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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03651/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25018/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da gli avvocat i AndreaManzi e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna n. 982/2024 , depositata i l 7 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con distinti ricorsi proposti avanti la Commissione tributaria provinciale di Sassari, la società impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio,per le annualità 2009, 2010 e 2011, accertava un maggiore reddito d’impresa, recuperando anche l’IVA indebitamente detratta per l’annualità 2011, ritenendo la società “non operativa”, avendo l’azienda erroneamente menzionato tra le rimanenze, anziché tra le immobilizzazioni, un terreno acquistato dall’impresa per l’esercizio dell’oggetto sociale di vendita di beni immobili.

Secondo la prospettazione dell'Ufficio, il bene non era stato mai fruito per tale finalità, essendo pendente già all’atto di acquisto un contenzioso con l’amministrazione comunale per l’utilizzazione edificatoria dell’area.

Tale immobile, pertanto, non andava annoverato tra i beni merce, bensì tra gli immobili patrimonio.

L’Ufficio si costituiva in giudizio in tutti i ricorsi .

Con sentenza n. 554/15,la Commissione tributaria provinciale di Sassari, riuniti i ricorsi proposti per le annualità 2010 e 2011, oltre al recupero dell’IVA per l’annualità 2011, accoglieva nel merito la domanda della società.

Con sentenza n. 37/16 la Commissione tributaria provinciale di Sassari accoglieva il ricorso per l’accertamento per l’anno d’imposta 2009.

2. – Con distinti appelli, l’ufficio impugnava entrambe le decisioni.

Si costituiva la contribuente.

Con sentenza n. 982/24, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, riuniti i ricorsi, ha rigettato entrambi gli appelli dell’Ufficio.

3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Si è costituta la contribuente con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

La contribuente ha depositato una memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Preliminarmente v a respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso e/o comunque dei motivi quivi dedotti per inosservanza di quanto disposto dal novellato art. 366, comma1, n. 6 c.p.c.

La struttura del ricorso e il suo contenuto consentono di individuare puntualmente il thema decidendum e le questioni oggetto di censura.

2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.

Vizio di ultrapetizione , essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla corretta qualificazione dei beni come immobilizzazioni materiali, senza che tale censura fosse mai stata evidenziata nel ricorso di primo grado, con cui viene fissato il thema decidendume nei cui limiti il giudice è chiamato a pronunciarsi.

Si sostiene che l’ U fficio aveva correttamente rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, andando il collegio a motivare e decidere su un fatto giammai prospettato dalla parte.

Sarebbe pertanto errata la decisione del giudice del gravame che ha ritenuto assorbiti gli altri motivi senza rilevare il vizio di u l trapetizione censurato dall’ufficio in sede di gravame.

2.1. –Il motivo è infondato.

Prive di pregio risultan o le deduzioni riguardanti l’inammissibilità della censura poiché dalla lettura del motivo emerge chiaramente il tenore della doglianza anche in relazione agli atti processuali richiamati.

Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Cass. n. 32932/2024).

Nella specie, la questione prospettata della classificazione risulta infondata poiché rientra nella valutazione dei cespiti ai fini della qualifica della non operatività della società, venendo in seguito trattata nel terzo motivo.

Non risulta , pertanto, alterato il thema decidendum.

3. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c ., dell’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p .c.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel pronunciarsi sull’assorbimento dei “restanti motivi di appello”, avrebbe omesso di considerare l’evidente contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, censurata dall’ufficio appellante, con riguardo all’annualità 2009,circa le spese di giudizio, rendendo sul punto una motivazione del tutto apparente.

3.1. –Il motivo è fondato.

Non si ravvisa alcuna inammissibilità della doglianza, così come formulata, risultando chiaro l'oggetto della censura riguardante l’erroneo “assorbimento degli altri motivi ” con particolare riguardo alla censura di contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza n. 37/16 della Commissione tributaria provinciale di Sassaricirca le spese di lite.

Nel caso di specie appare evidente l'assorbimento errato in merito al regime delle spese, stantela censura formulata in sede di gravamee il contrasto tra dispositivo e motivazione nella pronuncia di primo grado.

In motivazione , le spese sono ritenute da compensare e al tempo stesso da far seguire alla soccombenza, ma poi liquidate nel dispositivo.

La questione non poteva essere ritenuta assorbita in sede di gravame, né poteva formare oggetto di una procedura di correzione di errore materiale , stante il carattere equivoco della motivazione della Commissione tributaria provinciale ove si afferma che « la commissione ritiene equo compensare tra le parti. le spese del giudizio seguono la soccombenza», non potendo ta li inconciliabili affermazioni costituire un mero refuso o un errore materiale o una svista , Come sostenuto dalla società contribuente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'attività di interpretazione dell'effettivo decisum non è consentita in sede di correzione composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone (Cass., Sez.

Un., n. 11348/2013).

La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore (Cass. n. 15650/2016).

4. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 92 TUIR, degli artt. 2423 , comma 2, 2424 e 2424 bis c.c. e del principio contabile n. 16, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza emessa dai giudici di secondo grado contrasterebbe con le disposizioni ri chiamate , avendo il collegio erroneamente considerato legittimo l’inserimento degli immobili di cui trattasi tra le rimanenze anziché tra le immobilizzazioni, con la conseguenza che tali beni non dovevano essere calcolati dall’ufficio ai fini della verifica dell’operatività della società.

Si evidenzia che l’art. 92 TUIR definisce i criteri per la valutazione delle rimanenze, ossia dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d.

“beni merce”); delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali, mentre l’art. 90 TUIR, definisce gli immobili patrimonio, dal punto di vista fiscale, come quelli che non possono essere ricondotti alle altre due categorie di immobili, quelli strumentali e quelli merce (art. 90, co. 1, TUIR).Dal punto di vista civilistico l’art. 2424 c.c. fornisce una definizione di rimanenze da indicare tra l’attivo circolante.

Esse sono costituite da: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti, mentre l’art. 2424 bis del c.c. definisce invece le immobilizzazioni come “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”.

L’esame delle citate norme, unitamente alla classificazione delle immobilizzazioni materiali fornita dall’art. 2424 c.c., consentirebbe di sostenere che né dal punto di vista fiscale né dal punto di vista civilistico, i terreni in contestazione, che sono stati nella disponibilità della società da anni, potevano essere collocati nell’attivo circolante e ciò (diversamente da quanto affermano i giudici), a prescindere dalla volontà dei soci, i quali, nella redazione del bilancio devono attenersi a principi specifici, quale ad esempio quello relativo alla rappresentazione veritiera dello stato patrimoniale e del conto economico.

Sulla base della normativa richiamata, le rimanenzesono beni di proprietà dell’azienda o destinati alla vendita o impiegati come fattori produttivi nel processo di produzione.

Il concetto di rimanenza trova la sua ragion d’essere in processi economici incompleti, ovvero iniziati nel periodo in chiusura e destinati a completarsi nell’esercizio successivo attraverso la conclusione del processo produttivo o la vendita; rappresentano, quindi, un valore economico comune a due esercizi.

Da qui la loro collocazione nell’attivo circolante.

Nel momento in cui il valore economico è comune a più di otto esercizi, come nel caso di specie, la classificazione nell’attivo circolante sarebbeerrata.

A supporto di quanto appena affermato, si richiama il principio contabile OIC n. 16, applicabile a tutte le società che, come la ricorrente, redigono il bilancio secondo le norme del codice civile (art. 2424 e seguenti), il quale disciplina la materia delle immobilizzazioni materiali.

Secondo il suddetto principio “ Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società.

Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione.

Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società.

Nel richiamare l’art. 2424 c.c., il principio contabile classifica le immobilizzazioni materiali in: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti.” Al punto n. 19 viene chiarito che le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante.

Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 1) le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione; 2) la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; 3) l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

Sul punto, nell’ultima versione dell’OIC 16, si legge “è stato riproposto il trattamento dei beni destinati ad essere venduti in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.

Si sono comunque esplicati (il che esclude un carattere innovativo) i requisiti al verificarsi dei quali si effettua la riclassifica nell’attivo circolante”.

Nel caso di specie, gli immobili, al momento della loro acquisizione, non potevano essere inseriti nel ciclo produttivo, essendo in atto un contenzioso con l’amministrazione comunale per la loro edificabilità ed essendo solo nelle intenzioni della società edificarvi dei fabbricati e non rivenderli.

Di conseguenza sarebbe erronea la loro classificazione tra le rimanenze come “attivo circolante”.

La classificazione del terreno non tra le immobilizzazioni, ma tra le rimanenze sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c., in quanto non risponde a una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, con la necessaria conseguenza che tali beni concorrono alla verifica dell’operatività aziendale.

4.1. –Il motivo è infondato.

Sul piano fiscale, la distinzione tra «immobili strumentali» (destinati, ex art. 43, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alla produzione propria o di terzi), «immobili-patrimonio» (destinati al mercato locativo, ai sensi degli artt. 37, 90, TUIR), e «immobili- merce» (destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall'essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa) (Cass. n. 4417/2020; Cass. n. 3103/2021), implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi impressa (Cass. n. 3103/2021; Cass. n. 24720/2022; Cass. n. 8048/2024).

Non ha rilevanza lo stato di compiuta edificazione, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale (Cass. n. 39817/2021), né incide il fattore tempo che non rileva, sinché non muta la natura del bene e la sua destinazione (Cass. n. 2154/2019).

Con riguardo, poi, alle società di costruzioni, si osserva che la collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce dipende da una scelta dell'imprenditore, non sindacabile dall'amministrazione finanziaria, ove non costituisca un'operazione fraudolenta o esulante dall'oggetto sociale (Cass. n. 16115/2007).

La necessaria valutazione, ai fini della corretta classificazione in bilancio, della destinazione economica dei beni-merce ha condotto del resto questa Corte, sia pure in differente fattispecie, ad affermare che i fabbricati finiti e pronti per la vendita debbano essere classificati, se oggetto di locazione, alla voce "immobilizzazioni" e se sfitti alla voce "rimanenze a disposizione della società ai fini della vendita", le quali attengono all'attivo circolante della società cui appartengono (Cass. n. 4417/2020; Cass. 3103/2021), restando i beni, ai fini della loro iscrizione, soggetti al disposto di cui all'art. 2426 c.c., comma 1 , n. 9, che ne disciplina i criteri di valutazione, posto che il "magazzino" non identifica il luogo fisico nel quale i beni sono conservati, ma l'insieme dei beni-merce che sono nella disponibilità giuridica dell'azienda, i quali, se non vengono valutati a costi specifici, devono essere, ai fini della loro valutazione, raggruppati in categorie omogenee (Cass. n. 34410/2019).

L'ultimazione o meno degli immobili, dunque, non ha in sé rilevanza ai fini della loro classificazione in bilancio e, ancor meno, ai fini della determinazione del reddito di impresa, ben potendo capitare che un bene non completato sia ceduto prima della sua completa realizzazione (in tal senso vedi Cass. n. 34410/2019), sì da doversi allocare sotto la voce "ricavi", o che, pur completato, non sia destinato alla vendita ma alla locazione, sì da doversi iscrivere alla voce "immobilizzazioni", ovvero sia rimasto sfitto e invenduto, sì da doversi classificare in termini di rimanenze di magazzino a disposizione della società ai fini della vendita (vedi Cass. n. 3103/2021), da valutarsi sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio.

In materia, questa Corte ha enunciato il seguente condivisibile principio di diritto in tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione. (Cass. n. 11631/2023).

Nella specie, il giudice di appello si è attenuto ai principi sopra richiamati, avendo ritenuto che l’ immobil e è stat o chiaramente acquisito per destinarl o alla vendita, in quanto destinat o alla costruzione e/o ristrutturazione o vendita, in coerenza con l’oggetto sociale.

Nella motivazione , in tale prospettiva, si valorizza la prosecuzione del contenzioso contro il Comune di Sassari, che aveva respinto la precedente istanza per la stipula della convenzione relativa al piano di lottizzazione e la conseguente proroga per ulteriori dieci anni del piano di lottizzazione, necessaria per l'ottenimento delle licenze di costruzione, contenzioso chiusosi in favore della società nel 2013 con sentenza del TAR Sardegnadel 7 giugno 2013 n. 467, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Comune di Sassari, che ha accolto il ricorso proposto dal fallimento Salis e, per l’effetto, ha annullato l’impugnato provvedimento del 21 ottobre 2003 col quale il Comune aveva illegittimamente negato il convenzionamento del piano di lottizzazione, a sua volta necessarioper l’ottenimento delle autorizzazioni edificatorie.

Pertanto, deve escludersi che il bene potesse rientrare tra le immobilizzazioni, avendo la pronuncia escluso – con giudizio di merito – che la volontà della società fosse quella di mantenere il bene nel suo patrimonio.

5. – Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 724/94 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza di secondo grado si porrebbe in contrasto anche con la normativa sulle società non operative, in quanto il Collegio ha affermato che il blocco edificatorio, cui era assoggettato il terreno, e il conseguente contenzioso con l’amministrazione comunale, hanno costituito una causa oggettiva e imprevedibile e, per tale ragione, la disciplina recata dall’art. 30 della l. 724/94 non risulterebbe applicabile alla fattispecie.

Secondo quanto prospettato, sarebbe legittimo l’atto impositivo, avendo scelto la società di acquisire un bene che già sapeva di non poter inserire nel ciclo produttivo per non essere edificabile, essendo pendente il relativo contenzioso con l’amministrazione comunale e decidendo di proseguire il giudizio.

Trattasi di circostanza che non può qualificarsi come impedimento oggettivo estraneo alla volontà aziendale.

5.1. –Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati .

In tema di società di comodo, la presunzione legale relativa di non operatività, di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere vinta dalla prova contraria, il cui onere grava sul contribuente, che la società non ha conseguito i risultati economici ivi previsti a causa di oggettive situazioni, le quali sono da intendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 28313/2025).

La ratio della disciplina delle società di comodo è quella di disincentivare il fenomeno dell'uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi —quale l'amministrazione dei patrimoni personali dei soci - da quelli previsti dal legislatore per tale istituto, al punto che si è parlato anche di società senza impresa o di mero godimento (Cass. n. 21358/2015).

È stato altresì rilevato come la funzione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 sia da individuare nel contrasto all’utilizzo dello statuto fiscale dell’impresa commerciale per il mero godimento di beni patrimoniali.

In ogni caso, il meccanismo deterrente consiste nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società (nel senso ora indicato), con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività dei detti elementi patrimoniali di bilancio (Cass. n. 21358/2015).

La presunzione relativa di non operatività, di cui all'art. 30 legge n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato.

L'affermazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare la fattispecie astratta di riferimento può essere oggetto di sindacato per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. n. 6459/2023).

L’onere della prova contraria deve essere inteso non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 16472/2022).

Ai fini della ricostruzione del quadro interpretativo e applicativo occorre rilevare, poi, che nel caso di specie viene in rilievo la formulazione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994, successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 109, lett. a) e h), legge n. 296 del 2006.

Di conseguenza, l’art. 30, comma 1, legge n. 724 del 1994 non contiene più l’inciso salvo prova contraria, e la disposizione prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali espressamente indicate nelle lettere a), b) e c).

Allo stesso tempo, il comma 4-bis dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 è stato interessato dall’espunzione dell’inciso di carattere straordinario, con la conseguenza che la prova contraria del contribuente in ordine al mancato superamento del cd. test di operatività ruota attorno alla presenza di oggettive situazioni.

Se è vero che l’apprezzamento di queste ultime non può comportare alcuna forma di sindacato del giudice tributario sulle scelte imprenditoriali e sulle capacità dell’imprenditore, è altrettanto vero che la soppressione dell’inciso salva prova contraria dal primo comma dell’art. 30 legge n. 724 del 1994, fa sì che l’onere della prova contraria da parte del contribuente finisca per essere tipizzato dal legislatore, attraverso il riferimento a situazioni oggettive, con la conseguenza che i margini di elasticità sono riconducibili al ricorso a una clausola generale, il cui significato deve essere, tuttavia, individuato anche tenendo conto delle finalità della disciplina delle società di comodo, che è quella non di sanzionare l’imprenditore incapace che non sia stato in grado di conseguire ricavi, ma di precludere l’applicazione della normativa fiscale prevista per le società commerciali a una situazione statica o di mero godimento.

È pertanto da escludere che l'eliminazione dell'espressa previsione della facoltà di prova contraria nell'ambito del cd. test di operatività abbia mutato la natura della presunzione legale.

Infatti, alla soppressione dell'inciso «salvo prova contraria» non si è accompagnata l'esplicita previsione dell'inammissibilità della prova contraria, con la conseguenza, che, in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 1976) - secondo il quale, a fronte del diritto del legislatore, volto a salvaguardare un interesse effettivamente meritevole di tutela, di formulare «previsioni logicamente valide ed attendibili, non è peraltro consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite, senza la possibilità che si ammetta la prova del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto all'esigenza indiscutibile di garantire l'interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto del contribuente alla prova dell'effettività del reddito soggetto ad imposizione» - , deve ritenersi che la predetta soppressione non abbia avuto alcuna effettiva incidenza sulla portata del meccanismo presuntivo delineato dalla norma.

Deve, in definitiva, ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 non hanno eliminato la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata - contenutisticamente tipizzata all'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 - della ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege (Cass. n. 4946/2021).

All’interno di tali coordinate devono essere apprezzate le oggettive situazioni cui fa riferimento il comma 4-bis dell’art. 30.

In particolare, se il requisito dell’oggettività allude a un impedimento estraneo alla sfera di controllo causale dell’imprenditore è altrettanto vero che la condotta di quest’ultimo sul modo di confrontarsi con l’evento impeditivo che preclude il superamento del test di operatività non è sindacabile nella misura in cui sia riconducibile a una scelta imprenditoriale (per quanto sbagliata), ma non quando il protrarsi di tale evento sia tale da comportare l’impossibilità assoluta e oggettiva di esercitare l’attività d’impresa.

Questa Corte ha difatti già avuto modo di chiarire che occorre vagliare se l’impedimento al conseguimento dell’oggetto sociale non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall’imprenditore, che ha conservato in vita la società per anni, dopo che lo svolgimento dell’attività imprenditoriale risultava evidentemente precluso per il mancato conseguimento delle autorizzazioni amministrative (Cass. n. 18657/2024).

Merita in proposito di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia già evidenziato che il protrarsi per anni e lustri dell’inattività di una impresa ben possa - almeno potenzialmente - risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore, e non essere perciò riconducibile a una circostanza oggettiva (Cass. n. 13336/2023).

La normativa sulle società di comodo intende disincentivare la permanenza in vita di organismi societari che non siano in condizione di svolgere attività d’impresa, al fine di evitare che possano trasformarsi in centri di imputazione di costi che ricadrebbero sulla collettività.

La disciplina legale prescinde quindi dall’effettivo godimento, o anche dalla semplice richiesta, di un’agevolazione fiscale.

Nel caso di specie, la motivazioneevidenzia che la particolare situazione oggettiva e straordinaria, indipendente dalla volontà del contribuente, sia radicata nel contenzioso avviato con il Comune di Sassari per l’edificabilità delle aree in questione, la cui durata ed esito risulterebbe indipendente da ogni volontà del contribuente e che ha condizionato lo sfruttamento edilizio dell’area.

Sotto tale profilo, i l rifiuto al convenzionamento opposto dal Comune di Sassari per la lottizzazione dell’area, necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni edificatorie, sarebbe quindi stato un evento di carattere straordinario e imprevedibile che ha comportato l’impossibilità di utilizzo per fini edificatori dell’area,così impedendo il conseguimento di un reddito.

Al riguardo, la pronuncia ha fatto malgoverno dei principi richiamati poiché l'acquisto di un bene sottoposto a contenzioso con l’amministrazione comunale, che ne impediva l'edificabilità , non può essere sussunto nell'ambito della nozione di impedimento oggettivo indipendente dalla volontà aziendale , tenuto conto altresì che il protrarsi per anni dell’inattività di una impresa possa - almeno costituire una scelta soggettiva dell’imprenditore , e non essere perciò riconducibile a una circostanza oggettiva.

Sulla questione delcredito IVA, invece, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, 7 marzo 2024, Feudi di [OSCURATO:PERSONA] SpA, C- 341/22, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA (Cass. n. 22249/2024).

In base all'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso (Cass. n. 33424/2024).

In tema di IVA, l'interpretazione dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994 deve essere quindi svolta alla luce dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l'attività viene considerata di per sè, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che - pur in presenza di una società in liquidazione - ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che il soggetto passivo interessato non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva (Cass. n. 25705/2025).

Nell'esaminare tale motivo, il giudice di rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione alla luce dei principirichiamati.

6. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione ai motivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25018/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da gli avvocat i AndreaManzi e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna n. 982/2024 , depositata i l 7 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con distinti ricorsi proposti avanti la Commissione tributaria provinciale di Sassari, la società impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio,per le annualità 2009, 2010 e 2011, accertava un maggiore reddito d’impresa, recuperando anche l’IVA indebitamente detratta per l’annualità 2011, ritenendo la società “non operativa”, avendo l’azienda erroneamente menzionato tra le rimanenze, anziché tra le immobilizzazioni, un terreno acquistato dall’impresa per l’esercizio dell’oggetto sociale di vendita di beni immobili. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, il bene non era stato mai fruito per tale finalità, essendo pendente già all’atto di acquisto un contenzioso con l’amministrazione comunale per l’utilizzazione edificatoria dell’area. Tale immobile, pertanto, non andava annoverato tra i beni merce, bensì tra gli immobili patrimonio. L’Ufficio si costituiva in giudizio in tutti i ricorsi . Con sentenza n. 554/15,la Commissione tributaria provinciale di Sassari, riuniti i ricorsi proposti per le annualità 2010 e 2011, oltre al recupero dell’IVA per l’annualità 2011, accoglieva nel merito la domanda della società. Con sentenza n. 37/16 la Commissione tributaria provinciale di Sassari accoglieva il ricorso per l’accertamento per l’anno d’imposta 2009. 2. – Con distinti appelli, l’ufficio impugnava entrambe le decisioni. Si costituiva la contribuente. Con sentenza n. 982/24, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, riuniti i ricorsi, ha rigettato entrambi gli appelli dell’Ufficio. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituta la contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Preliminarmente v a respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso e/o comunque dei motivi quivi dedotti per inosservanza di quanto disposto dal novellato art. 366, comma1, n. 6 c.p.c. La struttura del ricorso e il suo contenuto consentono di individuare puntualmente il thema decidendum e le questioni oggetto di censura. 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/92 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. Vizio di ultrapetizione , essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla corretta qualificazione dei beni come immobilizzazioni materiali, senza che tale censura fosse mai stata evidenziata nel ricorso di primo grado, con cui viene fissato il thema decidendume nei cui limiti il giudice è chiamato a pronunciarsi. Si sostiene che l’ U fficio aveva correttamente rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, andando il collegio a motivare e decidere su un fatto giammai prospettato dalla parte. Sarebbe pertanto errata la decisione del giudice del gravame che ha ritenuto assorbiti gli altri motivi senza rilevare il vizio di u l trapetizione censurato dall’ufficio in sede di gravame. 2.1. –Il motivo è infondato. Prive di pregio risultan o le deduzioni riguardanti l’inammissibilità della censura poiché dalla lettura del motivo emerge chiaramente il tenore della doglianza anche in relazione agli atti processuali richiamati. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione. (Cass. n. 32932/2024). Nella specie, la questione prospettata della classificazione risulta infondata poiché rientra nella valutazione dei cespiti ai fini della qualifica della non operatività della società, venendo in seguito trattata nel terzo motivo. Non risulta , pertanto, alterato il thema decidendum. 3. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c ., dell’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p .c. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel pronunciarsi sull’assorbimento dei “restanti motivi di appello”, avrebbe omesso di considerare l’evidente contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, censurata dall’ufficio appellante, con riguardo all’annualità 2009,circa le spese di giudizio, rendendo sul punto una motivazione del tutto apparente. 3.1. –Il motivo è fondato. Non si ravvisa alcuna inammissibilità della doglianza, così come formulata, risultando chiaro l'oggetto della censura riguardante l’erroneo “assorbimento degli altri motivi ” con particolare riguardo alla censura di contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza n. 37/16 della Commissione tributaria provinciale di Sassaricirca le spese di lite. Nel caso di specie appare evidente l'assorbimento errato in merito al regime delle spese, stantela censura formulata in sede di gravamee il contrasto tra dispositivo e motivazione nella pronuncia di primo grado. In motivazione , le spese sono ritenute da compensare e al tempo stesso da far seguire alla soccombenza, ma poi liquidate nel dispositivo. La questione non poteva essere ritenuta assorbita in sede di gravame, né poteva formare oggetto di una procedura di correzione di errore materiale , stante il carattere equivoco della motivazione della Commissione tributaria provinciale ove si afferma che « la commissione ritiene equo compensare tra le parti. le spese del giudizio seguono la soccombenza», non potendo ta li inconciliabili affermazioni costituire un mero refuso o un errore materiale o una svista , Come sostenuto dalla società contribuente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'attività di interpretazione dell'effettivo decisum non è consentita in sede di correzione composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone (Cass., Sez. Un., n. 11348/2013). La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore (Cass. n. 15650/2016). 4. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 92 TUIR, degli artt. 2423 , comma 2, 2424 e 2424 bis c.c. e del principio contabile n. 16, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza emessa dai giudici di secondo grado contrasterebbe con le disposizioni ri chiamate , avendo il collegio erroneamente considerato legittimo l’inserimento degli immobili di cui trattasi tra le rimanenze anziché tra le immobilizzazioni, con la conseguenza che tali beni non dovevano essere calcolati dall’ufficio ai fini della verifica dell’operatività della società. Si evidenzia che l’art. 92 TUIR definisce i criteri per la valutazione delle rimanenze, ossia dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (c.d. “beni merce”); delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali, mentre l’art. 90 TUIR, definisce gli immobili patrimonio, dal punto di vista fiscale, come quelli che non possono essere ricondotti alle altre due categorie di immobili, quelli strumentali e quelli merce (art. 90, co. 1, TUIR).Dal punto di vista civilistico l’art. 2424 c.c. fornisce una definizione di rimanenze da indicare tra l’attivo circolante. Esse sono costituite da: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti, mentre l’art. 2424 bis del c.c. definisce invece le immobilizzazioni come “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”. L’esame delle citate norme, unitamente alla classificazione delle immobilizzazioni materiali fornita dall’art. 2424 c.c., consentirebbe di sostenere che né dal punto di vista fiscale né dal punto di vista civilistico, i terreni in contestazione, che sono stati nella disponibilità della società da anni, potevano essere collocati nell’attivo circolante e ciò (diversamente da quanto affermano i giudici), a prescindere dalla volontà dei soci, i quali, nella redazione del bilancio devono attenersi a principi specifici, quale ad esempio quello relativo alla rappresentazione veritiera dello stato patrimoniale e del conto economico. Sulla base della normativa richiamata, le rimanenzesono beni di proprietà dell’azienda o destinati alla vendita o impiegati come fattori produttivi nel processo di produzione. Il concetto di rimanenza trova la sua ragion d’essere in processi economici incompleti, ovvero iniziati nel periodo in chiusura e destinati a completarsi nell’esercizio successivo attraverso la conclusione del processo produttivo o la vendita; rappresentano, quindi, un valore economico comune a due esercizi. Da qui la loro collocazione nell’attivo circolante. Nel momento in cui il valore economico è comune a più di otto esercizi, come nel caso di specie, la classificazione nell’attivo circolante sarebbeerrata. A supporto di quanto appena affermato, si richiama il principio contabile OIC n. 16, applicabile a tutte le società che, come la ricorrente, redigono il bilancio secondo le norme del codice civile (art. 2424 e seguenti), il quale disciplina la materia delle immobilizzazioni materiali. Secondo il suddetto principio “ Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società. Nel richiamare l’art. 2424 c.c., il principio contabile classifica le immobilizzazioni materiali in: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinari; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti.” Al punto n. 19 viene chiarito che le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante. Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 1) le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione; 2) la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; 3) l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. Sul punto, nell’ultima versione dell’OIC 16, si legge “è stato riproposto il trattamento dei beni destinati ad essere venduti in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea. Si sono comunque esplicati (il che esclude un carattere innovativo) i requisiti al verificarsi dei quali si effettua la riclassifica nell’attivo circolante”. Nel caso di specie, gli immobili, al momento della loro acquisizione, non potevano essere inseriti nel ciclo produttivo, essendo in atto un contenzioso con l’amministrazione comunale per la loro edificabilità ed essendo solo nelle intenzioni della società edificarvi dei fabbricati e non rivenderli. Di conseguenza sarebbe erronea la loro classificazione tra le rimanenze come “attivo circolante”. La classificazione del terreno non tra le immobilizzazioni, ma tra le rimanenze sarebbe stata effettuata in violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c., in quanto non risponde a una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, con la necessaria conseguenza che tali beni concorrono alla verifica dell’operatività aziendale. 4.1. –Il motivo è infondato. Sul piano fiscale, la distinzione tra «immobili strumentali» (destinati, ex art. 43, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alla produzione propria o di terzi), «immobili-patrimonio» (destinati al mercato locativo, ai sensi degli artt. 37, 90, TUIR), e «immobili- merce» (destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall'essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa) (Cass. n. 4417/2020; Cass. n. 3103/2021), implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi impressa (Cass. n. 3103/2021; Cass. n. 24720/2022; Cass. n. 8048/2024). Non ha rilevanza lo stato di compiuta edificazione, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale (Cass. n. 39817/2021), né incide il fattore tempo che non rileva, sinché non muta la natura del bene e la sua destinazione (Cass. n. 2154/2019). Con riguardo, poi, alle società di costruzioni, si osserva che la collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce dipende da una scelta dell'imprenditore, non sindacabile dall'amministrazione finanziaria, ove non costituisca un'operazione fraudolenta o esulante dall'oggetto sociale (Cass. n. 16115/2007). La necessaria valutazione, ai fini della corretta classificazione in bilancio, della destinazione economica dei beni-merce ha condotto del resto questa Corte, sia pure in differente fattispecie, ad affermare che i fabbricati finiti e pronti per la vendita debbano essere classificati, se oggetto di locazione, alla voce "immobilizzazioni" e se sfitti alla voce "rimanenze a disposizione della società ai fini della vendita", le quali attengono all'attivo circolante della società cui appartengono (Cass. n. 4417/2020; Cass. 3103/2021), restando i beni, ai fini della loro iscrizione, soggetti al disposto di cui all'art. 2426 c.c., comma 1 , n. 9, che ne disciplina i criteri di valutazione, posto che il "magazzino" non identifica il luogo fisico nel quale i beni sono conservati, ma l'insieme dei beni-merce che sono nella disponibilità giuridica dell'azienda, i quali, se non vengono valutati a costi specifici, devono essere, ai fini della loro valutazione, raggruppati in categorie omogenee (Cass. n. 34410/2019). L'ultimazione o meno degli immobili, dunque, non ha in sé rilevanza ai fini della loro classificazione in bilancio e, ancor meno, ai fini della determinazione del reddito di impresa, ben potendo capitare che un bene non completato sia ceduto prima della sua completa realizzazione (in tal senso vedi Cass. n. 34410/2019), sì da doversi allocare sotto la voce "ricavi", o che, pur completato, non sia destinato alla vendita ma alla locazione, sì da doversi iscrivere alla voce "immobilizzazioni", ovvero sia rimasto sfitto e invenduto, sì da doversi classificare in termini di rimanenze di magazzino a disposizione della società ai fini della vendita (vedi Cass. n. 3103/2021), da valutarsi sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio. In materia, questa Corte ha enunciato il seguente condivisibile principio di diritto in tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione. (Cass. n. 11631/2023). Nella specie, il giudice di appello si è attenuto ai principi sopra richiamati, avendo ritenuto che l’ immobil e è stat o chiaramente acquisito per destinarl o alla vendita, in quanto destinat o alla costruzione e/o ristrutturazione o vendita, in coerenza con l’oggetto sociale. Nella motivazione , in tale prospettiva, si valorizza la prosecuzione del contenzioso contro il Comune di Sassari, che aveva respinto la precedente istanza per la stipula della convenzione relativa al piano di lottizzazione e la conseguente proroga per ulteriori dieci anni del piano di lottizzazione, necessaria per l'ottenimento delle licenze di costruzione, contenzioso chiusosi in favore della società nel 2013 con sentenza del TAR Sardegnadel 7 giugno 2013 n. 467, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Comune di Sassari, che ha accolto il ricorso proposto dal fallimento Salis e, per l’effetto, ha annullato l’impugnato provvedimento del 21 ottobre 2003 col quale il Comune aveva illegittimamente negato il convenzionamento del piano di lottizzazione, a sua volta necessarioper l’ottenimento delle autorizzazioni edificatorie. Pertanto, deve escludersi che il bene potesse rientrare tra le immobilizzazioni, avendo la pronuncia escluso – con giudizio di merito – che la volontà della società fosse quella di mantenere il bene nel suo patrimonio. 5. – Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 724/94 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza di secondo grado si porrebbe in contrasto anche con la normativa sulle società non operative, in quanto il Collegio ha affermato che il blocco edificatorio, cui era assoggettato il terreno, e il conseguente contenzioso con l’amministrazione comunale, hanno costituito una causa oggettiva e imprevedibile e, per tale ragione, la disciplina recata dall’art. 30 della l. 724/94 non risulterebbe applicabile alla fattispecie. Secondo quanto prospettato, sarebbe legittimo l’atto impositivo, avendo scelto la società di acquisire un bene che già sapeva di non poter inserire nel ciclo produttivo per non essere edificabile, essendo pendente il relativo contenzioso con l’amministrazione comunale e decidendo di proseguire il giudizio. Trattasi di circostanza che non può qualificarsi come impedimento oggettivo estraneo alla volontà aziendale. 5.1. –Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati . In tema di società di comodo, la presunzione legale relativa di non operatività, di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere vinta dalla prova contraria, il cui onere grava sul contribuente, che la società non ha conseguito i risultati economici ivi previsti a causa di oggettive situazioni, le quali sono da intendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 28313/2025). La ratio della disciplina delle società di comodo è quella di disincentivare il fenomeno dell'uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi —quale l'amministrazione dei patrimoni personali dei soci - da quelli previsti dal legislatore per tale istituto, al punto che si è parlato anche di società senza impresa o di mero godimento (Cass. n. 21358/2015). È stato altresì rilevato come la funzione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 sia da individuare nel contrasto all’utilizzo dello statuto fiscale dell’impresa commerciale per il mero godimento di beni patrimoniali. In ogni caso, il meccanismo deterrente consiste nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società (nel senso ora indicato), con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività dei detti elementi patrimoniali di bilancio (Cass. n. 21358/2015). La presunzione relativa di non operatività, di cui all'art. 30 legge n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato. L'affermazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare la fattispecie astratta di riferimento può essere oggetto di sindacato per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. n. 6459/2023). L’onere della prova contraria deve essere inteso non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 16472/2022). Ai fini della ricostruzione del quadro interpretativo e applicativo occorre rilevare, poi, che nel caso di specie viene in rilievo la formulazione dell’art. 30 legge n. 724 del 1994, successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 109, lett. a) e h), legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, l’art. 30, comma 1, legge n. 724 del 1994 non contiene più l’inciso salvo prova contraria, e la disposizione prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali espressamente indicate nelle lettere a), b) e c). Allo stesso tempo, il comma 4-bis dell’art. 30 legge n. 724 del 1994 è stato interessato dall’espunzione dell’inciso di carattere straordinario, con la conseguenza che la prova contraria del contribuente in ordine al mancato superamento del cd. test di operatività ruota attorno alla presenza di oggettive situazioni. Se è vero che l’apprezzamento di queste ultime non può comportare alcuna forma di sindacato del giudice tributario sulle scelte imprenditoriali e sulle capacità dell’imprenditore, è altrettanto vero che la soppressione dell’inciso salva prova contraria dal primo comma dell’art. 30 legge n. 724 del 1994, fa sì che l’onere della prova contraria da parte del contribuente finisca per essere tipizzato dal legislatore, attraverso il riferimento a situazioni oggettive, con la conseguenza che i margini di elasticità sono riconducibili al ricorso a una clausola generale, il cui significato deve essere, tuttavia, individuato anche tenendo conto delle finalità della disciplina delle società di comodo, che è quella non di sanzionare l’imprenditore incapace che non sia stato in grado di conseguire ricavi, ma di precludere l’applicazione della normativa fiscale prevista per le società commerciali a una situazione statica o di mero godimento. È pertanto da escludere che l'eliminazione dell'espressa previsione della facoltà di prova contraria nell'ambito del cd. test di operatività abbia mutato la natura della presunzione legale. Infatti, alla soppressione dell'inciso «salvo prova contraria» non si è accompagnata l'esplicita previsione dell'inammissibilità della prova contraria, con la conseguenza, che, in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 1976) - secondo il quale, a fronte del diritto del legislatore, volto a salvaguardare un interesse effettivamente meritevole di tutela, di formulare «previsioni logicamente valide ed attendibili, non è peraltro consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite, senza la possibilità che si ammetta la prova del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto all'esigenza indiscutibile di garantire l'interesse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile diritto del contribuente alla prova dell'effettività del reddito soggetto ad imposizione» - , deve ritenersi che la predetta soppressione non abbia avuto alcuna effettiva incidenza sulla portata del meccanismo presuntivo delineato dalla norma. Deve, in definitiva, ritenersi che le modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 non hanno eliminato la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata - contenutisticamente tipizzata all'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 - della ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege (Cass. n. 4946/2021). All’interno di tali coordinate devono essere apprezzate le oggettive situazioni cui fa riferimento il comma 4-bis dell’art. 30. In particolare, se il requisito dell’oggettività allude a un impedimento estraneo alla sfera di controllo causale dell’imprenditore è altrettanto vero che la condotta di quest’ultimo sul modo di confrontarsi con l’evento impeditivo che preclude il superamento del test di operatività non è sindacabile nella misura in cui sia riconducibile a una scelta imprenditoriale (per quanto sbagliata), ma non quando il protrarsi di tale evento sia tale da comportare l’impossibilità assoluta e oggettiva di esercitare l’attività d’impresa. Questa Corte ha difatti già avuto modo di chiarire che occorre vagliare se l’impedimento al conseguimento dell’oggetto sociale non dipenda dalle pur legittime scelte imprenditoriali effettuate dall’imprenditore, che ha conservato in vita la società per anni, dopo che lo svolgimento dell’attività imprenditoriale risultava evidentemente precluso per il mancato conseguimento delle autorizzazioni amministrative (Cass. n. 18657/2024). Merita in proposito di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia già evidenziato che il protrarsi per anni e lustri dell’inattività di una impresa ben possa - almeno potenzialmente - risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore, e non essere perciò riconducibile a una circostanza oggettiva (Cass. n. 13336/2023). La normativa sulle società di comodo intende disincentivare la permanenza in vita di organismi societari che non siano in condizione di svolgere attività d’impresa, al fine di evitare che possano trasformarsi in centri di imputazione di costi che ricadrebbero sulla collettività. La disciplina legale prescinde quindi dall’effettivo godimento, o anche dalla semplice richiesta, di un’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, la motivazioneevidenzia che la particolare situazione oggettiva e straordinaria, indipendente dalla volontà del contribuente, sia radicata nel contenzioso avviato con il Comune di Sassari per l’edificabilità delle aree in questione, la cui durata ed esito risulterebbe indipendente da ogni volontà del contribuente e che ha condizionato lo sfruttamento edilizio dell’area. Sotto tale profilo, i l rifiuto al convenzionamento opposto dal Comune di Sassari per la lottizzazione dell’area, necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni edificatorie, sarebbe quindi stato un evento di carattere straordinario e imprevedibile che ha comportato l’impossibilità di utilizzo per fini edificatori dell’area,così impedendo il conseguimento di un reddito. Al riguardo, la pronuncia ha fatto malgoverno dei principi richiamati poiché l'acquisto di un bene sottoposto a contenzioso con l’amministrazione comunale, che ne impediva l'edificabilità , non può essere sussunto nell'ambito della nozione di impedimento oggettivo indipendente dalla volontà aziendale , tenuto conto altresì che il protrarsi per anni dell’inattività di una impresa possa - almeno costituire una scelta soggettiva dell’imprenditore , e non essere perciò riconducibile a una circostanza oggettiva. Sulla questione delcredito IVA, invece, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, 7 marzo 2024, Feudi di [OSCURATO:PERSONA] SpA, C- 341/22, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA (Cass. n. 22249/2024). In base all'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini IVA va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso (Cass. n. 33424/2024). In tema di IVA, l'interpretazione dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994 deve essere quindi svolta alla luce dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l'attività viene considerata di per sè, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che - pur in presenza di una società in liquidazione - ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che il soggetto passivo interessato non ha più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva (Cass. n. 25705/2025). Nell'esaminare tale motivo, il giudice di rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione alla luce dei principirichiamati. 6. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione ai motivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, a