CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: A060
Titolo CCNL: CCNL per gli operai delle imprese esercenti attività nel comparto dell'Agricoltura
Titolo accordo: CCNL per gli operai delle imprese esercenti attività nel comparto dell'Agricoltura
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AGRICOLTURA
Sottosettori: operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura
Parti datoriali: ASNALI; FEDAGRICOLTURA; PMI ITALIA; UNSIC; AIC; UNSICOOP; ASSOLAV; FENAPI
Parti sindacali: CONFSAL FEDERLAVORATORI; FEDERAGRI; SNALV CONFSAL; CONFSAL; SIALE; FNA CONFSAL; SNAF FNA CONFSAL; CONFIAL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2023-12-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 20193
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178787
--- Testo contratto ---
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI
OPERAI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ
NEL COMPARTO DELL'AGRICOLTURA
L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre , presso la sede nazionale di
CONFSAL Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori in Roma al
Viale di Trastevere n. 60 ,
le associazioni datoriali:
- UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori ,
rappresentata dal Presidente Nazionale , sig. Domenico Mamone ;
- AIC Associazione Italiana Coltivatori , rappresentata dal Presidente
Nazionale , sig. Giuseppino Santoianni;
- ASNALI Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori ,
rappresentata dal Presidente Nazionale , sig. Alessandro Del Fiesco;
- UNSICOOP Associazione Nazionale Sindacale Italiana delle Cooperative ,
rappresentata dal Presidente Nazionale , sig. Carlo Parrinello;
- PMI ITALIA Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese ,
rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale , sig. Tommaso Cerciello ;
- FEDAGRICOL TURA , rappresentata dalla sig.ra Gaia Di Sanza, giusta delega
del Presidente Nazionale , sig. Massimo Fasciana;
- FENAPI Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori ,
rappresentata dal Presidente Nazionale , sig. Carmelo Satta ;
- ASSOLA V Associazione di Imprese e Lavoratori Autonomi , rappresentata
dal Presidente , sig. Mario Conte;
le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
- FNA . CONFSAL Federazione Nazionale Agricoltura, rappresentata dal
Segretario Nazionale Generale , sig. Cosimo Nesci;
- SNAF FNA CONFSAL Sindacato Nazionale Autonomo Forestale ,
rappresentata dal Segretario Nazionale , sig. Mario Foltz ;
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- SNALV CONFSAL Sindacato Nazionale Autonomo Lavorator ~·,
rappresentata dal Segre~ari~ y azionale , sig.ra Maria Mamo ne ;
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2
- CONFSAL FEDERLA VORA TORI Federazione lavoratori del settore privato ,
rappresentata dal Segretario Generale , sig.ra Federica Pascarelli ;
nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori tutte assistite da CONFSAL
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori , rappresentata dal
Segretario Generale , sig. Angelo Raffaele Margiotta:
- CONFIAL Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori , rappresentata dal
Segretario Generale , sig. Benedetto Di Iacovo.
- FEDERAGRI Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura ,
rappresentata dal Segretario Generale , sig. Alfonso Luzzi ;
- SIALE Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Europei , rappresentato dal
sig. Pasquale Pellegrino, giusta delega del Segretario Generale, sig.ra Sabrina
Bongiorno;
hanno proceduto alla stipula del presente CCNL del comparto agricoltura.
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3
SOMMARIO
PRE MESSA .............. .............................................. ............................................................................ 6
CAMPO DI APPLICAZIONE .................................... ............... ...................................................... 8
TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA ............. ........................................................................... 1 O
Art. I - Oggetto del contratto .................................................. ......................................................... 1 O
Art. 2 - Struttura e livelli contrattuali.. .......................................... ................................................ ~ O
Art. 3 - Periodo di validità del contratto ...................................... .................. ................................ 1
Art. 4 - Distribuzione ed efficacia del contratto ...................................... ..................................... .
Art. 5 - Crescita economica ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi ............ ........ 15
TITOLO II- RELAZIONI SINDACALI ............................................... ................................. ....... 16
Art. 6 - Bilateralità ............... ........................................... .............................................. ................... 16 s:-.
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale ............................. 17
Art. 8 - Casse extra legem/Ente Bilaterale Agricolo .................................... ................. ................. 19
Art. 9 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai del Comparto .... 20
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua ................................. .................. ......... 20
Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" ..................................... 21
Art. 12 - Azioni bilaterali del mercato del lavoro ................ ........................ .................................. 22
TITOLO III -DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................................... 23
Art. 13 - Assunzione ............................................... ......................................... .................... ............. 23
Art. 14 - Contratto di lavoro individuale ........................................... ............................................ 24
Art. 15 - Periodo di prova ........................................................................ ........................................ 24
Art. 16 - Lavoro e tutela della gravidanza , della genitorialità e dei minori ............................... 25
Art . 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale ............................. ................. ....................... ......... 25
Art. 18 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere ........................................................... 27
Art. 19 - Somministrazione di lavoro ........................... ........................... .................................... ... 30
Art. 20 - Ria ssunzione ................ ........................................ ............................................... ............... 31
Art . 21 - Categorie di operai agricoli ............................................................. ................................. 31
Art. 22 - Tra sformazione del rapporto di lavoro .................. ............................................. ........... 32
Art. 23 - Manodopera di migranti ....................... .......................... ................................................. 32
Art. 24 - Trasporti e asili nido ................................................................ ......................................... 33
Art. 25 - Pari opportunità .............. ............................................................................. ..................... 33
Art. 26 - Con venzioni ............... ................... ................. ........................... ......................................... 33
Art . 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta ............. ............................... ......................................... 34
Art. 28 - Esternalizzazione mediante appalti ................................ ............................................. .... 34
TITOLO IV -DI SCIPLINA DEL PERSONALE ...................................................... ................... 36
Art. 29 - Classificazione del personale operaio ................. ............................. ................................ 36
Art. 30 - Mansioni e variazione dei profili professionali ................................ ...................... ........ 39
Art. 31 - Ma; ~ variazione dei profili professionali per gli operai Oorovivaisti..✓ · ·· ··········3~
4
TITOLO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO ........... ..... .40
Art. 32 - Orario di lavoro ............ .................................. ................................................. ................. 40
Art. 33 - Ripo so settimanale ............................................................................ ................ ................ 40
Art. 34 - Ferie ........................ ..................................... ......................... ...................... ....................... 41
Art. 35 - Permessi per formazione continua ............................................................ ...................... 41
Art. 36 - Perme ssi straordinari e congedi parentali .............. ......................... ............................. .. 42
Art. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico .............. .......................... .............................. .42
Art. 38 - Giorni festivi ............................ .............................................. ................................ ............ 43
Art. 39 - Giorni festivi - Operai florovivaisti ................. ................................ ............................... .44
Art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno .......................... .......................... ...................... 45
Art. 41 - Interruzioni e recuperi .............................................. .............................. .. ....................... 46
Art. 42 - Attrezzi e utensili .............................................................................................................. 47
Art. 43 - Pianificazione del lavoro ...................................................... ............................................ 47
TITOLO VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................... 48
Art. 44 - Elementi della retribuzione ............................... ........... ......................... ........................... 48
Art. 45 - Ex scala mobile .............................................................. .................................................... 50
Art. 46 - Tredicesima mensilità .................................... ................................................................... 50
Art. 47 - Quattordicesima mensilità ........................................... .................................................... 50
Art. 48 - Scatti di anzianità .............................. ......................................................... ...................... 51
Art. 49 - Obblighi specifici delle parti ............................................................................................ 51
Art. 50 - Rimborso spese .................................................................................................................. 52
Art. 51 - Cottimo ......................................................... ..................................................................... 52
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto ................................................................. ......................... 52
TITOLO VII - PREVIDENZA-ASSISTENZA-TUTELA DELLA SALUTE ............... ........ 54
Art. 53 - Previdenza e assistenza ................................ ..................................................................... 54
Art. 54 - Malattia e infortunio - Operai agricoli ........ ......................................................... .......... 54
Art. 55 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro ......... .............................. 54
Art. 56 - Cassa integrazione salari. ...................... ................ .......... ............................................ ..... 55
Art. 57 - Anticipazione trattamenti assistenziali .............................................. ..................... ........ 55
Art. 58 - Lavori pesanti o nocivi .......................... ................................................ .... ....................... 55
Art. 59 - Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.. ................................................................ 56
Art. 60 - Lavoratori tossicodipendenti ................................. ............. ........................................ ..... 56
TITOLO VIII - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE RAPPORTO E PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI. ......................................................................... ............................... ....................... 58
Art. 61 - Trasferimento di azienda ....................... .............................................. ............................ 58
Art. 62 - Servizio militare ................................... ......................... ............. ....................................... 58
Art. 63 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato .......... 58
Art. 64 - Dimissioni per giusta causa .................... ....................................... ................................ 59
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Art. 67 - Norme d1sc1plman - Operai florov1va1sh ....................................................................... 60 ~
Art. 68 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti ............................ 60
TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI .............................. .............................................................. 61
Art. 69 - Delegato d'azienda - Operai agricoli .................... ..................................... ..................... .
Art. 70 - Tutela del delegato d'azienda .................................................. ............... ......................... 61
Art. 71 - Rappresentanze sindacali unitarie ............................................ ...................................... 62
Art. 72 - Riunioni dei lavoratori in azienda ............................................. .................. .................... 62
Art. 73 - Permessi sindacali .................... .......................... ................................ ............................... 62
Art. 74 - Quote sindacali per delega .......................................................... ................ ..................... 63
TITOLO X - NORME FINALI ................. ................................ ..................... ..................... ........... 63
Art. 75 - Controversie individuali ............................................................. ....................... ............... 63
Art. 76 - Controversie collettive ...................................................................................................... 64
Art. 77 - Condizioni di miglior favore ......................................................................... ................... 64
Art. 78 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli ................................................................. 64
Art. 79 - Sicurezza nei luoghi di lavoro ............................. ............................................................. 65
Art. 80 - Impegno delle Parti. ......................................................................... ................................. 66
l
6
PREMESSA
Le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori , come indicate in epigrafe , hanno deciso di sottoscrivere il presente CCNL ,
ai fini dell 'efficacia della propria azione sindacale di rappresentanza dei rispettivi
interessi collettivi nel settore dell 'agricoltura.
Si tratta del primo contratto colletti vo per il settore agricoltura , che si colloca , quindi ,
oltre quelli di categoria siglati in passato , per attuare un nuovo e diverso modello di
contrattazione , fondato sui principi di equità ed efficienza dell 'intero sistema
produttivo agricolo nazionale e delle sue filiere.
In questo momento di confronto , le parti sociali evidenziano , attesa l'attuale fase di
incertezza a livello globale e nazionale dell'economia , l'importanza strategica di
focalizzare l'attenzione sui punti di forza del "Sistema Italia" e, quindi,
sull'occupazione e i diritti dei lavoratori del settore e la competitività delle imprese sui
mercati .
Le parti sociali , pertanto , esprimono , sottoscrivendo il presente CCNL , la volontà
condivisa di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, affinché ne venga a giovare
la qualità e produttività del lavoro , attraverso la concertazione bilaterale ,
l'implementazione del processo formativo atto a forgiare competenze e profe ssionalità .
nonché la promozione di iniziative e servizi a elevata ricaduta occupazionale e
produttiva.
Le parti sociali ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto
nazionale ed eventuali accordi di prossimità da sottoscrivere nel quadro della
contrattazione integrativa territoriale/aziendale, in conformità con la legislazione
specificamente applicabile.
A tal fine, le parti sociali firmatarie , nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale
e ferme restando le rispetti ve responsabilità in qualità di soggetti rappresentativi a
livello collettivo di datori di lavoro e lavoratori , riconoscono l'esigenza di tutelare gli
interessi ed esigenze degli iscritti , principalmente attraverso il perseguimento di una
maggiore efficienza /efficacia delle relazioni bilaterali e un adeguamento dell'offerta
formativa , in quanto strumento indispensabile per l'ingresso e la permanenza nel
mondo del lavoro . È intenzione condivisa quella di migliorare la gestione del rapporto
di lavoro nella reciprocità delle prestazioni , mediante il ricorso a una pluralità di
strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Le parti sociali firmatarie del presente CCNL considerano l'aggiornam ento del
paradigma contrattuale quale elemento essenziale e irrinunciabile per edificare una
nuova dimensione delle relazioni sindacali , impegnandosi a partecipare fattivamente al
confronto , al fine di individuare soluzioni compatibili , nella forma e nella sostanza , con
le esigenze , le peculiarità e le prospettive di sviluppo delle imprese e dei lavoratori del
settore di che trattasi.
Particolare attenzione il presente CCNL presta all' istituto del welfare, anche in virtù v·
del sistema di relazioni bilaterali medio tempore istituito e consolidato, per rispondere
al meglio alle esigenze del mercato de lavoro in un settore , quello dell'agricoltura ,
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7
attraversato da profondi mutamenti strutturali.
Vista la peculiarità del settore agricolo in riferimento all'art. 34 ( orario di lavoro) è stata
prevista una riduzione dell'orario ordinario, rispetto alla precedente formulazione, da
40 a 39 ore settimanali.
Anche alla luce delle recenti pronunce giurisdizionali in materia di rappresentatività il
presente contratto è stato redatto tenendo conto quanto previsto dall'art. I comma 1175
della Legge n. 296/2006 e dall'art . 1 comma 1, del Decreto Legge n. 338/1989.
Alle parti sociali firmatarie è riconosciuta la titolarità esclusiva, a tutti gli effetti, del
presente CCNL, del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la
riproduzione anche parziale.
In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si
farà riferimento ai testi originali in possesso dei soggetti stipulanti.
Le parti sociali contraenti trasmetteranno, con gli strumenti di notifica previsti dalla
legge, copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli enti previdenziali e
assistenziali competenti.
Infine le parti sociali richiamano, ai fini dell'interpretazione e applicazione del presente
articolato, l'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la
Legge n. 183 del 04 novembre 201 O (il cosiddetto collegato lavoro), la Legge 28 giugno
2012 , n. 92, come modificata dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, dal DL 31 agosto 2013, n. I 02,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e dal DL 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013,
o. 128 e la Legge n. 98 del 09 agosto 2013.
È proprio per tale ottemperanza che l'articolato ha durata triennale, tanto per la parte
economica che normativa, ai fini della certezza e garanzia dei trattamenti applicati.
Conseguentemente, viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al
consumo, assumendo, per il triennio di vigenza, l'indice previsionale costruito sulla
base dell'IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione
Europea, piuttosto che il tasso d'inflazione programmata.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le
disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro, fatti salvi i trattamenti più
favorevoli applicati dai datori dai lavoro.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti sociali di cui al presente CCNL
o qualsiasi estensione, pattuita con parti sociali terze, diverse da quelle contraenti , non
può avvenire se non con il consenso espresso e vincolante delle parti sociali firmatarie.
e
8
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CCNL del Settore agricoltura disciplina le prestazioni di lavoro degli operai
che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile , come
riformulato dall 'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001 e normati va
collegata ovvero:
coltivazione di fondi rustici ;
selvicoltura ;
allevamento di animali;
attività connesse ovvero tutte quelle attività aggiuntive rispetto a quelle
principali esercitate dall ' impresa agricola ( datore di lavoro) , che includono :
o attività consistenti nella manipolazione, conservazione , trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali;
o attività consistenti nella fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azien da normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del p atrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e
ospitalità, come definite dalla legge.
Più specificamente , sono ascrivibili alle attività agricole:
produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
produzione di carne essiccata , salata o affumicata , salsicce e salami ;
lavorazione e conservazione delle patate , escluse le produzioni di purea di
patate disidratato , spuntini a base di patate, patatine fritte e la sbucciatura
industriale delle patate ;
produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi ;
produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);
trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
lavorazione delle granaglie ;
produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi , di radici o tuberi
o di frutta in guscio commestibile ;
produzione di pane;
produzione di paste alimentari fresche e secche;
produzione di vini, grappa , aceto e sidro e altri vini a base di frutta;
produzione di malto e birra;
disidratazione di erba medica ;
lavorazione , raffinazione e confezionamento del miele;
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produzione di sciroppi di frutta;
produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante
congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura,
immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce;
coltivazione e manipolazione di cereali , legumi da granella e semi oleosi;
coltivazione e manipolazione di riso;
coltivazione e manipolazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi; ~
coltivazione e manipolazione di tabacco;
coltivazione e manipolazione di piante tessili;
coltivazione e manipolazione di piante floricole e altre piante non
permanenti;
coltivazione e manipolazione di uva;
coltivazione e manipolazione di agrumi;
coltivazione e manipolazione di pomacee e frutta a nocciolo;
coltivazione e manipolazione di altra frutta, frutti di bosco, frutta a guscio;
coltivazione e manipolazione di frutti oleosi;
coltivazione di piante per la produzione di bevande;
coltivazione e manipolazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
riproduzione delle piante;
allevamento di bovini da latte;
allevamento di altri bovini e di bufalini;
allevamento di cavalli e altri equini;
allevamento di cammelli e camelidi;
allevamento di ovini e caprini;
allevamento di suini;
allevamento di pollame;
allevamento di altri animali;
costruzione, manutenzione e sistemazione del verde pubblico o privato;
silvicoltura e manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura ovvero
segagione, riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi
i sottoprodotti, semilavorati e scarti di segagione delle piante.
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TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, ex art. 2135 del codice
civile e della normativa vigente in materia, in maniera unitaria e con diffusione su tutto
il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra imprese e cooperative
esercenti attività , connesse ed affini a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma
esercitate, nel Comparto dell'Agricoltura e affini, configurandosi, quindi, come un
CCNL di Comparto con le relative filiere e non solo di categoria.
Le Parti firmatarie individuano il lavoratore agricolo come colui che presta la propria
attività alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo (imprenditore agricolo ai sensi
dell'art. 2135 e.e è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse). ~
Le Parti precisano che oggetto della floricoltura o arte di coltivare i fiori è la produzione '
o il commercio di prodotti per il giardinaggio, fiori recisi, piante fiorite in vaso o
cassetta, materiale per la propagazione come semi, bulbi, tuberi, rizomi, ecc. Le
coltivazioni possono avvenire in vaso, in piena terra, in serra oppure in giardini
all'aperto.
Le medesime Parti precisano altresì che, invece, il settore del florovivaismo è
finalizzato alla semina, trapianto e produzione di piante ornamentali arboree o
arbustive, bonsai e piante erbacee e, in sintesi, tutto quanto concerne la produzione e
commercializzazione dì differenti tipi di piante per gli utilizzi più vari.
Art. 2 - Struttura e livelli contrattuali
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di
lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale;
b) contrattazione di II livello: contratto provinciale.
Contratto nazionale
Il C.C.N.L. ha durata triennale e determina il sistema di relazioni tra le parti, le
condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro , nonché
il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del
rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e dovrà perseguire
l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle
tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del confronto competitivo e
dei trend specifici del settore agricolo.
Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e
le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti salariali
del precedente biennio.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti definiranno l'elemento economico da \r-\
corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza ~
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11
contrattuale.
Contratto provinciale
Il contratto provinciale ha durata triennale e si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali ,
nell'arco temporale di vigenza del C.C.N.L.
La contrattazione provinciale individua i salari contrattuali e può operare sulle materie
specificatamente rinviate dagli artt. 85 e 86 del C.C.N.L. secondo le modalità e gli
ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi da quell •
stabiliti dalla contrattazione a livello nazionale .
Nell'ambito del rinnovo quadriennale, la dinamica degli effetti economici e dei salari
contrattuali , dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti provinciali
medesimi e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere d'acquisto delle
retribuzioni.
Inoltre , l'andamento dell'economia territoriale di settore della realtà provinciale e dalla
comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate , saranno
ulteriori punti di riferimento del negoziato , per la definizione degli aumenti salariali
del precedente biennio dal C.C.N.L.
In sede di rinnovo del contratto provinciale, le Parti, potranno inoltre prevedere
erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, insieme concordati , ed aventi come obiettivo incrementi di produttività , di
qualità e di altri elementi di competitività . Tali programmi potranno essere previsti
anche distintamente per settore merceologico.
Tali erogazioni devono avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime
contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
A tal fine le parti potranno individuare , una specifica quota del trattamento economico
finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento economico da
corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo cli carenza
contrattuale.
A livello nazionale le Parti possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi
che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla
contrattazione di secondo livello (articoli 85 e 86) del presente contratto), per i quali -
ferma restando l'applicazione del presente C.C.N .L. - definire un accordo collettivo.
Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti
provinciali.
Sgravi contributivi e fiscali nella contrattazione di secondo livello legate alla
produttività.
Aspetti contrattuali
Coerentemente con quanto indicato dal legislatore , dunque, è la volontà del contratto
nazionale di affidare al secondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni
legate alla produttività che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge
(incertezza , misurabilità , ecc.) per poter consentire alle imprese che applichino il
presente CCNL di fruire delle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo .
Normativa
In o mperanza a quanto previsto dall'art . I comma 1175 legge 296/2006 e dall'art. ~
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12
comma 1 Decreto Legge 338/1989 si specifica quanto segue.
A livello normativo , a partire dal 1997, sono stati previsti sgravi contributivi e fiscali
sul premio di risultato , con diverse disposizioni legislative.
Da ultimo l'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 ( cd. Riforma Fornero ) ha reso
stabile il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge
n. 24 7 /2007, relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo
livello a titolo di premio di produttività (per l'anno 2014 le relative disposizioni
attuative sono contenute l lel D.P.C.M . 14 febbraio 2014).
La normativa riconosce , in particolare, lo sgravio di 25 punti percentuali dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro e lo sgravio totale dei contributi previdenziali ~~
a carico del lavoratore, sulle erogazioni che presentino le seguenti caratteristiche:
• siano previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello; ~
• siano incerte nella corresponsione o nell'ammontare; ~
• siano correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità , nonché altri '
elementi di competitività, assunti
dal contratto collettivo come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e
dei suoi risultati.
Allo stesso modo, il legislatore ha adottato , sin dal 2008 , misure sperimentali di tipo
fiscale per l'incremento della produttività del lavoro.
Da ultimo l'art. 1, comma 186 dell'art. I della legge n. 208/20L5 (Legge di Stabilità
2016) ha reintrodotto la speciale agevolazione fiscale ( aliquota IRPEF sostitutiva del
10%) per le retribuzioni premiali erogate sulla base di previsioni della contrattazione
collettiva di secondo livello.
A differenza di quanto previsto per i benefici di tipo contributivo - per i quali le
caratteristiche sono definite una volta per tutte dalla normativa citata - i criteri per
l'applicazione delle agevolazioni fiscali vengono fissati annualmente. Sulla base
dell'esperienza e della prassi applicativa pregressa , deve comunque ritenersi che le
erogazioni che presentano le (stringenti) caratteristiche per beneficiare delle
agevolazioni contributive, rispondano di norma anche ai criteri stabiliti per la
detassazione.
Gli accordi relativi alle erogazioni premiali devono essere depositati presso il
competente Ispettorato territoriale del lavoro nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
Indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività
Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di incrementi
di produttività , di qualità e di altri elementi di competitività.
Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore merceo logico , al
fine di facilitare l'individuazione di indicatori mirati e selettivi.
Per determinare tali incrementi di produttività , di qualità e di altri elementi di
competitività , nel contratto provinciale devono essere individuati idonei indicatori di
riferimento.
riferimento, con la relativa fonte:
valore della produzione agricola;
~~~~
13
prezzi alla produzione e all'ingrosso , verificando gli scostamenti in più o in meno
e ricavando le relative percentuali (Fonte: Camere di commercio);
andamento del mercato all'ingrosso dei prodotti , verificando le contrattazioni e i
quantitativi e ricavandone le percentuali in più o in meno (Fonte: Camere di
commercio);
valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (Fonte : Camere di commercio) ;
livello di occupazione in termini di numero di lavoratori e giornate lavorate ,
verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione e quantificandone le
percentuali (Fonte: CNPS o ISTAT).
Naturalmente è preferibile che vengano scelti almeno due degli indicatori sopra \
elencati, stabilendo anche il rapporto tra di loro. E' evidente che si tratta solo di
un'elencazione esemplificativa e che altri parametri significativi potranno essere
individuati dalle Parti a livello territoriale, determinando anche l'incidenza dei
riferimenti sopra citati , sempreché si tratti di parametri certi e oggettivamente
rilevabili.
Procedura
La verifica delle condizioni indicate dal contratto collettivo provinciale per la
corresponsione del premio richiede - oltre all'acquisizione del dato ufficiale di
riferimento - una complessa valutazione dei rappo 1 ti tra i diversi indicatori selezionati .
Sorge quindi la necessità di individuare una sede nella quale possano essere raccolti i
dati ed effettuate le valutazioni necessarie.
La sede più opportuna, a nostro avviso , è quella dell'Ente bilaterale , in cui siedono tutti
gli attori della contrattazione .
A detto ente potrà essere demandata la raccolta e verifica dei dati, nonché la
dichiarazione di sussistenza ( o meno) dell'incremento di produttività , qualità o di altri
elementi di competitività che determina la corresponsione dell'erogazione premiale.
Il premio di produttività territoriale, nel caso in cui le parti dichiarino la sussistenza
degli elementi per la sua corresponsione , potrà essere erogato all'inizio dell'anno solare
successivo a quello di riferimento.
Il premio di risultato può competere sia agli operai assunti a tempo indeterminato che
agli operai assunti a tempo determinato.
Casi di esclusione
L'individuazione di indicatori a livello territoriale , ancorché distintamente per settore
merceologico , comporta l'inevitabile rischio di valutazioni di tipo medio e massivo che
possono prescindere dal reale andamento delle singole imprese operanti nella provincia
e/o nel settore merceologico di riferimento.
Sussiste quindi la necessità di individuare , preventivamente , dei casi oggettivi di
esclusione dall'obbligo di corresponsione del premio , laddove ne scattino i presupposti ,
per le aziende che si trovino in determinate situazioni.
E così, a mero titolo di esempio, nei contratti provinciali potrà essere prevista
l'esclusione dall'obbligo per le aziende:
• rientranti nei territori in cui sia stato dic • arato dalle competenti autorità nazionali
e/o territoriali lo stato di calamità ;
j
14
• la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali è stato
dichiarato , nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di crisi e/o lo stato di
emergenza per rischio sanitario ;
• in crisi interessate da processi di ristrutturazione , riconversione , riorganizzazione
nell'anno di riferimento , nonché da contratti di solidarietà di tipo difensivo.
Aziende plurilocalizzate
Le imprese o i gruppi di impresa , come da definizione ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile , che esplicano la loro attività su una pluralità di regioni o province
hanno la possibilità di applicare disposizioni derivanti da un accordo sindacale
aziendale, previo espresso e formale recepimento delle unità locali.
In ogni caso , tali imprese o gruppi di imprese , possono applicare in ogni provincia
le disposizioni del corrispondente contratto provinciale , nonché di effettuare
l'accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi i trattamenti in meius eventualmente previsti.
Art. 3 - Periodo di validità del contratto
Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello in precedenza stipulato ,
ha durata triennale e decorre dal 01/01/2024 con scadenza il 31/12/2026.
La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza, con la
presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative" da parte delle associazioni di
categoria datoriale e organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno , se non vi è disdetta da una
delle parti almeno sei mesi prima della scadenza , a mezzo PEC o raccomandata con
avviso di ricevimento.
In ordine all'eventuale vigenza oltre la scadenza, si applicherà il principio
dell'ultrattività dei contratti collettivi.
Per consentire il corretto svolgimento delle trattati ve, durante i sei mesi antecedenti e !
nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro e, ~
comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentaz ione delle i\
proposte di rinnovo , le Parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né Ì
procedere ad azioni di sciopero o di conflitto. La presente quale clausola di tregua
ed obbligazione in capo alle OO.SS. stipulanti.
Art. 4 - Distribuzione ed efficacia del contratto
Il presente C.C.N.L. è stato rinnovato ed edito dalle Parti stipulanti , le quali ne hanno
insieme l'esclusività a tutti gli effetti. Le norme del presente contratto da parte dei datori
di lavoro aderenti alle associazioni stipulanti e a quelli che intendono applicarlo
operano e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei lavoratori da essi
dipendenti e sono impegnative per le Associazioni datoriali e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.
15
Art. 5 - Crescita economica ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Per favorire la crescita economica ed occupazionale e/o per governare situazioni di
crisi, le Parti a livello nazionale consentono che siano raggiunte specifiche intese, tra
cui l'art. 8 della legge n. 8 del D.L. n. 138/2011 (convertito in legge dalla 1. n.
148/2011.
Tali intese per essere efficaci devono essere preventivamente ed espressamen
approvate dalle parti stipulanti il contratto colletti vo nazionale del lavoro.
16
TITOLO II- RELAZIONI SINDACALI
_j Art. 6 - Bilateralità
Il sistema delle relazioni sindacali è costituito dall' Ente Bilaterale Agricoltura e
Alimentare, denominato EBAA;
J
Il suddetto Ente bilaterale EBAA ha il compito in via esemplificativa e non esaustiva ''''"~
di:
a) prevedere prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio
sanitario nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; \
b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di "welfare" e di
integrazione al reddito individuati dal presente C.C.N.L. e/o da appositi accordi
stipulati dalle parti istitutive; \
c) promuovere e coordinare lo sviluppo di eventuali Organismi bilaterali territoriali _J
che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; ;:J
d) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attravers~
iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;
e) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e
della competitività ;
f) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
g) esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle
relazioni sindacali;
h) promuovere iniziative finalizzate all'informazione, prevenzione e formazione sulla
salute e la sicurezza sul lavoro.
Alcune delle attività sopra indicate , poa-anno essere svolte per il tramite delle parti
istitutive.
Per consentire all'Ente bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti
assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è
stabilita una contribuzione minima volontaria a carico dei datori di lavoro pari a:
0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a
tempo indeterminato;
0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a
tempo determinato.
Welfare integrativo a livello nazionale
L'Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare (EBAA), previa delibera del proprio
Comitato Esecutivo finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, può riconoscere
le seguenti prestazioni:
una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare pari al 30% del minimo retributivo della
II area per tre mensilità, in attesa di modifiche legislative in ordine alla disciplina
dell'indennità di disoccupazione per gli operai a tempo indeterminato;
una indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente con
contratto a tempo indetenninato che usufruisce del congedo parentale ( ex
tensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II are~ per unl
• f}/ /lt:: ,, , ~ I
/
17
massimo di sei mensilità; i
un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti c::-G
da patologie oncologiche che usufruiscano dell'aspettativa non retribuita di cui agli ..--..~
artt. 59 e 60 del presente C.C.N.L., pari all'80% del minimo retributivo della II area U
per un massimo di sei mensilità;
una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo indeterminato
vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo previsto dalla
legge. L'indennità - pari al 100% del minimo retributivo della II area - è
riconosciuta per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e
indennizzati dall'INPS.
una indennità economica a favore dei lavoratori migranti, di cui all'art. 22 del
presente C.C.N.L., nei casi in cui viene meno la garanzia della retribuzione
giornaliera a causa di:
• avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell'ambiente o delle
colture;
• guasti a macchine o a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare
prosecuzione della fase lavorativa.
Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute - nei limiti dei fondi stanziati
annualmente dall'EBAA con apposita delibera del Comitato Esecutivo - ai soli
dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di
bilateralità.
Alla scadenza del presente contratto le parti procederanno al monitoraggio delle
prestazioni effettivamente riconosciute al fine di valutarne gli effetti e gli eventuali
correttivi da apportare.
Enti bilaterali agricoli provinciali
Gli Enti bilaterali provinciali se eventualmente costituiti dalle Parti a livello provinciale
si occuperanno di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio
sul lavoro previste dall'art. 61 del presente C.C.N.L.
Gli Enti bilaterali provinciali possono inoltre:
organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di
integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi
accordi stipulati dalle medesime parti;
esercitaré altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle
relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione
destinata al finanziamento dei predetti Enti.
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale
L'Ente Bilaterale EBAA e l 'Osservatorio Nazionale, hanno il compito di svolgere
iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune
interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso [ ~.
c nnesse; ~ _ V\
18
le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative
problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno
occupazionale annuo ;
assicurare , attraverso il proprio Fondo , prestazioni sanitarie integrative
dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e ~
florovivaisti e ai loro familiari a carico ; ~
i fabbisogni di formazione professionale; ~
le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo ~
e del sistema agro- alimentare, anche attraverso contratti d'area;
i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la ~ ,
produz10m;
l'analisi del costo del lavoro , delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro •
andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale ;
l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali , anche al fine di proporre iniziative •
alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente
sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l'EBAA sarà convocato a richiesta
di una delle parti;
la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica;
applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del
settore agro-alimentare ed attività connesse ;
politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare , politiche territoriali e di tutela
dell'ambiente ;
analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai
Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la
coerenza con le declaratorie di area previste dal C.C.N.L., consentendo così le
opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorir
l'armonizzazione di eventuali incoerenze;
monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della
regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione ;
fornire alle 00.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad
individuare il flusso e·
tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo; fornire alle 00.SS. da
parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di
sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare
rilevanti conseguenze sulla organizzazione sulla condizione del lavoro nonché
sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e
tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici , anche attraverso la promozione
di patti territoriali e contratti di area;
esaminare , in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola , che si
verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di 1 i conversione produttiva, od
19
a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile
soluzione per il reimpiego della manodopera agricola , sollecitando a tale riguardo ,
alle competenti istituzioni pubbliche , opportuni interventi di formazione e di
riqualificazione professionale;
esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali , con particolare 1 iguardoJ
alla condizione dei giovani e delle donne , anche allo scopo di fare proposte
all'Osservatorio regionale e di impegnare le regioni e per quanto di competenza 1
province , ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di
formazione specifici per l'agricoltura;
analizzare l'andamento dell'occupazione di lavoratori stramen m ambito
provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle parti costituenti circa il relativo
fabbisogno occupazionale annuo;
concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le
eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella
professionalità , a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle
direttive comunitarie in materia di parità;
esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali , in forza ed in
applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di
lavoro , nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali ;
esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per
l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori
segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera , perché l'EBAA prospetti agli
Organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
Art. 8 - Casse extra legem/Ente Bilaterale Agricolo
La Cassa extra legem/Ente Bilaterale Agricolo (EBAA) è stata costituito dalle Parti a
livello nazionale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed
infortunio sul lavoro previste dall'art. 9 del presente CCNL.
La Cassa extra legem/ inoltre può:
• organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di
integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi
accordi stipulati dalle medesime parti ;
• esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle
relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
II presente contratto nazionale stabilisce la misura della contribuzione destinata al
finanziamento della predetta Cassa/Ente .
Le Parti hanno facoltà , nell 'interesse generale dei loro rappresentati , di promuovere la
costituzione di Enti Bilaterali a livello territoriale.
j
20
Art. 9 - Integrazio ne trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai del
Comparto
Malattia
La integrazione salariale , corrispo sta dalla Cassa integrazione extra legem agli operai
agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia , dovrà assicurare a detti operai , tra
indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione , un trattamento minimo nella
misura dell ' 80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo
professionale di appartenenza , in vigore al primo marzo dell'anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato , resta confermato che la integrazione salariale da
parte delle Cassa extra legem medesima , dovrà assicurare un trattamento minimo , tra
indennità di legge (nazionale e regionale) e integrazione , pari all' 80 per cento del
salario giornaliero contrattuale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale corrisposta dalle Cassa extra legem agli operai agricoli a
tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro , salvo quanto previsto dalla legge
per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR
30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e
integrazione , nella misura dell' 80 per cento del salario giornaliero contrattuale relati
vo al profilo professionale di appartenenza , in vigore al 1 febbraio dell 'anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle Cassa extra legem , sempre nel caso di infortunio
sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto
dall 'INAIL , dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario
giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza , in vigore al
1 ° marzo dell'anno in corso. Per gli operai a tempo determinato , nel caso di infortunio
sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge
e integrazione , un trattamento minimo pari all' 80 per cento del salario giornaliero
contrattuale.
Art. 10 - Sistema di formazione professio nale e continua
Le Parti definiscono un sistema di formazione professionale e continua basato su due
pilastri, in relazione tra loro, v olto a sviluppare obiettivi legati alla crescita
professionale degli addetti , alla stabilizzazione dell'occupazione , all'impiego anche dei
tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavorator i a tempo
determinato:
1. Ente bilaterale EBAA;
2. Fondi interprofessionali.
Il Fondo interprofessionale a cui l'azienda deciderà di aderire , tra l'altro, finanzierà
piani formativi aziendali , territoriali o settoriali.
Una parte delle risorse proveniente dai contributi versati all'Ente bilaterale può essere
utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla
promozione e allo sviluppo della formazione nel settore , come studi e ricerche mirati,
attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali ç>
progetti di particolare rilevanza innovativa.
21
L'Ente Bilaterale EBAA si occuperà delle attività di studio e ricerca e del rapporto con
le specificità territoriali del suddetto Ente, infatti, svolge attività di ricerca , rilevamento
e monitoraggio dei fabbisogni formativi , e, parallelamente, sviluppa relazioni e
rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli Organismi similari a livello
europeo , interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzionde di
livello superiore , interagendo con gli Organismi bilaterali degli altri settori .
Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità "
Una Commissione nazionale per le "pari opportunità" sarà istituita entro quattro mesi
dalla stipula del presente C.C.N.L , composta pariteticamente da due rappresentanti per
ciascuna delle Organizzazioni stipulanti , con il vincolo per la composizione della
parità numerica di genere.
La Commissione svolgerà attività di studio e di ricerca finalizzate a:
a) realizzare azioni a sostegno delle pari opportunità per le lavoratrici agricole che si
dovessero trovare in condizioni di svantaggio nel lavoro ( accesso al lavoro ,
formazione , professionalità) , nonché le misure atte a superare eventuali ostacoli,
analizzando l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura avvalendosi
anche dei dati disaggregati per sesso e inquadramento professionale , fomiti
dall'Osservatorio nazionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "buone pratiche
"realizzate sia in Italia che all'estero , in conformità all' applicazione delle
Raccomandazioni UE e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità ;
e) definisce misure concrete finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del lavoro
femminile e dei lavoratori svantaggiati;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto
della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro , in conformità
alle leggi vigenti.
La Commissione ha facoltà di individuare forme di finanziamento a sostegno della
propria attività e per lo svolgimento di tali compiti. I risultati degli studi e delle ricerche
svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie
del C.C.N.L. per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce , di norma a cadenza semestrale , presso l'EBAA , ed è
presieduta , a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed
annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
La Commissione chiuderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai
materiali raccolti ed elaborati , tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
In questa sede verranno presentate sia le proposte di normativa sulle quali sia stata
raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione , quanto le valutazioni differenziate
di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
J
22
Art. 12 - Azioni bilaterali del mercato del lavoro
~ Le parti, ritengono opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizza zione del
~ 1 collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore
d agricolo , convengono:
':J, • di attribuire agli Osservatori il compito di seguire , indirizzare , coordinare la
riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le
istituzioni competenti;
• di incaricare le parti territorialmente competenti della costituzione di organismi
bilaterali con il compito di svolgere iniziative per favorire l'incontro domanda- ~
offerta di lavoro , promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall 'art.30 del
presente CCNL , dalla legge n. 608 del 96 e dal d.lgs. n. 146 del 97, favorire la ~
soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal ~
fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il serv1z10
pubblico per l' impiego e con gli enti locali competenti.
23
TITOLO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 - Assunzione
L'assunzione dei lavoratori agricoli è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Può~
essere a tempo indeterminato o determinato, ed il datore di lavoro ha l'obbligo di
effettuare le comunicazioni definite dalle prescrizioni di legge vigenti all'atto di
instaurazione del rapporto di lavoro.
L'assunzione a tempo determinato può avvenire, nel rispetto della normativa vigente
e, in specie, Decreto Legge n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018, Decreto
Lavoro n. 48 del 04/05/2023, nei seguenti casi: per lo svolgimento di lavori di breve
durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di
operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
• per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con
garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12
mesi dalla data di assunzione;
• durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un
unico rapporto continuativo.
Con la locuzione "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo volto esclusivamente
alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali del ciclo produttivo annuale delle
principali colture agrarie della provincia ( es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti,
ecc.).
Il contratto provinciale individua le fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano nelle
colture agrarie tipiche della provincia.
L'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di
occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa", facendo salve diverse e
particolari regolamentazioni del contratto provinciale.
Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di occupazione
dell'operaio assunto per fase lavorativa, e che potranno riferirsi alle avversità
atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli
scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del codice civile. Il contratto provinciale
potrà prevedere altre eccezioni, riguardanti le condizioni di mercato e le esigenze
tecniche.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro
effettivamente prestato.
La prestazione lavorativa può essere prestata occasionalmente con i nuovi voucher
( così come disciplinati dalla L.96/2018) in aziende con non più di 8 dipendenti, per lo
svolgimento di attività agricole per brevi periodi, sino a 1 O giorni consecutivi.
La prestazione può essere eseguita da parte di una limitata categoria di lavoratori:
pensionati sia di vecchiaia che di invalidità;
studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università;
precedente all'elenco dei lavoratori agricoli che non abbiano avuto rapporti di
lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune
~~~:_
24
anche agli altri settori produttivi).
Art. 14 - Contratto di lavoro individuale
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto e contenere le seguenti indicazion i:
1. la tipologia del contratto di assunzione ;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata , se si tratta di rapporto di
lavoro a tempo determinato ;
3. la località in cui si presterà l'attività lavorativa;
4. la categoria professionale della classificazione unica cm viene assegnato, la
qualifica e la retribuzione;
5. l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro ;
6. le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il nome e/o la ragione sociale , l'indirizzo ,
il codice fiscale , nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
Infine , la lettera di assunzione deve essere corredata da una copia del presente C.C.N.L.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale
acquisita ;
2. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme
previdenziali e fiscali;
3. accettazione della lettera di assunzione;
4. altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze ,
se dovuti.
Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora
e notificare successivi mutamenti entro un termine di 15 gg.
Inoltre , in caso di espletamento del lavoro con contratti a termine, in vigenza
dell'articolo 24, comma 4, del D.lgs. n. 81 /2015 , deve essere espressamente richiamato
nel contratto anche il diritto di precedenza , ed una copia del contratto dovrà essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio
della prestazione.
Le parti , ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del
contratto individuale , da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali .
Art. 15 - Periodo di prova
L'operaio assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non
potrà essere superiore a:
• 26 giorni di effettiva prestazione lavorativa per gli operai classificati nell'area 1 \
• 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa per gli operai classificati nell'area 2 \
• 14 giorni di effettiva prestazione lavorativa per gli operai classificati nell'area 3 a.
Le Parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo
~ di motivazione e senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa ind~nn • '
----~,=&o~~ ~,;.!V / /,,,~ 1 ~~_,✓,,,,.'4; ~ / / / • ., / ('.I
,.-
25
sostitutiva.
Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al
minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto di
~ lavoro da almeno una delle parti, l'assunzione del lavoratore si intenderà perfezionata
J ed il periodo di prova sarà cumulato all'anzianità di servizio.
Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore. \
Il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, a fruire ~
anche di un periodo di comporto, c.d. mini-comporto, pari alla metà del periodo di~
prova. In detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di malattia. Decorso
J
detto periodo di comporto il dipendente può essere licenziato per giusta causa.
Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva alle condizioni previste ~~V-
dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale. \ ;\
2 Art. 16 - Lavoro e tutela della gravidanza, della genitorialità e dei minori
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applica la
normativa legislativa vigente.
I minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria non sono
ammessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si
applicano le disposizioni legislative vigenti.
Agli operai del Comparto si applicano le norme di legge in materia di permessi
per genitorialità.
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
I presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
convenute dalle Parti sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto, e viceversa, dei lavoratori
occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali
e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la
prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
• la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 15 del presente CCNL;
• la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
• l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo
proporzionato all'entità della prestazione;
• ogni altra modalità di impiego . .
/ La durata della prestazione individu~ie n può essere inferiore ai ~ ~ .:: .: i:
1
f)
11
~~ ~ /PIPI: ti
26
1. per prestazioni settimanali: 24 ore
2. per prestazioni mensili: 72 ore
3. per prestazioni annuali : 500 ore.
I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati ~
con lavoratori che all 'atto dell 'assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. ~
I contratti provinciali possono indicare particolari tipologie di prestazioni lavorative
per le quali è possibile assumere a tempo parziale , con prestazioni settimanali , mensili
ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate .
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa ove giustificata da esigenze ~
organizzative o produttive aziendali.
Il lavoro supplementare non deve superare, nell 'anno, la misura del 25 per cento
rispetto all'orario ridotto concordato , con una maggiorazione del 15 per cento . In caso
di superamento del suddetto limite , le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono
retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.
Lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario sono consentite in relazione alle
giornate di attività lavorativa, entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e , comunque , ~
nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro , ,~
riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa . Tali prestazioni
lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente.
Il datore di lavoro potrà richiedere una diversa collocazione temporale della
prestazione lavorativa ( clausola elastica) per un periodo continuativo non superiore a
6 mesi, purché si verifichino , anche disgiuntamente , le seguenti condizioni:
a) oggettive esigenze tecnico-produttive ;
b) esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.
È consentita anche l'apposizione di clausole elastiche che prevedono la possibilità di
aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato
originariamente.
La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione
in aumento della durata della prestazione lavorativa ( clausole elastiche) sono consentite
per esigenze di carattere tecnico , produttivo , organizzativo o sostitutivo.
La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della
prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno
specifico patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di
regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 3
giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.
In caso di modifiche dell'orario per clausole elastiche , è previsto il diritto del lavoratore
ad una maggiorazione del 15% della retribuzione .
I t tti provinciali di lavoro possono disciplinare , compatibilmente con le ~sigenze \\
I lj,t//
/ · .,./' .
27
aziendali , la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale per le lavoratrici madri o, in alternati va, per i lavoratori padri con figli
conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi della normativa
vigente , con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno .
Art. 18 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Riconosciuta l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini
della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavor
le Parti ne definiscono gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione
collettiva, al fine di mettere in atto quanto previsto dalla legislazione vigente.
Forma e contenuto del rapporto di apprendistato.
L'assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata
a mezzo di atto scritto, nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita
al termine del periodo di formazione , la durata del periodo di apprendistato , la
retribuzione, il periodo di prova ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del
contratto e deve contenere anche l'indicazione del tutore o referente aziendale . Esso
sarà predisposto sulla base dello schema di cui all'Allegato A del presente accordo.
Destinatari
Un contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani
di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successi ve
modificazioni , il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a
partire dal 1 7° anno di età.
E' inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in
mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale
di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni
di legge vigenti .
Durata
Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata
inferiore a sei mesi, fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
OPERAI
Area
JO 20 30 Durata
periodo periodo periodo complessiva
Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Terza - 12 mesi 12 mesi 24 mesi
Per la terza area il contratto apprendistato professiona :;;;i re ~
j
28
instaurato limitatamente al livello professionale più elevato dell'area previsto
dalla contrattazione provinciale.
La malattia , l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro
superiore a 30 giorni , comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato ,
con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi , il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova
scadenza del contratto. Durante lo svolgimento del rapporto , le parti possono recedere
dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o dì un giustificato
motivo .
Periodo di prova
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è soggetto ad
un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria
finale di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
Malattia e infortunio
Operai
In caso di malattia ed infortunio all'apprendista spettano le relative indennità secondo
la disciplina generale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e le
integrazioni economiche previste dall'art. 60 del presente contratto.
Inquadramento e retribuzione
L'inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con
contratto di apprendistato sono così determinati:
• nel primo periodo : due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale;
• nel secondo periodo: un livello inferiori rispetto a quello di destinazione finale ;
• nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Considerata la natura continuati va del rapporto di lavoro agli apprendisti appartenenti
alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle
mensilità aggiuntive , delle festività , del t. f.r., delle ferie e della bilateralità nazionale e
territoriale con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. È, in
ogni caso, vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda , per l'acquis izione di
competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto
a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al
profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante , svolta sotto la responsabilità dell'azienda , è
integrata dall'offerta formativa pubblica , interna o esterna all'azienda , finalizzata
all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore comple ssivo non
superiore a 120 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell'impresa ,
devono consentire all'apprendista l'acquisizione delle necessarie competenze per
garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d'aula , anche
esternamente all'impresa , modalità "e-learning" , comunque privilegiando la modalità
"on the job" ed in affiancamento al tutor aziendale. Ml,,
,...=~ ~a~ /, p'~ .,, ,J-)f/1-LI
J
29
Le ore di formazione "on the job" (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) e
in affiancamento ( al tutor aziendale) , saranno attestate a cura del datore di lavoro e
controfirmate dall'apprendista e dal tutor azienda. Le competenze e le funzioni del tutor
aziendale sono quelle previste dalla legislazione vigente. Il tutor può essere anche lo
stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
Le parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale~ !
rapporto di apprendistato professionalizzante , definiscono gli standard formativi per i
profili professionali del settore agricolo , che costituisce parte integrante del prese
accordo.
Tali profili formativi - per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze
tecnico-professionali generali e specifiche - possono essere aggiornati e integrati dalle
medesime parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.
Apprendistato a tempo determinato
In conformità alla legislazione vigente , i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro
attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo
determinato , limitatamente per le mansioni previste dal presente contratto. Fermo
restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo , è consentito
articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a
tempo determinato , l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima
assunzione , entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato
deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo ( con le stesse modalità
di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non
inferiore a 4 mesi consecutivi .
Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo "Inquadramento e
retribuzione" , l'inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti con
contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere inferiore per gli operai
a quello previsto per il livello professionale minimo dell'area di destinazione;
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di
apprendistato , in base al piano formativo programmato , nel corso della fase stagionale
in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo
stagionale successivo.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le
modalità previste dalla contrattazione territoriale; in attesa della definizione di tale
modalità, il diritto di precedenza è esercitato mediante invio al datore di lavoro di
comunicazione scritta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto.
La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del singolo
rapporto di apprendistato .
Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l'art. 25 del presente
C.C.N.L.
Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le stesse
modalità previste per gli altri operai a tempo determinato.
Le Parti precisano che per attività a carattere stagionale debbano intendersi quei
~
30
dell'anno laddove la domanda risulta maggiore per motivi "ciclici" dovuti, ad esempio ,
a variazioni climatiche caldo-freddo e viceversa o per ricorrenze periodiche comunque
temporalmente circoscritte quali , ad esempio , festività, campagne pubblicitar ie, ecc.
Si considerano a carattere stagionale quelle imprese che, nell'anno solare , abbiano un
periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 non continuati vi. Tutti
i dipendenti possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Le eventuali
prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale
potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere
stagionale , anziché al trattamento economico maggiorato , al godimento di riposi
compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine , che in tal caso deve
intendersi automaticamente prorogato. I congedi di conguaglio nonché i permessi non
goduti concorrono , insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario , alla proroga
del contratto a termine . Conseguentemente il calcolo dei ratei di ferie e tredicesima
mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e l 'eventuale frazione di
mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo della gratifica
per tredicesima mensilità e ferie suddette per quante sono le giornate risultanti. È
comunque escluso da tale criterio e computo il trattamento di fine rapporto. II
lavoratore dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo
è tenuto a dame comunicazione scritta all'atto dell'assunzione.
Art. 19 - Somministrazione di lavoro
A titolo esemplificati vo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) sostituzione di lavoratori assenti;
b) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al
mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature
e degli impianti aziendali ;
c) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento del centro per l'impiego competente ;
d) attuazione di adempimenti tecnici , contabili , amministrativi, commerciali , non
ordinari o non prevedibili , cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio ;
e) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere , mostre e mercati finalizzati alla
pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali ;
f) sostituzione di lavoratori temporaneamente non idonei a svolgere le mansioni a
loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 ;
g) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti
connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità , all 'aumento temporaneo
dell 'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far
fronte con i lavoratori in organico ;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai
normali assetti produttivi aziendali.
Ogni azienda può comunque utilizzare 2 (due) unità da assumere con contratto di
~ somministrazione di lavoro e con le modalità previste nel presente articolo. Oltre alle
~--...µ.....--;;----;;;:::: e~ s~ str~;~is : t~ ~ par\)v
31
al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro
rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (pari a 270 giornate).
Il numero dei lavoratori come sopra individuati, rappresenta la misura massima di
lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre
dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore. J
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione
nei termini previsti dalla legge vigente.
Art. 20 - Riassunzione
Ai lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL , è
riconosciuto il diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle
medesime aziende , con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti. Tale
esercizio è previsto dai contratti provinciali che ne definiscono le modalità.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi della normativa vigente non costituiscono base di
calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.
Art. 21 - Categorie di operai agricoli
Sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il
cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto nazionale.
Gli operai agricoli si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo
determinato. a seconda della natura del rapporto.
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza
termine di durata , che prestano il loro lavoro alle dipendenze di un'impresa agricola
singola o associata , indicate nell'art. 1 "Oggetto del contratto" .
Tali operai sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro,
fatta esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie , malattia od
infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesto ed
ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge
vigente .
Per le specifiche sui trattamenti economici relativi alla malattia , infortunio ed
intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli , vale quanto disposto dal
presente C.C.N .L.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità
annue.
Si definiscono operai a tempo determinato:
a) gli operai assunti con contratto individuale di lavoro a tempo determinato , come
quelli assunti per la realizzazione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere
saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto ;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per la realizzazione di più lavori
~~~~
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6
J
32
stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno , ai quali l'azienda è tenuta a garantire
un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel
contratto individuale di cui all'art. 14, o nelle convenzioni di cui all'att. 28 , debbono
essere indicati i periodi di impiego ipotizzabili , per i quali l'operaio garantisce la
sua disponibilità , pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successi ve e della
garanzia occupazionale di cui sopra , salvo comprovati casi di impedimento
oggetti vo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a
termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro , da svolgersi
nell'ambito di un unico rapporto continuativo.
I ratei di lY' e 14" mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati
a 312 giorni lavorativi annui.
Art. 22 - Trasformazione del rapporto di lavoro
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato , spetta agli operai a
tempo determinato che hanno prestato , presso la stessa azienda , 180 giornate di
effettivo lavoro nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione; in tal caso si applica la
stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indete rminato .
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato , a pena di decadenza ,
ali ' ottenimento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo , mediante
comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro , nei termini prescrizionali di
legge. Quest'ultimo , una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da patte del
lavoratore, deve comunicare alle Istituzioni competenti l'instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1 diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a
termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lett. b) degli artt.21 e 22
del presente C.C.N.L. ;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a
termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi
nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lett. c) degli artt. artt.21 e
22 del presente C.C.N.L.;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art. 23 - Manodopera di migranti
Sono "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da diversa provincia o regione per
lavori stagionali , ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti vigenti nel
luogo ove si effettua la prestazione.
I contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare per questa
manodopera:
• il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro
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33
relativo ritorno, a carico dell'azienda;
• la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui
si svolge la prestazione di lavoro.
Sono "migranti" anche i gruppi di lavoratori , residenti in un comune situato ad oltre 40
km di distanza rispetto al luogo della prestazione lavorativa.
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e
quelle non lavorate per malattia od infortunio , sono garantite l'occupazione e la relativa
retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non
lavorate a causa di:
• condizioni climatiche avverse e conseguenti difficoltà obiettive dell'ambiente o delle
colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti
ortofrutticoli ;
• rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di
manodopera di cui all'art . 2139 cod. civ.;
• obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà
del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
• guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare
prosecuzione della fase lavorativa.
Art. 24 - Trasporti e asili nido
Per ciò che concerne i problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro e degli
asili nido, le parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede
sindacale per prospettare ai livelli istituzionali proposte operative , attraverso lo
scambio di informazioni e la valutazione dei problemi.
Art. 25 - Pari opportunità
In ordine con quanto previsto dalle disposizioni di legge, le parti ravvisano
l'importanza di applicare concretamente le previsioni normative in materia di pari
opportunità uomo-donna , riservando een particolare attenzione all'attribuzione delle
qualifiche e delle mansioni e di superare le barriere che ostacolano un evidente contesto
di pari opportunità nel lavoro. Le parti concordano sull' esigenza primaria di favorire
la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e
riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale . Le parti recepiscono i principi a cui si
ispira il "Codice delle pari opportunità" vigente , tra uomo e donna.
Art. 26 - Convenzioni
Allo scopo di favorire un'applicazione delle convenzioni corrispondenti alle
caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura ,
le pa i convengono quanto segue : ~
fa
34
1) tenuto conto della stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, i programmi
di assunzione interesseranno la manodopera occupata a tempo determinato e
saranno programmati per tutte le attività stagionali presenti nell'anno, all'interno
della stessa azienda, oppure anche soltanto per una parte di esse. B-ss-t Per tali
assunzioni programmate si potranno definire calendari di lavoro annuali, ~
stagionali, mensili o settimanali, e l'esplicitazione dei tempi di assunzione e di _difk
utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Si ~
potranno predisporre programmi condivisi tra più aziende, qualora fosse prevista ......,-U
l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso dello stesso
anno, o stagione, o mese o settimane so giornata;
2) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro
territorialmente competenti , si esamineranno i programmi di assunzione per
verificarne la conformità alla normativa vigente.
Art. 27 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno
comunicazione all'Ente Bilaterale di riferimento, secondo le modalità e nei termini
stabiliti dai contratti provinciali.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori
agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle
relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai
lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente C.C.N.L. , salvo
condizioni di miglior favore.
Art. 28 - Esternalizzazione mediante appalti
Le imprese agricole interessate a esternalizzare specifiche fasi del processo produttivo
ricorrendo ad appalti sono tenute a verificare che gli appaltatori ai quali intendono
affidare l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda, siano in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente legge in materia di appalto.
L'impresa appaltante è tenuta ad appurare che l'appaltatore sia in possesso di una
struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto stipulando, eserciti
il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si
assuma il rischio d'impresa.
L'impresa appaltatrice deve essere dotata delle macchine e delle attrezzature necessarie
utili all'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. Tuttavia, l'impresa
appaltatrice può utilizzare anche le macchine e le attrezzature disponibili in azienda
per esigenze derivanti dall'esecuzione dell'opera complessiva.
L'impresa appaltante dovrà verificare la regolarità contributiva dell'impresa
appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (DURC).
Inoltre, l'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l'impresa appaltatrice ,
~~= a ~ ati~ pplic~ rn:egn ~; :;•at: ività
35
~ oggetto del contratto di appalto, la contrattazione collettiva secondo quanto previsto
~ dalla normativa vigente in materia.
~ Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso Stato )
\ membro dell'Unione europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente , in
~ uno Stato terzo/extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano ,
~ ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 , le medesime condizioni di lavoro e di occupazione~
compreso il C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale •
J riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate
~ analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro , nonché le disposizioni in materia di
~ accesso alle informazioni di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.
A Le parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell'appalto
all'Ente bilaterale agricolo territoriale.
_J
36
TITOLO IV - DISCIPLINA DEL PERSONALE
Art. 29 - Classificazione del personale operaio
A) Categorie di operai agricoli
Gli operai del Comparto Agricoltura e affini sono classificati sulla base di tre diverse
"aree professionali" , ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. Tali
aree sono a loro volta suddivise dalla contrattazione provinciale , e per le tipologie •
individuazione delle mansioni e l'attribuzione dei relativi paramenti di inquadramento .
La classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area la - declaratoria
Fanno parte di quest 'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e
capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti
specifica specializzazione.
Area 2a - declaratoria
Fanno parte di quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non
complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali
acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Area 3a - declaratoria
Fanno parte di quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e
semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Tali lavoratori posso essere
adibiti anche ai servizi di accoglienza clienti dai datori di lavoro che esercitano attività
agrituristica, entro il limite massimo del 33% delle ore lavorative settimanali .
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti
provinciali stabiliscono un' apposita maggiorazione salariale.
La superiore disciplina è applicata a tutti i lavoratori del Comparto Agricoltura
e affini, tranne per gli operai florovivaisti, a cui si applica la seguente
regolamentazione.
B) Disciplina specifica per gli operai florovivaisti
~
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali" , comprendenti ,
ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali ,
nonché , i corrispondenti profili professionali.
La classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:
Area la - declaratoria
Fanno parte di quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e
capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti
specifica specializzazione .
Livello "a" - ex specializzato super
• ibridatore-seleziona~ore : I' ope~ ai che, con autonomia esecutiva ed elevata
.
~ . S]../r'?C~ ~~ h / /
/ g;;c.;wF'? ,r ~ I :11~ f
37
~
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo , esegue incroci S
varietali per ottenere ibridi di la generazione selezionati, assicurando un'attività :\
lavorativa polivalente ( come ibridatore e selezionatore) con responsabilità
operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli ;
• conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse : l'operaio che,
fornito di patente di guida , con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche
su strada di macchine agricole operatrici complesse , compresi i trattori , che
svolgono più operazioni , provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie
delle suddette macchine , svolgono un 'attività lavorativa polivalente (come
conduttore e come meccanico);
• conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con
autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o
per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata
superiore a 75 quintali , provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie
effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda , svolgendo
un'atti vità lavorativa polivalente;
• aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle
prestazioni , esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni , o
alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
• potatore " artistico" di piante : l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura
artistica - figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;
• giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo , per la realizzazione di un impianto
in- dividua i lavori di sistemazione del terreno , le concimazioni necessarie , i
semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le
dimensioni delle aiuole , la direzione dei viali, i materiali necessari , la
dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione.
Inoltre , predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori
assegnatigli;
• conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato
legale di abilitazione di 1 ° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il
funzionamento delle caldaie a vapore , provvede alla manutenzione ed alle
necessarie riparazioni ordinarie , svolgendo una attività lavorativa polivalente.
Livello "b" - ex specializzati
• vivaisti;
• potatore;
• innestatori e ibridatori;
• preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
~ onatori di piante innestat~ J
..____
38
• conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori ;
• conduttori di caldaia con patente diversa dal 1 ° e 2° grado;
• meccanici ;
• elettricisti ;
• spedizionieri;
• costruttori di serre.
Area 2a - declaratoria \ ,
Fanno parte di quest 'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non \\3
complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali -
acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
Livello "c" - ex qualificati super
• addetti agli impianti termici;
• aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle
marze.
Livello "d" - ex qualificati
• tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b";
• preparatori di acqua da irrorazioni;
• irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
• imballatori;
• conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
• trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area 3a - declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non
richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello "e" - ex comuni
L'individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto a quelli del
CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali , l'attribuzione dei parametri per
ciascuno dei profili sono affidati ai Contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e
l' inquadramento dei "giardinieri " il cui profilo professionale non corrisponda a quello
individuato per il giardiniere specializzato super.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, i Contratti
provinciali stabiliranno un'apposita maggiorazione salariale.
Impegno a verbale
Le parti affidano all'Ente Bilaterale EBAA il compito di armonizzare la materia
dell'inquadramento professionale degli operai agricoli e florovivaisti prevista dal
presente contratto , al fine di fornire alle stesse parti stipulanti proposte di modifiche o
di aggiornamento nella classificazione del personale , mediante analisi e studi del
i rapporto tra classificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici./
l
39
Art. 30 - Mansioni e variazione dei profili professionali
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di
assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente, ai sensi dell'art. 2103 e.e.
Se, per esigenze dell'azienda, detti operai vengono assegnati a mansioni previste per il
profilo professionale con livello retributivo inferiore, essi conservano i diritti e lh3
retribuzione del profilo di assunzione; invece se detti operai vengono assegnati a
mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore, essi acquisiscon
il diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, per tutto il periodo in cui .
svolgono dette mansioni; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale
quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20
giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo ~
complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno. .
Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al
precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione
di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di
tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente. In ogni caso il lavoro prestato
nel profilo professionale con livello retributivo superiore deve essere registrato sul
libretto sindacale di lavoro.
Art. 31 - Mansioni e variazione dei profili professionali per gli operai
florovivaisti
Per esigenze dell'azienda, il lavoratore può essere temporaneamente adibito a mansioni
di profilo professionale con livello retributivo inferiore, conservando, comunque, i
diritti e la retribuzione del profilo professionale a cui appartiene.
Se per esigenza dell'azienda, il lavoratore viene adibito a mansioni del profilo
professionale con livello retributivo superiore, ha diritto al riconoscimento del
trattamento economico previsto dal contratto collettivo per tale profilo professionale.
In entrambe le ipotesi trova applicazione l'art. 2103 e.e ..
40
TITOLO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL
LAVORO
Art. 32 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
In ottemperanza a quanto stabilito della legislazione vigente, tale orario può essere
computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la
possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura
superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in
misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita
j
nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e
criteri sono affidati alla contrattazione provinciale , compresi quelli di informazione dei ,
--..e::, lavoratori.
- I contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell 'orario di
lavoro per gli operai addetti alle stalle, all 'acquacoltura e alle attività agrituristiche, in
~ considerazione delle particolari esigenze di organizzazione del lavoro.
----? Per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di orario di lavoro.
Dato per assodato il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché
quelli di cui al terzo comma del presente articolo , i Contratti provinciali di lavoro
potranno prevedere, ad esclusione delle attività zootecniche, ed anche per periodi
limitati dell'anno , una diversa distribuzione dell 'orario settimanale medesimo anche su
cinque giorni o una riduzione dell 'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato .
Le ore non lavorate, in dette ipotesi , verranno aggiunte all'orario ordinario da prestare
nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull 'orario di lavoro non si applicano ai lavori di
mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da
accordi collettivi speciali.
Art. 33 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente
coincidente con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, la prestazione di lavoro si svolgerà nella domenica, il riposo
di 24 ore consecutive dovrà essere riconosciuto in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni dev'essere assicurato un periodo di riposo
settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica,
come da legislazione vigente. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto , per
~ comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo , ma non può comunque essere
inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni , fermo
restando il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è
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41 d
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demandata ai contratti provinciali. Art.
34
_ Ferie l]i
Il lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto a un ~
periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, e per ogni anno di servizio
prestato presso la stessa azienda.
Nel caso di assunzione , licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno , ai lavoratori di
cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati
presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti , come mese
intero. Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l'art. 23 della legge
17 ottobre 1967, n. 977, così come modificato dall'art . 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
345 e successive modifiche e integrazioni.
Nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, il datore di lavoro , deve tenere conto
degli interessi e dei desideri dei lavoratori , compatibilmente con le esigenze aziendali
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal presente
contratto.
Art. 35 - Permessi per formazione continua
Nell'ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente
contratto , all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione
professionale di interesse agrario , istituiti da enti qualificati e riconosciuti , è concesso
un permesso retribuito un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio , con
facoltà di cumularle in un solo anno, e comunque per il periodo di tempo strettamente
necessario alla partecipazione al corso.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 53/2000 , e quelli approvati dai Fondi per la formazione
continua in agricoltura di cui all'art. 1 18 della legge n. 388/2000 , l'operaio a tempo
ndeterminato potrà usufruire dei relativi congedi , utilizzando in primo luogo il monte
re di cui al comma precedente .
Per le aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato , il numero di coloro
che può beneficiare dei permessi necessari a partecipare ai corsi non potrà superare ,
nello stesso momento , la quota di 1 partecipante; la quota dei partecipanti sarà del 10%
per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato. I permessi di
cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione
professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo
determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi , in quanto compatibili con la
particolare natura del rapporto , sono demandate alla contrattazione provinciale. \ ~,
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per ~
la ~ e continua riconosciuti dal!'~ n. 53~ #, ~
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42
Art. 36 - Permessi straordinari e congedi parentali
~ In caso di matrimonio o di unione civile l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad
~ un permesso retribuito di quindici giorni.
~ In occasione della nascita , dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadotti vo
di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre
tre giorni di permesso retribuito.
In caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge , è
riconosciuto il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni. Il permesso di cui sopra
non è conteggiabile nelle ferie.
In materia di congedi parentali , di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di
congedi per la malattia del figlio si applicano le disposizioni di legge pro tempore
vigenti ed i relativi regolamenti attuati vi.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, comma I, del
D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche , il genitore è tenuto a presentare , almeno
15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro , indicando la durata del periodo di
congedo richiesto , con la precisazione della durata minima dello stesso , ed allegando
il certificato di nascita , nonché l'ulteriore documentazione prescritta , ovvero le
~ dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine ,
lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a pres entare la
richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore
dall'inizio dell'assenza dal lavoro.
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Si richiamano sul punto la normativa e gli accordi tesi a contrastare e a prevenire le
molestie sui luoghi di lavoro nonché a favorire le pari opportunità nell'ambiente di
lavoro.
Art. 37 - Permessi per corsi di recupero scolastico
All'operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è
concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un triennio, con facoltà di
cumularle anche in un solo anno ; tali ore di permesso possono essere utilizzate dai
lavoratori stranieri anche per la frequenza di corsi di apprendimento della lingua
italiana presso istituti scolastici pubblici o altri Organismi autorizzati e accreditati dalle
regioni.
Per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indetenninato, il numero degli
operai a tempo indeterminato che , nello stesso momento , può beneficiare dei permessi
per partecipare a detti corsi non potrà superare , la quota di uno, ed il 1 O per cento per
quelle aziende che hanno più di 1 O operai a tempo indetenninato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico
è esteso ad ogni effetto agli operai a tempo determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi , in quanto compatibili con la
particolare natura del rapporto , sono demandate alla contrattazione provinciale.
Le modalità di fruizione previste nel esente articolo valgono anche per i congedi per
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43
la formazione riconosciuti dall'art.5 della legge n. 53/2000.
Art. 38 - Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il 1 ° gennaio, primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1 ° maggio, Festa del Lavoro;
6) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
8) il 1 ° novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale (La celebrazione di tale festività
nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n.
54);
10) 1'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, S. Stefano;
13) la festa del Patrono del luogo.
Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo
infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da applicare agli operai agricoli nei giorni di festività nazionali ed
infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260,
e 31 marzo 1954, n. 90.
Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 ° maggio, 2 giugno e 4
novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato
anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività
infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo
se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione .
. In base all'art. 49 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato,
per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo
s esso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione
lavorativa, ai già menzionati operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo come dal presente
C.C.N.L.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi
e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5, nonché a seguito del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo
indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla
prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31
marzo 1954, n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con 1 domenica.
.J
f -
44
Pertanto , il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti ;
b) per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe , Ascensione, Corpus Domini , SS.
Pietro e Paolo) , lavorative a tutti gli effetti , sarà corrisposta , oltre alla
retribuzione normalmente dovuta , una giornata di paga ordinaria , eccezion fatta
per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono, altresì , convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse
possa essere compensata, attraverso giornate di riposo , il cui godimento sarà tra "
le stesse parti concordato , tenendo conto delle esigenze aziendali , invece che con
la giornata di paga ordinaria aggiuntiva;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della
prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse , nel qual caso sarà
corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente
dovuta.
La prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata
in aggiunta alla normale retribuzione.
Art. 39 - Giorni festivi - Operai florovivaisti
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il 1 ° gennaio , primo giorno dell'anno ;
2) Il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione ;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il 1 ° maggio , Festa del Lavoro;
6) il 2 giugno , anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto , giorno dell'Assunzione della B.V . Maria ;
8) il 1 ° novembre , giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre , giorno dell'Unità nazionale (La celebrazione di tale festività
nazionale è staia spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n.
54);
10) 1'8 dicembre , giorno dell'Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre , giorno di Natale;
12) il 26 dicembre, S. Stefano ;
13) la festa del Patrono del luogo.
Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo
infrasettimanale , si considera festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da applicare agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività
nazionali ed infrasettimanali , valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949,
n. 260, e 31 marzo 1954, n. 90, e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed
infrasettimanali di cui al presente articolo , anche se cadono di domenica , verrà usato ai
lavoratori il seguente trattamento:
a) verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio , in caso
di giornata non lavorata;
/~/?/~ 4~~~
45
b) se la giornata è lavorato è dovuta , oltre alla retribuzione di cui al precedente ~~< ~
punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato ,
maggiorata della percentuale per il lavoro festivo . ,
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate ,
è dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui all'art. 22 del presente contratto ,
anche se detti lavoratoti siano sospesi dal lavoro , mentre per le festività
infrasettimanali , in caso di sospensione dal lavoro , il trattamento di legge è dovuto solo
se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività e::, ====--<""
compreso nella percentuale relativa al III elemento prevista dall'art. 49 quando non vi
sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per~
le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo
previste dal presente C.C.N.L ..
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi
e del verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5, nonché a seguito del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, e fermo restando per gli operai a tempo determinato il
trattamento previsto dal comma precedente , per gli operai a tempo indeterminato il
trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla
prima domenica di novembre , si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31
marzo 1954, n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica.
Pertanto , il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione , Corpus Domini , SS.
Pietro e Paolo) , lavorative a tutti gli effetti , sarà corrisposta , oltre alla
retribuzione normalmente dovuta , una giornata di paga ordinaria , eccezion fatta
per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse
possa essere compensata , attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra
le stesse parti concordato , tenendo conto delle esigenze aziendali , invece che con
la giornata di paga ordinaria aggiuntiva;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della
prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse , nel qual caso sarà
corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente
dovuta.
La prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere regolarmente pagata
in aggiunta alla normale retribuzione.
Art. 40 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera lavoro straordinario , quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro.
Si considera lavoro festivo , quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi
riconosciuti come previsto dal presente C.C.N.L.
s· considera lavoro notturno , quello eseguito dalle ore 20:00 all;zei periodi ~
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46
in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5 :00, nei periodi in cui è in
vigore l'ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali
e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità , la cui mancata
esecuzione pregiudichi le colture e la produzione .
Fermo restando quanto sopra , il limite massimo individuale di lavoro straordinario
nell'anno non potrà superare le 300 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti :
lavoro straordinario: 25% ;
lavoro festivo: 35%;
lavoro notturno: 40% ;
lavoro straordinario festivo: 40% ;
lavoro festivo notturno: 45%.
Le maggiorazioni di cui saranno applicate sulla retribuzione: salario contrattuale
ed eventuali generi in natura , come definito dal presente contratto .
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento , ques to viene
corrisposto anche per le ore straordinarie , festive e notturne , ma nella misura in
atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante
mansioni specifiche rientranti nelle normali mansioni del lavoratore , si applicherà
soltanto -aè- una maggiorazione del dieci per cento .
Per particolari lavori da effettuare di notte e nei giorni festivi , quali ad esempio le
atti vità agrituristiche , i contratti provinciali possono stabilire un'adeguata tariffa ,
in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.
I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono è-i optare
\~ per il percepimento delle sole maggiorazioni previste , maturando correlativamente
~ il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate , equivalenti sul piano dei
costi , da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e
l del mercato entro i termini , nelle quote e con le modalità defini te dalla
c1 contrattazione provinciale (banca delle ore) .
~ Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti , al
6. lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore
' j accantonate nella banca ore e non fruite.
~ Riguardo la disciplina del lavoro straordinario nei rapporti a tempo parziale si
rimanda a quanto disposto dall'art.)5 del presente C.C.N .L.
Art. 41 - Interruzioni e recuperi
L'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché alle cause indicate al
comma successivo , le ore di lavoro no prestate saranno retribuite solo ed in quanto il
~.,~ 0aa,.;,~ / ,~, / u. ./~ e- / JUTV
47
datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. a
Per altre cause diverse dalla forza maggiore si intendono calamità naturali, eventi~
eccezionali , condizioni atmosferiche o climatiche avverse ( quali, a mero titolo di ~
esempio, pioggia, neve, grandine , venti forti, temperature troppo alte o basse, ecc.) o
altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore ( quali, a _ \
mero titolo di esempio , fine lavori, impraticabilità del terreno , sopravvenu ~
indisponibilità o rottura di mezzi meccanici e/o attrezzature , permessi non retribuiti , •
ecc.).
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti provinciali di lavoro potranno
disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle
leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi
dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle
aziende ove si faccia luogo al recupero , non trova applicazione la norma dell'art. 8 della
legge 8 agosto 1972, Il. 457.
Art. 42 - Attrezzi e utensili
Di regola gli attrezzi ed utensili sono fomiti dalle aziende , salvo diverse consuetudini
locali. II lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili , il cui
ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione .
Art. 43 - Pianificazione del lavoro
E' demandato alla contrattazione provinciale di lavoro individuare soluzioni atte ad
assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi , delle
ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. In proposito
sarà esaminata la realtà del mercato del lavoro , l'organizzazione dei turni di lavoro , le
squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella
dell 'integrazione , ove necessario e possibile , del carico di manodopera aziendale.
Gli Osservatori provinciali concorreranno alla soluzione dei problemi suindicati , con
studi e proposte dedicati con analisi specifica .
Inoltre , i contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte volte ad
assicurare il reclutamento di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto
coltivatrici, costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica , che
abbiano come fine l'esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o
gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
48
TITOLO VI - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 44 - Elementi della retribuzione
La retribuzione i compone dei seguenti elementi :
1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui al
presente CCNL e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato ,
quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine ;
3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato.
L'ex salario integrativo provinciale è congelato in cifra , nella misura stabilita dai
contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del presente C.C.N.L. Esso
è elemento costitutivo del salario contrattuale e potrà essere aggiunto all'atto del
rinnovo del contratto provinciale.
Per l'alloggio e gli annessi ( orto , porcile , pollaio), il contratto provinciale deve stabilire
il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione , qualora se ne preveda l'obbli go
di concessione agli operai a tempo indeterminato.
Tale valore deve essere conteggiato ai fini del calcolo della 13a e 14a mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
Il terzo elemento spetta agli operai a tempo determinato come corrispettivo dei seguenti
istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 31 2 giorni
lavorativi:
festività nazionali e infrasettimanali: 5 45%· ' ' ferie:
13"' mensilità:
14/\ mensilità:
Totale :
8 33%· ' ' 8,33% ;
8,33%;
30,44%.
La misura in percentuale del terzo elemento , è calcolata sul salario contrattuale così
come definito dal contratto provinciale .
Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato di cui all'art. 23, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo
indeterminato.
Pertanto , dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri
od orari a seconda dei tipi di rapporto.
I contratti provinciali fisseranno altresì , in relazione alle consuetudini locali , le
modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata , a settimana , a quindicina , a
mese.
Agli effetti del calcolo dei vari istituti economici contrattuali , la paga giornaliera si \ ~
ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga ~
mensile per 169. \.~
1
~ ~ / = li ~~ ~ / (: ,' \lA
49
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022, per
ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in
applicazione del CCNL, sono incrementati:
a decorrere dal 1 ° giugno 2022 del 3%;
- a decorrere dal 1 ° gennaio 2023 dell'l,2 %;
- a decorrere dal 1 ° giugno 2023 dello 0,5 %.
La suddetta percentuale del 3 per cento, relativa alla prima tranche di aumento , è
finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Minimi salariali di area per ora lavorata
L d (OTD) avoraton a tempo etermmato '
LAVORO LAVORO LAVORO CATEGORIA ORDINARIO STRAORD. FESTIVO
livello I (nuovo 15,28 € 18,2 1 € 19,38 €
livello)
Area la
livello 2 14,50€ 17,28 € 18,39 €
Area la
livello 3 13,65 € 16,27 € 17,31 €
Area la
livello 4 13,00€ 15,49 € 16,49€
Area 2b
livello 5 12,25 € 14,60€ 15,54 €
Area 2b
livello 6 (ex 10,79 € 12,86 € 13,69 €
comune p.13 7)
Area 3a
livello 7 (ex 9,68 € 10,35 € 11 ,01 €
comune p. 11 O)
Area 3a
livello 8 (ex 9,00 € 9,37 € 9,97 €
raccolta) Area 3a
Lavoratori o erai a tem o indeterminato
CATEGORIA
livello 1
Area la
livello 2
Area la
livello 3
Area 2b
Livello 4
Area 2b
livello 5
Area 2b
livello 6
Area 3a
RETRIBUZIONE
1980,15 €
1878,33 €
1768,46 €
1683,46 €
1587,42€
1398,54 €
LAVORO
ORDINARIO
11 ,72 €
11 , 11 €
10,46€
9,96€
9,39 €
9,00 €
LAVORO
NOT.E
STR.FEST.
19,97 €
18,94 €
17,83 €
16,98 €
16,01 €
14,10€
11 ,34€
10,27 €
OTI
LAVORO
STRAORD.
14,65 €
13,89 €
13,08€
12,45 €
11 ,74€
10,35 €
LAVORO TFR TFR
FEST.NOTT. GIORNALIERO ORA.RIO
21,14€ 6,57 € 1,01 €
20,06 € 6.23 € 0,96 €
18,88 € 5,87 € 0,90 €
17,98 € 5,59 € 0,86 €
16,95 € 5,27 € 0,8 1 €
14,93 € 4,64€ 0,71 €
12,0 1 € 3,73 € 0,57 €
10,87€ 3,38 € 0,52 €
LAVORO NOT.E LAVORO
STR.FEST FEST.NOTTURNO
16,4 1 € 17,58€
15,55 € 16,67 €
14,64€ 15,69 €
13,94€ 14,94 €
13,15 € 14,09 €
11,59 € 12,42€
I contratti provinciali non possono determinare i salari contrattuali inferiori ai minimi
di area nazionali, per tutti i livelli di ogni area professionale
"Welfare" contrattuale
~
~
~
J
J
~ .. "
~
~
50
Le prestazioni previste dal presente C.C.N .L. rappresentano un diritto contrattuale di
ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che 3
non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto ~~
all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L'impresa , aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi ,
assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente bilaterale Agricoltura
e Alimentare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L. , è tenuto ad
erogare al medesimo lavoratore una quota aggiunti va di retribuzione, esclusa dalla base
di calcolo del t.f.r. , pari a 13,00 euro mensili , equivalenti a euro 0,50 giornalieri , e
fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti .
I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla
contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
Art. 45 - Ex scala mobile )
I salari contrattuali e i minimi di area , previsti dall'art. 48, sono già comprensivi ~
dell'indennità di contingenza così come stabilita dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e
dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ( accordo sul
costo del lavoro del 3 I luglio 1992).
Art. 46 - Tredicesima mensilità
La 13 1\ mensilità spetta agli operai con rapporto di lavoro a tempo indetern1inato , al
termine di ogni anno ed è pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel
mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno , l'operaio
matura tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a quanti sono i mesi di servizio prestati
pres so l 'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata , a questi effetti , come mese
intero.
Per gli operai a tempo determinato la 131\ mensilità è compresa nella percentuale
relativa al terzo elemento.
Art. 47 - Quattordicesima mensilità
La 141\ mensilità spetta agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve
essere corrisposta alla data del 30 aprile di ogni anno, ed è pari alla retribuzione globale i
mensile ordinaria in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o di cessazione del ~
rapporto di lavoro in corso d'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare \\
della 141\ mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata , a questi effetti, come mese
intero. ~
Per gli operai a tempo determinato la 141\ mensilità è compresa nella percentuale
rel~ rzo elemento . ~r / ( l)Jt; ~
51
&
Art. 48 - Scatti di anzianità ~
A decorrere dal 1 ° febbraio 1983, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la _\
stessa azienda, gli operai a tempo indeterminato hanno diritto, a titolo di aumento ~
periodico di anzianità, al pagamento di una somma in cifra fissa pari a€ 9,00 mensili
se operai comuni, a€ 10,33 mensili se operai qualificati, a€ 10,85 mensili se operai
qualificati super, a€ 11,36 mensili se operai specializzati ed a€ 11,62 mensili se operai
spedalizzati super.
Le suddette somme sono frazionabili ad ora e/o a giornata, secondo le norme sulla
retribuzione previste dal presente contratto.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l'operaio
conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro
rivalutazione qualora l'importo previsto per il nuovo profilo professionale sia più
elevato. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici
di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all'operaio dipendente concorre
ad ogni effetto al calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell'l 1 novembre 1969 quale data relativa all' introduzione
dell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
A decorrere dal 1 ° luglio 2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi compresi quelli
già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali
individuati nelle aree dì cui all'art. 31 del presente contratto collettivo nazionale, sono
incrementati nelle seguenti misure:
- da€ 9,00 a€ 9,89 per gli operai comuni;
- da€ 10,3<3 a€ 11,36 per gli operai qualificati;
- da€ 10,85 a€ 11,93 per gli operai qualificati super;
- da€ 11,36 a€ 12,50 per gli operai specializzati;
- da€ 11,62 a€ 1 2,78 per gli operai specializzati super.
Art. 49 - Obblighi specifici delle parti
In ottemperanza alle norme contenute nel presente CCNL, Le aziende dovranno
corrispondere agli operai le competenze maturate nei seguenti termini:
salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;
lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;
14"' mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;
13"' mensilità: in coincidenza delle festività del Santo Natale e comunque non
oltre il 23 dicembre; ~ l
~ento di fine rapporto: all'atto ~ne del~ V\,
J
\
52
- per gli operai a tempo determinato: le festività, la 13/\ e 14/\ mensilità sono
conglobati nel 3° elemento .
Gli operai sono tenuti ad eseguire il lavoro loro affidato con rigore e non possono
esercitare attività in concorrenza con quella dell'azienda presso la quale sono i
rapporto subordinato , né diffondere notizie sull 'organizzazione ed i metodi d1
produzione dell'impresa , o farne un uso tale da arrecare un pregiudizio agli interessi
dell 'azienda , ai sensi dell 'art.2105 e.e ..
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le indicaz ioni che
potranno essere concordate in sede di stipulazione dei contratti provinciali .
Art. 50 - Rimborso spese
I lavoratori che prestano servizio fuori dal tenitorio comunale dove si trova è ubicata _)
l'azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare 3
i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro , hanno diritto al rimborso delle ~
spese sostenute ( viaggio , vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari
giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli
effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè
di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore , nonché disciplinare il rimborso spese
in caso di rientro in giornata.
Art. 51 - Cottimo
In sede di stipula dei contratti provinciali , le Organizzazioni provinciali disciplineranno
il cottimo in base alle situazioni riferite alle tipologie di azienda di cui all'art. 1
"Oggetto del contratto".
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
L'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto , in ogni
caso di cessazione di rapporto di lavoro , secondo le previsioni della Legge 29 maggio
1982, n. 297.
Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando , per ogni anno di servizio, una
quota pari e non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa
per 13,5. La quota è riproporzionata alle frazioni di anno, e quantificando come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica per i
rapporti di lavoro che decorrono dal 1 ° giugno 1982, a partire , cioè, dalla data di entrata
in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia
del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate .
Per il servizio prestato anteriormente al 1 ° giugno 1982, si applicano le disposizioni
previste in merito alla indennità di anzianità, prevista dai contratti collettivi nazionali
e provinciali preesistenti .
In caso di morte dell'operaio , le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto
so?;/ovute agli aventi diritto indicati ~~;; del codice civile. ,I
19(_ z'/T//7"'7 - y .. /
53
Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia
continuerà nell'uso di essa, o di altra corrispondente, come degli eventuali annessi
(pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali.
Qualora lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in
compartecipazione o a suo pieno beneficio, al momento del decesso, la sua famiglia ha
diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso.
All'operaio a tempo determinato compete il t.f.r. per l'effettivo lavoro ordinario svolto, ~
pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per ~
le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al
10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore.
In entrambi i casi il t.f.r. non si calcola sul terzo elemento.
54
TITOLO VII - PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE J
Art. 53 - Previdenza e assistenza Q3
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme J
vigenti. Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge vigenti. ~
Art. 54 - Malattia e infortunio - Operai agricoli ~
In caso di malattia o di infortunio, l'operaio agricolo a tempo indeterminato ha diritto \~
alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni. \ \j:\
In luogo di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall' INAIL, la conservazione del posto
dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, per un massimo di
dodici mesi dall'infortunio.
/ Perdurando l'infermità e trascorso tale periodo massimo di conservazione del posto di
~ lavoro, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del
~~ trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima
~ mensilità, nonché dell'identità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della
risoluzione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di conservazione del posto,
~ l'operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della
~ casa, dell'orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti sino all'inizio della
malattia o dell'infortunio. Se l'operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in
compartecipazione o a suo pieno beneficio, al momento in cui sopraggiunge la malattia
o l'infortunio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti
m corso.
n caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà
gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può
richiedere, al termine del periodo di cui al primo comma del presente articolo,
un'aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.
Art. 55 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Malattia
L' integrazione salariale, corrisposta dall'Ente Bilaterale EBAA agli operai agricoli a
tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità
di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, un trattamento minimo nella misura
dell'80% del salario giornaliero contrattuale corrispondente al profilo professionale di
appartenenza, in vigore al 1 ° febbraio dell'anno in corso. Per gli operai a tempo
determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte dall'Ente Bilaterale
EBAA, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e
regionale) ed integrazione, pari all'80% del salario giornaliero contrattuale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale corrisposta dall'Ente Bilaterale EBAA agli operai agricoli a
tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge
~,P40~P~~ / /i~ ~
55
per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge
ed integrazione, nella misura dell'80% del salario giornaliero contrattuale relativo
corrispondente al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 ° febbraio
dell'anno in corso.
Sempre nel caso di infortunio sul lavoro, il trattamento integrativo dovuto dall'Ente
Bilaterale EBAA, a decorrere dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuto
dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario
giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al
1 ° febbraio dell'anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro l'Ente Bilaterale
EBAA dovrà assicurare a tali operai, un trattamento minimo pari all'80% del salario ~~
giornaliero contrattuale, tra indennità di legge ed integrazione \ \
Art. 56 - Cassa integrazione salari
Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto alla integrazione salari ad opera della
Cassa, istituita dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni, nei casi
previsti dalla legge stessa
Gli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura
del 10% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di
L
apparte?~nza, in vigoreh al
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1
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° febbraio de
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e parti nconoscono c e a o stato attua e e a eg1s azione, m app 1caz1one e art.
della citata legge n. 45711972, la concessione dell'integrazione salariale è prevista per
gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale
individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 57 - Anticipazione trattamenti assistenziali
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge
a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo
familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione.
Norma transitoria
La presente disposizione produrrà effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e
assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a
conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.
Art. 58 - Lavori pesanti o nocivi
I Contratti provinciali definiranno i lavori pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di
orario per l'esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi
agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
56
Art. 59 - Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
Le aziende che applicano il presente CCNL sono vincolate al rispetto delle norme d~,
materia di sicurezza dei propri dipendenti, ai sensi dell 'art. 2097 e.e. e del D.Lg. vo n.
81 /2008 e normativa collegata.
Ai fini di tutelare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di
nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica , le aziende limiteranno la
prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e riconoscendo ~
agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Per completare l'orario ~
lavorativo giornaliero gli operai saranno impiegati in altri lavori ordinari -==-2
dell'azienda ; ~
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di lavoro dovranno
stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica -
di due ore e venti minuti giornaliere . Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore .
I contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni
ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione
dell'orario di lavoro di cui al precedente comma- le rotazioni nelle attività caratterizzate
da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra
queste i contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di
visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario , per gli operai
adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a
quanto previsto dal contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 potrà essere richiesto
l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici
esistenti.
E' altresì demandato ai contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità
per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del
risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di
usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art . 35 del
presente C.C.N.L., nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo
Art. 60 - Lavoratori tossicodipendenti
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione , cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza , l'operaio agricolo a tempo indeterminato a cui viene accertato lo
stato di tossicodipendenza e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione
presso servizi sanitari delle AASSLL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi
albi, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla
riabilitazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Il dip~ndente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavo/ è tenuto a \ ~
1z_ /~· ij,,
,/,
J
Q.
57
k~
~
J
presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di ~
tossicodipendenza rilasciata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il u V
relativo programma ai sensi dell'art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la
documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma
terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa
volontariamente il programma di terapia e riabilitazione, nonché non riprenda servizio
=~
entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo ~
massimo di aspettativa.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi in stato di
tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le
esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi, anche no
consecutivi, per concorrere al programma terapeutico e socio- riabilitativo del
familiare, qualora il Servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si
avrà decorrenza di anzianità cli servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta
particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
58
TITOLO VIII - SOSPENSIONE - RISOLUZIONE RAPPORTO E
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 61 - Trasferimento di azienda
Il trasferimento d'azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il
lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di
lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante. ,
Art. 62 - Servizio militare i
Per il servizio di leva ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di 3
legge vigenti in materia.
Art. 63 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo
indeterminato
c=J
In luogo di rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato il licenziamento degli
operai può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina
delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificate dalla legge a. 108/1990.
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa comporta la OOfì risoluzione immediata del rapporto
senza obbligo di preavviso, ed è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono
la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi , senza comunicazioni ;
le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di
sanzioni disciplinari previste dal presente C.C.N.L. o dai contratti prov inciali di
lavoro;
la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto
rappresentante nell'azienda;
i danneggiamenti dolosi ai macchinari , alle coltivazioni ed agli stabili ;
il furto in azienda.
·6 Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da una notevole inadempienza
degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio ovvero da ragioni relative all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
la cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;
l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio ;
incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il rientro di
unità lavorative attive, relativamente ai familiar. i entro il sec.ondo .9rado, anch\l
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/l/1~·
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59
se non conviventi.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato secondo i termini di
preavviso di cui all'art. 71 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia per giusta causa che per giustificato motivo ,
deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata a.r. e contenere i motivi che
lo hanno determinato. 1
L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria Organizzazione "
sindacale la quale esperirà il tentativo di amichevole risoluzione. ~
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. n. 108/1990, le
disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi
diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che
non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del
D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, con la legge 26 febbraio
1982, n.54.
Art. 64 - Dimissioni per giusta causa
L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso,
qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge
da parte del datore di lavoro ex art. 2119 e.e.
Art. 65 - Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve essere preceduta da
preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r, sia nel .
caso di licenziamento non per giusta causa, sia nel caso di dimissioni non per giusta
causa.
I termini di preavviso decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, e sono
così definiti:
- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una
all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che
sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto
per morte dell'operaio.
Art. 66 - Obblighi di diligenza e lealtà dei dipendenti Norme disciplinari -
Operai agricoli
I lavoratori, dato il rapporto di lavoro instaurato, dipendono dal conduttore dell'azienda
o da chi per esso, e sono tenuti ad eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso,
~ 60
i
~ I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le violazioni disciplinari passibili
~ di sanzioni e la misura delle stesse.
J' Al verificarsi di controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si
procederà al tentativo di conciliazione.
Art. 67 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
J
I lavoratori, dato il rapporto di lavoro instaurato, dipendono dal conduttore dell'aziend ,
o da chi per esso, e sono tenuti ad eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per
esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale
disciplina aziendale .
Qualsiasi violazione della disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita , a
seconda della gravità della mancanza , nel modo seguente:
a) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi :
che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro , ne tardi l'inizio ,
lo sospenda o ne anticipi la cessazione ;
che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;
b) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior
gravità nelle mancanze di cui al par. 1.
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni
previsti dalla lett. b) del par. 1, saranno versati alla Sede provinciale dell'INPS .
Art. 68 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti
a notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro
adozione attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e
sospens10m.
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 73 il lavoratore potrà , entro l O giorni
dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria Organizzazione sindacale
esperirà il tentativo di amichevole componimento.
61
TITOLO IX - DIRITTI SINDACALI
Art. 69 - Delegato d'azienda - Operai agricoli
Nelle aziende con organico superiore a più di 15 operai agricoli sarà eletto un delegat~
contratto.
J I delegati dovranno essere eletti dai lavoratori occupati in azienda, e tra questi dovranno
essere scelti i candidati.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 77 del presente
contratto.
I contratti provinciali definiranno norme particolari per facilitare l'esercizio di tale
diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto come delegato
di azienda non sarà soggetta ad alcuna modifica per effetto di tale nomina.
L'elezione dei delegati si svolgerà tramite riunione unica dei lavoratori dell'azienda o
anche attraverso riunioni separate per raggruppamenti sindacali.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia provinciali che territoriali,
comunicheranno con lettera scritta i nomi dei delegati d'azienda eletti, indirizzata alle
Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro ( aderenti alle Organizzazioni datoriali
firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e, per conoscenza, alle Direzioni
aziendali.
I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle
rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
1 delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei
contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le
malattie professionali nonché adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e
sociali di competenza del conduttore.
Art. 70 - Tutela del delegato d'azienda
Il delegato d'azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda in cui è stato
eletto né subire misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in luogo del
rapporto di lavoro, per motivi connessi all'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non
possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame e l'intesa delle Organizzazioni
sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i "comandi di
servizio".
i
J
62
Art. 71 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il C.C .N.L. riconoscono nelle Rappresentanze ~
Sindacali Aziendali lo strumento prioritario per un'adeguata rappresentanza dei
lavoratori in ambito aziendale , in un'ottica di favore per un costruttivo confr onto e di
potenziare le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
In tale contesto , le parti convengono di riservare alle 00.SS. firmatarie il C.C.N.L. di
costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali , nelle imprese e presso i datori di
lavoro che occupino più di 15 lavoratori dipendenti.
Le parti convengono, altresì che:
• alle sole 00. SS firmatarie è riservato il diritto di indire le elezioni R.S.A.;
• alle rimanenti organizzazioni sindacali è riservato il potere di iniziativa ove esse ,,.
raccolgano almeno il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al o./
voto , nelle imprese e presso i datori di lavoro che occupino più di 15
dipendenti.
In ogni caso, è richiesto che le procedure di elezione, in dettaglio , siano portate a
conoscenza dei lavoratori e del datore di lavoro, con preavviso di almeno 1 O giorni di
calendario.
Art. 72 - Riunioni dei lavoratori in azienda
I lavoratori hanno diritto di esercitare la libertà di riunirsi negli spazi dell'azienda in
cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro ,
nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le Rappresentanze sindacali aziendali indicono le riunioni , singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono prendere parte dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
Rappresentanza sindacale aziendale , previa comunicazione da indirizzare al datore di
lavoro.
Art. 73 - Permessi sindacali
I lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali o provinciali ed i delegati
aziendali, hanno diritto a usufruire dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle
attività connesse alle loro funzioni.
I permessi sindacali saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di
Organismi direttivi sindacali provinciali , regionali o nazionali. Tali permessi possono
essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre.
I lavoratori eletti delegati d'aziendali hanno diritto a quattro ore di permessi mensili e
possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre.
Per i dirigenti sindacali di cui sopra è previsto il diritto a usufruire di permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a dieci giorni all'anno.
I ~ i che intendono esercitare il diritto di cui sopra de: ono ; ~: ~unicazione
ci
63
scritta al datore di lavoro 24 ore prima in caso di permessi retribuiti e 3 giorni prima in
caso di permessi non retribuiti , evitando possibilmente che l'assenza avvenga durante ~
il periodo di lavoro più intenso , o che si assentino contemporaneamente più ~
rappresentanti sindacali della stessa azienda. ~
Le Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori notificano nelle forme di legge ,
i nominativi dei lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali , regionali o ~
provinciali , indirizzata alle Organizzazioni provinciali dei datori di Lavoro ( aderenti
alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi, e per ~
conoscenza, alle Direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla
data in cui perviene la comunicazione. ~
Le Organizzazioni provinciali datoriali , a loro volta , dovranno comunicare alle
rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni
nella loro entità in caso di successione nella carica.
Art. 7 4 -Quote sindacali per delega
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno
diritto a percepire , tramite ritenuta sulla retribuzione , i contributi sindacali che i
lavoratori intendono loro erogare , con le modalità stabilite dai contratti provinciali ,
garantendo la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le modalità
di versamento del contributo.
TITOLO X - NORME FINALI
Art. 75 - Controversie individuali
Qualora s1 mstauri una controversia tra datore di lavoro e lavoratore , dovuta
all'applicazione di leggi, del contratto collettivo o, comunque , in correlazione alla
sussistenza del rapporto di lavoro , i-n caso di-non raggiungimento di un accordo tra le
parti, la controversia individuale potrà essere affidata su base volontaria alle
rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta
di una delle parti , esperiranno il tentativo di conciliazione Se la controversia deriva dal
del profilo professionale in rapporto alle mansioni effetf vamente \ A
~ · ~
J M
svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell'art. 33 del presente
i
contratto, il tentativo di conciliazione bonaria sarà realizzato con l'assistenza di due
esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito
mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Qualora il tentativo di conciliazione bonaria relativo al riconoscimento del profilo
professionale si concluda con esito negativo, la controversia potrà essere demandata
e-
c::A,.
all'Ente Bilaterale.
Art. 76 - Controversie collettive ~
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti ~
dovranno comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la ~
interpretazione di norme di legge, del C.C.N.L. e dei contratti provinciali di lavoro. e::::::,:;.
Art. 77 - Condizioni di miglior favore
Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior
favore per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.
Art. 78 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale
e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo II livello di contrattazione è disciplinato da quanto stabilito all'art. 2 del
presente C.C.N.L. La contrattazione provinciale può inoltre comprendere materie per
le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di definirne la disciplina, nei limiti
e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5 - Crescita economica ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
- art. 7 - Ente Bilaterale Agricoltura e Alimentare - Osservatorio Nazionale
- art. 13 - Assunzione
- art. 1 7 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
- art. 18 - Apprendistato professionalizzante
- art. 20 - Riassunzione
- art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
- art. 25 - Lavoratori migranti
- art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
- art. 31 - Classificazione
- art. 34 - Orario di lavoro
- art. 35 - Riposo settimanale
- art. 37 - Permessi per formazione continua
- art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico
- art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
- art. 4 7 - Organizzazione del lavoro
- ~ Retribuzione #Y
65
- art. 54 - Obblighi particolari tra le parti
art. 55 - Rimborso spese
- art. 56 - Cottimo
- art. 64 - Lavori pesanti o nocivi
- art. 65 - Tutela della salute dei lavoratori
- art. 72- Norme disciplinari operai agricoli
- art. 75 - Delegato d'azienda operai agricoli
- art. 81 - Quote sindacali per delega
Le parti sono vincolate al rispetto della presente normativa contrattuale.
I contratti provinciali hanno validità quadriennale.
La disdettati dei contratti provinciali va recapitata a mezzo raccomandata a.r. ovvero
PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono
prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve
comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al
raffreddamento del conflitto e all'elemento economico di cui all'art. 2 a compensazione
dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.
Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e provinciali delle
parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale
con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso.
Art. 79 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il datore si farà carico di tutte le iniziative finalizzate a garantire la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Le parti concordano, specificamente, per quanto concerne le attività di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria atte a tutelare l'ambiente prevenendone i rischi
correlati alla fragilità del territorio ed agli incendi boschivi, di garantire il pieno rispetto
delle disposizioni nazionali in materia cli sicurezza, assicurando l'informazione e la
partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo, ove necessario, specifiche attività
formative. Inoltre, le imprese presteranno particolare attenzione e sorveglianza
sanitaria nei confronti di quei lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o
biologici. Ove per esigenze legate a tale vigilanza si prevedano forzate assenze dal
lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario.
Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso
idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali
o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in
i
determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore. I mezzi
protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta
la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
i~ WA
66
Art. 80 - Impegno delle Parti
Le Parti, al fine di garantire una effettiva, organica ed estesa applicazione delle intese
contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche,
assistenziali e di servizio contrattuale in favore degli operai agricoli e florovivaisti,
nonché' per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni
bilaterali, convengono di istituire, all'atto della stipula del C.C.N.L., una Commissione
paritetica bilaterale, composta da 6 membri, con il compito di:
- monitorare la situazione esistente con riferimento all'Ente e agli Organismi
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva del settore agricolo;
- verificare la coerenza e funzionalità della composizione e dei compiti attribuiti
a ciascun ente e di quelli effettivamente svolti, con il complessivo sistema degli
Enti bilaterali delineato dalle intese contrattuali nel tempo raggiunte e con le
disposizioni legislative nel frattempo intervenute;
- elaborare una proposta organica di riordino e razionalizzazione degli enti e
Organismi bilaterali, anche mediante il loro accorpamento, con l'obiettivo di una
maggiore funzionalità ed efficacia delle attività ad essi demandata.
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