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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 40770/2021

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27621/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- gorio VII 186, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1747/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 2£C 2(26" [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per somme relative ad entrate patrimoniali a titolo di indennità di occupazione dell'anno 2002; - la società deduceva, tra l'altro, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo e la nullità del ruolo stesso, in quanto il credito fatto valere atteneva a pretese pecuniarie che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non potevano essere qualificate come entrate patrimoniali aventi fonte in atto e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, posto che negli avvisi di pagamento precedentemente notificati si pretendevano canoni e accessori per abusiva collocazione, mediante stabile infissione sulla sede stradale, di impianti pubblicitari in difetto di preventiva concessione; in definitiva, l'attrice sosteneva che non era consentita l'iscrizione a ruolo di somme relative ad indennità di occupazione aventi natura privatistica e risarcitoria; - sia [OSCURATO:PERSONA], sia Equitalia si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la regolarità del ruolo e dell'azione di riscossione esercitata; - con la sentenza n. 23873 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma respingeva le istanze della [OSCURATO:SOCIETA], la quale proponeva appello; - la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 1747 del 13/3/2019 rigettava l'impugnazione; - avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; - resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - le parti intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; - per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA]: — il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 13/9/2019, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio; - in base a quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509-02), la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ... tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»; - conformemente alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente (che, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., «rivolge istanza per chiedere termine per la rinotifica del ricorso, notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presso il proprio procuratore domiciliatario nei gradi di merito ed oggi contumace, alla Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. ...»), si dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez.

U, n. 4845/2021); p.q.m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27621/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- gorio VII 186, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (ora, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1747/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 2£C 2(26" [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per somme relative ad entrate patrimoniali a titolo di indennità di occupazione dell'anno 2002; - la società deduceva, tra l'altro, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo e la nullità del ruolo stesso, in quanto il credito fatto valere atteneva a pretese pecuniarie che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non potevano essere qualificate come entrate patrimoniali aventi fonte in atto e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, posto che negli avvisi di pagamento precedentemente notificati si pretendevano canoni e accessori per abusiva collocazione, mediante stabile infissione sulla sede stradale, di impianti pubblicitari in difetto di preventiva concessione; in definitiva, l'attrice sosteneva che non era consentita l'iscrizione a ruolo di somme relative ad indennità di occupazione aventi natura privatistica e risarcitoria; - sia [OSCURATO:PERSONA], sia Equitalia si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la regolarità del ruolo e dell'azione di riscossione esercitata; - con la sentenza n. 23873 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma respingeva le istanze della [OSCURATO:SOCIETA], la quale proponeva appello; - la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 1747 del 13/3/2019 rigettava l'impugnazione; - avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; - resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - le parti intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; - per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società ricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA]: — il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 13/9/2019, ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (soppressa dall'art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]) presso il procuratore che aveva rappresentato l'agente della riscossione nel secondo grado di giudizio; - in base a quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509-02), la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione ... tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»; - conformemente alla richiesta avanzata dalla stessa ricorrente (che, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., «rivolge istanza per chiedere termine per la rinotifica del ricorso, notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presso il proprio procuratore domiciliatario nei gradi di merito ed oggi contumace, alla Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. ...»), si dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez. U, n. 4845/2021); p.q.m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 novem
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