CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 1961
Cassazione n. 25781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1961 avverso il provvedimento del 23/06/2021 del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento e deposita memoria difensiva Letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto depositato il 23 giugno 2021, il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] chiede, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione ad altra sede del processo pendente presso il Tribunale di Gela, n. 930/2016 R.G.N.R., in cui [OSCURATO:PERSONA] è imputato per il reato di cui all'art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Nella richiesta si deduce che [OSCURATO:PERSONA], nella veste di rappresentante legale e presidente di diverse associazioni senza scopo di lucro, ha spesso contribuito alle indagini nei confronti di plurimi soggetti in materia di reati ambientali, attraverso sia la ricerca di fonti di prova, sia la formulazione di denunce, ma che il rapporto così instaurato con l'Autorità giudiziaria di Gela si sarebbe tuttavia incrinato a seguito di critiche, denunce ed esposti, con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato omissioni e inerzie sia nella conduzione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, sia nella gestione di procedimenti penali da parte del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Il richiedente sostiene che tali atti di denuncia, e anche le richieste di avocazione di indagini, non sono mai stati dettati da interessi personali, ma dal perseguimento delle finalità - in particolare, la tutela dell'interesse alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto della legalità - previste dallo statuto delle organizzazioni di cui [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale. Secondo il richiedente, a seguito di tale situazione è più che ragionevole ritenere sussistente, il legittimo sospetto di assenza di imparzialità negli Uffici giudiziari di Gela, con particolare riguardo al processo n. 930/2016 R.G.N.R. Anche in altro recente procedimento penale [OSCURATO:PERSONA] si è visto costretto, per le medesime ragioni, a ricusare un magistrato onorario del Tribunale. Altre denunce sono state proposte anche nei confronti di funzionari e dipendenti delle Forze dell'Ordine. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, nella richiesta si afferma che [OSCURATO:PERSONA] sia ormai una persona non solo conosciuta, ma anche invisa al personale degli Uffici giudiziari di Gela e alle Forze dell'Ordine. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento della richiesta di rimessione, allegando alcuni documenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di rimessione è inammissibile, sia perché risulta notificata dall'istante al Pubblico Ministero oltre il termine di sette giorni previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., sia perché è manifestamente infondata. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istituto della rimessione è strumento processuale eccezionale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di inquinamento da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273115-01). È stato inoltre stabilito che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo, quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, ma non sia indicata alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255375-01). È stato precisato che la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa è da escludersi - ai fini di un'eventuale rimessione del processo - ove siano esistenti semplicemente delle tensioni createsi tra magistrati e soggetti che in altri processi abbiano preso parte in veste di denuncianti o imputati (Sez. 1, n. 3670 del 20/09/1994, Rv. 199360-01; fattispecie relativa a una molteplicità di denunzie e querele presentate da cittadini, che avevano dato luogo ad astensioni di magistrati, ad archiviazione e a conseguenti azioni penali per calunnie nei confronti dei denuncianti, a prosieguo, tuttavia, delle indagini ad opera della Procura Generale). 1.2. Nel caso ora in esame, nella richiesta si sostiene che le denunce e gli esposti presentati da [OSCURATO:PERSONA] e la pendenza di taluni procedimenti determinerebbero il legittimo sospetto di assenza di imparzialità dei magistrati nel processo in cui [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto. In realtà, le deduzioni difensive non riguardano fatti dotati di quei requisiti di consistenza e intrinseca capacità dimostrativa necessari per giustificare il rimedio della rimessione, avente natura eccezionale. Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la pendenza di procedimenti, tra l'imputato richiedente la rimessione e magistrati coinvolti in essi, non è di per sé elemento idoneo a giustificare la deroga, prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Né gli ulteriori dati indicati dal richiedente sono in grado di integrare i citati requisiti, poiché essi non sono suffragati da elementi rivelatori su di un piano oggettivo di un pericolo concreto per la serenità di svolgimento del giudizio. Analoghe considerazioni valgono in relazione ai comportamenti attribuiti nella richiesta di rimessione a persone appartenenti alle Forze dell'Ordine, in quanto tali comportamenti non coinvolgono l'ufficio giudiziario, ma singoli individui. Infatti, le condizioni per l'applicazione della translatio ludicii di cui all'art. 45 cod. proc. pen. devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, data la natura eccezionale dell'istituto della rimessione. Di conseguenza„ la mera allegazione di una asserita ostilità nei confronti di una persona, non sostenuta da elementi oggettivi dotati di seria e univoca consistenza dimostrativa, non è in grado di giustificare lo spostamento del processo dall'ufficio giudiziario competente secondo gli ordinari criteri fissati dalla legge. 2. In conclusione, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni sopra esposte, e il richiedente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M, Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento