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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26566/2023

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23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26155/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A/S -intimata – avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MILANO n. 284/2020 depositata il 13/04/2021.

R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 , dal Consigliere relatore, CristianoValle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in epigrafe, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone impugnazione dell’ordinanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo ricorso per correzione di errore materiale relativo ad una precedente sentenza, della stessa Corte territoriale, condannandola al pagamento delle spese del procedimento di correzione in favore della controparte [OSCURATO:PERSONA] A/S , che si era costitu ita nello stesso procedimento di correzione ed aveva contestato la fondatezza dell’istanza stessa.

Per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] A/Sè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. propone due motivi di ricorso.

Il primo motivo reca censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e 287 cod. proc. civ., anche tenuto conto della condotta processuale della controparte nel procedimento di correzione di errore materiale, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del procedimento di correzione.

La ricorrente sostiene che l a condanna alle spese non sarebbe mai possibile, nel procedimento di correzione degli errori materiali, in considerazione della natura amministrativa del procedimento.

Il secondo mezzo reca censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato al d.m. n. 37 del 2018, secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. gli importidelle spese sarebbero stati liquidati per eccesso.

R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già condivisibilmente, con orientamento assolutamente prevalente, affermato (Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 – 01; Cass.n. 9311 del 20/04/2006 Rv. 589411 - 01 ) che avverso l ’ ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.

L’orientamento si precisa nell’affermare che all’esito del procedimento di correzione il giudice non deve procedere alla liquidazione delle spese (si vedano ancora le richiamate Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 – 01; Cass. n. 9311 del 20/04/2006 Rv. 589411 – 01) , trattandosi di procedimento non strettamente contenzioso, ma di natura amministrativa, nel cui ambito non sarebbe individuabile una parte soccombente (Cass. n. 21213 del 17/09/2013 Rv. 627802 –01; in senso contrario, si veda Cass., n. 18221 del 05/07/2019 Rv. 654548 – 01 : a mente della quale,peraltro, al generale principio di non liquidabilità delle spese del procedimento di correzione dovrebbe farsi eccezione l’ipotesi in cui la controparte si costituisca e resista).

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nell’ambito del procedimento di correzione degli errori materiali non si fa luogo a liquidazione delle spese processuali, trattandosi di R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. Valle procedimento non propriamente contenzioso e di carattere eminentemente amministrativo.

L’unico precedente difforme (costituito da Cass. n. 18221 del 05/07/2019 Rv. 654548 - 01) , secondo il quale anche nell ’ ambito di detto procedimento deve provvedersi sulle spese qualora la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di correzione e questa venga disposta, poiché, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente, è rimasto isolato, risultando, tuttora , prevalente l ’ affermazione del carattere non contenzioso del detto procedimento di natura amministrativa, in quanto in esso non è individuabile una parte soccombente in senso proprio (da ultimo Cass. n. 12184 del 22/06/2020 Rv. 658456 – 01 e in precedenza Sez.

U, n. 9438 del 27/06/2002 Rv. 555428 – 01 , che a sua volta richiama il risalente precedente,a sezione semplice, di Cass. n. 591 del 08/07/1983 Rv. 429502 -01).

L’orientamento prevalente di questa Corte è, ad avviso del Collegio, da reputarsi tuttora convincente e idoneo a regolare, nella sua pratica schematicità a beneficio della certezza del diritto in materia processuale, l’istituto della correzione degli errori materiali in ogni sua evenienza: e, pertanto, a quello deve essere assicurata continuità.

Del resto, neppure somministrano le parti – o , tra queste, se non altro la controinteressata – elementi per discostarsene , anche solo in parte:sul punto neppure apparendo possibile od opport uno , quanto meno allo stato attuale dell’elaborazione della materia ed apparendo preferibile privilegiare la semplicità e la concreta immediata praticabilità delle soluzioni via via adottate in materia processuale, individuare casi peculiari in cui riconoscere invece, in deroga a tale assoluta e semplice soluzione della non liquidabilità delle spese, l’ordinaria applicabilità de l principi o general e di R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. Valle soccombenza nel processo, come, ad esempio, quelli di inammissibilità – e non già di mera infondatezza – dello stesso procedimento di correzione come attivato, soprattutto quando quella sia manifesta ed abbia reso comunque necessaria un’attività difensiva, sovente non marginale.

Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deve, pertanto, essere accolto, con cassazione della gravata ordinanza, benché solo in relazione alla censura reputata meritevole di accoglimento.

È poi utile ed opportuna la decisione nel merito: infatti, poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, si può provvedere direttamente in questa sede all’espunzione, dalla motivazione dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, delle statuizioni relative alla liquidazione delle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale.

Nulla per le spese di questa fase di legittimità, in quanto l’errore della decisione della Corte d ’ appello di Milano, oggetto di ricorso straordinario, è ascrivibile a quello stesso ufficio giudiziario e, comunque, la questione non risulta del tutto pacifica neppure nella giurisprudenza di legittimità.

P.Q.

M. Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito , cassa l ’ ordina nza impugnatalimitatamente al capo sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26155/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A/S -intimata – avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MILANO n. 284/2020 depositata il 13/04/2021. R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 , dal Consigliere relatore, CristianoValle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in epigrafe, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone impugnazione dell’ordinanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo ricorso per correzione di errore materiale relativo ad una precedente sentenza, della stessa Corte territoriale, condannandola al pagamento delle spese del procedimento di correzione in favore della controparte [OSCURATO:PERSONA] A/S , che si era costitu ita nello stesso procedimento di correzione ed aveva contestato la fondatezza dell’istanza stessa. Per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] A/Sè rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. propone due motivi di ricorso. Il primo motivo reca censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e 287 cod. proc. civ., anche tenuto conto della condotta processuale della controparte nel procedimento di correzione di errore materiale, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del procedimento di correzione. La ricorrente sostiene che l a condanna alle spese non sarebbe mai possibile, nel procedimento di correzione degli errori materiali, in considerazione della natura amministrativa del procedimento. Il secondo mezzo reca censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato al d.m. n. 37 del 2018, secondo la [OSCURATO:SOCIETA]. gli importidelle spese sarebbero stati liquidati per eccesso. R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già condivisibilmente, con orientamento assolutamente prevalente, affermato (Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 – 01; Cass.n. 9311 del 20/04/2006 Rv. 589411 - 01 ) che avverso l ’ ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. L’orientamento si precisa nell’affermare che all’esito del procedimento di correzione il giudice non deve procedere alla liquidazione delle spese (si vedano ancora le richiamate Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 – 01; Cass. n. 9311 del 20/04/2006 Rv. 589411 – 01) , trattandosi di procedimento non strettamente contenzioso, ma di natura amministrativa, nel cui ambito non sarebbe individuabile una parte soccombente (Cass. n. 21213 del 17/09/2013 Rv. 627802 –01; in senso contrario, si veda Cass., n. 18221 del 05/07/2019 Rv. 654548 – 01 : a mente della quale,peraltro, al generale principio di non liquidabilità delle spese del procedimento di correzione dovrebbe farsi eccezione l’ipotesi in cui la controparte si costituisca e resista). Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nell’ambito del procedimento di correzione degli errori materiali non si fa luogo a liquidazione delle spese processuali, trattandosi di R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. Valle procedimento non propriamente contenzioso e di carattere eminentemente amministrativo. L’unico precedente difforme (costituito da Cass. n. 18221 del 05/07/2019 Rv. 654548 - 01) , secondo il quale anche nell ’ ambito di detto procedimento deve provvedersi sulle spese qualora la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di correzione e questa venga disposta, poiché, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente, è rimasto isolato, risultando, tuttora , prevalente l ’ affermazione del carattere non contenzioso del detto procedimento di natura amministrativa, in quanto in esso non è individuabile una parte soccombente in senso proprio (da ultimo Cass. n. 12184 del 22/06/2020 Rv. 658456 – 01 e in precedenza Sez. U, n. 9438 del 27/06/2002 Rv. 555428 – 01 , che a sua volta richiama il risalente precedente,a sezione semplice, di Cass. n. 591 del 08/07/1983 Rv. 429502 -01). L’orientamento prevalente di questa Corte è, ad avviso del Collegio, da reputarsi tuttora convincente e idoneo a regolare, nella sua pratica schematicità a beneficio della certezza del diritto in materia processuale, l’istituto della correzione degli errori materiali in ogni sua evenienza: e, pertanto, a quello deve essere assicurata continuità. Del resto, neppure somministrano le parti – o , tra queste, se non altro la controinteressata – elementi per discostarsene , anche solo in parte:sul punto neppure apparendo possibile od opport uno , quanto meno allo stato attuale dell’elaborazione della materia ed apparendo preferibile privilegiare la semplicità e la concreta immediata praticabilità delle soluzioni via via adottate in materia processuale, individuare casi peculiari in cui riconoscere invece, in deroga a tale assoluta e semplice soluzione della non liquidabilità delle spese, l’ordinaria applicabilità de l principi o general e di R.g. n. 26155 del 2021 U.p. 11/0772023; estensore: C. Valle soccombenza nel processo, come, ad esempio, quelli di inammissibilità – e non già di mera infondatezza – dello stesso procedimento di correzione come attivato, soprattutto quando quella sia manifesta ed abbia reso comunque necessaria un’attività difensiva, sovente non marginale. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. deve, pertanto, essere accolto, con cassazione della gravata ordinanza, benché solo in relazione alla censura reputata meritevole di accoglimento. È poi utile ed opportuna la decisione nel merito: infatti, poiché non è necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, si può provvedere direttamente in questa sede all’espunzione, dalla motivazione dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, delle statuizioni relative alla liquidazione delle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale. Nulla per le spese di questa fase di legittimità, in quanto l’errore della decisione della Corte d ’ appello di Milano, oggetto di ricorso straordinario, è ascrivibile a quello stesso ufficio giudiziario e, comunque, la questione non risulta del tutto pacifica neppure nella giurisprudenza di legittimità. P.Q. M. Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito , cassa l ’ ordina nza impugnatalimitatamente al capo sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte
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