CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento in cui è parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, dell’Avvocature Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che , controdeducendo alle richieste del P.G., ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli , con l’ ordinanza in epigrafe , ha rigetta to la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare in carcere il 22/09/2010 perché indagato per i reati di cui agli artt. 110, 314, 479 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 fino al 24/10/2011, allorquando il Tribunale di Napoli sostituì la misura con altra non custodiale. [OSCURATO:PERSONA] interrogatorio di garanzia al GIP ex ar t . 294 cod. proc. pen. e il tribunale del riesame confermò l'ordinanza. Il Tribunale di Napoli il 24/10/2011 sostituì la custodia in carcere con misura d'obbligo. Lo stesso Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15555/15 del 28/10/2015, assolse l'odierno ricorrenteperché il fatto non sussiste; il PM propose appello e la Corte d'appello di Napoli confermò la sentenza di assoluzione con sentenza n. 2346/21 del 12.3.2021, irrevocabile dal 26.6.2021. Il giudicato penale ha accertato che gli agenti, tra cui l'odierno ricorrente, non si erano appropriati di parte degli stupefacenti e del danaro in sequestro, perché le narrazioni dei detentori di tali beni, sia nella parte intercettata, sia nella parte oggetto di dichiarazione a verbale, sono prive di attendibilità. Dall'esame complessivo degli atti e, in particolare, dalle conversazioni tra presenti captate a bordo dell'auto di servizio, nelle quali interloquisce direttamente l'odierno ricorrente, senz’altro utilizzabili, rispetto alle quali il giudicato assolutorio non ha preso specifica posizione in fatto, il giudice della riparazione ha ritenuto, tuttavia, che il [OSCURATO:PERSONA] a bbia effettivamente tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti, assumono rilievo nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, perché connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza, che costituisce condotta ostativa alla riparazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Granatadeducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente lamenta, in entrambi i casi sotto il profilo della violazione dell’art. 314 cod. pen.: a. l’erronea individuazione del nesso causale tra la condotta del proprio assistitoe il provvedimento cautelare; b. una motivazione apparente e tautologicadel provvedimento impugnato. In particolare, si sottolinea in ricorso che entrambe le conversazioni citate dal giudice della riparazione (la n. 84 e la n. 77) non avrebbero avuto alcuna efficacia a sostegno della gravità indiziaria e, dunque, sarebbero ininfluenti sulla decisione del Gip di irrogare la misura cautelare. Si evidenzia che la gravità indiziaria per i reati di cui ai capi a) e b), ovvero quelli per i quali il ricorrente ha subito la lunga detenzione carceraria, è stata interamente ravvisata, quanto al primo, sulla base dei colloqui in carcere tra gli arrestati ed i loro familiari e, quanto al solo capo b), anche delle dichiarazioni rese dagli arrestati Leucolo-Ceparano. La conversazione n. 84 –si sottolinea -viene riportata nell’ordinanza genetica della misura alla pag. 41 solo perché il giudice della cautela, convintosi che i poliziotti sapessero di essere intercettati nell’auto di servizio, ha ritenuto che quei colloqui non fossero attendibili. Mentre la conversazione n. 77 non viene mai menzionata ai fini indiziari, ma compare per la prima ed unica volta a pag. 90 dell’ordinanza cautelare nella parte dedicata alla valutazione delle esigenze cautelari ed al solo fine di «tratteggiare la personalità degli indagati». In ricorso si sintetizzano gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza cautelare ed i contrari esiti ai quali sono pervenute le sentenze di assoluzione in primo e secondo grado. E da tale lettura comparata si sostiene che emerga una contraddizione insanabile nel ragionamento del giudice della riparazione, che avrebbe attribuito un’efficacia causale determinante ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare ad elementi che non erano stati valorizzati a fini indiziari ovvero a conversazioni che, al contrario, erano da subito state ritenute inattendibili. Il ricorrente si duole, da un lato, dell’insussistenza della rilevanza “sinergica” della condotta extraprocessuale individuata dal giudice della riparazione quale elemento colposo ostativo al riconoscimento del chiesto indennizzo e, dall’altro, della valorizzazione atomistica e decontestualizzata di un singolo elemento in contrasto con l’accertamento globale e definitivo del giudicato. Lamenta, inoltre, che manifestamente illogica sarebbe anche la motivazione del provvedimento impugnato laddove si ritengono «prive di logica» le giustificazioni ai discorsi intercettati offerte dall’odierno ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. L' odierno ricorrente era un agente di polizia in servizio presso il Commissariato della polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA]. All'esito di una operazionedi servizio cui egli partecipò con alcuni colleghi, durante la quale erano stati rinvenuti e sequestrati stupefacenti e danaro ed effettuati diversi arresti, furono intercettati alcuni colloqui in carcere, tra presenti, intercorsi tra gli arrestati che affermavano che gli agenti di polizia intervenuti non avevano rinvenuto solo lo stupefacent e e i contanti che avevano indicato nei verbali di sequestro, ma ne avevano preso e trattenuto per sé una rilevante ed ulterioreporzione. Prese, pertanto, il via un’indagine preliminare nei confronti degli agenti di polizia in questione , tra cui il [OSCURATO:PERSONA], che fu condotta anche attraverso intercettazioni di conversazioni tra presenti svoltesi a bordo dell'auto di servizio della Polizia di Stato in uso agli agenti. Nel corso delle intercettazioni, gli agenti effettuarono altre operazioni analoghe culminate con sequestri di danaro e droga , all'esito delle quali si registrarono le medesimedoglianze da parte degli indagati che avevano subito le perquisizioni e i sequestri. Durante l’indagine furono anche sentiti alcuni soggetti, implicati nel traffico di stupefacenti, i quali lamentarono le medesime condotte penalmente rilevanti commesse in loro danno dagli agenti di polizia. Il GIP ritenne che le doglianze dei detenuti oggetto delle intercettazioni, nonché le dichiarazioni rese dagli altri personaggi implicati nel traffico di stupefacenti, fossero attendibili e positivamente riscontrate dai risultati delle intercettazioni tra presenti eseguite nell'auto di servizio utilizzata dagli agenti coinvolti, e pertanto opinò nel senso che sussistessero gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli agenti, tra cui l'odierno ricorrente, per i delitti di peculato (per essersi appropriati dello stupefacente e del danaro rinvenuto ma non sequestrato), di falso in atto pubblico (per non avere fedelmente riportato nel verbale di sequestro tutti i beni rinvenuti e sequestrati), di falso in atto pubblico per omissione, di induzione in falso (per avere con tali condotte indotto l'autorità giudiziaria a ritenere che fossero stati sequestrati meno beni di quelli effettivamente in possesso degli indagati) e di spaccio di stupefacenti (dal momento che parte dello stupefacente era stato consegnatoad informatori degli agenti di polizia quale retribuzione per le informazioni fornite, che si erano rivelate fondate. L'ipotesi investigativa, in definitiva, era che gli agenti retribuissero i propri informatori con parte degli stupefacenti e del danaro che avevano sequestrato grazie alle informazioni loro procurate da questi ultimi. Viceversa, la ragione per la quale il tribunale, confermato dalla Corte d'appello, ha assolto l'imputato è che le conversazioni tra i detenuti, intercettate, non erano attendibili, perché da un lato risultava che i detenuti si fossero accorti di essere intercettati; d'altro lato il contenuto delle varie conversazioni era contraddittorio quanto allo stupefacente ed al danaro sequestrato, nonché all'identità degli agenti coinvolti. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] appare fondato. Il provvedimento impugnato appare operare un buon governo del pacifico principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, rappresentata dall’aver dato causa, da parte del richiedente, all’ingiusta detenzione, non può concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare che siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ma può essere fondata suquelli verificatisi e non esclusi, in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione" (cfr. ex multisSez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074 -Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883). La Corte d’Appello di Napoli ha esaminato i colloqui ambientali intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed un collega - insieme alle dichiarazioni rese da costui in sede d’interrogatorio di garanzia al Gip -proprio al fine di verificare se da essi fosse emersa, per colpa grave del ricorrente, l’apparenza che aveva portato a coinvolgerlo nelle indagini e a renderlo destinatario della misura cautelare personale. Ciò in quanto — va ricordato — l a colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazioneex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 288517-01; Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288523 – 01; sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082 -01)]. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto —e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — il giudice della riparazione ha dato atto degli indicatori fattuali della condotta gravemente imprudente e negligente dell’indagato al momento dell’applicazione della misura cautelare, evidenziando come nella prima conversazione riportata (la n. 85, rectius 84come evidenzia lo stesso ricorrente, del 13/03/2010), il [OSCURATO:PERSONA], sospettando di essere intercettato in relazione all’indebita sottrazione di beni sequestrati per utilizzarli al fine di retribuire gli informatori di polizia, dapprima esponga, ad uso e consumo degli inquirenti, la propria linea difensiva e cioè che i “pentiti” possono riferire qualsiasi sciocchezza, fino ad accusarlo di avere ucciso il Papa e poi specifichi, sempre a beneficio dell’[OSCURATO:PERSONA], che i confidenti rivelano informazioni in cambio di favori, non certo per riverenza nei confronti della polizia, ma perché ricevono in cambio qualcosa. A tale ultimo riguardo la Corte d’Appello sottolinea come il [OSCURATO:PERSONA], in tale frangente, relativamente alla sua lunga esperienza in polizia, precisi che la retribuzione degli informatori mediante parte dei proventi dei beni sequestrati era in voga fino a pochi anni prima, che si tratta di condotta vietata (“non si fa..”), evidenziando con riserva (“però…”) il proprio personale giudizio circa il fatto che è del tutto comprensibile che gli informatori non lavorassero gratis e che il sistema della retribuzione, seppure illecito, avesse la suaragion d’essere. La Corte partenopea prosegue nell’esposizione del contenuto della conversazione n. 77 del 13.3.2010 (riportata a pag. 90 dell’ordinanza di custodia cautelare) in cui l’istante, interloquendo con un collega coindagato su di una questione di lavoro del valore di “centomila euro”, a fronte della dichiarazione del suo interlocutore secondo cui: “ti puoi prendere dieci, ti puoi prendere quindici”, gli rispondeva: “se mi prendo dieci statti bene e te ne vai, altrimenti sequestra e buona notte”. Subito dopo l’interlocutore gli manifestava il proposito: “vorrei attorcigliare un paio di braciole buone, per comprarmi casa, io quello vorrei; starei proprio bello; perché [OSCURATO:PERSONA] una volta che mi sono comprato questa casarella, una volta che la casa di mio padre me la tengo come rendita sul conto, a campare milletrecento euro hai voglia di fare, solo io, chi sta meglio di me”, prospettiva che veniva condivisa dal [OSCURATO:PERSONA], che gli rispondeva: “…e che lo dici a me, lo dici?”. Dopo avere chiesto al suo collega, “quanto?” con riferimento a “cinquanta e dieci”, il [OSCURATO:PERSONA] ed il coindagato cominciavano a parlare sottovoce. 4. È lo stesso ricorrente, a ben guardare, che, mentre si duole della mancanza di un’efficacia sinergica dei contenuti delle conversazioni intercettate sul provvedimento cautelare, non può non riconoscere che le intercettazioni n. 77 e n. 84 hanno avuto ingresso nel provvedimento genetico della misura ai fini di una valutazione complessiva del contesto in cui si sono svolti i fatti. Non a caso, il giudice della riparazione, dopo avere dato conto degli esiti di tali captazioni, dà conto proprio dell’interpretazione data a tali elementi dal Gip al momento dell’emissione del titolo cautelare, secondo cui nella prima intercettazione l’indagato operava consapevolmente un inquinamento probatorio delle risultanze dell’intercettazione, nella consapevolezza di essere registrato, e nella seconda manifestava la propria convinzione della convenienza economica di trattenere almeno il 10% dei beni rinvenuti a seguito di sequestro –destinandolo a propri bisogni personali, come, ad esempio, all’acquisto di un’abitazione – giacché per una percentuale inferiore non valeva la pena rischiare l’incriminazione penale. Tali conversazioni— osserva ancora il giudice della riparazione senza essere sostanzialmente smentito dai temi introdotti in ricorso — non sono state affatto chiarite dal [OSCURATO:PERSONA] in sede d’interrogatorio di garanzia, giacché in relazione alla prima, l’odierno ricorrente ha mentito, dichiarando di non essere a conoscenza dell’intercettazione, per poi alla fine confermare tuttavia di averne avuto il sospetto, perché il collega Fusco, armeggiando con le parti elettriche dell’autovettura aveva trovato cavi elettrici manomessi (il richiamo del giudice della riparazione è a pag. 24 della trascrizione dell’ interrogatorio); mentre, in relazione alla seconda, l’indagato non ha offerto alcuna giustificazione razionale alternativa al suo contenuto, avente per oggetto la prassi illecita dei pubblici ufficiali di trattenere una parte dei beni in sequestro per sé (pag. 31 della trascrizione). 5. La Corte partenopea ha fatto, quindi, buon governo del principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (ex multisSez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, Rv. 286587 –01). Nel caso in esame il giudice della riparazione ha correttamente evidenziato come l’indagato abbia dichiarato il falso una prima volta, affermando di non essere consapevole di venire intercettato dovendo, poi, allafine ammettere il contrario ed una seconda volta, quando, invece di avvalersi della facoltà di non rispondere (dunque del suo legittimo diritto al silenzio) ha dichiarato di non sapere dare alcun significato alla frase relativa al trattenimento del 10% di beni suscettibili di sequestro, pur essendo stato diretto protagonista della conversazione ed artefice di quella specifica affermazione,essendo, peraltro, solo il [OSCURATO:PERSONA] stesso in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso della suddetta intercettazione (Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep.2012, Rv. 251928 – 01; conf . Sez. 4, n. 28432 del 05/03/ 202 5 , non mass. ). 6. La circostanza che le conversazioni in cui interlocutore diretto era il [OSCURATO:PERSONA] (le già ricordate n n . 77 e 84 . entrambe del 13 /0 3 / 2010) e nelle quali la Corte d’Appello di Napoli ha ravvisato la grave colpa extraprocessuale del ricorrente (in uno con le dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia, valutate integrare, a loro volta, grave colpa processuale) non siano state ritenute dal giudice della cautela quali elementi, ex se, sufficientemente integrativi dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento degli specifici delitti per cui è stato emesso il titolo custodiale (fondato anche sulle intercettazioni in carcere degli arrestaticui era stato sequestrato il denaro e lo stupefacente della cui parziale appropriazione venivano accusati il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi colleghi), non vale ad escludere che con le affermazioni oggetto di captazione il [OSCURATO:PERSONA] abbia creato, con condotta gravemente colposa, l’apparenza del suo coinvolgimento nei fatti contestati. Ed invero, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto —e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — il giudice della riparazione dà conto che la conversazione n. 84 rileva in ragione del suo inequivoco collegamento col mendacio contenuto nella prima parte dell’interrogatorio di garanzia, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non sapere di essere intercettato, laddove dalla lettura del dialogo emergeva palesemente la preordinazione da parte sua di dichiarazioniaventi ad oggetto la rappresentazione di uno scenario a sé favorevole (ove i pentiti mentono ed ove solo in passato gli informatori di polizia venivano per prassi retribuiti con parte dei proventi oggetto di sequestro). Si tratta, dunque, di una condotta di inquinamento probatorio (come riconosciuto dal Gip a pag. 40 dell’ordinanza di custodia cautelare). E la seconda captazione, pur non offrendo elementi specifici in ordine alle accuse di peculato, falso e spaccio di stupefacenti oggetto dell’imputazione provvisoria contestata, in carenza di spiegazioni razionali alternative da parte del [OSCURATO:PERSONA] - il quale ha, inverosimilmente, dichiarato di non trovare un significato ragionevole in tale dialogo -svela non un singolo episodio ma, addirittura, un modus operandi illecito dei pubblici ufficiali in occasione di sequestri di beni e sostanze stupefacenti di rilevante valore, tant’è vero che il ricorrente non può fare a meno di riconoscere che tale captazione era stata valorizzata, a suo tempo, dal Gip per delineare la negativa personalità del prevenuto in punto di esigenze cautelari, dunque volta a denotare di abitualità la condotta dell’indagato (cfr. pag. 5 del ricorso che rinvia alle pag. 40 e 41 dell’occ). Del resto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva(così Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, D’Urso, Rv. 271039 –01 in relazione ad una f attispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione sulla scorta dell'intercettazione di conversazioni dalle quali emergeva il coinvolgimento dell'istante in episodi delittuosi, seppure diversi, della stessa specie di quelli per cui era stato emesso il titolo cautelare). 7. La Corte d’Appello di Napoli ha fatto, quindi, buon governo dei suindicati principi in materia, attraverso una motivazione la cui congruità, logicità e non contraddittorietà, è insuscettibile di censure. In particolare, costituisce ius receptumche la colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/2014 e da Sez. 4, n. 1422/2014: «... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque acciditsecondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...». 8. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente aldictum di Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame(addirittura si legge a pag. 2 il riferimento al femminile al ricorrente), non debba conseguire anche