CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00794/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sv) il 29 maggio 1949; avverso la ordinanza n. 220/21 del Tribunale di Genova del 25 giugno 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato la impugnazione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Savona aveva respinto la istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al Ciccione con provvedimento del 17 maggio 2021, essendo questo gravato da pesanti indizi di colpevolezza in merito ad una serie di reati in materia fiscale dal medesimo posti in essere, secondo la ipotesi accusatoria, abusando delle proprie conoscenze tecniche in materia tributaria dovute alla professione svolta di consulente fiscale. Il giudice del gravame ha, infatti, osservato che, pur escluse, conformemente a quanto aveva già ritenuto il medesimo Tribunale in sede di riesame, le esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio, sussistevano quelle legate alla reiterazione di reati della stessa specie di quelli di cui alla imputazione provvisoria. Né tale esigenza poteva intendersi superata o comunque adeguatamente salvaguardata anche tramite la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente successivamente al rigetto della istanza di riesame in occasione della richiesta indirizzata al Gip di sostituzione della misura. Infatti, con riferimento alle indicazioni aventi ad oggetto i maggiori redditi prodotti dalla moglie, tali da consentire a costei di sostenere il marito durante la fase degli arresti domiciliari nella abitazione occupata da costei, si tratta di elementi reddituali di incerta continuità ed anche di incerta esistenza, non essendo stata data una tranquillante prova di essi; tanto meno per ciò che attiene I fatto che un terzo soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], si sia dichiarato disposto a sovvenire liberalmente il Ciccione durante il periodo di detenzione domiciliare. Ha, altresì, precisato il Tribunale di Genova che, sebbene il Ciccione sia soggetto ultrasettantenne, il suo mantenimento in istato custodiate si giustifica per la eccezionalità della rilevanza delle esigenze cautelari riscontrabili nel suo caso. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, osservando che la stessa era viziata sia sotto il profilo procedinnentale che sotto quello sostanziale.Infatti, quanto al primo aspetto è evidenziato il fatto che, in ossequio alla normativa in materia di Covid-19, mentre il ricorrente ha presenziato alla udienza camerale "da remoto", i suoi difensori non sono stati ammessi a discutere il ricorso nell'aula di giustizia onde evitare assembramenti. Ciò posto, costoro hanno lamentato la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Ciccione nel corso della predetta udienza, non essendo stato questo assistito da alcun difensore. In via subordinata i ricorrenti hanno lamentato il vizio di motivazione della ordinanza in questione in particolare in relazione al pericolo di reiterazione delle condotte criminose in provvisoria imputazione. Ancora il ricorrente ha lamentato il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto sufficienti gli elementi addotti dal ricorrente in punto di possibilità di essere sostenuto economicamente durante la fase degli arresti domiciliari, ed in ultimo ha censurato la ordinanza impugnata, per essere la misura della custodia cautelare in carcere sproporzionata rispetto alla salvaguardia della esigenza di non reiterazione delle condotte in questione. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente ad ogni altra valutazione, osserva il Collegio che, con atto datato 29 settembre 2021, il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione un documento, da lui sottoscritto ed autenticato dal suo difensore fiduciario, con il quale si segnala che a decorrere dal 12 agosto 2021 la misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa a carico del Ciccione è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari e che, pertanto l'indagato aveva ritenuto di rinunziare al suo ricorso. Sulla base di tale dato questa Corte non deve fare altro che dichiarare la inammissibilità del ricorso, stente l'avvenuta rinunzia ad esso da parte dell'avente diritto. Considerato che la istanza originariamente presentata dal Ciccione non era diretta esclusivamente alla modifica della misura cautelare applicata a suo carico ma, in via prioritaria, all'annullamento di essa e solamente in via subordinata alla sua sostituzione con altra misura meno afflittiva, deve concludersi che l'avvenuta assegnazione del Ciccione agli arresti domiciliari non è pienamente satisfattiva della istanza da lui formulata di fronte a questa Corte; la sua rinunzia al ricorso non può, pertanto, essere giustificata dalla piena soddisfazione del suo interesse in forma diversa e preventiva rispetto alla decisione di questa Corte; il ricorrente deve, pertanto, essere anche in questo caso condannato al, pagamento delle spese processuali e di una somma, che pare equo contenere nella misura di euro 500,00, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500.00 in favore della Cassa delle amm