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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 17049/2025

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feso2025dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2906- controricorrente –avverso la sentenza n. 29/2021 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 252/2019;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d'appello diCaltanissetta riformava la decisione del Tribunale di Enna,condannando il [OSCURATO:PERSONA] comunale di Enna a pagare a NicolaAlleruzzo, a titolo di compenso per lo svolgimento di fatto dellefunzioni connesse alla posizione organizzativa “Corpo di poliziaprovinciale”, la somma di euro 13.500,00, con reiezione delle altredomande del lavoratore;2. costui, quale dipendente del [OSCURATO:PERSONA], categoria D3,assunto dal 1° giugno 2004 quale comandante del corpo di poliziaprovinciale, aveva lamentato:i) l’illegittima sospensione dell’erogazione dell’indennità di p.o.(“corpo polizia provinciale”) nella misura goduta in alcuni periodispecificamente indicati di “assenza di proroga e rinnovo dell’incarico”;ii) che, dopo il varo della delibera G.P. n. 472 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (diapprovazione dei criteri per la graduazione dell’indennità di p.o.), eramancata ogni valutazione e pesatura della sua p.o. (“corpo poliziaprovinciale”) nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2009 (incui veniva attribuito a tutte le pp.oo., con divisione meramentearitmetica, il valore unitario di £. 10.000.000 per 13 mensilità), dondela spettanza retroattiva del valore economico della pesatura, nelpunteggio massimo di 100, determinato per la prima volta solo contardiva determinazione del S.G. n. 44 del 31/3/2010;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025iii) che a partire dal 31/3/2010 e fino al 16/6/2013 (data di cessazionedell’incarico) aveva percepito un importo di €. 8.103,00, sommalargamente inferiore rispetto a quella, di €. 13.718,39, determinata pereffetto della pesatura effettuata dal S.G. in data 31/3/2010 e tuttavia inconcreto non corrisposta per l’inadeguatezza del “fondo annuale per ilpersonale” come approvato dalla G.P.;il ricorrente aveva richiesto, se del caso a titolo risarcitorio conriferimento ai punti i) e ii), il pagamento delle somme quantificate inrelazione ai diversi capi di domanda, rispettivamente, in €. 13.881,50, in€. 44.841,79 e in €. 11.698,73;3. il Tribunale aveva accolto le richieste sub ii) e iii), rigettando invecequelle sub i);4. nell’accogliere il primo e secondo motivo dell’appello principale delLibero Consorzio e l’appello incidentale dell’Alleruzzo, la Corte nissenarilevava, quanto alla domanda sub ii), che l’atto di graduazione dellefunzioni rientrava nel novero di quelli di macro-organizzazione ex art. 2t.u.p.i., frutto di scelte discrezionali valutative non sindacabili dal giudicedel merito: nella specie, la ripartizione di tutte le risorse disponibili inugual misura fra tutte le p.o., per quanto inopportuna o semplicistica, nonpoteva dirsi giuridicamente viziata;quanto alla domanda sub iii), osservava che, nei contratti individualisottoscritti in riferimento alla p.o. ricoperta e accettati dal dipendente,erano indicati gli importi dovuti senza alcuna riserva dall’Alleruzzo, la cuidomanda di adempimento (la sola proposta a riguardo) non poteva essereaccolta;al dipendente piuttosto competeva, in accoglimento dell’appelloincidentale (per il capo sub i), il trattamento economico senza alcunintervallo nella sua corresponsione e quindi anche nei periodi di assenzaNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025di un formale provvedimento di conferimento dell’incarico, avendo eglisvolto, di fatto, senza soluzione di continuità le stesse funzioni dicomandante della P.M.;5. contro tale sentenza propone ricorso per cassazione illavoratore con cinque motivi, cui si oppone con controricorso il LiberoConsorzio di Enna; entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, benchéabbia correttamente inquadrato la fattispecie concreta, afferente allasussunto la stessa sotto una norma (art. 2 co. 1 d.lgs. n.165 del 2001)che non le si addice, perché la materia delle pp.oo. e della graduazionee la pesatura delle medesime è materia di diritto comune, regolatadalle norme della contrattazione collettiva (art. 10 CCNL 31.3.1999Comparto Enti locali e art. 10 co. 3 lett. b) CCNL 22.1.2004); gli attidi pesatura e graduazione delle pp.oo. sono di natura negoziale oparitetica e non di macro-organizzazione;2. con il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione e/omotivazione apparente, illogica e perplessa in relazione all’art. 360,co. 1, n. 4, c.p.c. oppure, in via alternativa o gradata, omesso esamecirca un fatto decisivo (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), in quanto la Cortenon aveva esaminato la delibera di G.P. n. 472 del 1° novembre 2000da cui avrebbe potuto inequivocabilmente desumere che l’ente avevafissato, con decorrenza 31/1/2001, criteri per la graduazione, lapesatura e il conferimento delle pp.oo., criteri che, tuttavia, eranoNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025stati disattesi dall’ente medesimo per ben nove anni in violazione deiprincipi di buona fede;l’ente, infatti, aveva attribuito a ciascuna p.o. un valorepredeterminato nel suo ammontare, mediante una mera divisionearitmetica delle risorse finanziarie rese disponibili, previa contrattazionecon le organizzazioni sindacali;3. i primi due motivi, da trattare insieme perché strettamenteconnessi sul piano logico-giuridico, sono fondati;la P.A. è tenuta a dare inizio ed a completare, nel rispetto dei principidi correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione delprovvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;questa Corte con la sentenza n. 426/2019 ha evidenziato chel'individuazione degli incarichi e del correlato trattamento economicorientra nell'attività discrezionale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale deve tenerconto delle proprie esigenze organizzative, ed ha conseguentementeritenuto applicabile il principio, più volte affermato in tema di posizioniorganizzative, secondo cui il diritto del pubblico dipendente a percepire laretribuzione di posizione sorge solo se la P.A. ha istituito e graduato laposizione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 4890/2018; Cass. 28085/2017;Cass. n. 14639/2016);dalla natura discrezionale degli atti che qui vengono in rilievo nonderiva, come pretenderebbe il controricorrente, l'assoluta insindacabilitàdegli atti stessi, perché il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto adosservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere èsubordinato e deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni chederivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (Cass., Sez.

L, n. 26615/2019);Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025nella specie nessuna graduazione è stata svolta fino al 21.9.2009(dì della determina n. 133/2009) dall’ente controricorrente, essendoevidente in re ipsa che la ripartizione aritmetica delle risorse inmaniera uguale e indifferenziata fra tutte le pp.oo. (in violazione,peraltro, della delibera di G.P. n. 472 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che approvava icriteri per la graduazione dell’indennità di p.o.: v. all. sub 9fascicoletto cass.) costituisce la negazione di ogni pesatura egraduazione delle stesse pp.oo;come chiarito da questa Corte (v.

Cass. n. 28248/2023 sia pure inmateria di dirigenza medica ma con affermazioni di principio valide inquesta sede; v. altresì Cass. n. 26615/2019 secondo cui “tali principipossono essere estesi a tutti i casi nei quali venga in rilievo l'eserciziodi un potere discrezionale del datore di lavoro pubblico, perché ladiscrezionalità non può legittimare scelte arbitrarie, che mortifichinoimmotivatamente ed ingiustificatamente l'interesse del prestatore eche, nell'impiego pubblico contrattualizzato, finiscano per risolversinella violazione, oltre che dei canoni generali di correttezza e buonafede, dei principi di imparzialità e trasparenza imposti dall'art. 97Cost.”), la violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare ecompletare l’iter finalizzato all’adozione del provvedimento digraduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima ildirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di taleobbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita dellachance;a tal fine, il dipendente è tenuto solo ad allegare la fonte legale oconvenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte;il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fattiNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprioinadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile;il danno subito per perdita della chance, conseguenteall’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazionedelle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, puòessere liquidato dal giudice anche in via equitativa;in proposito, il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno edegli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasioneperduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale,inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danniindiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo ilprincipio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova puremediante presunzioni o secondo parametri di probabilità;i primi due motivi vanno, pertanto, accolti e il giudice del rinvio, inapplicazione dei principi suesposti, dovrà, in definitiva, valutare sesussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria;4. con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. o, in via alternativa o gradata, omessoesame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c.), in quanto il giudice di appello aveva omesso diconsiderare un fatto decisivo quanto alla domanda sub iii (periodo31/3/2010-16/6/2013), documentalmente provato (id est, ledeterminazioni del S.G. nn. 44 del 31/3/2010, n. 74 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 103del 17/10/2012) da cui si desumeva che al ricorrente, nel periodotemporale 31/3/2010–16/6/2013, erano state corrisposte somme inferioririspetto a quelle spettanti in base alla pesatura effettuata dall’organo aciò deputato (S.G.), in applicazione dei criteri di cui al regolamentoapprovato con deliberazione di G.P. n. 133/2009;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/20255. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1419 c.c. e degli artt.1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360n. 3) c.p.c., e, in via gradata, si deduce, violazione e falsaapplicazione dell’art. 1419 c.c., in quanto, relativamente alla domandasub iii (periodo 31/3/2010-16/6/2013), non era stata dedotta alcunanullità del contratto di conferimento della p.o., bensì la sola violazioneda parte dell’ente datore di lavoro dei principi di correttezza e buonafede, essendo state erogate al ricorrente somme inferiori a quelledovute a seguito di apposita pesatura della p.o.;6. con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, conriferimento al capo di domanda sub iii) della narrativa in fatto (periodo31/3/2010-16/6/2013), aveva omesso di pronunciarsi sulla domandarisarcitoria formulata sub 3 di cui a pag. 14 delle conclusioni del ricorsointroduttivo di primo grado proposta alternativamente rispetto aquella di esatto adempimento;7. anche il terzo, quarto e quinto motivo sono fondati;va premesso che a fronte della mancata corresponsione da partedel datore di lavoro, della indennità di p.o., la tutela del dipendente èassicurata, in astratto, da due distinte azioni, quella di adempimentoe quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro perpetitum e causa petendi;nel primo caso, infatti, sul presupposto della ricorrenza dei fatticostitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debitoad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenzadi una graduazione del valore della prestazione in sé idonea aquantificare la quota variabile della retribuzione pretesa in causa»(Cass. n. 28248/23 cit.);Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025nel secondo caso, invece, si addebita al datore di lavoro di non «averedato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione dellagraduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito chesorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendotenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie (Cass. n.29111/2022);nella specie, veniva dedotto dal lavoratore sia l’inadempimentocontrattuale, sia il risarcimento del danno;con riguardo a quest’ultima azione, risulta che, effettivamente, ladomanda risarcitoria era stata ab origine formulata dall’Alleruzzo, mentreil giudice d’appello, in sentenza (v. p. 12, 2° cpv. sentenza), rilevaerroneamente che «il ricorrente in primo grado non ha promosso alcunaazione diversa da quella di adempimento, infondata per quanto appenarilevato, avendo egli esattamente percepito quanto previsto in un attonegoziale qui a prestato il consenso»;ciò posto, è pacifico fra le parti che con determina S.G. 31/3/2010 n.44, adottata in applicazione della delibera di G.P. n. 133/2009 (recante“Regolamento relativo ai criteri per la graduazione delle posizioniorganizzative per il conferimento dell'incarico e per la valutazione dellaprestazione lavorativa”), era stata stabilita dal Segretario Generale lagraduazione e pesatura della p.o. in parola (per complessivi €.13.718,39), somma tuttavia materialmente mai corrisposta ‒ erogandol’amministrazione il minor importo di €. 8.103,00 ‒ per insufficienza delfondo annuale per il personale approvato dalla G.P.;sicché il giudice d’appello avrebbe opportunamente dovuto valutaretale decisivo aspetto e quindi verificare se l’indennità di p.o. fissata condetermina del S.G. n. 44/2010 fosse stata legittimamente adottataall’esito del prescritto iter di cui alla disciplina collettiva; nel qual caso,Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025riconoscendo l’importo dell’indennità come determinato e non il minorimporto, seppur accettato dal dipendente, di cui al contratto individuale,ove, beninteso, in contrasto con la disciplina collettiva e con il sistemadi graduazione e pesatura delle pp.oo. stabilito a valle con disciplinaregolamentare e di dettaglio;ove invece tale iter di graduazione e pesatura non fosse statocorrettamente seguito dall’amministrazione, per le eventualiproblematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensidel medesimo contratto collettivo, alla quantificazione dellamenzionata indennità di p.o., il giudice d’appello avrebbe dovutovalutare la fondatezza dell’ulteriore domanda risarcitoria, nella specieritualmente introdotta fin dal ricorso introduttivo, e ciò in quanto taliproblematiche non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sullaP.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di taleprovvedimento;non è (or dunque) esente da censure, ed anzi confligge coi principisuesposti, l’affermazione della Corte nissena secondo cui «assumerilievo troncante, e perciò assorbente di ogni altra questione, lasottoscrizione da parte del dipendente dei contratti individuali dilavoro specificamente stipulati in rapporto alla posizione organizzativaconferita nei quali erano espressamente indicati gli importi retributiviprevisti e che sono stati accettati dall'interessato con la sottoscrizionesuddetta senza alcuna riserva o contestazione» (p. 12, 2° cpv.,sentenza);7. in conclusione, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenzadev’essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Palermo in diversa composizione per un nuovo esame nel rispettodei principi su enunciati.Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025 P.Q.MLa Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte Suprema dicassazione, Sezione Lavoro, il 5 giugno 2025.La PresidenteLucia TriaNumero registro generale 19116/2025Numero sezionale 577/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di rac c olta generale 12663/2026Data pubblicazione 05/05/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CORREZIONEERRORESEZIONE LAVOROMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19116/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19116-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]);2026 - intimato in correzione -576 per la correzione dell'ordinanza n. 17049/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 20881/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con istanza di correzione di errore materiale Nicola AntoninoAlleruzzo ha esposto:Numero registro generale 19116/2025- che in data 25 luglio 2025 è stata pubblicata l’ordinanzaN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026n.17049/2025 di questa Suprema Corte che, in accoglimentDoat a pubblicazione 05/05/2026del ricorso per cassazione avverso e per la riforma delladecisione della Corte d’appello di Caltanissetta n.29/2021, hacassato con rinvio la sentenza impugnata;- che in detta ordinanza, ancorché nelle premesse la S.C. abbiacorrettamente dato atto che il ricorso per cassazione era statopromosso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan.29/2021 della CORTE D’APPELLO di Caltanissetta, depositatail 10/02/2021 R.G.N. 252/2019 e ancora che consentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d’appello diCaltanissetta riformava la decisione del Tribunale di Enna[…] , è stata per mero errore materiale indicata(segnatamente, al punto 7., pag.10 della parte motivadell’ordinanza in esame e nel P.Q.M., pag.11, della stessa) qualeCorte di appello dinanzi alla quale riassumere il giudizio, la“Corte d’appello di Palermo”, anziché la Corte d’appello diCaltanissetta, che aveva emesso la sentenza cassata e che è,pertanto, territorialmente competente ai fini della riassunzionedella causa;Considerato che:- qualora la Corte di Cassazione abbia erroneamente indicatoquale Giudice del rinvio una Corte di appello diversa da quellaterritorialmente competente, tale errore non può essereemendato dal Giudice del rinvio (sia esso quello erroneamenteindicato o quello territorialmente competente, presso il quale èstata riassunta la causa), né tanto meno detto Giudice puòd’ufficio richiedere alla Suprema Corte la correzione delprovvedimento affetto da tale errore, stante che “ladesignazione del Giudice di rinvio da parte della Corte diCassazione, ai sensi dell’art.383 c.p.c. determina […] unaNumero registro generale 19116/2025competenza di detto giudice, che non può essere oggetto diN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026contestazioni successive e che non è modificabile (salva l'ipoteDsait a pubblicazione 05/05/2026di un errore materiale, cui si può sopperire attraverso il rimediodella correzione)” e che, pertanto, il potere di emendare i propriprovvedimenti è riservato, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c.,esclusivamente alla Suprema Corte e ciò anche d’ufficio (cfr., inultimo, Cass. civ., sez.

II, 7/02/2022, n.3693);- la ordinanza, di cui si chiede la correzione, ha erroneamenterinviato alla Corte di appello di Palermo quale sede diversa daquella cui appartiene la Corte di appello che ha adottato lasentenza impugnata in Cassazione;- la ordinanza, peraltro, ha specificamente rinviato a Collegio indiversa composizione, evidenziando, da un lato l’errore in cui èincorsa nella misura in cui il rinvio a Corte diversa non avrebbeimplicato tale anzidetta precisazione, dall’altro l’evidenteintenzione di rinviare il giudizio alla Corte di appello diCaltanissetta in diversa composizione, piuttosto che a quella diPalermo;- l’ordinanza n. 17049/2025 va, dunque, corretta, nel suodispositivo, come richiesto nella istanza;- nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazionedelle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (tra lealtre: Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 26566/2023; Cass., S.U.,n. 29432/2024).P.Q.M.Numero registro generale 19116/2025dispone che la ordinanza di questa Corte N. 17049/2025 del 25N umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026giugno 2025 venga corretta nel senso che, nella motivazionDeat a pubblicazione 05/05/2026punto 7., pag.10, dell’ordinanza, laddove è scritto “Corte diappello di Palermo in diversa composizione”, debba intendersi“Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione” e nelP.Q.M., pag.11, della medesima ordinanza, laddove è scritto“Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione”, debbaintendersi “Corte d’appello di Caltanissetta, in diversacomposizione”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzagiusta gli artt. 288, comma secondo, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso2025dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2906- controricorrente –avverso la sentenza n. 29/2021 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 10/02/2021 R.G.N. 252/2019;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d'appello diCaltanissetta riformava la decisione del Tribunale di Enna,condannando il [OSCURATO:PERSONA] comunale di Enna a pagare a NicolaAlleruzzo, a titolo di compenso per lo svolgimento di fatto dellefunzioni connesse alla posizione organizzativa “Corpo di poliziaprovinciale”, la somma di euro 13.500,00, con reiezione delle altredomande del lavoratore;2. costui, quale dipendente del [OSCURATO:PERSONA], categoria D3,assunto dal 1° giugno 2004 quale comandante del corpo di poliziaprovinciale, aveva lamentato:i) l’illegittima sospensione dell’erogazione dell’indennità di p.o.(“corpo polizia provinciale”) nella misura goduta in alcuni periodispecificamente indicati di “assenza di proroga e rinnovo dell’incarico”;ii) che, dopo il varo della delibera G.P. n. 472 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (diapprovazione dei criteri per la graduazione dell’indennità di p.o.), eramancata ogni valutazione e pesatura della sua p.o. (“corpo poliziaprovinciale”) nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2009 (incui veniva attribuito a tutte le pp.oo., con divisione meramentearitmetica, il valore unitario di £. 10.000.000 per 13 mensilità), dondela spettanza retroattiva del valore economico della pesatura, nelpunteggio massimo di 100, determinato per la prima volta solo contardiva determinazione del S.G. n. 44 del 31/3/2010;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025iii) che a partire dal 31/3/2010 e fino al 16/6/2013 (data di cessazionedell’incarico) aveva percepito un importo di €. 8.103,00, sommalargamente inferiore rispetto a quella, di €. 13.718,39, determinata pereffetto della pesatura effettuata dal S.G. in data 31/3/2010 e tuttavia inconcreto non corrisposta per l’inadeguatezza del “fondo annuale per ilpersonale” come approvato dalla G.P.;il ricorrente aveva richiesto, se del caso a titolo risarcitorio conriferimento ai punti i) e ii), il pagamento delle somme quantificate inrelazione ai diversi capi di domanda, rispettivamente, in €. 13.881,50, in€. 44.841,79 e in €. 11.698,73;3. il Tribunale aveva accolto le richieste sub ii) e iii), rigettando invecequelle sub i);4. nell’accogliere il primo e secondo motivo dell’appello principale delLibero Consorzio e l’appello incidentale dell’Alleruzzo, la Corte nissenarilevava, quanto alla domanda sub ii), che l’atto di graduazione dellefunzioni rientrava nel novero di quelli di macro-organizzazione ex art. 2t.u.p.i., frutto di scelte discrezionali valutative non sindacabili dal giudicedel merito: nella specie, la ripartizione di tutte le risorse disponibili inugual misura fra tutte le p.o., per quanto inopportuna o semplicistica, nonpoteva dirsi giuridicamente viziata;quanto alla domanda sub iii), osservava che, nei contratti individualisottoscritti in riferimento alla p.o. ricoperta e accettati dal dipendente,erano indicati gli importi dovuti senza alcuna riserva dall’Alleruzzo, la cuidomanda di adempimento (la sola proposta a riguardo) non poteva essereaccolta;al dipendente piuttosto competeva, in accoglimento dell’appelloincidentale (per il capo sub i), il trattamento economico senza alcunintervallo nella sua corresponsione e quindi anche nei periodi di assenzaNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025di un formale provvedimento di conferimento dell’incarico, avendo eglisvolto, di fatto, senza soluzione di continuità le stesse funzioni dicomandante della P.M.;5. contro tale sentenza propone ricorso per cassazione illavoratore con cinque motivi, cui si oppone con controricorso il LiberoConsorzio di Enna; entrambe le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]:1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, benchéabbia correttamente inquadrato la fattispecie concreta, afferente allasussunto la stessa sotto una norma (art. 2 co. 1 d.lgs. n.165 del 2001)che non le si addice, perché la materia delle pp.oo. e della graduazionee la pesatura delle medesime è materia di diritto comune, regolatadalle norme della contrattazione collettiva (art. 10 CCNL 31.3.1999Comparto Enti locali e art. 10 co. 3 lett. b) CCNL 22.1.2004); gli attidi pesatura e graduazione delle pp.oo. sono di natura negoziale oparitetica e non di macro-organizzazione;2. con il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione e/omotivazione apparente, illogica e perplessa in relazione all’art. 360,co. 1, n. 4, c.p.c. oppure, in via alternativa o gradata, omesso esamecirca un fatto decisivo (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), in quanto la Cortenon aveva esaminato la delibera di G.P. n. 472 del 1° novembre 2000da cui avrebbe potuto inequivocabilmente desumere che l’ente avevafissato, con decorrenza 31/1/2001, criteri per la graduazione, lapesatura e il conferimento delle pp.oo., criteri che, tuttavia, eranoNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025stati disattesi dall’ente medesimo per ben nove anni in violazione deiprincipi di buona fede;l’ente, infatti, aveva attribuito a ciascuna p.o. un valorepredeterminato nel suo ammontare, mediante una mera divisionearitmetica delle risorse finanziarie rese disponibili, previa contrattazionecon le organizzazioni sindacali;3. i primi due motivi, da trattare insieme perché strettamenteconnessi sul piano logico-giuridico, sono fondati;la P.A. è tenuta a dare inizio ed a completare, nel rispetto dei principidi correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione delprovvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi;questa Corte con la sentenza n. 426/2019 ha evidenziato chel'individuazione degli incarichi e del correlato trattamento economicorientra nell'attività discrezionale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale deve tenerconto delle proprie esigenze organizzative, ed ha conseguentementeritenuto applicabile il principio, più volte affermato in tema di posizioniorganizzative, secondo cui il diritto del pubblico dipendente a percepire laretribuzione di posizione sorge solo se la P.A. ha istituito e graduato laposizione stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 4890/2018; Cass. 28085/2017;Cass. n. 14639/2016);dalla natura discrezionale degli atti che qui vengono in rilievo nonderiva, come pretenderebbe il controricorrente, l'assoluta insindacabilitàdegli atti stessi, perché il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto adosservare le regole procedimentali al cui rispetto l'esercizio del potere èsubordinato e deve garantire nell'esecuzione delle obbligazioni chederivano dal contratto l'osservanza degli obblighi di correttezza e buonafede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (Cass., Sez. L, n. 26615/2019);Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025nella specie nessuna graduazione è stata svolta fino al 21.9.2009(dì della determina n. 133/2009) dall’ente controricorrente, essendoevidente in re ipsa che la ripartizione aritmetica delle risorse inmaniera uguale e indifferenziata fra tutte le pp.oo. (in violazione,peraltro, della delibera di G.P. n. 472 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che approvava icriteri per la graduazione dell’indennità di p.o.: v. all. sub 9fascicoletto cass.) costituisce la negazione di ogni pesatura egraduazione delle stesse pp.oo;come chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 28248/2023 sia pure inmateria di dirigenza medica ma con affermazioni di principio valide inquesta sede; v. altresì Cass. n. 26615/2019 secondo cui “tali principipossono essere estesi a tutti i casi nei quali venga in rilievo l'eserciziodi un potere discrezionale del datore di lavoro pubblico, perché ladiscrezionalità non può legittimare scelte arbitrarie, che mortifichinoimmotivatamente ed ingiustificatamente l'interesse del prestatore eche, nell'impiego pubblico contrattualizzato, finiscano per risolversinella violazione, oltre che dei canoni generali di correttezza e buonafede, dei principi di imparzialità e trasparenza imposti dall'art. 97Cost.”), la violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare ecompletare l’iter finalizzato all’adozione del provvedimento digraduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima ildirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di taleobbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita dellachance;a tal fine, il dipendente è tenuto solo ad allegare la fonte legale oconvenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte;il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fattiNumero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprioinadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile;il danno subito per perdita della chance, conseguenteall’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazionedelle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, puòessere liquidato dal giudice anche in via equitativa;in proposito, il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno edegli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasioneperduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale,inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danniindiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo ilprincipio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova puremediante presunzioni o secondo parametri di probabilità;i primi due motivi vanno, pertanto, accolti e il giudice del rinvio, inapplicazione dei principi suesposti, dovrà, in definitiva, valutare sesussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria;4. con il terzo mezzo si deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. o, in via alternativa o gradata, omessoesame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360,co. 1, n. 5, c.p.c.), in quanto il giudice di appello aveva omesso diconsiderare un fatto decisivo quanto alla domanda sub iii (periodo31/3/2010-16/6/2013), documentalmente provato (id est, ledeterminazioni del S.G. nn. 44 del 31/3/2010, n. 74 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 103del 17/10/2012) da cui si desumeva che al ricorrente, nel periodotemporale 31/3/2010–16/6/2013, erano state corrisposte somme inferioririspetto a quelle spettanti in base alla pesatura effettuata dall’organo aciò deputato (S.G.), in applicazione dei criteri di cui al regolamentoapprovato con deliberazione di G.P. n. 133/2009;Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/20255. con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1419 c.c. e degli artt.1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360n. 3) c.p.c., e, in via gradata, si deduce, violazione e falsaapplicazione dell’art. 1419 c.c., in quanto, relativamente alla domandasub iii (periodo 31/3/2010-16/6/2013), non era stata dedotta alcunanullità del contratto di conferimento della p.o., bensì la sola violazioneda parte dell’ente datore di lavoro dei principi di correttezza e buonafede, essendo state erogate al ricorrente somme inferiori a quelledovute a seguito di apposita pesatura della p.o.;6. con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, conriferimento al capo di domanda sub iii) della narrativa in fatto (periodo31/3/2010-16/6/2013), aveva omesso di pronunciarsi sulla domandarisarcitoria formulata sub 3 di cui a pag. 14 delle conclusioni del ricorsointroduttivo di primo grado proposta alternativamente rispetto aquella di esatto adempimento;7. anche il terzo, quarto e quinto motivo sono fondati;va premesso che a fronte della mancata corresponsione da partedel datore di lavoro, della indennità di p.o., la tutela del dipendente èassicurata, in astratto, da due distinte azioni, quella di adempimentoe quella di risarcimento del danno, che si distinguono fra loro perpetitum e causa petendi;nel primo caso, infatti, sul presupposto della ricorrenza dei fatticostitutivi del diritto al compenso, si chiede «il pagamento del debitoad essi conseguente, ovverosia, rispetto al caso di specie, l’esistenzadi una graduazione del valore della prestazione in sé idonea aquantificare la quota variabile della retribuzione pretesa in causa»(Cass. n. 28248/23 cit.);Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025nel secondo caso, invece, si addebita al datore di lavoro di non «averedato corso a quanto necessario ed a suo carico per la determinazione dellagraduazione», ossia di avere, colposamente o dolosamente, impedito chesorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendotenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie (Cass. n.29111/2022);nella specie, veniva dedotto dal lavoratore sia l’inadempimentocontrattuale, sia il risarcimento del danno;con riguardo a quest’ultima azione, risulta che, effettivamente, ladomanda risarcitoria era stata ab origine formulata dall’Alleruzzo, mentreil giudice d’appello, in sentenza (v. p. 12, 2° cpv. sentenza), rilevaerroneamente che «il ricorrente in primo grado non ha promosso alcunaazione diversa da quella di adempimento, infondata per quanto appenarilevato, avendo egli esattamente percepito quanto previsto in un attonegoziale qui a prestato il consenso»;ciò posto, è pacifico fra le parti che con determina S.G. 31/3/2010 n.44, adottata in applicazione della delibera di G.P. n. 133/2009 (recante“Regolamento relativo ai criteri per la graduazione delle posizioniorganizzative per il conferimento dell'incarico e per la valutazione dellaprestazione lavorativa”), era stata stabilita dal Segretario Generale lagraduazione e pesatura della p.o. in parola (per complessivi €.13.718,39), somma tuttavia materialmente mai corrisposta ‒ erogandol’amministrazione il minor importo di €. 8.103,00 ‒ per insufficienza delfondo annuale per il personale approvato dalla G.P.;sicché il giudice d’appello avrebbe opportunamente dovuto valutaretale decisivo aspetto e quindi verificare se l’indennità di p.o. fissata condetermina del S.G. n. 44/2010 fosse stata legittimamente adottataall’esito del prescritto iter di cui alla disciplina collettiva; nel qual caso,Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025riconoscendo l’importo dell’indennità come determinato e non il minorimporto, seppur accettato dal dipendente, di cui al contratto individuale,ove, beninteso, in contrasto con la disciplina collettiva e con il sistemadi graduazione e pesatura delle pp.oo. stabilito a valle con disciplinaregolamentare e di dettaglio;ove invece tale iter di graduazione e pesatura non fosse statocorrettamente seguito dall’amministrazione, per le eventualiproblematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensidel medesimo contratto collettivo, alla quantificazione dellamenzionata indennità di p.o., il giudice d’appello avrebbe dovutovalutare la fondatezza dell’ulteriore domanda risarcitoria, nella specieritualmente introdotta fin dal ricorso introduttivo, e ciò in quanto taliproblematiche non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sullaP.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di taleprovvedimento;non è (or dunque) esente da censure, ed anzi confligge coi principisuesposti, l’affermazione della Corte nissena secondo cui «assumerilievo troncante, e perciò assorbente di ogni altra questione, lasottoscrizione da parte del dipendente dei contratti individuali dilavoro specificamente stipulati in rapporto alla posizione organizzativaconferita nei quali erano espressamente indicati gli importi retributiviprevisti e che sono stati accettati dall'interessato con la sottoscrizionesuddetta senza alcuna riserva o contestazione» (p. 12, 2° cpv.,sentenza);7. in conclusione, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenzadev’essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Palermo in diversa composizione per un nuovo esame nel rispettodei principi su enunciati.Numero registro generale 20881/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 17049/2025Data pubblicazione 25/06/2025 P.Q.MLa Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte Suprema dicassazione, Sezione Lavoro, il 5 giugno 2025.La PresidenteLucia TriaNumero registro generale 19116/2025Numero sezionale 577/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di rac c olta generale 12663/2026Data pubblicazione 05/05/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CORREZIONEERRORESEZIONE LAVOROMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19116/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19116-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]);2026 - intimato in correzione -576 per la correzione dell'ordinanza n. 17049/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 20881/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con istanza di correzione di errore materiale Nicola AntoninoAlleruzzo ha esposto:Numero registro generale 19116/2025- che in data 25 luglio 2025 è stata pubblicata l’ordinanzaN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026n.17049/2025 di questa Suprema Corte che, in accoglimentDoat a pubblicazione 05/05/2026del ricorso per cassazione avverso e per la riforma delladecisione della Corte d’appello di Caltanissetta n.29/2021, hacassato con rinvio la sentenza impugnata;- che in detta ordinanza, ancorché nelle premesse la S.C. abbiacorrettamente dato atto che il ricorso per cassazione era statopromosso dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan.29/2021 della CORTE D’APPELLO di Caltanissetta, depositatail 10/02/2021 R.G.N. 252/2019 e ancora che consentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d’appello diCaltanissetta riformava la decisione del Tribunale di Enna[…] , è stata per mero errore materiale indicata(segnatamente, al punto 7., pag.10 della parte motivadell’ordinanza in esame e nel P.Q.M., pag.11, della stessa) qualeCorte di appello dinanzi alla quale riassumere il giudizio, la“Corte d’appello di Palermo”, anziché la Corte d’appello diCaltanissetta, che aveva emesso la sentenza cassata e che è,pertanto, territorialmente competente ai fini della riassunzionedella causa;Considerato che:- qualora la Corte di Cassazione abbia erroneamente indicatoquale Giudice del rinvio una Corte di appello diversa da quellaterritorialmente competente, tale errore non può essereemendato dal Giudice del rinvio (sia esso quello erroneamenteindicato o quello territorialmente competente, presso il quale èstata riassunta la causa), né tanto meno detto Giudice puòd’ufficio richiedere alla Suprema Corte la correzione delprovvedimento affetto da tale errore, stante che “ladesignazione del Giudice di rinvio da parte della Corte diCassazione, ai sensi dell’art.383 c.p.c. determina […] unaNumero registro generale 19116/2025competenza di detto giudice, che non può essere oggetto diN umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026contestazioni successive e che non è modificabile (salva l'ipoteDsait a pubblicazione 05/05/2026di un errore materiale, cui si può sopperire attraverso il rimediodella correzione)” e che, pertanto, il potere di emendare i propriprovvedimenti è riservato, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c.,esclusivamente alla Suprema Corte e ciò anche d’ufficio (cfr., inultimo, Cass. civ., sez. II, 7/02/2022, n.3693);- la ordinanza, di cui si chiede la correzione, ha erroneamenterinviato alla Corte di appello di Palermo quale sede diversa daquella cui appartiene la Corte di appello che ha adottato lasentenza impugnata in Cassazione;- la ordinanza, peraltro, ha specificamente rinviato a Collegio indiversa composizione, evidenziando, da un lato l’errore in cui èincorsa nella misura in cui il rinvio a Corte diversa non avrebbeimplicato tale anzidetta precisazione, dall’altro l’evidenteintenzione di rinviare il giudizio alla Corte di appello diCaltanissetta in diversa composizione, piuttosto che a quella diPalermo;- l’ordinanza n. 17049/2025 va, dunque, corretta, nel suodispositivo, come richiesto nella istanza;- nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazionedelle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (tra lealtre: Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 26566/2023; Cass., S.U.,n. 29432/2024).P.Q.M.Numero registro generale 19116/2025dispone che la ordinanza di questa Corte N. 17049/2025 del 25N umero sezionale 577/2026Numero di raccolta generale 12663/2026giugno 2025 venga corretta nel senso che, nella motivazionDeat a pubblicazione 05/05/2026punto 7., pag.10, dell’ordinanza, laddove è scritto “Corte diappello di Palermo in diversa composizione”, debba intendersi“Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione” e nelP.Q.M., pag.11, della medesima ordinanza, laddove è scritto“Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione”, debbaintendersi “Corte d’appello di Caltanissetta, in diversacomposizione”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzagiusta gli artt. 288, comma secondo, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 17049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris