Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 426/1990
ECLI:IT:COST:1990:426
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 il Tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e INADEL (Reg.
ord. n. 251 del 1990) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41,
nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi per allievi delle scuole
universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato
richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
In punto di fatto alla signora Filippini, che aveva conseguito il
diploma di assistente sociale presso l'Università di Parma ed era
stata assunta in ruolo alle dipendenze del Comune di Bologna con le
mansioni corrispondenti al titolo di studio, era stato negato il
relativo riconoscimento.
L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69,
primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 sull'ordinamento della
C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n.
152, agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di
titolo equipollente" è concessa la facoltà di chiedere il riscatto
degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi
corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano
prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera. Pertanto, la norma non consente, allo stato, di includere
la durata dei corsi in questione, giacché il relativo diploma non
corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle
leggi speciali sull'istruzione superiore.
Sicché essa contrasterebbe palesemente con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Si è costituita l'interessata, rappresentata e difesa dall'avv.
[OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento nei termini
dell'ordinanza medesima.
1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce
la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario
valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Alla presente fattispecie risulta perciò applicabile l'art. 69
del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) il quale
circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il
conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.
1.2. - [OSCURATO:PERSONA] remittente dubita della legittimità
costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e
97 Cost. - irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia
conseguito presso scuole dirette a fini speciali universitari il
titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente
sociale e abbia così avuto conseguente accesso alle corrispondenti
mansioni.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in
rilievo che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a
concedere alla preparazione professionale acquisita, quando
riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta,
ogni migliore considerazione (cfr. sentenza n. 163 del 1989).
Orbene, ai sensi del d.P.R. 13 gennaio 1987 n. 14 il titolo
necessario abilitante, nell'area del pubblico impiego, per l'accesso
alle mansioni di assistente sociale è costituito unicamente dal
corrispondente diploma rilasciato dalle Università.
Talché la norma impugnata, presentandosi indubbiamente
irrazionale, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
soddisfa gli enunciati principi.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per
le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge
9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi
per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della
professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a
fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato
utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti
mansioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI