. L’importo approssimativo delle spese di cui al primo
comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro alla lavoratrice/al
lavoratore salvo conguaglio alla fine della trasferta.
DICHIARAZIONE A VERBALE – Il presente articolo non
si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti ed alle
operazioni conseguenti il cui trattamento sarà concordato in sede
aziendale.
ART. 41 - TRASFERIMENTI.
I. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in
materia, in particolare dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, la
lavoratrice o il lavoratore che venga trasferito dall’Azienda ad altra
sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di
provenienza, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti
alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso
la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
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II. Alla lavoratrice/al lavoratore trasferito, sempre che il
trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza e di stabile
dimora, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i
mezzi normali, per sé e per le persone che compongono normalmente
la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli
effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da
prendersi con l’Azienda.
III. Inoltre alla lavoratrice/al lavoratore trasferito è dovuta una
indennità pari ad una mensilità di retribuzione se avente familiari a
carico e mezza mensilità se non avente carichi di famiglia.
IV. Nel caso che l’Azienda metta a disposizione del lavoratore
un alloggio nella nuova sede di lavoro tali indennità sono ridotte alla
metà.
V. La lavoratrice o il lavoratore trasferito che, per effetto del
trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed altri analoghi,
regolarmente registrati o notificati all’Azienda in epoca precedente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale
indennizzo.
VI. La lavoratrice o il lavoratore che non accetti il
trasferimento e che venga licenziato avrà diritto al preavviso o alla
relativa indennità sostitutiva, e alla indennità di anzianità, oltre ai ratei
degli altri eventuali diritti maturati e non goduti.
VII. Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente
pattuita la facoltà dell’Azienda di disporre il trasferimento della
lavoratrice/del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso,
la mancata accettazione sarà considerata come dimissioni.
VIII. Il provvedimento di trasferimento deve essere
comunicato tempestivamente e per iscritto alla lavoratrice/lavoratore.
IX. Alla lavoratrice/lavoratore che chieda il suo trasferimento
87
non spetta il trattamento previsto nel presente articolo.
ART. 42 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI
DIMISSIONI.
I. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo superato il
periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti
senza preavviso salvo il caso di cui all’art. 64.
II. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei
previsti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una
indennità pari all’importo della normale retribuzione per il periodo di
mancato preavviso.
III. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui
dovuto alla lavoratrice/ al lavoratore un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non
dato o non completato.
IV. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del
trattamento di fine rapporto.
V. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del
primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il
periodo di preavviso non compiuto.
VI. Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore
di lavoro concederà alla lavoratrice/al lavoratore dei permessi per la
ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei
permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle
esigenze dell’Azienda.
VII. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno
essere comunicate per iscritto. Le dimissioni dovranno essere
confermate nella forma telematica prevista dalla legge.
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VIII. I termini di preavviso sia per il caso di licenziamento
che dimissioni sono stabiliti come segue:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti.
1° livello super (A e B) mesi 2
1° livello mesi 2
2° e 3° livello mesi 1
4° S, 4° e 5° livello giorni 20
6° livello giorni 15
b) oltre 5 anni di servizio compiuti
1° livello super mesi 3
1° livello mesi 3
2° e 3° livello mesi 1 e mezzo
4° S, 4° e 5° livello mesi 1
6° livello giorni 20
IX. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di
ciascun mese.
ART. 43 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
I. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della
legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché dalla l. 27 dicembre 2006, n.
296 e dal D.M. 30 gennaio 2007.
II. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli
effetti del trattamento di fine rapporto è costituita, ai sensi del
secondo comma dell’art. 2120 del codice civile (sub 1 della legge n.
297/1982), esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge
n. 297/1982;
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- eventuali aumenti periodici di anzianità;
- eventuali superminimi;
- eventuali aumenti di merito;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
- maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative di cui all’art.
25;
- eventuali altri elementi aziendali per i quali sia espressamente
prevista la computabilità.
III. L’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro di
cui all’art 8, comma 10, del D. Lgs. n. 252 del 2005 (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari) spetta, salvo diversa volontà
aziendale, solo a quelle lavoratrici/quei lavoratori che aderiscono al
Fondo Pensionistico complementare di settore.
NORMA TRANSITORIA - Ai sensi del 4° comma dell’art. 5
della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente al personale
inquadrato nelle qualifiche di intermedi ed operai il Trattamento di
fine rapporto viene calcolato in base alle seguenti misure:
- fino al 31 dicembre 1983 = 25/30
- dal 1° gennaio 1984 = 26/30
- dal 1° gennaio 1985 = 27/30
- dal 1° gennaio 1986 = 28/30
- dal 1° gennaio 1987 = 30/30
ART. 44 – MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL
LAVORO.
1) Comunicazioni assenze
I. Con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla
Legge n. 183 del 2010 e successive integrazioni, in tutti i casi di
assenza per malattia dei lavoratori dipendenti, per la
regolamentazione del rilascio e della trasmissione dell’attestazione di
malattia si applica quanto disposto dall’articolo 55 septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
90
II. La lavoratrice/i l lavoratore deve informare
tempestivamente l’Azienda della propria assenza rispetto all’inizio
dell’orario di lavoro, e fornire l’indirizzo di reperibilità qualora sia
diverso da quello comunicato al datore di lavoro all’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente.
III. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, secondo le modalità
stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità all’Azienda
interessata.
IV. La lavoratrice/i l lavoratore dovrà altresì comunicare
all’Azienda o al proprio responsabile o all’ufficio del personale dove
presente, il numero di protocollo identificativo del certificato medico
inviato dal medico curante all’INPS tramite procedura telematica,
entro due giorni dal rilascio dello stesso. Tale comunicazione può
essere effettuata sia tramite e-mail che telefonicamente.
V. Nel caso in cui non sia stato possibile procedere all’invio
telematico della certificazione di malattia per qualsiasi motivo ed il
medico curante abbia rilasciato in forma cartacea il certificato e
l’attestato alla lavoratrice/al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il
certificato medico all’INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio
e l’attestato di malattia all’Azienda, in formato cartaceo, entro 3
giorni secondo le modalità in vigore prima della riforma.
VI. Per i certificati medici di ricaduta o continuazione della
malattia si applica la stessa procedura prevista per la certificazione di
inizio malattia.
VII. Nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore non comunichi
tempestivamente la sua assenza o il numero di protocollo nei tempi
previsti, salvo giustificati e comprovati motivi di impedimento,
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l’assenza verrà considerata ingiustificata ai sensi dell’art. 64, 1°
comma, n.2 del presente contratto.
2) Controllo assenze
I. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge n.
300/70 nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia,
l’Azienda ha facoltà di far controllare la malattia della lavoratrice/del
lavoratore non appena ne abbia avuto comunicazione.
II. La lavoratrice/i l lavoratore assente per malattia è tenuto,
fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio
noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo dalle ore
10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, anche
se domenicale o festivo, ovvero nelle diverse fasce orarie che
dovessero essere stabilite dalla legge.
III. La lavoratrice/i l lavoratore che – per visite, prestazioni,
accertamenti specialistici o altro giustificato motivo – non possa
osservare tali fasce orarie dovrà preventivamente comunicarlo
all’INPS ed all’Azienda e comprovarlo, salvi i casi di esonero dal
rispetto delle fasce orarie di reperibilità previste dalla normativa in
materia.
3) Conservazione del posto
I. La lavoratrice/i l lavoratore non in prova che debba
interrompere il servizio a causa di malattia od infortunio non sul
lavoro avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento
dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo di 10 mesi.
II. Cesseranno per l’Azienda gli obblighi della conservazione
del posto qualora il dipendente raggiunga, in complesso, nell’arco di
un biennio, anche in caso di diverse malattie, il limite massimo di 10
mesi.
III. Eguale diritto spetterà al dipendente nel periodo di
preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
92
IV. Alla scadenza del termine sopra indicato l’Azienda, ove
proceda al licenziamento, corrisponderà alla lavoratrice/ al lavoratore
il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.
V. In caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di
cura, per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere
oncologico, nel caso di malattia cardiovascolare nel caso di sindrome
da immunodeficienza acquisita (Aids) e nel caso di trapianti di
organi vitali, l’Azienda, riconoscerà alla lavoratrice/al lavoratore con
contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta il diritto alla
conservazione del posto, senza alcuna retribuzione, per ulteriori 120
giorni dopo la scadenza del termine previsto dai comma primo e
secondo del presente punto 3).
VI. Ulteriori ipotesi potranno essere definite a livello
aziendale.
VII. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine
suddetto non consenta alla lavoratrice/ al lavoratore di riprendere
servizio, la lavoratrice/il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto
di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non
avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane
sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
VIII. Per l’assistenza di malattia a favore della lavoratrice/ del
lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge
o contrattuali.
4) Trattamento economico
I. Agli effetti del trattamento economico, l’azienda integrerà
l’indennità corrisposta dall’INPS fino al 100% della retribuzione
netta dal quarto giorno di malattia fino a sei mesi.
II. Per quanto riguarda i primi tre giorni di malattia, al fine di
razionalizzare la materia e prevenire situazioni di abuso, nel corso di
93
ciascun anno di calendario (1° gennaio- 31 dicembre) l’integrazione
di cui al precedente comma I è corrisposta nelle seguenti misure:
a) al 100% limitatamente ai primi due eventi di malattia;
b) al 66% per il terzo evento di malattia;
c) al 50% per il quarto evento di malattia
d) dal quinto evento di malattia in poi:
1. per il primo e secondo giorno, l’azienda non
corrisponderà alcuna retribuzione e/o integrazione;
2. per il terzo giorno l’azienda corrisponderà il 50%
della retribuzione netta.
III. Alle lavoratrici/a i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato con durata pari o inferiore a quattro
mesi, l’integrazione di cui al precedente comma II è corrisposta nelle
misura del 100% limitatamente ai primi due eventi di malattia,
mentre dal terzo evento di malattia in poi si applica unicamente
quanto previsto dalla lettera d) dello stesso comma.
IV. L’integrazione di cui al precedente comma I è sempre
corrisposta nella misura del 100% anche per i primi tre giorni di
malattia a tutte la lavoratrici e tutti i lavoratori che svolgono le c.d.
‘terapie salvavita’, nel caso di ricovero ospedaliero e per gli eventi
morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
V. L’Azienda corrisponderà, altresì, anticipazioni sulle
indennità spettanti alla lavoratrice/ lavoratore da parte degli Istituti
assicurativi o previdenziali fino alla realizzazione degli impegni di cui
all’allegato al presente articolo.
VI. Per il trattamento spettante alla lavoratrice/al lavoratore in
caso di t.b.c. valgono le specifiche norme di legge.
VII. E’ fatto divieto alla lavoratrice/ al lavoratore assente per
malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere attività lavorativa. La
violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento
contrattuale.
5) Le parti confermano che quanto previsto per malattia e
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infortunio non sul lavoro potrà essere oggetto di contrattazione di
secondo livello per l’introduzione di trattamenti di miglior favore.
NOTA A VERBALE
I. La conservazione del posto per le lavoratrici e i lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il 50%
della durata dello stesso contratto, nel limite massimo di 4 mesi e
comunque non potrà superare la scadenza del termine apposto al
contratto medesimo.
II. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1°
gennaio - 31 dicembre).
III. A lle lavoratrici ed ai lavoratori di cui sopra la
integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l’INPS
corrisponderà complessivamente per l’intera durata della malattia e
comunque nell’ambito di quanto previsto dalle normative di legge in
vigore.
ALLEGATO
Anticipazioni da parte delle Aziende dell’indennità di malattia e
infortunio a carico degli Enti competenti.
I. L’Azienda, nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore cada
ammalato o infortunato per un periodo superiore a 3 giorni,
corrisponderà sotto forma di anticipo il 100% di quanto alla
lavoratrice o al lavoratore stesso spetta dagli Istituti competenti a
titolo di indennità di malattia o di infortunio.
II. Tale disponibilità è comunque subordinata al verificarsi,
inscindibilmente, di tutte le seguenti condizioni:
- rilascio da parte di tutte le lavoratrici/i lavoratori operai di deleghe
individuali, redatte per l’INPS sul modello annesso e per l’ INAIL
secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto stesso, che
autorizzino i citati Enti a corrispondere direttamente all’Azienda le
95
somme spettanti a lle suddett e lavoratrici/ lavoratori a titolo di
indennità di malattia o di infortunio;
- esenzione dall’assoggettamento a contributi previdenziali di quanto
anticipato dall’Azienda per conto degli Istituti previdenziali;
- impegno da parte degli Istituti previdenziali a versare all’Azienda
l’ammontare delle indennità a loro carico per tutti i casi per i quali sia
già intervenuta la chiusura della pratica.
III. Resta comunque inteso che, ove si verifichino le
condizioni di cui sopra, l’inizio delle suddette anticipazioni è
subordinato al perfezionamento formale degli accordi con gli Istituti
previdenziali, nonché ai tempi tecnici occorrenti all’Azienda per il
rifacimento dei programmi di elaborazione e agli Istituti previdenziali
per l’attuazione della nuova procedura.
IV. Nel caso si dia corso all’anticipazione, l’Azienda si rivarrà
nei confronti delle lavoratrici/dei lavoratori delle quote anticipate per
conto degli istituti sopracitati, qualora le erogazioni da parte degli
Istituti stessi vengano a mancare per qualsiasi motivo dovuto a
inadempienza della lavoratrice/del lavoratore medesimo.
V. Per quanto riguarda il personale assunto con contratto di
lavoro a termine (stagionale) l’Azienda si rivarrà, nei confronti delle
lavoratrici/dei lavoratori, delle quote anticipate per conto degli Istituti
sopra citati sull’ammontare complessivo delle indennità di fine
rapporto di lavoro ove la malattia non fosse riconosciuta dagli stessi
Istituti.
ART. 45 - ASPETTATIVA PER RIABILITAZIONE.
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro
e non oltre i termini del rapporto di lavoro, concederà un periodo di
aspettativa non retribuita alla lavoratrice/al lavoratore che ne faccia
richiesta in quanto in condizioni di tossicodipendenza per
documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso
strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture
specialistiche riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o
96
comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n.
162.
ART. 46 - INFORTUNI SUL LAVORO.
I. Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà
essere denunciato immediatamente dalla lavoratrice/dal lavoratore al
proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la
stesura della denuncia di legge, se del caso.
II. Durante l’assenza dal servizio causata da infortunio sul
lavoro la lavoratrice/ il lavoratore non in prova avrà diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata con il
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto
assicuratore.
III. La lavoratrice/i l lavoratore infortunato avrà diritto
all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l’infortunio. Inoltre l’Azienda, corrisponderà alla lavoratrice/ al
lavoratore una integrazione di quanto la lavoratrice/il lavoratore
percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme in
modo da raggiungere il 100% del trattamento economico complessivo
netto che la lavoratrice/il lavoratore avrebbe percepito se avesse
lavorato, fino alla cessazione della indennità di invalidità erogata
dall’Istituto assicuratore.
IV. Circa le modalità di erogazione dei predetti trattamenti si
fa riferimento a quanto previsto nell’allegato all’art. 44.
V. Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto
nonché il trattamento economico di cui sopra saranno esclusi per le
lavoratrici/i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell’Istituto
assicuratore.
VI. Il trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso
con deduzione di quanto comunque percepito dalla lavoratrice/ dal
lavoratore da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure
97
per atti di previdenza compiuti dall’Azienda.
VII. La lavoratrice/i l lavoratore che entro tre giorni dal
rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà
considerato dimissionario.
VIII. Nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore infortunato
non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le
sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto
anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di
mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue
limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà
l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata,
limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova
retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
IX. Le lavoratrici/i lavoratori infortunati mantenuti in servizio
ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli
invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
CHIARIMENTO A VERBALE
La conservazione del posto per le lavoratrici/i lavoratori
stagionali eventualmente infortunati sul lavoro è limitata al periodo di
quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul
lavoro sono cumulabili nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
ART. 47 - FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA
FREQUENZA AI CORSI E PER GLI ESAMI DEI
LAVORATORI STUDENTI.
I. Le lavoratrici/i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno
immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
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II. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
III. Le lavoratrici/i lavoratori studenti, compresi quelli
universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire,
su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi
quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun
esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione negli altri
casi.
IV. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari
che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno
accademico.
V. A richiesta dell’Azienda la lavoratrice/ il lavoratore
interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei
diritti di cui al presente articolo.
VI. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite
da accordi aziendali.
ART. 48 - DIRITTO ALLO STUDIO.
I. Le lavoratrici/i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in
relazione all’attività dell’Azienda, intendono frequentare, presso
istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno
diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire
di permessi retribuiti a carico di un monte di ore triennale messo a
disposizione di tutti i dipendenti.
II. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio,
sono usufruibili anche in un solo anno.
III. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a
disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio,
99
moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei
dipendenti occupati nell’Azienda o nell’unità produttiva in quella
data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del
numero dei dipendenti.
IV. Le lavoratrici/i lavoratori che contemporaneamente
potranno assentarsi dall’Azienda o dall’unità produttiva per
l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per
cento del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito
in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante
accordi con le R.S.U./R.S.A..
V. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un
massimo di 90 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo
anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si
svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso
retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la
domanda scritta all’Azienda nei termini e con le modalità che saranno
concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al trimestre.
VI. Oltre ai destinatari della presente norma, così come
individuati al I comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di
cui al V comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, le
lavoratrici/i lavoratori che frequentino i corsi di recupero della scuola
dell’obbligo. Per tali lavoratrici/ lavoratori le ore di permesso
retribuito sono elevate fino ad un massimo di 150 ore in un triennio,
usufruibili anche in un solo anno.
VII. Qualora il numero dei richiedenti comporti il
superamento di un terzo del monte ore triennale o determini
l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto
comma, la Direzione e le R.S.U./R.S.A. stabiliranno, tenendo presenti
le istanze espresse dalle lavoratrici/dai lavoratori in ordine alla
frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei
beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al quarto
comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristic he dei corsi di
studio, ecc.
100
VIII. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso
dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive
indicate ai commi precedenti.
IX. Le lavoratrici/i lavoratori dovranno fornire all’Azienda un
certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di
frequenza con l’indicazione delle ore relative.
X. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni
specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto
tra Direzione e R.S.U./R.S.A..
XI. Le Aziende erogheranno durante la frequenza dei corsi,
acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso
usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette
ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito
dalla regolare frequenza dell’intero corso.
NOTA A VERBALE
Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al presente
articolo anche le lavoratrici/i lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato superiore a 6 mesi. Il numero di tali
lavoratrici/lavoratori, comunque, non concorrerà alla determinazione
del monte ore triennale.
ART. 49 - INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE.
I. L’impiegato, la cui normale mansione consiste nel
maneggio di denaro, per pagamenti e riscossioni, con responsabilità,
per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità
mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di
appartenenza e delle indennità di contingenza.
II. Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di
cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e
del garantito presso un Istituto di credito.
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III. I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
ART. 50 - ALLOGGIO.
Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la
sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi
pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati
e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri,
l’Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto
corrisponderà un adeguato indennizzo.
ART. 51 - SPOGLIATOI.
I. Nell’Azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale
adatto.
II. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di
lavoro. Le Aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo
permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in
cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con i loro mezzi, gli
effetti.
ART. 52 - INDENNITÀ MEZZI DI TRASPORTO.
Il datore di lavoro corrisponderà alle lavoratrici/ai lavoratori
che, su richiesta dell’Azienda, usa il proprio mezzo di trasporto per
servizio dell’Azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi
direttamente tra le parti interessate.
ART. 53 - INDENNITÀ DI ISTRUZIONE FIGLI.
I. Qualora il la lavoratrice/il lavoratore capo-famiglia avente
almeno un anno di anzianità, debba risiedere per ragioni di lavoro, in
località dove non esistono scuole, e si trovi nella necessità di avviare i
102
figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si
assumerà l’onere del pagamento dell’abbonamento di tipo scolastico
per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreché
questi offrano abbonamenti di tipo scolastico.
II. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a
prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra,
da parte del datore di lavoro, corrisponderà al 50% della spesa
dell’abbonamento normale.
III. Il trattamento di cui ai precedenti commi cessa in ogni
caso col compimento del 14° anno di età di ciascun figlio e decade nel
caso in cui l’alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti
nell’anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che ciò
sia dipeso da cause di malattia.
IV. Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del
documento di abbonamento.
ART. 54 - MENSE AZIENDALI.
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni
contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per
quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari
indennità e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al costo
delle mense in atto.
ART. 55 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI
AZIENDA.
I. La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi
modo dell’Azienda non risolvono di diritto il rapporto ed in tal caso il
personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e
gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
II. In caso di liquidazione giudiziale, seguito da licenziamento
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della lavoratrice o del lavoratore, o di cessazione dell’Azienda, la
lavoratrice/il lavoratore conserva, nei confronti della gestione
liquidatrice, il diritto al preavviso e al trattamento di fine rapporto
nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
ART. 56 - CERTIFICATO DI LAVORO.
Il datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto
metterà a disposizione della lavoratrice/ del lavoratore che ne farà
richiesta un certificato contenente l’indicazione del periodo di
servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale la
lavoratrice/ il lavoratore stesso è stato inquadrato.
ART. 57 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO.
I. Per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro le parti fanno
riferimento alle norme di legge in vigore.
ART. 58 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE.
I. Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione
professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la
necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale
per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il
loro rendimento nella produzione.
II. Quanto sopra per realizzare da un l ato l’obiettivo di una
migliore qualificazione del servizio all’utenza, dall’altro per dare
risposta alle esigenze di efficienza professionale delle lavoratrici e dei
lavoratori.
104
ART. 59 - UTENSILI DI LAVORO.
I. L’operaio riceverà dall’Azienda gli utensili necessari per il
disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile di quelli che
gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli
conservare.
II. Qualora l’operaio dovesse usare utensili di sua proprietà
per il disimpegno delle sue mansioni nell’Azienda, riceverà una
indennità da concordarsi direttamente tra le parti.
ART. 60 - NORME DI COMPORTAMENTO.
I. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro la
lavoratrice/il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che
potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non
contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti alla
lavoratrice/al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrino
nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni
caso, saranno portate a conoscenza della lavoratrice/del lavoratore
mediante affissione in luogo ben visibile.
II. L’eventuale regolamento interno non potrà contenere
norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto
e della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 61 - DISCIPLINA AZIENDALE.
I. La lavoratrice/il lavoratore in tutte le manifestazioni del
rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto
dall’organizzazione aziendale.
II. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i
compagni di lavoro e verso i superiori, i cui ordini è tenuto ad
osservare.
105
III. In armonia con la dignità personale della lavoratrice/del
lavoratore i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi
di collaborazione e di urbanità.
IV. L’Azienda dovrà curare di mettere le lavoratrici/ i
lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone
alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad
obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
V. La lavoratrice/i l lavoratore deve tenere un contegno
rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni
affidategli, e, in particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto,
nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda, non
trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto
delle sue funzioni nell’Azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di
concorrenza sleale dopo risolto il contratto d’impiego, delle notizie
attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall’Art.
2125 cod. civ..
4) aver cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui
affidati.
ART. 62 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
I. Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno
punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
II. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del
presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 60 o alle
disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i
seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
106
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di
effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 64.
ART. 63 - AMMONIZIONE, MULTA, SOSPENSIONE.
I. Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta
saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di
recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita
con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze
rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle
mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione
anche in caso di prima mancanza.
II. In via esemplificativa incorre nei provvedimenti
dell’ammonizione, della multa o della sospensione, la lavoratrice/il
lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od
abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro
senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a
richiederla;
2) che non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro
durante le fasce orarie di cui al n. 2), comma II dell’art. 44
(Malattia e infortunio non sul lavoro), o non si presenti alle
visite collegiali eventualmente previste da norme di legge;
3) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
4) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure
che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine,
agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di
avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali
guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità
dell’andamento del macchinario stesso;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi nei locali dell’azienda;
107
8) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello
stabilimento;
9) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in
tal caso la lavoratrice/il lavoratore verrà inoltre allontanato;
10) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto,
sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
11) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno
dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di
oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti
di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
12) che occulti scarti di lavorazione;
13) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di
pertinenza dell’Azienda;
14) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del
presente contratto o del regolamento interno dell’Azienda o
che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla
morale, all’igiene, alla disciplina sempreché gli atti relativi
non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione
alla entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell’infrazione.
III. L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di
danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali
di carattere aziendale e, in mancanza di queste, all’INPS.
IV. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle
lettere a ), b) e c) dell’art. 62 dovrà essere effettuata nel rispetto delle
norme di cui all’Art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 64 - LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di
lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto
per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
3) lavorazioni o costruzioni nell’interno dello stabilimento, senza
autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto
108
di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
4) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di
schede;
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due
sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
6) furto;
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano
e del custode dell’Azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
9) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni
o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari
di lavorazione;
10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno della Azienda;
11) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
12) concorrenza sleale;
13) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa
provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
14) insubordinazione grave verso i Superiori.
CHIARIMENTO A VERBALE
I. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 13 dell’art.
63 e 3 dell’art. 64 riguardano la consumazione di prodotti o merci nei
reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che
commetta mancanza è addetto.
II. L’asportazione dei prodotti o merci da parte dei dipendenti
addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la
lavorazione, la confezione, o la custodia dei prodotti stessi, rientra
invece nella disposizione di cui al punto 6. dell’art. 64.
ART. 65 - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO.
I. Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle
competenze maturate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro,
metterà a disposizione della lavoratrice/ del lavoratore, il quale ne
rilascerà ricevuta, il certificato di cui al precedente art. 56 e, appena
possibile, ogni altro documento di pertinenza dell’interessato.
109
ART. 66 - PRESTITI.
Quando la lavoratrice/il lavoratore si trovi in condizioni di
accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla Direzione
dell’Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole
che, se concesso, dovrà essere restituito con le modalità concordate
dalle parti interessate con ritenute per ogni periodo di paga
normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso. Non è
ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se
prima non è stato estinto il prestito precedente.
ART. 67 - VISITA DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI.
I. L’Azienda può disporre visite di inventario per la verifica
del materiale e degli strumenti affidati alle lavoratrici/ai lavoratori.
II. Per le visite personali si fa riferimento all’Art. 6 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
ART. 68 - PATRONATI.
I. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge n.
300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno
diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno
dell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di
emanazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti i l presente
contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno
svolgere le funzioni previste dall’art. 7 e 8 della L. 152/2001,
mediante propri rappresentanti, i cui nomina tivi dovranno essere
portati preventivamente a conoscenza delle Aziende, muniti di
documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno
segnalare eventuali variazioni.
II. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole
110
Aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività, che deve
attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto
al di fuori dell’orario di lavoro.
III. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i
rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario
lavorativo con un dipendente dell’Azienda per l’espletamento del
mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne
daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale
provvederà a rilasciare alla lavoratrice/al lavoratore interessato il
permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario,
sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
IV. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di
appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende per informazioni di
carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
V. I Patronati esonereranno le Aziende da ogni e qualsiasi
responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e
comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
ART. 69 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE.
I. Per quanto concerne le modalità di costituzione e
funzionamento delle rappresentanze sindacali in azienda, le parti
fanno riferimento al “Testo Unico sulla rappresentanza”, sottoscritto
da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014, così come
modificato dal successivo accordo interconfederale del 4 luglio
2017.”
II. Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri
non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni,
candidati nelle liste di cui al punto 4 del citato Testo Unico del 10
gennaio 2014, possono essere eletti anche le lavoratrici ed i
lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione
consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro non inferiore a 3 mesi.”
111
III. Per effetto di quanto previsto al Testo Unico della
Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e s.m.i. le Aziende termali sono
tenute a trasmettere all’INPS il dato relativo agli iscritti alle
organizzazioni sindacali tramite il flusso Uniemens.
IV. Ferma restando la durata triennale della R.S.U. le
lavoratrici e i lavoratori stagionali eletti mantengono la carica negli
anni successivi, ove riassunti, senza aver dato luogo a sostituzione,
purché abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano
confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con
comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione
imprenditoriale.
V. In attuazione di quanto previsto al quarto capoverso della
parte prima del Testo Unico sulla rappresentanza, sottoscritto da
Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014, così come
modificato dal successivo accordo interconfederale del 4 luglio 2017,
le parti convengono che il contributo associativo alle OO.SS non
potrà essere inferiore all’1% della retribuzione globale di fatto.
ART. 70 - AMBIENTE DI LAVORO.
I. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e ss. mm. , la disciplina in merito alla costituzione ed alle
attribuzioni dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la
sicurezza è quella di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995
il cui testo verrà allegato al presente contratto; e ciò fermo il disposto
contenuto nel D. Lgs. n. 624/96.
II. Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori stagionali,
si richiama il disposto dell’ultimo comma dell’art. 69, alle medesime
condizioni.
112
ART. 71 - PERMESSI SINDACALI.
I. Le lavoratrici e i lavoratori chiamati a far parte di
Delegazioni che conducono trattative in sede provinciale saranno
agevolati, compatibilmente con le esigenze tecnico -aziendali,
nell’espletamento di tale compito mediante la concessione di permessi
orari retribuiti.
II. I permessi dovranno essere richiesti espressamente dalle
Organizzazioni provinciali dei lavoratori per il tramite delle
Associazioni datoriali.
III. Alle lavoratrici ed a i lavoratori componenti di organi
direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali e
provinciali stipulanti il presente contratto di categoria e dei Sindacati
nazionali e provinciali aderenti saranno concessi, compatibilmente
con le esigenze tecnico -aziendali, permessi orari retribuiti per
partecipare a riunioni degli organi stessi nella misura globale di 75
ore annue.
IV. L’assenza dal lavoro dovrà essere richiesta espressamente
dalle Organizzazioni predette per il tramite delle Associazioni
datoriali.
V. L’appartenenza agli organi di cui sopra e le variazioni
relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni
predette alle Associazioni datoriali che provvederanno a comunicarle
all’Azienda interessata.
VI. I permessi retribuiti di cui all’Art. 23 della Legge 20
maggio 1970, n. 300 saranno concessi ai componenti della R.S.U.
VII. I permessi retribuiti di cui ai precedenti commi vengono
determinati, per l’intero periodo annuale, in un monte ore pari ad 1
ora per ogni dipendente in forza, presso l’Azienda, al 1° settembre di
ogni anno.
113
NOTA A VERBALE
Il monte ore di cui al 7° comma viene incrementato, a
decorrere dal 1° ottobre 1990, nella misura del 10%.
ART. 72 - ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E
PUBBLICHE.
I. Le lavoratrici e i lavoratori che siano eletti componenti del
Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati
ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita sino alla scadenza del loro
mandato.
II. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro
rimane sospeso a tutti gli effetti.
III. La medesima disposizione si applica alle lavoratrici e ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e
nazionali.
ART. 73 - AFFISSIONI.
Si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 25 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
ART. 74 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI.
I. Le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali,
previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati.
II. Ove intervenga la revoca, l’Azienda sarà automaticamente
liberata dall’obbligo della trattenuta e dei relativi versamenti.
III. Ogni delega dovrà specificare le generalità della
114
lavoratrice/del lavoratore, il numero di matricola e il Sindacato al
quale deve essere versato il contributo, nonché la modalità di calcolo
della trattenuta.
ART. 75 - ASSEMBLEA.
I. Le lavoratrici e i lavoratori hanno dir itto a partecipare ad
assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, fino a 10 ore all’anno.
Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
II. Le riunioni - che possono riguardare la generalità delle
lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti il presente contratto e dalle loro R.S.A./R.S.U.
III. La convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale
con preavviso di almeno tre giorni e con l’indicazione specifica
dell’ordine del giorno.
V. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a
disposizione dall’Azienda.
VI. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare dirigenti dei
Sindacati dei lavoratori stipulanti del contratto, componenti la
Segreteria o gli Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali di
categoria, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati
all’Azienda.
VII. Lo svolgimento delle riunioni dovrà aver luogo con
modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare
l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della
normale attività da parte degli altri lavoratrici/lavoratori.
VIII. Per le assemblee fuori dall’orario di lavoro e per quanto
non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’ art. 20 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
115
ART. 76 - PREVIDENZA INTEGRATIVA VOLONTARIA.
I. Le parti sostengono e favoriscono lo sviluppo di forme di
previdenza integrativa a capitalizzazione.
II. Al fine di garantire ai lavoratori del settore termale un
sistema di previdenza complementare, le parti stipulanti, preso atto
dell’intervenuto scioglimento del fondo di previdenza complementare
di settore: “Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione Marco
Polo”, convengono di incontrarsi nell’arco di vigenza del presente
contratto al fine individuare congiuntamente nuove possibili soluzioni
per rendere effettive le previsioni di cui al presente articolo.
III. Gli elementi di costo prevedono:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a carico della lavoratrice/del
lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di
lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal
TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo;
- una quota una tantum, non utile a fini pensionistici, da versarsi
all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 12 a carico
dell’Azienda e euro 3,50 a carico della lavoratrice/del lavoratore.
IV. Per le lavoratrici/ i lavoratori di prima occupazione,
successiva al 28 aprile 1993, è prevista l’integrale destinazione del
TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo.
V. Al momento dell’adesione al Fondo la lavoratrice/ il
lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di
contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del
TFR.
VI. Tale istituto potrà riguardare sia le lavoratrici/i lavoratori a
tempo indeterminato che quelli a tempo determinato con contratto di
durata superiore a 3 mesi.
116
ART. 77 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
I. Le parti convengono di istituire un sistema di assistenza
sanitaria integrativa per le lavoratrici/i lavoratori del settore termale.
II. Il sistema di cui al precedente comma potrà essere
realizzato attraverso la costituzione di un Fondo (o Cassa) autonomo
di settore, oppure attraverso l’adesione ad un al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa (o Cassa).
III. Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti le lavoratrici/ i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto
dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota una tantum per ciascun
iscritto di euro 15 a carico dell’azienda.
IV. Per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è
dovuto, per ciascuna lavoratrice/ lavoratore assunto con contratto a
tempo indeterminato iscritto ed a decorrere dalla data di iscrizione,
un contributo pari a euro dieci a carico dell’azienda ed euro due a
carico del lavoratore.
V. I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le
modalità stabilite nella regolamentazione dello stesso.
VI. E’ consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratrici/lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata
iniziale superiore a tre mesi, a condizione che la lavoratrice/il
lavoratore ne faccia richiesta per iscritto all’azienda all’atto
dell’assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l’intero
onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati – che sarà pari a quello
delle lavoratrici/ dei lavoratori assunti a tempo indeterminato - ed
autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine
rapporto.
VII. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto,
comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte
integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma
IV, nonché la quota di iscrizione di cui ai comma III, sono sostitutivi
117
di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono,
pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente
C.C.N.L.. Conseguentemente, le lavoratrici/i lavoratori individuati dal
presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni
sanitarie. Il diritto della lavoratrice/del lavoratore all’assistenza
sanitaria integrativa è irrinunciabile.
VIII. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote
è tenuta ad erogare alla lavoratrice/ al lavoratore un elemento distinto
della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi,
da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di
cui all'artt. 82 e 83, fermo restando il diritto della lavoratrice/ del
lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La
corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro
dall'obbligo di garantire alla lavor atrice/al lavoratore le prestazioni
sanitarie.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono di avviare, dalla data di sottoscrizione del
presente contratto, il percorso di adesione a FONTUR - Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa Turismo.
ART. 78 - CASO DI MORTE.
In caso di morte della lavoratrice/del lavoratore il trattamento
di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno
corrisposte secondo le norme di cui all’Art. 2122 del Cod. Civ.
ART. 79 - INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL
CONTRATTO.
I. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni
istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non si cumulano con
alcun altro trattamento.
118
II. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente
contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più
favorevoli, che dovranno essere mantenute “ad personam” anche se
derivanti da accordi collettivi aziendali e locali, i quali vengono
sostituiti dal presente contratto.
ART. 80 - SOSTITUZIONE DEGLI USI.
I. Il presente contratto di lavoro sostituisce ed assorbe tutti gli
usi e consuetudini, anche se più favorevoli alle lavoratrici o ai
lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l’applicazione di
qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso.
ART. 81 - NORME GENERALI.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto
valgono le norme degli accordi interconfederali.
ART. 82 - MINIMI TABELLARI.
A decorrere dalle date successivamente indicate, i minimi
tabellari mensili sono i seguenti:
DECORRENZA
Livelli
A
regime
€/mese
Parametri Aumento 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026
A
regime
€/mese
1° SA 1.736,72 240,00 375,00 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 1.628,08 225,00 351,56 105,47 61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
1° 1.476,11 204,00 318,75 95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
2° 1.208,38 167,00 260,94 78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
3° 1.013,01 140,00 218,75 65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 955,14 132,00 206,25 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
4° 926,20 128,00 200,00 60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
5° 824,69 114,00 178,13 53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
6° 723,72 100,00 156,25 46,88 27,34 27,34 27,34 27,34 879,97
119
ART. 83 - INDENNITÀ DI CONTINGENZA.
I. A seguito dei protocolli tra Governo e Parti sociali del 10
dicembre 1991 e 31 luglio 1992, con i quali le Parti hanno
concordemente preso atto della cessazione del sistema di
indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio
1990, n.191, le misure dell’indennità di contingenza – ai fini della
retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori – rimangono consolidate
negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991,
secondo la tabella riportata:
livello contingenza
1° SA 531,96
1° SB 531,38
1° 528,99
2° 521,47
3° 516,42
4°S 515,01
4° 514,86
5° 513,32
6° 510,89
II. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31
luglio 1992, è corrisposta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori una
somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione di
euro 10,32 mensili per 13 mensilità a copertura dell’intero periodo
1992 – 1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella
retribuzione.
ART. 84 - DECORRENZA A DURATA.
I. I l presente contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e verrà a
scadere il 31 dicembre 2027; esso sarà tacitamente rinnovato di anno
in anno se non verrà disdetto, da una delle parti, tre mesi prima della
120
scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
II. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino
alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
III. Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione dei
dipendenti presso l’Amministrazione dell’Azienda.
NOTA FINALE
Le parti, riconoscendo l’importanza di buone e corrette relazioni
sindacali, si impegnano ad istituire, nel corso della vigenza del
presente contratto, dei tavoli tecnici finalizzati ad analizzare in modo
critico e proattivo gli istituti contrattuali che risultassero non più in
linea con le esigenze delle parti.
FEDERTERME FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS
APPENDICE
123
ACCORDO INTERCONFEDERALE
20 dicembre 1993
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
In Roma, addì 20 dicembre 1993
tra
CONFINDUSTRIA in persona del Pres. L. ABETE
in persona del V. Pres. C. CALLIERI
INTERSIND in persona del Pres. A. PACI
e
CGIL in persona del Segr. Gen. B. TRENTIN
CISL in persona del Segr. Gen. S. D’ANTONI
UIL in persona del Segr. Gen. P. LARIZZA
si conviene quanto segue:
Parte prima
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina general e in materia di
rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato
fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle
unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23
luglio 1993.
124
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie
del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni
sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del
punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso
adesione formale al contenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni
sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del
presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il
termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere l uogo anche dopo
detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta
anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima
della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi,
mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra
liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate
dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua
copertura si procede, mediante elezione o designazione, in
proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli
operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di
incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale
dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della
rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata
rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio
1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo
della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei
125
contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le
R.S.U. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di
esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella
titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro
spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n.
300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o
accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti
della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza
dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti
contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai
componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le
parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le
singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle
organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di
mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità
produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.
126
5. Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità
dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.
La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro,
possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle
materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di
componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione
delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante
nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U.
non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi,
pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere
al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono
assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L.
20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o
comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando
alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra
menzionata.
127
PARTE SECONDA
Disciplina della elezione della R.S.U.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le
associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente
accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente,
provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da
affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della
R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la
presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla
mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavorato ri alle
operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum
non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni
sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità
della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al
successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed
esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo
indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere list e elettorali
presentate dalle:
128
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio
statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente
regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista
ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso
in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7,
inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costitui ta una
commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente
accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgi mento
dell'attività aziendale;
129
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termi ni di
cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sin dacali
presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata
per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavo ratori elettori
non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
lettera nè per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del
seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo
da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata s ulla
intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
130
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una li sta e di preferenze date a candidati
di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli
i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del
voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo
dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di
norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo
esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato
per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda,
del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla
Commissione elettorale.
131
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata
sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti
da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve
essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente
punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della
votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che,
in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al
comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il
materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato,
dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo
accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in
modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
132
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il
numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in
relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo
terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della
R.S.U. previsto dall'art. 2, 1° comma, parte prima, del presente
accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti
sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati
seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati
e, in caso di parità di voti di preferenza, in rel azione all'ordine nella
lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e
la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo
nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo
raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della
Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale,
che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di
133
liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione
industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore
dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti
della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata
per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle
organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola
unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi
135
Ente Bilaterale Nazionale Terme “EBITERME”
STATUTO
Articolo 1
Costituzione
In attuazione dell’accordo del 21 luglio 2005 è costituito ad iniziativa
della Federterme e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL l’Ente Bilaterale Nazionale Terme, di seguito
denominato EBITERME.
Articolo 2
Natura
L' EBITERME ha natura giuridica di associazione paritetica non
riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Articolo 3
Durata
La durata dell' EBITERME è a tempo indeterminato.
Articolo 4
Sede
L' EBITERME ha sede in Roma.
Articolo 5
Scopi
L' EBITERME ha la funzione di effettuare l’esame delle
problematiche generali del settore termale al fine di esprimere
valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle
occasioni di sviluppo del settore e delle soluzioni atte a favorirle,
nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli
stessi.
L'EBITERME si avvarrà anche dei dati raccolti dalle
Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere
studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e
criteri di realizzazione.
In particolare saranno oggetto di esame:
136
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale,
anche nell’ottica di un maggior coordinamento delle politiche
regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l’andamento del mercato nazionale ed internazionale
con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall’apertura del
mercato unico europeo;
- l’andamento e la composizione qualitativa
dell’occupazione nel settore, anche con riferimento alle
problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni
tecnologiche;
- l’evoluzione del mercato del lavoro, con particolare
riferimento all’andamento dell’occupazione giovanile e delle c.d.
categorie deboli ed all’utilizzo delle tipologie di contratto anche non
a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi
interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative del D. Lgs.
626/94 e del D. Lgs. 624/96;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità
delle imprese operanti nel settore termale;
- la promozione e l’attivazione di iniziative necessarie a
favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
- le problematiche attinenti la formazione e la
riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai
fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l’evoluzione
dei cicli produttivi di settore necessita e richiede;
- l’attuazione di altri compiti che le parti, a livello di
contrattazione nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire
all’EBITERME.
L' EBITERME inoltre per assecondare il progresso e lo
sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del
servizio all’utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari
ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per
dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori,
studierà e seguirà l’evoluzione delle tecniche e metodiche
terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti
137
l’effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità
e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti
nonché gli organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti
in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della
riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e
dell’innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera
più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Articolo 6
Soci
Sono Soci dell'EBITERME le Organizzazioni Sindacali
Nazionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
Articolo 7
Strumenti
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'EBITERME
potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in
modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il
raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o
partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita
delibera dell'Assemblea.
L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti
al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che
ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 8
Finanziamento
L’EBITERME è finanziato da quote versate da tutte le
Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal CCNL per i
lavoratori dipendenti da aziende Termali del 23 luglio 2004.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di
lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'EBITERME,
unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel
regolamento.
138
Articolo 9
Organi dell'EBITERME
Sono organi dell'EBITERME:
- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci
Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere
riconfermate.
La funzione di componente degli Organi Statutari ha termine
nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva
espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione
provvede ad una nuova designazione.
I sostituti rimangono in carica sino alla durata del quadriennio
in corso.
Articolo 10
Assemblea
L'Assemblea è composta da dodici componenti, cosi ripartiti:
A. sei componenti designati da Federterme;
B. sei componenti designati dalla Filcams -Cgil, dalla
Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil.
I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e
si intendono riconfermati di quadriennio in quadriennio, qualora
dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse
almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse
Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti
anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento
e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa
anzianità di quello sostituito.
Articolo 11
Poteri dell'Assemblea
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Spetta all'Assemblea ordinaria di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente, nell’ambito dei
componenti l’Assemblea;
139
- approvare i regolamenti interni dell'EBITERME;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5
del presente Statuto;
- provvedere annualmente alla approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo dell'EBITERME;
- promuovere provvedimenti amministrativi e azione giudiziarie
nell'interesse dell'EBITERME;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di
ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- definire la misura e le modalità di corresponsione di eventuali
compensi ai componenti del Comitato Direttivo.
Articolo 12
Riunioni dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno
entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo, e, straordinariamente, ogni
qualvolta sia richiesto da almeno quattro membri effettivi
dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
L'Assemblea è convocata a mezzo fax, posta elettronica
riscontrata od altri mezzi idonei a garantire la ricezione, almeno sette
giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed
ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBITERME.
Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere dell’Assemblea sono valide solo se ricevono il
voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.
Per la validità delle riunioni relative all’elezione del
Presidente e del Vice -Presidente, all’approvazione del Regolamento,
all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alle modifiche
statutarie, allo scioglimento dell’Ente ed ad eventuali altre decisioni
di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno
un rappresentante di ciascuno dei soci di cui all’art. 1 del presente
140
Statuto e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza
qualificata (2/3) dei componenti l’Assemblea.
Ciascun membro ha un voto.
Ogni componente dell’Assemblea, ad eccezione del
Presidente e del Vice Presidente, può delegare altro componente
facente parte delle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui
all’articolo 1 del presente Statuto a sostituir lo per una specifica
riunione. Ciascun componente dell’Assemblea può essere portatore
al massimo di una delega.
La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta,
anche a mezzo fax, prima dell’inizio della riunione.
Articolo 13
Il Presidente
Il Presidente dell’EBITERME viene eletto dall’Assemblea, a
mandati alterni, tra i componenti designati da Federterme e tra i
componenti designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla
Uiltucs-Uil.
Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel
corso del quadriennio, il Presidente non possa più svolgere le sue
funzioni, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del
quadriennio.
Spetta al Presidente dell’EBITERME di:
• rappresentare l’ EBITERME di fronte ai terzi e stare in
giudizio;
• promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie
dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le
adunanze;
• presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
• sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
• dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del
Comitato Direttivo;
• svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal
presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea
o dal Comitato Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
141
Articolo 14
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’EBITERME viene eletto
dall’Assemblea, a mandati alterni, tra i componenti designati da
Federterme e tra i componenti designati dalla Filcams-Cgil, dalla
Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs -Uil, in modo che, nel periodo in cui il
Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei
datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i
Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento
delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente
alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il
Presidente.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si compone di 6 membri, scelti tra i
componenti l’Assemblea e così ripartiti:
♦ il Presidente dell’Assemblea;
♦ il Vicepresidente dell’Assemblea;
♦ due componenti nominati da Federterme;
♦ due componenti nominati dalle Organizzazioni dei
lavoratori;
Articolo 16
Poteri del Comitato Direttivo
Spetta al Comitato Direttivo di:
♦ vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che
amministrativi;
♦ vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse
dall’EBITERME e riferirne all’Assemblea;
♦ provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell’EBITERME;
♦ assumere e licenziare il personale dell’EBITERME e regolarne il
trattamento economico;
♦ predisporre i regolamenti interni dell’EBITERME e sottoporli
all’approvazione dell’Assemblea;
142
♦ proporre all’Assemblea le iniziative per l’attuazione degli scopi
di cui all’art. 6 del presente Statuto;
♦ promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari
nell’interesse dell’EBITERME;
♦ riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
♦ approvare i verbali delle proprie riunioni;
♦
Articolo 17
Riunioni del Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due
mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno
due componenti effettivi del Comitato o dal Presidente.
Il Comitato è convocato mezzo fax, posta elettronica
riscontrata o altri mezzi idonei a garantire la ricezione, almeno sette
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il
termine per la convocazione può essere ridotto.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’EBITERME.
Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole
della metà più uno dei componenti il Comitato.
Ciascun componente ha un voto.
Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del
Presidente e del Vice Presidente, può delegare altro componente
facente parte dell’ Assemblea a sostituirlo per una specifica riunione.
La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta, anche a
mezzo fax, prima dell’inizio della riunione.
Articolo 18
Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre componenti effettivi
così designati: uno da Federterme, uno dai Sindacati dei Lavoratori,
il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli
iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci
supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente
assenti per cause di forza maggiore.
143
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui
agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi
devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi
dell'EBITERME per controllare la corrispondenza delle relative voci
alle scritture dei registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni
qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno
ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni
dell'Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 19
Il Patrimonio dell'EBITERME
Le disponibilità dell'EBITERME sono costituite
dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente articolo 8,
dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento
stesso e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’ EBITERME le
somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per
qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di
legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBITERME ed
eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture
pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende termali, il
patrimonio dell'EBITERME è utilizzato esclusivamente per il
conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato – se
ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle
medesime finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al
patrimonio dell'EBITERME, è quello del "fondo comune" regolato
per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente
144
Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle
disposizioni in tema di comunione di beni.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o
contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso
rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al
patrimonio dell'EBITERME, sia durante la vita dell'Ente che in caso
di suo scioglimento.
E' fatto espresso divieto durante la vita dell'EBITERME di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'EBITERME il
patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità
analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni
dell’assemblea o per fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20
Gestione dell'EBITERME
Per le spese di impianto e di gestione, l'EBITERME potrà
avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 19. Ogni pagamento di
spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o
straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione
firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Articolo 21
Bilancio dell'EBITERME
Gli esercizi finanziari dell'EBITERME hanno inizio il primo
gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di
ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del
bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBITERME e del
bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere
approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura
dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il
bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico
145
accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci,
nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci
giorni dall'approvazione alle Organizzazioni Sindacali di cui
all'articolo 1 del presente Statuto.
Articolo 22
Liquidazione dell'EBITERME
La messa in liquidazione dell'EBITERME è disposta, su
concorde e conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali
Nazionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge
o per sopravvenuta impossibilità ad operare degli organi deliberativi;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la
propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti
alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di
Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle
ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i
datori di lavoro di accantonare presso l’EBITERME i contributi di
cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i
medesimi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione, le suddette
Organizzazioni Sindacali Nazionali provvederanno alla nomina di sei
liquidatori di cui tre nominati da Federterme e tre nominati dalle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; in difetto di tali nomine,
trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà,
ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa
in liquidazione dell'EBITERME i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni
dell’assemblea o per fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
146
Articolo 23
Modifiche statutarie
Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al
Regolamento, deve essere preventivamente decisa dalle
Organizzazioni di cui all'art. 1, e deliberata dall'Assemblea
Straordinaria dell'EBITERME, con la presenza di almeno un
rappresentante di ciascuno dei soci di cui all’art. 1 del presente
Statuto e con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti
l’Assemblea.
Articolo 24
Foro competente
Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo
al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 25
Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le
norme di legge in vigore.
147
IPOTESI DI ACCORDO
Roma, 8 ottobre 2024
Tra
FEDERTERME
e
FILCAMS – CGIL
FISASCAT – CISL
UILTUCS - UIL
Con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
la presente ipotesi di accordo integra e rinnova il Contratto Collettivo
Nazionale di L avoro per i dipendenti delle aziende termali e dei
centri benessere termali delle stesse aziende.
148
ART. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI.
Il paragrafo “Pari opportunità” è sostituito dal seguente:
“PARI OPPORTUNITA’
I. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione
delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità di
genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A
tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi, di studio e di
ricerca finalizzati alla promozione e all’attivazione di azioni positive
ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale,
aziendale), volte all’effettiva realizzazione della parità di genere.
II. In tale contesto le parti convengono di dare piena attuazione alla
nor
mativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto
previsto dal D.Lgs 198/2006, (così come modificato da ultimo dalla
L.162 del 5.11.2021), anche dalla Direttiva UE 2023/970/UE volta
a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione
tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la
trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione,
istituendo nelle imprese con più di 50 dipendenti, una figura di
rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni
sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori,
specializzata in questioni di genere, denominata Garante della
Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di
garantire che tutte le persone che lavorano in azienda possano
godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità,
anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio
dovuto alle eventuali diversità e di favorire l’inclusione di tutte le
lavoratrici e i lavoratori.
III. In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Termale è
istituita la Commissione permanente per le pari opportunit à̀, alla
quale sono assegnati i seguenti compiti:
149
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere,
livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di
lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati
dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e
internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel
mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere
l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione
pr
ofessionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di
coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di
astensione, aspettativa e congedo, cos ì come previsti dalla legge n.
53 dell'8 marzo 2000, come modificata dal D.lgs n. 105/2022;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire
l
'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando
anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 dai Fondi
comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di
violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di
lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli
Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate
in relazione a molestie;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in
materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi
di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo
le buone pratiche;
150
i) individuare e monitorare le iniziative volte al superamento di ogni
forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare
riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione
professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del
rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto
legislativo n. 198 del 2006 al fine di condividere e monitorare i dati
ricevuti.
IV. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di
formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle
Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti
promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di
benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
V. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri
compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale.
VI. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su
richiesta di una delle parti, è presieduta a turno da un componente
dei due gruppi e delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti
sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di
materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria
attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte
sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della
Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di
una delle componenti.
VII. Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari
opportunità̀ istituita presso l’Ente Bilaterale nazionale del settore
Termale a portare a termine, entro il 31 dicembre 2025 l’analisi
dell’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile
del settore.
VIII. Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la
Commissione, nel rispetto delle disposizioni di tutela della
151
riservatezza dei dati personali, potrà avvalersi anche delle
informazioni statistiche disponibili presso l’Ebiterme - Ente
Bilaterale Nazionale del Settore Termale, gli enti pubblici e le
amministrazioni competenti.
IX. L’Ente Bilaterale Nazionale del settore termale dovrà assicurare
in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo
svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a
riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a
favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei
livelli di responsabilità.
CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE MOLESTIE NEI
LUOGHI DI LAVORO
I. Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del
l
avoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani,
concordano di promuovere iniziative, al fine di prevenire e
contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto
della persona umana.
II. Per “violenza e molestie” nel mondo del lavoro si intende, ai
sensi e per gli effetti della L. 4/2021, quell’“insieme di pratiche e di
comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in
un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o
possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o
economico, e include la violenza e le molestie di genere” e cioè “ la
violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro
sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di
un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie”.
III. Le parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come
m
olestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare
misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste
in essere.
152
IV.Le parti condividono appieno i principi espressi nella legge 4/21
nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al
D. Lgs. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro
quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità
fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere
psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
V. La violenza e le molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro,
e possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e
costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra
colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad
esempio i clienti e possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati
che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità.
VI. È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in
caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la
necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di
ciascuno.
VII. Le Parti concordano di individuare le iniziative, di natura
i
nformativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non
tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in
particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga
garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite le
relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza e di
reciproca correttezza.
VIII. Nei programmi di formazione e informazione del personale, le
singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a
comportamenti e condotte responsabili, ispirate a principi di
legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al
fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto
reciproco a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione qualsiasi
essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure
da seguire qualora la molestia abbia luogo.
153
IX. Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici
interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS.
territoriali comparativamente più rappresentative sul territorio
nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali,
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine
di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la
cultura del rispetto della persona.
X. Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne
di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma,
con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione
delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di
violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere e dannosi e
promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
XI. Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle
lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di
molestie.
XII. A questo fine, si conviene che saranno individuati, per ogni
provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case rifugio,
Consigliera di Parità ecc.) ai quali poter rivolgersi, dando puntuale
informazione dei recapiti.
XIII. Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o
violenze, l’impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura
sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha
poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro
garantito il divieto di licenziamento di cui all’articolo 26, commi 3-
bis e 3 ter, del D.lgs. 198 del 2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 218, legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se
necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
XIV. Si prevede 1 ora di assemblea retribuita annua sul tema della
violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale
154
le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti
esterni.
XV. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le
P
arti, anche attraverso la costituzione di una Commissione
Paritetica Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee
Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le
violenze e molestie sessuali sul luogo di lavoro, che sarà recepito
dalle singole imprese.
XVI. Sarà inoltre prevista a livello aziendale la costituzione di
Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e
molestie sessuali nel luogo di lavoro, con numeri e modalità da
definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure
specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate
congiuntamente.
XVII. Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei
luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti, verrà
istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle
Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei
lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante
della Parità. Tale rappresentanza, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 – lettera a).
XVIII. Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo, possono
essere applicate nei casi di violenza o molestia per così dire esterna
e cioè, posta in essere, ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
XIX. Le parti si impegnano infine a valutare nell’arco di vigenza del
presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee
iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di
questi fenomeni.
155
CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI
GENERE
I. Le Parti nel condannare la violenza di genere in tutte le sue forme,
c
ondividono l’impegno a proteggere e sostenere le donne che ne
sono vittime.
II. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive
modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai
servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o
dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre
mesi, così come previsto dalla citata norma di legge.
III. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la
lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a
preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non
inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del
periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante
l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
IV.Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera
nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso; la
lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,
fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura
pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
inizio il congedo.
V. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene
anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi
dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità.
156
VI. Il periodo di congedo di cui al comma II è computato ai fini
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della
maturazione delle ferie, dei permessi per riduzione dell’orario di cui
all’art. 18, ex festività, della tredicesima mensilità , della
quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
VII. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del
d.lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al
comma II sarà prorogato per ulteriori tre mesi con diritto al
pagamento di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
VIII. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A richiesta
della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
IX. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma
II, può altresì chiedere al proprio datore di lavoro di essere
trasferita presso un’altra unità produttiva della stessa azienda; il
datore di lavoro, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si
impegna a trasferire la lavoratrice, ove possibile, entro 14 giorni
dalla richiesta.
X. Su richiesta della lavoratrice, al termine del percorso di
protezione e per il periodo di un anno l’azienda valuterà
positivamente la possibilità di assegnarla ad un turno di lavoro che
tenga conto delle esigenze della lavoratrice, salve comprovate
esigenze organizzative.
157
ART. 10 – TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA’ E
CONGEDI PARENTALI
Dopo il comma V, è aggiunto il seguente:
“VI. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla maturazione e
corresponsione della tredicesima mensilità, ai sensi del successivo
art. 37, delle ferie, dei permessi per riduzione dell’orario di cui
all’art. 18 e delle ex festività. Gli stessi periodi di congedo parentale,
sempre ai sensi dell’art. 37 cit., sono computati ai fini della
maturazione e della corresponsione della quattordicesima mensilità a
decorrere dal 1° dicembre 2027.”
ART. 12 – PRECEDENZE.
Al comma III, dopo le parole “ richiesta scritta ” sono
aggiunte le seguenti:
“(raccomandata a/r, a mano o via pec)”
158
ART. 15 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE.
Al 2° livello, alla voce “Profili”, al quarto alinea, in fine, aggiungere:
- (SPA manager);”
Al 3° livello, alla voce “Profili”, dopo il sesto alinea, aggiungere:
- Coordinatore area palestra;
- Coordinatore SPA;
Al 4° livello, alla voce “Profili”, dopo il nono alinea, aggiungere:
- Massaggiatore capo bagnino;
- Istruttore di fitness (personal trainer);
- SPA attendant;
- ART. 18 – ORARIO DI LAVORO
Al punto 4), comma III, al termine è aggiunto:
“fatta eccezione per i periodi di congedo per maternità, per
paternità e di congedo parentale.”
159
ART. 20 - LAVORO A TEMPO PARZIALE.
Al comma IV, le parole “ Ai sensi dell’art. 3, commi 7 ed 8
del D. Lgs. n. 61/2000”, sono sostituite dalle seguenti:
“Ai sensi de ll’art.6 del D. lgs. n. 81/2015 e successive
modifiche”,
c
onseguentemente, nel testo dell’art. 20 le parole
“flessibile”/”flessibilità” si intendono sostituite dalle parole
“elastiche”/”elasticità”.
Alla fine dell’articolo, aggiungere la seguente dichiarazione delle
parti:
“TUTELA DELLA GENITORIALITA’ PART TIME
TEMPORANEO - DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono sulla necessità di sensibilizzare le imprese in
m
erito all’opportunità di concedere, alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre che ne faccia richiesta, turni di lavoro agevolati o,
in alternativa, di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, in caso di problemi di salute del
figlio che comportino difficoltà di apprendimento, ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n 170, a seguito di certificazione DSA o DSP,
da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione
intervenuta da parte degli istituti scolastici.
Le agevolazioni predette potranno essere concesse ad un numero di
lavoratori che non superi il venti per cento della forza occupata in
azienda e le relative modalità di fruizione delle stesse saranno
definite a livello aziendale, contemperando le esigenze organizzative
dell’azienda con quelle della lavoratrice madre o del lavoratore
padre.”
160
ART. 21 – LAVORO RIPARTITO
L’art. 21 è abrogato.
161
ART. 22 - CONTRATTO A TERMINE
Dopo il comma V, è aggiunto il seguente:
“V-bis. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs.15 giugno
2015, n. 81, è individuata la seguente causale per la stipula dei
contratti a tempo determinato di durata oltre i 12 mesi e non
superiore a 24:
1. Grandi eventi da individuare con apposito accordo sottoscritto
dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali
stipulanti il presente contratto (ad es. Giubileo, Olimpiadi, grandi
campagne socio-sanitarie di sensibilizzazione sanitaria e di medicina
preventiva).”
162
ART. 37 – 13^ E 14^ MENSILITA’
Dopo il comma III, sono aggiunti i seguenti:
“IV. I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e
“obbligatorio”) ed i periodi di congedo parentale sono computati ai
fini della maturazione e della corresponsione della tredicesima
mensilità.
V. I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e
“obbligatorio”) sono computati ai fini della maturazione e della
corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dal 1°
dicembre 2027 i periodi di congedo parentale sono computati ai fini
della maturazione e della corresponsione della quattordicesima
mensilità.”
163
ART. 42 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI
DIMISSIONI
Il comma VII è sostituito dal seguente:
“VII. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno
essere comunicate per iscritto. Le dimissioni dovranno essere
confermate nella forma telematica prevista dalla legge.”
164
ART. 44 – MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Dopo il punto 4) è aggiunto il seguente punto:
“5) Le parti confermano che quanto previsto per malattia e
infortunio non sul lavoro potrà essere oggetto di contrattazione di
secondo livello per l’introduzione di trattamenti di miglior favore.”
165
ART. 57 - TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI
L’art. 57 è sostituito dal seguente:
“ART. 57 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO.
I. Per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro le
parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.”
166
ART. 61 - DISCIPLINA AZIENDALE
Al comma I, la parola “sindacale” è sostituita da “aziendale”.
167
ART. 77 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.
L’art. 77 è sostituito dal seguente:
“I. Le parti convengono di istituire un sistema di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori del settore termale.
II. Il sistema di cui al precedente comma potrà essere
realizzato attraverso la costituzione di un Fondo (o Cassa) autonomo
di settore, oppure attraverso l’adesione ad un al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa (o Cassa).
III. Dal il 1° gennaio 2025 saranno iscritti i lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà
dovuta al Fondo una quota una tantum per ciascun iscritto di euro 15
a carico dell’azienda.
IV. Per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è
dovuto, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato iscritto ed a decorrere dalla data di iscrizione, un
contributo pari a euro dieci a carico dell’azienda ed euro due a
carico del lavoratore.
V. I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le
modalità stabilite nella regolamentazione dello stesso.
VI. E’ consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale
superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta
per iscritto all’azienda all’atto dell’assunzione, dichiarando di
assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno
non lavorati – che sarà pari a quello dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato - ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle
competenze di fine rapporto.
VII. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto,
comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte
integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma
168
IV, nonché la quota di iscrizione di cui ai comma III, sono sostitutivi
di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono,
pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente
C.C.N.L.. Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente
articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il
diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è
irrinunciabile.
VIII L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è
tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da
corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui
all'artt. 82 e 83, fermo restando il diritto del lavoratore al
risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di
indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di
garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono di avviare, dalla data di sottoscrizione del
presente contratto, il percorso di adesione a FONTUR - Fondo di
Assistenza Sanitaria Integrativa Turismo.
169
PARTE ECONOMICA (ART. 82)
MINIMI TABELLARI
Le parti concordano un aumento retributivo lordo mensile del
minimo tabellare al IV° livello, pari a € 200 (duecento/00) lordi, da
riproporzionare per gli altri livelli secondo la vigente scala
parametrale, così ripartiti:
- € 60,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2024
- € 35,00 a decorrere dal 1° giugno 2025
- € 35,00 a decorrere dal 1° dicembre 2025
- € 35,00 a decorrere dal 1° giugno 2026
- € 35,00 a decorrere dal 1° dicembre 2026
170
ART. 84 - DECORRENZA A DURATA
L’art. 84 è sostituito dal seguente:
“I. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2024 e verrà a scadere il
31 dicembre 2027; esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se
non verrà disdetto, da una delle parti, tre mesi prima della scadenza
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
II. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino alla data
di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
III. Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione dei
dipendenti presso l’Amministrazione dell’Azienda.”
NOTA FINALE
Le parti, riconoscendo l’importanza di buone e corrette relazioni
sindacali, si impegnano ad istituire, nel corso della vigenza del
presente contratto, dei tavoli tecnici finalizzati ad analizzare in modo
critico e proattivo gli istituti contrattuali che risultassero non più in
linea con le esigenze delle parti.
171
STESURA TESTO COORDINATO CCNL
Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2025 per procedere alla
stesura del testo coordinato del CCNL e ad apportare gli eventuali
adeguamenti normativi.
Le parti si impegnano, nella predetta stesura, a declinare in ottica di
genere i contenuti dello stesso contratto.
172
173
Testo Unico sulla Rappresentanza
Confindustria – Cgil, Cisl e Uil
Roma, 10 gennaio 2014
174
Indice:
PARTE PRIMA: misura e certificazione della
rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva
nazionale di categoria.
PARTE SECONDA: regolamentazione delle rappresentanze in
azienda.
PARTE TERZA: titolarità ed efficacia della contrattazione
collettiva nazionale di categoria e aziendale.
PARTE QUARTA: disposizioni relative alle clausole e
alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle
conseguenze dell’ inadempimento.
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
175
PARTE PRIMA:
MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle
organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo
d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, ai fini della
contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati
associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione
delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le
modalità contenute nel presente accordo, ad effettuare la
rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni
firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.
La delega dovrà contenere l’indicazione della organizzazione
sindacale di categoria e del conto corrente bancario al quale il
datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.
Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore
percentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal
minimo tabellare in vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno,
che ogni singolo ccnl individuerà.
Il l
avoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare
apposita dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione
176
del numero delle deleghe, avrà effetto al termine del mese nel
quale è stata notificata al datore di lavoro.
La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante
l’utilizzo di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle
quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del
contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre
a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle
organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e si
obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente
Accordo nonchè dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno
2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.
Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite
un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione,
definiranno con l’INPS l’introduzione nelle dichiarazioni mensili
Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del
numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di
applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo procederanno a
catalogare i contratti collettivi nazionali di categoria, attribuendo a
ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato anche
al Cnel.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo
attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le
organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla
rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno tempestiva
informativa all’INPS, alla Confindustria e al Cnel.
C
iascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens,
indicherà nell’apposita sezione, il codice del contratto collettivo
177
nazionale di lavoro applicato e il numero delle deleghe ricevute
per ogni singola organizzazione sindacale di categoria con
relativo codice identificativo nonché la forma di rappresentanza
presente nelle unità produttive con più di quindici dipendenti.
Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità definite
nella convenzione con l’INPS.
In forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente
i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di
lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da
ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al
periodo gennaio – dicembre di ogni anno.
Il numero degli iscritti, ai fini delle rilevazione della
rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria
su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero
complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle
deleghe, per dodici.
Per l’anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo
semestre.
I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di un
protocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio
2013 e del presente Accordo - al CNEL che li pondererà con i
consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
I dati degli iscritti rilevati dall’Inps in relazione alle unità
produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano
presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di
rappresentanza sindacale saranno trasmessi, entro il mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione, al CNEL.
P
er consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti
dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione
delle elezioni delle r.s.u. nei singoli luoghi di lavoro, copia del
verbale di cui al punto 19 della sezione terza della Parte Seconda
178
del presente accordo dovrà essere trasmesso a cura della
Commissione elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o
analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).
L’invio dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali
unitarie che verranno elette successivamente all’entrata in vigore
del presente accordo sia per quelle elette antecedentemente ancora
validamente in carica.
Il Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo che
dovesse essere costituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati
relativi alle r.s.u. validamente in carica alla data del 31 luglio di
ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al
Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione
sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL entro il mese di
gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.
Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria, il numero degli iscritti
risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano
presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di
rappresentanza sindacale.
Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del
dato elettorale con il dato associativo – con riferimento ad ogni
singolo c.c.n.l. - secondo quanto previsto ai punti 4 e 5 del
Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013, ossia determinando la media
semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli
iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle r.s.u.
sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei
due dati.
E
ffettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti
stipulanti il presente accordo il dato di rappresentanza di
ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli
contratti collettivi nazionali di lavoro.
179
I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal
CNEL entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello
della rilevazione e, per l’anno 2015, saranno utili, oltre che per il
raggiungimento della soglia del 5%:
a) per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per
tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la
comunicazione effettuata dal CNEL;
b) ai fini della misurazione delle maggioranze relative
alle piattaforme di rinnovo per i contratti che scadono dal
novembre 2015.
Successivamente e di regola, i dati comunicati dal CNEL
saranno validamente utilizzabili, oltre che per il raggiungimento
della soglia del 5% anche per la determinazione della maggioranza
del 50% + 1:
a) ai fini della sottoscrizione dei ccnl, in base all’ultimo
dato disponibile;
b) ai fini della presentazione delle piattaforme, in base
al dato disponibile sei mesi prima della scadenza del
contratto.
180
PARTE SECONDA:
REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN
AZIENDA
Sezione prima: regole generali sulle forme della rappresentanza in
azienda
Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni
singola unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà
essere adottata una sola forma di rappresentanza.
Nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove
non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale,
le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo
concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello
della rappresentanza sindacale aziendale:
a) dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali
rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la
costituzione della rappresentanza sindacale unitaria;
b) alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u.
potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali
che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del
50%+1 come determinata nella parte prima del presente
accordo.
In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 Cod. Civ. e
che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità
produttive interessate, ferma restando la validità della r.s.u. in
carica fino alla costituzione della nuova r.s.u., si procederà a
nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento.
181
Sezione seconda: modalità di costituzione e di
funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
riprendono la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale
20 dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese
interconfederali.
Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di
costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già
esistenti.
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle
unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15
dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria
aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo
Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio
2013 e del presente accordo interconfederale.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con
contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura
proporzionale all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori
con contratto a tempo determinato saranno computati in base al
numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva
ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle
liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che
abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo
31 maggio 2013 e del presente Accordo.
182
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni
sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta
anche dalla r.s.u. ove validamente esistente.
2. Composizione
Alla costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione
dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie
degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi
di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale
dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della
rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata
rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione
delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti
nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero di cui alla precedente lett. b).
183
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella
titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro
spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge
n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o
accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei
dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza
dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti
contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da
trasferire ai componenti della r.s.u.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra
concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in
base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno
permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano
convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i
seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente,
l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3
delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
ex art. 20, l. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n.
300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n.
300/1970.
184
5. Clausola di armonizzazione
Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il
componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u.
non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi,
pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di
procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal
presente accordo.
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un
componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la
sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria
appartenenza del sostituito.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono
assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto
nella parte terza del presente accordo che recepisce i contenuti
dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese
plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di
coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.
8.
Clausola di salvaguardia
185
Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28
giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente
accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi
contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u.,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai
sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300
In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28
giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente
Accordo, o che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a
non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano
costituite r.s.u..
Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito
unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle
Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013.
Sezione terza: disciplina della elezione della r. s. u.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u.,
le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del
presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u.
uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante
comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà
a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data
di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si
intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali.
186
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la
Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti
all’interno dell’azienda prenderanno ogni determinazione in
ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione
venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli
impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla
data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la
propria attività al momento del voto.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non
in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui
al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non
abbia già regolato la materia in attuazione dell’Accordo del 20
dicembre 1993, dovrà regolare l’esercizio del diritto di elettorato
passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate
dalle:
a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti a
confederazioni firmatarie del presente accordo oppure
dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un
187
proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente, formalmente ed
integralmente i contenuti del presente accordo,
dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e
del Protocollo del 31 maggio 2013;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di
lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5%
degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60
dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra
16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da
almeno tre firme di lavoratori.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la
lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti
compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al
punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai
sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una
delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di
oltre 2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel
collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una
Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
188
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo
immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni
di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei
voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei
termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli
stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le
associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
189
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre
le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso
per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica,
comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e
con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di
precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del
seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in
modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
190
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero
scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della
scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale
unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato
espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o
l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla
la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto
l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo
dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
N
elle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo
di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo
esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno
fissato per le votazioni.
191
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte
terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla
Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello
scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al
Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.
In mancanza di documento personale essi dovranno essere
riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le
operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al
precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al te rmine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il
verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale
192
della votazione (schede, elench i, ecc.) - alla Commissione
elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al
comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto
il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego
sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato
secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre
mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato
della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18 . Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con
applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti
sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno
individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai
singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in
relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La C
ommissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un
verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da
tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo
comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra,
che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti
193
(o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati
elettorali).
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore,
inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è
pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente e
notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo
posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della
Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o
analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e
alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà
pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo
che dovesse essere costituito per lo scopo)
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
entro 10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o
analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici
di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è
presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il C
omitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.
La nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli
eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione
aziendale per il tramite della locale organizzazione
194
imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali
di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella
singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali.
195
PARTE TERZA:
TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI
CATEGORIA E AZIENDALE.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di
garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel
territorio nazionale.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le
Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo e dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno
2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano,
nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a
tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle
iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti
su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal
Cnel.
Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione
Sindacale, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL -
decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della
delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio
regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente
intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria,
la presentazione di piattaforme unitarie.
Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge,
ai sensi dell’art. 19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si
intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che
abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri
concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla
negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della
196
piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo
rinnovo del c.c.n.l. definito secondo le regole del presente accordo.
Fermo restando quanto previsto al secondo paragrafo, in assenza
di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni
categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della
piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano
complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari
almeno al 50% +1.
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente
dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%
+1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa
consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a
maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle
categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili.
La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta,
costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in
tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei
lavoratori e delle lavoratrici nonchè pienamente esigibili per tutte
le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa.
Conseguentemente le parti firmatarie e le rispettive Federazioni
si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere
iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
La c
ontrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie
delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative
sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e
vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle
Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale
del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013
e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano
197
formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se
approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali
convenute con il presente Accordo.
In cas o di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali
costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti
collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle
rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle
associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre,
risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai
contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno
precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e
comunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire
analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze
sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti,
durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali
approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità
sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori
promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una
richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto,
da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o
almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della
consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli
aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla
maggioranza semplice dei votanti.
I co
ntratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di
articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire
alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi
aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e
temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e
con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi
198
definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi
con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le
relative organizzazioni sindacali territoriali di categoria
espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente
accordo interconfederale o che comunque tali accordi abbiano
formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di crisi o in
presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo
economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese
modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo
nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e
l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite
esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente
accordo.
199
PARTE QUARTA:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE
CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE
DELL’INADEMPIMENTO
Le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno
2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del
presente Accordo convengono sulla necessità di definire
disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di
contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare
svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli
accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia
dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle
procedure contenute nelle intese citate.
Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle
condizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del
presente accordo, dovranno definire clausole e/o procedure di
raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti,
l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo
nazionale di categoria e a prevenire il conflitto.
I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno,
altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali
comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della
presente intesa.
Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate
nell'accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio
2013 e nel presente accordo, dovranno riguardare i
comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni,
anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea
sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra
agibilità derivante dalla presente intesa.
200
I contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e
disciplinate nella parte terza del presente accordo, che
definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie,
finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la
contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il
datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori
nonché per le associazioni sindacali espressioni delle
confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le
organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i
singoli lavoratori.
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far
rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché
le rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le
rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano
a quanto pattuito nel presente accordo.
In via transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti
nazionali definiscano la materia disciplinata dalla parte quarta del
presente accordo, le parti contraenti concordano che eventuali
comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una
procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale.
A tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle
Confederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che
comunque tale accordo abbiano formalmente accettato, sono
obbligate a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione
di un collegio di conciliazione e arbitrato composto,
pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti
della Confindustria, nonché da un ulteriore membro, che riveste
la carica di Presidente, individuato di comune accordo o, in
mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della materia indicati
201
in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30 giorni,
dalle parti stipulanti il presente accordo.
Nella decisone del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni
dalla sua composizione, dovranno essere previste le misure da
applicarsi nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei datori
di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il
presente accordo e, in particolare, dell’obbligo di farne rispettare i
contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli.
Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente
accordo, una Commissione Interconfederale permanente con lo
scopo di favorirne e monitorarne l'attuazione, nonché di garantirne
l’esigibilità.
La Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri,
designati da Confindustria e dalle tre organizzazioni sindacali più
rappresentative al momento della composizione della
Commissione, tra esperti in materia di diritto del lavoro e di
relazioni industriali. Un settimo componente della Commissione
Interconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà
individuato fra esperti della materia indicati in una apposita lista
definita di comune accordo. La Commissione potrà avvalersi
della consulenza di esperti. Ai componenti non spetta alcuna
indennità.
La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta.
F
atte salve le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli
contratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione
Interconfederale stabilisce, con proprio regolamento, da definire
entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, le modalità del
proprio funzionamento ed i poteri di intervento per garantire
l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni
controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio
arbitrale.
202
La Commissione Interconfederale provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo
dalle parti stipulanti il presente accordo.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso
ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Roma, 10 gennaio 2014
203
ACCORDO INTERCONFEDERALE 22 GIUGNO 1995
IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Addì 22 giugno 1995
CONFINDUSTRIA
e
CGIL
CISL
UIL
visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che, nel prevedere alcuni principi
generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per
gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti
applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di
tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi
che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di
esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione
degli organismi paritetici territoriali (OPT) di cui all'art. 20 del
decreto stesso;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia
intende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di
partecipazione;
convengono quanto segue:
204
Parte I
1. Il rappresentante per la sicurezza (RLS)
L'art. 18 - il cui comma 1 contiene l'enunciazione del
principio generale secondo il quale “in tutte le aziende o unità
produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza” è
dedicato ai criteri d’individuazione di tale soggetto e prevede il
rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri
parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti
per l'espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte
le aziende o unità produttive aderenti al sistema
CONFINDUSTRIA saranno promosse le iniziative, con le
modalità di seguito indicate, per l’identificazione della
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del
16.4.93 nel quale si è concordato che, per le aziende o gli
stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene
eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a
tale funzione elettiva.
Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di
opportunità espressa dalle parti in relazione a peculiari
specificità, può individuare diverse modalità di rappresentanza
previste dalla legge. L'attuazione di tali accordi sarà disciplinata
205
dalle categorie d’intesa con le strutture territoriali confederali
interessate. In tale ipotesi, il RLS nell'espletamento delle sue
funzioni farà riferimento all’organismo paritetico provinciale
(OPP).
Modalità di elezione.
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 18, comma 2, D.lgs.
n. 626/94 le organizzazioni datoriali territoriali e le OO.SS. dei
lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee
all'informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni
del RLS, secondo modalità che verranno concordate a livello
territoriale.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il
lavoratore che ha ottenuto il miglior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il
segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio
delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il
verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a
tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o
unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94, n. 626. permessi retribuiti pari
a 12 ore annue, nelle aziende o unita produttive che occupano fino
206
a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità
produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,
lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano
all'OPP, per il tramite dell'associazione territoriale di
appartenenza, il nominativo eletto.
1.2. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Aziende o U.P da 16 a 200 dipendenti.
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200
dipendenti il RLS s’individua tra i componenti della RSU.
Laddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di
RSU superiore a quello dell'Accordo 20.12.93, la stessa
contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RS
superiore a 1, ma comunque nell'ambito del numero
complessivo della RSU.
U. P. da 201 a 300 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti, qualora la RSU risulti composta da 3 soggetti -
secondo le regole dell'Accordo interconfederale 20.12.93 - i RLS
sono individuati, con le modalità di seguito indicate, nel
numero di 2 tra i componenti della RSU a cui si aggiunge un
RLS, eletto con le medesime modalità; a quest'ultimo competono
40 ore di permesso retribuite per l’espletamento della sua attività.
207
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di
componenti rispetto a quanto previsto dall'accordo sopra
richiamato, il RLS sarà individuato tra i componenti della RSU.
U.P. con più di 300 dipendenti
Di norma, nelle unità produttive che occupano più di 300
dipendenti il numero di RLS è quello previsto dall'art. 18, comma
6, D.lgs. n. 626/94. Tale numero è ricompreso nel numero dei
componenti la RSU così come definita dalla contrattazione di
categoria.
Per le stesse unità produttive, la contrattazione nazionale di
categoria, in relazione all'individuazione di specifiche esigenze di
prevenzione e protezione dai rischi connesse all'attività
lavorativa, individuabili anche da apposite Commissioni
paritetiche di categoria laddove esistenti, potrà definire un
numero di RLS superiore a quello previsto dall'art. 18 citato,
che sarà ricompreso entro il numero dei componenti la RSU
definito a livello di categoria.
Permessi.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15
dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall'art. 19,
D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS, oltre ai permessi già previsti per
le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per
ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d),
g), i) ed l) dell’art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte
ore.
208
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti
procederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai
RLS, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per
lo stesso titolo.
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la
sicurezza
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a RLS viene
indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione
delle RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle
RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, ovvero siano ancora
operanti le RSA, per la designazione del RLS si applica la
procedura che segue.
Entro 90 giorni dalla data del presente accordo il/i RLS è/sono
designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della 1 a
assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a
tale evento) e nell’unità produttiva operino le RSA delle
OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i RLS
è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per le aziende con numero di
dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie
funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso
previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di
esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con
numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle OO.SS.
209
In questa fattispecie, ai RLS spettano, per l’espletamento delle
attribuzioni di cui all'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi
retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere
comunicato alla Direzione aziendale (secondo quanto previsto
dal punto 21 parte 2 a dell'Accordo interconfederale sopra
citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà
comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di
appartenenza, all'OPP che terrà il relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista dall'accordo
interconfederale di cui sopra.
2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina
legale e contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel
rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla
legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che
intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un
addetto da questi incaricato.
210
2.2. Modalità di consultazione
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di
lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per
i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo
dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il
tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le
previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le
osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria
firma sul verbale della stessa.
In fase di 1 a applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non
oltre il 30.6.96, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata
la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si
rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS.
aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare 1
o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94.
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
211
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di
valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito
presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto
previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli
aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è
tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione
nel rispetto del segreto industriale.
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1.
lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di
lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base
di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti
inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve
comprendere:
− conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla
normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro;
− conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
− metodologie sulla valutazione del rischio;
212
− metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di
categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della
formazione (anche in tema di metodologia didattica) con
riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni
che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della
formazione.
* * * * *
Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i
contratti collettivi nazionali e aziendali già prevedano una
disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con
funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e
dell'ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la
disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo
riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
4. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche
previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in
azienda.
213
Della riunione viene redatto verbale.
Parte II
1. Organismo paritetico nazionale (OPN)
L'OPN di cui al Protocollo d'intesa sulla formazione professionale
20.1.93, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo
interconfederale 31.1.95 assume, tramite una sezione specifica
aggiuntiva e paritetica - composta da membri effettivi e supplenti -
anche i seguenti compiti in materia d’igiene e sicurezza del
lavoro:
− promozione della costituzione degli OPT di cui al punto
successivo e coordinamento della loro attività;
− formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre
attività complementari dei componenti degli OPT;
− definizione di linee guida e di posizioni comuni in
materia d’igiene e di sicurezza sul lavoro - valutando
eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale -
di riferimento per gli OPT anche in relazione alla definizione
dei progetti formativi di ambito locale;
− promozione e coordinamento degli interventi formativi;
iniziative per l'attivazione di canali di finanziamento da parte
della UE e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
− promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni
degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle
iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
− valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali
anche al fine dell’individuazione delle eventuali posizioni
comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al
Parlamento e alle amministrazioni competenti.
214
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l'OPN dovrà
essere operativo nella sua specifica sezione sulle materie della
sicurezza e igiene del lavoro. A tal fine gli organi deliberanti
dell’OPN formalizzeranno tale sezione.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di categoria
che, nelle materie disciplinate nel D.lgs. n. 626/94,
svolgeranno la propria attività in sintonia con le linee guida
elaborate dall’OPN.
2. Organismi paritetici territoriali (art. 20, D.lgs. 19.9.94 n.
626)
Le parti danno attuazione all'art. 20. D.lgs. 19.9.94 n. 626, fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo,
concordando quanto segue.
2.1. Organismi paritetici regionali (OPR)
Entro 120 giorni, a livello regionale, gli organismi paritetici di cui
al Protocollo d'intesa sulla formazione professionale 20.1.93,
sopra citato, sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e
UIL, in coordinamento con l’OPN per la formazione
professionale, assumono con una specifica sezione aggiuntiva
paritetica, composta da membri effettivi e supplenti, anche il
compito di promuovere iniziative formative in tema di
prevenzione.
A tal fine l’OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli
OPP, progetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza
del lavoro.
215
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e
le indicazioni di carattere generale concordate nell'OPN e vengono
ad esso comunicati.
L'OPR, al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte,
oltre a tenere i rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti
istituzionali e non operanti in materia di salute e sicurezza,
può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione
di corsi o giornate formative.
L'OPR, inoltre, assume i seguenti compiti:
− coordinamento degli OPP;
− tenuta di un elenco dei nominativi dei RLS, sulla base delle
comunicazioni ricevute dagli OPP.
2.2. Organismi paritetici provinciali
Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e
comunque non conflittuale delle materie della formazione e della
rappresentanza in materia di prevenzione, assume l'attribuzione,
da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di
“composizione”: essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di
risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti.
A livello provinciale, o secondo l'articolazione territoriale definita
di comune accordo, sono costituiti organismi paritetici cui sono
attribuite le funzioni di composizione dì cui all'art. 20, D.lgs.
19.9.94 n. 626.
216
A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:
− informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e
sicurezza;
− tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS eletti
o designati nelle aziende del territorio di competenza
dell'organismo;
− trasferimento dei dati di cui sopra all'OPR;
− proposte all'OPR in materia di fabbisogni formativi
connessi all'applicazione del D.lgs. n. 626/94.
Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri
supplenti.
Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del
presente accordo.
Composizione delle controversie.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della
materia dell'igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile
attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi d’insorgenza di controversie relative
all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme
vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i
loro rappresentanti) s’impegnano ad adire l'OPP, al fine di
riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre all'OPR ne informa senza ritardo le altre parti
interessate.
217
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali
degli imprenditori.
* * * * *
Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, le parti firmatarie
individueranno 2 Regioni dove avviare esperienze che prevedano
l'attribuzione agli OPR di ulteriori compiti, anche per quanto
concerne l'approntamento della strumentazione necessaria
all'espletamento di tali compiti. Le intese per effettuare detti
esperimenti hanno durata annuale e l'esperienza applicativa sarà
oggetto di esame e valutazione da parte dell'OPN.
* * * * *
Le parti s’incontreranno entro 1 anno dalla data del presente
accordo per verificarne l'applicazione.
Nota a verbale delle organizzazioni sindacali.
Fermo restando che la procedura di elezione è quella individuata a
livello interconfederale e di categoria per l’elezione della RSU, in
relazione alle esigenze di rappresentatività generale dei RLS,
insite nel testo legislativo, le OO.SS. firmatarie comunicheranno
entro 30 giorni alla CONFINDUSTRIA le modalità di
presentazione delle liste individuate tra quelle previste dagli
accordi sopra citati.
Regolamento per l’elezione o designazione del rappresentante per
la sicurezza
In applicazione dell'Accordo interconfederale 22.6.95, per
l'elezione o designazione del RLS, si procede come segue.
218
1. Casi di pregressa costituzione della RSU
Nei casi in cui sia già costituita la RSU si applicano le
disposizioni previste dalla parte I, punto 1.2. pag. 6 dell'Accordo
interconfederale 22.6.95.
2. Casi in cui operano le RSA
Nei casi in cui le RSU non siano state ancora costituite (e fino a
tale evento) e nelle aziende o unità produttive operino le RSA
delle OO.SS. firmatarie, il RLS è eletto dai lavoratori al loro
interno secondo le procedure previste dall’Accordo
interconfederale 22.6.95 per le aziende con numero di dipendenti
inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS.
3. Modalità per la presentazione delle
candidature a rappresentante per la sicurezza
in occasione della elezione della RSU. Modalità
dell'elezione
3.1 All'atto della indizione delle elezioni per la costituzione
della RSU, nonché in occasione delle affissioni da
effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, dell'Accordo
interconfederale 20.12.93, i soggetti abilitati alla
presentazione delle liste devono specificare quali tra i
candidati alla sezione della RSU assumono anche la
candidatura come RLS. E' data facoltà agli stessi
soggetti di candidare alla elezione del RLS tutti i
candidati per l'elezione della RSU.
219
3.2 Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda
elettorale.
3.3 Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono soggetti che si
erano originariamente candidati anche come RLS, si
procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La
carica di RLS è assunta da coloro che hanno ricevuto il
maggior numero di preferenze.
3.4 Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano
originariamente candidati anche come RLS (o se non
ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la
copertura dei posti vacanti, a una elezione a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto oppure mediante
procedura di designazione, in occasione della 1 a assemblea
convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20, legge 20.5.70 n.
300.
3.5 L'elettorato passivo, in questa 2a fase, è riservato ai
componenti la RSU.
4. Norme speciali per le aziende o unità produttive che
occupano da 201 a 300 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300
dipendenti, per l’elezione del RLS aggiuntivo al numero dei
componenti la RSU, si procede nella stessa tornata elettorale a una
seconda votazione.
220
221
222
I N D I C E
COSTITUZIONE DELLE PARTI ............................................. » pag. 3
Premessa ..................................................................................... » pag. 9
Art. 1 - Relazioni industriali ........................................................ » pag. 12
“ 2 - Appalti e decentramento produttivo ................................ » pag. 28
“ 3 - Formazione professionale .............................................. » pag. 29
“ 4 - Interventi di sostegno per la formazione continua
prevista dalle norme che regolano l’educazione
continua in Medicina (E.C.M.) ...................................... » pag. 31
“ 5 - Reclami e controversie ..................................................... » pag. 31
“ 6 - Affissione del contratto ..................................................... » pag. 32
“ 7 - Assunzioni ........................................................................ » pag. 32
“ 8 - Documenti ......................................................................... » pag. 33
“ 9 - Visita medica .................................................................... » pag. 33
“ 10 - Trattamento in caso di maternità e congedi parentali........ » pag. 33
“ 10bis - Permessi per eventi e cause particolari,
decessi e gravi infermità ............................................. » pag. 35
“ 11 - Assenze e permessi ........................................................... » pag. 36
“ 12 - Precedenze ......................................................................... » pag. 37
“ 13 - Disciplina dell’apprendistato professionalizzante............. » pag. 38
“ 14 - Periodo di prova . .............................................................. » pag. 41
“ 15 - Classificazione del personale. ........................................... » pag. 42
“ 16 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni .............. » pag. 56
“ 17 - Cumulo di mansioni ......................................................... » pag. 57
“ 18 - Orario di lavoro ................................................................ » pag. 57
“ 19 - Lavoratori discontinui ...................................................... » pag. 59
“ 20 - Lavoro a tempo parziale .................................................... » pag. 60
“ 21 - Contratto a termine............................................................. » pag. 64
“ 22 - Riforma del mercato del lavoro.......................................... » pag. 67
“ 23 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato ............ » pag. 67
“ 23bis - Lavoro extra e di surroga .............................................. » pag. 68
“ 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo ........................... » pag. 69
“ 25 - Riposo per i pasti ................................................................ » pag. 71
“ 26 - Interruzione del lavoro ...................................................... » pag. 72
“ 27 - Recuperi ............................................................................ » pag. 72
“ 28 - Sospensione del lavoro ..................................................... » pag. 72
“ 29 - Riposo settimanale ............................................................ » pag. 73
“ 30 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali ........... » pag. 73
“ 31 - Ferie .................................................................................. » pag. 74
223
“ 32 - Trattamento delle festività soppresse ................................ » pag. 75
“ 33 - Congedo matrimoniale ...................................................... » pag. 76
“ 34 - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi……... » pag. 77
“ 35 - Modalità di corresponsione della retribuzione................... » pag. 77
“ 36 - Aumenti periodici di anzianità .......................................... » pag. 79
“ 37 - 13ª e 14ª mensilità.............................................................. » pag. 81
“ 38 - Premio di fine stagione ..................................................... » pag. 82
“ 39 - Premio di risultato ............................................................ » pag. 83
“ 40 - Trasferte ........................................................................... » pag. 85
“ 41 - Trasferimenti .................................................................... » pag. 85
“ 42 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni...................... » pag. 87
“ 43 - Trattamento di fine rapporto............................................. » pag. 88
“ 44 - Malattia ed infortunio non sul lavoro............................... » pag. 89
“ 45 - Aspettativa per riabilitazione............................................ » pag. 95
“ 46 - Infortuni sul lavoro .......................................................... » pag. 96
“47 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
e per gli esami dei lavoratori studenti................................. » pag. 97
“ 48 - Diritto allo studio ............................................................... » pag. 98
“ 49 - Indennità maneggio denaro - cauzione ............................. » pag. 100
“ 50 - Alloggio ............................................................................ » pag. 101
“ 51 - Spogliatoi .......................................................................... » pag. 101
“ 52 - Indennità mezzi di trasporto .............................................. » pag. 101
“ 53 - Indennità di istruzione figli .............................................. » pag. 101
“ 54 - Mense aziendali ............................................................... » pag. 102
“ 55 - C essione, trasformazione e trapasso di azienda ...... ........ » pag. 102
“ 56 - Certificato di lavoro ......................................................... » pag. 103
“ 57 - Tutela igienica dei lavoratori ............................................ » pag. 103
“ 58 - Istruzione professionale ................................................... » pag. 103
“ 59 - Utensili di lavoro ............................................................. » pag. 104
“ 60 - Norme di comportamento ................................................ » pag. 104
“ 61 - Disciplina aziendale ......................................................... » pag. 104
“ 62 - Provvedimenti disciplinari ............................................... » pag. 105
“ 63 - Ammonizione, multa, sospensione ................................... » pag. 106
“ 64 - Licenziamento per cause disciplinari .............................. » pag. 107
“ 65 - Restituzione documenti di lavoro .................................... » pag. 108
“ 66 - Prestiti ................................................................................ » pag. 109
“ 67 - Visita di inventario e visite personali ............................... » pag. 109
“ 68 - Patronati ............................................................................ » pag. 109
“ 69 - Rappresentanze Sindacali Unitarie .................................. » pag. 110
“ 70 - Ambiente di lavoro ............................................................ » pag. 111
“ 71 - Permessi sindacali ............................................................ » pag. 112
224
“ 72 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche ................. » pag. 113
“ 73 - Affissioni ......................................................................... » pag. 113
“ 74 - Versamento dei contributi sindacali ................................ » pag. 113
“ 75 - Assemblea ........................................................................ » pag. 114
“ 76 - Previdenza integrativa volontaria .................................... » pag. 115
“ 77 - Assistenza sanitaria integrativa ....................................... » pag. 116
“ 78 - Caso di morte ................................................................... » pag. 117
“ 79 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto .................. » pag. 117
“ 80 - Sostituzione degli usi ....................................................... » pag. 118
“ 81 - Norme generali ................................................................. » pag. 118
“ 82 - Minimi tabellari ............................................................... » pag. 118
“ 83 - Indennità di contingenza ................................................. » pag. 119
“ 84 - Decorrenza e durata ........................................................ » pag. 119
APPENDICE
- Accordo Interconfederale per la costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
del 20 dicembre 1993 ............................................................ » pag. 123
- Statuto “EBITERME” Ente Bilaterale
Nazionale Terme ................................................................... » pag. 135
- Ipotesi di accordo 8 ottobre 2024 .......................................... » pag. 147
- Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria - Cgil,
Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 ............................................ » pag. 1 73
- Accordo interconfederale 22 giugno 1995 ........................... » pag. 203
- Tabelle retributive ………………….................................... » pag. 220