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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05653/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di Appello di Roma rigettava gli appelli proposti dal Comune di Borgorose, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, che in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Sbarassa e dalla Zuccaretti, avevadichiarato illegittima la procedura di stabilizzazione di un LSU cat.

B1 area amministrativa [OSCURATO:PERSONA] (UMA), con annullamento degli atti conseguenti, aveva rigettato la domanda di rinnovazione della suddetta procedura, nonché la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva per la stabilizzazione di un LSUcat.

B1 come autista di autobus ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta [OSCURATO:PERSONA], vincitrice della prima selezione, aveva riconosciuto il diritto della medesima a trattenere le retribuzioni ricevute in esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale escludeva che la Sbarassa e la Zuccaretti con la partecipazione al test scritto avessero prestato acquiescenza alle modalità di svolgimento della prova selettiva ed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’illegittimità dellasuddetta prova, che si era svolta con un test scritto anziché con la prova pratica, prevista sia dall’art. 27, comma 2, del DPR n. 487/1994, che dal bando di concorso.

3. Ritenevache il test fosse inadeguato a verificare le reali capacità operative di un collaboratore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (UMA), in quanto i quesiti attenevano a conoscenze teoriche generali sull’Amministrazione comunale, riguardando gli [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio Comunale e le relative competenze, le delibere comunali, le competenze dell’UMA e le conoscenze teoriche sugli atti dell’UMA.

5. Avverso tale sentenza il Comune di Borgorose ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 27 comma 2 DPR n. 487/1994, nonché dell’art. 6, commi 2 e 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo,n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità dei test o dei quiz al concetto di prova pratica attitudinale.

Deduceche ai sensi dell’art. 27 comma 2 DPR n. 487/1994 la selezione relativa alla prova di idoneità, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di candidati avviati al lavoro consiste nello svolgimento di prove pratiche ovvero in sperimentazioni lavorative; evidenziache tali principi sono stati trasfusi nell’art. 6 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova pratica prevista dalla suddetta disposizione può anche consistere nella risposta a domande scritte che non siano finalizzate ad accertare le conoscenze teoriche dell’avviato al lavoro e sollecitino solo la sommaria indicazione dei comportamenti da assumere nelle concrete situazioni prospettate.

Lamenta altresì l’errata interpretazione del contenuto dei test da parte della Corte territoriale, che li ha ritenuti inadeguati a verificare le capacità operative del candidato, senza considerare in alcun modo il profilo professionale di collaboratore amministrativo UMA cat.

B1, al quale era riferita la stabilizzazione.Argomentache i quesiti erano tutti finalizzati a valutare l’idoneità dei candidati in relazione al profilo professionale oggetto dell’avviamento a selezione.

2. La seconda censura denunciala violazione e falsa applicazione del bando di concorso approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2008, nonché dell’art. 22 Regolamento concorsi, approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.

Evidenzia che l’art. 22 del Regolamento concorsi ha attribuito alla Commissione il potere di definire i contenuti delle prove tenendo conto del profilo professionale e del posto da ricoprire, mentre il bando di concorso approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2008 ha previsto che le prove pratiche relative a ciascun posto messo a concorso, il cui contenuto avrebbe dovuto essere definito dalla Commissione nel corso della prima riunione successiva, erano volte a verificare il possesso, da parte del personale LSU ammesso a selezione, delle competenze e delle abilità occorrentiper il compiuto svolgimento delle attività connesse al profilo professionale di “collaboratore amministrativo Ufficio UMA”.

Aggiunge che nel corso della suddetta riunione erano stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove di idoneità.

Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la determinazione del contenuto delle prove di esame costituisce l’espressione di un ampio potere discrezionale della Commissione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assoluta illogicità o incongruenza manifesta; lamenta che la Corte territoriale, avendo apoditticamente ravvisato l’avvenuta trasformazione della prova pratica in prova scritta,non ha evidenziato profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o incongruenza nelle scelte della Commissione, né ha rilevato l’inidoneità delle prove rispetto alle finalità che erano tese a garantire.

3. La terza censura denuncia la violazione e la falsa applicazione del CCNL revisione sistema classificazione professionale del 31.3.1999, nonché la violazione della legge n. 56/87, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale, avendo affermato il contenuto teorico dei quiz, ha erroneamente interpretato le norme del suddetto CCNL, secondo cui il giudizio di validità e di idoneità delle prove definite dalla Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica deve essere effettuato in relazione al profilo professionale di cui si discute.

Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato l’obbligo dell’Amministrazione di approfondire e vagliare, in sede di assunzione di dipendenti di categoria B, le capacità di tipo cognitivo, di analisi, di decisione e di sintesi, che costituiscono aspetti tipici della figura professionale.

Sostiene che la partecipazione al processo lavorativo richiesta dalla nuova classificazione del personale di categoria B implica un grado di preparazione verificabile solo con adeguati sistemi di accertamento, tra cui i quiz e i test attitudinali predisposti dalla Commissione, validi strumenti di svolgimento di prove pratiche attitudinali, finalizzati alla verifica delle capacità operative del candidato.

Argomenta che ai sensi della legge n. 56/1987 le “prove pratiche attitudinali” sono distinte dalle “sperimentazioni lavorative”; evidenzia che le prime non consistono nello svolgimento di concrete operazioni di lavoro, ma sono volte a verificare le attitudini del candidato a svolgere le sue mansioni, evidenziando che il quiz risponde a tale esigenza.

4. La quarta censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente valutato il contegno della Sbarassa e della Zuccaretti, le quali avevano partecipato al test scritto nella piena consapevolezza dell’asserita invalidità della prova, così rinunciando al diritto di agire.

Sostiene che avendo le medesime partecipato alle prove selettive, ne avevano condiviso e accettato i contenuti, e non potevano più dolersi dell’illegittimità delle prove solo in ragione del risultato sfavorevole.Evidenzia che la censura relativa all’illegittimità della procedura non era stata sollevata in sede di tentativo di conciliazione, né innanzi al TAR e doveva pertanto intendersi rinunciata.

5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili.

LaCorte territoriale ha accertato in fatto che i quesiti sottoposti ai candidati attenevano a conoscenze teoriche generali sull’Amministrazione comunale, riguardando gli [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio Comunale e le relative competenze, nonché le delibere comunali, le competenze dell’UMA e le conoscenze teoriche sugli atti dell’UMA.

A fronte di tale accertamento, tutti i motivi sollecitano un giudizio di merito , attraverso la disamina dei quesiti proposti nel test , del le delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 40/2008 e 31/1996, nonché della condotta della Sbarassa e della Zuccaretti.

Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

Il ricorso, nell’argomentare che la censura riguardante l’illegittimità della proceduranon era stata proposta nel tentativo di conciliazione , né innanzi al TAR da parte della Sbarassa e della Zuccaretti, difetta inoltre di autosufficienza, in quanto non riproducené localizza gli atti menzionati , né gli atti introduttivi dei gradi di merito.

Deve al riguardo ricordarsi che l’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U.

Succi e altri c.

Italia del 28.10.2021 (Cass.

SU n. 8950/2022).

6. La sentenza impugnata è peraltro conform e alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cuila prova pratica si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate edelle risposte richieste ( v.

Cass. 22 luglio 2016, n. 15223; Cass. n. 23875/2022e Cass. n. 22907/2022 ); si è in particolare evidenziato che la prova pratica deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (v.

Cass., n. 11906/2017).

In altri termini la “prova pratica” non coincide necessariamente con la “prova manuale” e si contrappone a quella teorica perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine fra teoria e pratica èdato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Cass. n. 22907 del 2022).

Nella specie, come si è detto, la Corte d’appello, sulla base di un accertamento in fatto, ha ritenuto che il test (che doveva valere come prova pratica) fosse inadeguato a verificare le reali capacità operative di un collaboratore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (UMA), in considerazione del tipo di quesiti cui i candidati dovevano rispondere.7.

La sentenza impugnata è altresì conforme all’orientamento di questaCorte in tema di acquiescenza ad un provvedimento amministrativo,non essendo a tal fine sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente, né il compimento di atti resi necessari e opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso(Cass.

SU 12339/2010).

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l Comune ricorrent e , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello di Roma rigettava gli appelli proposti dal Comune di Borgorose, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, che in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Sbarassa e dalla Zuccaretti, avevadichiarato illegittima la procedura di stabilizzazione di un LSU cat. B1 area amministrativa [OSCURATO:PERSONA] (UMA), con annullamento degli atti conseguenti, aveva rigettato la domanda di rinnovazione della suddetta procedura, nonché la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva per la stabilizzazione di un LSUcat. B1 come autista di autobus ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta [OSCURATO:PERSONA], vincitrice della prima selezione, aveva riconosciuto il diritto della medesima a trattenere le retribuzioni ricevute in esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale escludeva che la Sbarassa e la Zuccaretti con la partecipazione al test scritto avessero prestato acquiescenza alle modalità di svolgimento della prova selettiva ed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’illegittimità dellasuddetta prova, che si era svolta con un test scritto anziché con la prova pratica, prevista sia dall’art. 27, comma 2, del DPR n. 487/1994, che dal bando di concorso. 3. Ritenevache il test fosse inadeguato a verificare le reali capacità operative di un collaboratore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (UMA), in quanto i quesiti attenevano a conoscenze teoriche generali sull’Amministrazione comunale, riguardando gli [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio Comunale e le relative competenze, le delibere comunali, le competenze dell’UMA e le conoscenze teoriche sugli atti dell’UMA. 5. Avverso tale sentenza il Comune di Borgorose ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 27 comma 2 DPR n. 487/1994, nonché dell’art. 6, commi 2 e 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo,n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità dei test o dei quiz al concetto di prova pratica attitudinale. Deduceche ai sensi dell’art. 27 comma 2 DPR n. 487/1994 la selezione relativa alla prova di idoneità, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di candidati avviati al lavoro consiste nello svolgimento di prove pratiche ovvero in sperimentazioni lavorative; evidenziache tali principi sono stati trasfusi nell’art. 6 del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova pratica prevista dalla suddetta disposizione può anche consistere nella risposta a domande scritte che non siano finalizzate ad accertare le conoscenze teoriche dell’avviato al lavoro e sollecitino solo la sommaria indicazione dei comportamenti da assumere nelle concrete situazioni prospettate. Lamenta altresì l’errata interpretazione del contenuto dei test da parte della Corte territoriale, che li ha ritenuti inadeguati a verificare le capacità operative del candidato, senza considerare in alcun modo il profilo professionale di collaboratore amministrativo UMA cat. B1, al quale era riferita la stabilizzazione.Argomentache i quesiti erano tutti finalizzati a valutare l’idoneità dei candidati in relazione al profilo professionale oggetto dell’avviamento a selezione. 2. La seconda censura denunciala violazione e falsa applicazione del bando di concorso approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2008, nonché dell’art. 22 Regolamento concorsi, approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. Evidenzia che l’art. 22 del Regolamento concorsi ha attribuito alla Commissione il potere di definire i contenuti delle prove tenendo conto del profilo professionale e del posto da ricoprire, mentre il bando di concorso approvato con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 40/2008 ha previsto che le prove pratiche relative a ciascun posto messo a concorso, il cui contenuto avrebbe dovuto essere definito dalla Commissione nel corso della prima riunione successiva, erano volte a verificare il possesso, da parte del personale LSU ammesso a selezione, delle competenze e delle abilità occorrentiper il compiuto svolgimento delle attività connesse al profilo professionale di “collaboratore amministrativo Ufficio UMA”. Aggiunge che nel corso della suddetta riunione erano stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove di idoneità. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la determinazione del contenuto delle prove di esame costituisce l’espressione di un ampio potere discrezionale della Commissione, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assoluta illogicità o incongruenza manifesta; lamenta che la Corte territoriale, avendo apoditticamente ravvisato l’avvenuta trasformazione della prova pratica in prova scritta,non ha evidenziato profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o incongruenza nelle scelte della Commissione, né ha rilevato l’inidoneità delle prove rispetto alle finalità che erano tese a garantire. 3. La terza censura denuncia la violazione e la falsa applicazione del CCNL revisione sistema classificazione professionale del 31.3.1999, nonché la violazione della legge n. 56/87, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale, avendo affermato il contenuto teorico dei quiz, ha erroneamente interpretato le norme del suddetto CCNL, secondo cui il giudizio di validità e di idoneità delle prove definite dalla Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica deve essere effettuato in relazione al profilo professionale di cui si discute. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato l’obbligo dell’Amministrazione di approfondire e vagliare, in sede di assunzione di dipendenti di categoria B, le capacità di tipo cognitivo, di analisi, di decisione e di sintesi, che costituiscono aspetti tipici della figura professionale. Sostiene che la partecipazione al processo lavorativo richiesta dalla nuova classificazione del personale di categoria B implica un grado di preparazione verificabile solo con adeguati sistemi di accertamento, tra cui i quiz e i test attitudinali predisposti dalla Commissione, validi strumenti di svolgimento di prove pratiche attitudinali, finalizzati alla verifica delle capacità operative del candidato. Argomenta che ai sensi della legge n. 56/1987 le “prove pratiche attitudinali” sono distinte dalle “sperimentazioni lavorative”; evidenzia che le prime non consistono nello svolgimento di concrete operazioni di lavoro, ma sono volte a verificare le attitudini del candidato a svolgere le sue mansioni, evidenziando che il quiz risponde a tale esigenza. 4. La quarta censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente valutato il contegno della Sbarassa e della Zuccaretti, le quali avevano partecipato al test scritto nella piena consapevolezza dell’asserita invalidità della prova, così rinunciando al diritto di agire. Sostiene che avendo le medesime partecipato alle prove selettive, ne avevano condiviso e accettato i contenuti, e non potevano più dolersi dell’illegittimità delle prove solo in ragione del risultato sfavorevole.Evidenzia che la censura relativa all’illegittimità della procedura non era stata sollevata in sede di tentativo di conciliazione, né innanzi al TAR e doveva pertanto intendersi rinunciata. 5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili. LaCorte territoriale ha accertato in fatto che i quesiti sottoposti ai candidati attenevano a conoscenze teoriche generali sull’Amministrazione comunale, riguardando gli [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio Comunale e le relative competenze, nonché le delibere comunali, le competenze dell’UMA e le conoscenze teoriche sugli atti dell’UMA. A fronte di tale accertamento, tutti i motivi sollecitano un giudizio di merito , attraverso la disamina dei quesiti proposti nel test , del le delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 40/2008 e 31/1996, nonché della condotta della Sbarassa e della Zuccaretti. Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Il ricorso, nell’argomentare che la censura riguardante l’illegittimità della proceduranon era stata proposta nel tentativo di conciliazione , né innanzi al TAR da parte della Sbarassa e della Zuccaretti, difetta inoltre di autosufficienza, in quanto non riproducené localizza gli atti menzionati , né gli atti introduttivi dei gradi di merito. Deve al riguardo ricordarsi che l’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022). 6. La sentenza impugnata è peraltro conform e alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cuila prova pratica si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate edelle risposte richieste ( v. Cass. 22 luglio 2016, n. 15223; Cass. n. 23875/2022e Cass. n. 22907/2022 ); si è in particolare evidenziato che la prova pratica deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (v. Cass., n. 11906/2017). In altri termini la “prova pratica” non coincide necessariamente con la “prova manuale” e si contrappone a quella teorica perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine fra teoria e pratica èdato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Cass. n. 22907 del 2022). Nella specie, come si è detto, la Corte d’appello, sulla base di un accertamento in fatto, ha ritenuto che il test (che doveva valere come prova pratica) fosse inadeguato a verificare le reali capacità operative di un collaboratore amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (UMA), in considerazione del tipo di quesiti cui i candidati dovevano rispondere.7. La sentenza impugnata è altresì conforme all’orientamento di questaCorte in tema di acquiescenza ad un provvedimento amministrativo,non essendo a tal fine sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente, né il compimento di atti resi necessari e opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire poi per l’eliminazione degli effetti del provvedimento stesso(Cass. SU 12339/2010). 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l Comune ricorrent e , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulterior
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