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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01831/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 19568 /20 2 2 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t i e difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p .e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrentiprincipali- eda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma alla via A. Bertoloni n. 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], r appresentat a e di fes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchénei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 553/2022pubblicata i l 29 aprile 20 2 2 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanzenn. 3/2017 e 4/2017 del 23 maggio 2017 la Regione [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:SOCIETA]., nella rispettiva qualità di autore principale, di concorrente ai sensi dell’art. 5 L. n. 689 del 1981 e di respons abile sol i dale ex art. 6, comma 3, della m e desima legge, il pagamento della san zione amministrativa di 598.278,77 e uro , in base al c ombinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, L. n. 898 del 1986 (di conversione del D.L. n. 701 del 1986), per l ’ ind ebi ta percezione di contributi a carico del [OSCURATO:PERSONA] c olo per lo [OSCURATO:PERSONA] (F EASR) conse g ui t a mediante l ’ esposizione di dati e noti zie falsi, con particolar e r iferimento alle domande n. 18 9 2 9 dell ’ anno 2002 e 29213 dell’anno 2004.

Avversotali ordinanze [OSCURATO:PERSONA] ed Eug e n i a S gattoni e Mihai M otoi, quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell ’ Apo minex s.r.l., p ropone vano separate opposizion i ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 davanti al Tribunale di Fermo.

Successivamente il Motoi, nella duplice veste innanzi precisata, proponeva ulteriore opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 3/2017.

Riunite le opposizioni, il giudice adìto le r igetta va con sentenze nn. 349/2021 e 35 0/20 21 del 22 luglio 2021, la prima delle quali relativa all’opposizionespiegata dal solo Motoi.

Contro la s entenza n. 3 50 /2021 interponevano se par a ti gravami [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 867/2021 R.G.) , nonchè l’[OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] in proprio (proc. n. 876/2021 R. G.).

Gli ultimi due, con distinto att o di appello, impugnavano anc h e la sentenza n. 349/2021, per quanto di rispettivo interesse (proc . n. 883/2021R.G.).

Disposta la riunione dei procedimenti, la Corte distrettuale di Ancona respingeva gli appelli con sentenza n. 553/2022 del 29 aprile 2022, condannando in solido gli impugnanti alla ri fusione delle spese del grado.

Avverso tale ultima sentenza hanno esper ito separati r icors i per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ni , da u na parte , e M ihai Motoi, dall’altra. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a entrambi i gravami con dis ti nti controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato sintetiche memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1)Riunione dei ricorsi Deve preliminarmente ordinarsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA] , dall ’ altra, precisandosi che il primo va consider ato p rincip ale , i n quanto notificato anteriormente al secondo, da qualifica re , conseguentemente, come i ncidentale , ancorchè non propo sto nella forma del controricorso(sull’argomen to si vedano, ex ceteris, Cass.n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). 2)Illustrazione dei motividi ricorso A)Ricorso principale Il ricorso principale è articolato in tre motivi , distinti dalle lettere A)-C). 2.1 Con il primo motivo (sub A ) vengon o denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 898 d e l 1986 in combina to disposto con l’art. 14 L. n. 689 del 1981.

Si so s tiene che, contrariamente a quanto affermato d alla Corte anconetana, il termine di centottanta g iorni per la c ontestazio ne della violazione, stabilito dall’art. 4, lettera a), L. n. 898 del 1986 in deroga all’art. 14 L. n. 689 de l 1981 , do veva farsi de correre non già dalla data di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria penale (10 luglio 2013), bensì da quella di iscrizi one degli indagati nel re g i stro delle no tizi e di rea to ( risalente all ’ anno 2010) o quantomeno da quella in cui era sta to emesso dal GIP del Tribunale di Fermo il provvedimento di se questro pr eventivo dei beni dell’[OSCURATO:SOCIETA].(8 febbraio 2013); e ciò a prescindere dal rilievo che la Regi one Mar che ave va comunque acqui s ito gl i elementi necessar i per procedere in tal senso a sè g uito dell’ispezione condotta l ’ 11 dicembre 2012 dal suo dir igente [OSCURATO:PERSONA] presso la cantina della prefata società.

Conseguentemente, essendo la notificazione de l processo v erbale di contestazione avvenuta in data 27 n ovembre 2013, l’obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione risultava ormaiestinta per pr escr i zione . 2.2 Con il secondo motivo (sub B) v iene prospettata la violazione degli artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c. e dell ’ art. 14, ultim o comma, L. n. 689 del 1981.

Si assume che avrebbe errato i l collegio di strettuale nell ’ affermare la validità della noti ficazione del processo verbale di contestazione effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed EugeniaSgattoni, in quanto: (a)il primo, al quale l’atto era stato notificato nella qualità di socio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., più non rivestiva tale qualità fin dal 2010; (b)la secondanon aveva ricevuto copia dell’atto, essendo la relativa consegna avvenuta nelle mani del f rat ello [OSCURATO:PERSONA], con le i non convivente, senza che le fosse stata inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, contestato l ’ autog r afia della sottoscrizione da lei apparentemente apposta in calce allo sc ritto difensivo trasmesso alla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 689 del 1981,dichiarando di voler sporgere que re l a di falso ove si intenda ancora utilizzarla . 2.2.1 Con un ulteriore profilo di doglianza sviluppato nel contesto del medesimo motivo viene lamentatala violazione dell’art. 28 L. n. 689 del 1981, rilevandosi che il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivenel termine di cinque anni dal giorn o in cui è stata commessal’infrazione. 2.3Con il terzo motivo ( s u b C) è contestata la violazione dell ’ art. 3 L. n. 898 del 1986 e degli artt. 2700 e 2702 c.c..

Si deduce che avrebbe errato la Corte marchigiana nell’escludere la rilevanza probatoria dei certificati di collaudo delle opere r e alizzate con i contributi di cui viene contest a ta l ’ indebita percezione, trattandosi di atti pubblici prov enienti da funzio n ari delegati da lla Regione [OSCURATO:PERSONA] eassistiti dalla fede privilegiata di cui all’ art. 270 0 c.c..

Tali documenti dimostrerebbero l’effettivo utilizzo de i contributi in questione per lo scopo prestabilito.

B)Ricorso incidentale 2.4 Il ricorso incidentaleconsta di un uni co mezz o di impu gnazione , con il quale viene denunciata la nullità della sentenza d’appello per irriducibile contraddittorietà della sua motivazione. 2.5 A sostegno della sollevata censura viene argomentato quanto segue.

Il Tribunale di Fermo avev a err oneamente affermato che il M o toi doveva essere ritenuto responsabile della con t e sta ta violazione amministrativa non soltanto nella qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA]., maanche a tit ol o personale .

Con l’impugnata sentenza, pur avendo riconosciuto in motivazione che egli non figura v a fra i desti natari dell e ordinanze ingiu ntive emesse dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e risulta va, pertanto, es traneo all’illecito, la Corte distrettuale di Ancona, in modo del tutto illogico e incoerente, ha statuito in dispositivo il rigetto del gravame propostodal Mo to i , ingiustamente c ondannandol o, in solido con gli altri impugnanti risultati soccombenti, a rifondere le spese del grado all’amministrazione appellata. 3)Esame dei motivi A)Ricorso principale 3.1 Il primo motivodel ricorso principale è infondato.

Per consolidato orientamento di legittimità, il termine sta bilito dall’art. 14 L. n. 689 del 1981 per la contestazione dell’ infrazione all’interessato decorre non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, bensì da quando l ’ accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell’idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quell o occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non abbiano sortito effetto (Cass. n. 8284/2019, Cass. n. 35 24/2019, Cass. n. 7681/2014, Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011).

Pertanto,qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello in caricato del la ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non è configurabile fino a quando i risultati delle indagini condott e dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essereconsiderate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per il riscon t r o delle irregolari tà e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione(cfr. Cass. n. 2 4209/ 202 2) .

Si è inoltre precisato che, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall ’ art. 24 L. n. 6 89 del 1981 , qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi aindagini penali, il termine previs to dall ’ art. 14 , comma 2, della me desim a legge per la notificazione de gli est remi della violazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, posto che, qualora agli agenti accertatori fosse c onsentit o contestare immediatamente all’indagato la violazione amministrativa, l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la ” vis attractiva“ della fattispecie penale e, nel contempo, rimar rebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329c.p.p. ( cfr. Cass.30206/2023, Cass. n. 40630/2021, Cass. n. 9881/2018, Cass. n. 7754/2010, Cass. n.23477/2009).

Ai suenunciati princìpi di diritto si è puntualmente attenuta la Corte dimerito, la quale, accertato in fatto che soltanto il 1 0 luglio 2013 l’autorità giudiziaria ebbe a rilasciare alla competente amministrazione pubblica il nulla osta all ’ ut i lizzo a fini fis cali e amministrativi degli atti di indagine penale , ha ritenuto t empestiva rispetto a tale datala notifica del processo ve rbale di c ontes tazione effettuata nei confronti degli odierni ricorrenti, essendo questa avvenuta il 27 novembre 2013, entr o il termine di centott anta giorni fissato dall’art. 4 , lettera a), L. n. 898 del 1986 (d i conversione delD.

L. n. 701 de l 1986 ) . 3.2 Il secondo motivoè infondato.

La Corte anconetana ha appurato: - che la notifica del proce sso verbale di contestazione della violazione fue se guit a a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA] , in da ta 27 novembre 2013 , presso la residenza della sorella Eugenia; - che , nel l ’ indic ata circostanza , egli ricevette in consegna dall ’ agente notificatore anche una seconda copia dell’atto destinata alla predetta congiunta.

Ha quindi rilevato:- che nei confronti de l primo la noti ficazione doveva ritenersi rego la rmente effett uata a norma dell ’ art. 138 c.p.c.; - che anche nei riguard i della seconda la notific a era da considerarsi validamente eseguita, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., mediante la consegna di copia dell’atto a persona di famiglia non minore degli anni quattordicie non palesemente incapace. 3.2.1 Con specifico riferimento a quest ’ ultima notifica ha altr esì soggiunto: -che, in base all’art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna a persona di famiglia non postu l a il requisito della convivenza del fa miliare con il dest in atario dell ’ atto , risu lta ndo a t al fine suf ficie nte l’esistenza di un vincolo di parentela o affinità idoneo a gius ti fic are la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario e incombendo su colui ch e assume di non averlo rice vuto l ’ onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casapropria; -che non si rendeva necessario l ’ invio al destinatario della raccomandata informativa di cui al comma 4 dello stesso ar ticolo , trattandosi di adempimento prescritto «per ipotesi diverse» (consegna dell’atto al portiere dello stabile o aun vicino di casa).

Le surriportate affermazioni appaiono pienamente conf ormi al consolidato ori entamento gi urispr u denziale espress o in sub iecta materia da questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass . n. 11228/2021, Cass. n. 11815/2020Cass. n. 18716/2018, Cass. n. 21362/2010) e al chiaro tenore letterale dei commi 3 e 4 dell’art. 139 c.p.c.,sicchè la sollevata censura si appalesa priva di consistenza. 3.2.2 In ordine all a dedotta circostanza s econdo cui, al mom ento della notificadel processo verbale di contestazione , lo Sgattoni non risultava essere più socio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il rilie vo si appalesa inconferente, atteso che la violazione amminis trati va a lui ascrit ta attiene a fatti risalenti a un ’ epoca ( anni 2002 - 2004 ) in cui ancora rivestiva la suddetta qualità. 3.2.3 Perquanto attiene, po i, all a querela di fals o che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di voler sporgere per l ’ ipo tesi in cui si intenda ancora utilizzar(e) la sottoscrizione da lei apparentemente apposta in calce allo scritto difensivo inviato alla Regione Marcheai sensi dell’ art. 18, comma 1, L. n. 689 del 1981, a prescindere dal rilievo c he l ’ ipo tetico accertamento della fa lsità di tale firma non in fic erebbe la correttezza de lla decisione a ssunta dalla Corte locale, stante la riconosciuta validità della notifica del processo verbale di contestazione eseguita nei c onfron ti dell’odierna ricorrente, va comunque osservato che nelgiudizio di cassazione il rime dio di cui a gli art t . 221 e ss. c.p.c. è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti in esso producibili ai sensi dell’art. 372c.p.c., ma non anche ris petto ad atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, poichè la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione, ex art. 395 n. 2) del medesimo codice (cfr.

Cas s. n. 24846/2020, Cass. n. 2343 /2019, Cass. n. 24856/2006). 3.2.4 Inammissibile, per difetto di specificità , va infine ritenuto i l profilo di doglianza concernente l ’ asserito dec orso del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovutea titolo di sanzione.

Invero, i ri correnti n on si confrontan o minimamente con gli accertamenti in fatto compiuti sul pu nto da lla C orte d ’ Appello , la quale ha individuato nel 28 dicembre 2008 la «data di er oga zione dell’ultima tranche dei contributi relativi alle due domande» , soggiungendo che «il primo atto interrut t ivo è intervenuto tempestivamente nel quinquennio (il riferimento è alla notificazione del verbale di contestazione, effettuata il 27 novembre 2013 - n.d.r.) e che tempestivamente è intervenuta nel successivo quinquennio la notifica dell’ordinanza ingiunzione, eseguita il 15-19 giugno 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il 7 agosto 2017 nei confronti della società, a mani di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]». 3.3 Il terzo motivoè infondato.

Con ampia e diffusa motivazione l a Corte marchigiana ha indicato i plurimi elementi indiziari dai quali è possibile desume re la falsità dei dati e delle notizie esposti dall’[OSCURATO:SOCIETA]nelle domande n. 18929 del 2002 e n. 29213 del 2004 ( riguardanti la misu ra A ”Investimenti nelle aziende agricole “ ) , al fine di conse g uire indebitamente erogazioni a carico del FEASR.

In particolare, essa ha evidenziato: - che «le fattur e re n dicontate da [OSCURATO:SOCIETA] per gli interventi finanziati sono (state) emesse da [OSCURATO:SOCIETA], società riferibile a i medesimi soggetti della prima , rappresentata all’epoca dalla stessa persona fisica ([OSCURATO:PERSONA], subentrato nella carica per [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2005 e sube n trato per atto del luglio 2006 nella carica di amministratore unico di A pominex srl , in precedenza rivestita da [OSCURATO:PERSONA])»; - che « nessuna delle fattu re indicate nella rendicontazione è stata registrata nell’elenco clienti di Ambra e nell’elenco fornitori di [OSCURATO:SOCIETA]»; - che «l ’ og getto sociale della fornitrice è incompatibile con la vendita di botti e camere isotermiche», al cui acquisto dovevano essere destin ati i contributi percepiti dalla società richiedente; - che «a questi concordanti indicatoridella fittizietà delle fatture (per operazioni in esis tenti) si coniuga l’analisi delle movimentazioni bancarie relative ai pagamenti delle fatture 1, 1 bis, 3 e 4, riportata ne l documento istruttorio e negli allegati, dalla quale emerge che per cias c u na fattura la intera somma era traferita daSgattoni [OSCURATO:PERSONA] dal conto della sorella Eugenia, sul quale egli poteva o p e rare, ad A pominex, da [OSCURATO:SOCIETA] lo stesso importo era trasferito ad [OSCURATO:SOCIETA] e da questa trasferito a [OSCURATO:SOCIETA], che lo riversava sul conto di [OSCURATO:PERSONA] con causal e ” restituzione prestito “ , operazioni compiute tutte nella stessa giornata per ciascuna fattura»; -che da quanto precede «risulta niti d amente la mera partita d i giro senza esborso per la società, convergente in via logica con il dato della partecipazione degli stessi soggetti nei ruoli amministrativi e con la proprietà di quote, con la omessa registrazione delle fatture da ambo le parti».

Ha inoltre chiarito che «la presenza in loco di beni di attinenza con gli investimenti non è in alcun modo incompatibile con la piena prova della falsitàcontestata, strumentale alla erogazione».

A fronte delle argomentazioni sopra i llustr a t e , le lagnanze mosse dai ricorrenti con il motivo in disamina si rivelan o inconfer enti, atteso che l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, L. n. 898 del 1986 consiste nell’indebito conseguimento per sé o per altri, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Sotto tale a s petto , nella vicenda c he ci occupa assume ril ievo decisivoil fatto che le domande presentate dall ’ Ap ominex s.r.l. a lla Regione [OSCURATO:PERSONA] ( n. 18 929 del 2002 e n. 29213 del 2004 ) contenessero dati accertati come falsi , sulla base d ei quali sono state poi indebitamente conseguite erogazioni a carico del FEASR; risulta, invece, irr i levante l a c ircostanza che nell e cantin e dell a prefata società fossero stat i rinvenut i beni e opere aventi una qualche at tinen za con gli interv e n ti finanziati , attes o che le erogazioni richieste a vre bber o d ovuto essere ut i lizzat e per far fronte al p agamento di pres unt e forn iture de l l ’ A mbra s.r.l. ; nè rilevano i cer tificati di collaudo ril asciati da funzionari regionali , trattandosi di documenti inidonei a d imostrare l ’ e ffettività d ell e anzidette forniture ( ovvero la provenienza d e i beni e delle o p ere dall’[OSCURATO:SOCIETA].), e quindila veridicità dei dati in questione.

Allaluce delle considerazioni innanzi esposte, non s i ravvisa l a denunciata violazione di legge, avendo il collegio di secondo grad o correttamente interpretato e applicato alla fattispecie concreta , come da esso rico str uita nell ’ e serc i zio di u n potere t ipicamente riservato al giudice di merito, l ’ astratta pre visione normati va di riferimento.

Né dietro il velo del la denuncia d el vizio di cui all ’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. può pretendersi di sollecitare questa Corte a un riesame dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, dal quale il giudice d’appello ha tratto i l convincimento circa la f alsit à dei dati indicati dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nell e dom ande summenzionate ( cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. Sez.

Un.n. 34476/2019, Cass. Sez.

Un. n.19 229/2019).

B)Ricorso incidentale 3.4Il ricorso proposto dal Motoi è inammissibile. 3.5 Ai sensi dell’art. 333 c.p.c., le parti nei cui confronti è stata effettuata la no tificazione dell ’ impugnazione debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. 3.6 Nel caso di specie, il ricorso per cassazione proposto dagli Sgattoni è stato notificato in via telematica al Motoi, all’indirizzo di posta elettronica certificata del l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] io Ram ovini , suo procuratore domiciliatario nel giudizio d ’ appello , in data 7 agosto 2022 (come attestato dalla rice vuta di avvenuta consegna del relativo messaggio).

Nel descritto contesto, egli avrebbe dovut o proporre ricorso incidentale mediante con troric orso da notificare ex art t . 37 0, comma 1, e 371 , comma 1, c.p.c. - nel testo , applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n 149 del 2022- entro ve n ti gior ni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, e cioè entro il 10 ottobre 2022 (considerato che, a mente dell’art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall ’ ultima no tificazion e alle parti contro le quali è diretto). [OSCURATO:PERSONA] oi ha , invece, procedu to alla notifica di un autonomo ricorso per cassazione alle altre parti, eseguita a mezzo p.e.c. in data 29 novembre 2022. 3.7 Ora, se è pur vero che, per giurisprudenza di questa Corte, la modalità di proposizione del controricorso non può considerarsi essenziale, sicchè ogni ricorso successivo al primo si converte in incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e quand’anche sia stato proposto con atto a sè stante, è nondimeno vero che in tal casol’ammissibilità d e ll ’ impugnazione è pur s empre condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degliartt. 370, c omma 1, e 37 1 , comma 1 , c.p.c. innanzi citati, indipendentemente da ll ’ osservanza de i termini (breve e lungo) in astratto operativi ex artt. 3 25, comma 2 , e 327, comma 1, dello stesso codice (cfr. Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 5448/2020, Cass. n. 5695/2015, Cass. n. 26622 /2005 , Cass. n. 10309/2004, Cass. n. 8906/1999). 3.8 Tale principio non trova deroghe nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (cfr .

Cass. n. 5695/2015, Cass. n. 26622/2005 , Cass. n. 4789/2001, Cass. n. 3335/1999). 3.9 Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale va data continuità, vadichiarata l ’ inammissibilità del l ’ esperito gravame incidentale. 4)Statuizioni conclusive 4.1 In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, mentre quello incidentale vadichiarato inammissibile. 4.2 In virtù del criterio della soccombenza, i ricorre nti d ev o no rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l e spese del presente giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo. 4.3 A ttesa la comunanza di int eresse in causa, nei loro confronti può essere pronunciata condanna solidale, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.. 4.4 N e i rapport i fra gli impugnant i p uò, invece, d isporsi la compensazione integrale delle dette spese, non essendo fra di loro ravvisabile una posizione di contrasto,considerato che l’unica parte interessata a contraddirea e ntram b i i ricor s i era la Regione. 4.5 Stante l’esito del le impugna zioni , v iene resa nei riguardi de lle parti che le hanno propostel’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso p r incipale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Eu genia Sgattoni e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a ri fondere alla Regione Mar che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 16.200 euro (di cui 2 00 per esb or si) , olt re al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le dettespese nei rapporti fra i ricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i principali e del ricorre nte incidentale di un ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 19568 /20 2 2 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t i e difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p .e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrentiprincipali- eda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma alla via A. Bertoloni n. 35 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], r appresentat a e di fes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchénei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O [OSCURATO:PERSONA] n. 553/2022pubblicata i l 29 aprile 20 2 2 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 novem bre dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanzenn. 3/2017 e 4/2017 del 23 maggio 2017 la Regione [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:SOCIETA]., nella rispettiva qualità di autore principale, di concorrente ai sensi dell’art. 5 L. n. 689 del 1981 e di respons abile sol i dale ex art. 6, comma 3, della m e desima legge, il pagamento della san zione amministrativa di 598.278,77 e uro , in base al c ombinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, L. n. 898 del 1986 (di conversione del D.L. n. 701 del 1986), per l ’ ind ebi ta percezione di contributi a carico del [OSCURATO:PERSONA] c olo per lo [OSCURATO:PERSONA] (F EASR) conse g ui t a mediante l ’ esposizione di dati e noti zie falsi, con particolar e r iferimento alle domande n. 18 9 2 9 dell ’ anno 2002 e 29213 dell’anno 2004. Avversotali ordinanze [OSCURATO:PERSONA] ed Eug e n i a S gattoni e Mihai M otoi, quest’ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell ’ Apo minex s.r.l., p ropone vano separate opposizion i ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 davanti al Tribunale di Fermo. Successivamente il Motoi, nella duplice veste innanzi precisata, proponeva ulteriore opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 3/2017. Riunite le opposizioni, il giudice adìto le r igetta va con sentenze nn. 349/2021 e 35 0/20 21 del 22 luglio 2021, la prima delle quali relativa all’opposizionespiegata dal solo Motoi. Contro la s entenza n. 3 50 /2021 interponevano se par a ti gravami [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 867/2021 R.G.) , nonchè l’[OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] in proprio (proc. n. 876/2021 R. G.). Gli ultimi due, con distinto att o di appello, impugnavano anc h e la sentenza n. 349/2021, per quanto di rispettivo interesse (proc . n. 883/2021R.G.). Disposta la riunione dei procedimenti, la Corte distrettuale di Ancona respingeva gli appelli con sentenza n. 553/2022 del 29 aprile 2022, condannando in solido gli impugnanti alla ri fusione delle spese del grado. Avverso tale ultima sentenza hanno esper ito separati r icors i per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ni , da u na parte , e M ihai Motoi, dall’altra. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a entrambi i gravami con dis ti nti controricorsi. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato sintetiche memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] 1)Riunione dei ricorsi Deve preliminarmente ordinarsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA] , dall ’ altra, precisandosi che il primo va consider ato p rincip ale , i n quanto notificato anteriormente al secondo, da qualifica re , conseguentemente, come i ncidentale , ancorchè non propo sto nella forma del controricorso(sull’argomen to si vedano, ex ceteris, Cass.n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). 2)Illustrazione dei motividi ricorso A)Ricorso principale Il ricorso principale è articolato in tre motivi , distinti dalle lettere A)-C). 2.1 Con il primo motivo (sub A ) vengon o denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 898 d e l 1986 in combina to disposto con l’art. 14 L. n. 689 del 1981. Si so s tiene che, contrariamente a quanto affermato d alla Corte anconetana, il termine di centottanta g iorni per la c ontestazio ne della violazione, stabilito dall’art. 4, lettera a), L. n. 898 del 1986 in deroga all’art. 14 L. n. 689 de l 1981 , do veva farsi de correre non già dalla data di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria penale (10 luglio 2013), bensì da quella di iscrizi one degli indagati nel re g i stro delle no tizi e di rea to ( risalente all ’ anno 2010) o quantomeno da quella in cui era sta to emesso dal GIP del Tribunale di Fermo il provvedimento di se questro pr eventivo dei beni dell’[OSCURATO:SOCIETA].(8 febbraio 2013); e ciò a prescindere dal rilievo che la Regi one Mar che ave va comunque acqui s ito gl i elementi necessar i per procedere in tal senso a sè g uito dell’ispezione condotta l ’ 11 dicembre 2012 dal suo dir igente [OSCURATO:PERSONA] presso la cantina della prefata società. Conseguentemente, essendo la notificazione de l processo v erbale di contestazione avvenuta in data 27 n ovembre 2013, l’obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione risultava ormaiestinta per pr escr i zione . 2.2 Con il secondo motivo (sub B) v iene prospettata la violazione degli artt. 138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c. e dell ’ art. 14, ultim o comma, L. n. 689 del 1981. Si assume che avrebbe errato i l collegio di strettuale nell ’ affermare la validità della noti ficazione del processo verbale di contestazione effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed EugeniaSgattoni, in quanto: (a)il primo, al quale l’atto era stato notificato nella qualità di socio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., più non rivestiva tale qualità fin dal 2010; (b)la secondanon aveva ricevuto copia dell’atto, essendo la relativa consegna avvenuta nelle mani del f rat ello [OSCURATO:PERSONA], con le i non convivente, senza che le fosse stata inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, contestato l ’ autog r afia della sottoscrizione da lei apparentemente apposta in calce allo sc ritto difensivo trasmesso alla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 689 del 1981,dichiarando di voler sporgere que re l a di falso ove si intenda ancora utilizzarla . 2.2.1 Con un ulteriore profilo di doglianza sviluppato nel contesto del medesimo motivo viene lamentatala violazione dell’art. 28 L. n. 689 del 1981, rilevandosi che il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivenel termine di cinque anni dal giorn o in cui è stata commessal’infrazione. 2.3Con il terzo motivo ( s u b C) è contestata la violazione dell ’ art. 3 L. n. 898 del 1986 e degli artt. 2700 e 2702 c.c.. Si deduce che avrebbe errato la Corte marchigiana nell’escludere la rilevanza probatoria dei certificati di collaudo delle opere r e alizzate con i contributi di cui viene contest a ta l ’ indebita percezione, trattandosi di atti pubblici prov enienti da funzio n ari delegati da lla Regione [OSCURATO:PERSONA] eassistiti dalla fede privilegiata di cui all’ art. 270 0 c.c.. Tali documenti dimostrerebbero l’effettivo utilizzo de i contributi in questione per lo scopo prestabilito. B)Ricorso incidentale 2.4 Il ricorso incidentaleconsta di un uni co mezz o di impu gnazione , con il quale viene denunciata la nullità della sentenza d’appello per irriducibile contraddittorietà della sua motivazione. 2.5 A sostegno della sollevata censura viene argomentato quanto segue. Il Tribunale di Fermo avev a err oneamente affermato che il M o toi doveva essere ritenuto responsabile della con t e sta ta violazione amministrativa non soltanto nella qualità di legale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA]., maanche a tit ol o personale . Con l’impugnata sentenza, pur avendo riconosciuto in motivazione che egli non figura v a fra i desti natari dell e ordinanze ingiu ntive emesse dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e risulta va, pertanto, es traneo all’illecito, la Corte distrettuale di Ancona, in modo del tutto illogico e incoerente, ha statuito in dispositivo il rigetto del gravame propostodal Mo to i , ingiustamente c ondannandol o, in solido con gli altri impugnanti risultati soccombenti, a rifondere le spese del grado all’amministrazione appellata. 3)Esame dei motivi A)Ricorso principale 3.1 Il primo motivodel ricorso principale è infondato. Per consolidato orientamento di legittimità, il termine sta bilito dall’art. 14 L. n. 689 del 1981 per la contestazione dell’ infrazione all’interessato decorre non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, bensì da quando l ’ accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione dell’idoneità di tale fatto a integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, compreso quell o occorrente per apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non abbiano sortito effetto (Cass. n. 8284/2019, Cass. n. 35 24/2019, Cass. n. 7681/2014, Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011). Pertanto,qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello in caricato del la ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non è configurabile fino a quando i risultati delle indagini condott e dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essereconsiderate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per il riscon t r o delle irregolari tà e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione(cfr. Cass. n. 2 4209/ 202 2) . Si è inoltre precisato che, al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall ’ art. 24 L. n. 6 89 del 1981 , qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi aindagini penali, il termine previs to dall ’ art. 14 , comma 2, della me desim a legge per la notificazione de gli est remi della violazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, posto che, qualora agli agenti accertatori fosse c onsentit o contestare immediatamente all’indagato la violazione amministrativa, l’autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la ” vis attractiva“ della fattispecie penale e, nel contempo, rimar rebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall’art. 329c.p.p. ( cfr. Cass.30206/2023, Cass. n. 40630/2021, Cass. n. 9881/2018, Cass. n. 7754/2010, Cass. n.23477/2009). Ai suenunciati princìpi di diritto si è puntualmente attenuta la Corte dimerito, la quale, accertato in fatto che soltanto il 1 0 luglio 2013 l’autorità giudiziaria ebbe a rilasciare alla competente amministrazione pubblica il nulla osta all ’ ut i lizzo a fini fis cali e amministrativi degli atti di indagine penale , ha ritenuto t empestiva rispetto a tale datala notifica del processo ve rbale di c ontes tazione effettuata nei confronti degli odierni ricorrenti, essendo questa avvenuta il 27 novembre 2013, entr o il termine di centott anta giorni fissato dall’art. 4 , lettera a), L. n. 898 del 1986 (d i conversione delD. L. n. 701 de l 1986 ) . 3.2 Il secondo motivoè infondato. La Corte anconetana ha appurato: - che la notifica del proce sso verbale di contestazione della violazione fue se guit a a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA] , in da ta 27 novembre 2013 , presso la residenza della sorella Eugenia; - che , nel l ’ indic ata circostanza , egli ricevette in consegna dall ’ agente notificatore anche una seconda copia dell’atto destinata alla predetta congiunta. Ha quindi rilevato:- che nei confronti de l primo la noti ficazione doveva ritenersi rego la rmente effett uata a norma dell ’ art. 138 c.p.c.; - che anche nei riguard i della seconda la notific a era da considerarsi validamente eseguita, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., mediante la consegna di copia dell’atto a persona di famiglia non minore degli anni quattordicie non palesemente incapace. 3.2.1 Con specifico riferimento a quest ’ ultima notifica ha altr esì soggiunto: -che, in base all’art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna a persona di famiglia non postu l a il requisito della convivenza del fa miliare con il dest in atario dell ’ atto , risu lta ndo a t al fine suf ficie nte l’esistenza di un vincolo di parentela o affinità idoneo a gius ti fic are la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario e incombendo su colui ch e assume di non averlo rice vuto l ’ onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casapropria; -che non si rendeva necessario l ’ invio al destinatario della raccomandata informativa di cui al comma 4 dello stesso ar ticolo , trattandosi di adempimento prescritto «per ipotesi diverse» (consegna dell’atto al portiere dello stabile o aun vicino di casa). Le surriportate affermazioni appaiono pienamente conf ormi al consolidato ori entamento gi urispr u denziale espress o in sub iecta materia da questo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass . n. 11228/2021, Cass. n. 11815/2020Cass. n. 18716/2018, Cass. n. 21362/2010) e al chiaro tenore letterale dei commi 3 e 4 dell’art. 139 c.p.c.,sicchè la sollevata censura si appalesa priva di consistenza. 3.2.2 In ordine all a dedotta circostanza s econdo cui, al mom ento della notificadel processo verbale di contestazione , lo Sgattoni non risultava essere più socio dell’[OSCURATO:SOCIETA]., il rilie vo si appalesa inconferente, atteso che la violazione amminis trati va a lui ascrit ta attiene a fatti risalenti a un ’ epoca ( anni 2002 - 2004 ) in cui ancora rivestiva la suddetta qualità. 3.2.3 Perquanto attiene, po i, all a querela di fals o che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di voler sporgere per l ’ ipo tesi in cui si intenda ancora utilizzar(e) la sottoscrizione da lei apparentemente apposta in calce allo scritto difensivo inviato alla Regione Marcheai sensi dell’ art. 18, comma 1, L. n. 689 del 1981, a prescindere dal rilievo c he l ’ ipo tetico accertamento della fa lsità di tale firma non in fic erebbe la correttezza de lla decisione a ssunta dalla Corte locale, stante la riconosciuta validità della notifica del processo verbale di contestazione eseguita nei c onfron ti dell’odierna ricorrente, va comunque osservato che nelgiudizio di cassazione il rime dio di cui a gli art t . 221 e ss. c.p.c. è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti in esso producibili ai sensi dell’art. 372c.p.c., ma non anche ris petto ad atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, poichè la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione, ex art. 395 n. 2) del medesimo codice (cfr. Cas s. n. 24846/2020, Cass. n. 2343 /2019, Cass. n. 24856/2006). 3.2.4 Inammissibile, per difetto di specificità , va infine ritenuto i l profilo di doglianza concernente l ’ asserito dec orso del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovutea titolo di sanzione. Invero, i ri correnti n on si confrontan o minimamente con gli accertamenti in fatto compiuti sul pu nto da lla C orte d ’ Appello , la quale ha individuato nel 28 dicembre 2008 la «data di er oga zione dell’ultima tranche dei contributi relativi alle due domande» , soggiungendo che «il primo atto interrut t ivo è intervenuto tempestivamente nel quinquennio (il riferimento è alla notificazione del verbale di contestazione, effettuata il 27 novembre 2013 - n.d.r.) e che tempestivamente è intervenuta nel successivo quinquennio la notifica dell’ordinanza ingiunzione, eseguita il 15-19 giugno 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il 7 agosto 2017 nei confronti della società, a mani di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]». 3.3 Il terzo motivoè infondato. Con ampia e diffusa motivazione l a Corte marchigiana ha indicato i plurimi elementi indiziari dai quali è possibile desume re la falsità dei dati e delle notizie esposti dall’[OSCURATO:SOCIETA]nelle domande n. 18929 del 2002 e n. 29213 del 2004 ( riguardanti la misu ra A ”Investimenti nelle aziende agricole “ ) , al fine di conse g uire indebitamente erogazioni a carico del FEASR. In particolare, essa ha evidenziato: - che «le fattur e re n dicontate da [OSCURATO:SOCIETA] per gli interventi finanziati sono (state) emesse da [OSCURATO:SOCIETA], società riferibile a i medesimi soggetti della prima , rappresentata all’epoca dalla stessa persona fisica ([OSCURATO:PERSONA], subentrato nella carica per [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2005 e sube n trato per atto del luglio 2006 nella carica di amministratore unico di A pominex srl , in precedenza rivestita da [OSCURATO:PERSONA])»; - che « nessuna delle fattu re indicate nella rendicontazione è stata registrata nell’elenco clienti di Ambra e nell’elenco fornitori di [OSCURATO:SOCIETA]»; - che «l ’ og getto sociale della fornitrice è incompatibile con la vendita di botti e camere isotermiche», al cui acquisto dovevano essere destin ati i contributi percepiti dalla società richiedente; - che «a questi concordanti indicatoridella fittizietà delle fatture (per operazioni in esis tenti) si coniuga l’analisi delle movimentazioni bancarie relative ai pagamenti delle fatture 1, 1 bis, 3 e 4, riportata ne l documento istruttorio e negli allegati, dalla quale emerge che per cias c u na fattura la intera somma era traferita daSgattoni [OSCURATO:PERSONA] dal conto della sorella Eugenia, sul quale egli poteva o p e rare, ad A pominex, da [OSCURATO:SOCIETA] lo stesso importo era trasferito ad [OSCURATO:SOCIETA] e da questa trasferito a [OSCURATO:SOCIETA], che lo riversava sul conto di [OSCURATO:PERSONA] con causal e ” restituzione prestito “ , operazioni compiute tutte nella stessa giornata per ciascuna fattura»; -che da quanto precede «risulta niti d amente la mera partita d i giro senza esborso per la società, convergente in via logica con il dato della partecipazione degli stessi soggetti nei ruoli amministrativi e con la proprietà di quote, con la omessa registrazione delle fatture da ambo le parti». Ha inoltre chiarito che «la presenza in loco di beni di attinenza con gli investimenti non è in alcun modo incompatibile con la piena prova della falsitàcontestata, strumentale alla erogazione». A fronte delle argomentazioni sopra i llustr a t e , le lagnanze mosse dai ricorrenti con il motivo in disamina si rivelan o inconfer enti, atteso che l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, L. n. 898 del 1986 consiste nell’indebito conseguimento per sé o per altri, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Sotto tale a s petto , nella vicenda c he ci occupa assume ril ievo decisivoil fatto che le domande presentate dall ’ Ap ominex s.r.l. a lla Regione [OSCURATO:PERSONA] ( n. 18 929 del 2002 e n. 29213 del 2004 ) contenessero dati accertati come falsi , sulla base d ei quali sono state poi indebitamente conseguite erogazioni a carico del FEASR; risulta, invece, irr i levante l a c ircostanza che nell e cantin e dell a prefata società fossero stat i rinvenut i beni e opere aventi una qualche at tinen za con gli interv e n ti finanziati , attes o che le erogazioni richieste a vre bber o d ovuto essere ut i lizzat e per far fronte al p agamento di pres unt e forn iture de l l ’ A mbra s.r.l. ; nè rilevano i cer tificati di collaudo ril asciati da funzionari regionali , trattandosi di documenti inidonei a d imostrare l ’ e ffettività d ell e anzidette forniture ( ovvero la provenienza d e i beni e delle o p ere dall’[OSCURATO:SOCIETA].), e quindila veridicità dei dati in questione. Allaluce delle considerazioni innanzi esposte, non s i ravvisa l a denunciata violazione di legge, avendo il collegio di secondo grad o correttamente interpretato e applicato alla fattispecie concreta , come da esso rico str uita nell ’ e serc i zio di u n potere t ipicamente riservato al giudice di merito, l ’ astratta pre visione normati va di riferimento. Né dietro il velo del la denuncia d el vizio di cui all ’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. può pretendersi di sollecitare questa Corte a un riesame dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, dal quale il giudice d’appello ha tratto i l convincimento circa la f alsit à dei dati indicati dall’[OSCURATO:SOCIETA]. nell e dom ande summenzionate ( cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un.n. 34476/2019, Cass. Sez. Un. n.19 229/2019). B)Ricorso incidentale 3.4Il ricorso proposto dal Motoi è inammissibile. 3.5 Ai sensi dell’art. 333 c.p.c., le parti nei cui confronti è stata effettuata la no tificazione dell ’ impugnazione debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. 3.6 Nel caso di specie, il ricorso per cassazione proposto dagli Sgattoni è stato notificato in via telematica al Motoi, all’indirizzo di posta elettronica certificata del l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] io Ram ovini , suo procuratore domiciliatario nel giudizio d ’ appello , in data 7 agosto 2022 (come attestato dalla rice vuta di avvenuta consegna del relativo messaggio). Nel descritto contesto, egli avrebbe dovut o proporre ricorso incidentale mediante con troric orso da notificare ex art t . 37 0, comma 1, e 371 , comma 1, c.p.c. - nel testo , applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n 149 del 2022- entro ve n ti gior ni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, e cioè entro il 10 ottobre 2022 (considerato che, a mente dell’art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall ’ ultima no tificazion e alle parti contro le quali è diretto). [OSCURATO:PERSONA] oi ha , invece, procedu to alla notifica di un autonomo ricorso per cassazione alle altre parti, eseguita a mezzo p.e.c. in data 29 novembre 2022. 3.7 Ora, se è pur vero che, per giurisprudenza di questa Corte, la modalità di proposizione del controricorso non può considerarsi essenziale, sicchè ogni ricorso successivo al primo si converte in incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e quand’anche sia stato proposto con atto a sè stante, è nondimeno vero che in tal casol’ammissibilità d e ll ’ impugnazione è pur s empre condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degliartt. 370, c omma 1, e 37 1 , comma 1 , c.p.c. innanzi citati, indipendentemente da ll ’ osservanza de i termini (breve e lungo) in astratto operativi ex artt. 3 25, comma 2 , e 327, comma 1, dello stesso codice (cfr. Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 5448/2020, Cass. n. 5695/2015, Cass. n. 26622 /2005 , Cass. n. 10309/2004, Cass. n. 8906/1999). 3.8 Tale principio non trova deroghe nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (cfr . Cass. n. 5695/2015, Cass. n. 26622/2005 , Cass. n. 4789/2001, Cass. n. 3335/1999). 3.9 Alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale va data continuità, vadichiarata l ’ inammissibilità del l ’ esperito gravame incidentale. 4)Statuizioni conclusive 4.1 In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto, mentre quello incidentale vadichiarato inammissibile. 4.2 In virtù del criterio della soccombenza, i ricorre nti d ev o no rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l e spese del presente giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo. 4.3 A ttesa la comunanza di int eresse in causa, nei loro confronti può essere pronunciata condanna solidale, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.. 4.4 N e i rapport i fra gli impugnant i p uò, invece, d isporsi la compensazione integrale delle dette spese, non essendo fra di loro ravvisabile una posizione di contrasto,considerato che l’unica parte interessata a contraddirea e ntram b i i ricor s i era la Regione. 4.5 Stante l’esito del le impugna zioni , v iene resa nei riguardi de lle parti che le hanno propostel’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso p r incipale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Eu genia Sgattoni e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a ri fondere alla Regione Mar che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 16.200 euro (di cui 2 00 per esb or si) , olt re al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le dettespese nei rapporti fra i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i principali e del ricorre nte incidentale di un ulteriore importo a titolo di c