CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1978
Cassazione n. 44845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1978 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 12 aprile 2023, con la quale era stata confermata l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a Ferri, indagato per i reati di cui agli artt.416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1) , 56, 61-bis cod. pen., 2 e 6 co.1-bis D.L.vo n. 74/2000 (capo 2), 81 cpv. cod. pen., 2 D.L.vo n.74/2000 e 61-bis cod. pen., (capo 3), 110 cod. pen., 8 D.L.vo n.74/2000 (capo 7), 110, 81 cpv., 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8), 110, 81 cpv., 615-ter, 61 n.2 cod. pen., 81 cpv., 110, 319, 319-ter, 110, 321 cod. pen. (capo 19), 319, 110, 321 cod. pen. (capo 20). 1.1 Al riguardo, il difensore lamenta la violazione degli artt. 335, 405, 406, 407 e 125 cod. proc. pen., e pertanto l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al 28 marzo 2022 per difetto di proroga del termine delle indagini preliminari da parte dell'Ufficio di Procura, osservando che Ferri era stato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 28 settembre 2021 per le fattispecie di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 D.L.vo n. 74/2000; nonostante la informativa di reato ritenesse una ipotesi di contestazione della fattispecie di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000, erroneamente l'iscrizione era avvenuta solo per i due reati sopra indicati; in data 11 Marzo 2022 il Pubblico Ministero aveva aggiornato l'iscrizione a nnod.21 nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. anche per il reato di cui all'art. 2 D: L.vo n. 74/2000, senza chiedere la proroga delle indagini ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., eludendo di fatto la rigorosa disciplina di cui agli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.. 1.2 il difensore eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento al reato di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000: la società di Ferri (Mastertrade S.p.a.) non aveva effettuato alcuna cessione intracomunitaria, né ceduto merce ad esportatori abituali, ma aveva rivenduto la merce esclusivamente a clienti finali nazionali: la cessione intraconnunitaria finale da parte di Mastertrade, fase indispensabile per configurare la frode carosello, non era stata provata in alcun modo dall'accusa; lo stesso Tribunale aveva affermato che "non risulta ancora chiaro se i rivenditori della Mastertrade abbiano effettuato altre cessioni intracomunitarie o meno". Il difensore rileva che il Tribunale aveva riportato una conversazione tra Ferri e Mussolino, che non poteva ritenersi univocamente interpretabile come i giudici avevano inteso, laddove era assolutamente ragionevole l'interpretazione offerta dall'indagato secondo cui quella conversazione riscontrava perfettamente gli ordinari profitti della società che operava in quel settore. bn-\\,.:\ i 1.3 il difensore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.; la difesa aveva osservato che Ferri, avendo concorso nel reato fonte (la dichiarazione fraudolenta ascrivibile a Mastertrade), avrebbe potuto rispondere solo del reato di autoriciclaggio, ma non di quello di riciclaggio in ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nella norma di cui all'art. 648-bis cod. pen.; si era osservato anche che la norma dell'art. 648-ter.1 cod. pen. prevede una ipotesi di non punibilità nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente identificazione della loro provenienza delittuosa: nel caso in esame, i proventi asseritamente illeciti provenienti da Mastertrade e confluiti mediante bonifico -e quindi con modalità tracciate- sul conto corrente di MT (di cui era sempre amministratore Ferri) non potevano configurare attività idonee a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto e, dunque, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Quanto alla reale esistenza del credito proveniente dalla società Phoenix LLC., il difensore rileva che era stata fornita al Tribunale una serie di documenti che deponevano a favore del legittimo affidamento da parte del cessionario (Ferri) sulla certezza ed esistenza del credito e quindi sulla regolarità dell'operazione di cessione dello stesso, rispettando tutte le norme che regolano la cessione del credito. 1.4 il difensore eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento agli artt. 319, 321, 615-ter e 319-ter cod.pen.: poiché le ipotesi di corruzione dei pubblici ufficiali partivano dall'assunto della inesistenza del credito IVA utilizzato in compensazione da Mastertrade e la consapevolezza di tale inesistenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione di cui al punto precedente si riverberava in maniera negativa anche sulla parte dell'ordinanza dedicata ai reati contro la [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi 19) e 20); inoltre, la difesa aveva dimostrato che le conversazioni intercettate riportate alle pagine 224 e seguenti dell'ordinanza cautelare davano evidenza da un lato che nessuna richiesta, frutto di un accordo corruttivo, era stata avanzata da Ferri, dall'altra che nessun intervento era stato fatto, nè poteva essere fatto da Cristofaro sulla rateizzazione di Mastertrade; si era sollecitato il Tribunale a scorgere l'atteggiamento di Pizzicato quale capace millantatore rispetto ad "entrature" all'interno della Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate. La difesa aveva mostrato anche come mancasse qualsiasi contributo causale da parte di Ferri per corrompere il pubblico ufficiale, non essendovi nessuna conversazione, incontro o diversa prova specifica che dimostrasse la corruzione perpetrata dall'indagato, per il tramite dei suoi commercialisti, nei confronti di Cristofaro. Anche rispetto al capo 19) non potevano che denunciarsi le medesime omissioni da parte del Tribunale, in punto di motivazione del provvedimento impugnato, non essendovi alcun cenno alla posizione di Ferri quanto al delitto di corruzione in atti giudiziari, che riguardava la vicenda relativa ad un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rispetto al quale nessun interesse avevai l'indagato; quanto al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., non si comprendeva per quale ragione Ferri non potesse chiedere allo studio dei suoi commercialisti la verifica dell'esistenza o meno di un credito iva di una società, prima di acquistare quel credito, né era emerso alcun elemento per ritenere che Ferri avesse fatto pressioni o addirittura pagato per sapere questa informazione. 1.5 II difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: nulla si diceva sulla specifica posizione di Ferri con riguardo al pericolo di inquinamento della prova e nessuna considerazione era dato rinvenire, nemmeno per decretarne l'irrilevanza, degli elementi offerti dalla difesa (il sequestro di tutta la documentazione dei computer e dei telefonini di tutti gli indagati); quanto al pericolo di fuga le valutazioni del tribunale erano del tutto in conferenti, e quanto al pericolo di reiterazione dei reati, ancorato al fatto che le attività illecite fossero ancora in corso, il sequestro delle società e la nomina degli amministratori giudiziari impediva di fatto qualsiasi possibilità di recidiva; nessun riferimento vi era sul comportamento dell'indagato, chi aveva fornito la propria versione dei fatti dicendosi disponibile ad approfondire qualsiasi ulteriore tema della vicenda, nè sulla incensuratezza di Ferri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato \ l'iscrizione. (Sez.6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 30/01/2019, Ludovisi, Rv. 275046) 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si limiti a propone e sviluppa censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Perì., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, 17.5.2017 n. 31.553, Paviglianiti). E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare ovvero a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr., Cass. SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino); nel caso in esame, il ruolo di Ferri e della Mastertrade S.p.a. è ben delineato nelle pagine 18 e seguenti e 23 e seguenti dell'ordinanza impugnata, con una motivazione esente da censure. Quanto alla eccepita errata interpretazione della conversazione riportata a pag.25 dell'ordinanza tra Ferri e Mussolino, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, già a pag. 19 il Tribunale evidenzia la conversazione dalla quale emerge che Ferri aveva intenzione di investire in operazioni relative al commercio di filo di rame i proventi delle frodi carosello realizzate tramite la Mastertrade S.p.a., rilevando poi (pag.21) che Ferri si occupava di reinvestire i suddetti proventi nel commercio illecito di vengella; la sussistenza degli indizi dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio viene poi trattata in maniera specifica nelle pagine da 31 in avanti e, in particolare a pag.38. Sulla reale esistenza del credito proveniente dalla società Phoenix LLC, la motivazione del Tribunale è contenuta nelle pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata, ed anche in questo caso il ricorso propone inammissibili censure relative al merito 1.4 Analoghe considerazioni valgono per i reati di cui ai capi 19 e 20, per i quali il Tribunale ha evidenziato che il coinvolgimento di Ferri emerge dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la sua piena consapevolezza delle tecniche adoperate dai commercialisti Pizzicato e Mezzaro per evitare problemi con l'Autorità giudiziaria mediante l'attività di corruzione dei pubblici ufficiali, poste in essere anche per favorire la Mastertrade, di cui Ferri era legale rappresentante. 1.5 Infine, il Tribunale ha motivato sulla sussistenza delle esigenza cautelari, evidenziando, quanto al pericolo di fuga, i contatti ed appoggi di Ferri a Dubai e, quanto al pericolo di recidivanza, il fatto che le attività illecite erano ancora in corso da parte di tutti gli indagati; sul punto, si deve rilevare che gli avvenuti sequestri delle società sono irrilevanti, posto che in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 — 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019); motivazione che è stata fornita nel caso in esame, anche con riguardo alla scelta della misura (si veda pag. 45 dell'ordinanza impugnata). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la cond