CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 27471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3667/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1478, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1261/2018depositata il 13/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trapani le sorelle Francesca e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di sciogliere la comunione ereditaria sui beni relitti dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di nullità dell’atto pubblico di “cessione di immobili” con il quale la madre aveva trasferito le sue quote di proprietà su due immobili (12/18 di una casa in contrada Bosco di Alcamo e 6/18 di una casa in Alcamo, via [OSCURATO:PERSONA]) in comunione ereditaria alla figlia Francesca contro il corrispettivo di prestazioni vitalizie, in quanto atto posto in essere da una mera usufruttuaria e avente comunque ad oggetto un immobile privo di concessione edilizia. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della proprietà della casa in contrada Bosco e della quota di 6/18 dell’altra casa. Con sentenza n. 196/2013 il Tribunale di Trapani dichiarava la nullità dell’atto pubblico di cessione, in quanto avente ad oggetto un immobile abusivo e rigettava la domanda di scioglimento della comunione e quella riconvenzionale di usucapione. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza 13 giugno 2018, n. 1261, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, con la quale “insiste su tutto quanto addotto e argomentato nel controricorso”. [OSCURATO:PERSONA] I.Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “erronea applicazione dell’art. 17 della legge n. 47/1985 con riferimento all’art. 1419 c.c.”: la Corte d’appello, nel confermare la declaratoria di nullità dell’atto di cessione, non ha considerato che oggetto del contratto era unicamente il trasferimento dei diritti di Coraci sul piano terra dell’immobile di contrada Bosco (p.lla 3025 sub 1), così che l’atto trasferiva un bene legittimo, come ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che ha annullato il provvedimento di demolizione del Comune di Alcamo con riferimento al piano terra dell’immobile. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo avere riconosciuto che il Tribunale amministrativo regionale aveva disposto l’annullamento dell’ordinanza n. 8 del 2007 del Comune di Alcamo, revocando l’ordine di demolizione del piano terra, ha poi concluso per la nullità dell’atto di cessione. Così operando, il giudice d’appello non ha considerato che oggetto dell’atto di cessione era il piano terra dell’immobile, edificato a seguito di nulla - osta per l’esecuzione dei lavori del 28 aprile 1967 (così l’estratto della consulenza tecnica d’ufficio riportato alla pag. 8 del ricorso), piano terra che presentava una autonoma identificazione catastale (foglio 2, particella 3025, sub 1), distinta da quella del primo piano, edificato senza permesso di costruire (v. ancora la relazione del consulente tecnico d’ufficio, riportata allepagg. 8 e 9 del ricorso). Del resto, anche il giudice amministrativo aveva revocato l’ordine di demolizione del piano terra (come la stessa sentenza impugnata riporta a pag. 5). Inoltre,va comunque precisato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la vendita parziale di un appartamento non è vietata dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985”, così Cass. n. 39914/2021). All’atto di cessione in esame non può quindi essere applicato l’art. 17, comma 1 della legge n. 47/1985 (vigente al tempo della redazione dell’atto di cessione e poi abrogato e sostituito dall’analogo art. 46 del d.P.R. n. 380/2001), che sanziona con la nullità il trasferimento di diritti reali “relativi ad edifici o loro parti [..] ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria” (sulla qualificazione della nullità in esame quale nullità “testuale” cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 8230/2019). 2) L’accoglimento del primo motivo comporta logicamente l’assorbimento del secondo, per il quale la cassazione della sentenza d’appello, laddove ha confermato la declaratoria dell’atto di cessione, determina “una soccombenza vicendevole delle parti, sicché va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e del secondo” grado. II. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione , che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di