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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 32079/2025

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.

R.G. 27162-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 1620/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 21.2 .20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.5261/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile i l ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e prodromiche cartelle esattoriali; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 18/9/2018, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio;

1.2. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845/2021; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15911/2021)hanno affermato che la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ...(ma)...tale invalidità ... integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»;

1.3. occorre quindi disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez.

U, n. 4845/2021; conf.

Cass. n. 40770/2021) P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine di 90 (novanta)giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 27162-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 1620/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 21.2 .20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.5261/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile i l ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e prodromiche cartelle esattoriali; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 18/9/2018, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio; 1.2. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845/2021; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911/2021)hanno affermato che la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ...(ma)...tale invalidità ... integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»; 1.3. occorre quindi disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez. U, n. 4845/2021; conf. Cass. n. 40770/2021) P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine di 90 (novanta)giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,
Sentenza Cassazione n. 32079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris