Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 27/1992
ECLI:IT:COST:1992:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 il Pretore di Ferrara, nel
procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e INPS (Reg. ord. n.
515 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30 (Norme
per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n. 114, nella parte in cui non consente il riscatto del corso
legale di studi presso gli Istituti superiori di educazione fisica
(ISEF), per il conseguimento del diploma richiesto dalla legge quale
condizione necessaria per accedere all'insegnamento dell'educazione
fisica.
Premette l'ordinanza che l'Andreani, insegnante di educazione
fisica presso il [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo di Ferrara,
ha presentato all'INPS domanda per essere ammesso al riscatto ai fini
pensionistici del corso predetto, di durata triennale, compiuto
presso l'ISEF di Bologna.
L'INPS, tuttavia, ha respinto la domanda perché il titolo non è
equiparabile alla laurea.
Secondo il remittente la previsione normativa contrasterebbe con
il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.
Infatti, il diploma di educazione fisica viene rilasciato, ai
sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al termine di un corso
tenuto presso un Istituto di grado universitario (art. 22). E il diploma rappresenta (art. 14) l'unico titolo per l'ammissione
all'insegnamento della materia.
Poiché lo scopo della normativa di riscatto di periodi di studio
sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori
che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività per
acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego, la
disposizione sarebbe, quindi, irrazionale perché discrimina, senza
alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea,
i titolari del diploma di educazione fisica.
Con atto depositato il 29 agosto 1991 è intervenuto il signor
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].
Nella memoria si osserva che la questione di legittimità
costituzionale sollevata è pienamente fondata, in quanto si pone in
tutta evidenza l'irrazionalità dell'art. 2-novies citato e
l'ingiusta discriminazione, che inevitabilmente ne deriva, nei
confronti dei titolari del diploma di educazione fisica, che si
ottiene attraverso studi di grado universitario.
Con atto depositato il 9 settembre 1991 si è costituito l'INPS,
rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], "rimettendosi alla
decisione che la Corte si compiacerà di prendere".
1.1. - L'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di
conversione 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che il periodo di
corso di laurea è riscattabile ai fini pensionistici dagli iscritti
nell'assicurazione I.V.S., il che risultava già previsto, peraltro,
dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 recante revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
1.2. - [OSCURATO:PERSONA] remittente, tanto premesso, ritiene
ingiustificatamente discriminante, e perciò in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, l'impossibilità di riscatto del periodo legale
di studi seguiti negli Istituti superiori di educazione fisica
(ISEF).
2.1. - La questione è fondata.
La legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione
fisica) dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo
scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla
preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi
all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti
superiori stessi sono di grado universitario. Il che è puntualmente
riaffermato (art. 2) nello Statuto dell'ISEF di Bologna, (d.P.R. 16
ottobre 1973, n. 973), a suo tempo frequentato dall'interessato alla
presente vicenda.
2.2. - Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato
già posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti di
periodi di studi è tendenziale a concedere alla preparazione
professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato
come ciò sia stato già affermato per l'accesso alle mansioni di
assistente sociale cui hanno analogamente titolo unicamente quei
soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma rilasciato da
Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990).
La questione odierna, che si prospetta in consimili termini,
comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimità della norma
in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo
comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella
parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi
corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori
a ciò demandati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA