CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41575/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 15maggio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato l’appello proposto dal Pubblico Ministero e confermato la misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, discostandosi dai principi affermati dalle Sezioni Unite “Biondi” e “Polito”, ha illegittimamente confermato la contestata aggravante, nonostante il valore sotto-soglia del principio attivo ricavabile (pari a kg. 1,63), sulla base di un giudizio prognostico fondato sul quantitativo ricavabile in caso di completa maturazione delle piante rinvenute. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto attiene a questione nuova, non dedotta dinanzi al Tribunale dell’appello cautelare , investito dal Pubblico Ministero ricorrente delle sole questioni relativa all’adeguatezza della misura applicata e alla sussistenza del pericolo di inquinamentoprobatorio (cfr. le pagine8 e 9 del l’ordinanza) , questioni in relazione alle quali i l ricorrente ha eccepito la rilevanza del tempo trascorso e del suo comportamento, avuto riguardo anche alla confessione resa, senza nulla dire in merito alla aggravanteritenuta nel provvedimento genetico. 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]