CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 3952/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per aver dato fuoco a materiale di varia natura (materasso, frigorifero, sedie di legno, pari di infisso) in violazione dell'art. 256 bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che l'imputato ha lamentato con un unico motivo il diniego dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante il risarcimento dei danni a [OSCURATO:PERSONA], che non si era costituita parte civile; Ritenuto che il motivo sia inconsistente perché la Corte territoriale ha evidenziato che i rifiuti erano molti e vari, la loro combustione era avvenuta in un'azienda agricola, a diretto contatto con il terreno, producendo fumi alti e visibili a chilometri di distanza, non era stata effettuata alcuna bonifica né ripristino dello stato dei luoghi; Rilevato che il fatto del risarcimento a [OSCURATO:PERSONA] è stato solo genericamente rappresentato dinanzi al giudice di legittimità e non è quindi valutabile; Ritenuto quindi che la doglianza sia generica e fattuale e non colga la reale ratio decidendi della sentenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]