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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 10166/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9802/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro S.C.L.

MONTAGGI E COSTRUZIONI S .

R .

L . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1841/2017depositata il 26/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.1841/2017 pubblicata il 26 - 10 - 2017 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.1119/2011 del Tribunale di Cosenza, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 80.809,68, oltre interessi legali dalla data dell’apposizione della riserva al soddisfo, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione della metà delle spese di lite, compensata la residua metà.

La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che: a) fosse tempestiva la riserva n.1 apposta sul primo atto conseguente alla richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. inviata il 23 maggio 2006; b) risultasse dirimente, a tale riguardo, il dato secondo cui in data 2 marzo 2006 era stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la società appaltatrice, con adesione anche della [OSCURATO:PERSONA], "schema atto aggiuntivo" a seguito di variante tecnica senza aumento di spesa (allegato 11 fascicolo di primo grado di parte appellante), dal quale risultava che era intervenuta nuova pattuizione relativa al quadro riassuntivo delle categorie di lavoro, contenente l'indicazione al punto 4 "realizzazione di fori numero 98.119 per un importo di euro 490.595"; c) la presenza di detta specifica pattuizione, sulla scorta di un valido contratto intervenuto tra le parti, superasse il dato afferente l'originaria previsione negoziale in ordine al minor numero dei fori e connessa minor retribuzione delle opere; d) a fronte del fatto incontroverso che il numero dei fori eseguiti fosse corrispondente a quanto indicato nell'apposita riserva, con i connessi profili retributivi, in parziale riforma della sentenza impugnata, dovesse riconoscersi il diritto della società appaltatrice alla percezione della somma di euro 80.809,68; e) in applicazione del principio di diritto secondo il quale "nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso" (Cass. Civ. n.10949/2014), nella specie l’insorgenza e la percezione del fatto dannoso non potesse che ricorrere nel momento nel quale la stazione appaltante negò il compenso pattuito con il patto aggiuntivo a seguito di variante, divenendo così irrilevante quanto originariamente previsto con il contratto originario, superato dal nuovo accordo.

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a un motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ. l giudice di prime cure correttamente aveva ritenuto che la riserva n.1 avanzata dalla società appaltatrice fosse intempestiva, in quanto iscritta nella contabilità soltanto a seguito dell'approvazione di una variante tecnica, statuendo che la lamentata omissione era rilevabile sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, considerata la mancanza delle quantità rappresentate con l'elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto iscrivere la suddetta riserva nel primo documento contabile utile, e non dopo l'ultimazione dei lavori ed oltre la sottoscrizione del primo SAL.

Rileva che la intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Aggiunge che l’art. 191 del Regolamento attuativo 207/2010 chiarisce ulteriormente, ai fini dell'ammissibilità delle riserve, che esse debbano essere tempestive, ossia apposte entro termini definiti.

Il comma 2 dell'art. 191, integrando la precedente disposizione, prevede che le riserve siano iscritte, a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Sempre a pena di decadenza, dispone ancora la norma, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, e le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso di specie, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], la società appaltatrice ha iscritto la riserva tardivamente, solo dopo che la variante della perizia era stata approvata, dovendosi applicare i principi affermati da questa Corte secondo cui «in tema di appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta (come nel caso di inadempimento istantaneo dell'amministrazione appaltante, che, per non aver tempestivamente attuato le necessarie procedure espropriative, abbia posto con ritardo i suoli a disposizione dell'impresa appaltatrice), la riserva non può più essere iscritta una volta che sia stato emesso il certificato di avanzamento dei lavori approvato dall'impresa, ed è, pertanto, tardiva se formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo» (Cass. n.5253/2016 e Cass.n.10460/2017).

Pertanto, come correttamente riconosciuto dal Tribunale, una volta ultimati i lavori e sottoscritto il primo SAL, ogni riserva formulata era diventata tardiva e, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva potuto percepire la lesività del fatto sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto e, pertanto, avrebbe dovuto iscrivere la riserva in questione nel primo documento contabile utile e non successivamente.

5. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

5.1. Come si è detto, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], l’impresa appaltatrice avrebbe dovuto , in buona sostanza, iscrivere la riserva, concernente la realizzazione di fori, già nel primo stato di avanzamento lavori, (luglio 2005), atteso che la lesività del fatto, costituita dal minor compenso per i fori in questione, sarebbe stata evidente fin dalla consegna dei lavori.

L’assunto è errato e non tiene conto di quanto statuito dalla Corte territoriale.

Va osservato, al riguardo, che, in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999 l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. 11188/2018).

L’art. 165 d.P.R. 554/1999 individua le modalità di iscrizione delle riserve, mentre il successivo art. 31 d.m. 145/2000 individua il momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale dell’iscrizione della riserva, individuandolo nel momento dell’insorgenza e percezione del fatto dannoso.

Orbene, in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. 27451/2022).

5.2. Nel caso di specie, dopo i due stati di avanzamento dei lavori (luglio 2005, gennaio 2006), veniva stipulato tra le parti, in data 2 marzo 2006, un atto aggiuntivo, con il quale veniva previsto un maggior numero (98.119) di fori, con un maggior prezzo (euro 490.000) rispetto a quanto previsto nell’originaria previsione contrattuale.

Solo a seguito della comunicazione del 26 maggio 2006, l’appaltatrice rilevava che,ciò nonostante, l’amministrazione aveva contabilizzato un minor numero di fori (82.443), per cui l’iscrizione della riserva veniva, tempestivamente, effettuata il 26 giugno 2006, successivamente alla perizia di variante ed al suddetto atto aggiuntivo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la censura è infondatain punto di tardività della riserva ed è inammissibile nella parte in cui neppure co glie del tutto la ratio decidendi , con particolare riguardo al patto aggiuntivo, ritenuto dirimente dal la Corte territoriale e sul quale la ricorrente non prende affatto posizione.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9802/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI S . R . L . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1841/2017depositata il 26/10/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1841/2017 pubblicata il 26 - 10 - 2017 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.1119/2011 del Tribunale di Cosenza, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 80.809,68, oltre interessi legali dalla data dell’apposizione della riserva al soddisfo, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione della metà delle spese di lite, compensata la residua metà. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che: a) fosse tempestiva la riserva n.1 apposta sul primo atto conseguente alla richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. inviata il 23 maggio 2006; b) risultasse dirimente, a tale riguardo, il dato secondo cui in data 2 marzo 2006 era stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la società appaltatrice, con adesione anche della [OSCURATO:PERSONA], "schema atto aggiuntivo" a seguito di variante tecnica senza aumento di spesa (allegato 11 fascicolo di primo grado di parte appellante), dal quale risultava che era intervenuta nuova pattuizione relativa al quadro riassuntivo delle categorie di lavoro, contenente l'indicazione al punto 4 "realizzazione di fori numero 98.119 per un importo di euro 490.595"; c) la presenza di detta specifica pattuizione, sulla scorta di un valido contratto intervenuto tra le parti, superasse il dato afferente l'originaria previsione negoziale in ordine al minor numero dei fori e connessa minor retribuzione delle opere; d) a fronte del fatto incontroverso che il numero dei fori eseguiti fosse corrispondente a quanto indicato nell'apposita riserva, con i connessi profili retributivi, in parziale riforma della sentenza impugnata, dovesse riconoscersi il diritto della società appaltatrice alla percezione della somma di euro 80.809,68; e) in applicazione del principio di diritto secondo il quale "nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso" (Cass. Civ. n.10949/2014), nella specie l’insorgenza e la percezione del fatto dannoso non potesse che ricorrere nel momento nel quale la stazione appaltante negò il compenso pattuito con il patto aggiuntivo a seguito di variante, divenendo così irrilevante quanto originariamente previsto con il contratto originario, superato dal nuovo accordo. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a un motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. cod. proc. civ. l giudice di prime cure correttamente aveva ritenuto che la riserva n.1 avanzata dalla società appaltatrice fosse intempestiva, in quanto iscritta nella contabilità soltanto a seguito dell'approvazione di una variante tecnica, statuendo che la lamentata omissione era rilevabile sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, considerata la mancanza delle quantità rappresentate con l'elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto iscrivere la suddetta riserva nel primo documento contabile utile, e non dopo l'ultimazione dei lavori ed oltre la sottoscrizione del primo SAL. Rileva che la intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Aggiunge che l’art. 191 del Regolamento attuativo 207/2010 chiarisce ulteriormente, ai fini dell'ammissibilità delle riserve, che esse debbano essere tempestive, ossia apposte entro termini definiti. Il comma 2 dell'art. 191, integrando la precedente disposizione, prevede che le riserve siano iscritte, a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Sempre a pena di decadenza, dispone ancora la norma, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, e le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso di specie, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], la società appaltatrice ha iscritto la riserva tardivamente, solo dopo che la variante della perizia era stata approvata, dovendosi applicare i principi affermati da questa Corte secondo cui «in tema di appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta (come nel caso di inadempimento istantaneo dell'amministrazione appaltante, che, per non aver tempestivamente attuato le necessarie procedure espropriative, abbia posto con ritardo i suoli a disposizione dell'impresa appaltatrice), la riserva non può più essere iscritta una volta che sia stato emesso il certificato di avanzamento dei lavori approvato dall'impresa, ed è, pertanto, tardiva se formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo» (Cass. n.5253/2016 e Cass.n.10460/2017). Pertanto, come correttamente riconosciuto dal Tribunale, una volta ultimati i lavori e sottoscritto il primo SAL, ogni riserva formulata era diventata tardiva e, nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva potuto percepire la lesività del fatto sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto e, pertanto, avrebbe dovuto iscrivere la riserva in questione nel primo documento contabile utile e non successivamente. 5. il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1. Come si è detto, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], l’impresa appaltatrice avrebbe dovuto , in buona sostanza, iscrivere la riserva, concernente la realizzazione di fori, già nel primo stato di avanzamento lavori, (luglio 2005), atteso che la lesività del fatto, costituita dal minor compenso per i fori in questione, sarebbe stata evidente fin dalla consegna dei lavori. L’assunto è errato e non tiene conto di quanto statuito dalla Corte territoriale. Va osservato, al riguardo, che, in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999 l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. 11188/2018). L’art. 165 d.P.R. 554/1999 individua le modalità di iscrizione delle riserve, mentre il successivo art. 31 d.m. 145/2000 individua il momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale dell’iscrizione della riserva, individuandolo nel momento dell’insorgenza e percezione del fatto dannoso. Orbene, in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (Cass. 27451/2022). 5.2. Nel caso di specie, dopo i due stati di avanzamento dei lavori (luglio 2005, gennaio 2006), veniva stipulato tra le parti, in data 2 marzo 2006, un atto aggiuntivo, con il quale veniva previsto un maggior numero (98.119) di fori, con un maggior prezzo (euro 490.000) rispetto a quanto previsto nell’originaria previsione contrattuale. Solo a seguito della comunicazione del 26 maggio 2006, l’appaltatrice rilevava che,ciò nonostante, l’amministrazione aveva contabilizzato un minor numero di fori (82.443), per cui l’iscrizione della riserva veniva, tempestivamente, effettuata il 26 giugno 2006, successivamente alla perizia di variante ed al suddetto atto aggiuntivo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la censura è infondatain punto di tardività della riserva ed è inammissibile nella parte in cui neppure co glie del tutto la ratio decidendi , con particolare riguardo al patto aggiuntivo, ritenuto dirimente dal la Corte territoriale e sul quale la ricorrente non prende affatto posizione. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell