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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2016

Cassazione n. 14894/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13155/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – C.E.L.I.

S.P.A., in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, , –controricorrente – e contro Sanzioni cartella concordato preventivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., – i ntimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 559 / 201 6 , depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Costruzioni E [OSCURATO:PERSONA] – C.E.L.I. s.p.a., in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, ricorrenei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., per quanto ancora di rilievo, rigetta va l’appello della società avverso le cartelle di pagamento con le quali le era stato ingiunto, tra l’altro, il pagamento delle sanzioni inflitte in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui alla rateizzazione concessa, di tributi non contestati.

La C.t.r. osservava che la pretesa della società di non pagare le sanzioni in ragione dell’ammissione alla procedura di concordato, ritenendo sussistente unacausa di forza maggiore, non poteva trovare accoglimento in quanto la domanda di concordato era stata depositata il 17 ottobre 2013, ovvero in data posteriore all’omesso pagamento di ritenute, Ires ed Irap.

La società contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 l egge fall. e degli artt. 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La ricorrente assume che la sentenza impugnata presenta «vizi motivazionali e valutativi» nella parte in cui ha ritenuto legittime le sanzioni applicate.

In primo luogo,osserva che il ricorso ad una procedura concorsuale è causa di forza maggiore exart. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 , in quantole sanzioni non sono dovute tutte le volte in cui l’omesso o ritardato versamento dei tributi sia ascrivibile ad una condizione di illiquidità derivante da una grave crisi economica;che detta condizione è provata dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura e dal suo accoglimento.

In secondo luogo, assume che la C.t.r. ha errato nel dare rilievo alla preesistenza del carico tributario rispetto alla domanda di concordato ed osserva che, invece, avrebbe dovuto dare evidenza al fatto che l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo la domanda.

Osserva in proposito,che, a far data da quest’ul tima, al debitore in concordato è precluso, ex art. 168 leggefall., il pagamento di debiti pregressi, ivi incluse le sanzioni per omessi versamenti tributari i cui ruoli siano stati dichiarati esecutivi dopo la presentazione della domanda.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità,dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili (Cass.02/11/2023, n. 30493)

2.2. Più in particolare, in tema di sanzioni, si è precisato che l’istanza di concordato preventivo, di cui all’art. 161 legge fall., non esclude la suitasdella condotta (la consapevolezza dell’inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale), né, tanto meno, costituisceesimente della condotta colposa, nella quale si concretizza il mancato o tardivo versamento dell’imposta dovuta (Cass.20/09/2023, n. 26951).

2.3. Inoltre, l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale.

Pertanto, è legittima la sanzione applicata in ragione della emersione dell’obbligazione tributaria, poiché il presupposto della medesima sanzione è nel debito fiscale insorto precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa.

Infatti, le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale» (Cass. 04/04/2019, n. 9440 , Cass. 27/09/2018, n. 23322,Cass.13/10/2011, n. 21078) .

Sulla stessa scia si è anche affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., n. 9440 del 2019 cit.).

2.3. Sotto diverso profilo, invece, si è chiarito che la procedura di concordato preventivo non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali che, in quanto assimilabili al precetto, non ricadono nel divieto di cui all’art. 168 legge fall.Pertanto, deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass. 01/02/2023, n. 3014, Cass. 25 /10/ 2022, n. 31560).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro5.600,00 per compens i , oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13155/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – C.E.L.I. S.P.A., in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, , –controricorrente – e contro Sanzioni cartella concordato preventivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., – i ntimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 559 / 201 6 , depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Costruzioni E [OSCURATO:PERSONA] – C.E.L.I. s.p.a., in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale, ricorrenei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., per quanto ancora di rilievo, rigetta va l’appello della società avverso le cartelle di pagamento con le quali le era stato ingiunto, tra l’altro, il pagamento delle sanzioni inflitte in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui alla rateizzazione concessa, di tributi non contestati. La C.t.r. osservava che la pretesa della società di non pagare le sanzioni in ragione dell’ammissione alla procedura di concordato, ritenendo sussistente unacausa di forza maggiore, non poteva trovare accoglimento in quanto la domanda di concordato era stata depositata il 17 ottobre 2013, ovvero in data posteriore all’omesso pagamento di ritenute, Ires ed Irap. La società contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 l egge fall. e degli artt. 5 e 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La ricorrente assume che la sentenza impugnata presenta «vizi motivazionali e valutativi» nella parte in cui ha ritenuto legittime le sanzioni applicate. In primo luogo,osserva che il ricorso ad una procedura concorsuale è causa di forza maggiore exart. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 , in quantole sanzioni non sono dovute tutte le volte in cui l’omesso o ritardato versamento dei tributi sia ascrivibile ad una condizione di illiquidità derivante da una grave crisi economica;che detta condizione è provata dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura e dal suo accoglimento. In secondo luogo, assume che la C.t.r. ha errato nel dare rilievo alla preesistenza del carico tributario rispetto alla domanda di concordato ed osserva che, invece, avrebbe dovuto dare evidenza al fatto che l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo la domanda. Osserva in proposito,che, a far data da quest’ul tima, al debitore in concordato è precluso, ex art. 168 leggefall., il pagamento di debiti pregressi, ivi incluse le sanzioni per omessi versamenti tributari i cui ruoli siano stati dichiarati esecutivi dopo la presentazione della domanda. 2. Il motivo è infondato. 2.1. La Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità,dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili (Cass.02/11/2023, n. 30493) 2.2. Più in particolare, in tema di sanzioni, si è precisato che l’istanza di concordato preventivo, di cui all’art. 161 legge fall., non esclude la suitasdella condotta (la consapevolezza dell’inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale), né, tanto meno, costituisceesimente della condotta colposa, nella quale si concretizza il mancato o tardivo versamento dell’imposta dovuta (Cass.20/09/2023, n. 26951). 2.3. Inoltre, l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale. Pertanto, è legittima la sanzione applicata in ragione della emersione dell’obbligazione tributaria, poiché il presupposto della medesima sanzione è nel debito fiscale insorto precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa. Infatti, le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale» (Cass. 04/04/2019, n. 9440 , Cass. 27/09/2018, n. 23322,Cass.13/10/2011, n. 21078) . Sulla stessa scia si è anche affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., n. 9440 del 2019 cit.). 2.3. Sotto diverso profilo, invece, si è chiarito che la procedura di concordato preventivo non è incompatibile con la notifica di cartelle esattoriali che, in quanto assimilabili al precetto, non ricadono nel divieto di cui all’art. 168 legge fall.Pertanto, deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass. 01/02/2023, n. 3014, Cass. 25 /10/ 2022, n. 31560). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro5.600,00 per compens i , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contr
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