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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 23239/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19895/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen- tante elettivamente domiciliato in Roma via Della Consulta 1/B., presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PZZGPP60H15 H224O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (TRM LRA74D60H501T), [OSCURATO:PERSONA] (LBSFNC 82E12H501W) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dell ' avv .

CIAFRE ' MANRICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 4186/ 2024depositata il 12/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (ente strumentale del Comune di Monterotondo per la gestione di servizi di pubblico interesse) ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. atto di accertamento, contestando l'omessa dichiarazione del canone per occupazione del suolo pubblico (COSAP), con il cavalca- via, per l'anno 2010. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione con atto di cita- zione, chiedendo di accertare la mancanza dell'obbligo di pagamen- to del COSAP.

Il Tribunale ha respinto la domanda.

La società Autostrade ha proposto appello,respinto sul rilievo chesecondo giurisprudenza di legittimità, richiamata in sentenza, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è sem- pre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servi- zio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastrut- tura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur con- trassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'Amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la società Autostradeaffidandosi a cinque motivi.

APM si è di- fesa con controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell ' art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia sul motivo principale di doglianza relati- vo alla carenza del presupposto applicativo COSAP nel caso in esa- me, per assenza di base normativa.

La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha motivato soltanto in merito alla inapplicabilità dell'esenzione COSAP alla fattispecie in esame, come risulta te- stualmente dalla lettura dei “motivi della decisione” in cui viene più volte fatto riferimento alla sola esenzione, ma non anche sul moti- vo “principale” e logicamente propedeutico dell'assenza del presup- posto applicativo COSAP, come proposto dalla Società. 2.-Il motivo è infondato.

In primo luogo,si osserva che la censura è generica, in quan- to si limita a richiamare le pagine 1-2 dell'atto d'appello, senza neppure sinteticamente enunciare quale sarebbe il contenuto della censurache la Corte di merito non avrebbe esaminato, se non con un generico riferimento alla assenza di base normativa.

In ogni ca- so, il rilevo è privo di fondamento , in quanto la Corte distrettuale ha richiamato in primo luogo la ricostruzione della vicenda operata in primo grado, eha altresì richiamato un orientamento (consolida- to) della Corte di Cassazione, nel quale si specifica che il COSAP è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infra- struttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessio- naria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'Amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo at- tuate da parte di quest'ultima (Cass. n. 15010 del 29/05/2023).

In detto arresto si specifica anche quale è la base normativarilevante, anzi nella sentenza impugnata è espressamente richiamato anche un passaggio in cui si fa riferimento alla predettabase normativa, e si legge infatti «La normativa COSAP deve infatti essere letta in combinato disposto alla Legge delega 421/1992 che all'art. 4 co. 4 lettera b. intitolata "in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province” dove si delega il governo al n. 1 alla “rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile» Parte controricorrente eccepisce infatti la inammissibilità del ricorso,poiché la Corte d ' appello ha deciso in conformità alla con- solidata giurisprudenza di questa Corte (si veda in particolare Cass.n. 2422/2024, tra le stesse parti e per lo stesso canone annualità 2007,Cass. n. 2275/2024 tra le stesse parti per canone 2008; ma anche Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 20708/2024).

I motivi suc- cessivi replicano invero nella sostanza i motivi già proposti alla at- tenzione di questa Corte in precedenti giudizi. 3.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in subordine rispetto al precedente motivo n. 1, laviolazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d. lgs. n. 446/1997; delle leggi n. 463/1955 ("provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade", in spe- cie artt. 1-2), n. 729/1961 ("piano di nuove costruzioni stradale ed autostradali", in specie artt. 1-2-6-7-8-12) e n. 385/1968 ("modifi- che ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradale e autostradali"), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,l'assenza del presupposto applicativo del ca- none-corrispettivo.

Parte ricorrente deduce che non sussiste il pre- supposto applicativo del COSAP poiché gli spazi occupati con i ca- valcavia autostradali non appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente ai sensi di legge, dunque, per l'applicabilità del COSAP occorre che l'occupazione riguardi spazi “appartenenti” al demanio/patrimonio indisponibile dell'ente locale, mentre a con- trariosono escluse dall'ambito applicativo del canone le occupazioni di spazi non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale.

Ciò sarebbe dimostrato da una serie di considera- zioni in ordine al mancato esercizio da parte del Comune e dei po- teri che gli competerebbero come proprietario e previsti nel proprio regolamento COSAP; a tal fine fa riferimento a una serie di senten- ze amministrative che accoglierebbero la tesi da essa prospettata, nonché alle conclusioni espresse dal Procuratore generale nel pro- cesso n. 16869 del 2019.

Osserva che per la realizzazione e la ge- stione di opere autostradali, le società concessionarie non devono chiedere alcuna (ulteriore) concessione agli enti locali per l'attra- versamento sovrastante/sottostante di strade, comunali o provin- ciali: per l'effetto, non avendo la Provincia o il Comune il potere di accordare o negare concessioni per le infrastrutture autostradali, la concessionaria Autostrade non può essere inclusa tra i soggetti passivi per l'applicazione del canone in esame.

Rileva che , date queste premesse, si deve pertanto ritenere che, nel caso in conte- stazione, lo spazio soprastante la strada comunale non appartiene (più) al demanio del Comune: la costruzione dell'autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i ponti che realizzano l'occupazione de qua), infatti, è ri- conducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risa- lenti leggi dello Stato. 3.1.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dello art. 33, lett. q), reg. com. (art. 360 n. 3 c.p.c.), in ordine alla esenzione COSAP per le occupazioni "effettuate dallo Stato".La ri- corrente censura la statuizione con cui la Corte d'appello di Roma ha ritenuto inapplicabile l'esenzione di cui all'art 33 del Regolamen- to COSAP del Comune di Monterotondo, in quanto la società con- cessionaria è soggetto diverso dallo Stato.

Oppone che l ' attraver- samento nel territorio del Comune di Monterotondo con (parte del- la) rete autostradale deriva da una concessione a tutt'oggi riferibile direttamente allo Stato, in quanto assentita dalla competente Am- ministrazione pubblica statale,la costruzione dell'autostrada è stata stabilita con risalenti leggi dello Stato (in particolare Legge n. 463/ 1955 e Legge n. 729/1961) ed è lo Stato stesso ad aver ex ante pianificato la localizzazione del suo tracciato, ivi inclusi i cavalcavia qui in contestazione: contrariamente a quanto affermato dalla Cor- te di appello, quindi, l'occupazione de qua è direttamente riferibile allo Stato e non può considerarsi come propria del concessionario autostradale. 3.2-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dello art. 30 del Regolamento comunale (art. 360 n. 3 c.p.c.), in ordine alla "effettiva" occupazione/sottrazione come presupposto del CO- SAP.Si deduce che la Corte di merito non avrebbe applicato corret- tamente il Regolamento dovendo considerarsi, ai fini del presuppo- sto del COSAP anche la “effettiva sottrazione”. 3.4.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis), d. lgs. n. 446/1997, e dell'art. 34, comma 2, Regolamento COSAP del Comune di Monterotondo (art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine allaassen- za dei presupposti legali per l'applicazione della sanzione irrogata per "omessa dichiarazione" e violazione dei principi di legalità, spe- cificità e tassatività. 4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono in- fondati. 4.1.-In primo luogo si osserva che questi motivi presentano rilevanti profili di inammissibilità,in quanto la parte non chiarisce in che termini li avrebbe sottoposti con l'atto d'appello al Giudice di secondo grado. 4.2.-In ogni caso, i motivi sono infondati perché , come sopra si è detto,si tratta di questioni già ampiamente esaminate da que- sta Corte, sia dalla P rima S ezione civile (che peraltro con la ordi- nanza n. 27108 del 2024 ha disatteso le conclusioni del Procuratore generale cui si richiama la parte nel suo ricorso) che dalla S ezione tributaria, tra le stesse parti per altre annualità (Cass. n. 2424/ 2022; Cass. n. 2275/2024), le cui motivazioni possono essere qui richiamate. 5.- Il COSAP è dovuto per l ' utilizzazione particolare o ecce- zionale chetrae il singolo dal bene, e non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass. n. 16395 del 10/06/2021).

Né è dirimente l'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del Comune, che caratterizza anche le occupazioni avve- nute in base a provvedimento concessorio, nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto(Cass. n. 2422/2024 e n. 2275/2024). 5.1.- La circostanza che sia stato costruito il viadotto auto- stradale non fa sì che il Comune o la Provincia perdano la proprietà del bene.

Nelle citate sentenze n . 2422/2024 e n. 2275/2024 del 23/01/2024, questa Corte ha confermato che il soprassuolo occu- pato appartiene agli enti territoriali, così esprimendosi«…2.1.In or- dine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete au- tostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legi- slativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario un procedimento di espropriazione o la conclusione di accordi con effetti traslativi». 5.2.-Tutte le prospettazioni e argomentazioni della parte so- no state superate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 16395/2021; Cass. n. 709/2022; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 15171/2024; Cass. n. 15186/2024).

In particolare , in o r dine al quinto motivo (tassatività e legalità) va ricordato che la lett. g - bis dell'art. 63 dispone espressamente che i regolamenti comunali in materia prevedano le sanzioni amministrative relativamente alle condotte in violazione dell'obbligo di pagamento COSAP, tra cui si- curamente può includersi la mancata comunicazione/denuncia della occupazione (legittima o illegittima), senza alcun problema di inde- terminatezza/indeterminabilità della fattispecie o, quantomeno, dei suoi elementi essenziali, sufficienti a soddisfare la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come da dispositivo in euro 3.000,00 per compensi oltre a euro 200,00 per spese non documentabili.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in Euro 3.000,00 per compensi, euro 2 00,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell ' art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19895/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresen- tante elettivamente domiciliato in Roma via Della Consulta 1/B., presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PZZGPP60H15 H224O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (TRM LRA74D60H501T), [OSCURATO:PERSONA] (LBSFNC 82E12H501W) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dell ' avv . CIAFRE ' MANRICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 4186/ 2024depositata il 12/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (ente strumentale del Comune di Monterotondo per la gestione di servizi di pubblico interesse) ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. atto di accertamento, contestando l'omessa dichiarazione del canone per occupazione del suolo pubblico (COSAP), con il cavalca- via, per l'anno 2010. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione con atto di cita- zione, chiedendo di accertare la mancanza dell'obbligo di pagamen- to del COSAP. Il Tribunale ha respinto la domanda. La società Autostrade ha proposto appello,respinto sul rilievo chesecondo giurisprudenza di legittimità, richiamata in sentenza, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è sem- pre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servi- zio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastrut- tura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur con- trassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'Amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la società Autostradeaffidandosi a cinque motivi. APM si è di- fesa con controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell ' art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia sul motivo principale di doglianza relati- vo alla carenza del presupposto applicativo COSAP nel caso in esa- me, per assenza di base normativa. La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha motivato soltanto in merito alla inapplicabilità dell'esenzione COSAP alla fattispecie in esame, come risulta te- stualmente dalla lettura dei “motivi della decisione” in cui viene più volte fatto riferimento alla sola esenzione, ma non anche sul moti- vo “principale” e logicamente propedeutico dell'assenza del presup- posto applicativo COSAP, come proposto dalla Società. 2.-Il motivo è infondato. In primo luogo,si osserva che la censura è generica, in quan- to si limita a richiamare le pagine 1-2 dell'atto d'appello, senza neppure sinteticamente enunciare quale sarebbe il contenuto della censurache la Corte di merito non avrebbe esaminato, se non con un generico riferimento alla assenza di base normativa. In ogni ca- so, il rilevo è privo di fondamento , in quanto la Corte distrettuale ha richiamato in primo luogo la ricostruzione della vicenda operata in primo grado, eha altresì richiamato un orientamento (consolida- to) della Corte di Cassazione, nel quale si specifica che il COSAP è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infra- struttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessio- naria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'Amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo at- tuate da parte di quest'ultima (Cass. n. 15010 del 29/05/2023). In detto arresto si specifica anche quale è la base normativarilevante, anzi nella sentenza impugnata è espressamente richiamato anche un passaggio in cui si fa riferimento alla predettabase normativa, e si legge infatti «La normativa COSAP deve infatti essere letta in combinato disposto alla Legge delega 421/1992 che all'art. 4 co. 4 lettera b. intitolata "in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province” dove si delega il governo al n. 1 alla “rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile» Parte controricorrente eccepisce infatti la inammissibilità del ricorso,poiché la Corte d ' appello ha deciso in conformità alla con- solidata giurisprudenza di questa Corte (si veda in particolare Cass.n. 2422/2024, tra le stesse parti e per lo stesso canone annualità 2007,Cass. n. 2275/2024 tra le stesse parti per canone 2008; ma anche Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 20708/2024). I motivi suc- cessivi replicano invero nella sostanza i motivi già proposti alla at- tenzione di questa Corte in precedenti giudizi. 3.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in subordine rispetto al precedente motivo n. 1, laviolazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d. lgs. n. 446/1997; delle leggi n. 463/1955 ("provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade", in spe- cie artt. 1-2), n. 729/1961 ("piano di nuove costruzioni stradale ed autostradali", in specie artt. 1-2-6-7-8-12) e n. 385/1968 ("modifi- che ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradale e autostradali"), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,l'assenza del presupposto applicativo del ca- none-corrispettivo. Parte ricorrente deduce che non sussiste il pre- supposto applicativo del COSAP poiché gli spazi occupati con i ca- valcavia autostradali non appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente ai sensi di legge, dunque, per l'applicabilità del COSAP occorre che l'occupazione riguardi spazi “appartenenti” al demanio/patrimonio indisponibile dell'ente locale, mentre a con- trariosono escluse dall'ambito applicativo del canone le occupazioni di spazi non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale. Ciò sarebbe dimostrato da una serie di considera- zioni in ordine al mancato esercizio da parte del Comune e dei po- teri che gli competerebbero come proprietario e previsti nel proprio regolamento COSAP; a tal fine fa riferimento a una serie di senten- ze amministrative che accoglierebbero la tesi da essa prospettata, nonché alle conclusioni espresse dal Procuratore generale nel pro- cesso n. 16869 del 2019. Osserva che per la realizzazione e la ge- stione di opere autostradali, le società concessionarie non devono chiedere alcuna (ulteriore) concessione agli enti locali per l'attra- versamento sovrastante/sottostante di strade, comunali o provin- ciali: per l'effetto, non avendo la Provincia o il Comune il potere di accordare o negare concessioni per le infrastrutture autostradali, la concessionaria Autostrade non può essere inclusa tra i soggetti passivi per l'applicazione del canone in esame. Rileva che , date queste premesse, si deve pertanto ritenere che, nel caso in conte- stazione, lo spazio soprastante la strada comunale non appartiene (più) al demanio del Comune: la costruzione dell'autostrada, con la conseguente pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i ponti che realizzano l'occupazione de qua), infatti, è ri- conducibile alla volontà statale ed è stata stabilita con alcune risa- lenti leggi dello Stato. 3.1.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dello art. 33, lett. q), reg. com. (art. 360 n. 3 c.p.c.), in ordine alla esenzione COSAP per le occupazioni "effettuate dallo Stato".La ri- corrente censura la statuizione con cui la Corte d'appello di Roma ha ritenuto inapplicabile l'esenzione di cui all'art 33 del Regolamen- to COSAP del Comune di Monterotondo, in quanto la società con- cessionaria è soggetto diverso dallo Stato. Oppone che l ' attraver- samento nel territorio del Comune di Monterotondo con (parte del- la) rete autostradale deriva da una concessione a tutt'oggi riferibile direttamente allo Stato, in quanto assentita dalla competente Am- ministrazione pubblica statale,la costruzione dell'autostrada è stata stabilita con risalenti leggi dello Stato (in particolare Legge n. 463/ 1955 e Legge n. 729/1961) ed è lo Stato stesso ad aver ex ante pianificato la localizzazione del suo tracciato, ivi inclusi i cavalcavia qui in contestazione: contrariamente a quanto affermato dalla Cor- te di appello, quindi, l'occupazione de qua è direttamente riferibile allo Stato e non può considerarsi come propria del concessionario autostradale. 3.2-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dello art. 30 del Regolamento comunale (art. 360 n. 3 c.p.c.), in ordine alla "effettiva" occupazione/sottrazione come presupposto del CO- SAP.Si deduce che la Corte di merito non avrebbe applicato corret- tamente il Regolamento dovendo considerarsi, ai fini del presuppo- sto del COSAP anche la “effettiva sottrazione”. 3.4.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis), d. lgs. n. 446/1997, e dell'art. 34, comma 2, Regolamento COSAP del Comune di Monterotondo (art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine allaassen- za dei presupposti legali per l'applicazione della sanzione irrogata per "omessa dichiarazione" e violazione dei principi di legalità, spe- cificità e tassatività. 4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono in- fondati. 4.1.-In primo luogo si osserva che questi motivi presentano rilevanti profili di inammissibilità,in quanto la parte non chiarisce in che termini li avrebbe sottoposti con l'atto d'appello al Giudice di secondo grado. 4.2.-In ogni caso, i motivi sono infondati perché , come sopra si è detto,si tratta di questioni già ampiamente esaminate da que- sta Corte, sia dalla P rima S ezione civile (che peraltro con la ordi- nanza n. 27108 del 2024 ha disatteso le conclusioni del Procuratore generale cui si richiama la parte nel suo ricorso) che dalla S ezione tributaria, tra le stesse parti per altre annualità (Cass. n. 2424/ 2022; Cass. n. 2275/2024), le cui motivazioni possono essere qui richiamate. 5.- Il COSAP è dovuto per l ' utilizzazione particolare o ecce- zionale chetrae il singolo dal bene, e non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass. n. 16395 del 10/06/2021). Né è dirimente l'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del Comune, che caratterizza anche le occupazioni avve- nute in base a provvedimento concessorio, nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto(Cass. n. 2422/2024 e n. 2275/2024). 5.1.- La circostanza che sia stato costruito il viadotto auto- stradale non fa sì che il Comune o la Provincia perdano la proprietà del bene. Nelle citate sentenze n . 2422/2024 e n. 2275/2024 del 23/01/2024, questa Corte ha confermato che il soprassuolo occu- pato appartiene agli enti territoriali, così esprimendosi«…2.1.In or- dine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete au- tostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legi- slativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario un procedimento di espropriazione o la conclusione di accordi con effetti traslativi». 5.2.-Tutte le prospettazioni e argomentazioni della parte so- no state superate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 16395/2021; Cass. n. 709/2022; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 15171/2024; Cass. n. 15186/2024). In particolare , in o r dine al quinto motivo (tassatività e legalità) va ricordato che la lett. g - bis dell'art. 63 dispone espressamente che i regolamenti comunali in materia prevedano le sanzioni amministrative relativamente alle condotte in violazione dell'obbligo di pagamento COSAP, tra cui si- curamente può includersi la mancata comunicazione/denuncia della occupazione (legittima o illegittima), senza alcun problema di inde- terminatezza/indeterminabilità della fattispecie o, quantomeno, dei suoi elementi essenziali, sufficienti a soddisfare la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come da dispositivo in euro 3.000,00 per compensi oltre a euro 200,00 per spese non documentabili. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in Euro 3.000,00 per compensi, euro 2 00,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ' art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 20