CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 12663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]);2026 - intimato in correzione -576 per la correzione dell'ordinanza n. 17049/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 20881/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con istanza di correzione di errore materiale Nicola AntoninoAlleruzzo ha esposto:Numero registro generale 19116/2025- che in data 25 luglio 2025 è stata pubblicata l’ordinanzaN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026n.17049/2025 di questa Suprema Corte che, in accoglimentDoat a pubblicazione 05/05/2026del ricorso per cassazione avverso e per la riforma delladecisione della Corte d’appello di Caltanissetta n.29/2021, hacassato con rinvio la sentenza impugnata;- che in detta ordinanza, ancorché nelle premesse la S.C. abbiacorrettamente dato atto che il ricorso per cassazione era statopromosso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan.29/2021 della CORTE D’APPELLO di Caltanissetta, depositatail 10/02/2021 R.G.N. 252/2019 e ancora che consentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d’appello diCaltanissetta riformava la decisione del Tribunale di Enna[…] , è stata per mero errore materiale indicata(segnatamente, al punto 7., pag.10 della parte motivadell’ordinanza in esame e nel P.Q.MCorte di appello dinanzi alla quale riassumere il giudizio, la“Corte d’appello di Palermo”, anziché la Corte d’appello diCaltanissetta, che aveva emesso la sentenza cassata e che è,pertanto, territorialmente competente ai fini della riassunzionedella causa;Considerato che:- qualora la Corte di Cassazione abbia erroneamente indicatoquale Giudice del rinvio una Corte di appello diversa da quellaterritorialmente competente, tale errore non può essereemendato dal Giudice del rinvio (sia esso quello erroneamenteindicato o quello territorialmente competente, presso il quale èstata riassunta la causa), né tanto meno detto Giudice puòd’ufficio richiedere alla Suprema Corte la correzione delprovvedimento affetto da tale errore, stante che “ladesignazione del Giudice di rinvio da parte della Corte diCassazione, ai sensi dell’art.383 c.p.c. determina […] unaNumero registro generale 19116/2025competenza di detto giudice, che non può essere oggetto diN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026contestazioni successive e che non è modificabile (salva l'ipoteDsait a pubblicazione 05/05/2026di un errore materiale, cui si può sopperire attraverso il rimediodella correzione)” e che, pertanto, il potere di emendare i propriprovvedimenti è riservato, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c.,esclusivamente alla Suprema Corte e ciò anche d’ufficio (cfr., inultimo, Cass. civ., sez. II, 7/02/2022, n.3693);- la ordinanza, di cui si chiede la correzione, ha erroneamenterinviato alla Corte di appello di Palermo quale sede diversa daquella cui appartiene la Corte di appello che ha adottato lasentenza impugnata in Cassazione;- la ordinanza, peraltro, ha specificamente rinviato a Collegio indiversa composizione, evidenziando, da un lato l’errore in cui èincorsa nella misura in cui il rinvio a Corte diversa non avrebbeimplicato tale anzidetta precisazione, dall’altro l’evidenteintenzione di rinviare il giudizio alla Corte di appello diCaltanissetta in diversa composizione, piuttosto che a quella diPalermo;- l’ordinanza n. 17049/2025 va, dunque, corretta, nel suodispositivo, come richiesto nella istanza;- nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazionedelle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (tra lealtre: Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 26566/2023; Cass., S.U.,n. 29432/2024).P.Q.M.Numero registro generale 19116/2025dispone che la ordinanza di questa Corte N. 17049/2025 del 25N umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026giugno 2025 venga corretta nel senso che, nella motivazionDeat a pubblicazione 05/05/2026punto 7., pag.10, dell’ordinanza, laddove è scritto “Corte diappello di Palermo in diversa composizione”, debba intendersi“Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione” e nelP.Q.M., pag.11, della medesima ordinanza, laddove è scritto“Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione”, debbaintendersi “Corte d’appello di Caltanissetta, in diversacomposizione”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzagiusta gli artt. 288, comma secondo, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]