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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31746/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12614 / 20 24 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza n. 920/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sez. staccata di Catania , depositata il 27 gennaio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale ne rettificava il reddito imponibile ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2011,a seguito di verifica di polizia tributaria effettuata sui movimenti bancari della società, donde erano emersi maggiori ricavi non dichiarati.

La società impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Catania, che ne accolse parzialmente il ricorso, riducendo l’ammontare del maggior imponibile.

2. Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.

I giudici regionali ritennero che la contribuente avesse analiticamente giustificato i movimenti bancari sia in entrata che in uscita; in particolare, analizzan d o le contestazioni mosse dai verificatori sui dati bancari, osservò che le movimentazioni oggetto di ripresa a tassazione trovavano riscontrosui flussi di denaro provenienti dai conti correnti dei soci della società medesima, ciò che consentiva di ritenere soddisfatto il principio dell'onere probatorio gravante sul contribuente in materia di indagini finanziarie previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.

3. L’Agenzia delle entrateha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente non hasvolto difese.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92».

Secondo l’Agenzia delle entrate, nella parte nella parte in cui ha confermato l’annullamento della ripresa di maggiori ricavi conseguenti alle indagini bancarie, la sentenza d’appello sarebbe «nulla per motivazione omessa o apparente».

I giudici regionali, in particolare, avrebbero affermato in modo del tutto apodittico che la società aveva fornito la prova contraria della quale era onerata, senza motivare analiticamente su ogni singola movimentazionecontestata; né, in proposito, poteva rilevare il rinvio alla sentenza di primo grado, anch’essa priva di reale motivazione sul punto.

2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73, dell’art. 51 DPR633/72 e dell’art. 2697 c.c.».

L’Agenzia ricorrente, dopo aver riprodotto uno stralcio dell’atto impositivo nel quale sono riportati i movimenti bancari ritenuti non giustificati, e richiamata l’operatività della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le sue allegazioni insufficienti a fondare la ripresa (essendo a ciò bastevole la mera indicazione dell’operazione non giustificata) ed omettendo di verificare, in relazione alle singole operazioni contestate, l’idoneità alla prova contraria delle giustificazioni rese dalla società.

3. I motivi, per la loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente.

3.1. La motivazione della sentenza impugnata incide la soglia de l “minimo costituzionale” che questa Corte, a partire dalla pronunzia n. 8053/2014 resa a Sezioni Unite, ha individuato come parametro per ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario, in conformità al precetto di cui all’art. 111 Cost.

Sul punto, è ben vero che i giudicisi sono limitati ad evidenziare che «i movimenti bancari sia in entrata che in uscita, oggetto di istruttoria da parte della Guardia di Finanza e poi fatti propri dall’avviso di accertamento oggetto di ricorso, sono stati quasi interamente analiticamente giustificati», rilevando, in particolare, che « le movimentazioni oggetto di ripresa a tassazione hanno trovato riscontro sui flussi di denaro provenienti dai conti correnti dei soci della società medesima e in tal senso può ritenersi soddisfatto il principio dell'onere probatorio gravante sul contribuente in materia di indagini finanziarie» (pag. 3 sentenza impugnata).

Siffatta modalità di valutazione delle emergenze processuali, benché esposta in termini assai sintetici, ha tuttavia consentito quale sia stato il ragionamento posto a base della statuizione impugnata; è emerso, infatti, che la Corte di Giustizia ha proceduto alla disamina complessiva delle allegazioni della contribuente, ritenendola satisfattiva ai fini del prescritto onere probatorio.

3.2. Quantunque esente da profili di nullità, tuttavia, tale ragionamento si rivela errato nel merito.

La regola di giudizio adottata dai giudici d’appello, che ha preso a riferimento la movimentazione bancaria nel suo complesso, non appare infatti conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» (così Cass. n. 2928/2024; in precedenza, si veda Cass. n. 15857/2016).

Circa il fondamento di tale regola probatoria, peraltro, questa Corte ha precisato che «essa si riconnette a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria» (Cass.n. 26014/2024); e, correlatamente, che il fondamento della presunzione risiede nel fatto che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente,sia in accredito che in addebito, si presumono riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione (Cass. n. 25043/2024).

3.3. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo va ritenuto infondato, non sussistendo il denunziato vizio motivazionale; è invece fondato il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata è errata in punto al criterio di distribuzione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove.

La sentenza impugnata, conseguentemente,è cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda al riesame della vicenda in conformità all’indicato principio , liquidando altresì le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoin relazione al secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12614 / 20 24 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza n. 920/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sez. staccata di Catania , depositata il 27 gennaio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale ne rettificava il reddito imponibile ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2011,a seguito di verifica di polizia tributaria effettuata sui movimenti bancari della società, donde erano emersi maggiori ricavi non dichiarati. La società impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Catania, che ne accolse parzialmente il ricorso, riducendo l’ammontare del maggior imponibile. 2. Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero che la contribuente avesse analiticamente giustificato i movimenti bancari sia in entrata che in uscita; in particolare, analizzan d o le contestazioni mosse dai verificatori sui dati bancari, osservò che le movimentazioni oggetto di ripresa a tassazione trovavano riscontrosui flussi di denaro provenienti dai conti correnti dei soci della società medesima, ciò che consentiva di ritenere soddisfatto il principio dell'onere probatorio gravante sul contribuente in materia di indagini finanziarie previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. 3. L’Agenzia delle entrateha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente non hasvolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92». Secondo l’Agenzia delle entrate, nella parte nella parte in cui ha confermato l’annullamento della ripresa di maggiori ricavi conseguenti alle indagini bancarie, la sentenza d’appello sarebbe «nulla per motivazione omessa o apparente». I giudici regionali, in particolare, avrebbero affermato in modo del tutto apodittico che la società aveva fornito la prova contraria della quale era onerata, senza motivare analiticamente su ogni singola movimentazionecontestata; né, in proposito, poteva rilevare il rinvio alla sentenza di primo grado, anch’essa priva di reale motivazione sul punto. 2. Il secondo motivo, formulato in via di subordine, è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73, dell’art. 51 DPR633/72 e dell’art. 2697 c.c.». L’Agenzia ricorrente, dopo aver riprodotto uno stralcio dell’atto impositivo nel quale sono riportati i movimenti bancari ritenuti non giustificati, e richiamata l’operatività della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto le sue allegazioni insufficienti a fondare la ripresa (essendo a ciò bastevole la mera indicazione dell’operazione non giustificata) ed omettendo di verificare, in relazione alle singole operazioni contestate, l’idoneità alla prova contraria delle giustificazioni rese dalla società. 3. I motivi, per la loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente. 3.1. La motivazione della sentenza impugnata incide la soglia de l “minimo costituzionale” che questa Corte, a partire dalla pronunzia n. 8053/2014 resa a Sezioni Unite, ha individuato come parametro per ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario, in conformità al precetto di cui all’art. 111 Cost. Sul punto, è ben vero che i giudicisi sono limitati ad evidenziare che «i movimenti bancari sia in entrata che in uscita, oggetto di istruttoria da parte della Guardia di Finanza e poi fatti propri dall’avviso di accertamento oggetto di ricorso, sono stati quasi interamente analiticamente giustificati», rilevando, in particolare, che « le movimentazioni oggetto di ripresa a tassazione hanno trovato riscontro sui flussi di denaro provenienti dai conti correnti dei soci della società medesima e in tal senso può ritenersi soddisfatto il principio dell'onere probatorio gravante sul contribuente in materia di indagini finanziarie» (pag. 3 sentenza impugnata). Siffatta modalità di valutazione delle emergenze processuali, benché esposta in termini assai sintetici, ha tuttavia consentito quale sia stato il ragionamento posto a base della statuizione impugnata; è emerso, infatti, che la Corte di Giustizia ha proceduto alla disamina complessiva delle allegazioni della contribuente, ritenendola satisfattiva ai fini del prescritto onere probatorio. 3.2. Quantunque esente da profili di nullità, tuttavia, tale ragionamento si rivela errato nel merito. La regola di giudizio adottata dai giudici d’appello, che ha preso a riferimento la movimentazione bancaria nel suo complesso, non appare infatti conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili» (così Cass. n. 2928/2024; in precedenza, si veda Cass. n. 15857/2016). Circa il fondamento di tale regola probatoria, peraltro, questa Corte ha precisato che «essa si riconnette a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria» (Cass.n. 26014/2024); e, correlatamente, che il fondamento della presunzione risiede nel fatto che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente,sia in accredito che in addebito, si presumono riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione (Cass. n. 25043/2024). 3.3. Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo va ritenuto infondato, non sussistendo il denunziato vizio motivazionale; è invece fondato il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata è errata in punto al criterio di distribuzione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove. La sentenza impugnata, conseguentemente,è cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda al riesame della vicenda in conformità all’indicato principio , liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoin relazione al secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sici