CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa1626 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 132/2021 del TRIBUNALE di SASSNAumReIro, registro generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026depositata il 23/04/2021 R.G.N. 1462/2017; Numero di raccolta generale 11209/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 27/04/2026del 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Sassari ha rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di iscrizione ipotecarian. 26967/2010 del 9 aprile 2010 disposto da Equitalia SardegnaS.p.a. (ora Agenzia delle entrate riscossione) e contro le cartelleesattoriali sottese a tale iscrizione ipotecaria, dichiarando,tuttavia, cessata la materia del contendere in relazione ad alcunedelle cartelle impugnate.Il Tribunale, in particolare, ha affermato che tutte le notifichedelle cartelle esattoriali opposte risultano regolarmente eseguite,eccetto una, per cui il ricorrente, nel proporre l’opposizione, èincorso in decadenza sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia ai sensidell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. In ordine all’eccezione diprescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelledi pagamento ha dichiarato la carenza di interesse ad agire e, inogni caso, l’ha disattesa rilevando la sussistenza di numeroseistanze di rateizzazione.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] nove motivi di censura.3.- [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei dottoricommercialisti e Agenzia delle entrate riscossione resistono concontroricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.- [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed Assistenza dNeumi edroo rtetgiostrroi generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026commercialisti ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. nellaNumero di raccolta generale 11209/2026quale ha evidenziato che avverso la stessa sentenza del TribDuantaa pluebb licazione 27/04/2026di Sassari è stato interposto appello davanti la Corte di appello diSassari dalla stessa Cassa relativamente alla parte in cui ilTribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contenderein relazione ad alcune cartelle di pagamento.[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che nel giudizio di appello si ècostituito [OSCURATO:PERSONA] proponendo appello incidentaleformulando le seguenti richieste: “accertare e dichiararel’insussistenza e l’inopponibilità dei titoli esecutivi per cui è causae dei relativi crediti da essi portati, per intervenuto decorso deltermine di prescrizione estintiva anche in virtù dell’inesistenza onullità della notifica delle cartelle di pagamento e per l’effettopronunciare per ciascuna iscrizione a ruolo e conseguente cartella,come calendate in espositiva, la non debenza delle somme, cosìcome pretese dagli Enti impositori nonché per quanto di ragione,l’annullamento dei ruoli e delle cartelle impugnate al pari di tuttigli eventuali atti successivi e connessi assolvendo il Sig. MartelliPierpaolo da tutte le avverse pretese, con ogni ulterioredeclaratoria in ordine alla insussistenza del diritto in capo agli enticonvenuti di procedere ad esecuzione forzata. Per i motivi espostinel corpo del presente atto di appello, accertare e dichiarare lanullità dell’Iscrizione ipotecaria n. 26967/2010 del 09.04.2010disposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi Agenzia Entrate –[OSCURATO:SOCIETA]) su tutti i beni immobili di proprietà dell’appellante,segnatamente indicati nella visura di ispezione ipotecaria del 3luglio 2017 ed ordinare la sua immediata cancellazione alConservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Sassari”.5.1- Con sentenza del 27 maggio 2024 n. 95/2024, depositatain atti, la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, siè così pronunciata:Numero registro generale 27330/2021“accoglie l’appello proposto dalla Cassa NazionaleN umderoi sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 11209/2026previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, (avverso) laData pubblicazione 27/04/2026sentenza n. 132/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari, infunzione di giudice del lavoro, in contraddittorio con l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e diPierpaolo Martelli, del quale accoglie parzialmente l’appelloincidentale;per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata cheper il resto conferma, rigetta la richiesta di dichiarazione dicessazione della materia del contendere relativa alle cartelle dipagamento nn. 10220030021191584, 10220050011086692,10220060026013983, 10220070021161891,10220080012347191; per l’effetto, dichiara il Martelli tenuto acorrispondere alla Cassa il relativo importo di € 2.727,10, al nettodegli oneri di riscossione e dei diritti di notifica di spettanzadell’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], oltre interessi di legge finoa saldo; dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria n. 26967/2010del 9.4.2010 disposta da [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi Agenziadelle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA]) su tutti i beni immobili di proprietà diPierpaolo Martelli, indicati nella visura di ispezione ipotecaria del3.7.2017; per l’effetto, ordina al Conservatore dei Registriimmobiliari territorialmente competente la cancellazione di dettaiscrizione”.6.- All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- I nove motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.Con il primo e il quinto motivo il ricorrente lamenta violazionee falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma, c.p.c.)rispettivamente in relazione all’art. 100 c.p.c., per avere ilTribunale affermato la carenza di interesse ad agire circal’eccezione di prescrizione in mancanza di una procedura esecutivain atto e in relazione all’art. 617 c.p.c. nella parte iNnum ecrou rie gihstrao generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026qualificato l’azione quale opposizione agli atti esecutivi, ritenendoNumero di raccolta generale 11209/2026la parte decaduta per superamento del termine di venti giornDai tap peubrb licazione 27/04/2026impugnare.1.1.- Con il secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivoafferma la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4) perviolazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato il giudicedi primo grado sull’assenza della notifica del preavviso di iscrizioneipotecaria (secondo motivo), sul disconoscimento delladocumentazione prodotta solo in copia da Agenzia delle entrateriscossione (terzo motivo), sui vizi delle notifiche (sesto, settimo eottavo motivo).1.2.- Con il quarto e il nono motivo afferma la nullità dellasentenza (art. 360, primo comma, n. 4) per violazione dell’art. 132c.p.c. per omessa o apparente motivazione da parte del Tribunalein relazione alla affermazione della regolarità delle notifiche dellecartelle di pagamento (quarto motivo) e della genericità dellecontestazioni in ordine al calcolo degli interessi.2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.1.- Si deve rammentare che avverso la medesima sentenzadel Tribunale di Sassari oggi impugnata la Cassa controricorrenteha interposto appello per un profilo estraneo all’opposizione agli(dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordinead alcune cartelle di pagamento).Nell’ambito di tale giudizio di appello, definito con sentenzadella Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari n.95/2024 del 27 maggio 2024, che non risulta impugnata, l’odiernoricorrente ha proposto appello incidentale nel quale ha propostogli stessi motivi di impugnazione proposti nel presente giudizio dicassazione.2.2.- Si deve evidenziare che la Corte di appello ha dNuicmherioa rergaisttroo generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] riguardoNumero di raccolta generale 11209/2026alle questioni corrispondenti ai motivi del ricorso per cassaDzaitoa npuebb licazione 27/04/2026nn. 3, 4, 6, 7 e 8, in quanto attinenti all’asserita inesistenza e/onullità della notifica delle cartelle di pagamento che il Martelli haopposto impugnando l’estratto di ruolo, rilevando che l’appello nonpoteva essere proposto, ma doveva essere proposto ricorso percassazione, in quanto la contestazione dei citati profili integraopposizione agli atti esecutivi.Nel merito ha dichiarato infondata la questione riportata almotivo n. 9 del ricorso per cassazione e la questione relativa allamaturazione della prescrizione successivamente alla notifica dellecartelle esattoriali che nel ricorso per cassazione è proposta con ilprimo motivo.Infine, ha accolto le contestazioni corrispondenti ai motivi n. 2e 5 del giudizio in Cassazione, dichiarando la nullità dell’iscrizioneipotecaria.In sintesi, la Corte di appello ha accolto il ricorso principaledella Cassa relativo alla dichiarazione di cessazione della materiadel contendere di alcune cartelle esattoriali, condannando ilprofessionista a pagare gli importi quantificati in € 2.727,10; haparzialmente accolto l’appello incidentale dichiarando la nullitàdell’iscrizione ipotecaria, confermando per il resto la sentenzaimpugnata.2.3.- Considerato che avverso la citata sentenza della Corte diappello non è stato proposto ricorso per cassazione, il presentericorso deve essere dichiarato inammissibile relativamente aimotivi sui quali il giudice di appello si è pronunciato nel merito,cioè il primo, che riguarda la prescrizione successiva alla notificadelle cartelle di pagamento, sulla cui questione la Corte di appellosi è pronunciata rigettando l’eccezione di prescrizione, il secondo,che riguarda l’iscrizione di ipoteca, questione accolta avendo laCorte di appello annullato l’iscrizione ipotecaria, il quNinumteoro, recgihstreo generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026riguarda la questione se l’azione possa qualificarsi comeNumero di raccolta generale 11209/2026opposizione agli atti esecutivi e il nono, che riguardDaat a pluabb licazione 27/04/2026contestazione di come sono stati calcolati gli interessi, questionerigettata dalla Corte di appello.3.- Alla luce delle considerazioni che precedono rimangono daesaminare esclusivamente i motivi sub n. 3, 4, 6, 7 e 8, posto chele corrispondenti questioni sollevate in appello sono statedichiarate inammissibili in quanto lo strumento esperibile nondoveva essere l’appello quanto il ricorso per cassazione, ricorsogià presentato da Martelli.3.1.- L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, ingenere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 c.p.c.,che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte dichiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degliIn sostanza, l'omessa pronunzia da parte del giudice di meritointegra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzialla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo errorin procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con ladenuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o delvizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 329/2016).Tuttavia, gli oneri di specificità imposti dagli artt. 366, primocomma n. 6 e 369, secondo comma n. 4, c.p.c. valgono anchequando l’oggetto del ricorso è la denuncia di un error inprocedendo, per cui il ricorrente deve indicare in maniera puntualei profili, oggetto del giudizio di merito, che sarebbero statipretermessi dall’organo giudicante.Pertanto, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimitàun vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che alNumero registro generale 27330/2021giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezNioumneero sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 11209/2026autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande oData pubblicazione 27/04/2026eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esattitermini, nel ricorso per cassazione, per il principiodell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'attodifensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre eranostate proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primoluogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività(Cass. SU n. 15781/2005; conf., ex multis, Cass. 344/2013).Ciò detto, è superfluo rammentare che l’impugnazione in sededi legittimità è retta dal «principio di autonomia del ricorso percassazione», il che si ricollega al ribadito principio secondo cui, conriguardo al principio di autosufficienza, ove si denunci la mancatapronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso(Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n.14561/2012). In proposito, nella prospettiva di una lettura elasticadi detto principio, oggi recepita, in conformità all’evoluzione dellagiurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testo dell’articolo 366,numero 6, c.p.c., come novellato dal decreto legislativo numero149 del 2022, può ritenersi che la trascrizione del motivo non siaindispensabile, ma, intuitivamente, sufficientemente determinatoin modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque,sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consental’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello (Cass. n.11325/2023).4.- Applicando i principi sopra riportati ai motivi sub n. 3 e 4,gli stessi devono essere dichiarati inammissibili, essendo formulatiin maniera del tutto generica, in nulla ancorati ad uno specifico4.1.- In particolare, quanto al disconoscimento di documenti oscritture (motivo n. 3), costituisce orientamento costante di questaCorte (Cass. n. 37186/2022) quello secondo cui «rappresentaNumero registro generale 27330/2021principio consolidato nella giurisprudenza di legittiNmumiteàro sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 11209/2026l’affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onereData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e lacopia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur nonimplicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, vaassolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenutoche consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremidella negazione della genuinità della copia, senza che possanoconsiderarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficaciaprobatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte:Cass. n. 28096/2009; tra le recenti: Cass. n. 9533/2022); invero,il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesseall'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante unadichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali diquello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né ilricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis:Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021); in particolare, ildisconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui lacopia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppurele parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le partiaggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deveanche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto cheil documento presenta nella versione originale (in termini: Cass.n. 16836/2021 con la giurisprudenza ivi citata)».4.2- Altrettanto inammissibile si presenta il quarto motivo checontiene esclusivamente una generica contestazioneall’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa laregolarità delle notifiche.4.3.- Infine, risultano inammissibili le contestazioni allaregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento riportate neiNumero registro generale 27330/2021motivi di ricorso n. 6, 7 e 8 in quanto, per come formulati, Nnumoenro sezionale 1626/2026Numero di raccolta generale 11209/2026consentono di verificare che le questioni di fatto sottoposteData pubblicazione 27/04/2026all’attenzione di questa Corte sotto il profilo dell’omessa pronunciada parte del giudice di merito, siano state o meno portateall’attenzione di quest’ultimo, precludendo così a questa Corte ognivalutazione in ordine all’effettiva esistenza di una omissione dipronuncia.5.- La peculiare vicenda processuale che ha caratterizzato ilpresente giudizio rende inammissibili le contestazioni alle modalitàcon le quali sono state effettuate le notifiche delle cartelle dipagamento anche sotto un altro profilo.A seguito della pronuncia della Corte di appello di Cagliarisezione lavoro che, nel rigettare l’eccezione di prescrizione deicrediti iscritti nelle cartelle di pagamento, ha confermato lasentenza del Tribunale di Sassari, impugnata anche in questasede, che a sua volta aveva rigettato nel merito il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi definitiva la pretesa creditoriadell’ente previdenziale, con conseguente irrilevanza dellecontestazioni di carattere formale in ordine alle modalità di notificadelle cartelle di pagamento.6.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali secondo il principio di soccombenza.In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass.,S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, cheliquida in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] in € 4.500,00 per compensi, inN €um 2er0o r0eg,i0str0o generale 27330/2021Numero sezionale 1626/2026per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misuraNumero di raccolta generale 11209/2026del 15% e agli accessori di legge e in favore dell’Agenzia Ddatea plluebb licazione 27/04/2026entrate riscossione in € 3.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese